| | CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) | |
| Autore | Messaggio |
---|
Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) 03/05/09, 08:47 am | |
| Concordato con la Santa Chiesa Aristotelica Romana - Non più in vigore -
Pubblicata il 07-15CONCORDATO AQUILANO
Preambolo
Con la presente la Provincia degli Abruzzi ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e la riconosce come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura. Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Provincia degli Abruzzi come Provincia di Confessione Aristotelica, e garantisce di guidarlo spiritualmente e di proteggerlo contro le malevoli insidie degli eretici e dei pagani, anche a costo di intervenire militarmente al fianco del Provincia con le armate ecclesiastiche reperibili in loco. Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Provincia degli Abruzzi o del Papato. Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Precisazioni: IG = In Gratibus = In Game RP = Res Parendo = RolePlay (Forum ecc)
Chiesa Ufficiale di Stato: Linee guida e principi ispiratori
Articolo 1.1 L'Aristotelismo è la religione ufficiale della Provincia degli Abruzzi. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. Il diritto canonico della Chiesa Aristotelica Romana e Universale è pertanto pienamente riconosciuto nel Provincia degli Abruzzi. Nessun altro culto sarà riconosciuto entro la Provincia degli Abruzzi.
Articolo 1.2 Il Consiglio del Provincia degli Abruzzi s'impegna a sostenere la Chiesa in parole e opere. Per questo almeno un membro del Consiglio del Provincia degli Abruzzi dovrà assistere ai grandi avvenimenti religiosi della Chiesa Aristotelica, di contro la Chiesa s'impegna ad assegnare un curato o un vicario per ogni città degli Abruzzi nel più breve tempo possibile al fine di garantire l’amministrazione dei sacramenti e l'ufficio della messa, tenendo però conto delle contingenze particolari del momento come eventuali crisi di vocazioni o mancanza di candidati dall'alto profilo morale. In momenti di gravi mancanze di curati si cercherà di assegnare diaconi per l’amministrazione dei sacramenti. La Chiesa si impegna inoltre a tenere delle processioni in ogni città in onore dei santi patroni e di celebrare le feste religiose comandate secondo il diritto canonico.
Articolo 1.3 La Chiesa Aristotelica è rappresentata da sua Santità il Papa e dalla Curia. La Diocesi di L’Aquila, che ricade entro l'autorità della Provincia Ecclesiae Italicarum Gentium è diretta per un Vescovo nominato dalla Santa Sede secondo le indicazioni del Cenacolum Episcoporum Italiae. E' il Vescovo a nominare i preti ed i canonici. La gerarchia ecclesiastica dovrà essere rispettata in tutte le relazioni tra la Chiesa ed il potere temporale. In assenza di un vescovo la Curia s'impegna a nominare una persona dotta per assumere l'interim e non lasciare gli Abruzzi senza un prelato.
Articolo 1.4 Per quanto riguarda tutte le questioni interne alla gerarchia ecclesiastica, al Dogma Aristotelico, come anche in tutte le materie spirituali e religiose la giurisdizione della Chiesa è pienamente riconosciuta ed autonoma. Quegli ecclesiastici che commetteranno infrazioni al Diritto Canonico, al Dogma, o alle istituzioni della Provincia Ecclesiae Italicarum Gentium, potranno essere sospesi a divinis dal Vescovo e giudicati dall'Assemblea Episcopale Italiana del Mezzogiorno come previsto dallo statuto interno alla stessa. Il Consiglio Provinciale non potrà in alcun modo opporsi alle decisioni interne alla gerarchia ecclesiastica.
Articolo 1.5 La Chiesa è la sola istituzione in grado di unire due anime nel sacro vincolo del matrimonio in grazia di Dio, pertanto la Chiesa cercherà di garantire sempre la disponibilità di tali offici. In assenza di un prete o di un diacono, il vescovo (o un suo canonico) cercherà di officiare di i matrimoni.
Articolo 1.6 La Santissima Inquisizione è istituita nelle province dell’Impero. I poteri della Santissima Inquisizione sono quelli definiti dal Diritto Canonico e dal presente concordato.
Articolo 1.7 L’Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari, considerati alla stregua di delinquenti dalla giustizia abruzzese a seguito del presente concordato. Le autorità del tribunale civile locale dovranno mettere in atto i verdetti e le sanzioni pronunciati dall'Inquisizione in accordo al presente concordato.
Articolo 1.8 Il Vescovo, che rappresenta la Chiesa negli Abruzzi, sarà l’interlocutore privilegiato della Chiesa presso il Consiglio degli Abruzzi. Il Vescovo difenderà gli interessi della Chiesa presso il consiglio e dovrà servire da intermediario con il Vaticano sui problemi o le questioni sollevate dal consiglio. In caso di assenza del Vescovo, sarà il suo Vicario a svolgere tale ruolo.
Articolo 1.9 I membri della Chiesa che ricoprono il ruolo di Curato non possono candidarsi alle elezioni comunali Vescovo o Cardinale non possono candidarsi alle elezioni ducali, i membri sacerdoti o laici che non ricoprono tali incarichi possono partecipare invece normalmente alla vita politica, ma agendo in modo personale e non coinvolgendo la Chiesa. Questo per assicurare che il potere temporale non vada mai a coincidere col potere spirituale infettandolo con la sua gretta meschinità.
Articolo 1.10 La Chiesa si impegna ad affiggere pubblicamente il Diritto Canonico che la governa.
Articolo 1.11 Qualunque azione o parola volta ad opporsi al Diritto Canonico della Chiesa od a sviare i credenti dal giusto cammino Aristotelico saranno proibite nei luoghi pubblici (IG bacheche dei Municipi degli Abruzzi, descrizioni di Taverne e quant'altro ricada sotto la giurisdizione del Provincia).
Articolo 1.12 L'attività politica è regolamentata. I membri dichiarati di culti pagani, gli scismatici o gli eterodossi scomunicati, non potranno presentarsi alle liste delle elezioni provinciali o candidarsi come sindaci delle città del Provincia degli Abruzzi. Analogamente non potranno capeggiare organizzazioni politiche.
Articolo 1.13 Alfine di proteggere i pellegrini e i credenti degli Abruzzi, la Chiesa ed la Provincia si impegnano a facilitare la costituzione di diversi comandi necessari alla protezione delle strade.
Articolo 1.14 La Chiesa ha diritto di istituire reggimenti di milizia Vescovile o Pontificia, secondo gli accordi di questo concordato e quanto verrà in seguito stabilito con la Congregazione Romana delle Sante Armate. Tale milizia secondo quanto accade in tutta l'Europa Aristotelica difenderà strenuamente il Provincia contro ogni attacco da parte di infedeli, pagani o eretici. Si impegnerà inoltre nell'eradicazione del brigantaggio e del furto. Invece non sarà tenuta a prendere parte a conflitti contro altri Ducati, Province, Repubbliche o Regni Aristotelici ma in tali frangenti non agirà contro gli interessi del Provincia degli Abruzzi.
Articolo 1.15 La Chiesa si preoccupa del benessere e delle opere di carità e cercherà di assegnare un monaco o un laico fedele esperto nelle arti mediche in ogni città del Provincia. Ovviamente stante la disponibilità In Gratibus di simili figure. Inoltre cercherà nei limiti del possibile di soccorrere le città della Provincia ove vi sia una grave carestia organizzando in loro aiuto raccolte di beni o fondi.
Corpo di Leggi del Concordato
I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Provincia
I.1 La sola religione autorizzata nella Provincia degli Abruzzi è la religione Aristotelica. La Provincia riconosce l'esistenza e la guida della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
I.2 La religione spinozista, e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente il corpus Aristotelico, perciò hanno una visione errata di Dio Onnipotente. Tuttavia, per la tradizione letteraria comune, a Santa Chiesa Aristotelica, nella sua magnanimità, e la Provincia degli Abruzzi,nel rispetto dei suoi cittadini, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni.
I.3 Coscienti del pericolo per l’ordine sociale rappresentato dall’eterodossia, ma con lo scopo di preservare la naturale libertà che la Provincia degli Abruzzi desidera accordare ai suoi cittadini, gli spinozisti e gli averroisti sono autorizzati all’apertura di un luogo di culto [un topic] in ogni città in cui sia presente una sua comunità. Ogni altra forma di esercizio pubblico dei suddetti culti sarà proibita.
Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato liberamente in pubblico (Taverne o Municipio) e fare proselitismo.
I.4 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.
I.5 Il dominio spirituale è prerogativa esclusiva della Chiesa Aristotelica.
I.6 La Provincia si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la Provincia tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Provincia
II.1 I Vescovi che vivono negli Abruzzi da almeno 4 mesi siederanno al Consiglio Provinciale degli Abruzzi alfine di assisterlo a conformare la politica ai principi di giustizia ed equità Aristotelici. I Vescovi con tale privilegio si impegnano a non far parte di altri Consigli Ducali tranne quello degli Abruzzi. I Vescovi non hanno diritto di voto ma il Principe degli Abruzzi può in qualunque momento decidere di accordarglielo o revocarglielo a suo piacimento.
II.2 I vescovi membri del Consiglio Provinciale s'impegnano a non rivelare informazioni che possano compromettere la sicurezza civile. Tutte le mancanze a questa regola supportate da prove potranno essere portate davanti a un tribunale locale per alto tradimento. D'altra parte il Vescovo è tenuto a comunicare alla Chiesa tutte quelle informazioni che possano mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede; in questo caso il Vescovo dovrà comunicare al Consiglio la sua intenzione di informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae.
II.3 Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.
II.4 Il Principe degli Abruzzi deve essere battezzato, se non lo è al momento dell'elezione, dovrà esserlo entro due settimane. Ovviamente la Chiesa si impegna a garantirgli l'amministrazione del sacramento in tempi rapidissimi. I suoi consiglieri, pur non fedeli battezzati, rappresentano in pubblico la Provincia degli Abruzzi, pertanto sono fortemente raccomandanti a farsi battezzare ed in ogni caso dovranno comportarsi come buoni aristotelici.
II.5 I membri del clero Aristotelico sono ammessi a tutte le cariche temporali, secondo le regole del Cenacolum Episcoporum Italiae.
II.6 Il Principe degli Abruzzi deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero degli Abruzzi.
II.7 Il Provincia non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato.
II.8 Il Cenacolum Episcoporum Italiae terrà un elenco aere perennius della nobiltà elevata nel Provincia degli Abruzzi ed in quanti ducati abbiano lo stesso accordo. |
| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) 03/05/09, 08:51 am | |
| III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile
III.1 I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.
III.2 La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e provinciali. Visto il ruolo universale della Chiesa tali azioni potranno anche essere dirette da o verso altre Province o città che versano in condizioni di indigenza.
III.3 La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni Provinciali.
III.4 I Vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e di autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico. I Vescovi si impegnano a chiedere il parere del Principe o di un membro del suo Consiglio in merito all’assegnazione dei curati, tale parere non è però vincolante.
III.5 Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.
III.6 Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Principe e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito (3gg). L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Principe o il Consiglio ne sono stati informati per tempo (2gg).
III.7 Il Principe e i suoi Consiglieri si sforzeranno di assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose.
IV - La Giustizia della Chiesa
IV.1 La Santissima Inquisizione e le Ufficialità, sono istituite sulle Terre degli Abruzzi. Gli attributi della Santissima Inquisizione sono quelli definiti dal Diritto Canonico e dal presente concordato.
IV.2 L’Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari, considerati alla stregua di delinquenti dalla giustizia abruzzese a seguito del presente concordato. Le autorità del tribunale civile locale dovranno mettere in atto i verdetti e le sanzioni pronunciati dall'Inquisizione in accordo al presente concordato.
IV.3 L'Inquisizione e i Vescovi, ed il Cenacolum Episcoporum Italiae collaboreranno con la giustizia del Provincia al fine di ottenere la concordia e l'armonia tra i cittadini bravi fedeli aristotelici, combattere le minacce alla società civile e alla salvezza delle anime.
IV.4 Dei reati: - L'Eresia consiste nel rifiuto in tutto in parte del Dogma Aristotelico. - L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica. - La predicazione di tutte le idee religiose è interdetta e proibita nella provincia degli Abruzzi tranne che dietro esplicito permesso del Vescovo o del suo responsabile del Dogma. - Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificato dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano. - La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria. - Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che tradisce uno dei sacramenti della Chiesa Aristotelica, o che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile. - Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo o In Gratibus.
IV.5 La procedura tradizionale: Il Vescovo , dopo aver avvertito l'autorità giudiziaria, può istituire un procuratore ecclesiastico. Il procuratore ecclesiastico ha in carico l'istruzione del processo, che conduce in segreto. Raccoglie le prove, interroga le parti ed i testimoni, e raccoglie le confessioni. Giudica l'opportunità di incriminare, redige e fa lettura dell'atto d’accusa. Non è autorizzato ad fare interrogatori. Le autorità del tribunale della Provincia, ricevute le prove, procederanno ad allestire il processo civile il cui verdetto sarà pronunciato da una commissione che riunisca un Vescovo, un Chierico nominato Ufficiale, secondo il Diritto Canonico, ed il Giudice della Provincia. Ed è ratificato In Gratibus. Tale commissione, Res Parendo, è detta Tribunale religioso. Se un imputato durante un processo civile si dimostrasse uno spergiuro il giudice civile sarebbe tenuto a segnalare al Vescovo la cosa in modo che questi possa indire il Tribunale Religioso. Qualora la Curia Romana in persona dovesse pronunciare una accusa di eresia, stregoneria, apostasia, scismatismo o bestemmia dopo indagine della Santissima Inquisizione Romana, allora la pena inflitta dal Tribunale Religioso dovrebbe essere esemplare.
IV.6 Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico Art 4.1.
IV.7 I matrimoni Aristotelici ed i giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile. Le giurisdizioni ecclesiastiche (Ufficialità ed Inquisizione) sono riconosciute in materia spirituale e disciplinare interna.
V - I privilegi del Clero
V.1 I Vescovi degli Abruzzi potranno istituire una guardia episcopale nel Provincia degli Abruzzi. Ma questa non potrà agire contro gli interessi del Provincia degli Abruzzi, sebbene non combatterà armate di altri Principati Aristotelici se non dietro precisa dispensa della Curia Romana.
V.2 I corpi d'armi e le lance di questa guardia episcopale potranno circolare liberamente su tutto il territorio del Provincia degli Abruzzi, ma i loro spostamenti saranno segnalati al Consiglio Provinciale.
V.3 I sacerdoti non potranno essere trascinati davanti alla giustizia che con il patrocinio difensivo di un altro sacerdote come difensore. Un sacerdote ritenuto colpevole dovrà essere condannato con maggiore severità di un normale cittadino. Il Vescovo può in questo caso richiedere pene esemplari.
V.4 Vescovi e Cardinali imputati di reati civili che non vogliano conciliare il fatto potranno essere giudicati solo da un tribunale speciale comprendente due Vescovi, il Principe degli Abruzzi ed il giudice civile del tribunale. Tale tribunale dovrà deliberare all'unanimità.
VI - Modifiche al Concordato
VI.1 Le modifiche al Concordato dovranno essere approvate da ambo le parti, con parere favorevole del Provincia e della Curia.
VI.2 E' prevista una modifica nella definizione di Diocesi degli Abruzzi qualora la suddivisione diocesale dei territori ricadenti sotto la Provincia degli Abruzzi sia tale che non tutte le città del Provincia ricadano in una stessa Diocesi. Fintanto che il concordato non verrà modificato l'autorità Res Parendo come Vescovo degli Abruzzi è riconosciuta al Vescovo nella cui diocesi ricadano il maggior numero di città abruzzesi, ed il presente concordato risulta valevole sotto la sua autorità diocesana.
Francesco Saruman I Sforza Principe degli Abruzzi |
| | | |
Argomenti simili | |
|
| Permessi in questa sezione del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
| |
| |
| |