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 08 - 1458 Della Capitale

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Velle

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MessaggioTitolo: 08 - 1458 Della Capitale 08 - 1458 Della Capitale Empty03/01/11, 02:51 pm

Citazione :
8 - 1458 Leggi Provinciali: Della Capitale

PARTE I: Degli incentivi per il trasferimento in Capitale

Art. 1 degli incentivi provinciali.
Il Consiglio di Terra di Lavoro mette a disposizione degli incentivi per il trasferimento in capitale si è dunque deciso di incentivare il trasferimento in capitale tramite l’elargizione di incentivi nella somma di 150 ducati per singolo, da parte del Principato. L’incentivo si estende a chi fornirà le prove dell’avvenuta vendita del campo nella propria città(dunque a chi possiede la somma minima di 400 ducati) e screen dell’avvenuto trasferimento nella capitale alla quale verranno immediatamente trasferiti i 150 ducati, per un numero massimo di 10 persone a settimana.

Art. 2 dei requisiti obbligatori.
Per poter accedere agli incentivi il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti obbligatoti:

- Essere Livello 1, oppure Livello 2 senza bottega e con un solo campo.
- E’ inoltre preferibile, ma non vincolante, che il Livello 1 sia prossimo al passaggio di livello.
- Garantire che non si trasferirà almeno per sei mesi.
- Dichiarare il tipo di campo o allevamento che si vuole avere, in modo tale da andare incontro alle esigenze della città aiutato dai consigli del Sindaco.

Art. 3 del contratto tra le parti.
Nel momento in cui dovesse essere accolta la richiesta del richiedente si considererà sottoscritto un contratto che vincoli le parti a rispettare gli obblighi derivanti dalla presente legge.
Il Richiedente dovrà dunque restare a Capua per almeno 6 mesi dal proprio arrivo.
Sarà prova dell'avvenuta transazione l'elargizione del mandato economico affidato dalla Provincia di Terra di Lavoro al richiedente.

Art.4 della contravvenzione del contratto.
Nel caso in cui il richiedente non rispetti il contratto di cui all'art.3 della presente legge sarà processato con l'accusa di Frode e la pena sarà uguale o superiore all'importo elargito dalla Provincia (150 ducati).


PARTE II: Dell'accesso e della permanenza nella Capitale Capua

Art. 1.
Chiunque intenda entrare o uscire dalla città di Capua deve essere preventivamente autorizzato dal prefetto mediante PM(messaggio privato). Nella richiesta si dovranno specificare i motivi che lo portano ad entrare/uscire dalla capitale e il periodo che intende fermarsi. In mancanza di autorizzazione le forze armate Laburine saranno autorizzate ad intercettare in armi i trasgressori che, a loro insindacabile giudizio, verranno ritenuti pericolosi o indesiderati.


Art. 2.
Chiunque entri nella città di Capua senza autorizzazione, se ritenuto dal prefetto soggetto sospetto o pericoloso, sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.

Art. 3.
I soggetti non residenti nella città di Capua possono rimanervi:
a) se sono espressamente autorizzati dal prefetto mediante PM, fino alla scadenza del permesso;
b) se sono entrati in città con la preventiva autorizzazione del prefetto, per un massimo di sette giorni,rinnovabili, compreso quello di arrivo e quello in cui viene impartito l'ordine di viaggio;
c) il prefetto può, nel concedere l'autorizzazione all'ingresso, a sua discrezione, ridurre il periodo massimo di permanenza sino ad un minimo di un giorno (ossia il soggetto deve rimettersi in viaggio la sera stessa del giorno in cui è arrivato);
d) se sono entrati in città senza la preventiva autorizzazione del prefetto, per un giorno solo.

Chiunque non lasci la città entro i termini di cui sopra sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.

Art. 4.
Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tutti i soggetti presenti ma non residenti nella città diCapua:
a) dovranno lasciarla entro tre giorni, compreso quello in cui viene impartito l'ordine di viaggio oppure
b) dovranno richiedere al prefetto l'autorizzazione a rimanere in città per un periodo di tempo superiore.
c) i Sindaci di Capua e Sessa Aurunca dovranno darne comunicazione tramite messaggio privato a tutti i cittadini.
Chiunque contravvenga alla presente norma sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.

Art. 5.
Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano ai soggetti in ritiro spirituale, a meno che costoro, pur essendo in ritiro, non si colleghino costantemente.

Art. 6.
Sono esentati dal rispetto della presente legge:
a) i residenti a Capua
b) i membri in carica del consiglio di TdL;
c) i membri delle forze armate della Provincia e/o del Regno arruolati in un esercito IG;
d) il Re / Regina in carica e la sua eventuale scorta;
e) gli ambasciatori stranieri accreditati presso il Regno delle Due Sicilie;
f) gli esponenti del clero secolare della Santa Chiesa Aristotelica, se titolari della dignità di vescovo o superiore.

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