Palazzo Reale di Napoli
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 [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD

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Attanasio

Attanasio

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MessaggioTitolo: [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD Empty04/02/14, 02:39 pm

Ministri,

è giunta a Sua Maestà la proposta di questo nuovo regolamento CAD e si chiede l'approvazione di questo testo tramite Decreto Regio in modo da renderlo opertativo subito.
A seguire ovviamente tale decreto dovrà divenire legge.

Do a tutti voi la visione del testo.

Citazione :
Articolo 1 - Sede
La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede nella città di Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.

Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.

Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione
La Corte è composta da:

- un Presidente, nominato e revocato dal Re;
- un numero variabile di Giudici, non inferiore a 2 per provincia;
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno;
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno.

I Giudici della Corte che assumano qualsiasi incarico IG all'interno di Consigli provinciali non possono partecipare a collegi giudicanti né accedere alla Sala dei Giudici. Al termine dell'incarico anzidetto essi torneranno di diritto in servizio attivo.

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re, sentito il personale della Corte, tra i sudditi del Regno che non ricoprono alcuna carica IG, che abbiano ricoperto l'incarico di Procuratore, PM o Giudice, IG o RP, per almeno 30 giorni. Può essere licenziato dal Re in qualsiasi momento.

Qualora il Presidente intenda concorrere per una carica IG o accettare che gli sia conferita, deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni al Re.

Il mandato dei Giudici dura sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente, e comunque per un periodo di almeno due mesi dal giorno della loro nomina.

Qualora vi siano meno di due giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno due Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno.. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Il Re può nominare fino a due Giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING nonché un Giudice nella Serenissima Repubblica di Venezia. Può delegare la nomina al Presidente della Corte.

I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.


Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.

Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente
Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme sostanziali e di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.

Laddove ricorrano gravi motivi, sentiti gli operatori interessati, il presidente può sospendere un procedimento emettendo decreto motivato.

In circostanze di estrema necessità e urgenza può emanare un decreto che apporti modifiche al presente Regolamento. Tale decreto permane in vigore per un periodo massimo di giorni trenta dalla sua emanazione e non può essere reiterato.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e regie della carta del giudice.

Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia o di grave inimicizia con le parti, nonché con gli avvocati se già nominati prima del loro intervento. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Il Giudice che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e partecipa al collegio che pronuncia la sentenza nel procedimento in questione, commette il reato omissione di atti d'ufficio ex art. 26 del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il Giudice decaduto risiede.


Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori deliberano sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia, o di grave inimicizia con le parti, nonché con i loro avvocati se già nominati prima dell'intervento. In tali casi sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Il Procuratore che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e si pronuncia sull'ammissibilità di un appello commette il reato di omissione di atti d'ufficio. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM provinciale competente.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri curano la tenuta degli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperiscono ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curano la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicano agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze, etc.) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine
La nomina di Giudici, Procuratori, Viceprocuratori, Cancellieri e Vicecancellieri avviene previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno in cui siano menzionati:

- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura a pena di inammissibilità;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nella Provincia indicata nel bando ovvero non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive;
- avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG o Procuratore della Corte in una provincia del Regno per almeno trenta giorni;
- essere maggiorenni (avere 6 mesi di vita );
- non avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive negli ultimi trenta giorni;
- non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13.

Il candidato che renda falso giuramento ai sensi del comma precedente commette il reato di falsità in giuramento. Il reato di falsità in giuramento è un reato grave.

In caso di falso giuramento di cui al presente articolo, il Presidente dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il candidato dimora. Un candidato condannato per falso giuramento non potrà mai più ricoprire alcun incarico all'interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine sono rese pubbliche senza ritardo e non sono impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
I candidati possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX (nome), residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.

I candidati che non prestano giuramento entro sette giorni dalla nomina sono considerati dimissionari.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.


Il Presidente può dimettersi comunicando le proprie dimissioni al Re.


Le dimissioni sono irrevocabili. Esse hanno effetto dal momento in cui sono accettate dalla figura preposta, e in ogni caso dopo una settimana dalla comunicazione.

Articolo 18 - Decadenza
I membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

I Giudici condannati in via definitiva per qualsiasi reato decadono immediatamente dalla loro carica.

I Procuratori e i Cancellieri condannati per qualsiasi reato moderato o più grave decadono immediatamente dalla loro carica.

I membri della Corte decaduti dalla carica a norma del presente articolo non potranno più ricoprire alcun ruolo nella Corte.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello
L’appello è ammesso unicamente avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali provinciali del Regno. L'unico soggetto legittimato a proporre appello è il condannato.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di emanazione del presente Regolamento.


L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:

- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi;
- allegazione di nuovi fatti, non allegati per impossibilità oggettiva durante il processo davanti al Tribunale provinciale, e suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della Carta del Giudice.


Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
(abrogato)

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- copia integrale degli atti del processo;
- la data della sentenza impugnata;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione dei motivi di appello;
- gli eventuali nuovi elementi di prova a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.


L’appello deve essere depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata, a pena di inammissibilità.


L'appello deve essere depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.


L'appellante, a pena dell'inammissibilità dell'appello, deve versare una cauzione di ducati cento alla tesoreria della provincia di residenza entro giorni quindici dal deposito dell'appello.

Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante; in caso contrario essa sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia.

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini dellla decisione.


La Corte riesamina i testimoni già esaminati dal Tribunale solo ove ciò sia indispensabile ai fini della decisione.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (screen) sono inammissibili.

Le prove ammesse sono liberamente valutate dalla Corte.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Le prove testimoniali sono ammissibili. Tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.

L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte.

Ove la Corte ritenga che un testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al PM della provincia ove il testimone dimora affinché proceda contro di lui per il reato di intralcio alla giustizia.

Articolo 24 - Esame preliminare
L'appello, subito dopo il deposito, è esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da almeno un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.


La commissione, all'unanimità e con decreto motivato, può dichiarare l’appello inammissibile qualora sia proposto al di fuori dei casi di cui all'art. 19, qualora sussista una delle cause di inammissibilità prevista dal presente Regolamento e qualora risulti totalmente privo di qualsivoglia prospettiva di accoglimento.


Ove anche solo uno dei Procuratori o dei Viceprocuratori ritenga l’appello ammissibile la commissione dichiara l'ammissibilità dell'appello, pronunciando decreto non motivato.

Qualora entro giorni quindici dal pagamento della cauzione la commissione non si sia pronunciata in ordine all'ammissibilità dell'appello, l'appello è ammesso di diritto.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno comporre il collegio.


Il Re o il Presidente possono decidere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che sono dotati dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio del Regno, in una provincia diversa da quella in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- assenza di rapporti di parentela entro il sesto grado, profonda amicizia o grave inimicizia con l'appellante o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata;
- incensuratezza;
- maggiore età (almeno sei mesi di vita).

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. L'appellante che non nomina un avvocato può difendersi personalmente.

Le Province possono nominare un avvocato. Se non provvedono alla nomina sono difese di diritto dal Pubblico Ministero provinciale in carica.

Gli avvocati possono essere liberamente revocati e nominati dalle parti in corso di causa.

La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora si tratti di soggetto condannato in precedenza per reati commessi nell'ambito di un procedimento d'appello.Potrà inoltre dichiarare decaduto dal suo ruolo l'avvocato che tenga un comportamento oltraggioso verso la Corte nell'esercizio del suo mandato difensivo. In tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato.

Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, il presidente del collegio potrà deliberare la sospensione del processo per non più di quarantotto ore onde consentire alla parte di nominare un nuovo difensore. Tale sospensione può essere concessa una sola volta a ciascuna delle parti.


Articolo 27 - Dei limiti di tempo
Il presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà la facoltà di parola, intervento o replica. Egli potrà di nuovo esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.


Il Cancelliere competente provvede a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.

In caso di gravi motivi comportanti l'indisponibilità di un Giudice, il Presidente provvede a sostituire il Giudice impedito. L'assenza ovvero l'indisponibilità di una delle parti, o dei difensori delle parti medesime, non comporta la sospensione del processo.


In caso di gravi o ripetute violazioni dei termini previsti dal presidente del collegio giudicante ovvero dal presente Regolamento, la Corte può dichiarare all'unanimità l'estinzione del processo e la conferma della sentenza di I grado, previa discussione in camera di consiglio.


Articolo 29 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.

La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.

Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto tra le parti.

Qualora la Corte ritenga l'appello inammissibile o infondato, ne da atto e dichiara la conferma della sentenza di primo grado. La dichiarazione di ammissibilità dell'appello da parte dei Procuratori non vincola il collegio giudicante.

Qualora la Corte ritenga l'appello fondato, ne da atto e dispone l'annullamento della sentenza di primo grado ovvero dispone la riforma della medesima, riducendo la pena inflitta dal competente Tribunale provinciale. La Corte adotta inoltre tutti gli opportuni provvedimenti per riparare all'errore giudiziario commesso. Tali provvedimenti vanno attuati senza indugio dalle autorità provinciali.

In nessun caso la Corte può decidere su domande non formulate dalle parti, né applicare una pena più severa di quella prevista dalla sentenza impugnata.

L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto.

Il Cancelliere competente cura la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte
Il comportamento indecoroso ovvero irriguardoso a qualsiasi titolo verso uno qualsiasi dei membri della Corte costituisce oltraggio alla Corte medesima.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il presidente del collegio giudicante dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove dimora il soggetto che ha tenuto il comportamento censurato dalla Corte.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 32 - Competenza
La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.

Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.

La Corte rende il parere in composizione allargata. Il collegio è formato da almeno cinque giudici in servizio attivo, designati dal Presidente. Se i Giudici in servizio attivo sono meno di cinque, tutti i Giudici in setvizio attivo concorreranno alla formazione del collegio.

Articolo 33 - Legittimazione
Sono legittimati a richiedere parere di legittimità costituzionale alla Corte :

- il Re;
- ciascun Principe, Giudice o PM IG del Regno;
- ciascun Sindaco;
- la Corte Reale, rappresentata dal Magister.

La Corte non è tenuta a pronunciarsi su richieste provenienti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo.
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD Empty09/02/14, 01:46 am

Chiedo scusa mi era sfuggito, domani me lo leggo con calma, però da subito posso dire che va sostituito Re con la Corona che rappresenta l'istituzione incarnata dal Re o dalla Regina.
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD Empty09/02/14, 05:38 pm

Citazione :
Sostituire Re con Corona in tutto il regolamento


Citazione :

Citazione :
Articolo 2 - Funzioni
La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.

in base a questo articolo io capisco che è solo competente a riconoscere gli appelli ma non ha altra autorità, trovo più consono una cosa del genere:
Citazione :

La Corte è l’istituzione giudiziaria competente valutare, riconoscere e giudicare gli appelli alle sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.


Citazione :
Articolo 4 - Presidente e Giudici

Il mandato dei Giudici dura sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente, e comunque per un periodo di almeno due mesi dal giorno della loro nomina.

Qualora vi siano meno di due giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno due Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno.. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Non si capisce quanto dura questo mandato dei giudici fino alla loro sostituzione oppure due mesi? non si capisce se prima dei due mesi possono essere sostituiti o meno, se prima dei due mesi si possono dimettere o meno. Due mesi non significa nulla, se l'elezione avviene a metà mese scadrà a fine mese successivo? credo sia meglio si dica 60 giorni.

Si intendeva forse questo?

Citazione :
I Giudici restano in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o rimozione da parte del Presidente della Corte.

e se poi si sintendeva renderli inamovibili per almeno due mesi dalla nomina trovo che sia inutile e dannoso


Citazione :
Citazione :
Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e regie della carta del giudice.

"leggi regie e provinciali" oppure meglio ancora "ordinamento giuridico del Regno" che è omnicompresivo di tutte le leggi di ogni ordine e grado del Regno

Citazione :
Citazione :

Citazione :
Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia o di grave inimicizia con le parti, nonché con gli avvocati se già nominati prima del loro intervento. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Amicizia o inimicizia sono concetti non quantificabili ne dimostrabili, qui poi si dice che deve essere anche "profondo" tale sentimento, un giudice deve essere imparziale se ritiene di non avere uno stato d'animo tale rispetto alla causa allora lo farà presente e si farà sostituire, qui poi addirittura si parla di simpatia o antipatia verso gli avvocati ma vogliamo far ridere i polli, siamo seri e facciao gli adulti, per me va bene i limiti di parentela ma solo quello, semmai un giudice dovesse dimostrarsi parziale verrebbe sostituito, se si arriva alla sentenza e questa dovesse rivelarsi viziata in qualche modo sarebe atuomaticamente nulla e il giudice ne pagherebbe le conseguenze.


Citazione :
Il Giudice che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e partecipa al collegio che pronuncia la sentenza nel procedimento in questione, commette il reato omissione di atti d'ufficio ex art. 26 del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il Giudice decaduto risiede.

questo aritcolo andrebbe adeguato se si modifica quello precedente

Citazione :
Citazione :
Articolo 9 - Ruolo dei procuratori

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia, o di grave inimicizia con le parti, nonché con i loro avvocati se già nominati prima dell'intervento. In tali casi sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Il Procuratore che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e si pronuncia sull'ammissibilità di un appello commette il reato di omissione di atti d'ufficio. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM provinciale competente.

Stesse osservazioni dell'articolo 8


Citazione :
Citazione :
Articolo 18 - Decadenza
Decadono dalla loro carica e vengono denunciati i membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

è sfuggito al redattore credo ^^ qui però occorre specificare se in seguito ad una condanna o semplicemente se si avvia un procedimento per tali reati a suo carico, io credo che la decadenza debba essere automatica a seguito di una condanna confermata in appello ma che a seguito di una denuncia a suo carico debba dimettersi o essere invitato a farlo dal Presidente o quanto meno che venga sospeso a tempo indeterminato fino a chiarimento della sua posizione


Citazione :
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Articolo 25 - Formazione del collegio

Il Re o il Presidente possono decidere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che sono dotati dei seguenti requisiti:


- assenza di rapporti di parentela entro il sesto grado, profonda amicizia o grave inimicizia con l'appellante o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata;
- incensuratezza;

per quanto riguarda simpatia ed antipatia vale quello che ho detto sopra, invece chiarirei meglio il secondo requisito, incensuratezza sotituendolo con non aver ricevuto condanne negli ultimi trenta giorni, questo per evitare il problema solito che è non è consentito dagli altissimi parlare di fedina penale macchiata a vita.

Citazione :
Citazione :
In caso di gravi o ripetute violazioni dei termini previsti dal presidente del collegio giudicante ovvero dal presente Regolamento, la Corte può dichiarare all'unanimità l'estinzione del processo e la conferma della sentenza di I grado, previa discussione in camera di consiglio.

Perdonate l'ignoranza, io qui capisco che in caso di mancanze da parte del presidente del collegio giudicante l'appellante si vede confermata la sentenza di primo grado? sicuramente devo aver capito io male, se non è così non andrebbe sostituito il presidente o comunque fatto in modo che venga assicurato all'appellante un sereno giudizio del suo appello?

Citazione :
Articolo 32 - Competenza
La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.

Citazione :
Alla Corte Suprema viene riconosciuta la competenza a fornire pareri sulla costituzionalità degli atti, legislativi e non, prodotti dalle istituzioni di governo, ed ogni altra istituzione duosiciliana, di qualsiasi livello, regio, provinciale, municipale.

la versione originale è molto limitante e lascia dei vuoti la versione che ho proposto consente alla Corte tutto il margine necessario per agire

Citazione :
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Articolo 33 - Legittimazione
Sono legittimati a richiedere parere di legittimità costituzionale alla Corte :

- il Re;
- ciascun Principe, Giudice o PM IG del Regno;
- ciascun Sindaco;
- la Corte Reale, rappresentata dal Magister.

credo che sia da estendere anche alle altre figure, ministri e consiglieri come minimo, mettiamo il caso in cui un Sovrano voglia far passare un atto incostituzionale come facciamo in Concilio ad opporci?

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MessaggioTitolo: Re: [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD Empty10/02/14, 03:58 am

Domani leggo e dico.
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MessaggioTitolo: Re: [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD [Nuovo regolamento] Proposta Nuovo Regolamento CAD Empty25/02/14, 10:04 am

Fatte modifiche. Cancelliere non abbiamo messo tutte le vostre fatelo voi se intendete cmq proseguire anche voi sull'argomento in quanto siamo entrata un po' in confusione Very Happy

Citazione :
Articolo 1 - Sede
La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Castel Capuano nella città di Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso valutare, riconoscere e giudicare gli appelli alle le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.

Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.

Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione
La Corte è composta da:

- un Presidente, nominato e revocato dal Re;
- un numero variabile di Giudici, non inferiore a 2 per provincia;
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno;
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno.

I Giudici della Corte che assumano qualsiasi incarico IG all'interno di Consigli provinciali non possono partecipare a collegi giudicanti né accedere alla Sala dei Giudici. Al termine dell'incarico anzidetto essi torneranno di diritto in servizio attivo.

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re, sentito il personale della Corte, tra i sudditi del Regno che non ricoprono alcuna carica IG, che abbiano ricoperto l'incarico di Procuratore, PM o Giudice, IG o RP, per almeno 30 giorni. Può essere licenziato dal Re in qualsiasi momento.

Qualora il Presidente intenda concorrere per una carica IG o accettare che gli sia conferita, deve rassegnare immediatamente le proprie dimissioni al Re.

Il mandato dei Giudici dura sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente, e comunque per un periodo di almeno due mesi dal giorno della loro nomina.

Qualora vi siano meno di due giudici in servizio attivo per ciascuna Provincia del Regno, il Presidente è tenuto a reintegrarne il numero, in modo che vi siano almeno due Giudici in servizi attivo per ciascuna provincia del regno. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Il Re può nominare fino a due Giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING nonché un Giudice nella Serenissima Repubblica di Venezia. Può delegare la nomina al Presidente della Corte.

I Giudici di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.


Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte e durano in carica sino alla loro sostituzione ad opera del Presidente medesimo.

Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente
Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme sostanziali e di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.

Laddove ricorrano gravi motivi, sentiti gli operatori interessati, il presidente può sospendere un procedimento emettendo decreto motivato.

In circostanze di estrema necessità e urgenza può emanare un decreto che apporti modifiche al presente Regolamento. Tale decreto permane in vigore per un periodo massimo di giorni trenta dalla sua emanazione e non può essere reiterato.

In circostanze di estrema necessità e urgenza può emanare un decreto che apporti modifiche al Presente Regolamento. Tale decreto deve però avere l'avvallo del Re, ottenuto ciò il decreto permane in vigore per un periodo massimo di giorni trenta (30) dalla sua emanazione. Non è possibile promulgare per due volte lo stesso decreto.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici decidono le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e regie della carta del giudice.

Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia o di grave inimicizia con le parti, nonché con gli avvocati se già nominati prima del loro intervento. In tal caso sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Il Giudice che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e partecipa al collegio che pronuncia la sentenza nel procedimento in questione, commette il reato omissione di atti d'ufficio ex art. 26del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il Giudice decaduto risiede.


Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori deliberano sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.

Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di parentela entro il sesto grado, di profonda amicizia, o di grave inimicizia con le parti, nonché con i loro avvocati se già nominati prima dell'intervento. In tali casi sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Presidente di tale condizione.

Il Procuratore che, versando in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente ad un procedimento, omette di darne avviso e si pronuncia sull'ammissibilità di un appello commette il reato di omissione di atti d'ufficio. Il Presidente ne delibera l'immediata decadenza dall'incarico ricoperto e dispone la trasmissione degli atti al PM provinciale competente.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri curano la tenuta degli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperiscono ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curano la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicano agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze, etc.) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine
La nomina di Giudici, Procuratori, Viceprocuratori, Cancellieri e Vicecancellieri avviene previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno in cui siano menzionati:

- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura a pena di inammissibilità;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nella Provincia indicata nel bando ovvero non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive;
- avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG o Procuratore della Corte in una provincia del Regno per almeno trenta giorni;
- essere maggiorenni (avere 6 mesi di vita );
- non avere svolto le funzioni di Giudice IG, Pubblico Ministero IG negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti:
- essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi;
- essere di condotta incensurabile;
- non aver riportato condanne penali definitive negli ultimi trenta giorni;
- non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni;
- non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale.

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13.

Il candidato che renda falso giuramento ai sensi del comma precedente commette il reato di falsità in giuramento. Il reato di falsità in giuramento è un reato grave.

In caso di falso giuramento di cui al presente articolo, il Presidente dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove il candidato dimora. Un candidato condannato per falso giuramento non potrà mai più ricoprire alcun incarico all'interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine sono rese pubbliche senza ritardo e non sono impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
I candidati possono esercitare le loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX (nome), residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.

I candidati che non prestano giuramento entro sette giorni dalla nomina sono considerati dimissionari.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.


Il Presidente può dimettersi comunicando le proprie dimissioni al Re.


Le dimissioni sono irrevocabili. Esse hanno effetto dal momento in cui sono accettate dalla figura preposta, e in ogni caso dopo una settimana dalla comunicazione.

Articolo 18 - Decadenza
I membri della Corte che abusano della loro funzione arrecando a sé o ad altri ingiusto profitto ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto commettono il reato di abuso di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 26 del Codice Penale Regio.

I Giudici condannati in via definitiva per qualsiasi reato decadono immediatamente dalla loro carica.

I Procuratori e i Cancellieri condannati per qualsiasi reato moderato o più grave decadono immediatamente dalla loro carica.

I membri della Corte decaduti dalla carica a norma del presente articolo non potranno più ricoprire alcun ruolo nella Corte.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello
L’appello è ammesso unicamente avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali provinciali del Regno. L'unico soggetto legittimato a proporre appello è il condannato.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di emanazione del presente Regolamento.


L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:

- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi;
- allegazione di nuovi fatti, non allegati per impossibilità oggettiva durante il processo davanti al Tribunale provinciale, e suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della Carta del Giudice.


Articolo 19 bis - Propositori dell'appello
(abrogato)

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- copia integrale degli atti del processo;
- la data della sentenza impugnata;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione dei motivi di appello;
- gli eventuali nuovi elementi di prova a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.


L’appello deve essere depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata, a pena di inammissibilità.


L'appello deve essere depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.


L'appellante, a pena dell'inammissibilità dell'appello, deve versare una cauzione di ducati cento alla tesoreria della provincia di residenza entro giorni quindici dal deposito dell'appello.

Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante; in caso contrario essa sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia.

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini della decisione.


La Corte riesamina i testimoni già esaminati dal Tribunale solo ove ciò sia indispensabile ai fini della decisione.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (screen) sono inammissibili.

Le prove ammesse sono liberamente valutate dalla Corte.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Le prove testimoniali sono ammissibili. Tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.

L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte.

Ove la Corte ritenga che un testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al PM della provincia ove il testimone dimora affinché proceda contro di lui per il reato di intralcio alla giustizia.

Articolo 24 - Esame preliminare
L'appello, subito dopo il deposito, è esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da almeno un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.


La commissione, all'unanimità e con decreto motivato, può dichiarare l’appello inammissibile qualora sia proposto al di fuori dei casi di cui all'art. 19, qualora sussista una delle cause di inammissibilità prevista dal presente Regolamento e qualora risulti totalmente privo di qualsivoglia prospettiva di accoglimento.


Ove anche solo uno dei Procuratori o dei Viceprocuratori ritenga l’appello ammissibile la commissione dichiara l'ammissibilità dell'appello, pronunciando decreto non motivato.

Qualora entro giorni quindici dal pagamento della cauzione la commissione non si sia pronunciata in ordine all'ammissibilità dell'appello, l'appello è ammesso di diritto.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiederà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. Un massimo di due Giudici di nomina regia potranno comporre il collegio.


Il Re o il Presidente possono decidere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che sono dotati dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio del Regno, in una provincia diversa da quella in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- assenza di rapporti di parentela entro il sesto grado, profonda amicizia o grave inimicizia con l'appellante o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata;
- incensuratezza;
- maggiore età (almeno sei mesi di vita).

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. L'appellante che non nomina un avvocato può difendersi personalmente.

Le Province possono nominare un avvocato. Se non provvedono alla nomina sono difese di diritto dal Pubblico Ministero provinciale in carica.

Gli avvocati possono essere liberamente revocati e nominati dalle parti in corso di causa.

La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora si tratti di soggetto condannato in precedenza per reati commessi nell'ambito di un procedimento d'appello. Potrà inoltre dichiarare decaduto dal suo ruolo l'avvocato che tenga un comportamento oltraggioso verso la Corte nell'esercizio del suo mandato difensivo. In tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato.

Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, il presidente del collegio potrà deliberare la sospensione del processo per non più di quarantotto ore onde consentire alla parte di nominare un nuovo difensore. Tale sospensione può essere concessa una sola volta a ciascuna delle parti.


Articolo 27 - Dei limiti di tempo
Il presidente del collegio giudicante avrà l'obbligo di comunicare un limite temporale, tramite il cancelliere, per ogni fase del processo. Qualora i termini siano superati, il trasgressore perderà la facoltà di parola, intervento o replica. Egli potrà di nuovo esporre le proprie ragioni solamente in seguito ad una nuova chiamata in un'altra fase del processo.

Articolo 28 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.


Il Cancelliere competente provvede a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.

In caso di gravi motivi comportanti l'indisponibilità di un Giudice, il Presidente provvede a sostituire il Giudice impedito. L'assenza ovvero l'indisponibilità di una delle parti, o dei difensori delle parti medesime, non comporta la sospensione del processo.


In caso di gravi o ripetute violazioni dei termini previsti dal presidente del collegio giudicante ovvero dal presente Regolamento, la Corte può dichiarare all'unanimità l'estinzione del processo e la conferma della sentenza di I grado, previa discussione in camera di consiglio.


Articolo 29 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio.

La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.

Il presidente del collegio deve redigere la motivazione.

Articolo 30 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto tra le parti.

Qualora la Corte ritenga l'appello inammissibile o infondato, ne da atto e dichiara la conferma della sentenza di primo grado. La dichiarazione di ammissibilità dell'appello da parte dei Procuratori non vincola il collegio giudicante.

Qualora la Corte ritenga l'appello fondato, ne da atto e dispone l'annullamento della sentenza di primo grado ovvero dispone la riforma della medesima, riducendo la pena inflitta dal competente Tribunale provinciale. La Corte adotta inoltre tutti gli opportuni provvedimenti per riparare all'errore giudiziario commesso. Tali provvedimenti vanno attuati senza indugio dalle autorità provinciali.

In nessun caso la Corte può decidere su domande non formulate dalle parti, né applicare una pena più severa di quella prevista dalla sentenza impugnata.

L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto.

Il Cancelliere competente cura la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 31 - Oltraggio alla Corte
Il comportamento indecoroso ovvero irriguardoso a qualsiasi titolo verso uno qualsiasi dei membri della Corte costituisce oltraggio alla Corte medesima.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il presidente del collegio giudicante dispone la trasmissione degli atti al PM della provincia ove dimora il soggetto che ha tenuto il comportamento censurato dalla Corte.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 32 - Competenza
La Corte può essere richiesta di fornire pareri vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.

Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.

La Corte rende il parere in composizione allargata. Il collegio è formato da almeno cinque giudici in servizio attivo, designati dal Presidente. Se i Giudici in servizio attivo sono meno di cinque, tutti i Giudici in servizio attivo concorreranno alla formazione del collegio.

Articolo 33 - Legittimazione
Sono legittimati a richiedere parere di legittimità costituzionale alla Corte :

- il Re;
- ciascun Principe, Giudice o PM IG del Regno;
- ciascun Sindaco;
- la Corte Reale, rappresentata dal Magister.

La Corte non è tenuta a pronunciarsi su richieste provenienti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo.
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