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 06-1458 Della Sicurezza

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Velle

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MessaggioTitolo: 06-1458 Della Sicurezza 06-1458 Della Sicurezza Empty03/01/11, 02:53 pm

Citazione :
6 - 1458 Leggi Provinciali: Della Sicurezza

PARTE I: Degli Eserciti non Provinciali

1. Non è ammessa la presenza di eserciti su suolo della Provincia di Terra di Lavoro senza l'autorizzazione del Principe/Governatore, la materia viene trattata nel seguente modo:
2. Chi esprimerà l'intenzione anche solo di inizializzare un esercito sul territorio della Provincia di Terra di Lavoro ha l'obbligo di chiedere preventiva autorizzazione provinciale, inviando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituire l'esercito, Il Capitano porrà la questione in consiglio.
3. Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno chiedere preventiva autorizzazione provinciale tramite le ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio della provincia.
Nel caso di autorizzazione ottenuta, e solo in questo caso, tali eserciti hanno la facoltà di entrare nel territorio della provincia, inoltre l'autorizzazione al passaggio in Terra di lavoro implica l'obbligo del rispetto della sovranità territoriale, escludendo quindi ogni tipo di azione difensiva o offensiva per le quali occorre richiedere un ulteriore consenso del Principe/Governatore, contattando l'ambasciata o il Capitano se ci si trova sul suolo Della Provincia di Terra di Lavoro.
4. Le note nei trattati, con paesi stranieri o con ordini cavallereschi, che permettono il passaggio dei loro eserciti o la costituzione di eserciti nella Provincia di Terra devono essere riconfermati tramite messaggio di cui all'articolo2, con pari modalità dal Consiglio nel momento in cui questa necessità si presenti.
5. I permessi verranno chiesti al Capitano il quale riporterà la richiesta ai Consiglieri Provinciali che decideranno, tramite votazione, l'accoglimento della richiesta o il suo rifiuto. La decisione ultima sarà quella raggiunta dalla maggioranza di almeno sette consiglieri.
6. I Doganieri avvertiranno tempestivamente lo Stato Maggiore nel caso abbiano contezza della costituzione di un esercito nel municipio che controllano. Se lo Stato Maggiore, oltre a valutare l'esigenza di muovere contro l'Esercito Provinciale, ravviserà la mancanza di autorizzazione, obbligherà de facto il Doganiere a sporgere immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata. Il reato imputabile sarà quello di Alto Tradimento.
7. Eventuali eserciti stranieri che entreranno nel territorio della Provincia senza permesso, saranno considerati nemici e gestiti, di conseguenza, dallo Stato Maggiore dell'Esercito Provinciale.


PARTE II: Della milizia cittadina

Art 1 - Formazione e Compiti

1. I cittadini di una città della Provincia di Terra di Lavoro possono formare una milizia volontaria a difesa della città di appartenenza.
2. La nascita di tale milizia deve preventivamente essere denunziata al Capitano che ne comunicherà al Consiglio.
3. In tale comunicazione dovrà essere indicato uno statuto ed un responsabile del gruppo a difesa della città. In caso di sostituzione del responsabile ovvero di modifiche allo statuto dovrà esserne data comunicazione al Capitano entro tre giorni dalla modifica/sostituzione.
4. Gli appartenenti alla neo-formata milizia avranno compito esclusivamente difensivo e di protezione del Municipio. L'organizzazione del gruppo è demandata ai membri stessi della milizia, per il tramite di un loro rappresentante, nominato comandante di Milizia

Art 2 - Riconoscimento Ufficiale

1. Vi è la possibilità da parte della Milizia cittadina di ottenere un riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento ufficiale avviene con richiesta al Prefetto, e quindi al Capitano, con votazione in Consiglio a maggioranza assoluta (50%+1, sette consiglieri). In caso di approvazione, viene affissa notizia in Taverna Provinciale.
2. Il riconoscimento ufficiale garantisce, in caso di necessità, alla milizia cittadina la formazione un esercito (IG), costituendo un battaglione distaccato, con il diritto di spostarsi dalla città stessa, agli ordini del Capitano. Potrà, dunque, partecipare a manovre di guerra /e/ esercitazione. Il Capitano, su proposta del Prefetto, potrà far confluire tale battaglione in un Reggimento dell'esercito.
3. In caso di utilizzo in tempo di guerra, il responsabile della Milizia dovrà immediatamente comunicare i dati dei componenti della milizia al Prefetto e per info al Capitano che provvederà all'integrazione nei ranghi.
In tal caso, i componenti della milizia riconosciuta dovranno prestare giuramento e riceveranno i gradi militari loro spettanti.

Art 3 - Gendarmeria

1. Alla milizia cittadina, in caso di necessità (conflitti o imminente assalto alla capitale), verrà affiancato il corpo di polizia della gendarmeria, alle dirette dipendenze del Prefetto di Terra di Lavoro.
2. Il Prefetto, informando il Principe/Governatore e il consiglio, destinerà fondi per l'arruolamento IG di tale componente.
3. La Gendarmeria risponderà direttamente al Prefetto da cui dipende in maniera esclusiva, sia come organizzazione, sia come gestione finanziaria; il Consiglio verrà informato giornalmente sulla situazione e sulla evoluzione degli eventi.
4. Il prefetto, terminata l'esigenza di avere la Gendarmeria attiva, può deciderne lo scioglimento, informandone e ascoltandone il parere del consiglio

Art 4 - Scioglimento
1. La milizia cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Capitano nei 3 giorni successivi.
2. La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Provincia, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti.

Art 5 - Paga
1. La milizia cittadina è un' impiego volontario e non retribuito dalla Provincia. In caso di Milizia Riconosciuta che partecipi e che venga utilizzata in tempo di manovre si applicano le regole della Carta dell'Esercito.

Art 6 - Norme di Rinvio
1. Per quanto non detto e non regolamentato nella presente legge, si rimanda alla Carta dell'Esercito ed alle norme applicabili per analogia quanto alle milizie riconosciute, mentre per le milizie non riconosciute valgono le leggi ordinarie.


PARTE III: Dei criteri di inserimento Lista Nera

Art. 1
Il Consiglio si avvale dell’utilizzo dell'Esercito in modalità difensiva disponendo dell'uso della Lista Nera, qualora lo ritenesse necessario, allo scopo di garantire la difesa interna delle strade dell’intera Provincia. L'Esercito demandato a tale incarico dovrà essere comandato dal Capitano, oppure da uno dei 6 comandanti di brigata, e solo in ultima analisi ad un nobile IG indicato da Capitano o Principe/Governatore e con il consenso di almeno 7 consiglieri su 12.

Art. 2.
Il Consiglio stabilisce i criteri secondo cui i soggetti verranno inseriti nella lista nera dell’Esercito:
- Recidività: Al primo reato di brigantaggio avverrà la segnalazione del malfattore, che verrà giudicato secondo le leggi vigenti in Terra di Lavoro e registrato nell’Ufficio di Giustizia. Qualora sia nuovamente oggetto di denuncia per il medesimo, oltre alla normale prassi di denuncia e processo, verrà inserito nella lista nera.
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio in gruppo anche se al primo reato del genere.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria in mare.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Principe/Governatore e dunque del Consiglio provinciale.
- Tutti coloro che tenteranno assalti al Castello.
- Tutti coloro che si macchieranno dei reati di cui sopra, all'interno del Regno.
- Tutti coloro che, su proposta del Prefetto, Capitano o Principe e salvo il parere contrario del Consiglio a maggioranza dei due terzi espresso entro 24 ore dalla proposta, sono ritenuti pericolosi per le Istituzioni e per l'incolumità fisica e la sicurezza dei Cittadini, e per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio della Provincia, previo comunicato ufficiale in forum, concedendo il tempo tecnico necessario per lasciare il territorio provinciale, sono inseriti nella Lista Nera Provinciale.
Il depennamento di tali soggetti resta a discrezione del Principe/Governatore sentito il Prefetto e Capitano e qualora non dovessero essere più ritenuti pericolosi per l'incolumità della Provincia.
Il Principe può esercitare a sua discrezione il proprio veto, impedendo con decisione motivata che un soggetto venga inserito in Lista Nera entro 24 ore dalla proposta.

Art.3
La durata di permanenza di un soggetto all’interno della Lista Nera sarà determinata in giorni 30 (trenta), dopo sarà compito del consiglio determinare la continuità o la cancellazione dalla stessa lista dove verrà pubblicato in apposito spazio in Taverna Provinciale la scadenza di ogni componente.

Art. 4
Al momento dell’inserimento in Lista Nera di un soggetto dovrà essa essere pubblicata in Piazza (Piazza Taverna Provinciale, Piazza Taverna del Regno) tramite Comunicato Ufficiale pubblicato del Portavoce ed approvato dal Principe/Governatore. Inoltre, dovrà essere compilata ed aggiornata ad ogni variazione la lista nera riportata nell'apposito Ufficio di Giustizia, contenente data di inserimento e di eliminazione.

Art. 5
Ogni violazione degli articoli di cui sopra, da parte del Principe/Governatore, Capitano, Prefetto o Consigliere, sarà punito con il reato di Alto Tradimento.


Art. 6
L'Esercito, la figura del Principe/Governatore, la figura del Giudice, Il Capitano, i consiglieri e tutti i soldati, non sono in alcun modo ritenuti responsabili di omicidio, nel momento in cui un brigante in Lista Nera, con la tutela delle leggi negli articoli precedenti menzionati, debba cadere sotto i colpi delle loro armi.
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