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 03 - Codice Penale del Regno delle Due Sicilie

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Citazione :
03 - Codice Penale del Regno delle Due Sicilie Blasonepiccolo Regno delle Due Sicilie 03 - Codice Penale del Regno delle Due Sicilie Blasonepiccolo

3- Codice Penale del Regno delle Due Sicilie

Napoli, 29 Settembre 1458


Noi Elisabetta Maria D'Oria Borbone, Sovrana del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, nel XXIX giorno del mese di Settembre 1458 dichiariamo istituito il Codice Penale Regio

Citazione :
LIBRO I - NORME GENERALI

Art.1 - Carta dei Giudici
La Carta dei Giudici prevale su ogni altra legge, norma o usanza.

Art. 2 - Efficacia della legge penale nel tempo e principio di tassatività
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge del Regno o della Provincia in cui il fatto è commesso, né con pene che non siano da essa stabilite; è fatto divieto di ricorrere all’analogia.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto come reato al momento della pronuncia della sentenza, fatte salve le norme temporanee ed eccezionali.
La legge penale è vincolante per tutti, fatti salvi i privilegi riconosciuti dai trattati internazionali o dalla legge del Regno.

Art. 3 - Presunzione di innocenza
L’imputato è presunto innocente, compete all’accusa l’onere di fornire la prova della sua colpevolezza. La mancata difesa in giudizio non equivale ad ammissione di colpa.

Art. 4 - Immutabilità dei fatti e applicazione del diritto
Il Giudice è tenuto a giudicare l’imputato unicamente sulla base dei fatti espressamente contestati nell’atto d’accusa. I fatti contestati nell’atto d’accusa non possono essere modificati nemmeno con il consenso delle parti.
Il Giudice applica il diritto d’ufficio, può modificare il capo d’imputazione ferma restando l’immutabilità dei fatti contestati, individua la norma applicabile ai fatti contestati e, qualora giudichi l’imputato colpevole, applica la pena imposta dalla legge indipendentemente dalle richieste del pubblico ministero.

Art. 5 - Ne bis in idem
Nessuno può essere giudicato due volte sui medesimi fatti, neppure in territori o alla luce di norme differenti, con l’unica eccezione del giudizio di appello.

Art. 6 - Mezzi di prova
L'attendibilità di tutti i mezzi di prova è liberamente apprezzata dal Giudice.
Le prove documentali sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali.
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game, ivi compresi i messaggi privati), tuttavia nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato.
I documenti coperti da segreto sono prove valide solo se indispensabili ai fini della decisione; chi intende avvalersene deve trasmetterne privatamente copia al Giudice, che la inoltrerà anche all'altra parte (PM o imputato) onde consentire il contraddittorio.

Art. 7 - Giudice e Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ed il Giudice hanno il compito di far rispettare ed applicare le norme vigenti.
In assenza di precise disposizioni su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto agendo come se fosse il legislatore, ferme restando le disposizioni di cui al libro I del presente codice.

Art. 8 - Concorso di persone
Qualora più persone contribuiscano a commettere un reato, sono tutte ugualmente perseguibili; è perseguibile per la commissione del reato anche chi, pur non commettendo il fatto sul piano materiale, abbia organizzato, diretto o coadiuvato gli esecutori materiali.

Art. 9 - Prescrizione
I reati si estinguono:
- decorsi 30 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è lieve;
- decorsi 60 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è moderato o grave.
I reati capitali non sono soggetti a prescrizione.
L'entrata in ritiro del personaggio sospende il decorso della prescrizione.
L'inizio del processo impedisce il maturare della prescrizione, pertanto il reato non si estingue se la sentenza è pronunciata oltre i termini di cui sopra, purché il processo sia iniziato prima.


LIBRO II - DEI DELITTI


Capo I - Delitti di stregoneria

Art. 10 - Stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
L’apertura di un processo per stregoneria è consentito solo alla Santa Inquisizione. In questo caso, in deroga a quanto previsto all’art. 3, l’apertura del processo costituisce prova del compimento di atti di stregoneria. L’imputato è considerato colpevole fino a prova contraria.
I corpi principali e secondari di chi sarà riconosciuto responsabile di atti di stregoneria saranno sistematicamente puniti nel rispetto della CDG.


Capo II - Delitti di disturbo all’ordine pubblico

Art. 11 - Ingiuria e diffamazione
Commette reato di ingiuria chiunque offende l'onore o il decoro di una persona in taverna, in forum o mediante messaggio privato.
Commette reato di diffamazione chiunque, in taverna, in forum pubblico o mediante messaggi privati identici inviati ad una pluralità di persone, attribuisca falsamente azioni od omissioni ad una persona idonee ad offenderne la reputazione.
L'ingiuria e la diffamazione sono reati lievi ed è ammesso il patteggiamento.
[NB - I reati di cui alla presente norma si riferiscono ad affermazioni indirizzate unicamente al personaggio (PG), ingiurie o affermazioni diffamatorie riferite al giocatore o evidentemente estranee al GdR sono unicamente di competenza degli amministratori]

Art. 12 - Disturbo all’ordine pubblico
Commette il reato di disturbo all’ordine pubblico chiunque commette uno o più atti idonei a turbare l’ordine costituito, la sicurezza, la salute o la tranquillità pubblica, salvo che il fatto non sia espressamente previsto da altra norma di legge come reato.
Il disturbo all’ordine pubblico è un reato lieve.

Art. 13 - Inosservanza di ordini dell’autorità
Commette il reato di inosservanza di ordini dell’autorità chiunque:
A - non rispetti un’ordinanza municipale o provinciale;
B - rifiuti di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura;
C - ometta di pagare le tasse nel termine fissato dall’autorità legittimamente in carica;
D - chiunque attracchi in un porto del Regno senza autorizzazione dell'autorità competente.
L’inosservanza di ordini dell’autorità è un reato moderato ed è consentito il patteggiamento nel caso sub A qualora l’ordinanza violata lo preveda e nel caso sub C versando le tasse e gli interessi prima dell’apertura del processo.
Nel caso sub D l'imputato è tenuto a provare di aver ricevuto regolare autorizzazione prima dell'attracco; in caso contrario sarà ritenuto colpevole anche in deroga a quanto previsto all'art. 3

Art. 14 - Intralcio alla Giustizia
Commette il reato di intralcio alla Giustizia:
A - chiunque, chiamato a testimoniare, dichiari il falso ovvero ometta di riferire fatti decisivi;
B - chiunque realizzi prove false o alteri prove vere al fine di influenzare l’esito di un processo;
C - chiunque si avvalga di prove false o alterate al fine di influenzare l’esito di un processo.
L’intralcio alla giustizia è un reato moderato.

Art. 15 - Oltraggio alla corte
Commette il reato di oltraggio alla corte chiunque si rivolga con termini volgari ovvero altrimenti offensivi al Giudice, al Pubblico Ministero o ai testimoni ed ogni comportamento che leda la solennità e la dignità dell’aula di giustizia.
Commette altresì il reato chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute in una sentenza del Giudice.
L’oltraggio alla corte è un reato moderato.

Art. 16 - Ribellione
Commette il reato di ribellione chiunque tenti, con o senza successo, di ribellarsi contro un municipio e chiunque tenti senza successo di assaltare un castello.
La ribellione è un reato moderato.

Art. 17 - Associazione per delinquere
Commettono il reato di associazione per delinquere coloro che si aggregano al fine di pianificare e/o commettere uno o più delitti.
L’associazione per delinquere è un reato moderato.

Art. 18 - Istigazione a delinquere
Commette il reato di istigazione a delinquere chiunque inciti taluno ovvero genericamente la collettività a commettere un reato.
L’istigazione a delinquere è un reato moderato.

Art. 19 - Brigantaggio
Art. 10 - Del brigantaggio
Commette il reato di brigantaggio chiunque derubi i viandanti o tenti di farlo.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno.
Il reato di brigantaggio è grave; il reato è aggravato se il brigantaggio è tentato o realizzato in gruppo


Capo III - Delitti di schiavismo

Art. 20 - Schiavismo
I consigli provinciali possono con apposita legge fissare il salario minimo che i privati cittadini sono tenuti ad osservare. Non sono soggetti a tali limiti la gendarmeria, l’esercito e le milizie cittadine.
Chiunque assuma un lavoratore ad un salario inferiore a quello minimo commette il reato di schiavismo.
Il reato di schiavismo è lieve ed è consentito il patteggiamento.


Capo IV - Delitti di frode

Art. 21 - Abuso di mandato
Commette il reato di abuso di mandato chiunque:
- utilizzi un mandato per scopi estranei a quelli per i quali gli è stato conferito;
- ometta di chiuderlo con il contenuto pattuito;
- ometta di chiuderlo nei termini indicati nel mandato ovvero in quelli in cui gli viene intimato di farlo dall’autorità, in quest’ultimo caso purché il termine sia ragionevole.
L’abuso di mandato è un reato moderato.
Se tuttavia entro la fine del processo il mandato non è stato chiuso e non sono stati consegnati all’autorità i beni o il danaro pattuiti, la condotta si considera predatoria per le casse pubbliche e pertanto il reato è grave. Il reato è ulteriormente aggravato se l’ammanco è ingente.

Art. 22 - Turbativa del mercato
Commette il reato di turbativa del mercato chiunque:
- compri o venda merci di tipo e/o quantità non consentita in base alle leggi della Provincia e Città in cui si trova;
- acquisti uno o più beni e li rivenda nel medesimo mercato a prezzo maggiorato;
- faccia incetta di cibo o altri generi di prima necessità generando notevole squilibrio per il mercato.
La turbativa del mercato è un reato moderato.
Qualora la turbativa generi una oggettiva difficoltà per la popolazione di una o più città a procurarsi il cibo essenziale, il reato è grave.

Art. 23 - Frode in commercio
Commette il reato di frode in commercio:
- chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- chiunque intercetti beni che vengono trasferiti in esecuzione di un mandato e non li restituisca ove richiesto; al fine di accertare la commissione del reato fa fede unicamente il testo del mandato.
La frode in commercio è un reato moderato.


Capo V - Delitti di tradimento

Art. 24 - Turbativa elettorale
Commette il reato di turbativa elettorale chiunque chieda il voto di alcuno promettendo denaro o altri beni.
La turbativa elettorale è un reato moderato.

Art. 25 - Peculato
Commette il reato di peculato chiunque, nell’esercizio di una carica pubblica, sia essa ricoperta legittimamente o abusivamente (es. rivolta), sottrae beni o danaro alle casse pubbliche e chiunque collabori con il titolare della carica alla fine di trarre profitto per sé o per altri.
Il peculato è un reato grave.

Art. 26 - Omissione o abuso di atti d’ufficio
Commette il reato di omissione o abuso di atti d’ufficio:
A - il funzionario della Prefettura che ritardi artificiosamente la presentazione di una denuncia ovvero ometta di presentarla in maniera veritiera indicando ogni elemento utile a perseguire l’imputato;
B - il Pubblico Ministero che, al fine di evitare la condanna di taluno, ometta di procedere o di indicare prove decisive per grave negligenza o in mala fede;
C - il Giudice che ometta di applicare la legge o la interpreti in maniera del tutto avulsa dal suo tenore letterale per grave negligenza o in mala fede;
D - il titolare di una carica che ometta o ritardi in misura significativa il compimento di un atto imposto dalla legge regia o provinciale ovvero eserciti una sua prerogativa senza ottenere le necessarie autorizzazioni ove esse siano richieste dalla legge regia o provinciale (es. rendiconti dei sindaci, preavviso di dimissioni, imposizione delle tasse ecc.).
L’omissione o l’abuso di atti d’ufficio è un reato moderato.

Art. 27 - Banda armata
Commette il reato di banda armata chiunque non sciolga il proprio gruppo armato o reggimento pur essendo stato richiesto di farlo da parte del Prefetto o suo delegato.
La banda armata è un reato moderato.

Art. 28 - Insubordinazione
Commette il reato di insubordinazione chiunque, facendo parte di un esercito (inteso come istituzione GdR, non necessariamente esercito costituito IG), non ottemperi agli ordini dei suoi superiori, purché questi ultimi non siano illegali.
L’insubordinazione è un reato moderato.

Art. 29 - Omessa denuncia
Commette il reato di omessa denuncia chiunque omette di fare tempestiva e pubblica denuncia pur essendo a conoscenza di fatti che possono ragionevolmente integrare i reati di:
- ribellione o sovversione;
- spionaggio;
- attentato all’unità dello Stato.
Il reato di omessa denuncia è moderato.


Capo VI - Delitti di alto tradimento

Art. 30 - Spionaggio
Commette il reato di spionaggio chiunque fornisca e chiunque riceva notizie o dati coperti da segreto ove la loro conoscenza possa astrattamente minare l’ordine pubblico, anche economico, o la sicurezza.
Commette altresì il reato di spionaggio chiunque, ad eccezione del Monarca e dei Governatori, senza autorizzazione, renda pubblico il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete delle camere istituzionali.
Il reato di spionaggio è moderato.

Art. 31 - Sovversione
Commette il reato di sovversione chiunque assalti con successo un castello.
Il reato di sovversione è capitale.

Art. 32 - Attentato all’unità dello Stato
Commette il reato di attentato all’unità dello Stato chiunque tenti, anche senza riuscirvi, di porre in essere atti idonei a causare la perdita da parte del Regno di sovranità su uno o più dei suoi nodi o città.
Il reato di attentato all’unità dello Stato è capitale.



LIBRO III - DELLE PENE

Art. 33 - Tipologie di reato
I reati si suddividono in:
- reati lievi
- reati moderati
- reati gravi (anche detti speciali)
- reati capitali

Art. 34 - Reati lievi
Per i reati lievi il Giudice può comminare una o più delle pene che seguono:

a) obbrobrio pubblico: il Giudice ordinerà al Prefetto o suo delegato di riportare il testo integrale della sentenza in uno o più forum pubblici entro un tempo ragionevole; ove l’incaricato non provveda, verrà perseguito per oltraggio alla corte; in ogni caso verrà comminata un’ammenda minima di un ducato;
b) ammenda: pena pecuniaria proporzionale alla gravità del reato commesso; il reo deve essere in grado di pagare l’ammenda, eventualmente vendendo i beni in suo possesso.

Art. 35 - Reati moderati
Per i reati moderati il Giudice può comminare una o più delle pene previste per i reati lievi e/o la seguente:
c) reclusione leggera: durata da uno a tre giorni.

Art. 36 - Reati gravi (anche detti speciali)
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione:
d) reclusione dura: durata da uno a tre giorni per i personaggi di livello 1; da uno a sei giorni per i personaggi di livello 2; da uno a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.
In aggiunta, il Giudice può comminare anche una o più tra le pene previste per i reati lievi.
Allorquando una norma stabilisce che un reato, di per sé grave, è “aggravato” da una determinata circostanza, il Giudice deve comminare la pena della reclusione: della durata di tre giorni per i personaggi di livello 1; da quattro a sei giorni per i personaggi di livello 2; da cinque a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.

Art. 37 - Reati capitali
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione dura di cui all'art. 36 ovvero, in alternativa:
e) la pena dell'esilio - il Giudice fa formale richiesta di applicarla al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni.
Essi stabiliranno se ratificare la pena, se rifiutarla o se renderla circoscritta alla Provincia dove si tiene il processo.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie e per quanto non potrà farvi rientro, sino ad un massimo di tre mesi.
Il condannato deve uscire dal territorio del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice, o verrà ricercato dall'esercito e ucciso. In caso di rientro illegale, il reo verrà perseguito per disturbo all'ordine pubblico; per tutto il periodo di esilio inoltre le armate del regno inseriranno il reo nella lista nera al fine di impedirne la presenza e la circolazione illegale sul territorio regio.
f) la pena di morte IG - la pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi; il Giudice fa formale richiesta al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni. Essi stabiliranno se ratificare la pena o se rifiutarla.
Il boia eseguirà la sentenza entro quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà sulla pubblica piazza.

Art. 38 - Recidività
Si definisce recidivo chi subisce una condanna quando in Tribunale è ancora visibile almeno una sua condanna precedente.
La sanzione per la recidività è applicata anche d’ufficio dal giudice.
La recidività si definisce “speciale” quando il fatto per cui si procede è qualificato come reato grave o capitale e almeno una delle condanne ancora visibili riguarda un reato grave o capitale. La recidività si definisce “generica” in ogni altro caso.
In caso di recidività generica il reato commesso è considerato sempre un reato grave, salvo che non sia previsto dalla legge come reato capitale ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda.
In caso di recidività speciale la pena della reclusione ha durata da cinque a dieci giorni indipendentemente dal livello del personaggio ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda. Sono fatte salve le norme specificamente dettate per i reati capitali.

Art. 39 - Patteggiamento
Il patteggiamento è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Se il patteggiamento ha successo, il reato si estingue.
Al patteggiamento sovrintende il viceprefetto territorialmente competente. Il tentativo di patteggiamento deve avvenire in un tempo ragionevole e non è più consentito quando il reato è soggetto a evidente rischio di prescrizione.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di un privato (es. ingiuria), il viceprefetto tenta di mediare tra le parti verificando se la persona offesa è disposta a non sporgere denuncia a fronte di una data condotta o del pagamento di una data somma da parte del reo.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di una istituzione, le forme in cui esso deve avvenire sono indicate nella norma violata.

Art. 40 - Conversione della pena
Il Pubblico Ministero può, in ogni processo da lui aperto e se lo ritiene opportuno, proporre all'imputato di procedere alla conversione della pena, contattandolo privatamente e ricercando un accordo sulle forme della conversione.
La conversione può avvenire con le forme seguenti, anche tra loro concorrenti:
a) versamento di una somma di denaro al Principato in cui è stato aperto il processo e/o al Municipio leso dal reato;
b) versamento di una somma di danaro alla parte privata vittima del reato;
c) pubbliche scuse o altro adempimento GdR;
d) lavoro in miniera o in bottega con o senza restituzione del compenso.
Se il Pubblico Ministero e l'imputato raggiungono un accordo, lo sottopongono al Giudice. Ove questi lo ritenga congruo e dia il suo assenso, fissa un congruo termine per l'adempimento e il processo rimane sospeso.
Se l'imputato adempie, il processo viene chiuso con una condanna simbolica ad un'ammenda di un ducato. Se l'imputato non adempie, il Giudice lo condanna per il reato commesso, con l'aggiunta di un'ammenda ulteriore per l'oltraggio arrecato alla Corte.

Art. 41 - Grazia
Chiunque ha diritto a domandare la grazia al Sovrano del Regno delle Due Sicilie, dichiarandosi colpevole e pentito.
Tale richiesta, prima di essere presa in esame dal Sovrano dovrà essere appoggiata dal Governatore della Provincia interessata o da un membro dell'Alta Nobiltà della Provincia.
La Grazia per le pene IG deve essere richiesta prima che il Giudice emetta la sua sentenza IG; la richiesta di grazia, se avviene con l'avallo dei soggetti indicati nel presente articolo, sospende il processo sino alla decisione del Sovrano, purché essa avvenga entro giorni venti dalla richiesta.
La decisione del Sovrano in ordine alla Grazia è vincolante per il Giudice.


LIBRO IV - DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Art. 42 - Appello
Il Regno delle Due Sicilie riconosce a tutti coloro che sono stati condannati con sentenza emessa da uno dei Tribunali del Regno il diritto di proporre appello contro quest'ultima alla Corte d’Appello DuoSiciliana.
L'appello può essere proposto una sola volta.
Il giudizio d'appello è regolato da apposita legge regia.
La decisione della Corte d'Appello è vincolante per tutte le istituzioni regie, provinciali e comunali, che debbono darvi esecuzione. Chiunque ne faccia parte e non vi dia esecuzione essendone richiesto commette il reato di omissione di atti d'ufficio.


Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey"
VI Sovrana delle Due Sicilie
Contessa di Albe e del Cicolano

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03 - Codice Penale del Regno delle Due Sicilie Careyv03 - Codice Penale del Regno delle Due Sicilie 29gxtu


Fernando Lyoi di Shatille,
al secolo Bigbooz
Ministro degli Interni


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Ubertino da Casale della Groana
Vice Ministro degli Interni
Conte del Gran Sasso
Barone di Antrodoco



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