Palazzo Reale di Napoli
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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Modena Modena Empty17/05/09, 04:25 am

Citazione :
Riconoscimento del regno delle Due sicilie

Io , Giovanni Marcolando Borromeo , Marchese di Carrara , Duca di Modena riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

-
Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e il ducato di Modena sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.

A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.


Firmato a Modena il 08/05/1458

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale
Angelus 87° Critos Cuor di Leone ambasciatore del regno delle Due Sicilie presso il ducato di Modena

Modena 29gxtu


A nome del ducato di Modena
Giovanni Marcolando Borromeo , Marchese di Carrara , Duca di Modena
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Witos

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Numero di messaggi : 238
Località : Sessa Aurunca
Data d'iscrizione : 23.04.09

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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty29/06/09, 10:07 pm

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Re delle Due Sicilie e Miriam Serena di Montelfeltro detta Misery, Duchessa di Modena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.

Firmato nell'ambasciata di Modena presso il Palazzo Reale di Napoli il 29 Giugno 1457

In nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Don Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, cancelliere del Regno delle Due Sicilie
Angelus87 Cuor di Leone, ambasciatore siciliano presso il Ducato di Modena


Modena Verde



In nome del Ducato di Modena:

Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Contessa del Frignano, Duchessa di Modena
Eriti Velia Malipiero Giustianiani Longo, Contessa di Soliera, Gran Ciambellano di Modena


Modena ModenabisV


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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty11/07/09, 05:12 pm

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena.

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castal Volturno, Re delle Due Sicilie e Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano, Duchessa di Modena desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le due parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie e il Ducato di Modena, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di docenti, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 15 (quindici) lezioni della materia in questione, nel corso di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.



Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell'ambasciata del Ducato di Modena presso il Palazzo Reale di Napoli il 10 Luglio 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sual Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno.
Il Ciambellano Reale: Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey
Il Ciambellano Anziano: Witos Kyle Spadalfieri, Barone di Cellole
L'Ambasciatore: Angelus87 Cristos Cuor Di Leone

Modena 29gxtu

In Rappresentanza del Ducato di Modena:

Duchessa: Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano
Il Gran Ciambellano: Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Contessa di Soliera


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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty11/08/09, 03:16 pm

Citazione :
Trattato di Mutua assistenza tra il Regno delle Due Sicilie, il Ducato di Modena e la Serenissima Repubblica di Venezia

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie, Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Duchessa di Modena, Contessa del Frignano e Sign d'Asburgo d'Argovia Visconte di Sirmione, Doge della Repubblica di Venezia hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di mutua assistenza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie, del Ducato di Modena e della Repubblica di Venezia, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altri parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno tre contraenti.


Articolo II - del diritto di passaggio -

a) I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio di un altro contraente.
Il Consiglio di quest'ultimo si riserva di comunicare alla controparte la decisione, che in virtù del rapporto di amiciza che lega le tre provincie potrà esser favorevole, a meno di eventi geopolitici straordinari...


b) In caso di chiusura delle frontiere, di una delle parti contraenti, i cittadini degli altri stati firmatari che vorranno entrare nei confini del primo, dovranno richiedere un regolare permesso alle autorità competenti.


Articolo III - della collaborazione politica economica diplomatica e militare -

Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, gli altri contraenti devono portare aiuto al primo se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità delle altre parti contraenti. Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo, gli altri contraenti si impegnano, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Ducato aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.


Articolo IV - della validità del trattato -

a) Il presente trattato è valido solo per azioni di difesa.

b) Ogni volontà aggressiva, di espansionismo o di contro attacco di uno dei firmatari, non implica la collaborazione, di nessun genere, delle controparti.

c) I Consigli degli altri firmatari valutano caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione.


Articolo V - della non collaborazione con terze parti in contrasto con uno dei firmatari -

Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con le controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.


Articolo VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli e le clausole di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle 3 ( tre ) parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.



Firmato a Modena il 10 Agosto 1457


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ambasciatore Reale


Modena 29gxtu

In rappresentanza del Ducato di Modena:

Miriam Serena di Montefeltro, detta Misery, Duchessa di Modena, Contessa del Frignano
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Gran Ciambellano di Modena, Contessa di Soliera


Modena ModenabisV

In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:

Doge di Venezia
Sign Asburgo d'Argovia
Visconte di Sirmione
Modena VeneziaV

Ludovico I Della Scala detto Nicuz
Gran Ciambellano della Serenissima repubblica di Venezia
Modena Vengcv

Princesa Ira degli Ubertini, dama di Rocca Sillana e Baronessa di Peschiera
Ambasciatrice della Serenissima repubblica di Venezia
Modena VeneziaV

Daniel Visconti Lancaster detto "Spurio"
Consigliere di Legazione per la Serenissima Repubblica di Venezia
Modena VeneziaV
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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty25/03/10, 06:28 pm

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia.


Nella loro grande saggezza, Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duca del Ducato di Milano, Sophie De Polignac "Sophy" Contessa di Sinalunga, Signora di Siena, Edoardo Cybo-Malaspina "The_prince" Barone di Aulle, Duca di Modena, Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa della Lorena, Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia, Heria Velle d'Altavilla, Contessa di Vairano, Regina delle Due Sicilie, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità -

Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.

Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.


ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.


ARTICOLO III- della non aggressione -

a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


ARTICOLO IV - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


ARTICOLO V - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.

c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno.
La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante).
Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.

d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.


ARTICOLO VI - della modifica del trattato -

Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari.
In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.


ARTICOLO VII - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -

a) Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.

b) Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


firmato a Palazzo Reale di Napoli il 23 Mars 1458


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Altezza Reale, Heria "Velle" d'Altavilla, Sovrana delle Due Sicilie, Contessa di Vairano

Modena Vellev

Sua Eccellenza, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Cancelliere delle Due Sicilie, Contessa d'Albe
Modena Scitta3

Modena Cancelliereverde

Sua Eccellenza, Riccardo Federico D'Oria "Riccardoix" Ciambellano Reale delle Due Sicilie

Modena 29gxtu


In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:



Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia

Modena VeneziaV

Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia.
Modena Ruy7pd
Modena Nicuzverde


Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.


Modena VeneziaV


In Rappresentanza del Sacro Romano Impero Germanico:

Sua Eccellenza Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial

Modena Sceauimperialvert

Sua Eccelenza Raoul de Montjoie detto "Roi-lezard", Primo Cancelliere Imperiale

Modena Sceauvertlezard


Modena
Sua Grazia Edoardo Cybo - Malaspina "The_Prince", Duca di Modena


Modena ModenabisV

Sua Eccellenza Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Contessa di Frignano, Gran Ciambellano di Modena

Modena Gciambellanomodenaverde


Milano
Sua Grazia Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duca di Milano


Modena Sigilloducef8


Sua Eccellenza Maria Jolanda Stibbert, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Modena CiambellanoV

Lorena
Sua Grazia Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa de Lorena

Modena Lorrainevertyn5bx1ns3


Savoia
Sua Grazia Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia
Sua Eccellenza Eddo Puegmirol, Cancelliere


Modena Pvlc6


Siena
Sua Grazia Sophie De Polignac "Sophy", Signora di Siena


Modena SienaV

Citazione :
Traité d'amitié entre le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des deux Sicile et la Sérénissime République de Venise


Dans leur grandes sagesses, Sa Grandeur Fly91 Della Carmagnola, Doge de la Sérénissime République de Venise, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duc de Milan, Sophie De Polignac "Sophy", Comtesse di Sinalunga, Dame de Sienne, Edoardo Cybo - Malaspina, Baron de Aulle, Duc de Modena, Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine, Sanguinela de la Roche Blanche, Duchesse de Savoie, Heria Velle d'Altavilla, Comtesse de Vairano, Souveraine des Deux Sicile, établissent le présent traité d'amitié, afin de renforcer les liens entre leurs Etats, avec l'espérance que les relations entre les parties contractantes soient basées sur l'amitié et la collaboration.


ARTICLE I - De la reconnaissance mutuelles de souverainetés -

Chacune des parties reconnait les autres parties comme indépendantes et souveraines en leurs terres, et ce de manière inaliénable.

Les ordre d'Etats d'une des parties établis dans une terre de l'autre partie est autorisé à s'installer dans le respect de l'article 2. Son rôle est précisément et uniquement d'entretenir de bonne relation entre les entités souveraines que sont l'Empire la RSdV et le R2S.


ARTICLE II - De la signature de tierces traités -

Les parties contractantes s'engagent à ne paas signer de traité, accord ou convention hostile aux autres parties et contraire au présent traité. Sont considérés hostile les traités accords ou conventions qui visent à nuire ou prendre par la force une partie du territoire d'un des contractants.


ARTICLE III - De la non agression -

a) La RSdV l'Empire et le R2S s'engagent à ne pas entreprendre l'un contre l'autre aucune action militaire.
En conséquence, les dignitaires impériaux, dignitaires républicains et Son Altesse Royale ainsi que ses conseillers, s'engagent à ne pas faire rentrer sur les terres des autres contractant leurs propres armées, saufs autorisation explicites de l'État hôtes.

b) Les parties ne seront pas retenues comme responsables de desordres potentiels commises d'armées non légitimes venues d'une autres parties contractantes. Dans ce cas, les parties uniront leurs forces pour combattre les traitres et contrevenants.

c) La RSdV, le SRING et de R2S, ainsi que leurs conseillers respectifs et citoyens, s'engagent à ne pas créer, soutenir ou encourager des désordres sur les territoires des autres parties, par quelques moyens que se soit (révoltes etc).


ARTICLE IV - Du commerce -

a) Les Commissaires au Commerce des états respectifs s'engagent à collaborer et si nécessaire à s'échanger des informations, à condition que cesdites informations ne révèlent pas de données qui puissent mettre en danger la sûreté et la stabilité politique, économique et sociale d'un territoire.

b) Au cas où la situation politico-économique le permet, Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la République de Venise s'engagent à favoriser le commerce entre-eux.
Chaque fois que l'occasion se présente, les marchandises doivent être transportées de préférence par des membres d'un corps diplomatique, escortés par des convoyeurs reconnus.
Le coût de tous les frais du transport, sera équitablement divisé entre les province en cause, sauf avis divergeants.

c) Les parties contractantes, s'engagent à ne pas mener de déstabilisations économiques l'une vers l'autre, et à punir d'éventuels manifestants agissant négativement sur leur territoire.


ARTICLE V - De la culture -

a) Le Saint Empire Romain Germanique, le Royaume des Deux Siciles et la Républiques de Venise s'engagent à favoriser l'échange culturel, artistique et scientifique entre-eux, au moyen d'organisations d'évènements (expositions, cours, fêtes) orchestrés pour augmenter le prestige des deux territoires. En outre les contractants soutiennent même les mairies qui veulent s'engager à cet effet.

b) Considérant l'importance de la culture et de la science, les contractants s'engagent, si demandé, à mettre à disposition des recteurs et des étudiants, quelques chambres, près de leurs châteaux, où les universitaires pourront se confronter et se dédier aux études.

c) Au cas où une université aurait besoin de professeurs, et par demande du recteur, l'autre partie s'engage à satisfaire au plus vite ce besoin.
L'autres parties s'engagent à assurer au moins 20 leçons de la matière en question en 20 jours à l'instant où le professeur arrive dans la première ville du territoire recevant, et de telles leçons seront confiées entièrement et seulement à l'enseignant venu de l'extérieur. Ledit enseignant venu de l'extérieur devra obligatoirement respecter le salaire usuel de l'université recevante (à moins qu'un autre salaire n'ait pas été antérieurement établi avec le Recteur de l'université recevante).
D'éventuelles autres leçons seront décidées en commun accord entre les professeurs et le recteur ou le Sénat Académique de la province recevante. Enfin l'autre gouvernement fournira, sur demande de l'enseignant venu de l'extérieur, un mandat pour pouvoir transporter les gains de la période d'enseignement en sûreté.

d) En échange les professeurs et le recteur de l'université recevante s'accorderont pour les frais des voyages.


ARTICLE VI - De la modification du traité -

Le traité peut être modifié seulement par accord écrit entre les trois signataires.
En cas de désaccord le traité restera en vigueur.


ARTICLE VII - Rupture du traité -


a) Les Signataires et leurs successeurs s'engagent à respecter les articles de ce traité.

b) Le traité peut être annulé par consentement des parties signataires, suite à non respect des articles ou clauses présents dans ledit traité. Dans un cas de non respect, une partie subissant préjudice pourra décider de ne pas casser le traité. Si au contraire elle souhaite se désengager, elle devra manifester sa volonté au préalable comme prévu dans la clause d) qui suit.

c) Au cas où un des contractants déclare la guerre, attaque ou envahit un état allié d'une autre des parties, le présent traité sera considéré cassé sur-le-champs.

d) Le contractant qui désire rompre le présent traité doit faire parvenir une lettre officielle au siège diplomatique des autres contractants. Ces derniers disposent de 7 jours pour en prendre acte. Sans réponse officielle, le présent traité est considéré comme annulé. Les parties contractantes engagent à publier officiellement une lettre publique qui précise l'abrogation du traité.


ARTICLE VIII - De l'entrée en vigueur du traité -

a) Le présent traité est écrit en deux versions, une italienne et une française. Les deux versions ont la même valeur et efficacité.

b) Le présent traité entre en vigueur, sans limite de temps, à l'instant où les dignitaires l'auront signé. Ces dits dignitaires s'engagent au respect des terres et des peuples des deux Royaumes.


Signé à Palais Royal de Naples le 23 Mars de 1458.


Représentent le Royaume des Deux Sicilies:

Son Altesse Royale, Heria "Velle" d'Altavilla, Souveraine des Deux Sicile, Contessa di Vairano


Modena Vellev

Son Excellence, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Chancellière des Deux Sicile, Contessa d'Albe
Modena Scitta3

Modena Cancelliereverde

Son Excellence, Riccardo Federico D'Oria "Riccardoix", Chambellan Royale des Deux Sicile

Modena 29gxtu

Représentent la Sérénissime République de Venise:



Sa Grandeur Fly91 Della Carmagnola, Doge de la Sérénissime République de Venise

Modena VeneziaV

Son Excellence Ludovico I "Nicuz" Della Scala , Cont de Feltre Baron de Sona, Chancellier de la Sérénissime République de Venise
Modena Ruy7pd
Modena Nicuzverde

Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Baron d'Ischia, Ambassadeur auprès de le Saint Empire Romain Germanique et Daniel Visconti Lancaster " Spurio", Baron de Castellalto e Ambassadeur auprès de le Royaume des Deux Siciles

Modena VeneziaV


Représentent le Saint Empire Romain Germanique:

Son Excellence Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial

Modena Sceauimperialvert

Son Excellence Raoul de Montjoie, dit "Roi-lezard", Prime Chancelier du Saint Empire

Modena Sceauvertlezard

Modena
Sa Grasce Edoardo Cybo - Malaspina, Baron d'Aulle, Duc de Modena

Modena ModenabisV

Son Excellence Miriam Serena "Misery" di Montefeltro,
Contessa di Frignano, Chambellan di Modena


Milano
Sa Grasce Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duc de Milan

Modena Sigilloducef8


Son Excellence Maria Jolanda Stibbert, Chambellan de Duchè de Milan

Modena CiambellanoV


Lorraine
Sa Grasce la Duchesse Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchesse de Lorraine


Modena Lorrainevertyn5bx1ns3

Savoie
Sa grasce Sanguinela de la Roche Blanche, Duchesse de Savoie
Son Excellence Eddo Puegmirol pour la chancellerie


Modena Pvlc6

Siena
Sa Grasce Sophie De Polignac "Sophy" Dame de Siena


Modena SienaV

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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty09/04/16, 07:22 pm

Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e del Ducato di Modena



Articolo primo

L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Modena è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata del Ducato di Modena nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Modena.


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
Il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena, composto dal Duca, dal Gran Ciambellano, dal Ciambellano Anziano, dal Console e dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena.

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:


  • c.1 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.



Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena.
Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante, che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.

c) Sarà permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Duca incarica e del Gran Ciambellano del Ducato di Modena, aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se una delle due Province firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Napoli il 09/04/1464


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà la Regina
Ayla Nejla Dalia Sforza
Modena 5aflh2Modena Xawieh
______________

Il Real Primo Ministro
Elric Engelbrektsson Vasa
Modena 2vj8mm0
______________

Il Ministro degli Esteri

Camilla Melissa

Modena R1lqhg


In rappresentanza del Ducato di Modena

Il Duca di Modena
Wolfskin Borromeo Di Scandiano, Conte di Bastiglia, Visconte di Scandiano, Cavaliere di Benemenrenza di Modena
Modena ModenabisVModena O5xa87

Il Gran Ciambellano di Modena
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