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 Legge Abruzzese: regolamento dei processi GDR (abrogata il 16 luglio 1462)

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Anacleto_i

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MessaggioTitolo: Legge Abruzzese: regolamento dei processi GDR (abrogata il 16 luglio 1462) Legge Abruzzese: regolamento dei processi GDR (abrogata il 16 luglio 1462) Empty18/07/14, 06:42 pm

Citazione :
LEGGE ABRUZZESE: REGOLAMENTO DEI PROCESSI GdR

1) Presentazione processo
Il Portavoce, una volta appurato che l'accusato voglia partecipare al processo GdR, dovrà chiamare le parti in causa (Provincia degli Abruzzi e denunciato). Comunicherà le date di svolgimento, i termini massimi per presentare gli atti.

2) Testimonianze accusatore ed accusato
L'accusatore e l'accusato deporranno, massimo dopo 48 h dall'inizio del processo (determinato dal GdR del Portavoce) le loro testimonianze circa il reato discusso in aula. Se tale testimonianza non verrà deposta, il processo passerà al grado successivo.

3) Ulteriori testimonianze
Entro 48h dall'inizio del processo la parte accusata e/o il Pubblico Ministero potranno richiedere le testimonianze di al massimo due cittadini a testa. Le testimonianze dovranno essere rese entro e non oltre 48 h dalla richiesta. Se non verranno rese entro tale termine la parte non potrà chiedere l'audizione di un testimone sostitutivo.

4) Requisitoria del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero, una volta rese tutte le testimonianze o scaduto il termine per farlo, avrà 48 h di tempo per formulare la propria motivata richiesta finale di condanna o di assoluzione.

5) Arringa finale dell'accusato
L'accusato o l'avvocato da lui prescelto avrà 48 h dalla presentazione della requisitoria del Pubblico Ministero per formulare le proprie motivate richieste finali di assoluzione o condanna, in tal caso evidenziando gli elementi che possono influire sulla determinazione della pena.

6) Sentenza
Il Giudice, dopo aver esaminato le prove a carico dell'imputato, deciderà se assolvere o condannare l'imputato con sentenza motivata. La sentenza verrà trascritta anche nel processo IG, che va aperto parallelamente a quello GdR ma in cui non si riporterà alcun atto difensivo tranne l'atto d'accusa e la sentenza, la quale indicherà che il processo si è svolto esclusivamente GdR.

7) Deroga ai termini
Per gravi ed eccezionali ragioni, come la complessità della causa, il Giudice può, a suo insindacabile giudizio, concedere a tutte le parti termini maggiori per lo svolgimento delle rispettive difese e di sentire un numero maggiore di testimoni.

8 ) Violazione delle regole
L'imputato che chiede un processo GdR si impegna a rispettare queste regole, ove le violi per creare intralcio alla giustizia verrà denunciato per oltraggio alla Corte.

9) Decadenza dal processo GdR
L'imputato che lascia il territorio abruzzese implicitamente rinuncia ad avvalersi del processo GdR e sarà giudicato unicamente IG.
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