Anacleto_i
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| Titolo: Trattato con la Guardia Episcopale 24 Gennaio 1463 24/01/15, 07:12 pm | |
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TRATTATO TRA LA GUARDIA EPISCOPALE E IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Per la grazia dell'Altissimo, Nella volontà di rafforzare i legami reciproci che li uniscono, Nel desiderio di veder trionfare la Vera Fede Aristotelica, fede del Regno delle Due Sicilie, Nell'augurio di rinnovare l'amicizia reciproca, Conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate, Conformemente alle usanze e alle leggi del Regno delle Due Sicilie, Conformemente al Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica e il Regno delle Due Sicilie, Il Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica hanno discusso e ratificato il seguente trattato:
I. Premesse Il Primate e gli Arcivescovi del Regno potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Regno stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico. Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'autorità della Guardia Episcopale secondo le prerogative ed i limiti stabiliti dal Diritto Canonico e si impegna perciò a non ostacolare in alcun modo le sue azioni conformi al volere della Santa Chiesa. La Guardia Episcopale riconosce l'autorità temporale del Regno delle Due Sicilie, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo Reale e urbano.
II. Delle relazioni tra la Guardia Episcopale e il Regno delle Due Sicilie II.1 Ufficio di collegamento Al fine di stabilire una comunicazione ottimale, un ufficio di collegamento sarà mantenuto per accogliere gli scambi tra il Regno delle Due Sicilie e la Guardia Episcopale. L'accesso a tale ufficio è riservato al Sovrano del Regno, al Ministro degli Esteri, Prefetto dei Vidami e al consiglio degli Alti Dignitari della Guardia Episcopale.
II.2 Delle autorizzazioni II.2.1 Libera circolazione Il Regno delle Due Sicilie si sforzerà per assicurare il libero passaggio sui propri territori alle guardie episcopali secondo i limiti imposti dalla sicurezza e dalle eventuali situazioni interne.
II.2.2 Porto d'armi Il Regno delle Due Sicilie non applicherà mai ad alcun membro della Guardia Episcopale eventuali norme relative al porto d'armi, o di qualsivoglia tipo d'equipaggiamento.
II.2.3 Formazione d'eserciti In caso la Guardia Episcopale avesse necessità di costituire un esercito nel territorio del Regno delle Due Sicilie, chiederà autorizzazione al Sovrano e allo SMR (Stato Maggiore Regio) prima dell'inizio delle operazioni, il quale potrà opporsi esponendo la motivazione al caso specifico.
II.3 Della collaborazione tra la Guardia Episcopale e l'Esercito Reale del Regno delle Due Sicilie II.3.1 L'Esercito Reale del Regno delle Due Sicilie e la Guardia Episcopale, avendo modalità d'azione opposte, non sono in competizione, pertanto collaboreranno tra loro ove possibile.
II.3.2 L'Esercito del Regno delle Due Sicilie si impegna a: - collaborare pienamente con la Guardia Episcopale, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale partecipazione alla lotta armata sul proprio suolo, contro le minacce alla Santa Chiesa nei limiti delle proprie possibilità.
II.3.3 La Guardia Episcopale si impegna a: - Aggiornare regolarmente la lista dei suoi membri presso l'ufficio di collegamento; - Aggiornare regolarmente la lista delle sue navi e rispettivi capitani presso l'ufficio di collegamento; - Fornire tutte le informazioni necessarie sulle persone che compongono i suoi gruppi, su domanda del Sovrano, dei suoi Ministri, dei Prefetti o dei Capitani; - Collaborare attivamente con l'Esercito e la Prefettura di entrambe le Province del Regno delle Due Sicilie, compresi lo scambio di informazioni e l'eventuale partecipazione alla lotta armata, in caso di minacce da parte di eretici, eterodossi o pericolosi briganti; - Prestare supporto alle difese cittadine secondo le proprie possibilità in caso di necessità.
II.3.4 Collaborazione armata Le guardie episcopali e i soldati del Regno delle Due Sicilie potranno militare fianco a fianco nel medesimo gruppo o nel medesimo esercito, in virtù degli obbiettivi previsti dalla loro collaborazione. Eventuali azioni non permesse alle guardie episcopali o ai soldati Reali dai loro rispettivi regolamenti, compiute seguendo gli ordini all'interno di un gruppo o esercito, saranno di responsabilità del capogruppo o comandante dell'esercito, o, se non è possibile individuare una figura di riferimento, del più alto in grado presente nel gruppo. La collaborazione sotto gli ordini di tale responsabile potrà essere temporaneamente sospesa su volontà del Vidame o del Sovrano.
II.3.5 Il Regno delle Due Sicilie si riserva la possibilità di offrire il vitto ai membri della Guardia Episcopale in missione per via di questa collaborazione a difesa della popolazione del Regno delle Due Sicilie, ma non elargirà mai alcun pagamento del servizio.
II.3.6 In caso di mobilitazione generale delle Sante Armate, dichiarato dal Cardinale Conestabile, dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto dei Vidami, tutte le collaborazioni (eccetto lo scambio di informazioni) verranno automaticamente sospese conformemente al Diritto Canonico relativo alle Sante Armate, per ovvie necessità di presenza.
III. Dei rapporti della Guardia Episcopale con la giustizia III.1 Le Guardie Episcopali, dal semplice Cadetto al Vidame, non beneficiano di alcuna immunità, benché il Vidame sia comunque un rango nobile, eccetto che nell'esercizio delle proprie funzioni al servizio di Santa Chiesa Aristotelica e Romana.
III.2 In caso di infrazioni delle leggi Reali, Provinciali o Cittadine, i membri indagati della Guardia Episcopale saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia del Regno delle Due Sicilie, come definito dalle leggi e i trattati in vigore.
III.3 Le autorita' giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame della Provincia Ecclesiastica interessata l'azione intrapresa.
IV. Del contenuto del presente trattato IV.1 Il presente trattato non è limitato nel tempo.
IV.2 Tutte le modifiche o abrogazioni, anche parziali, dovranno essere fatte con l'accordo di entrambe le parti.
Scritto, sigillato e ratificato nel Palazzo Reale di Napoli, nell'anno di grazia MCDLXIII di Nostro Signore, ventiquattresimo giorno del mese di Gennaio.
Per il Regno delle Due Sicilie
Reggente del Regno delle Due Sicilie
Real Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie
Per la Guardia Episcopale
Primo Magistrato della Guardia Episcopale Italica
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