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 Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali

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Witos

Witos

Maschio
Numero di messaggi : 238
Località : Sessa Aurunca
Data d'iscrizione : 23.04.09

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MessaggioTitolo: Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali Empty02/06/09, 11:05 pm

Citazione :
Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali

Art. 1 - All'approvazione di una nuova Legge Provinciale è fatto obbligo al Consiglio la sua Comunicazione nella seguente modalità:

a) Comunicazione del Portavoce del Consiglio nell'apposito topic della Taverna della Provincia;
b) Comunicazione del Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci;
c) Comunicazione del Prefetto in Camera Prefettizia;
d) Obbligo dei Sindaci della presa visione della nuova Legge e comunicazione del Sindaco nel forum Municipale utilizzando apposito topic e nella bacheca della Taverna Municipale.

Art. 2 - La Legge entra ufficialmente in vigore dopo 72 ore dal momento in cui il Portavoce ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione di una nuova legge nell’apposito topic nella Taverna della Provincia.


Art. 3 - Dal momento in cui è stata fatta la comunicazione di approvazione dal Portavoce i suddetti soggetti hanno 72 ore di tempo per ottemperare ai loro obblighi. Le 72 ore di tempo calcolate per i Sindaci partono dal momento della comunicazione in Camera dei Sindaci.
In caso di mancanza dei termini stabiliti gli stessi personaggi sono passibili di denuncia. La pena sarà pecunaria e varierà da un minimo di 25 ad un massimo di 100 ducati. Raddoppiabile in caso di redicività dell'imputato.

Art. 4 - Dalla presente Legge sono esclusi i Decreti Provinciali presentati dal Principe/ssa in quanto trattasi di provvedimenti di urgenza che potrebbero richiedere attuazione immediata.
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Velle

Velle

Numero di messaggi : 354
Data d'iscrizione : 18.03.09

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MessaggioTitolo: Re: Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali Empty03/01/11, 02:07 pm

Abrogata e in parte confluita nel codice istituzionale.
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Legge sulla Comunicazione delle nuove Leggi Provinciali
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