Velle
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| Titolo: 04-1458 Dell'economia 03/01/11, 02:56 pm | |
| - Citazione :
- 04 - 1458 Leggi Proviciali: Dell'Economia
PARTE I: Del Salario Art. 1 Tutti i cittadini che assumono lavoratori ad un prezzo inferiore a 15 ducati, approfittando della posizione di debolezza del lavoratore assunto, commettono reato di schiavismo. Se il salario è stato fissato in accordo da datore di lavoro e lavoratore per giustificati motivi, il datore di lavoro può essere condannato anche soltanto al pagamento della differenza tra il salario minimo e quello corrisposto, in modo da evitare facili scambi di favori ed illeciti guadagni.
Art. 2 Anche la Provincia di Terra di Lavoro è soggetta a tale limitazione e non può fissare il salario per ingaggiare lavoratori per conto delle istituzioni a meno di 15 ducati.
Art. 3 A tale norma fa eccezione la milizia cittadina che può essere assunta a qualsiasi salario (anche senza remunerazione e a titolo volontario). Il salario della milizia è affisso in municipio, si presuppone quindi che il cittadino che si arruola sia consenziente a percepire tale salario.
Art.4 Viene considerato sottopagamento l'assunzione di operai, per i propri campi, ad un prezzo inferiore a quello previsto dalle seguenti norme, la quali sono basate sulle caratteritiche possedute.
Art. 5 Per un'equa distribuzione delle ricchezze è necessario rispettare i seguenti parametri che definiscono il giusto salario per ogni operaio:
- Caratteristiche pari o inferiori a 16 punti richiedono assunzione ad un minimo di 15 ducati.
- Caratteristiche pari o maggiori a 17 punti richiedono assunzione ad un minimo di 17 ducati.
Art. 6 Ogni violazione costituirà reato di schiavismo e sarà trattata secondo le norme prestabilite. In caso di recidività la pena potrà essere raddoppiata.
PARTE II: Del Calmiere sulla Legna
Art. 1 La legna è merce rara e strategica per tutta la Provincia. Dal suo prezzo dipendono quelli di numerose merci fondamentali per tutti i cittadini e per l'intera economia di Terra di Lavoro. La legna è quindi soggetta a una normativa speciale e la Provincia ne assume il controllo. La Provincia si impegna ad acquistare legna esclusivamente da Sora e a rivolgersi ad altri fornitori solo per causa di necessità o per scambi commerciali.
Art. 2 Il prezzo della legna è calmierato a max. 4.10 ducati nella città di Sora , mentre nelle altre città di Terra di Lavoro il prezzo della legna è calmierato a max. 4.30 ducati. Il Consiglio Provinciale,nella figura del TM, ai fini del commercio con l'estero, non è soggetto a tali limitazioni. Solo ed esclusivamente il Municipio può vendere legna al mercato cittadino; ma gli è fatto divieto acquistare legna da privati , da tale restrizione é esentato il Sindaco di Sora. Tutti i Sindaci delle altre cittá di Terra di lavoro, possono acquistare legna solo dal consiglio in via diretta, oppure con previa autorizzazione richiesta al Ministro del Commercio., da altri fonti La violazione di suddetto comma comporterà reato di Turbativa del mercato.
Art. 3 IL Sindaco di Sora detiene un certo numero di ascie , egli ne consentirá l’utilizzo a privati Cittadini , solo tramite CONTRATTO ( mandato) per un uso a scadenza settimanale. Tale contratto dovrá contenere:
a) data di inizio e di fine contratto b) quantitá di legna, e prezzo pattuito al momento della stipula
La politica dei Sindaci sulla legna sarà soggetta al controllo del Tm, il quale in caso verifichi inefficienze riferirà prontamente al Consiglio. La violazione di suddetto articolo comporterà il reato di Inosservanza di ordini dell’autorità. |
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