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 17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica

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FortunatoJack



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MessaggioTitolo: 17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica 17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica Empty20/02/10, 02:51 pm

17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica

Nessuno potrà occupare contemporaneamente più di una carica che costituiscano conflitto di interessi fra loro. A tal fine definiamo:

A. Cariche Elettive
- Sindaco
- Consigliere Provinciale

B. Cariche per Nomina
- Consigliere Comunale
- Tribuno
- Vice Prefetto
- Vice Portavoce
- Rettore
- Vice Rettore
- Capo Porto
- Vica Capo Porto

C. Cariche Militari
- Generale
- Comandante di Brigata
- Vice Comadante
- Luogotenente

Art. 1 - Definizione del Conflitto di Interessi:

1.1 E' fatto divieto ricoprire contemporaneamente due cariche elettive (cfr. A). Qual'ora un singolo individuo dovesse essere eletto contemporaneamente Sindaco e Consigliere Provinciale dovrebbe dimettersi da una delle due cariche come specificato all'art.2.

1.2 Non vi è conflitto di interessi nel avere contemporaneamete una o più cariche per nomina (Cfr. B) e nel avere una o più di queste cariche insieme a una carica elettiva (Cfr. A).

1.3 Le Cariche Militari sono considerate a parte (Cfr. C). Sarà possibile per ogni singolo avere una sola carica militare, e costituirà conflitto con l'eventuale carica elettiva , mentre nulla osta con le cariche per nomina che possiede.

1.4 In fase di nomina delle cariche di cui al punto B sarà data precedenza a chi non riveste al momento altri incarichi.

1.5 In caso un singolo individuo ricopra più cariche, se a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale trascura i compiti e le mansioni di una o più di queste cariche, potrà venire sollevato da una o tutte le cariche nominali (Cfr. B) che ricopre e si svolgerà una nuova nomina.


Art. 2 A livello Municipale:

- Qualora il Sindaco eletto si trovi in una posizione di conflitto al momento dell'assunzione della carica ha tempo 48 ore dal termine dell'elezione/nomina ufficiale per scegliere a quale compito rinunciare.

Compito della Provincia sarà provvedere al regolare svolgimento delle operazioni per non creare situazioni potenzialmente dannose per la città o per la Provincia stessa.

Ogni eccezione, sospensione e cumulo tra cariche, sarà consentita a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza di 7 Consiglieri, indicandone la durata.

Art. 3 A livello Provinciale:

Tenendo conto di assenza della maggioranza di un partito rispetto agli altri

Al fine di evitare ogni conflitto d'interessi e di aumentare il controllo della gestione della Provincia si stabilisce che:

- le cariche di Pubblico Ministero e Giudice devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Ministro del Commercio e Sceriffo devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Ministro delle miniere e Sceriffo devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Prefetto e Capitano devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Capitano e Sergente devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti.

Art. 4 Sanzione

Qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, la Provincia procederà all'apertura di un processo per Alto Tradimento.
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Velle

Velle

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MessaggioTitolo: Re: 17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica 17-1458 Legge sul conflitto di interessi nella funzione pubblica Empty03/01/11, 01:58 pm

Confluita in: 5 - 1458 Leggi Provinciali: Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali
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