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 Marina Pontificia

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Nephti

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Marina Pontificia  Empty
MessaggioTitolo: Marina Pontificia Marina Pontificia  Empty01/02/17, 11:07 am

Citazione :
Trattato tra il Regno delle Due Sicilie e la Marina Pontificia


Nella loro grande saggezza, Sua Maestà Reale Camilla Melissa del Drago Lannister, Sovrana del Regno delle Due Sicilie e Sua Eminenza Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia,
Cardinal-Camerlengo della Santa Chiesa Aristotelica Romana, hanno deciso di stipulare il presente Trattato, con cui, il Regno delle Due Sicilie riconosce ed intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con la Marina Pontificia.



Titolo Primo - Sul Riconoscimento

Articolo I - Il Regno delle Due Sicilie riconosce la Marina Pontificia, come soggetto di diritto internazionale, servitore e protettore del Papa, della Santa Chiesa Aristotelica e dei suoi Principi.

Il Regno delle Due Sicilie, riconosce nella Marina Pontificia un alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza marittima e nella difesa del proprio territorio.


Articolo II - La Marina Pontificia riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno Aristotelico, alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza marittima e nella difesa del proprio territorio.

Saranno considerati Rappresentanti della Marina Pontificia il Cardinale Connestabile, l'Ammiraglio della Marina Pontificia ed il Vice Ammiraglio della Marina Pontifica per le zone del Sud.



Titolo Secondo – Sulla Costruzione delle Navi

Articolo III - Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate o di un Rappresentante della Marina Pontificia, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali, quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione.
Queste navi saranno gestite, finanziate e poste sotto la responsabilità delle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o di un responsabile indicato dal Primate.

Le navi da guerra costruite saranno di proprietà e gestite dalla Congregazione delle Sante Armate.
Non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.



Titolo Terzo – Sulla Reciproca Collaborazione

Articolo IV - Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della Provincia interessata o della Corona, e il parere positivo esplicito del Rappresentante della Marina Pontificia, con l'accordo del cardinale Connestabile o del Cardinale Vice Connestabile (detto anche Vice-cancelliere), contribuirà a sostenere il Regno in caso di necessità, secondo le proprie possibilità.

Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, verranno divise a metà le spese sostenute per le riparazioni, opportunamente documentate.

Nessuna di queste navi, senza il consenso del Sovrano, potrà mai attaccare un naviglio o un porto Duosiciliano o suo alleato, pena l'annullamento di questo Trattato.


Articolo V - La Marina Pontificia, su richiesta del Sovrano o di un rappresentante della Marina del Regno delle Due Sicilie, si impegna a concedere una guarnigione di Marinai, seguiti da una rappresentanza della Guardia Episcopale.
Nel caso in cui i rappresentanti riconosciuti e designati della Marina Pontificia e della Guardia Episcopale comunichino che non vi sono uomini sufficienti sul territorio, o che essi sono impegnati nella difesa della Chiesa Aristotelica, questa comunicazione non verrà considerata atto poco amichevole o rifiuto di collaborare.
Il Regno delle Due Sicilie si impegna a riservare a tutti i membri della Marina Pontificia, corsi d'apprendimento presso l'Accademia navale del Regno, in accordo con lo Statuto delle Università.


Titolo Quarto - Sul Diritto di approdo

Articolo VI - Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di attracco a tutte le navi della Marina Pontificia, con diritto di prelazione ad una banchina per porto, per un massimo di due per provincia, secondo le disponibilità presenti del Regno.
Le navi della Marina Pontificia, solo previa possibilità stabilita con un Ministro delegato dal Sovrano, potranno usufruire dei bacini di carenaggio.

Per le riparazioni dei danni subiti durante una missione in collaborazione e/o su richiesta del Regno, le navi della Marina Pontificia godranno del diritto di prelazione per le riparazioni da sostenere, secondo le disponibilità presenti del Regno.

Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri Duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno, regolarmente aggiornato.
Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri o di riparazione del natante.


Articolo VII - Il Primate, il Cardinale Connestabile, l'Ammiraglio della Marina Pontificia, il Vice Ammiraglio della Marina Pontificia e i Capitani delle Navi iscritte nel registro ufficiale della Marina Pontificia, avranno accesso alle sale di coordinamento predisposte alle manovre navali indicate in questo Trattato.



Titolo Quinto - Sul mantenimento della pace e dell'ordine pubblico

Articolo VIII - Il Regno delle Due Sicilie potrà chiedere supporto navale alla Marina Pontificia, sia per missioni commerciali (comprese le scorte di navi commerciali duosiciliane) che militari.
In caso di missioni commerciali, saranno stabiliti, attraverso un apposito accordo temporaneo, i limiti di tempo in cui avverranno tali missioni.
In caso di missioni militari, la Marina Pontificia si esprimerà in modo positivo o negativo, caso per caso, entro 48 ore dalla notifica di tale missione.

Altresì, la Marina Pontificia potrà chiedere supporto navale alla Marina Duosiciliana sia per missioni commerciali (comprese le scorte di navi commerciali duosiciliane) che militari.
In caso di missioni commerciali, saranno stabiliti, attraverso un apposito accordo temporaneo, i limiti di tempo in cui avverranno tali missioni.
In caso di missioni militari, il Regno delle Due Sicilie si esprimerà in modo positivo o negativo, caso per caso, entro 48 ore dalla notifica di tale missione.



Titolo Sesto - Sulle transazioni commerciali

Articolo IX - Con il presente trattato si ufficializza la creazione di un rapporto commerciale tra il Regno delle Due Sicilie e la Marina Pontificia, che sarà regolarizzato tramite apposita tabella, che stabilirà prezzi di favore che il Regno delle Due Sicilie accorderà alla Marina Pontificia.
Tale tabella è soggetta a variazione, in caso di mutuo consenso delle parti.



Titolo Settimo - Sulle Tasse Portuali

Articolo X - Tutte le navi dovranno regolarmente pagare le tasse portuali, siano esse tasse provinciali o reali, previste per il soggiorno nelle banchine del Regno, a meno che non vi sia esplicita dispensa scritta del Sovrano regnante, in comune accordo col Governatore della provincia coinvolta.

Tutti i navigli saranno soggetti alle leggi marittime vigenti nel Regno e pagheranno, secondo legge, ogni danno o mancanza compiuta contro tale legge.



Titolo Ottavo - Sulla modifica e sull'annullamento del trattato

Articolo XI - In caso una delle due parti desideri apportare modifiche o annullare il presente accordo, dovrà inviare una richiesta ufficiale alla sede diplomatica della controparte con un anticipo di 5 giorni; entro questo termine, entrambe le parti si impegnano a organizzare un incontro tra i propri rappresentanti per discutere delle modifiche o dei motivi dell'annullamento.
Al termine dell'incontro diplomatico, verrà eventualmente firmato un nuovo Trattato, con le modifiche accettate da entrambe le parti, che abrogherà il precedente o, in caso di posizioni inconciliabili, verrà successivamente inviata una Dichiarazione Ufficiale di annullamento del Trattato, presso la sede diplomatica dell'altro contraente, il quale dispone di quattro (4) giorni per prenderne atto. Passati questi termini, pur senza risposta ufficiale, il presente trattato sarà considerato annullato.


Titolo Nono - Disposizioni finali

Articolo XII - Il Trattato entrerà in vigore nel momento in cui verrà firmato da entrambe le parti.


Scritto, firmato e sigillato a Castel Nuovo, in Napoli, il giorno 29 del primo mese dell'anno MCDLXV

Per il Regno delle Due Sicilie

Marina Pontificia  2dgtbnp

Regina del Regno delle Due Sicilie

Marina Pontificia  5aflh2Marina Pontificia  2d9u1yw


Marina Pontificia  2u9raqa
Ginevra Nerissa Lannister Aleramica del Vasto
Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie
Marina Pontificia  R1lqhg




Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana

Sua Eminenza Tibère de Plantagenêt, detto Rehael
Cardinale Connestabile della Congregazione delle Sante Armate

Marina Pontificia  CSAV_zpszolvmbdm

Sua Eminenza Rodrigo Manzanarez
Cardinale Vice-cancelliere (Vice-Connestabile) della Congregazione delle Sante Armate

Marina Pontificia  Gruen1

Sua Eminenza
Marina Pontificia  Ngt751

Camerlengo
Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo

Marina Pontificia  326348488768CAS3Marina Pontificia  2cr37kj

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