Kloen
Numero di messaggi : 116 Località : Pontecorvo (TdL) Data d'iscrizione : 12.09.09
| Titolo: 21-1456 Legge sulla milizia cittadina. 09/11/09, 08:15 pm | |
| - Citazione :
- CAPO I
-Formazione 1. I cittadini di una città della Provincia di Terra di Lavoro possono formare una milizia volontaria a difesa della città di appartenenza. 2. La nascita di tale milizia deve preventivamente essere denunziata al Capitano che ne comunicherà al Consiglio. 3. In tale comunicazione dovrà essere indicato uno statuto ed un responsabile del gruppo a difesa della città. In caso di sostituzione del responsabile ovvero di modifiche allo statuto dovrà esserne data comunicazione al Capitano entro tre giorni dalla modifica/sostituzione. -Compiti 4. Gli appartenenti alla neo-formata milizia avranno compito esclusivamente difensivo e di protezione del Municipio. L'organizzazione del gruppo è lasciata ai membri stessi della milizia, per tramite di un loro rappresentante, nominato comandante di Milizia
CAPO II - riconoscimento ufficiale 5. Vi è la possibilità da parte della Milizia cittadina di ottenere un riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento ufficiale avviene con richiesta al Prefetto , e quindi al Capitano, con votazione in Consiglio a maggioranza assoluta (50%+1). In caso di approvazione, viene affissa notizia in Taverna Provinciale. 6. Il riconoscimento ufficiale garantisce, in caso di necessità, alla milizia cittadina di formare un esercito (IG), formando un battaglione distaccato, con il diritto di spostarsi dalla città stessa, agli ordini del Capitano. Potrà, dunque, partecipare a manovre di guerra. Il Capitano, su proposta del prefetto, sentito il parere insindacabile del Generale, potrà far confluire tale battaglione in un Reggimento dell'esercito. 7. In caso di utilizzo in tempo di guerra, il responsabile della Milizia dovrà prestamente comunicare i dati dei componenti della milizia Prefetto, e al Generale e per info al Capitano che provvederà all'integrazione nei ranghi. In tal caso, i componenti della milizia riconosciuta dovranno prestare giuramento e riceveranno i gradi militari loro spettanti.
CAPO III alla milizia cittadina, in caso di necessità ( conflitti o imminente assalto alla capitale), verrà affiancato il corpo di polizia della gendarmeria, alle dirette dipendenze del Prefetto di Terra di Lavoro. Il Prefetto, informando il Principe e il consiglio, destinerà fondi per l'arruolamento IG di tale componente. La Gendarmeria risponderà direttamente al Prefetto da cui dipende in maniera esculsiva,sia come organizzazione, sia come gestione finanziaria; il Consiglio verrà informato giornalmente sulla situazione e sulla evoluzione degli eventi. Il prefetto, terminata l'esigenza di avere la Gendarmeria attiva, può deciderne lo scioglimento, informandone e ascoltandone il parere del consiglio
CAPO IV - Scioglimento 8. La milizia cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Capitano nei 3 giorni successivi. La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Provincia, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti. - Paga 9. La milizia cittadina è un' impiego volontario e non retrbuito dalla Provincia. In caso di Milizia Riconosciuta che partecipi e che venga utilizzata in tempo di manovre si applicano le regole della Carta dell'Esercito. - Norme di Rinvio 10. Per quanto non detto e non regolamentato nella presente legge, si rimanda alla Carta dell'Esercito ed alle norme applicabili per analogia quanto alle milizie riconosciute, mentre per le milizie non riconosciute valgono le leggi ordinarie.
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Velle
Numero di messaggi : 354 Data d'iscrizione : 18.03.09
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