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 Legge costitutiva e regolamento della Corte Reale

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Fosco della Bruna

Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Legge costitutiva e regolamento della Corte Reale Legge costitutiva e regolamento della Corte Reale Empty24/10/13, 06:40 pm

Lady_carey ha scritto:
Citazione :
Legge del Regno n°4/1458 – Corte Reale delle Due Sicilie


Noi Elisabetta Maria D'Oria Borbone, Sovrana del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, nel XXX giorno del mese di agosto 1458 dichiariamo istituita la Corte Reale delle Due Sicilie (In seguito indicata con Corte).

Hanno diritto di far parte della Corte tutti coloro che possiedono un titolo nobiliare da Barone in su, il cui feudo risulta appartenente al Regno delle Due Sicilie e sono ivi residenti.
Nel caso in cui un nobile duosiciliano risieda all'estero, il suo vassallo potrà fare le veci del feudatario all'interno della Corte.
In entrambi i casi, per avere e mantenere l'accesso alle sale della Corte, bisognerà giurare fedeltà al Sovrano in carica sia al momento dell'istituzione della camera, che ai successori.


Sarà diritto della Corte discutere e proporre al concilio emendamenti o nuove leggi di materie quali:

- araldica e nobiltà;
- adeguamenti o cambiamenti dei codici legislativi;
- esercito e marina.

In nessun caso la Corte potrà ricevere e trattare informazioni riservate riguardanti l'amministrazione del regno e delle sue province, salvo l'approvazione del monarca.

La Corte farà capo al monarca in carica, il quale delegherà il Magister di seguire i lavori e le discussioni.
Il Magister dovrà essere scelto fra i membri dell'alta nobiltà appartenenti alla Corte.

Tale regolamentazione dovrà rispettare i principi base dettati dalla presente.

Il Monarca potrà in qualsiasi momento prendere parte alle discussioni della Corte, ma avrà diritto di voto solo se in possesso di un feudo duosiciliano.

I membri del concilio ristretto della corona e gli onorevoli parlamentari, se facenti parte della nobiltà duosiciliana, potranno partecipare alle riunioni della Corte e prendere parte sia alle discussioni che alle votazioni.

Il Magister avrà il diritto di sedere alla tavola del concilio ristretto della corona, sarà il portavoce della nobiltà duosiciliana e il collegamento fra la Corte ed il concilio.

Tutte le discussioni che avvengono all'interno della Corte dovranno rimanere riservate, salvo aver ricevuto il permesso del Magister o del monarca per pubblicarle all'esterno.

E' dovere di ogni nobile duosiciliano essere fedele al monarca, al regno e alle sue istituzioni.
Nel caso in cui tale fedeltà venga meno, il nobile fellone subirà un processo per alto tradimento e verrà sottoposto al giudizio del tribunale araldico.

Una volta riunitasi, la Corte dovrà redigere un proprio regolamento entro la fine di questo mandato.
La proposta sarà sottoposta al vaglio del Concilio Ristretto della Corona ed eventualmente approvata con o senza modifiche da Sua Maestà la regina.
Citazione :
Regolamento della Corte Reale delle Due Sicilie


Dell'Appartenenza

Art. 1 Potranno far parte della Corte Reale delle due Sicilie tutti i nobili, con feudo all'interno dei confini reali, (Barone o Superiore) che giureranno fedeltà al Regno e al Re in carica nei modi previsti dall'Araldica.

Art. 2 Nel caso in cui un nobile duosiciliano risieda all'estero dovrà nominare un vassallo che avrà accesso alla Corte in vece del proprio Signore.
Il Signore non avrà accesso alla Corte fino a che sarà residente fuori dal Regno e dovrà gestire il feudo e le discussioni in corte tramite il proprio Vassallo.
Qualora il nobile residente all'estero non nomini un vassallo perderà semplicemente l'accesso nella sala della Corte e ogni possibile rappresentanza entro la stessa.

Art. 3 Saranno esclusio dalla Corte Reale delle Due Sicilie tutti i nobili ovvero Signori che si macchieranno di reati quali Tradimento e Alto Tradimento ovvero reati generci contro la Corona o contro le province facenti parte dello stesso ovvero l'iscrizione nelle liste dei perseguitati (lista Nera) a seguito di votazione.


Delle Cariche

Art. 4 Il Magister ammistra e gestisce le sale della Corte Reale del Regno su mandato del Sovrano, il Magister deve essere un'alto nobile (Conte/Marchese/Duca) che ha giurato fedeltà al regno.

Art. 5 Il Magister resterà in carica per il periodo di regno del Sovrano e avrà diritto di sedere nel Concilio Ristretto della Corona in rappresentanza della Corte Reale.

Art. 6 I vice Magister saranno uno per provincia e avranno compiti di coadiuvare il Magister nella gestione della Corte Reale delle Due Sicilie.

Art. 7 Un Vice Magister avrà diritto di sedere nel Concilio ristretto della Corona per sostituire il Magister in caso di assenza dello stesso.


Dei Doveri della Corte e dei Cortigiani

Art. 8 La corte ha il dovere di darsi un Regolamento e di mantenerlo aggiornato assecondando le vicissitudini.

Art. 9 I Cortigiani hanno il dovere di rispettare le leggi del Regno e di mantenere un comportamento congruo. Pena l’esclusione immediata dalla corte stessa.

Art. 10 I Cortigiani dovranno proteggere il rappresentate massimo del Regno in caso di pericolo.

Art. 11 I Cortigiani dovranno mantenere private le discussioni che avvengono nella corte. Pena l’esclusione immediata dalla corte stessa, e processo per Tradimento.


Dei Doveri del Magister

Art. 12 Sarà compito del Magister decretare l'inizio e la fine delle fasi dedicate alla discussione e alle votazioni.

Art. 13 Sarà compito del Magister moderare le discussioni assicurando il rispetto tra i vari nobili.

Art. 14 Sarà compito del Magister apportare un contributo al Concilio Ristretto delle Corona.


Delle discussioni nella Corte Reale delle Due Sicilie

Art. 15 La Corte Reale delle Due Sicilie potrà discutere su più argomenti eventualmente regolati con un calendario e a discrezione del Magister potranno essere istituite delle commissioni.

Art. 16 La Corte avrà potere propositivo in materia di Araldica, in materia di Nobiltà , in materia Militare terrestre e navale e in materia Legislativa in tutti gli aspetti che ne conseguono.

Art. 17 Il voto di ogni Nobile membro della Corte Reale delle Due Sicilie vale come voto singolo, non saranno dati bonus di sorta per grado di nobiltà e per ruolo all’interno della corte, nel caso di possedimento di più feudi si esprimerà sempre un singolo voto.

Art. 17 bis Tuttavia verrà garantita la rappresentatività del secondo titolo feudale posseduto dal Nobile, attraverso la partecipazione presso questa Corte del Vassallo assegnato al feudo. Esso non avrà diritto di voto.

Art. 18 Le votazioni che andranno a modificare il regolamento dovranno ricevere la maggioranza dei due terzi dei votanti, gli astenuti e gli assenti non vengono considerati come votanti. La votazione dura 7 giorni.

Art. 19 Le votazioni che riguarderanno esclusioni di nobili dalla Corte per qualunque motivazione dovranno ricevere i due terzi dei votanti, gli astenuti e gli assenti non vengono considerati come votanti.La votazione dura 7 giorni.

Art. 20 Le votazioni della mozioni da proporre in Concilio Ristretto della Corona dovranno ricevere maggioranza della metà più uno dei votanti, gli astenuti e gli assenti non vengono considerati come votanti. Dovranno essere avvertiti tutti i nobili ovvero i facenti funzione degli stessi di ogni votazione. La votazione dura 5 giorni.


Disposizioni Finali

Art. 21 Il Presente regolamento va a sostituire il precedente ed è immediatamente effettivo.

Art. 22 Viene stabilita come sede della Corte Reale delle Due Sicilie la città di Agnogne.
Aggiornato al 7/07/1459
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