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 07-1458 Della Finanza

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MessaggioTitolo: 07-1458 Della Finanza 07-1458 Della Finanza Empty03/01/11, 02:52 pm

Citazione :
7 - 1458 Leggi Provinciali: Della Finanza

PARTE I: Del finanziamento tramite Istituti di Credito

Art.1
Si definisce inadempimento contrattuale la non ottemperanza degli obblighi contrattuali.

Art.2
Gli Istituti di Credito, per essere riconosciuti ufficialmente e per avvalersi dei loro diritti, dovranno presentare uno Statuto al Consiglio Provinciale che dovrà approvarlo con votazione a maggioranza assoluta (50% + 1) (sette consiglieri).
Ogni modifica dello Statuto dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

Art.3
L'Istituto di Credito può fissare liberamente il proprio tasso di interesse al momento del contratto, ma non potrà essere superato il tetto massimo legato al periodo contrattuale che viene così definito:
- tasso max 10% praticabile per i contratti con durata entro 15 gg.
- tasso max 15% praticabile per i contratti con durata entro 30 gg.
- tasso max 35% praticabile per i contratti con durata entro 60 gg.
- tasso max 50% praticabile per i contratti con durata superiore a 61 gg.

Art.4
L'Istituto di Credito può richiedere la presenza di una terza persona, garante del debitore, che assume l'onere di assolvere il debito,in caso il richiedente ne fosse impossibilitato.

Art. 5
Per inoltrare formale denuncia, si deve essere in possesso di una prova cartacea del contratto, con firma in calce di entrambe le parti, e del garante se previsto, dell'ammontare del prestito e relativa data della fine del contratto, dell'avvenuto prestito e dell'eventuale restituzione di parte del prestito (se previsto).

Art. 6
La non ottemperanza contrattuale costituirà reato di Frode e sarà trattata secondo le norme prestabilite.
Durante il processo e prima di emettere la sentenza, il Giudice può chiedere all'imputato di risarcire il creditore della somma pari al1 20% del valore del manufatto, materia prima, denaro inerenti il contratto.
Al momento della sentenza:
- se l'imputato ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, ma applicando un'ammenda simbolica di 1 ducato.
- se l'imputato NON ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, applicando, se possibile, un'ammenda pari al 130% del valore del manufatto, materia prima, denaro inerenti il contratto.


PARTE II: Della Frode Fiscale

Art.1
Chiunque non adempia all'obbligo di pagare le tasse regolarmente imposte incorre nel reato di frode.

Art.2
La denuncia dovrà essere postata dal sindaco pro-tempore della città nella quale l'accusato era residente al momento dell'imposizione della tassazione.

Il sindaco ha l'obbligo, prima di postare la denuncia, di inviare apposita comunicazione di sollecito all'interessato e di pubblicarne lo stesso in apposito topic in municipio.
Trascorse 48 ore senza che l'evasore abbia adempiuto agli obblighi fiscali il sindaco provvederà a inoltrare apposita denuncia in Taverna della Provincia.

Art.3
Durante il processo e prima di emettere la sentenza, il Giudice può chiedere all'imputato di ottemperare agli obblighi fiscali pagando tutte le tasse arretrate.
Al momento della sentenza:
- se l'imputato ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, ma applicando un'ammenda simbolica di 1 ducato.
- se l'imputato NON ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, applicando un'ammenda superiore all'entità della somma non pagata, con un minimo di 15 ducati ed un massimo di 100 ducati.

Dall'eventuale sentenza di condanna, l'evasore ha ulteriori 48 ore di tempo per ottemperare agli obblighi fiscali, in caso di inadempienza agli obblighi imposti dalla sentenza del Giudice l'imputato sarà nuovamente incriminato per recidività di frode (art. 10 del Codice Penale). In questo caso verrà applicata la pena aggravata dalla recidività, dove sarà prevista oltre che un ammenda, anche la possibilità di reclusione dell’imputato, sempre nel rispetto della Carta dei Giudici.
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