Integrazione e modifica al D.L. n. 1 del 28-05-08 - Non più in vigore -
Pubblicata il 05-31Causa
errata corrige, l'articolo 6 del Decreto Legge n.1 del 28-05-08
(Tradimento ed Alto tradimento) viene abrogato, e sostituito dal
seguente articolo
6 Delle Pene
Le pene della Provincia degli Abruzzi sono, per ordine crescente di severità:
I. Pubbliche scuse tramite affissione in Municipio.
II. L’obbrobrio pubblico: Annuncio pubblico della condanna con perdita di punti reputazione.
III. L’ammenda. Essa può essere versata al querelante come risarcimento
ed al Principato come costo amministrativo della Giustizia.
IV. Confisca dei beni mobili [inventario].
V. I lavori forzati: presso il Municipio, presso la Chiesa, presso un terzo danneggiato.
VI. Le percosse in pubblica piazza: ogni serie di cinque colpi di bastone porta alla perdita di un punto di reputazione.
VII. La gogna. Esposto sulla pubblica piazza, il condannato viene
esposto agli improperi e al lancio di rifiuti da parte degli abitanti
del villaggio (perdita in punti reputazione proporzionale all’animosità
della folla).
VIII. La prigione, pena leggera, di una durata minore o uguale a 3 giorni.
IX. La prigione, pena dura, di una durata maggiore o uguale a 3 giorni.
X. Confisca dei beni immobili (campi, botteghe).
XI. L’esilio forzato.
XII. La pena capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o
rogo (con o senza strangolazione seguente la confessione dei crimini).
Il tipo di morte dipende dal crimine e dal ceto sociale della vittima.
I nobili non possono essere impiccati.