Palazzo Reale di Napoli
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.



 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

Condividi
 

 15-1456 Legge sui Mandati

Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Andare in basso 
AutoreMessaggio
Witos

Witos

Maschio
Numero di messaggi : 238
Località : Sessa Aurunca
Data d'iscrizione : 23.04.09

15-1456 Legge sui Mandati Empty
MessaggioTitolo: 15-1456 Legge sui Mandati 15-1456 Legge sui Mandati Empty02/06/09, 11:11 pm

Citazione :
15-1456 Legge sui Mandati

Art 1: Il mandato è il contratto col quale una parte, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Art 2:Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. A tal proposito, su ogni mandato sia esso provinciale o municipale,il mandante dovrà riportare, obbligatoriamente, la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso, la data ultima di consegna delle merce lavorata. In aggiunta nelle sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, quantità e natura delle merci, nonché ammontare del compenso e ammontare di possibili somme di denaro. Dinanzi il mancato rispetto di suddetto obbligo ,il mandante, sarà sottoposto al giudizio del giudice provinciale, esponendosi a possibili pene pecuniarie oscillanti tra i 50 e i 200 ducati, in proporzione al danno causato alla provincia o al municipio.

Art 2bis: Rappresentano eccezione al precedente articolo i mandati destinati ai vice prefetti, in quanto solo in quel caso sarà necessario riportare ,obbligatoriamente, solo la data di emissione, la firma di chi lo ha emesso. In aggiunta nella sezione riguardante gli estremi del mandato, sarà necessario riportare, la natura dell'attività svolta dal mandatario, nonché l'ammontare di possibili somme di denaro


Art 3:Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del padre di famiglia, e a rendere note al mandante, e viceversa, le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.

Art 4: il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.

Art 5: L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

art 6: E' severamente proibito, andare in ritiro, o trasferirsi in altri ducati, regni, nazioni, con mandato provinciale o municipale aperto. Nel caso non si dovesse rispettare suddetto articolo, l'inadempiente sarà trattato alla stregua di un indivudo che ha attentato all'unita della provincia o del municipio, esponendosi, pertanto, a una condanna per alto tradimento.
Torna in alto Andare in basso
Velle

Velle

Numero di messaggi : 354
Data d'iscrizione : 18.03.09

15-1456 Legge sui Mandati Empty
MessaggioTitolo: Re: 15-1456 Legge sui Mandati 15-1456 Legge sui Mandati Empty03/01/11, 02:01 pm

Confluita in: 5 - 1458 Leggi Provinciali: Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali
Torna in alto Andare in basso
 
15-1456 Legge sui Mandati
Visualizza l'argomento precedente Visualizza l'argomento successivo Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» 13-1456 Legge sulla legna
» Legge sul salario
» 21-1456 Legge sulla milizia cittadina.
» 17-1456 Legge sugli eserciti non Provinciali
» 21-1456 Legge sulla milizia cittadina.

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Palazzo Reale di Napoli :: Ingresso del Palazzo :: Biblioteca :: Archivio leggi Abruzzi e TdL :: Archivio delle leggi di Tdl-
Vai verso: