Velle
Numero di messaggi : 354 Data d'iscrizione : 18.03.09
| Titolo: 01 - Costituzione del Regno delle Due Sicilie 03/01/11, 03:01 pm | |
| - Citazione :
- [rp] 1- Costituzione del Regno delle Due Sicilie
LIBRO 0 - Premessa
La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta. Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini. Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa. Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.
Capitolo I - Dei diritti
Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani
Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
Articolo 2. Del Culto
L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato. Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.
Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi. Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle. In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.
Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.
Articolo 4. Delle proposte popolari
È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta. [gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta] Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto. Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.
LIBRO I – Dell'Istituzione
Articolo 1. Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.
Articolo 2. Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.
Articolo 3. Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali: - Concilio Ristretto della Corona - Parlamento del Regno delle Due Sicilie - Commissioni
LIBRO II – Degli Organi istituzionali
Capitolo I. Concilio
Articolo 1. Composizione
Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere, i Ministri ed il Magister. Alla data odierna sono formalmente esistenti tre ministeri: interni, esteri, difesa. La nomina dei membri del Concilio è preroganitva unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati. I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro. I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza su tutto ciò che viene trattato dal Concilio e/o dal Parlamento del Regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 2. Incarichi
a) Il ministero degli interni si occuperà di lavorare all'unificazione delle strutture provinciali e alla loro convergenza in strutture regie, delle leggi e dei regolamenti, per garantire gli stessi diritti e doveri a tutti i cittadini duosiciliani.
b) Il ministero degli esteri, si occuperà della diplomazia regia e sostituirà l'attuale ciambellano reale.
c) Il ministero della difesa avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
d) Il Concilio aiuterà il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiranno da questo collegio saranno sottoposte al vaglio del Parlamento.
Capitolo 2. Parlamento
Articolo 1. Composizione Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re. I membri del parlamento avranno il diritti di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'ìncarico.
Articolo 2. Incarichi Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono: - nella votazione delle proposte di legge; - nella votazione della dichiarazione di guerra; - nell'elezione del Sovrano ogni 5 mesi. Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel parlamento del regno. Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.
Articolo 3. Votazioni e Ratifiche. Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum. I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione. Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata. Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno. Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.
Capitolo III. Commissioni
Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso. Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione. Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari. In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia. Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.
Capitolo IV. Cariche
Articolo 1. Monarca Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie. Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.
Articolo 2. Elezione Il Re viene eletto in seduta comune dal Parlamento del Regno ogni 5 mesi. È da considerarsi in carica il Re uscente finché il neoeletto non giura fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Il Re viene eletto tra i membri colti del Regno [livelli 3 o superiori] che si candidano entro il termine stabilito (7 giorni dalla pubblicazione del bando), con la maggioranza di 15 voti, fra gli aventi diritto. Il Re non può essere eletto per più di due mandati. Ogni votazione ha durata di 2 giorni. Dal secondo turno di votazione risulterà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi. I candidati che nel primo turno di votazione non riceveranno nemmeno una preferenza, verranno automaticamente esclusi sal secondo e così via. Nel caso in cui nel secondo turno di votazioni dovesse verificarsi un ex aequo tra due o più candidatati il Sovrano uscente acquisirà diritto di voto. Prima della fine del secondo turno di votazione, il Sovrano, dovrà esprimere tramite messaggio privato ig, pubblicabile, al Cancelliere, la propria preferenza. Nessuno dei Consiglieri in carica al momento del bando può candidarsi per questo ruolo, a meno che il mandato non termini prima dell'inizio della votazione. Lo stesso trattamento è riservato ai sindaci. Il Re in carica non può presentarsi alle elezioni provinciali finchè dura il proprio mandato, pena la perdita dei diritti al trono e l'inizio della reggenza sino alla nomina di un successore.
Articolo 3. Durata in carica Ogni Re dura in carica 5 mesi calcolati dalla data del giuramento al Regno. In caso di assenza (minore o uguale alle 48 ore) il Reggente ne farà le veci. Nel caso in cui il Monarca si assenti senza avvertire il Concilio della Corona o il Parlamento per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, perderà il diritto al trono, verrà privato di ogni titolo legato alla carica, e privilegio. Non potrà accampare alcun tipo di pretesa sulla Corona ne ambire al trono per due elezioni regie. Sarà sempre compito del Reggente governare il Paese sino alla nomina di un successore al Trono DuoSiciliano.
Articolo 4. Sfiducia Un Re può essere sfiduciato se dimostra di non essere imparziale e super partes, o con le sue azioni lede la reputazione del Regno o di una sua Provincia. Per la sfiducia è necessario che il 50% più 1 dei parlamentari richieda ai Governatori di procedere con l'iter di sfiducia. Quest'ultimi faranno chiamare a corte tutti i nobili aventi il feudo nei territori regi ed ivi residenti, che avranno prestato giuramento alla Corona, entro 15 giorni dalla nomina del Sovrano. Nel caso in cui un nobile risieda fuori dai confini regi o non sia presente, il Vassallo nominato e certificato dal Collegio Araldico ne farà le veci. Se i 3/4 dei nobili presenti ed i Governatori in carica voteranno favorevolmente alla richiesta, il Sovrano in carica risulterà sfiduciato, perderà ogni diritto come per l'articolo 3 del Capitolo III. Il voto deve essere palese. Astenersi equivale a concedere la fiducia.
Articolo 5. Reggente Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza. Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re. Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.
Articolo 6. Cancelliere Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze
Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia
Articolo 1. Castello Viene istituito un Castello unico, con sede a Napoli, la città più antica del Regno delle Due Sicilie. Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm
Articolo 2. Trattati Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia. Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire. I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto. Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati. Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere. Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.
Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli acoordi specifici vigenti sul territorio.
Capitolo II. Dell'esercito Regio
Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno. Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori ed i Consigli Delle province che lo compongono
Capitolo III. Dell'Università Regia
La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.
Capitolo IV. Dei Giuramenti
Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:
- Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli
I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
- Citazione :
- Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.
In fede Firma e sigilli I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
- Citazione :
- Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive. Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
In fede Firma e sigilli [i]Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona
Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.
Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali
Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.
Redatta e firmata presso il Palazzo Reale di Napoli il 7 Agosto 1458
Elisabetta Maria D’Oria Borbone Regina delle Due Sicilie Contessa di Albe e del Cicolano
Hemmet Jax della Groana Ministro degli Interni Marchese della Valle del Garigliano Conte di Caserta
Helena Navarro detta Elo76 Governatrice di Terra di Lavoro
Ubertino da Casale della Groana Governatore d'Abruzzo Barone di Antrodoco
[/rp] |
|