Camilla_melissa
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| Titolo: Costituzione e Governo del Regno delle due Sicilie 22/01/16, 06:15 pm | |
| - Citazione :
Costituzione del Regno delle Due Sicilie
LIBRO 0 - Premessa
Nel giorno XIII Giugno, A.D. MCDLX, S.M. il Re ed il Parlamento del Regno si sono riuniti per discutere ed approvare una nuova Costituzione per le Due Sicilie, che garantisca prosperità e stabilità al Regno e al suo Popolo. Ai principi stabiliti in questa Carta devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini. Tutti i sottoposti della Corona Duosiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa. Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano. La Corona s'impegna a rispettare la Costituzione e ad esercitare il legittimo interesse del Popolo affinchè ne venga sempre garantita l'applicazione.
Capitolo I - Dei diritti
Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani
Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono eguali davanti alla legge. Il Regno delle Due Sicilie riconosce e tutela le diversità sociali di ceto di ognuno. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
Articolo 2. Della Fede
L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie, e l'unica vera Fede adottata dalla Corona. Fra Trono e Altare intercorrono le ottime relazioni che dovrebbero sempre legare due istituzioni sorelle. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati anche da appositi accordi fra le due parti. Il Regno appoggia e promuove l'Aristotelismo.
Articolo 3. Della Tolleranza
Nessuno può essere battezzato contro la sua volontà, nè essere iscritto ad una qualsiasi religione contro la sua volontà. Il Regno delle Due Sicilie riconosce e tutela il diritto alla sicurezza anche a chi pratica il culto spinozista, il quale è una presenza storica e ben integrata all'interno della società duosiciliana. Chiunque non sia battezzato, ha diritto ad aderire liberamente e senza conseguenze alla religione spinozista, ad esercitarne il culto, in forma sia privata che pubblica, e a convertire chiunque, non battezzato, decida come lui di aderire allo Spinozismo.
Articolo 4. Della fedeltà e del rispetto delle leggi
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi. Tutta la popolazione del Regno delle Due Sicilie, deve conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e deve ad esse conformarsi e osservarle. In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. L'accusato potrà, se lo riterrà necessario, presentare al Giudice le prove della sua innocenza per il contraddittorio. In caso di mancanza di prove da parte dell'accusa il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato. Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.
Articolo 5. Delle proposte popolari
È diritto di ogni Duosiciliano proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre una legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni pubbliche e palesi di cittadini del Regno entro 7 giorni dalla proposta. Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli Interni del traguardo raggiunto. Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Sovrano, del Ministro degli Interni e di qualsiasi parlamentare, portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.
LIBRO I – Dell'Istituzione
Articolo 6. Il Regno è una Monarchia costituzionale elettiva unitaria. Il Regno rispetta le autonomie provinciali, rappresentate dai Consigli Provinciali.
Articolo 7. Fanno parte del Regno tutti i territori da tre nodi sopra L'Aquila fino all'isola di Lampedusa, compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi comprese le isole di Sicilia, di Sardegna e gli arcipelaghi minori.
Articolo 8. Vi sono due categorie di Province che compongono il Regno delle Due Sicilie: le Province In Gratibus, rette da un Governatore e un Consiglio eletto nelle città della Provincia, e le Province Res Parendo, rette da un Alto Nobile di fiducia del Sovrano. Le Province In Gratibus godono della loro tradizionale autonomia interna, mentre le Province Res Parendo, a causa della loro ridotta popolazione urbana, dipendono strettamente dalla Corona, la quale norma l'amministrazione delle stesse. La Sicilia e la Sardegna, pur essendo Province Res Parendo, sono rette ognuna da un Vicerè nominato dalla Corona.
Articolo 9. Il potere esecutivo centrale è esercitato dal Sovrano. Il potere legislativo centrale è del Parlamento. I Governatori e i Consigli esercitano i poteri esecutivo, legislativo e amministrativo nelle zone di loro competenza. Il potere giuridico è esercitato in maniera autonoma da ogni funzionario provinciale o regio che sia.
LIBRO II – Degli Organi istituzionali
Capitolo I. Concilio Ristretto
Articolo 10. Il Concilio Ristretto è la sede dove si riunisce il governo del Regno. Il Sovrano ne è a capo, e ne fanno parte di diritto i Governatori e i Ministri. La nomina dei Ministri è prerogativa unica del Sovrano, il quale potrà cambiarne la composizione del Concilio Ristretto in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati. I Ministri consigliano e rappresentano il Sovrano negli ambiti da egli stabiliti. Durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. Le cariche istituzionali Regie non potranno accettare nessun altro incarico non elettivo, previo consenso del Sovrano. Tutti i Ministri operano in piena autonomia sulla base della fiducia in loro riposta dalla Corona al momento dell'assegnazione del Dicastero. I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni del Concilio, anche per quelle presenti nel Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 11. Il Concilio coadiuva il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti esecutivi. I pareri espressi dai membri del Concilio non sono vincolanti per il Sovrano. Gli incarichi e le procedure specifiche all'interno del Concilio sono stabilite da un Regolamento interno al Concilio, emanato dal Sovrano.
Capitolo II. Parlamento
Articolo 12. Parlamento Il Parlamento del Regno delle Due sicilie si compone del Real Senato e della Camera dei Consigli. I membri del Parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'incarico, ed avranno il dovere di partecipare attivamente ai lavori parlamentari. L'assenteismo è punito con l'espulsione, come previsto dalla legge. . I Parlamentari hanno facoltà di poter discutere liberamente del proprio lavoro in campo legislativo. Le leggi stabilite dal Parlamento, una volta promulgate dal Sovrano, vincolano ogni Consiglio ed ogni abitante del Regno al loro rispetto.
Articolo 13. Il Real Senato è la Camera Alta del Parlamento, nonchè il principale organo legislativo. Ne fanno parte dodici senatori, così nominati: - 4 nobili, eletti in seno alla Corte Reale; - 4 chierici, nominati internamente alla Chiesa locale; - 4 comuni, eletti con voto palese nella Taverna del Regno delle Due Sicilie. E' eleggibile ed elettore chiunque sia cittadino del Regno da almeno tre mesi. Particolari procedure di elezione verranno stabilite all'interno di ogni ceto sociale, con l'approvazione del Ministro degli Interni o del Sovrano. Il Real Senato viene rinnovato ogni tre mesi. Viene nominato dal Sovrano, internamente al Real Senato, il Castellano di Napoli, che lo presiede e modera in sua vece.
Articolo 14. La Camera dei Consigli è la Camera Bassa del Parlamento. Esercita il controllo sulle leggi emanate dalla Camera Alta e discute di economia e esazioni fiscali e finanziamento alla Corona per permetterle di sostenere i Suoi progetti. E' composta dei Consiglieri delle Province In Gratibus. Ogni tre mesi, il Sovrano nomina un Maresciallo della Camera, con la funzione di moderarla e di presiederla in sua vece.
Articolo 15. Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono nella votazione della dichiarazione di guerra. Qualora la guerra sia già dichiarata al Regno o ai suoi alleati, non è necessario procedere alla votazione.
Articolo 16. Votazioni Una votazione avvenuta in seno a una Camera del Parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dalla sua apertura. I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione. Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate entro 4 giorni dal Ministro degli Interni nelle piazze del Regno, e dai Consigli nelle taverne provinciali. Le Votazioni del Regio Senato si terranno nelle sale del Senato. Le leggi passate in Senato verranno discusse e votate pubblicamente dalla Camera bassa presso la Camera comune delle due Sicilie.
Articolo 17. Veti La Camera Bassa può, entro cinque giorni dall'approvazione di una legge nel Senato Regio, applicare su di essa il suo veto con maggioranza qualificata di quattordici consiglieri. Il veto della Camera Bassa è rinnovabile anche se la legge è riproposta uguale e senza modificazioni. Ogni Consiglio può, entro cinque giorni dall'approvazione di una legge dal Parlamento, applicare il suo veto, rimandando la legge in discussione. Nel caso in cui quella stessa legge venisse riapprovata senza modifiche, non potrà essere soggetta a veto.
Articolo 18. Ratifica e Sanzione Regia Una volta approvata una legge, il Sovrano la promulga apponendole la Sua firma. Qualora ravvisasse elementi d'irregolarità procedurale o di incostituzionalità, o se quella stessa legge è stata precedentemente soggetta al veto di uno o entrambi i Consigli, il Sovrano può rifiutarsi di firmarla e rimandarla al Real Senato, spiegandone i difetti.
Articolo 19. Modifiche alla Costituzione Ogni modifica alla Costituzione deve essere approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere del Parlamento ed essere promulgata dal Sovrano. Tali modifiche non possono riguardare i principi fondamentali e la forma monarchica delle Due Sicilie.
Capitolo III. Cariche
Articolo 20. Sovrano Il Sovrano è, in quanto Monarca, l'autorità massima del Regno. E' garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. E' inoltre a capo del governo del Regno e lo rappresenta nella sua unità sia all'interno che all'esterno. Il Sovrano non ha autorità decisionale all'interno Consigli Provinciali, ma è garantito a Lui o ad un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consiliari. E' sua prerogativa decidere l'apertura o chiusura dei confini del Regno.
Articolo 21. Elezione Il Sovrano è eletto, in Grazia di Dio, per volontà della Nazione per mezzo delle meccaniche In Gratibus, e rimane in carica fino al giorno della sua morte.
Articolo 22. Reggenza Qualora il Sovrano sia indisponibile per più di tre giorni, e a meno che non abbia nominato un Reggente che governi in Sua vece, Egli viene sostituito dal Suo Parente più stretto, Coniuge, Discendente o Fratello, mentre le sue funzioni di capo del governo verranno esercitate dal Cancelliere. Il Reggente ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Sovrano. Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni, ed in sua assenza medesima, il Castellano di Napoli.
Articolo 23. Cancelliere Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del Palazzo e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Sovrano in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze
Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia
Articolo 24. Capitale La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana.
Articolo 25. Trattati Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia. Il Sovrano in carica, assieme ai Governatori, decideranno la politica estera da seguire. I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto. Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere. Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo, senza oneri per la Corona.
Articolo 26. Dell'ingresso di nuove province nel Regno In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.
Capitolo II. Delle Forze Armate
Articolo 27. Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dall'Esercito Reale e dalla Real Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno. Il Sovrano è comandante in capo alle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.
Articolo 28. Ogni galea militare e caracca realizzata in uno dei porti del Regno delle Due Sicilie, è di proprietà della Corona, fatti salvi particolari accordi con parti terze, e al servizio del Regno. Questa norma non è retroattiva.
Capitolo III. Dell'Università Regia
Articolo 29. La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico. Sul piano dell'ordinamento interno è garantita l'autonomia delle due istituzioni rispetto a Consigli e Corona, ma devono sempre rifarsi a una logica di servizio agli studenti, ai professori, allo Stato e alla cultura.
Capitolo IV. Dei Giuramenti
Articolo 30. a. Il Sovrano in carica, durante la cerimonia d'incoronazione, dovrà prestare il seguente giuramento presso il Duomo di San Gennaro: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli b. I Governatori dovranno prestare giuramento presso Castel Nuovo con il seguente testo: - Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli c. Ogni membro del Concilio Ristretto della Corona dovrà prestare giuramento presso Castel Nuovo con il seguente testo: - Citazione :
- Io XXX sono stato nominato Ministro ______ del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive. Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
In fede Firma e sigilli d. Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.
e. Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.
Capitolo V. Decreti del Sovrano
Articolo 31. I decreti sono emanabili dal Sovrano e dai Governatori delle Province del Regno secondo le seguenti indicazioni.
Articolo 32. Sono detti decreti quei provvedimenti a carattere di urgenza con cui l'esecutivo emana una legge nuova o una modifica ad una già esistente. Hanno valore sul territorio di giurisdizione dell'organo che li ha emanati e: - se emanati dal Governatore hanno valore 10 giorni e possono essere sottoposti al veto del Sovrano; - se emanati dal Sovrano, hanno valore di 15 giorni. Al termine della durata naturale del decreto, il Parlamento può decidere se convertirlo in legge o meno.
Articolo 33. Un decreto potrà essere rinnovato una sola volta, e solo dall'autorità che lo ha emanato la prima volta. Le modalità e i tempi di emanazione sono quelli indicati dall'art.2. Nel caso in cui il decreto non sia convertito in legge dal Parlamento, non può essere riproposto al termine della seconda scadenza. Si rimanda alle leggi specifiche delle Province per ulteriori regolamentazioni sulla possibilità o meno del Governatore di emanare decreti e sull'eventuale possibilità dei Consigli di intervenire sugli stessi.
Libro IV. Disposizioni transitorie e finali
I - Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.
II - Fino all'avvenuta elezione del nuovo Parlamento, sarà l'attuale Parlamento a svolgere le funzioni legislative, qualora fosse necessario.
Napoli; XI Luglio, A.D. MCDLX.
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Ultima modifica di Camilla_melissa il 01/03/16, 10:48 am - modificato 1 volta. |
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Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Re: Costituzione e Governo del Regno delle due Sicilie 22/01/16, 09:52 pm | |
| Desiderando lasciare ogni cosa in ordine, per il nuovo Ministro, Ginevra Nerissa aggiornò quel documento.[rp] - Citazione :
CORPO DIPLOMATICO DEL REGNO DELLE DUE SICILIESovrano del Regno delle Due Sicilie Sua Maestà Cyrille Antoine Gardin d'Arborea [ Ciridonio] Real Ministro degli Esteri pro tempore: Sua Eccellenza Ginevra Nerissa Lannister Aleramica del Vasto [ Nephti] AMBASCIATORI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Santa Chiesa Aristotelica: Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [Telfusa] Ordini Cavallereschi: Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [ Telfusa]
- Segretariato di Legazione per i Territori del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica
- Segretario di Legazione: Sua Signoria Federico da Sulmona, Barone Reale di Altamura [Fedrick]
Cancelleria Imperiale: Sua Signoria Federico da Sulmona, Barone Reale di Altamura [Fedrick] Ducato di Modena: Alexandra Victoria Gray [Felancia] Ducato di Milano: Alessandra Laetizia Monforte D'Oria [Alexys] Repubblica di Firenze: Sua Signoria Federico da Sulmona, Barone Reale di Altamura [Fedrick] Repubblica di Genova: Sua Signoria Anna Elena Purnima Aleramica del Vasto, Baronessa di Rocca di Corno [Purnima] Repubblica di Siena: Rapporti Sospesi Regno Tedesco: Adelaide Beatrice Vivianne d'Arborea [ Alelaide] Ducato di Lorena (Duché de Lorraine): Vacante Ducato di Savoia (Duché de Savoie) : Sua Magnificenza Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Marchesa di Palmoli [ Annaperenna] Franca Contea (Franche Comtè): Vacante
- Segretariato di Legazione per i Territori Anglofoni e per i Regni del Nord
- Segretario di Legazione: Sua Eccellenza Michele Renato Crescenzi di Colfiorito [Elirast]
Regno d'Inghilterra (Kingdom of England): Alexandra Victoria Gray [Felancia] Regno di Scozia (County of Glascow - County of Galloway): Charles Joseph Gray [Chapjose] Confederazione Irlandese (Am Mumhain - Laighean - Cùige Chonnacht): Cristina d'Alcontres [Cri735] Kalmar Union
- Regno di Danimarca (Kongeriket Danmark): Michele Renato Crescenzi di Colfiorito [Elirast] - Regno di Svezia (Kungadomet Sverige): Michele Renato Crescenzi di Colfiorito [Elirast] - Regno di Finlandia (Suomen kuningaskunta): Michele Renato Crescenzi di Colfiorito [Elirast]
- Segretariato di Legazione per i Territori Spagnoli e Portoghesi
- Segretario di Legazione: Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [Telfusa]
Principato di Catalugna (Principat de Catalunya): Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [Telfusa] Regno d'Aragona (Reino de Aragon): Elisa Dulcebeso Dumont [Dulcebeso] Regno di Valencia (Reino de Valencia): Elisa Dulcebeso Dumont [Dulcebeso] Regno di Castilla e León (Corona de Castilla y León): Alessandra Lauren Tudor [Alexxa.] Regno di Portogallo (Reino du Portugal): Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [Telfusa]
- Segretariato di Legazione per i Territori Francofoni
- Segretario di Legazione: Vacante
Regno di Francia (Royaume de France): Vacante Marchesato delle Alpi Occidentali (Marquisat des Alpes Occidentales): Sua Magnificenza Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Marchesa di Palmoli [Annaperenna] Granducato di Bretagna (Gran Duché de Bretagne): Sua Signoria Illustrissima Telfusa Cortéz D'oria, Viscontessa di Pescina e Baronessa di Balsorano [Telfusa] Contea Sovrana d'Artois (Comté d'Artois): Vacante
- Segretariato di Legazione per i Territori dell'Adriatico e dei Balcani
- Segretario di Legazione: Sua Eccellenza Charles Joseph Gray [Chapjose]
Repubblica di Venezia: Vacante Regno d'Albania: Charles Joseph Gray [Chapjose] Regno di Bosnia (Kraljevina Bosna): Vacante Regno di Croazia (Kraljevina Hrvatska): Vacante Regno d'Ungheria (Magyar Királyság): Vacante Regno di Grecia (Ελλαδα) : Vacante Impero Turco (Osmanli Imparatorlugu - Bursa, Edirne, Karesi): Vacante
Scritto e sigillato a Castel Nuovo, Napoli, l'1 Aprile Anno Domini MCDLXV
Ginevra Nerissa Lannister Aleramica del Vasto Real Ministro degli Esteri pro tempore [/rp] |
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