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 18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL

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Kloen

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18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL Empty
MessaggioTitolo: 18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL 18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL Empty09/11/09, 08:14 pm

Citazione :
PARTE I: Norme generali.

Art.1 - PRINCIPI GENERALI
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge provinciale di Terra di Lavoro, o del luogo in cui essa è stata violata, né con pene che non siano da essa stabilite.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio della Provincia, salve le eccezioni stabilite dal corpus legislativo interno o dai trattati siglati.
La legge penale della Provincia di Terra di Lavoro obbliga altresì tutti coloro che, cittadini, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
L’apertura di un processo in Tribunale, qualora sia frutto della denuncia di un privato, costa all’attore la somma di 2 ducati quali spese istruttorie.

Art. 2 – GIUDICE E PUBBLICO MINISTERO
La funzione Generale del Pubblico Ministero e del Giudice è di far rispettare l'ordine nella Provincia di Terra di Lavoro.
In assenza di precise norme su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto secondo il proprio buon senso giuridico.
Il Giudice è tenuto ai Vincoli della Carta dei Giudici.

Art 3 – PENA
Ogni reato è punibile con la sanzione pecuniaria (ammenda), di entità massima di 1.000 ducati, e/o il rimborso alla parte lesa, e/o con la prigione della durata massima di 3 giorni, salvo limiti inferiori specificati nei singoli articoli. In caso di crimini particolari, definiti tali negli articoli che li trattano; la pena si inasprisce ed è la prigione di durata massima di 3, 6, 10 giorni, rispettivamente per i livelli 1, 2, 3. La condanna maggiore è quella corrispondente alla pena di morte, che è trattata a parte.
Il giudice potrà condannare il cittadino riconosciuto colpevole ad un'ammenda e/o ad un periodo di prigionia.

Le pene sono intese non solo come strumento di coercizione ma, principalmente, come strumento educativo ai fini della civile convivenza, del divertimento comune e della crescita individuale.

In tal senso il Giudice può eccezionalmente derogare dalle pene, assolvendo quindi l’imputato, qualora, ai sensi della Carta dei Giudici, ritenga che infliggere una pena possa non essere motivo di crescita dell’imputato.

Art. 4 - SULLA PENA DI MORTE
La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi come i crimini di sangue.
In un caso in cui si prevede la pena di morte il giudice deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Consiglio, se il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri deciderà di infliggere la pena di morte il giudice potrà decidere se infliggerla o meno.
Il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (gdr: nella pubblica piazza la pena di morte potrà anche essere ricostruita come una pena corporale che avrà come risultato tecnico la perdita di punti caratteristica a seguito della condanna a morte inflitta dal giudice).
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici

Art. 5 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI COMUNI, RECIDIVA
Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro;
3) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
5) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
6) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2) l’avere agito per motivi di grande necessità. Quest’ultima circostanza è da dimostrarsi tramite testi o screen

3) non essere a conoscenza della legge violata. Questa attenuante è da applicarsi esclusivamente nel caso in cui l’imputato sia un livello 0 e sia la prima volta che trasgredisce la norma.

Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata:
1) se il nuovo reato e' della stessa indole;
2) se il nuovo reato e' stato commesso nei dieci giorni dalla condanna precedente.

Art. 6 TEMERARIETA’ DELLA LITE
Se risulta che l’attore soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice la condanna oltre che all’ammenda, al risarcimento dei danni, che liquida di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stata trascritta domanda giudiziaria, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a norma dell' ”esecuzione forzata”.

Parte II – Reati in particolare

Art. 6
I reati ipotizzabili sono:
- stregoneria;
- schiavismo;
- disturbo dell'ordine pubblico;
- frode;
- tradimento;
- alto tradimento;


Il periodo di prigionia può essere elevato, rispettivamente a:
- 6 giorni per un livello 2;
- 10 giorni per un livello 3;
esclusivamente per i seguenti gravi reati:
stregoneria;
frode in grande scala;
sottrazione di denaro pubblico;
crimini di sangue e rapine a mano armata (brigantaggio);
recidiva manifesta di ogni tipo di reato.


Art.7 - STREGONERIA
Tutti i cittadini che faranno uso del sortilegio della ubiquità per procurarsi un ingiusto guadagno dovranno rispondere del reato di stregoneria davanti al tribunale competente.
Tutti i cloni saranno arsi vivi nella pubblica piazza (eradicazione), ed il reo di stregoneria sarà condannato ad un'ammenda particolarmente elevata ed al massimo di giorni di prigionia previsti.
In caso di recidiva, il sospetto sarà lasciato pendere per il collo fino a che morte non sopraggiunga (eradicazione).
La pena di morte potrà essere convertita in un periodo di prigionia se il condannato collaborerà con la giustizia fornendo le generalità di tutti i cloni esistenti al fine di giustiziarli (eradicazione).

Art. 8 - SCHIAVISMO
Tutti i privati cittadini, escludendo il caso delle gendarmerie, dei coscritti e delle milizie volontarie, che assumono lavoratori ad un prezzo inferiore al salario fissato con apposita legge, approfittando della posizione di debolezza del lavoratore assunto, commettono reato di schiavismo.
Se il salario è stato fissato in accordo da datore di lavoro e lavoratore per giustificati motivi, il datore di lavoro può essere condannato anche soltanto al pagamento della differenza tra il salario minimo e quello corrisposto, in modo da evitare facili scambi di favori ed illeciti guadagni.
La milizia cittadina viene assunta dal Sindaco in municipio, con un salario che deve essere al minimo 7 ducati, e al massimo di 18 ducati.
Se il Sindaco assumerà con un salario che non è nei limiti di legge dovrà risponderne davanti alla legge ad eccezione dei casi di grave necessità a mezzo pubblicazione di ordinanza straordinaria approvata dal Consiglio ai sensi di legge.

Art. 9: - DISTURBO DELL'ORDINE PUBBLICO
Qualunque disturbo dell'ordine pubblico è punibile.
Costituiscono disturbo dell'ordine pubblico, ad esempio, ingiurie, calunnie, diffamazioni, comportamenti scorretti in taverna, atti di brigantaggio.
Costituisce reato grave la rapina a mano armata e l'omicidio.
Il delitto è punibile con querela della persona offesa.

Art. 10 - FRODE
Commette reato di frode chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a generare artificiose fluttuazioni di prezzo sul mercato.
E' sicuramente punibile il privato cittadino che specula sui prezzi acquistando e rivendendo la stessa merce nello stesso mercato a prezzi maggiorati.
Nel caso i reati vadano a destabilizzare profondamente l'equilibrio dell'economia e della vita degli altri cittadini, si tratta di reato grave.
E’ punibile chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Chiunque si procuri un voto di alcuno promettendo denaro o un oggetto di qualsiasi utilità nei dieci giorni precedenti alle elezioni è punito con un'ammenda da 500 a 1.000 ducati.
Commette reato di frode anche chi non adempie agli obblighi imposti in una sentenza dal giudice. In questo caso il reato è da considerarsi sempre grave.

Art. 11 - TRADIMENTO
Commette reato di tradimento chiunque assalti il municipio o collabori all'assalto del municipio, chiunque difenda un municipio illecitamente controllato da un cittadino non eletto o non indicato dal Consiglio Provinciale.
Commette reato di tradimento chiunque costituisca o faccia parte di gruppi armati con lo scopo di destabilizzare l'ordine costituito.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.
E' reato di tradimento procurarsi, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza della Provincia, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, della Provincia debbono rimanere segrete.
E' punito anche chiunque, ad eccezione del Principe, senza autorizzazione, pubblichi attraverso mezzi di stampa, o con altri mezzi, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Consiglio o qualsiasi dato sensibile riguardante l'economia comunale e/o provinciale.

Art. 12 - ALTO TRADIMENTO
Commette reato di alto tradimento:
- In qualunque circostanza citata precedentemente all'Art 6. ,
- Il Generale comandante dell'Esercito
- chiunque sottragga denaro pubblico dalle casse comunali o Provinciali;
- chiunque compia atti di tradimento rivestendo la funzione di sindaco o consigliere provinciale;
- il giudice che abusi del proprio potere in modo evidente;
- chiunque compia atti di tradimento a favore di autorità politiche o militari nemiche.
-chiunque volontariamente non porti a conoscenza del Principe notizie vitali riguardanti fatti o intendimenti che con la forza e non tramite processi democratici possono portare alla destabilizzazione economica o politica della provincia.
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Velle

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MessaggioTitolo: Re: 18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL 18-1456 Codice Penale della Provincia di TdL Empty03/01/11, 02:09 pm

Abrogato in favore della legge regia
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