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 Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 ( annullato )

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 ( annullato ) Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 ( annullato ) Empty03/05/09, 08:34 am

Decreto Legge n. 1 del 28/05/1456 - Non più in Vigore -

Pubblicata il 05-28CORPO LEGISLATIVO TEMPORANEO DELLA PROVINCIA DEGLI ABRUZZI

Art.1 Principi generali

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa
stabilite.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni del capoverso precedente.
La legge penale obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si
trovano nel territorio della Provincia, salve le eccezioni stabilite
dal corpus legislativo interno o dai trattati siglati.
La legge penale della Provincia di Lavoro obbliga altresì tutti coloro
che, cittadini, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi
stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

2 Della gravità dei Reati e dei Crimini

I reati sono divisi in tre categorie: reati leggeri, reati seri, reati gravi.

I. I reati leggeri sono passibili delle pene dal livello I al livello III.
II. I reati seri sono passibili delle pene dal livello III al livello VIII.
III. I reati gravi sono passibili delle pene di livello III, IV, VII, VIII, IX, X.

I crimini sono divisi in tre categorie: crimini semplici, crimini gravi, crimini infami.

I. I crimini semplici sono passibili delle pene dal livello VII al livello VIII.
II. I crimini gravi sono passibili delle pene di livello III e dal livello IX a XI.
III. I crimini infami sono passibili delle pene di livello IX, X e XII.

3 Del tradimento e dell'alto tradimento


Costituisce un atto di tradimento ogni attentato contro le istituzioni,
o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche
aventi come scopo l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle
sue componenti locali, in particolare, ma non solo, attraverso la
perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di
sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i 12 membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Il tradimento è un crimine grave.
L’Alto Tradimento è un crimine infame.

4 Aggravanti, attenuanti et rapporti con la giustizia.

4.1 Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro;
3) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono
il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro,
cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di
rilevante gravita';
5) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei
doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
ovvero alla qualita' di ministro di un culto;
6) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di
ministro del culto, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o
del servizio;

4.2 Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
L’ammissione e la confessione dei reati e dei crimini da parte
dell’imputato si traducono in un alleggerimento delle pene applicate.

4.3 Ammissione di colpa
L’ammissione e la confessione dei reati e dei crimini da parte
dell’imputato si traducono in un alleggerimento delle pene applicate.

4.4 Complicità
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona
ad un crimine o un reato espone tale persona alla persecuzione per
complicità in tale crimine o reato.
Non essere l’istigatore o il realizzatore di un crimine o di un reato comporta un alleggerimento delle pene applicate.


4.5 Del rifiuto a collaborare con la giustizia

Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione
ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o
del Giudice.
Costituisce un atto di rifiuto di testimonianza il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero o del Giudice.
Costituisce un atto di disubbidienza il rifiuto ad eseguire le pene previste dal Giudice in un precedente processo.
L’insubordinazione e la mancata testimonianza sono reati leggeri.
Il rifiuto di testimonianza è un reato serio.
La disubbidienza è un crimine grave.

Capo d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico

4.6 Dell'intralcio alla giustizia mediante falsi testimoni
Qualunque testimonianza chiamata dalla difesa (senza giustificato
motivo) al fine di far prolungare il processo constituirà un aggravante
per l'accusato e provocherà un aumento di categoria del reato o crimine
commesso.
Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al
processo in corso che porti informazioni ulteriori a quelle derivanti
dal normale svolgimento del processo.

5 Sulla Recidività
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è
considerato recidivo e nei processi che lo riguardano verrà sottoposto
a un aumento della pena
Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi
a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la
Corte di Giustizia.
Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio
giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo
perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa
riabilitazione.
Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento:
nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in
caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della
recidiva

6 Del tradimento e dell'Alto Tradimento
Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di uno
individuo contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di
informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo
l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti
locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di
popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia
economica.
A causa del loro rango, i 12 membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Il tradimento è un crimine serio.
L’Alto Tradimento è un crimine infame.

Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento

7 Del furto e del brigantaggio

Costituisce un atto di furto ogni azione atta a sottrarre con la frode i beni altrui.
Costituisce un atto di furto aggravato ogni azione di furto condotta mediante l’uso della violenza.
Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta
a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul
territorio del Principato.
Il furto è un reato serio.
Il furto aggravato è un reato serio.
Il brigantaggio è un crimine.
Il brigantaggio in bande organizzate è un crimine grave.

Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Furto e brigantaggio

8 Dell'abuso di titoli o cariche

Costituisce un atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione
scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una
carica esistente nei Regni ed attualmente legata ad un'altra persona.
Viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per
un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello
pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire
pubblicamente al suo posto.
Tali reati sono reati seri.
Se i titoli o le cariche acquisite sono quelle di un nobile o di un
ufficiale civile o militare del Principato, l’atto viene riqualificato
come reato grave.
Se i titoli o le cariche acquisite appartengono all’Alta Nobiltà o
all’Amministrazione Reale, gli atti sono considerati rispettivamente
come crimini semplici o gravi.
Nell’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro
titoli o cariche o all’ordine voluto dalla divina provvidenza o dalle
leggi del Principato, la categoria di questi atti viene ridotta e le
pene domandate diminuite.

Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Falsificazione

9 Della falsificazione di informazioni giudiziarie

Costituisce un atto di falsificazione di indizi la realizzazione o la
modifica di indizi materiali, destinati ad essere usati in un processo,
al fine di influenzare il risultato.
Costituisce un atto di falsa testimonianza la tenuta di discorsi
volontariamente erronei o l’omissione volontaria di informazioni nel
corso di un processo nel momento della comparizione in vesti di
testimone.
La falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati gravi.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento
del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse
pene dell’imputato di tale processo.

Capi d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico


10 Della ribellione e del suo incitamento

Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello
pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a
rovesciare con la forza il potere comunale o del Principato.
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere comunale o del Pricipato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato
che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché
ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.
L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio,
l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato grave.
La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice.
La rivolta contro un Principato è un crimine grave.

Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento

11 Dell'eresia

Costituisce un atto di eresia ogni violazione della dottrina di nostra Santa Madre Chiesa.
Solo il più alto rappresentate ufficiale della Chiesa è idoneo ad adire la Giustizia laica per questo motivo.
Solo dopo che la Giustizia del Principato abbia esaminato le conclusioni
della giurisdizione ecclesiastica competente avente presentato il suo
verdetto sugli atti eretici, il giudice deciderà se convalidare o no le
sentenze raccomandate dalla Corte ecclesiastica.
Gli atti di eresia sono dei crimini semplici, seri o infami.

Capi d’imputazione: Eresia, Disturbo dell’ordine pubblico

12 Sulla Manipolazione del Mercato
Commette reato di frode chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività
produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta,
accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo
o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la
rarefazione o il rincaro sul mercato cittadino.
Costituisce un atto di frode anche la vendita di una merce spacciandola
per quella che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente
ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.

Chiunque acquisti merce su un mercato e lo rivenda sullo stesso mercato ad un prezzo maggiore commette reato e sarà punito.

La pratica di tale atto è identificabile come reato serio o grave, applicando le aggravanti ed attenuanti dovute.


Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’ordine pubblico



Francesco Saruman I Sforza
Signore degli Abruzzi
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