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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
Numero di messaggi : 1519
Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Modena Modena Empty17/04/09, 01:01 am

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E DI MODENA

1-I
L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi a Modena è cosiderata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.
L'ambasciata del Ducato di Modena negli Abruzzi è considerata territorio sovrano del Ducato di Modena

2-I
L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena.
L'ambasciatore di Modena dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia degli Abruzzi.

2-II
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli Abruzzi a Modena, il Principe della Provincia degli Abruzzi può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Modena negli Abruzzi, il Principe del Ducato di Modena può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

3-I
La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Modena.
Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.

4-I
La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Modena su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Ducato di Modena si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

5-I
Se uno dei due Regni firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Modena, il 5 Novembre 1456


Per La Provincia degli Abruzzi
Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman
Ambasciatore Jointparty

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Per Il Ducato di Modena
Mariano di Bas, detto Arboreo, Conte di Finale, Duca di Modena
Miriam Serena di Montefeltro, Contessa del Frignano, Gran Ciambellano di Modena

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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty17/04/09, 01:05 am

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e il Ducato di Modena

Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Mariano di Bas detto Arboreo, Principe di Modena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli Abruzzi e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia

Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti, che si trovi in terra straniera oppure, per sfuggire alla giustizia, si sia recato nel territorio dell’altro contraente, dovrà, su domanda di una delle parti, essere ricercato e preso, dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinchè le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Ducato / Provincia di _________
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato all'Ambasciata della Provincia degli Abruzzi a L'Aquila il 13 Novembre 1456

In nome della Provincia degli Abruzzi:

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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Modena Modena Empty17/04/09, 01:16 am

Citazione :
Trattato di mutua assistenza tra la Provincia degli Abruzzi e il Ducato di Modena

Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e Mariano di Bas, detto “Arboreo”, conte di Finale, Duca di Modena , hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di mutua assistenza che vincola i popoli della Provincia degli Abruzzi e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.

Articolo II
I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole alla richiesta.

Articolo III
Se un contraente è attaccato e invaso,qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo, l'altro contraente si impegna a dichiarare guerra al Ducato aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
La clausola di difesa e di mutua assistenza non può essere utilizzata che per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Il Consiglio della controparte valuta caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione.
Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo IV
Il non rispetto dell'articolo III in qualunque sua clausola comporta la facoltà per la controparte danneggiata di non rispettare il presente trattato come ritorsione e il suo conseguente annullamento.

Articolo V
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Firmato a L'Aquila il 6 Dicembre 1456

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