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 Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana

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Fosco della Bruna

Fosco della Bruna

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Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana Empty
MessaggioTitolo: Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana Empty24/10/13, 06:33 pm

Lady_carey ha scritto:
Citazione :
Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana


Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Ciascun consiglio provinciale sceglie due Giudici, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.

Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Presidente, Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; [6]essere maggiorenni ( avere 6 mesi di vita )[/b]; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine degli organi competenti saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni hanno effetto immediato e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza
Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare
L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. La maggioranza dei Giudici non dovrà provenire dalla Provincia del Regno nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Un solo Giudice di nomina regia potrà, se designato, comporre il collegio.
Il Re o il Governatore in carica potranno chiedere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che si sono iscritti negli appositi elenchi e che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- si sono iscritti negli appositi elenchi prima della (contestata) commissione del fatto controverso;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
L'iscrizione negli elenchi è consentita a chiunque risieda nel territorio del regno, sia incensurato e abbia non meno di tre mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 28 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio. La decisione andrà adottata entro otto giorni dalla chiusura del dibattimento.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio designa il Giudice che deve redigere la motivazione.

Articolo 29 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 30 - Oltraggio alla Corte
La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 31 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri non vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e dai sei giudici di nomina provinciale.

Articolo 32 - Legittimazione
Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.
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