Palazzo Reale di Napoli
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 Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia

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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/12/09, 03:57 pm

Buondi' a tutti.

Per cominciare i lavori, propongo di lavorare sulla basa del trattato già firmato tra venezia e Napoli

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castal Volturno, Re delle Due Sicilie e Sign Asburgo d'Argovia, Visconte di Sirmione, Doge di Venezia desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell'ambasciata della Republica di Venezia presso il Palazzo Reale di Napoli il 31 Luglio 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sual Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Il Ciambellano Anziano: Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
L'Ambasciatore: Tancredi I Aleramico dei Lancia, detto Albyts



In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Doge di Venezia
Sign Asburgo d'Argovia
Visconte di Sirmione



Ludovico I Della Scala detto Nicuz, Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica Di Venezia


Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Consigliere di Legazione presso il Regno delle Due Sicilie


Citazione :
TRAITE D'AMITIE ENTRE LE ROYAUME DES DEUX SICILES ET LA TRES SERENISSIME REPUBLIQUE DE VENISE.

Dans leur grande sagesse, Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castal Volturno, Roi des Deux Siciles et de Sign Asburgo d'Argovia, Vicomte de Sirmione, Doge de Venise désirent mettre par écrit le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre ses terres, avec l'éspoir que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.


ARTICLE I - De la participation à n'importe quel traité -

Les parties contractantes s'engage à ne pas participer à quelques traité, accord ou convention hostiles à l'autre partie et contraire au présent traité. Sont considérés comme hostiles : les traités, accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre avec la force un territoire de l'un des deux contractants.


ARTICLE II - De la non agression -

a) Le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à ne pas entreprendre l'une contre l'autre quelque action militaire.
Par conséquent un gouvernement n'est pas aurorisé à faire entrer sur le territoire de l'autre une de ses armées, sauf muni d'une autorisation explicite de l'état recevant.

b) Les deux parties ne seront pas retenues comme responsables de potentiels désordres commis pas des armées illégitimement venues de l'un ou de l'autre Royaume. En ce cas, les deux gouvernements uniront leurs forces pour combattre les l'armée traîtresse.

c) Le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise, avec leurs respectifs conseillers et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur l'autre territoire munis de quelconques moyens (soulèvements etc...).


ARTICLE III - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE IV - De la culture -

a) Le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université ait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autre partie s'engage à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE V - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les deux signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VI - Rupture du traité -

a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des deux parties signataires à cause de non-exécution des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non-exécution, la partie endommagée pourra décider de ne pas casser le traité en envoyant à l'autre partie des lettres officielles avant 4 jours, qui indiquent sa volonté à confirmer valide le traité en question.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié de l'autre partie, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire poser fin au présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique de l'autre contractant. Ce dernier dispose de 4 jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VII - De l'entrée en vigueur du traité -

Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Cesdits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à l'ambassade de la République de Venise près du Palais de Naples, le 31 Juillet 1457.


Représentent le Royaume des Deux Siciles :

Sa Grâce : Arimanno David Spadalfieri, Comte de Castel Volturno.
Le Grand Chambellan : Elisabetta Maria D'Oria Borbone dicte Lady_carey
Le Vice-Chambellan : Witos Kyle Spadalfieri, Baron de Cellole
Son Excellence : Tancredi l'Aleramico de la Lance, le dict Albyts


Représentent la Sérénissime République de Venise :


Le Doge de Venise : Sign Asburgo d'Argovia, Vicomte de Sirmione
Le Grand Chambellan : Ludovico de l'Échelle dict Nicuz
Conseiller du Gouvernement : Daniel Visconti Lancaster dict Spurio

Première traduction par :
Remus di Leostilla,
Baron d'Aix-les-Bains.
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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/12/09, 03:59 pm

Propongo di mettere solo questo punto in piu, e di conservare il tutto resto

Citazione :
Art I Della reconnaissance mutuelles de souverainetés.

Chacune des parties reconnait l'autre partie indépendante et souveraine en ses terres, sans allégeance vers quiconque et ce de manière inaliénable.
Alinéa1 : Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.
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roi-lezard

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty27/12/09, 05:29 pm

" Mi piacerebbe vedere un trattato come questo per essere firmato tra i nostri regni sovrana. Mi auguro che altri dignitari francesi condividono la nostra opinione su questa amicizia. Torno al più presto per confermare. "
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty29/12/09, 03:09 am

Eccellenza è Nostro piacere vedere simil trattato firmato tra i Nostri rispettivi Stati Very Happy
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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty21/01/10, 05:48 pm

ecco la propostà dall'impero, tradotto in italiano. In rosso le modifiche rispetto al trattato classico italico.

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, XX desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

"Art.0" Del riconoscimento di sovvranità

Le parte riconoscono le altre parte come indipedente e sovranna nelle lore terre, e questo in modo inalinabile.

Alinéa1 : Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirci nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un'altra terra é solo é giustamente di proseguire le buone relazione tra le parte.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.

[i]
Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) quagiù

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato il ..

In Rappresentanza dello SRING:
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty21/01/10, 05:51 pm

Vi ringrazio Eccellenza Smile Lo sottoporrò al vaglio di Sua Altezza e del parlamento e vi faremo avere una risposta Smile
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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty22/01/10, 09:40 am

Grazie mille Sua Grazia. Inoltre vi faccio sapere che normalemente, questa bozza stava messa al voto da noia venezia da ieri sera.
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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty25/01/10, 05:57 pm

Sue Grazie, eccelenze ed Altessa. Questo é l'amicizia firmato da Venezia con L'impero. Manca la firma dell'impero e delle sue provincie.


Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore, XXX ,XXX
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità

Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.

Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.

ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato a Palazzo Ducale in Venezia il

In Rappresentanza dello SRING:
XX
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
XX

In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,
Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia C366F2272D5D3BA663C51C4194616678
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Lutetiae2v

Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Ruy7pd
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Nicuzverde

Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.
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Citazione :
Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la sérénissime République de Venise

Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise, XXX, XXX établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.

ARTICLE I De la reconnaissance mutuelles de souverainetés.

Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.

ARTICLE II - De la signature de tierces traités.

Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).



ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Ducal de Venise le ... ... 1458.


Représentent le Royaume des Deux Siciles :





Représentent la Sérénissime République de Venise :

Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise
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Son Excellence Ludovico I "Nicuz" Della Scala , Cont de Feltre Baron de Sona Chancellier de la Sérénissime République de Venise
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Sir Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles
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Représentent le Saint Empire Romain Germanique:
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty15/02/10, 06:15 am

Eccellenze, il trattato è stato approvato dal consiglio della corona.

Sono state apportate alcune modifiche alla forma, in giornata vi mostrerò il trattato con le modifiche sottolineate Smile
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty16/02/10, 02:05 pm

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, _____Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore e Sua Maestà Heria Velle D'Altavilla, Regina delle Due Sicilie, Contessa di Vairano,
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità

a) Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno delle Due Sicilie si riconoscono come stati sovrani ed indipendenti.

b) Gli Ordini cavallereschi riconosciuti da uno dei membri firmatari, potranno stabilirsi nelle terre degli altri contraenti, nel rispetto dell'articolo II.
Il dovere di questi ordini sarà quello di mantenere buone le relazioni fra i contraenti.[u]


[u]ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -


Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio di uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno, per le lezioni, il numero, le spese dei viaggi e quanto necessario al buon andamento dell'istruzione.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto dei soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,le contraparti danneggiate potranno decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decideranno di romperlo, dovranno manifestare il loro desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi disporranno di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato nel Salone di Santa Barbara, presso il Palazzo Reale di Napoli il _____

In Rappresentanza del Sacro Romani Impero Nazioni Germaniche:
XX
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
XX

In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,
Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore
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Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
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Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.
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Ho sottolineato le parti modificate.

Principalmente sono dimenticanze ( si parla di accordi a 2 invece che a 3 ).

Nell'art I commi a e b, ho cambiato le frasi, lasciando comunque il senso.
Nell'art V punto c, ho tolto gran parte del comma, lasciando quindi libertà ai rettori di accordarsi sulle lezioni.

Se per le eccellenze non ci sono problemi, provvedo a far tradurre le modifiche apportate Smile
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty16/02/10, 02:58 pm

Vi ringrazio, cara excellenza. Trasmetto al piu presto all'impero e venezia (che sembra non aver visto le errore di battuta).
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty17/02/10, 12:09 pm

Hum infatti, tutte le modifiche stavano necessarie?

Qualcune mi parevano più precise (=del riconoscimento di sovvranità, il tipo di ordini). Di piu, le precisione per i rettori sono linea guida per aiutarle, penso che non sono male idee.

Per le altre modifiche, concordo.
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty18/02/10, 05:17 am

Eccellenza, questa è la prima versione dell'articolo sul riconoscimento reciproco:

Citazione :
Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.

questa invece quella proposta:
Citazione :

a) Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno delle Due Sicilie si riconoscono come stati sovrani ed indipendenti.

Il significato è il medesimo, in entrambi i casi lo Sring, la Serenissima e il R2s, si riconoscono a vicenda come indipendenti e sovrani.


Per quanto riguarda gli ordini di stato, questa è la prima versione:

Citazione :
Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.

e questa la seconda:

Citazione :
b) Gli Ordini cavallereschi riconosciuti da uno dei membri firmatari, potranno stabilirsi nelle terre degli altri contraenti, nel rispetto dell'articolo II.
Il dovere di questi ordini sarà quello di mantenere buone le relazioni fra i contraenti.

Non vedo sostanziali differenze, oltre che nell'uso dei termini Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia 625817

Se ho sbagliato ad interapretare la vostra annotazione, vi prego di scusarmi e spiegarmi cosa intendete Embarassed
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giuseppe_cagliabrese

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty18/02/10, 09:42 am

Non avete male interpretato l'annotazione, figuraLei. Sono io che mi sono male spiegato.

-Per la frasa sulla sovvrnità, ha raggione, é uguale.

-Per la frasa sugli ordini, manca la precisione iniziale che parlamo degli ordini imperiali e di collana. Gli stati firmanti non possono essere responsabile degli ordini sperone o non riconosciuti. Anche se una richiesta di intervento da una parte a un'altra puo' essere fatta.

-Il mio problema stava sopratutto sul punto che riguarda i rettori. C'é una granda perdita di informazione, che potrebberro utile.
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Misery

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty18/02/10, 09:57 am

Eccellenza, Giuseppe, è un piacere essere qui con voi e sono felice di sapere che il R2S ha accolto positivamente il trattato proposto dalla Cancelleria.

Non voglio disturbare i lavori, ma solo avvisare che anche Modena ha già presentato la sua firma allo stesso trattato, ma era la versione senza le modifiche proposte da R2S.
Giuseppe troverai quello firmato da Modena in cancelleria e se non lo trovi avvisami che te lo prendo io. Puoi considerare Modena concorde quindi riportare la firma e il sigillo con quello veneziano.
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty22/02/10, 03:34 pm

Misery! Che piacere! Ti ringrazio della precisione.

Nicuz mi ha fatto sapere che venezia ha trasmetto un testo di appogio al regno. Non l'ho letto purtroppo, ma vorrei sapere se siete d'accordo, o forse se é in discussione nel consiglio reale?
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/02/10, 03:41 pm

Eccelenze? Possiamo concludere su queste precisione da mettere o no?
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/02/10, 04:10 pm

Eccellenza, se per voi le modifiche proposte vanno bene, non ci sono problemi ad apporre il sigillo del Regno Smile

Aggiungerò la dicitura "collana o imperiali" al comma b dell'art I Wink

Per quanto riguarda i rettori, sapranno accordarsi di volta in volta sul numero delle lezioni Smile
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/02/10, 04:29 pm

grazie! quindi possiamo dire che questa verzione é validata?

giuseppe_cagliabrese ha scritto:
Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore, XXX ,XXX
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità

a)Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno delle Due Sicilie si riconoscono come stati sovrani ed indipendenti.

b)Gli Ordini di stato ( collana o imperiali ) di uno dei membri firmatari, potranno stabilirsi nelle terre degli altri contraenti, nel rispetto dell'articolo II.
Il dovere di questi ordini sarà quello di mantenere buone le relazioni fra i contraenti.


ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

a)Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

a)Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto dei soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,le contraparti danneggiate potranno decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decideranno di romperlo, dovranno manifestare il loro desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi disporranno di 7 (sette) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato a Palazzo Ducale in Venezia il

In Rappresentanza dello SRING:
XX
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
XX

In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

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Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
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Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la sérénissime République de Venise

Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise, XXX, XXX établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.

ARTICLE I De la reconnaissance mutuelles de souverainetés.

a)Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

b)Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.

ARTICLE II - De la signature de tierces traités.

a)Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).



ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 (sept) jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Ducal de Venise le ... ... 1458.


Représentent le Royaume des Deux Siciles :





Représentent la Sérénissime République de Venise :

Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise
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Son Excellence Ludovico I "Nicuz" Della Scala , Cont de Feltre Baron de Sona Chancellier de la Sérénissime République de Venise
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Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Nicuzverde

Sir Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles
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Représentent le Saint Empire Romain Germanique:

Ed di piu, avete ricevuto la dichiarazione veneziana (riguardando il sopporto all'impero) per approvazione reale?
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty23/02/10, 07:03 pm

giuseppe_cagliabrese ha scritto:
Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore, XXX ,XXX
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità

a)Il Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche, la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno delle Due Sicilie si riconoscono come stati sovrani ed indipendenti.

b)Gli Ordini di stato ( collana o imperiali ) di uno dei membri firmatari, potranno stabilirsi nelle terre degli altri contraenti, nel rispetto dell'articolo II.
Il dovere di questi ordini sarà quello di mantenere buone le relazioni fra i contraenti.


ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

a)Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

a)Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto dei soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,le contraparti danneggiate potranno decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decideranno di romperlo, dovranno manifestare il loro desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi disporranno di 7 (sette) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato a Palazzo Reale di Napoli il ___

In Rappresentanza dello SRING:
XX
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale, Heria "Velle" d'Altavilla, Sovrana delle Due Sicilie, Contessa di Vairano

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Sua Eccellenza, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Cancelliere delle Due Sicilie, Contessa d'Albe

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Cancelliereverde

Sua Eccellenza, Giacomo DeCiccis Sforza "Fortunatojack", Ciambellano Reale delle Due Sicilie

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia 29gxtu


In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,
Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore
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Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
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Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.
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Citazione :
Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la sérénissime République de Venise

Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise, XXX, XXX établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.

ARTICLE I De la reconnaissance mutuelles de souverainetés.

a)Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

b)Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.

ARTICLE II - De la signature de tierces traités.

a)Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).



ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 (sept) jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Royale de Naples le ... ... 1458.


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Sir Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles
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Ahimè non ho a disposizione i sigilli del cancelliere e della regina, il primo arriverà a breve, il secondo ho già ordinato al valletto reale di consegnarmeli Smile


Ultima modifica di Elisabetta Maria il 27/02/10, 12:45 am - modificato 1 volta.
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty26/02/10, 08:18 pm

mancano ancora dei sigilli napoletani?
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty27/02/10, 04:34 pm

Aggiunti ieri Smile

Grazie e scusate il ritardo Embarassed
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty27/02/10, 04:48 pm

ma figuraLei ^^. Grazie di tutto, ho trasmetto.
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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty24/03/10, 09:22 am

ecco l'amicizia venezia regno impero firmata. Per l'impero gli stati seguenti participono al trattato Siena Milano Modena Lorrana Savoia.

Admin ha scritto:
Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.

Nella loro grande saggezza, Sua Grandezza Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge della Serenissima Repubblica Di Venezia,Contessa della Valle dell'Ombrone,Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duca del Ducato di Milano,Sophie De Polignac "Sophy" Signora di Siena
desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.

ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità

Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.

Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.

ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.

firmato a Palazzo Ducale in Venezia il 23 Mars 1458

In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie /u]

Sua Altezza Reale, Heria "Velle" d'Altavilla, Sovrana delle Due Sicilie, Contessa di Vairano

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Moz-screenshotPropostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Vellev

Sua Eccellenza, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Cancelliere delle Due Sicilie, Contessa d'Albe

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Cancelliereverde

Sua Eccellenza, Giacomo DeCiccis Sforza "Fortunatojack", Ciambellano Reale delle Due Sicilie

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia 29gxtu


[u]In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:


Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia VeneziaV

Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Ruy7pd
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Nicuzverde

Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia VeneziaV

In Rappresentanza del Sacro Romano Impero Germanico

Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Sceauimperialvert

Sua Eccelenza Raoul de Montjoie detto "roi-lezard", Primo Cancelliere Imperiale
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Sceauvertlezard

Modena
Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Duchessa di Modena
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia ModenabisV


Milano
Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duca di Milano
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Sigilloducef8

Maria Jolanda Stibbert, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia CiambellanoV

Sa Grasce la Duchesse Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Lorrainevertyn5bx1ns3

Sua grascia Sanguinela de la Roche Blanche, duchessa di Savoia
Sua Eccellenza Eddo Puegmirol, cancelliere
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Pvlc6

Siena
Sophie De Polignac "Sophy" Signora di Siena
Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia SienaV

Citazione :
Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la sérénissime République de Venise

Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Marianna "Lutetiae" Foscari, Doge de la Sérénissime République de Venise, Sa Grandeur Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Ducehsse de Modena, Sa Grandeur Stefan Sforza "Sir_Biss", Duc de Milan, Sophie De Polignac "Sophy" Dame de Sienne, établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.

ARTICLE I De la reconnaissance mutuelles de souverainetés.

Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.

ARTICLE II - De la signature de tierces traités.

Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).



ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Ducal de Venise le 23 Mars de 1458.


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie /u]

Son Altesse Royale, Heria "Velle" d'Altavilla, Souveraine des Deux Sicile, Contessa di Vairano

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Moz-screenshotPropostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Vellev

Son Excellence, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Chancellière des Deux Sicile, Contessa d'Albe

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Sua Eccellenza, Giacomo DeCiccis Sforza "Fortunatojack", Ciambellano Reale des Deux Sicile

Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia 29gxtu




[u]Représentent la Sérénissime République de Venise :


Sa Grandeur Fly91 Della Carmagnola, Doge de la Sérénissime République de Venise
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Son Excellence Ludovico I "Nicuz" Della Scala , Cont de Feltre Baron de Sona Chancellier de la Sérénissime République de Venise
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Sir Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles
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Représentent le Saint Empire Romain Germanique:

Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial
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Son Excellence Raoul de Montjoie, dit "roi-lezard", Prime Chancelier du Saint Empire
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Sa Grandeur Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Duchessa di Modena
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Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duca di Milano
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Maria Jolanda Stibbert, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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Sa Grasce la Duchesse Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine
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Sa grasce Sanguinela de la Roche Blanche, duchesse de Savoie
Son Excellence Eddo Puegmirol pour la chancellerie
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Sophie De Polignac "Sophy" Signora di Siena
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Propostà di amicizia SRING/R2S/Venezia Empty24/03/10, 02:41 pm

Vi ringrazio Eccellenza, provvedo alla pubblicazione Smile

Edit...Eccellenza, mancano molti nomi nella prima parte del trattato, provvedo ad inserirli...l'importante è che la versione ultima, sia uguale in ogni cancelleria Smile
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