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 05-1458 Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali

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Velle

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MessaggioTitolo: 05-1458 Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali 05-1458 Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali Empty03/01/11, 02:55 pm

Citazione :
5 - 1458 Leggi Provinciali: Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali


PARTE I: Dei Mandati

Art 1
Il mandato è l'atto giuridico con il quale un pubblico ufficiale o cittadino del principato, si impegna con un pubblico ufficiale o cittadino a compiere operazioni finanziarie per conto dei pubblici uffici o verso parti terze.

Art 2
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. A tal proposito, su ogni mandato sia esso provinciale o municipale, il mandante dovrà riportare, obbligatoriamente:
- la data di emissione
- quantità e natura delle merci iniziali
- ammontare del compenso e di possibili somme di denaro
- la data ultima di consegna delle merce lavorata
- la firma di chi lo ha emesso
Dinanzi il mancato rispetto di suddetto obbligo, il mandante sarà sottoposto al giudizio del giudice provinciale, esponendosi a possibili pene pecuniarie oscillanti tra i 50 e i 200 ducati, in proporzione al danno causato alla provincia o al municipio.


Art 2bis
Rappresentano eccezione al precedente articolo i mandati destinati ai Vice Prefetti, in quanto solo in quel caso sarà necessario riportare, obbligatoriamente:
- la data di emissione
- la firma di chi lo ha emesso
- la natura dell'attività svolta dal mandatario
- l'ammontare iniziale di possibili somme di denaro


Art 3
Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del padre di famiglia ed a rendere note al mandante, e viceversa, le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Art 4
Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.

Art 5
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Art 6
E' severamente proibito, andare in ritiro, trasferirsi o viaggiare in altri Ducati, Regni, Nazioni, con mandato provinciale o municipale aperto (almeno che non si ha una specifica autorizzazione da parte del Principe/Governatore). Nel caso non si dovesse rispettare suddetto articolo, l'inadempiente sarà trattato alla stregua di un individuo che ha attentato all'unità della Provincia o del Municipio, esponendosi, pertanto, a una condanna per Alto Tradimento.


PARTE II: Regolamento del Giudice per le condanne

Questa procedura ha validità illimitata.

1) L'imputato colpevole di reati di natura finanziaria deve sempre e comunque pagare il maltolto, oltre ad un'ammenda.

2) In caso di patteggiamento, pre-giudiziale o giudiziale nel rispetto delle norme previste, si procederà all'assoluzione o alla diminuzione della pena.

3) L'ammenda di regola ammonta al 100% del maltolto.
Si può irrogare un'ammenda ridotta fino al 20% applicando le attenuanti.
Si può irrogare un'ammenda aumentata fino al 500% ed eventuali giorni di reclusione applicando le aggravanti.
Comunque l'ammenda irrogata non può essere inferiore ai 3 ducati e non può essere superiore ai 1.000 ducati.

4) Prima di emettere la sentenza, che sarà irreversibile, il Giudice può chiedere all'imputato di scontare parzialmente o totalmente la pena con metodi alternativi al Tribunale. Ad esempio:
- acquisto di merci presso la Fiera del Principato
- risarcimento alla parte lesa
- scuse pubbliche o private
- punizione corporale GDR sul forum
- lavori forzati

5) Al momento della sentenza il Giudice dovrà aumentare la pena a chi non adempie alle disposizioni intra-processuali dell'articolo 4.
Nel caso in cui l'imputato abbia scontato totalmente la pena sottoponendosi alle disposizioni intra-processuali, il Giudice dovrà condannarlo come colpevole, ma impostare l'ammontare della pena a 1 ducato simbolico.

6) La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi.
La pena di morte va trattata in modo particolare per esigenze in-game e di GdR.
Se il condannato è d'accordo per una esecuzione in stile GdR, il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla sua pubblicazione e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (sulla Piazza di Terra di Lavoro).
L'accordo sull'esecuzione in stile GdR va preso tra il giudice ed il condannato prima della pubblicazione della sentenza in-game, entro 2 giorni dalla proposta di iniziativa del giudice. Se non c'è risposta entro questi 2 giorni, allora la pena di morte è commutata in pena corporale in stile GdR. Il giudice applica comunque in-game la pena di morte, specificando nella sentenza che si tratterà di pena corporale in stile GdR.
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici e secondo le norme della Provincia.

Le pene corporali in stile GdR possono essere ordinate dal giudice anche per crimini moderati, tipo speculazione, condannando alla esposizione alla gogna pubblica per un tempo determinato sulla pubblica piazza (Piazza di Terra di Lavoro).
Le pene corporali in stile GdR sono scelte anche in caso di pena di morte tecnica senza accordo del condannato sulla sua morte. Il risultato sarà cioè una perdita di caratteristiche In-Game del condannato ed una pena corporale in stile GdR sulla pubblica piazza (Piazza di Terra di Lavoro).


PARTE III: Del Conflitto di Interessi nella Funzione Pubblica

Nessuno potrà occupare contemporaneamente più di una carica che costituiscano conflitto di interessi fra loro. A tal fine definiamo:

A. Cariche Elettive
- Sindaco
- Consigliere Provinciale

B. Cariche per Nomina
- Consigliere Comunale
- Tribuno
- Vice Prefetto
- Vice Portavoce
- Rettore
- Vice Rettore
- Capo Porto
- Vice Capo Porto

C. Cariche Militari
- Generale
- Comandante di Brigata
- Vice Comadante
- Luogotenente

Art. 1 - Definizione del Conflitto di Interessi:

1.1 E' fatto divieto ricoprire contemporaneamente due cariche elettive (cfr. A). Qual'ora un singolo individuo dovesse essere eletto contemporaneamente Sindaco e Consigliere Provinciale dovrebbe dimettersi da una delle due cariche come specificato all'art.2.

1.2 Non vi è conflitto di interessi nel avere contemporaneamente una o più cariche per nomina (Cfr. B) e nel avere una o più di queste cariche insieme a una carica elettiva (Cfr. A).

1.3 Le Cariche Militari sono considerate a parte (Cfr. C). Sarà possibile per ogni singolo avere una sola carica militare, e costituirà conflitto con l'eventuale carica elettiva , mentre nulla osta con le cariche per nomina che possiede.

1.4 In fase di nomina delle cariche di cui al punto B sarà data precedenza a chi non riveste al momento altri incarichi.

1.5 In caso un singolo individuo ricopra più cariche, se a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale trascura i compiti e le mansioni di una o più di queste cariche, potrà venire sollevato da una o tutte le cariche nominali (Cfr. B) che ricopre e si svolgerà una nuova nomina.


Art. 2 - A livello Municipale:

2.1 Qualora il Sindaco eletto si trovi in una posizione di conflitto al momento dell'assunzione della carica ha tempo 48 ore dal termine dell'elezione/nomina ufficiale per scegliere a quale compito rinunciare.

2.2 Compito della Provincia sarà provvedere al regolare svolgimento delle operazioni per non creare situazioni potenzialmente dannose per la città o per la Provincia stessa.

2.3 Ogni eccezione, sospensione e cumulo tra cariche, sarà consentita a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza di 7 Consiglieri, indicandone la durata.

Art. 3 - Sanzione
Qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, la Provincia procederà all'apertura di un processo per Alto Tradimento.
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