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 09-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi.

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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: 09-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi. 09-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi. Empty29/01/10, 09:51 am

13-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi.

Art. 1 - Le figure amministrative del Porto
La Provincia di Terra di Lavoro nomina dei Capi Porto nelle città e dei Vice Capi Porto nei nodi ove sia possibile costruire o gestire un porto.
In caso di assenza, destituzione o dimissioni del Capo Porto il Vice ne subentra prendendone le funzioni e i poteri.
Il Capo Porto e il Vice Capo Porto sono dei pubblici ufficiali della Provincia alle dipendenze del Ministro delle Miniere e ogni loro azione riveste carattere e responsabilità derivanti.

Art.2 - Nomina
Il Ministro delle Miniere in accordo con i sindaci delle città portuali nomina i rispettivi Capi Porto e Vice Capi Porto. Sarà competenza dei Sindaci emettere il bando per la ricerca dei candidati e sottoporre al Ministro in questione una lista di 3 candidati e le loro opinioni in merito. In assenza del Sindaco sarà compito del Tribuno svolgere tale ruolo.
Il mandato del Capo Porto e del Vice Capo Porto dura 60giorni e per tale durata si impegnano a non lasciare la città portuale di loro competenza. Entrambi possono dimettersi dai loro compiti con un preavviso di 3giorni.

Art.3 - Compiti
Il Capo Porto deve postare giornalmente in aula legislativa la situazione del porto di sua competenza, il Vice Capo Porto deve postare nel medesimo luogo la situazione del porto naturale di sua competenza solamente il 1° e il 30° giorno del mandato. Nel caso non venga effettuato il Ministro delle Miniere provvederà ad un richiamo ufficiale, dopo il secondo richiamo verrà destituito dall'incarico.
Il Capo Porto e il Vice Capo Porto sono responsabili del loro buon ampliamento, funzionamento e della sicurezza derivante dall'attracco di navi . A tal fine esso collabora con la Prefettura ed eventualmente con il Capitano prima di concedere un permesso di attracco.
Sempre a tal fine esso collabora con il Ministro delle Miniere, con il Ministro del Commercio e con lo Sceriffo per ottenere le risorse necessarie per il loro ampliamento e funzionamento, nonchè per la riparazione di navi in arrivo o attraccate, e infine anche per concordare scambi di merce con le navi in arrivo o attraccate.

Art.4 - Autorizzazione alla costruzione delle navi.
La costruzione di navi a carattere commerciale nei porti provinciali è concessa a tutti i cittadini del Regno delle Due Sicilie e, qualora ci siano spazi e materiali a disposizione, anche a cittadini stranieri.
La costruzione delle navi va concordata con il Principe e il Ministro delle Miniere che deve occuparsi delle relative pratiche in Consiglio.
La costruzione di navi a carattere bellico è vietata ai privati ed è riservata solo all'Esercito Regio e agli Ordini Cavallereschi riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie, sempre che nel loro trattato di riconoscimento sia stato concesso tale diritto.
Gli Ordini Cavallereschi con tale diritto si impegnano a mantenere la loro flotta a disposizione della Provincia di Terra di Lavoro e del Regno delle Due Sicilie, a prescindere da dove le navi siano state costruite o siano attraccate.
La violazione da parte degli Ordini Cavallereschi della norma sopra descritta costituisce ragione sufficiente per la cancellazione del trattato di riconoscimento e costituisce reato per i capitani delle navi con le seguenti specifiche:
Classificazione : Reato Grave.
Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento

Art.5 - Protocollo costruzione e riparazione navi
Il Capo Porto sarà il referente per i cittadini che abbiano intenzione di costruire o far riparare una nave.
Il Capo Porto dovrà riportare ogni richiesta in apposito Topic in Aula Legislativa e attendere le autorizzazioni necessarie per procedere con i lavori e dovrà accordarsi con Ministro delle Miniere sul numero di persone da assumere.

Citazione:
Contratto di licenza per la costruzione di navi private.

Il Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro, esaminata la richiesta di messer/madama [nome] relativa alla costruzione di una propria nave (tipo di nave) presso l’arsenale della città di [nome] , considerata anche la disponibilità economica e di materiali che ci viene dichiarata per la realizzazione del manufatto nella misura di:
- [00.00] ducati per l’apertura del Cantiere, la paga di operai ed artigiani con salario fissato a [00.00]ducati e la tassa di 50 ducati per l’utilizzo del cantiere navale.
- Materie prime e semilavorati quali: [natura e quantità]
Nel caso di richiesta di materie prime e semilavorati alla Provincia specificare natura, quantità e prezzi;

rilascia l’autorizzazione dell’inizio dei lavori alle seguenti condizioni:
- comunicazione ufficiale dell’inizio e della prevista fine dei lavori.
- che la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri, altro uso diverso, dovrà essere preventivamente comunicato e reso noto alla Provincia, il quale dovrà dare propria autorizzazione.

Qualsiasi condizione elencata non venisse rispettata, verrà considerato nullo l’atto e si provvederà nei modi che verranno ritenuti più opportuni dal Consiglio Provinciale, alla confisca del bene.

Vi preghiamo voler controfirmare l’atto di concessione testè redatto per l’apposizione del sigillo della Provincia di TdL.

L’Acquirente

Il Principe
L’ MdMGO
Il CdP della città di [nome]

Sigillo


Citazione:
Contratto di licenza per la riparazione di navi private.

Il Consiglio di Terra di Lavoro, esaminata la richiesta del Comandante [nome] della nave (tipo di nave) [nome] relativa alla riparazione di [00] punti danno presso l’arsenale della città di [nome], appurato il pagamento anticipato di [00.00]ducati per punto vita;

rilascia l’autorizzazione per i lavori di riparazione in data da accordarsi con il CdP.

Vi preghiamo voler controfirmare l’atto di concessione testè redatto per l’apposizione del sigillo della Provincia di TdL.

Il Capitano della nave

Il Principe
L’ MdMGO
Il CdP della città di [nome]

Sigillo



Qualora il Capo Porto dovesse violare il regolamento potrà essere destituito dal Ministro delle Miniere, previa giustificazione di tale disposizione.

Salari di Base per l'Arsenale
Per un'operaio semplice: 18 ducati
Per un carpentiere: 18 ducati
Il richiedente può variarne in ascendenza il valore, in quel caso varierà di conseguenza anche il costo della nave.

Materie Prime e Semilavorati
Legna: 4,30 ducati
Albero: 460 ducati
Vela Piccola: 185 ducati
Vela Grande: 950 ducati
La Provincia di Terra di Lavoro fornisce tali materie prime con i costi sopra indicati.
Il richiedente potrà fornire lui stesso le materie senza pagarne il valore in ducati.

Prezzi per la costruzione delle navi esclusa la Tassa di Utilizzo Cantiere:
Galeotta
Prezzo di creazione al cantiere: 500 ducati
Scafo: 10 Carpentieri, 120 tronchi di legno
Albero: 5 Operai, 1 albero
Rigging e finiture: 2 Operai, 1 vela grande
Totale: 2732 ducati (oppure 806 + materie prime)

Galea
Prezzo di creazione al cantiere : 500 ducati
Scafo: 10 Carpentieri, 120 pezzi di legno
Albero: 5 Lavoratori, 1 albero
Sartiame e finiture: 2 Operai, 1 Vela grande
Totale: 2732 ducati (oppure 806 + materie prime)

Chiatta
Prezzo di creazione al cantiere : 500 ducati
Scafo: 4 Carpentieri, 30 pezzi di legno
Sartiame e finiture: 2 Operai, 1 vela piccola.
Totale: 922 ducati (oppure 608 + materie prime)
Occorre assumere i Carpentieri a multipli di 2 per ottimizzare i lavori.

Cocca Mercantile (Disponibile nel porto liv3)
Prezzo di creazione al cantiere : 1500 ducati
Scafo: 10 Carpentieri, 400 pezzi di legno
Albero: 5 Lavoratori, 1 Albero
Sartiame e finiture: 2 Operai, 1 vela grande
Totale: 4936 ducati (oppure 1806 + materie prime)

Caracca Mercantile (Disponibile nel porto liv3)
Prezzo di creazione al cantiere : 2500 ducati
Scafo: 15 Carpentieri, 600 pezzi di legno
Albero: 5 Lavoratori, 2 alberi
Sartiame: 4 Lavoratori, 2 vele piccole
Finiture: 5 Lavoratori, 3 vele piccole
Totale: 7447 ducati (oppure 3022 + materie prime)

Riparazione delle Navi
Il prezzo è da considerarsi per un singolo punto danno da riparare.

Chiatta 140 ducati
Galea 140 ducati
Galeotta 140 ducati
Cocca Mercantile 160 ducati
Caracca Mercantile 160 ducati

Per la costruzione delle navi il richiedente dovrà pagare una Tassa di Utilizzo Cantiere di 50 ducati da sommarsi al costo della nave al momento della vendita. E' una quota fissa che corrisponde a tutto il lavoro organizzativo.

Relativamente al pagamento il richiedente può pagare l'intera cifra in ducati o fornire le materie prime in toto o in parte e relativa quota in ducati detraendo il costo dei beni apportati secondo il listino sopra espresso.
Il richiedente dovrà effettuare il pagamento in anticipo direttamente al principato, appena ricevuta autorizzazione all'inizio dei lavori.

Art.6 - Protocollo richiesta attracco
Le navi in attracco nei porti provinciali pagano una tassa giornaliera che varia da 5 a 50 ducati, a scelta del Consiglio, registrata dallo Sceriffo e applicata automaticamente a tutte le navi in maniera eguale.
I capitani delle navi che siano attraccate o vogliano attraccare nei porti della Provincia sono responsabili delle loro dichiarazioni e delle loro azioni.
Devono chiedere un permesso per l'attracco ed attendere risposta affermativa da parte del Capo Porto e devono salpare obbligatoriamente entro due giorni dalla comunicazione del Capo Porto (solitamente richiesta per motivi di sicurezza pubblica ma non limitata solo ad essa).
In particolare, l'attracco senza autorizzazione (non richiesta o non concessa), la mendace dichiarazione sullo scopo dell'attracco e sui viaggiatori trasportati, la mancata partenza su ordine del Capo Porto costituisce reato per tutti i capitani delle navi con le seguenti specifiche:
Classificazione : Reato Grave.
Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
Le informazioni dichiarate dai capitani delle navi aiutano il Capo Porto a regolarizzare e gestire il traffico del porto.
Per questo motivo la mendace dichiarazione dei giorni di stazionamento, del carico della nave, del giorno di arrivo e di partenza della nave costituisce reato per tutti i capitani della nave con le seguenti specifiche:
Classificazione : Reato Serio.
Capo d'imputazione: Sfruttamento dei beni pubblici, Disturbo dell’ordine pubblico.
Questa seconda parte può essere esonerata dall'applicazione totale o parziale a seguito di particolari accordi stipulati fra il Regno e Compagnie Commerciali Marittime.
E' vietato a qualsiasi nave ormeggiare nei porti naturali presenti nei nodi tra le citta di Terracina-Gaeta e Gaeta-Sessa Aurunca. L'attracco in questi porti naturali costituisce reato per tutti i capitani delle navi con le seguenti specifiche:
Classificazione : Reato Grave.
Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
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Velle

Velle

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MessaggioTitolo: Re: 09-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi. 09-1458 Legge sui Porti, sulle navi e dei loro utilizzi. Empty03/01/11, 02:48 pm

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