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 CONCORDATO AQUILANO ( Annullato )

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) Empty03/05/09, 08:47 am

Concordato con la Santa Chiesa Aristotelica Romana - Non più in vigore -


Pubblicata il 07-15CONCORDATO AQUILANO

Preambolo

Con la presente la Provincia degli Abruzzi ufficializza i suoi rapporti
con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e la riconosce come
pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la
Provincia degli Abruzzi come Provincia di Confessione Aristotelica, e
garantisce di guidarlo spiritualmente e di proteggerlo contro le
malevoli insidie degli eretici e dei pagani, anche a costo di
intervenire militarmente al fianco del Provincia con le armate
ecclesiastiche reperibili in loco.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito
ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che
avvengano in seno al Consiglio del Provincia degli Abruzzi o del Papato.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum ecc)

Chiesa Ufficiale di Stato: Linee guida e principi ispiratori

Articolo 1.1
L'Aristotelismo è la religione ufficiale della Provincia degli Abruzzi.
La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo
Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida
per gli uomini verso la salvezza. Il diritto canonico della Chiesa
Aristotelica Romana e Universale è pertanto pienamente riconosciuto nel
Provincia degli Abruzzi. Nessun altro culto sarà riconosciuto entro la
Provincia degli Abruzzi.

Articolo 1.2
Il Consiglio del Provincia degli Abruzzi s'impegna a sostenere la
Chiesa in parole e opere. Per questo almeno un membro del Consiglio del
Provincia degli Abruzzi dovrà assistere ai grandi avvenimenti religiosi
della Chiesa Aristotelica, di contro la Chiesa s'impegna ad assegnare
un curato o un vicario per ogni città degli Abruzzi nel più breve tempo
possibile al fine di garantire l’amministrazione dei sacramenti e
l'ufficio della messa, tenendo però conto delle contingenze particolari
del momento come eventuali crisi di vocazioni o mancanza di candidati
dall'alto profilo morale. In momenti di gravi mancanze di curati si
cercherà di assegnare diaconi per l’amministrazione dei sacramenti. La
Chiesa si impegna inoltre a tenere delle processioni in ogni città in
onore dei santi patroni e di celebrare le feste religiose comandate
secondo il diritto canonico.

Articolo 1.3
La Chiesa Aristotelica è rappresentata da sua Santità il Papa e dalla
Curia. La Diocesi di L’Aquila, che ricade entro l'autorità della
Provincia Ecclesiae Italicarum Gentium è diretta per un Vescovo
nominato dalla Santa Sede secondo le indicazioni del Cenacolum
Episcoporum Italiae. E' il Vescovo a nominare i preti ed i canonici. La
gerarchia ecclesiastica dovrà essere rispettata in tutte le relazioni
tra la Chiesa ed il potere temporale. In assenza di un vescovo la Curia
s'impegna a nominare una persona dotta per assumere l'interim e non
lasciare gli Abruzzi senza un prelato.

Articolo 1.4
Per quanto riguarda tutte le questioni interne alla gerarchia
ecclesiastica, al Dogma Aristotelico, come anche in tutte le materie
spirituali e religiose la giurisdizione della Chiesa è pienamente
riconosciuta ed autonoma. Quegli ecclesiastici che commetteranno
infrazioni al Diritto Canonico, al Dogma, o alle istituzioni della
Provincia Ecclesiae Italicarum Gentium, potranno essere sospesi a
divinis dal Vescovo e giudicati dall'Assemblea Episcopale Italiana del
Mezzogiorno come previsto dallo statuto interno alla stessa. Il
Consiglio Provinciale non potrà in alcun modo opporsi alle decisioni
interne alla gerarchia ecclesiastica.

Articolo 1.5
La Chiesa è la sola istituzione in grado di unire due anime nel sacro
vincolo del matrimonio in grazia di Dio, pertanto la Chiesa cercherà di
garantire sempre la disponibilità di tali offici. In assenza di un
prete o di un diacono, il vescovo (o un suo canonico) cercherà di
officiare di i matrimoni.

Articolo 1.6
La Santissima Inquisizione è istituita nelle province dell’Impero. I
poteri della Santissima Inquisizione sono quelli definiti dal Diritto
Canonico e dal presente concordato.

Articolo 1.7
L’Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli
eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari,
considerati alla stregua di delinquenti dalla giustizia abruzzese a
seguito del presente concordato. Le autorità del tribunale civile
locale dovranno mettere in atto i verdetti e le sanzioni pronunciati
dall'Inquisizione in accordo al presente concordato.

Articolo 1.8
Il Vescovo, che rappresenta la Chiesa negli Abruzzi, sarà
l’interlocutore privilegiato della Chiesa presso il Consiglio degli
Abruzzi. Il Vescovo difenderà gli interessi della Chiesa presso il
consiglio e dovrà servire da intermediario con il Vaticano sui problemi
o le questioni sollevate dal consiglio.
In caso di assenza del Vescovo, sarà il suo Vicario a svolgere tale ruolo.

Articolo 1.9
I membri della Chiesa che ricoprono il ruolo di Curato non possono
candidarsi alle elezioni comunali Vescovo o Cardinale non possono
candidarsi alle elezioni ducali, i membri sacerdoti o laici che non
ricoprono tali incarichi possono partecipare invece normalmente alla
vita politica, ma agendo in modo personale e non coinvolgendo la
Chiesa. Questo per assicurare che il potere temporale non vada mai a
coincidere col potere spirituale infettandolo con la sua gretta
meschinità.

Articolo 1.10
La Chiesa si impegna ad affiggere pubblicamente il Diritto Canonico che la governa.

Articolo 1.11
Qualunque azione o parola volta ad opporsi al Diritto Canonico della
Chiesa od a sviare i credenti dal giusto cammino Aristotelico saranno
proibite nei luoghi pubblici (IG bacheche dei Municipi degli Abruzzi,
descrizioni di Taverne e quant'altro ricada sotto la giurisdizione del
Provincia).

Articolo 1.12
L'attività politica è regolamentata. I membri dichiarati di culti
pagani, gli scismatici o gli eterodossi scomunicati, non potranno
presentarsi alle liste delle elezioni provinciali o candidarsi come
sindaci delle città del Provincia degli Abruzzi. Analogamente non
potranno capeggiare organizzazioni politiche.

Articolo 1.13
Alfine di proteggere i pellegrini e i credenti degli Abruzzi, la Chiesa
ed la Provincia si impegnano a facilitare la costituzione di diversi
comandi necessari alla protezione delle strade.

Articolo 1.14
La Chiesa ha diritto di istituire reggimenti di milizia Vescovile o
Pontificia, secondo gli accordi di questo concordato e quanto verrà in
seguito stabilito con la Congregazione Romana delle Sante Armate. Tale
milizia secondo quanto accade in tutta l'Europa Aristotelica difenderà
strenuamente il Provincia contro ogni attacco da parte di infedeli,
pagani o eretici. Si impegnerà inoltre nell'eradicazione del
brigantaggio e del furto. Invece non sarà tenuta a prendere parte a
conflitti contro altri Ducati, Province, Repubbliche o Regni
Aristotelici ma in tali frangenti non agirà contro gli interessi del
Provincia degli Abruzzi.

Articolo 1.15
La Chiesa si preoccupa del benessere e delle opere di carità e cercherà
di assegnare un monaco o un laico fedele esperto nelle arti mediche in
ogni città del Provincia. Ovviamente stante la disponibilità In
Gratibus di simili figure. Inoltre cercherà nei limiti del possibile di
soccorrere le città della Provincia ove vi sia una grave carestia
organizzando in loro aiuto raccolte di beni o fondi.

Corpo di Leggi del Concordato

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Provincia

I.1 La sola religione autorizzata nella Provincia degli Abruzzi è la
religione Aristotelica. La Provincia riconosce l'esistenza e la guida
della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 La religione spinozista, e i discepoli di Averroè interpretano
erroneamente il corpus Aristotelico, perciò hanno una visione errata di
Dio Onnipotente. Tuttavia, per la tradizione letteraria comune, a Santa
Chiesa Aristotelica, nella sua magnanimità, e la Provincia degli
Abruzzi,nel rispetto dei suoi cittadini, tollera questi soli due culti
secondo le seguenti condizioni.

I.3 Coscienti del pericolo per l’ordine sociale rappresentato
dall’eterodossia, ma con lo scopo di preservare la naturale libertà che
la Provincia degli Abruzzi desidera accordare ai suoi cittadini, gli
spinozisti e gli averroisti sono autorizzati all’apertura di un luogo
di culto [un topic] in ogni città in cui sia presente una sua comunità.
Ogni altra forma di esercizio pubblico dei suddetti culti sarà proibita.

Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato liberamente in pubblico (Taverne o Municipio) e fare proselitismo.

I.4 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

I.5 Il dominio spirituale è prerogativa esclusiva della Chiesa Aristotelica.

I.6 La Provincia si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni
immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di
una parrocchia ricadente entro la Provincia tramite affissioni nei
municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Provincia

II.1 I Vescovi che vivono negli Abruzzi da almeno 4 mesi siederanno al
Consiglio Provinciale degli Abruzzi alfine di assisterlo a conformare
la politica ai principi di giustizia ed equità Aristotelici. I Vescovi
con tale privilegio si impegnano a non far parte di altri Consigli
Ducali tranne quello degli Abruzzi. I Vescovi non hanno diritto di voto
ma il Principe degli Abruzzi può in qualunque momento decidere di
accordarglielo o revocarglielo a suo piacimento.

II.2 I vescovi membri del Consiglio Provinciale s'impegnano a non
rivelare informazioni che possano compromettere la sicurezza civile.
Tutte le mancanze a questa regola supportate da prove potranno essere
portate davanti a un tribunale locale per alto tradimento. D'altra
parte il Vescovo è tenuto a comunicare alla Chiesa tutte quelle
informazioni che possano mettere in pericolo la Chiesa stessa o la
Santa Sede; in questo caso il Vescovo dovrà comunicare al Consiglio la
sua intenzione di informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum
Italiae.

II.3 Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione
di natura temporale non potrà violare in tale missione i principi della
vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.4 Il Principe degli Abruzzi deve essere battezzato, se non lo è al
momento dell'elezione, dovrà esserlo entro due settimane. Ovviamente la
Chiesa si impegna a garantirgli l'amministrazione del sacramento in
tempi rapidissimi.
I suoi consiglieri, pur non fedeli battezzati, rappresentano in
pubblico la Provincia degli Abruzzi, pertanto sono fortemente
raccomandanti a farsi battezzare ed in ogni caso dovranno comportarsi
come buoni aristotelici.

II.5 I membri del clero Aristotelico sono ammessi a tutte le cariche
temporali, secondo le regole del Cenacolum Episcoporum Italiae.

II.6 Il Principe degli Abruzzi deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero degli Abruzzi.

II.7 Il Provincia non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato.

II.8 Il Cenacolum Episcoporum Italiae terrà un elenco aere perennius
della nobiltà elevata nel Provincia degli Abruzzi ed in quanti ducati
abbiano lo stesso accordo.
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) CONCORDATO AQUILANO ( Annullato ) Empty03/05/09, 08:51 am

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I
suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva
alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi
con le autorità municipali e provinciali. Visto il ruolo universale
della Chiesa tali azioni potranno anche essere dirette da o verso altre
Province o città che versano in condizioni di indigenza.

III.3 La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti
valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni Provinciali.

III.4 I Vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del
clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e di autorizzarli ad
amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un
incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito
dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine
pubblico. I Vescovi si impegnano a chiedere il parere del Principe o di
un membro del suo Consiglio in merito all’assegnazione dei curati, tale
parere non è però vincolante.

III.5 Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti
spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere
chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del
sacramento della confessione.

III.6 Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle
manifestazioni organizzate dal Principe e dal suo Consiglio per le
quali ha ricevuto preventivo invito (3gg). L'assenza di un
rappresentante può essere tollerata, qualora il Principe o il Consiglio
ne sono stati informati per tempo (2gg).

III.7 Il Principe e i suoi Consiglieri si sforzeranno di assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose.

IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 La Santissima Inquisizione e le Ufficialità, sono istituite sulle
Terre degli Abruzzi. Gli attributi della Santissima Inquisizione sono
quelli definiti dal Diritto Canonico e dal presente concordato.

IV.2 L’Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire
gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari,
considerati alla stregua di delinquenti dalla giustizia abruzzese a
seguito del presente concordato. Le autorità del tribunale civile
locale dovranno mettere in atto i verdetti e le sanzioni pronunciati
dall'Inquisizione in accordo al presente concordato.

IV.3 L'Inquisizione e i Vescovi, ed il Cenacolum Episcoporum Italiae
collaboreranno con la giustizia del Provincia al fine di ottenere la
concordia e l'armonia tra i cittadini bravi fedeli aristotelici,
combattere le minacce alla società civile e alla salvezza delle anime.

IV.4 Dei reati:
- L'Eresia consiste nel rifiuto in tutto in parte del Dogma Aristotelico.
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- La predicazione di tutte le idee religiose è interdetta e proibita
nella provincia degli Abruzzi tranne che dietro esplicito permesso del
Vescovo o del suo responsabile del Dogma.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su
sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e
ratificato dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale
Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di
riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un
gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res
Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che
tradisce uno dei sacramenti della Chiesa Aristotelica, o che menta dopo
aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle
reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto
governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo
protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri
della Chiesa Aristotelica Res Parendo o In Gratibus.

IV.5 La procedura tradizionale:
Il Vescovo , dopo aver avvertito l'autorità giudiziaria, può istituire un procuratore ecclesiastico.
Il procuratore ecclesiastico ha in carico l'istruzione del processo, che conduce in segreto.
Raccoglie le prove, interroga le parti ed i testimoni, e raccoglie le confessioni.
Giudica l'opportunità di incriminare, redige e fa lettura dell'atto d’accusa. Non è autorizzato ad fare interrogatori.
Le autorità del tribunale della Provincia, ricevute le prove,
procederanno ad allestire il processo civile il cui verdetto sarà
pronunciato da una commissione che riunisca un Vescovo, un Chierico
nominato Ufficiale, secondo il Diritto Canonico, ed il Giudice della
Provincia. Ed è ratificato In Gratibus. Tale commissione, Res Parendo,
è detta Tribunale religioso.
Se un imputato durante un processo civile si dimostrasse uno spergiuro
il giudice civile sarebbe tenuto a segnalare al Vescovo la cosa in modo
che questi possa indire il Tribunale Religioso.
Qualora la Curia Romana in persona dovesse pronunciare una accusa di
eresia, stregoneria, apostasia, scismatismo o bestemmia dopo indagine
della Santissima Inquisizione Romana, allora la pena inflitta dal
Tribunale Religioso dovrebbe essere esemplare.

IV.6 Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico Art 4.1.

IV.7 I matrimoni Aristotelici ed i giudizi della Chiesa in materia
matrimoniale hanno effetto civile. Le giurisdizioni ecclesiastiche
(Ufficialità ed Inquisizione) sono riconosciute in materia spirituale e
disciplinare interna.

V - I privilegi del Clero

V.1 I Vescovi degli Abruzzi potranno istituire una guardia episcopale
nel Provincia degli Abruzzi. Ma questa non potrà agire contro gli
interessi del Provincia degli Abruzzi, sebbene non combatterà armate di
altri Principati Aristotelici se non dietro precisa dispensa della
Curia Romana.

V.2 I corpi d'armi e le lance di questa guardia episcopale potranno
circolare liberamente su tutto il territorio del Provincia degli
Abruzzi, ma i loro spostamenti saranno segnalati al Consiglio
Provinciale.

V.3 I sacerdoti non potranno essere trascinati davanti alla giustizia
che con il patrocinio difensivo di un altro sacerdote come difensore.
Un sacerdote ritenuto colpevole dovrà essere condannato con maggiore
severità di un normale cittadino. Il Vescovo può in questo caso
richiedere pene esemplari.

V.4 Vescovi e Cardinali imputati di reati civili che non vogliano
conciliare il fatto potranno essere giudicati solo da un tribunale
speciale comprendente due Vescovi, il Principe degli Abruzzi ed il
giudice civile del tribunale. Tale tribunale dovrà deliberare
all'unanimità.

VI - Modifiche al Concordato

VI.1 Le modifiche al Concordato dovranno essere approvate da ambo le parti, con parere favorevole del Provincia e della Curia.

VI.2 E' prevista una modifica nella definizione di Diocesi degli
Abruzzi qualora la suddivisione diocesale dei territori ricadenti sotto
la Provincia degli Abruzzi sia tale che non tutte le città del
Provincia ricadano in una stessa Diocesi. Fintanto che il concordato
non verrà modificato l'autorità Res Parendo come Vescovo degli Abruzzi
è riconosciuta al Vescovo nella cui diocesi ricadano il maggior numero
di città abruzzesi, ed il presente concordato risulta valevole sotto la
sua autorità diocesana.


Francesco Saruman I Sforza
Principe degli Abruzzi
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