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 Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera

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Dreean

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MessaggioTitolo: Re: Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera - Pagina 3 Empty25/11/13, 09:48 pm

Citazione :

    Concordato tra il Ducato di Milano, l’ Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera e il Regno delle Due Sicilie.
       
    Delle Responsabilità

    Art. 1 - Il presente concordato è posto in essere tra le controparti per la caracca da guerra denominata Isabella ed è inscindibilmente legato alla persona dell'acquirente stipulante tale documento da individuarsi nell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera.

    Art. 2 - La responsabilità del Ducato di Milano per le azioni compiute dalla nave in questione resterà in essere fin tanto che la nave sarà nel possesso e proprietà dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera. In caso di disconoscimento dello stesso la nave rimarrà comunque sotto la responsabilità del Ducato di Milano mentre in caso di vendita della nave ad altri soggetti, secondo e nel rispetto delle condizioni di vendita stabilite dal presente, la responsabilità del Ducato di Milano cesserà rebus sic stantibus.


    Art. 3 - L'assunzione dell'incarico di Capitano della nave suddetta, anche se temporaneo, comporta l'implicita accettazione dei termini e delle condizioni stabilite dal presente concordato.

    Art. 4 - In caso di inadempienza del Capitano alle clausole del concordato la nave sarà considerata ostile e potrà essere attaccata a vista e affondata dalle navi delle flotte milanesi, duosiciliane e loro alleati.

    Art. 5 - Con il presente concordato il Ducato di Milano, rappresentato da Sua Grazia, la Duchessa Augusta Lucilla de Claudis detta "Poppea", rende noto il suo appoggio in proposito all’acquisto della caracca da guerra suddetta da parte dell’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera presso il Regno delle Due Sicilie, inoltre il Ducato di Milano si impegna nel prendere la responsabilità di qualsiasi atto ostile da parte dei capitani di queste navi dell'Ordine nei confronti di navi appartenenti al Regno delle Due Sicilie secondo le condizioni stabilite all'art 2.

    Dell'affondamento di navi duosiciliane

    Art. 6 - Dovrà essere cura del capitano della nave legata dal concordato verificare prima dell'attacco se il capitano della nave avversa è un duosiciliano.

    Art. 7 - Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere all'attacco ed affonamento di una nave duosiciliana occorrerà sempre chiedere prima il consenso alla Corona delle Due Sicilie e allegare alla richiesta le prove che giustificano la richiesta di affondamento.

    Art. 8 - Senza il consenso da parte della Corona delle Due Sicilie non si potrà procedere all'affondamento senza violare questo trattato. Tale richiesta dovrà essere inoltrata tramite l'Ambasciata duosiciliana in Milano oppure direttamente alla Cancelleria del Regno delle Due Sicilie ed indirizzata al Sovrano.

    Art. 9 - Per particolari navi si potrà procedere ad avvisare di persona l'Ordine dell'Amarando e della Rosa Nera che si tratta di navi della flotta duosiciliana.

    Della vendita della nave

    Art. 10 - Nel caso in cui l’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera desiderasse vendere la nave sottoposta al presente concordato dovrà recapitare un comunicato ufficiale alle altre due parti firmatarie, Ducato di Milano, direttamente al Duca in carica, e Regno delle Due Sicilie, direttamente al Sovrano del Regno oppure tramite Ministero degli Esteri o la Cancelleria Reale, sette giorni prima della vendita per riceverne il nulla osta da entrambe, specificando il nome dell’acquirente, il porto in cui avverrà la vendita e la data. La vendita della nave non potrà essere effettuata senza il nulla osta da parte di entrambe gli Stati, Ducato di Milano e Regno delle Due Sicilie.

    Del diritto alla difesa

    Art. 11 - In Caso di attacco, da parte di una nave duosiciliana ai danni di una delle navi dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera tutelata da questo concordato, quest'ultima avrà il diritto di rispondere all’attacco senza che il Ducato di Milano e l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera infrangano il presente concordato.

    Firmato il AGGIORNARE DATA del Mese di Novembre dell’Anno Domini 1461

    Per il Ducato di Milano


    Per l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera
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MessaggioTitolo: Re: Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera - Pagina 3 Empty27/11/13, 07:26 pm

Il Cancelliere consegnò la copia definitiva del trattato per la firma

Ottimo, alla fine siamo riusciti a fare le cose per bene, anche se temo abbiate pensato che volessi solo ostacolarvi, Dovete solo firmare ed è tutto a posto.

Citazione :

    Concordato tra il Ducato di Milano, l’ Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera e il Regno delle Due Sicilie.
       
    Delle Responsabilità

    Art. 1 - Il presente concordato è posto in essere tra le controparti per la caracca da guerra denominata Isabella ed è inscindibilmente legato alla persona dell'acquirente stipulante tale documento da individuarsi nell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera.

    Art. 2 - La responsabilità del Ducato di Milano per le azioni compiute dalla nave in questione resterà in essere fin tanto che la nave sarà nel possesso e proprietà dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera. In caso di disconoscimento dello stesso la nave rimarrà comunque sotto la responsabilità del Ducato di Milano mentre in caso di vendita della nave ad altri soggetti, secondo e nel rispetto delle condizioni di vendita stabilite dal presente, la responsabilità del Ducato di Milano cesserà rebus sic stantibus.


    Art. 3 - L'assunzione dell'incarico di Capitano della nave suddetta, anche se temporaneo, comporta l'implicita accettazione dei termini e delle condizioni stabilite dal presente concordato.

    Art. 4 - In caso di inadempienza del Capitano alle clausole del concordato la nave sarà considerata ostile e potrà essere attaccata a vista e affondata dalle navi delle flotte milanesi, duosiciliane e loro alleati.

    Art. 5 - Con il presente concordato il Ducato di Milano, rappresentato da Sua Grazia, la Duchessa Augusta Lucilla de Claudis detta "Poppea", rende noto il suo appoggio in proposito all’acquisto della caracca da guerra suddetta da parte dell’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera presso il Regno delle Due Sicilie, inoltre il Ducato di Milano si impegna nel prendere la responsabilità di qualsiasi atto ostile da parte dei capitani di queste navi dell'Ordine nei confronti di navi appartenenti al Regno delle Due Sicilie secondo le condizioni stabilite all'art 2.

    Dell'affondamento di navi duosiciliane

    Art. 6 - Dovrà essere cura del capitano della nave legata dal concordato verificare prima dell'attacco se il capitano della nave avversa è un duosiciliano.

    Art. 7 - Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere all'attacco ed affonamento di una nave duosiciliana occorrerà sempre chiedere prima il consenso alla Corona delle Due Sicilie e allegare alla richiesta le prove che giustificano la richiesta di affondamento.

    Art. 8 - Senza il consenso da parte della Corona delle Due Sicilie non si potrà procedere all'affondamento senza violare questo trattato. Tale richiesta dovrà essere inoltrata tramite l'Ambasciata duosiciliana in Milano oppure direttamente alla Cancelleria del Regno delle Due Sicilie ed indirizzata al Sovrano.

    Art. 9 - Per particolari navi si potrà procedere ad avvisare di persona l'Ordine dell'Amarando e della Rosa Nera che si tratta di navi della flotta duosiciliana.

    Della vendita della nave

    Art. 10 - Nel caso in cui l’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera desiderasse vendere la nave sottoposta al presente concordato dovrà recapitare un comunicato ufficiale alle altre due parti firmatarie, Ducato di Milano, direttamente al Duca in carica, e Regno delle Due Sicilie, direttamente al Sovrano del Regno oppure tramite Ministero degli Esteri o la Cancelleria Reale, sette giorni prima della vendita per riceverne il nulla osta da entrambe, specificando il nome dell’acquirente, il porto in cui avverrà la vendita e la data. La vendita della nave non potrà essere effettuata senza il nulla osta da parte di entrambe gli Stati, Ducato di Milano e Regno delle Due Sicilie.

    Del diritto alla difesa

    Art. 11 - In Caso di attacco, da parte di una nave duosiciliana ai danni di una delle navi dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera tutelata da questo concordato, quest'ultima avrà il diritto di rispondere all’attacco senza che il Ducato di Milano e l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera infrangano il presente concordato.

    Firmato il XXVI del Mese di Novembre dell’Anno Domini 1461

    Per il Ducato di Milano

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    Regina del Regno delle Due Sicilie


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MessaggioTitolo: Re: Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera - Pagina 3 Empty27/11/13, 09:14 pm

Non sono stato io a pensarlo, ma Voi a dimostrarlo, unitamente a chi vi sosteneva, con le menzogne che hanno riempito questa sala. Tra l'altro, meno male che tra Firenze e Milano ho scelto Milano. Visto come stanno messe le cose con Firenze, ora...

Adesso siamo qui perché necessitate di una nave ulteriore a grattarvi la rogna. Evitate l'ennesima ipocrisia. Anzi, già che ci siete, evitate del tutto di rivolgermi la parola, favore che provvederò a ricambiare seduta stante.



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    Art. 2 - La responsabilità del Ducato di Milano per le azioni compiute dalla nave in questione resterà in essere fin tanto che la nave sarà nel possesso e proprietà dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera. In caso di disconoscimento dello stesso la nave rimarrà comunque sotto la responsabilità del Ducato di Milano mentre in caso di vendita della nave ad altri soggetti, secondo e nel rispetto delle condizioni di vendita stabilite dal presente, la responsabilità del Ducato di Milano cesserà rebus sic stantibus.


    Art. 3 - L'assunzione dell'incarico di Capitano della nave suddetta, anche se temporaneo, comporta l'implicita accettazione dei termini e delle condizioni stabilite dal presente concordato.

    Art. 4 - In caso di inadempienza del Capitano alle clausole del concordato la nave sarà considerata ostile e potrà essere attaccata a vista e affondata dalle navi delle flotte milanesi, duosiciliane e loro alleati.

    Art. 5 - Con il presente concordato il Ducato di Milano, rappresentato da Sua Grazia, la Duchessa Augusta Lucilla de Claudis detta "Poppea", rende noto il suo appoggio in proposito all’acquisto della caracca da guerra suddetta da parte dell’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera presso il Regno delle Due Sicilie, inoltre il Ducato di Milano si impegna nel prendere la responsabilità di qualsiasi atto ostile da parte dei capitani di queste navi dell'Ordine nei confronti di navi appartenenti al Regno delle Due Sicilie secondo le condizioni stabilite all'art 2.

    Dell'affondamento di navi duosiciliane

    Art. 6 - Dovrà essere cura del capitano della nave legata dal concordato verificare prima dell'attacco se il capitano della nave avversa è un duosiciliano.

    Art. 7 - Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere all'attacco ed affonamento di una nave duosiciliana occorrerà sempre chiedere prima il consenso alla Corona delle Due Sicilie e allegare alla richiesta le prove che giustificano la richiesta di affondamento.

    Art. 8 - Senza il consenso da parte della Corona delle Due Sicilie non si potrà procedere all'affondamento senza violare questo trattato. Tale richiesta dovrà essere inoltrata tramite l'Ambasciata duosiciliana in Milano oppure direttamente alla Cancelleria del Regno delle Due Sicilie ed indirizzata al Sovrano.

    Art. 9 - Per particolari navi si potrà procedere ad avvisare di persona l'Ordine dell'Amarando e della Rosa Nera che si tratta di navi della flotta duosiciliana.

    Della vendita della nave

    Art. 10 - Nel caso in cui l’Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera desiderasse vendere la nave sottoposta al presente concordato dovrà recapitare un comunicato ufficiale alle altre due parti firmatarie, Ducato di Milano, direttamente al Duca in carica, e Regno delle Due Sicilie, direttamente al Sovrano del Regno oppure tramite Ministero degli Esteri o la Cancelleria Reale, sette giorni prima della vendita per riceverne il nulla osta da entrambe, specificando il nome dell’acquirente, il porto in cui avverrà la vendita e la data. La vendita della nave non potrà essere effettuata senza il nulla osta da parte di entrambe gli Stati, Ducato di Milano e Regno delle Due Sicilie.

    Del diritto alla difesa

    Art. 11 - In Caso di attacco, da parte di una nave duosiciliana ai danni di una delle navi dell'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera tutelata da questo concordato, quest'ultima avrà il diritto di rispondere all’attacco senza che il Ducato di Milano e l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera infrangano il presente concordato.

    Firmato il XXVI del Mese di Novembre dell’Anno Domini 1461

    Per il Ducato di Milano

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MessaggioTitolo: Re: Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera Udienza con l'Ordine dell'Amaranto e della Rosa Nera - Pagina 3 Empty08/12/13, 12:55 pm

Il Cancelliere dopo l'ennesima scortesia dell'ospite di Sua Maestà sempre imperturbabile e con freddezza glaciale senza scomporsi disse

Messere ciascuno si qualifica con le sue parole e il suo comportamento quindi non aggiungo altro per definirvi.

Non comprendo il vostro parlare e cosa vogliate sottintendere ma di certo capisco che sono parole di offesa, scortesi e villane e ricordatevi che io qui non parlo ed agisco per me stesso ma per contro della Corona delle Due Sicilie, io ho avuto un incarico e delle direttive ben precise per condurre questa trattativa direttamente da Sua Maestà la Regina delle Due Sicilie, ogni parola che ho detto è stata approvata da Sua Maestà, io non prendo decisioni sono solo un ambasciatore con un preciso mandato, ho sempre regolamente informato Sua Maestà ed il Concilio mostrando gli atti trascritti delle nostre discussioni e mi sono attenuto alle direttive ricevute e non ho mai agito di mia iniziativa per cui ogni offesa a me rivolta l'avete rivolta a Sua Maestà ed al Governo di questo Regno quindi avete solo da vergognarvi per il vostro zotico comportamento, ed osate anche definirvi Gran Maesto di un ordine cavalleresco, dovreste imparare per pirma cosa le buone maniere, chinate il vostro capo e chiedete scusa ringraziando per tutte le attenzioni che avete ricevuto da questa Regno, vi si poteva negare tutto sin da subito ma ci siamo compenetrati nella vostra situazione e abbiamo fatto il possibile per risolvere il vostro problema, il permesso che avevate ricevuto derivava da un contratto nullo, nel frattempo altri, nella vostra stessa identica situazione prima dell'aiuto ricevuto dal Ducato di Milano, ossia privati cittadini che non presentavano le garanzie richieste per legge, hanno fatto richiesta di comprare una nave da guerra ed hanno ricevuto un rifiuto.

Nonostante tutto questo osate anche dirmi di non rivolgervi più la parola, dopo che a più riprese avete rivolto gravi ingiurie ed offese al mio operato, che siete andato a piagnucolare da Sua Maestà come un bimbetto indispettito che non riceveva il suo balocco, ed io ho continuato a fare il mio dovere e a parlavi per risolvere il vostro problema, sappiate che per me è una vera liberazione non dovervi più ascoltare e se l'ho fatto fino ad oggi è solo perchè mi è stato ordinato da Sua Maestà che mi ha conferito questo incarico, e a cui dovreste essere ifinitamtne grato, e se fosse dipeso da me gia dalle prima villanie che avete proferito vi avrei fatto buttare fuori a calci da questo Palazzo dai servitori.


Dopo aver finita la sua calma esposizione sempre con fare placido e distaccato allungò la mano e prese il calice per sorseggiare un po di vino, poi sollevò il bicchiere per osservare il nettare in trasparenza con una espressione di apprezzamento per il suo sapore.
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