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 Costituzione del Regno delle Due Sicilie

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Costituzione del Regno delle Due Sicilie Costituzione del Regno delle Due Sicilie Empty24/08/10, 04:25 pm

Citazione :
Costituzione del Regno delle Due Sicilie

LIBRO 0 - Premessa


La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta.
Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini.
Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa.
Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.


Capitolo I - Dei diritti

Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani

Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Articolo 2. Del Culto

L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato.
Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.

Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.

Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Articolo 4. Delle proposte popolari

È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto.
Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici
Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.


LIBRO I – Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Concilio Ristretto della Corona
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni


LIBRO II – Degli Organi istituzionali

Capitolo I. Concilio

Articolo 1. Composizione

Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere ed i ministri.
Alla data odierna sono formalmente esistenti tre ministeri: interni, esteri, difesa.
La nomina dei membri del Concilio è preroganitva unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati.
I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro.

Articolo 2. Incarichi

a) Il ministero degli interni si occuperà di lavorare all'unificazione delle strutture provinciali e alla loro convergenza in strutture regie, delle leggi e dei regolamenti, per garantire gli stessi diritti e doveri a tutti i cittadini duosiciliani.

b) Il ministero degli esteri, si occuperà della diplomazia regia e sostituirà l'attuale ciambellano reale.

c) Il ministero della difesa avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.

d) Il Concilio aiuterà il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiranno da questo collegio saranno sottoposte al vaglio del Parlamento.


Capitolo 2. Parlamento


Articolo 1. Composizione
Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re.
I membri del parlamento avranno il diritti di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'ìncarico.


Articolo 2. Incarichi
Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nella votazione delle proposte di legge;
- nella votazione della dichiarazione di guerra;
- nell'elezione del Sovrano ogni 3 mesi.


Articolo 3. Votazioni e Ratifiche.
Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum.
I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione.
Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata.
Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.


Capitolo III. Commissioni

Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso.
Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione.
Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari.
In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia.
Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.


Capitolo IV. Cariche

Articolo 1. Monarca
Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie.
Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali.


Articolo 2. Elezione
Il Re viene eletto in seduta comune dal Parlamento del Regno ogni 3 mesi. È da considerarsi in carica il Re uscente finché il neoeletto non giura fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
Il Re viene eletto tra i membri colti del Regno [livelli 3 o superiori] che si candidano entro il termine stabilito (7 giorni dalla pubblicazione del bando), con la maggioranza di 15 voti, fra gli aventi diritto. Il Re non può essere eletto per più di due mandati. Ogni votazione ha durata di 2 giorni.
Dal secondo turno di votazione risulterà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.
I candidati che nel primo turno di votazione non riceveranno nemmeno una preferenza, verranno automaticamente esclusi sal secondo e così via.
Nel caso in cui nel secondo turno di votazioni dovesse verificarsi un ex aequo tra due o più candidatati il Sovrano uscente acquisirà diritto di voto.
Prima della fine del secondo turno di votazione, il Sovrano, dovrà esprimere tramite messaggio privato ig, pubblicabile, al Cancelliere, la propria preferenza.
Nessuno dei Consiglieri in carica al momento del bando può candidarsi per questo ruolo, a meno che il mandato non termini prima dell'inizio della votazione.
Lo stesso trattamento è riservato ai sindaci.
Il Re in carica non può presentarsi alle elezioni provinciali finchè dura il proprio mandato, pena la perdita dei diritti al trono e l'inizio della reggenza sino alla nomina di un successore.


Articolo 3. Durata in carica
Ogni Re dura in carica 3 mesi calcolati dalla data del giuramento al Regno. In caso di assenza (minore o uguale alle 48 ore) il Reggente ne farà le veci.
Nel caso in cui il Monarca si assenti senza avvertire il Concilio della Corona o il Parlamento per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, perderà il diritto al trono, verrà privato di ogni titolo legato alla carica, e privilegio.
Non potrà accampare alcun tipo di pretesa sulla Corona ne ambire al trono per due elezioni regie.
Sarà sempre compito del Reggente governare il Paese sino alla nomina di un successore al Trono DuoSiciliano.


Articolo 4. Sfiducia
Un Re può essere sfiduciato se dimostra di non essere imparziale e super partes, o con le sue azioni lede la reputazione del Regno o di una sua Provincia. Per la sfiducia è necessario che il 50% più 1 dei parlamentari richieda ai Governatori di procedere con l'iter di sfiducia.
Quest'ultimi faranno chiamare a corte tutti i nobili aventi il feudo nei territori regi ed ivi residenti, che avranno prestato giuramento alla Corona, entro 15 giorni dalla nomina del Sovrano.
Nel caso in cui un nobile risieda fuori dai confini regi o non sia presente, il Vassallo nominato e certificato dal Collegio Araldico ne farà le veci.
Se i 3/4 dei nobili presenti ed i Governatori in carica voteranno favorevolmente alla richiesta, il Sovrano in carica risulterà sfiduciato, perderà ogni diritto come per l'articolo 3 del Capitolo III.
Il voto deve essere palese. Astenersi equivale a concedere la fiducia.


Articolo 5. Reggente
Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza.
Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re.
Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.


Articolo 6. Cancelliere
Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.


LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze


Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 1. Castello
Viene istituito un Castello unico, con sede a Napoli, la città più antica del Regno delle Due Sicilie.
Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm


Articolo 2. Trattati
Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia.
Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire.
I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati.
Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere.
Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.

Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno
In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli acoordi specifici vigenti sul territorio.


Capitolo II. Dell'esercito Regio

Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno.
Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori ed i Consigli Delle province che lo compongono


Capitolo III. Dell'Università Regia

La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.


Capitolo IV. Dei Giuramenti

Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli


I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli

I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:

Citazione :
Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive.
Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.


In fede
Firma e sigilli

Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona

Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.


Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali

Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per
armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.

Redatta e firmata presso il Palazzo Reale di Napoli il 7 Agosto 1458

Elisabetta Maria D’Oria Borbone
Regina delle Due Sicilie
Contessa di Albe e del Cicolano
Costituzione del Regno delle Due Sicilie Scitta3
Costituzione del Regno delle Due Sicilie 29gxtu Costituzione del Regno delle Due Sicilie Careyv

Hemmet Jax della Groana
Ministro degli Interni
Conte di Caserta
Costituzione del Regno delle Due Sicilie 2dhv9lj
Costituzione del Regno delle Due Sicilie Wtvu49

Helena Navarro detta Elo76
Governatrice di Terra di Lavoro

Costituzione del Regno delle Due Sicilie Tlverdesf51lp9

Ubertino da Casale della Groana
Governatore d'Abruzzo
Barone di Antrodoco


Costituzione del Regno delle Due Sicilie Principatoabruzziverde
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MessaggioTitolo: Re: Costituzione del Regno delle Due Sicilie Costituzione del Regno delle Due Sicilie Empty14/10/11, 03:58 pm

Lady_carey ha scritto:
Citazione :
Costituzione del Regno delle Due Sicilie

LIBRO 0 - Premessa


La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta.
Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini.
Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non  ammessa.
Il Regno delle Due Sicilie  una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c' il Sovrano/a.


Capitolo I - Dei diritti

Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani

Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignitˆ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Articolo 2. Del Culto

L'Aristotelismo  la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato.
Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunitˆ Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunitˆ Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.

Articolo 3. Della fedeltˆ e del rispetto delle leggi

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anchÕessi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonch gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle cittˆ in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice  tenuto ad assolvere l'imputato.

Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Articolo 4. Delle proposte popolari

é diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserˆ il Ministro degli interni del traguardo raggiunto.
Il Parlamento  obbligato a discutere la proposta di Legge. é diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici
Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste,  facoltˆ del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.


LIBRO I Ð Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno  una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.
Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Concilio Ristretto della Corona
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni


LIBRO II Ð Degli Organi istituzionali

Capitolo I. Concilio

Articolo 1. Composizione

Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere, i Ministri ed il Magister.
I ministeri esistenti sono: interni, difesa, esteri.
La nomina dei membri del Concilio  preroganitva unica del Sovrano, che potrˆ cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerˆ col mandato del Sovrano che li ha nominati.
I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro.
I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza su tutto ci˜ che viene trattato dal Concilio e/o dal Parlamento del Regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.

Articolo 2. Incarichi

a) Il ministero degli interni supervisiona i lavori per l'unificazione delle strutture provinciali e la loro convergenza in strutture regie, per le leggi e per i regolamenti, in modo da garantire la medesima validitˆ in tutto il reame.

b) Il ministero degli esteri gestisce la diplomazia del regno.

c) Il ministero della difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarˆ responsabile della gestione delle armate.

d) Il Concilio aiuta il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.


Capitolo 2. Parlamento


Articolo 1. Composizione
Il Parlamento  composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re.
I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'“ncarico.
Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel parlamento del regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.


Articolo 2. Incarichi
Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare;
- nella votazione delle proposte di legge;
- nella votazione della dichiarazione di guerra;


Articolo 3. Votazioni e Ratifiche.
Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarˆ considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum.
I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione.
Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata.
Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.


Capitolo III. Commissioni

Ogni Sovrano avrˆ il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso.
Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione.
Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari.
In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontˆ regia.
Nella prima ipotesi sarˆ il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.


Capitolo IV. Cariche

Articolo 1. Monarca
Il Monarca  l'autoritˆ massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes,  garante della legalitˆ e dell'imparzialitˆ delle istituzioni del Regno. A lui  affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie.
Il Re non ha autoritˆ decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia  garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.

Articolo 2. Elezione
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 3. Durata in carica
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 4. Sfiducia
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 5. Reggente
Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza.
Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltˆ al Regno e al Re.
Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarˆ il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.


Articolo 6. Cancelliere
Il Cancelliere  il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed  scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona  una delle pi fidate del Regno ed  tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuitˆ della diplomazia.


LIBRO III Ð Della Giurisdizione e delle Competenze


Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 1. Capitale
La capitale del Regno delle Due Sicilie  Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana.
Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm

Articolo 2. Trattati
Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia.
Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire.
I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Il Concilio Ristretto della Corona voterˆ le proposte di trattati.
Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere.
Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.

Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno
In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.


Capitolo II. Dell'esercito Regio

Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno.
Il monarca  a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.


Capitolo III. Dell'Universitˆ Regia

La Regia Universitˆ delle Due Sicilie avrˆ due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessitˆ di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.


Capitolo IV. Dei Giuramenti

Il Sovrano in carica dovrˆ prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltˆ al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci  stato assegnato con orgoglio, imparzialitˆ e dedizione.

In fede
Firma e sigilli


I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltˆ al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestˆ il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci  stato assegnato con orgoglio, imparzialitˆ e dedizione.

In fede
Firma e sigilli

I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:

Citazione :
Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestˆ XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestˆ la Regina/il Re al meglio delle mie possibilitˆ, onorando lÕincarico che mi  stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive.
Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietˆ e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltˆ al Regno e alle sue istituzioni.


In fede
Firma e sigilli

Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltˆ alla Corona.

Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrˆ processato per Alto Tradimento.


Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali

Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale  da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per
armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.


Aggiornata al 1 Settembre 1459
Lady_carey ha scritto:
Citazione :
Codice Penale del Regno delle Due Sicilie


LIBRO I - NORME GENERALI


Art.1 - Carta dei Giudici
La Carta dei Giudici prevale su ogni altra legge, norma o usanza.

Art. 2 - Efficacia della legge penale nel tempo e principio di tassativitˆ
Nessuno pu˜ essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge del Regno o della Provincia in cui il fatto  commesso, nŽ con pene che non siano da essa stabilite;  fatto divieto di ricorrere allÕanalogia.
Nessuno pu˜ essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno pu˜ essere punito per un fatto che non  pi previsto come reato al momento della pronuncia della sentenza, fatte salve le norme temporanee ed eccezionali.
La legge penale  vincolante per tutti, fatti salvi i privilegi riconosciuti dai trattati internazionali o dalla legge del Regno.

Art. 3 - Presunzione di innocenza
LÕimputato  presunto innocente, compete allÕaccusa lÕonere di fornire la prova della sua colpevolezza.

Art. 4 - Immutabilitˆ dei fatti e applicazione del diritto
Il Giudice  tenuto a giudicare lÕimputato unicamente sulla base dei fatti espressamente contestati nellÕatto dÕaccusa. I fatti contestati nellÕatto dÕaccusa non possono essere modificati nemmeno con il consenso delle parti.
Il Giudice applica il diritto dÕufficio, pu˜ modificare il capo dÕimputazione ferma restando lÕimmutabilitˆ dei fatti contestati, individua la norma applicabile ai fatti contestati e, qualora giudichi lÕimputato colpevole, applica la pena imposta dalla legge indipendentemente dalle richieste del pubblico ministero.

Art. 5 - Ne bis in idem
Nessuno pu˜ essere giudicato due volte sui medesimi fatti, neppure in territori o alla luce di norme differenti, con lÕunica eccezione del giudizio di appello.

Art. 6 - Mezzi di prova
L'attendibilitˆ di tutti i mezzi di prova  liberamente apprezzata dal Giudice.
Le prove documentali sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali.
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game, ivi compresi i messaggi privati), tuttavia nel caso di GdR chiusi, la prova pu˜ essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato.
I documenti coperti da segreto sono prove valide solo se indispensabili ai fini della decisione; chi intende avvalersene deve trasmetterne privatamente copia al Giudice, che la inoltrerˆ anche all'altra parte (PM o imputato) onde consentire il contraddittorio.

Art. 7 - Giudice e Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ed il Giudice hanno il compito di far rispettare ed applicare le norme vigenti.
In assenza di precise disposizioni su una materia, il giudice emetterˆ il suo verdetto agendo come se fosse il legislatore, ferme restando le disposizioni di cui al libro I del presente codice.

Art. 8 - Concorso di persone
Qualora pi persone contribuiscano a commettere un reato, sono tutte ugualmente perseguibili;  perseguibile per la commissione del reato anche chi, pur non commettendo il fatto sul piano materiale, abbia organizzato, diretto o coadiuvato gli esecutori materiali.

Art. 9 - Prescrizione
I reati si estinguono:
- decorsi 30 giorni dalla commissione del fatto, se il reato  lieve;
- decorsi 60 giorni dalla commissione del fatto, se il reato  moderato o grave.
I reati capitali non sono soggetti a prescrizione.
L'entrata in ritiro del personaggio sospende il decorso della prescrizione.
L'inizio del processo impedisce il maturare della prescrizione, pertanto il reato non si estingue se la sentenza  pronunciata oltre i termini di cui sopra, purchŽ il processo sia iniziato prima.


LIBRO II - DEI DELITTI


Capo I - Delitti di stregoneria

Art. 10 - Stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di pi corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di pi account da parte di uno stesso giocatore).
LÕapertura di un processo per stregoneria  consentito solo alla Santa Inquisizione. In questo caso, in deroga a quanto previsto allÕart. 3, lÕapertura del processo costituisce prova del compimento di atti di stregoneria. LÕimputato  considerato colpevole fino a prova contraria.
I corpi principali e secondari di chi sarˆ riconosciuto responsabile di atti di stregoneria saranno sistematicamente puniti nel rispetto della CDG.


Capo II - Delitti di disturbo allÕordine pubblico

Art. 11 - Ingiuria e diffamazione
Commette reato di ingiuria chiunque offende l'onore o il decoro di una persona in taverna, in forum o mediante messaggio privato.
Commette reato di diffamazione chiunque, in taverna, in forum pubblico o mediante messaggi privati identici inviati ad una pluralitˆ di persone, attribuisca falsamente azioni od omissioni ad una persona idonee ad offenderne la reputazione.
L'ingiuria e la diffamazione sono reati lievi ed  ammesso il patteggiamento.
[NB - I reati di cui alla presente norma si riferiscono ad affermazioni indirizzate unicamente al personaggio (PG), ingiurie o affermazioni diffamatorie riferite al giocatore o evidentemente estranee al GdR sono unicamente di competenza degli amministratori]

Art. 12 - Disturbo allÕordine pubblico
Commette il reato di disturbo allÕordine pubblico chiunque commette uno o pi atti idonei a turbare lÕordine costituito, la sicurezza, la salute o la tranquillitˆ pubblica, salvo che il fatto non sia espressamente previsto da altra norma di legge come reato.
Il disturbo allÕordine pubblico  un reato lieve.

Art. 13 - Inosservanza di ordini dellÕautoritˆ
Commette il reato di inosservanza di ordini dellÕautoritˆ chiunque:
A - non rispetti unÕordinanza municipale o provinciale;
B - rifiuti di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura;
C - ometta di pagare le tasse nel termine fissato dallÕautoritˆ legittimamente in carica;
D - chiunque attracchi in un porto del Regno senza autorizzazione dell'autoritˆ competente.
LÕinosservanza di ordini dellÕautoritˆ  un reato moderato ed  consentito il patteggiamento nel caso sub A qualora lÕordinanza violata lo preveda e nel caso sub C versando le tasse e gli interessi prima dellÕapertura del processo.
Nel caso sub D l'imputato  tenuto a provare di aver ricevuto regolare autorizzazione prima dell'attracco; in caso contrario sarˆ ritenuto colpevole anche in deroga a quanto previsto all'art. 3

Art. 14 - Intralcio alla Giustizia
Commette il reato di intralcio alla Giustizia:
A - chiunque, chiamato a testimoniare, dichiari il falso ovvero ometta di riferire fatti decisivi;
B - chiunque realizzi prove false o alteri prove vere al fine di influenzare lÕesito di un processo;
C - chiunque si avvalga di prove false o alterate al fine di influenzare lÕesito di un processo.
LÕintralcio alla giustizia  un reato moderato.

Art. 15 - Oltraggio alla corte
Commette il reato di oltraggio alla corte chiunque si rivolga con termini volgari ovvero altrimenti offensivi al Giudice, al Pubblico Ministero o ai testimoni ed ogni comportamento che leda la solennitˆ e la dignitˆ dellÕaula di giustizia.
Commette altres“ il reato chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute in una sentenza del Giudice.
LÕoltraggio alla corte  un reato moderato.

Art. 16 - Ribellione
Commette il reato di ribellione chiunque tenti, con o senza successo, di ribellarsi contro un municipio e chiunque tenti senza successo di assaltare un castello.
La ribellione  un reato moderato.

Art. 17 - Associazione per delinquere
Commettono il reato di associazione per delinquere coloro che si aggregano al fine di pianificare e/o commettere uno o pi delitti.
LÕassociazione per delinquere  un reato moderato.

Art. 18 - Istigazione a delinquere
Commette il reato di istigazione a delinquere chiunque inciti taluno ovvero genericamente la collettivitˆ a commettere un reato.
LÕistigazione a delinquere  un reato moderato.

Art. 19 - Brigantaggio
Art. 10 - Del brigantaggio
Commette il reato di brigantaggio chiunque derubi i viandanti o tenti di farlo.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravitˆ del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno.
Il reato di brigantaggio  grave; il reato  aggravato se il brigantaggio  tentato o realizzato in gruppo


Capo III - Delitti di schiavismo

Art. 20 - Schiavismo
I consigli provinciali possono con apposita legge fissare il salario minimo che i privati cittadini sono tenuti ad osservare. Non sono soggetti a tali limiti la gendarmeria, lÕesercito e le milizie cittadine.
Chiunque assuma un lavoratore ad un salario inferiore a quello minimo commette il reato di schiavismo.
Il reato di schiavismo  lieve ed  consentito il patteggiamento.


Capo IV - Delitti di frode

Art. 21 - Abuso di mandato
Commette il reato di abuso di mandato chiunque:
- utilizzi un mandato per scopi estranei a quelli per i quali gli  stato conferito;
- ometta di chiuderlo con il contenuto pattuito;
- ometta di chiuderlo nei termini indicati nel mandato ovvero in quelli in cui gli viene intimato di farlo dallÕautoritˆ, in questÕultimo caso purchŽ il termine sia ragionevole.
LÕabuso di mandato  un reato moderato.
Se tuttavia entro la fine del processo il mandato non  stato chiuso e non sono stati consegnati allÕautoritˆ i beni o il danaro pattuiti, la condotta si considera predatoria per le casse pubbliche e pertanto il reato  grave. Il reato  ulteriormente aggravato se lÕammanco  ingente.

Art. 22 - Turbativa del mercato
Commette il reato di turbativa del mercato chiunque:
- compri o venda merci di tipo e/o quantitˆ non consentita in base alle leggi della Provincia e Cittˆ in cui si trova;
- acquisti uno o pi beni e li rivenda nel medesimo mercato a prezzo maggiorato;
- faccia incetta di cibo o altri generi di prima necessitˆ generando notevole squilibrio per il mercato.
La turbativa del mercato  un reato moderato.
Qualora la turbativa generi una oggettiva difficoltˆ per la popolazione di una o pi cittˆ a procurarsi il cibo essenziale, il reato  grave.

Art. 23 - Frode in commercio
Commette il reato di frode in commercio:
- chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sŽ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- chiunque intercetti beni che vengono trasferiti in esecuzione di un mandato e non li restituisca ove richiesto; al fine di accertare la commissione del reato fa fede unicamente il testo del mandato.
La frode in commercio  un reato moderato.


Capo V - Delitti di tradimento

Art. 24 - Turbativa elettorale
Commette il reato di turbativa elettorale chiunque chieda il voto di alcuno promettendo o cedendo denaro o altri beni come corrispettivo del voto.
Commette, altres“, il medesimo reato chiunque offra il voto proprio o altrui in cambio di denaro o altra utilitˆ.
La turbativa elettorale  un reato moderato.

Art. 25 - Peculato
Commette il reato di peculato chiunque, nellÕesercizio di una carica pubblica, sia essa ricoperta legittimamente o abusivamente (es. rivolta), sottrae beni o danaro alle casse pubbliche e chiunque collabori con il titolare della carica alla fine di trarre profitto per sŽ o per altri.
Il peculato  un reato grave.

Art. 26 - Omissione o abuso di atti dÕufficio
Commette il reato di omissione o abuso di atti dÕufficio:
A - il funzionario della Prefettura che ritardi artificiosamente la presentazione di una denuncia ovvero ometta di presentarla in maniera veritiera indicando ogni elemento utile a perseguire lÕimputato;
B - il Pubblico Ministero che, al fine di evitare la condanna di taluno, ometta di procedere o di indicare prove decisive per grave negligenza o in mala fede;
C - il Giudice che ometta di applicare la legge o la interpreti in maniera del tutto avulsa dal suo tenore letterale per grave negligenza o in mala fede;
D - il titolare di una carica che ometta o ritardi in misura significativa il compimento di un atto imposto dalla legge regia o provinciale ovvero eserciti una sua prerogativa senza ottenere le necessarie autorizzazioni ove esse siano richieste dalla legge regia o provinciale (es. rendiconti dei sindaci, preavviso di dimissioni, imposizione delle tasse ecc.).
LÕomissione o lÕabuso di atti dÕufficio  un reato moderato.

Art. 27 - Banda armata
Commette il reato di banda armata chiunque non sciolga il proprio gruppo armato o reggimento pur essendo stato richiesto di farlo da parte del Prefetto o suo delegato.
La banda armata  un reato moderato.

Art. 28 - Insubordinazione
Commette il reato di insubordinazione chiunque, facendo parte di un esercito (inteso come istituzione GdR, non necessariamente esercito costituito IG), non ottemperi agli ordini dei suoi superiori, purchŽ questi ultimi non siano illegali.
LÕinsubordinazione  un reato moderato.

Art. 29 - Omessa denuncia
Commette il reato di omessa denuncia chiunque omette di fare tempestiva e pubblica denuncia pur essendo a conoscenza di fatti che possono ragionevolmente integrare i reati di:
- ribellione o sovversione;
- spionaggio;
- attentato allÕunitˆ dello Stato.
Il reato di omessa denuncia  moderato.


Capo VI - Delitti di alto tradimento

Art. 30 - Spionaggio
Commette il reato di spionaggio chiunque fornisca e chiunque riceva notizie o dati coperti da segreto ove la loro conoscenza possa astrattamente minare lÕordine pubblico, anche economico, o la sicurezza.
Commette altres“ il reato di spionaggio chiunque, ad eccezione del Monarca e dei Governatori, senza autorizzazione, renda pubblico il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete delle camere istituzionali.
Il reato di spionaggio  moderato.

Art. 31 - Sovversione
Commette il reato di sovversione chiunque assalti con successo un castello o cambi un consiglio provinciale con una rivolta militare non autorizzata dalla Corona.
Il reato di sovversione  capitale.

Art. 32 - Attentato allÕunitˆ dello Stato
Commette il reato di attentato allÕunitˆ dello Stato chiunque tenti, anche senza riuscirvi, di porre in essere atti idonei a causare la perdita da parte del Regno di sovranitˆ su uno o pi dei suoi nodi o cittˆ.
Il reato di attentato allÕunitˆ dello Stato  capitale.


LIBRO III - DELLE PENE

Art. 33 - Tipologie di reato
I reati si suddividono in:
- reati lievi
- reati moderati
- reati gravi (anche detti speciali)
- reati capitali

Art. 34 - Reati lievi
Per i reati lievi il Giudice pu˜ comminare una o pi delle pene che seguono:

a) obbrobrio pubblico: il Giudice ordinerˆ al Prefetto o suo delegato di riportare il testo integrale della sentenza in uno o pi forum pubblici entro un tempo ragionevole; ove lÕincaricato non provveda, verrˆ perseguito per oltraggio alla corte; in ogni caso verrˆ comminata unÕammenda minima di un ducato;
b) ammenda: pena pecuniaria proporzionale alla gravitˆ del reato commesso; il reo deve essere in grado di pagare lÕammenda, eventualmente vendendo i beni in suo possesso.

Art. 35 - Reati moderati
Per i reati moderati il Giudice pu˜ comminare una o pi delle pene previste per i reati lievi e/o la seguente:
c) reclusione leggera: durata da uno a tre giorni.

Art. 36 - Reati gravi (anche detti speciali)
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione:
d) reclusione dura: durata da uno a tre giorni per i personaggi di livello 1; da uno a sei giorni per i personaggi di livello 2; da uno a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.
In aggiunta, il Giudice pu˜ comminare anche una o pi tra le pene previste per i reati lievi.
Allorquando una norma stabilisce che un reato, di per sŽ grave,  ÒaggravatoÓ da una determinata circostanza, il Giudice deve comminare la pena della reclusione: della durata di tre giorni per i personaggi di livello 1; da quattro a sei giorni per i personaggi di livello 2; da cinque a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.

Art. 37 - Reati capitali
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione dura di cui all'art. 36 ovvero, in alternativa:
e) la pena dell'esilio - il Giudice fa formale richiesta di applicarla al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni.
Essi stabiliranno se ratificare la pena, se rifiutarla o se renderla circoscritta alla Provincia dove si tiene il processo.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie e per quanto non potrˆ farvi rientro, sino ad un massimo di tre mesi.
Il condannato deve uscire dal territorio del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice, o verrˆ ricercato dall'esercito e ucciso. In caso di rientro illegale, il reo verrˆ perseguito per disturbo all'ordine pubblico; per tutto il periodo di esilio inoltre le armate del regno inseriranno il reo nella lista nera al fine di impedirne la presenza e la circolazione illegale sul territorio regio.
f) la pena di morte IG - la pena di morte  da considerarsi solo in casi gravi ed estremi; il Giudice fa formale richiesta al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni. Essi stabiliranno se ratificare la pena o se rifiutarla.
Il boia eseguirˆ la sentenza entro quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrˆ sulla pubblica piazza.

Art. 38 - Recidivitˆ
Si definisce recidivo chi subisce una condanna quando in Tribunale  ancora visibile almeno una sua condanna precedente.
La sanzione per la recidivitˆ  applicata anche dÕufficio dal giudice.
La recidivitˆ si definisce ÒspecialeÓ quando il fatto per cui si procede  qualificato come reato grave o capitale e almeno una delle condanne ancora visibili riguarda un reato grave o capitale. La recidivitˆ si definisce ÒgenericaÓ in ogni altro caso.
In caso di recidivitˆ generica il reato commesso  considerato sempre un reato grave, salvo che non sia previsto dalla legge come reato capitale ed il Giudice comminerˆ sempre, oltre alla reclusione, anche unÕammenda.
In caso di recidivitˆ speciale la pena della reclusione ha durata da cinque a dieci giorni indipendentemente dal livello del personaggio ed il Giudice comminerˆ sempre, oltre alla reclusione, anche unÕammenda. Sono fatte salve le norme specificamente dettate per i reati capitali.

Art. 39 - Patteggiamento
Il patteggiamento  ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Se il patteggiamento ha successo, il reato si estingue.
Al patteggiamento sovrintende il viceprefetto territorialmente competente. Il tentativo di patteggiamento deve avvenire in un tempo ragionevole e non  pi consentito quando il reato  soggetto a evidente rischio di prescrizione.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di un privato (es. ingiuria), il viceprefetto tenta di mediare tra le parti verificando se la persona offesa  disposta a non sporgere denuncia a fronte di una data condotta o del pagamento di una data somma da parte del reo.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di una istituzione, le forme in cui esso deve avvenire sono indicate nella norma violata.

Art. 40 - Conversione della pena
Il Pubblico Ministero pu˜, in ogni processo da lui aperto e se lo ritiene opportuno, proporre all'imputato di procedere alla conversione della pena, contattandolo privatamente e ricercando un accordo sulle forme della conversione.
La conversione pu˜ avvenire con le forme seguenti, anche tra loro concorrenti:
a) versamento di una somma di denaro al Principato in cui  stato aperto il processo e/o al Municipio leso dal reato;
b) versamento di una somma di danaro alla parte privata vittima del reato;
c) pubbliche scuse o altro adempimento GdR;
d) lavoro in miniera o in bottega con o senza restituzione del compenso.
Se il Pubblico Ministero e l'imputato raggiungono un accordo, lo sottopongono al Giudice. Ove questi lo ritenga congruo e dia il suo assenso, fissa un congruo termine per l'adempimento e il processo rimane sospeso.
Se l'imputato adempie, il processo viene chiuso con una condanna simbolica ad un'ammenda di un ducato. Se l'imputato non adempie, il Giudice lo condanna per il reato commesso, con l'aggiunta di un'ammenda ulteriore per l'oltraggio arrecato alla Corte.

Art. 41 - Grazia
Chiunque ha diritto a domandare la grazia al Sovrano del Regno delle Due Sicilie, dichiarandosi colpevole e pentito.
Tale richiesta, prima di essere presa in esame dal Sovrano dovrˆ essere appoggiata dal Governatore della Provincia interessata o da un membro dell'Alta Nobiltˆ della Provincia.
La Grazia per le pene IG deve essere richiesta prima che il Giudice emetta la sua sentenza IG; la richiesta di grazia, se avviene con l'avallo dei soggetti indicati nel presente articolo, sospende il processo sino alla decisione del Sovrano, purchŽ essa avvenga entro giorni venti dalla richiesta.
La decisione del Sovrano in ordine alla Grazia  vincolante per il Giudice.


LIBRO IV - DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Art. 42 - Appello
Il Regno delle Due Sicilie riconosce a tutti coloro che sono stati condannati con sentenza emessa da uno dei Tribunali del Regno il diritto di proporre appello contro quest'ultima alla Corte dÕAppello DuoSiciliana.
L'appello pu˜ essere proposto una sola volta.
Il giudizio d'appello  regolato da apposita legge regia.
La decisione della Corte d'Appello  vincolante per tutte le istituzioni regie, provinciali e comunali, che debbono darvi esecuzione. Chiunque ne faccia parte e non vi dia esecuzione essendone richiesto commette il reato di omissione di atti d'ufficio.

Aggiornato al 24/02/1459
Lady_carey ha scritto:
Citazione :
Legge del Regno n¡3/1458 Ð Statuto del corpo diplomatico

1) Ruoli:

Fanno parte del corpo diplomatico delle Due Sicilie:

- Re
- Principi
- Ministro degli Esteri
- Cancelliere
- Ambasciatori
- Consoli


2) Diritti e doveri:

Re:
Il Re  la guida del Regno e colui che insieme ai governatori e al Concilio Ristretto della Corona, decide la linea diplomatica da seguire.


Principi:
I Principi sono a capo delle Province che formano il Regno delle due Sicilie, fanno parte del Concilio Ristretto della Corona, presieduto dal Re e devono dare il loro assenso alla firma dei trattati.


Ministro degli Esteri:
Il Ministro degli Esteri accoglie gli ospiti che arrivano al Palazzo Reale di Napoli e in accordo con il Monarca ed il Concilio, stipula i trattati.
Inoltre nomina gli ambasciatori ed i consoli, coordina il loro lavoro e discute con le eccellenze provenienti dall'estero, riportando le notizie e richieste al Re.
Il Ministro degli Esteri viene scelto dal Sovrano ed entra a far parte del Concilio Ristretto. Il regolare mandato ha una durata di mesi 3, passati i quali potrˆ essere riconfermato.
Il Ministro, con l'autorizzazione del Sovrano, pu˜ nominare uno o pi Vice-ministri con delega a trattare specifici affari o materie.
Rimarrˆ in carica sino alla nomina di un successore, al quale dovrˆ fornire tutti i documenti e le informazioni di cui  in possesso, in caso il passaggio di consegne non avvenisse nei tempi e nei modi corretti il Ministro degli Esteri verrˆ processato per tradimento o alto tradimento in funzione della gravitˆ delle omissioni.


Cancelliere:
Il Cancelliere  il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed  scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona  una delle pi fidate del Regno ed  tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuitˆ della diplomazia.


Ambasciatore:
L' Ambasciatore  la voce del Regno nelle Province di sua competenza, deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni ( dei suoi superiori ) [del Re, del Ministro degli esteri e/o del Cancelliere]  nominato dal Ministro degli Esteri o da un delegato in seguito ad un apposita richiesta nella sala del reclutamento, presso il Palazzo Reale di Napoli, o alla risposta ad un bando pubblicato nelle taverne del Regno.
Gli vengono assegnati uno o pi territori con il/i quale/i intrattenere rapporti diplomatici.
LÕambasciatore riporterˆ, presso apposita sezione al Palazzo Reale di Napoli, gli avvenimenti importanti della sua Provincia di destinazione. Questi comprendono, in particolar modo, i resoconti dei consigli delle provincie e le comunicazioni dei dignitari.
LÕambasciatore  obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrˆ sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori.
Un ambasciatore che divulghi informazioni senza consenso  processabile per Alto Tradimento.


Console:
Il console  un cittadino duosiciliano di almeno livello 2, incensurato da minimo quattro mesi in ogni tribunale del Regno. Ha l'obbligo di permanenza, ma non di trasferimento,di almeno 4 mesi (compreso il viaggio) nel territorio che gli  stato assegnato e quello di informare il Ministro degli Esteri o un suo delegato di ogni spostamento al di fuori dei confini di tale Stato. Deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni dei suoi superiori, [del Re del Ministro degli Esteri e/o del Cancelliere], inoltre deve lavorare sempre in stretto contatto con l'Ambasciatore assegnato allo stesso territorio.
E' nominato dal Ministro degli Esteri o da chi ne fa le veci.
I compiti del console sono innanzitutto la rappresentanza del re e del regno nella terra assegnatagli, non tanto sul piano diplomatico ma soprattutto commerciale, economico e culturale; comunica al Sovrano e al Ministro le notizie di rilievo provenienti dal paese in cui si trova e con il suo comportamento e le sue azioni accresce il prestigio e il buon nome della nostra nazione all'estero. Inoltre ha il compito della tutela dei cittadini duosiciliani che si trovano all'estero: controlla il rispetto dei trattati e si preoccupa delle questioni in merito ai permessi di transito nel territorio che gli  assegnato.
Gli agenti consolari si differenziano nettamente dai diplomatici, ai quali nel linguaggio comune sono assimilati, in quanto compiono atti giuridici di diritto interno (di natura prevalentemente amministrativa) dello stato per il quale prestano servizio e non atti giuridici di diritto internazionale (di natura politica), come invece fanno i diplomatici. é tuttavia vero che quando uno stato non ha agenti diplomatici in un altro, alcune funzioni di questi ultimi possono essere eccezionalmente svolte da agenti consolari e, viceversa, quando uno stato non ha in un altro agenti consolari pu˜ attribuire le loro funzioni agli agenti diplomatici presenti.
Il console  obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrˆ sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori.
Un console che divulghi informazioni senza consenso  processabile per Alto Tradimento.


3) Giuramento

Ambasciatori:

Per diventare ambasciatori, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]:



Citazione :
Io XXX residente a XXX nella provincia di ___________ sono stato nominato ambasciatore del Regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere.
Con questo giuramente che io _________ mi impegno a rispettare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano, acquisendo il diritto di portare in firma il blasone che rappresenta il mio nuovo status sociale, e garantendo massima serietˆ e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltˆ al Regno e alle sue istituzioni.
Giuro altres“ di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetter˜ sino alla fine del mio incarico.


Consoli

Per diventare Consoli, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]:


Citazione :
Io xxx residente a xxx nella provincia di _________________ sono stato nominato Console del regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere. Inoltre avr˜ cura di tenere stretti rapporti con l'Ambasciatore assegnato al mio stesso Stato, rispettandone il ruolo.
Con questo giuramento che io ______________ mi impegno a onorare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano garantendo massima serietˆ e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltˆ al Regno e alle sue istituzioni.
Giuro altres“ di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetter˜ sino alla fine del mio incarico.



4) Revoca dell'incarico:

La violazione delle regole citate nello statuto del corpo diplomatico, provocano l' immediata revoca dall'incarico.
In caso di grave violazione (divulgazione di informazioni in Taverna o in altri luoghi e con qualsiasi mezzo) lÕambasciatore e il console sono perseguibili per il reato di alto tradimento.
Nel caso in cui un ambasciatore o un console venga sottoposto a processo per tradimento o alto tradimento, ma senza che ci˜ sia in rapporto con il suo incarico diplomatico, egli verrˆ sollevato dalle sue funzioni finchŽ non sarˆ reso il verdetto della corte.


5) Economato

Il ministero degli affari esteri dispone di un fondo per la gestione della diplomazia denominato "Fondo Federigo". Tale patrimonio  conservato nelle casse di una delle province del Regno e solo il Ministro degli esteri, il Sovrano, o un loro delegato possono occuparsi della sua amministrazione.
E' possibile accrescere il fondo tramite donazioni, sia di provenienza pubblica che privata, contattando il Ministro degli Esteri o il suo delegato, di ogni transizione riguardante il fondo, in entrata cos“ come in uscita, il ministro degli estri dovrˆ tenere registrazione pubblica in Taverna del Regno, pena una denuncia per frode.
La provincia presso le cui casse sarˆ conservato il fondo ha il divieto di fare uso di quei ducati, che potranno essere richiesti, anche in toto, in qualsiasi momento e che quindi dovranno essere sempre disponibili.

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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Costituzione del Regno delle Due Sicilie Costituzione del Regno delle Due Sicilie Empty14/01/12, 07:43 pm

Boianto ha scritto:
Il Parlamento approva, in data XXIV novembre 1459, la modifica alla Costituzione che pertanto sostituisce in toto la precedente versione e viene così aggiornata:

Citazione :
Costituzione del Regno delle Due Sicilie

LIBRO 0 - Premessa
La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta.
Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini.
Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa.
Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.


Capitolo I - Dei diritti

Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani

Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Articolo 2. Del Culto

L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato.
Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.

Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.

Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Articolo 4. Delle proposte popolari

È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto.
Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici
Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.


LIBRO I – Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che accettano e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.
Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Concilio Ristretto della Corona
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni


LIBRO II – Degli Organi istituzionali

Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Reggente, il Cancelliere, i Ministri, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato, il Capitano del Regno ed il Magister.
I ministeri esistenti sono: interno, difesa, esteri ed economia-finanze.
La nomina dei membri del Concilio è prerogativa unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati.
I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. Le cariche istituzionali Regie non potranno accettare nessun altro incarico non elettivo, previo consenso del Sovrano. Tutti i Ministri operano in piena autonomia sulla base della fiducia in loro riposta dalla Corona al momento dell'assegnazione del Dicastero.
I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni del Concilio, anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.

Articolo 2. Incarichi

a) Il Ministero dell'Interno è l'organo che attua la politica interna del Regno. Vigila sulla costituzionalità degli ordinamenti giuridici e regolamenti provinciali, intervenendo nella verifica di incongruenze normative e richiedendone le opportune modifiche per armonizzarli con l'ordinamento giuridico del Regno come da esplicito dettato Costituzionale in materia. Sovrintende inoltre all'Ordine Pubblico ed all’occorrenza effettua azione di coordinamento delle Prefetture, Gendarmerie e Milizie Civiche.
b) Il Ministero degli Esteri ha il compito di attuare la politica estera dettata dal Sovrano e gestisce la Diplomazia del Regno.
c) Il Ministero della Difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate. Nell'ambito del Ministero della Difesa il Real Capitano è un Capitano del Regno.
d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze supervisiona l’economia del Regno mediante operazioni di coordinamento, proposte e ogni altro tipo di soluzioni atte ad armonizzare le economie provinciali ed evitare squilibri finanziari in negativo. Nell’ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Sovrintendente delle Finanze governa la cassa del Regno e può effettuare scambi monetari con le province in sinergia con gli sceriffi provinciali.
e) Erede al Trono: è il Delfino successore designato dal Sovrano o il suo sostituto e ha accesso a tutti gli uffici di Sua Maestà.
f) Segretario del Regno: E' il segretario personale del Sovrano. Legge la corrispondenza di Sua Maestà e ha facoltà di evaderla firmando, previo consenso del Sovrano, col nome proprio o con quello di Sua Maestà.
g) Il Concilio coadiuva il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti esecutivi. I pareri espressi dai membri del Concilio non sono vincolanti per il Sovrano il quale ha autonomia decisionale. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.


Capitolo II. Parlamento


Articolo 1. Composizione
Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale ed è presieduto dal Sovrano. Il Sovrano è coadiuvato dai membri del Concilio Ristretto della Corona che quando richiesto o necessario forniscono supporto alle discussioni parlamentari ma senza diritto di voto. E' facoltà del Sovrano allontanare dal Parlamento e privare del diritto di voto coloro i quali per motivi disciplinari o giudiziari si dimostrassero indegni di presenziare e partecipare ai lavori parlamentari.
I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'incarico.
Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.


Articolo 2. Incarichi
Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare;
- nella votazione delle proposte di legge;
- nella votazione della dichiarazione di guerra;


Articolo 3. Votazioni e Ratifiche.
Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum.
I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione.
Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata.
Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.


Capitolo III. Commissioni


Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso.
Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo (gdr) per tradimento, al responsabile della commissione.
Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari.
In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia.
Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.


Capitolo IV. Cariche


Articolo 1. Monarca
Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie.
Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.

Articolo 2. Elezione
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 3. Durata in carica
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 4. Sfiducia
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 5. Reggente
Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato, è collaboratore stretto di Sua Maestà e ne fa le veci durante ogni assenza.
Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re.
Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.


Articolo 6. Cancelliere
Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.


LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze

Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 1. Capitale
La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana.
Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm

Articolo 2. Trattati
Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia.
Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire.
I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati.
Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere.
Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.

Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno
In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.


Capitolo II. Dell'esercito Regio

Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno.
Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.


Capitolo III. Dell'Università Regia

La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.


Capitolo IV. Dei Giuramenti

Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:
Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli

I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli

I Ministri, il Cancelliere, il Delfino, il Sovraintendente delle Finanze, il Segretario di Stato e il Capitano Reale, nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
Citazione :
Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive.
Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.


In fede
Firma e sigilli

Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.

Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.


Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali

Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.
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