Palazzo Reale di Napoli
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 [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia

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Liriel

Liriel

Femmina
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Data d'iscrizione : 08.09.12

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MessaggioTitolo: Re: [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia - Pagina 2 Empty15/10/12, 10:40 am

Non voglio discutere con Vostra Maesta',
ma cio' che dagli Abruzzesi si trova in Stato Maggiore, dai Laburini si trova in caserma, a quel punto potrebbero essere loro a obiettare. Vorrei con questo far capire che la sola chiusura delle caserme non e' efficace.
La Governatrice giustamente (dal suo punto di vista), vorrebbe mantenere il massimo dell'autonomia per il SUO Stato Maggiore, ma questo va in contrasto con lo scopo ultimo che mi pongo, che e' la gestione organica dell'Esercito a livello regio, e che mi pare di capire sia anche lo scopo di Vostra Maesta'.
Sto ottenendo in tal senso buona collaborazione da parte del Capitano, perche' tanto ostracismo in questa sede?

Rilancio a questo punto con:
1) chiedere l'apertura di una stanza regia per i sottufficiali.
2) farvi convogliare lo stato maggiore abruzzese e aggiungervi i comandanti di brigata laburini, lasciando lavorare intanto ognuno con il proprio ordinamento
3) ottenute le chiavi dell'esercito regio farvi convogliare la truppa di entrambe le caserme provinciali
4) lavorare nel frattempo con i capitani per un'armonizzazione delle gerarchie e per un conpendio in merito alla carta dell'esercito.

Confido che mentre viene eseguito il punto 1 e il punto 3, avro' gli strumenti legislativi per gli altri punti.

Fatemi sapere se il programma soddisfa la Maesta' Vostra.
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sofiasperanza

sofiasperanza

Femmina
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MessaggioTitolo: Re: [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia - Pagina 2 Empty15/10/12, 10:50 am

Perdonatemi Ministro ma voi fuorviate le mie parole.
Non voglio mantenere l'autonomia per il MIO Stato Maggiore, voglio evitare l'accozzaglia nello SMR come voi avete iniziamente proposto.
Ora, avete modificato il modus operandi e io non discordo assolutamente.
Provvedete intanto a realizzare il punto 1) e 3) e vedrete che avrete in me una collaboratrice laboriosa.
Fino ad allora, per quanto mi riguarda, la questione è congelata e si procederà a lavorare normalmente.
Non mi piace il disordine... tutto quì.
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Eriti

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Femmina
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MessaggioTitolo: Re: [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia - Pagina 2 Empty15/10/12, 06:16 pm

Liriel ha scritto:
Purtuttavia piu' sopra parlavano di unificare solo le caserme, senza gli Stati Maggiori, mentre io intendo rendere TUTTO l'esercito un unico organo e intendo cominciare a lavorare fin da ora in tal senso, seppur per gradi.

Giusto per chiarire:

Eriti ha scritto:
Opinione del tutto personale.
Dovendo esserci una riorganizzazione e semplificazione della catena di comando, che inevitabilmente va a rivedere l'attuale forma dello Stato Maggiore Abruzzese, partire dall'inglobamento di questo nello Stato Maggiore Regio, è stata una mossa avventata, perchè da adesso fino al riordino finale, non si sa quante di quelle figure rimarranno in SM e va da se che si va ad intaccare il modus operandi interno finora tenuto.
Personalmente, sarei partita dall'unificazione delle Caserme, per dare ai soldati, quelli che poi gli ordini li devono seguire, che sono in prima fila nelle guerre, che sono la vera colonna di un esercito, il modo e il tempo di abituarsi a questo cambiamento, e nel mentre pensare, magari in apposita sala della caserma, alla riorganizzazione delle gerarchie.

Quindi non parlavo di unificare le sole caserme, ma iniziare da quelle, per lavorare contemporaneamente all'unificazione degli Stati Maggiori e alla riorganizzazione dei gradi. Ed era cmq quello che avrei fatto io.
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Thomas.leon

Thomas.leon

Maschio
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MessaggioTitolo: Re: [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia - Pagina 2 Empty15/10/12, 08:36 pm

E' un gran passo, rispettiamo le tappe.
Comunque, se ve la devo dire tutta, a mio parere lo SM Abruzzese non sarebbe mai dovuto esistere e mi chiedo perchè in passato nessuno abbia mai detto niente in merito...poi magari ci si lamenta pure che gli ordini arrivano in ritardo.

Niente da obiettare sul piano d'azione proposto.
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Liriel

Liriel

Femmina
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MessaggioTitolo: Re: [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia [Difesa] Unificazione stanze e revisione gerarchia - Pagina 2 Empty19/10/12, 10:31 am

Maesta', visti i luuuunghissimi tempi necessari ad ottenere l'apertura delle stanze necessarie, ho pensato intanto di cominciare a rivedere la Carta dell'Esercito.
Propongo qui le modifiche per l'unificazione dell'esercito che prevedera' la presenza di tre stanze comuni (caserma, sala sottufficiali e SMR). Mi sara' sicuramente sfuggito qualcosa, dunque se qualcuno riguarda mi fa solo che piacere.
In aggiunta, visto che palesemente la Corte Marziale non funziona, ho pensato di snellirne i procedimenti rendendoli simili a quelli dei processi civili, con il solo Giudice della Provincia come organo giudicante.

Ditemi che ne pensate:

[rp]Carta Esercito del Regno delle Due Sicilie


Art. 1 della definizione di Esercito Regio

Il Regio Esercito (più avanti definito ER) e' l'organo militare unico del Regno delle Due Sicilie, preposto alla difesa del Regno e a qualsiasi operazione di natura militare; a comando dell’ ER vi è lo Stato Maggiore del R2S (SMR).

Art. 2 Sugli organi componenti l’ER:

L’Esercito del R2S è così costituito:
- Stato Maggiore Regio (SMR);
- Caserma Reale(CR);
- Reggimenti nobiliari (RN);
- Brigate cittadine (BC);
- Truppa.

Art. 2.1 sulla composizione dello SMR:

La composizione dello SMR è così decisa:
- Sovrano del Regno delle Due Sicilie;
- Ministro della Difesa del Regno;
- Governatori delle Province del Regno;
- Capitani delle province del Regno,
- Marescialli Regi.

Art. 2.2 sui compiti dello SMR:

Lo SMR è da definirsi organo supremo dell’Esercito Regio, sarà compito dello SMR organizzare l’esercito allo scopo di mantenerlo attivo in tempo di pace e di guerra, sarà lo SMR a dichiarare, qualora se ne verificasse la necessità, lo stato di guerra, sempre allo SMR è demandato il compito di mobilitare e/o smantellare gli eserciti.
Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).

Art. 2.3 sui compiti dei componenti dello SMR:

- Sovrano: Egli è capo assoluto del Regio Esercito, sorveglierà l’operato dei suoi sott’ufficiali ed a sua totale discrezione potrà demandare i suoi poteri al Ministro della Difesa.
- Ministro della Difesa: egli avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
- Governatori provinciali: essi si fanno garanti in seno allo Stato Maggiore degli interessi della provincia e si coordinano col Ministro e coi Capitani per i movimenti degli eserciti sul suolo della provincia di competenza.
- Capitani provinciali: essi avranno il compito di coordinare gli eserciti sul suolo della provincia di competenza in accordo al Ministro e al Governatore.

Settimanalmente avranno altresì il compito di aggiornare e di comunicare nelle stanze apposite il numero di soldati arruolati, le loro abilita' ed equipaggiamento, sarà loro compito, sotto l’autorizzazione dello SMR gestire gli arruolamenti nella provincia di appartenenza.
Sotto l’autorizzazione del Sovrano o del Ministropotranno aprire e gestire gli eserciti provinciali e dovranno attenersi ai compiti a loro demandati.
-Marescialli Regi: Scelti in comune accordo da Sovrano e Ministro della Difesa tra coloro i quali si sono distinti per esperienza e credenziali in campo militare sono chiamati a guidare gli eserciti sotto il vessillo del Regno delle Due Sicilie. Al loro ingresso in Stato Maggiore saranno tenuti ad effettuare giuramento di Lealtà e Segretezza. Al comando degli eserciti regi dovranno rendere conto e sottostare agli ordini diretti di Sovrano e/o Ministro della Difesa. Dovranno mantenere aggiornati (in apposite bacheche in SMR) posizione, composizione e strategie adottate dal loro esercito. In caso di mobilitazione dell’esercito dovranno nominare un Furiere ed un Tesoriere tra i componenti della truppa arruolati nel proprio esercito.
Il Furiere gestisce l’inventario dell’esercito e distribuisce le paghe in merci, secondo le istruzioni del Comandante.
Il Tesoriere distribuisce le paghe in ducati, secondo le istruzioni del comandante.
Entrambi hanno il compito di comunicare le giacenze dell’esercito e tenere la contabilità inerente alle paghe, avvertendo il comandante del prossimo esaurimento delle scorte in modo da garantire un puntuale pagamento del dovuto ai soldati.

Art. 3 Sulla Caserma Regia (CR):

Per la gestione degli eserciti del Regno viene costituita la Caserma Regia suddivisia in due sale:
-Sala Sottufficiali: sala per i coordinamento dei Comandanti di brigata/zona;
-Caserma vera propria: per il coordinamento e l'aggregazione della truppa;

Fanno parte della Caserma Regia:
-Marescialli Regi;
-Colonnello della Cavalleria Reale;
- Capitani;
- Comandanti di brigata o di zona;
- Soldati.

Fanno parte della Sala Sottufficiali i Capitani e i Comandanti di brigata e di zona.
Hanno accesso alla Caserma e alla Sala Sottufficiali il Re e il Ministro della Difesa.


Art. 3.1 sui compiti dei componenti della CR:

-Marescialli Regi e Colonnello della Cavalleria Reale: sono responsabili delle truppe a loro affidate e devono coordinarsi con il Ministro (in quanto rappresentante del Sovrano) e le funzioni provinciali preposte per la gestione e l'approvigionamento dei propri soldati. Dovranno fare rapporto periodicamente riguardo alle proprie truppe in SMR. Per altre funzioni si faccia riferimento allo Statuto della Cavalleria Reale e alle norme che regolano i Reggimenti Nobiliari.

- I Capitani dovranno raccogliere dai Comandati di brigata o di zona le richieste di arruolamento dei soldati. loro compito è quello di controllare ogni giorno lo stato e la posizione dei vari eserciti dislocati sul territorio di appartenenza e coordinarne i movimenti in accordo con lo SMR
.Dai loro CB avere informazioni dettagliate sullo stato e grado delle varie brigate. Dovranno approvare eventuali richieste di congedi in accordo con il Ministro della Difesa qualora il congedo riguardi un ufficiale. Dovranno dirigere i lavori proposti dagli uffici di informazione. Spetta a loro infine la decisione sul numero di Brigate Cittadine o di Zona da mantenere per il coordinamento sul territorio.
- I Comandanti di Brigata (o di Zona)saranno scelti tra i soldati dell’esercito che si saranno distinti per presenza e diligenza, avranno il compito di pubblicare i bandi di arruolamento cittadino e saranno alle strette dipendenze dei Capitani, a cui dovranno redigere rapporto di tutto ciò che avviene nalla loro Brigata. Settimanalmente dovranno altresì riportare nella Sala Sottuficiali gli aggiornamenti delle abilita' e dell'equipaggiamento dei soldati facenti parte della brigata cittadina da loro comandata. Ancora, i Cb devono aiutare il Capitano per quanto concerne l’onere delle licenze e dei rapporti paga dei soldati arruolati. Saranno definiti Comandanti di Brigata se facenti riferimento ad una singola citta', di Zona se facenti riferimento a un'unita' organizzativa di dimensioni maggiori. Comandanti di Brigata e di zona sono equivalenti nella gerarchia militare.
- I Luogotenenti fanno le veci del Cb in sua assenza e lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti seguendone le direttive.Vengono nominati sentito il parere dei Cb.
- I cappellani militari sono membri dell'Esercito cui è affidata la cura delle anime dei soldati, vengono designati dagli Arcivescovi, sentito il parere del Sovrano.
Al Cappellano non può essere richiesto di partecipare ad azioni di combattimento che siano incompatibili con i suoi voti. Egli non è inquadrato in alcun battaglione.

Art. 3.2 sulla Sala Sottufficiali:

La Sala Sottuficiali e' il luogo preposto al coordinamento delle Brigate cittadine e di Zona. Tutti i dati presenti in Sala Sottuficiali sono considerati coperti da segreto militare e la loro divulgazione comporta l'immediata denuncia alla Corte Marziale.



Art. 4 sui Reggimenti Nobiliari (RN):

I reggimenti Nobiliari, la loro creazione e gestione saranno normati secondo lo Statuto della Cavalleria Reale e saranno alle dirette dipendenze della Corona.

Art. 5 delle Brigate Cittadine (BC):

Le brigate cittadine saranno composte da tutti i soldati arruolati nella specifica brigata cittadina, facente parte del R2S., a capo delle brigate cittadine v’è il Comandante di Brigata.
I Comandanti di Brigata avranno il comando delle brigate cittadine ed a loro saranno demandati gli oneri della gestione delle stesse.
Per decisione del Capitano due o piu' Brigate cittadine potranno essere accorpate in una sola Brigata di zona con al suo comando un Comandante di zona.

Art. 6 della Truppa:

Viene definito Truppa l’insieme di tutti i soldati arruolati nelle fila dell’ER, a seconda del Coefficiente di combattimento (CC) dei soldati viene riconosciuta la seguente gerarchia militare:

- Dragone: 5 CC (+200 pnt forza)
- Cavaliere: 4 CC (da 150 a 199 pnt forza)
- Armigero: 3 CC (da 100 a 149 pnt forza)
- Lanciere: 2 CC (da 50 a 99 pnt forza)
- Fante: 1 CC (da 0 a 49 pnt forza)

Art. 6.1 dei requisiti minimi della truppa:

Tutti i civili potranno entrare a far parte della truppa qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti minimi e solo dopo aver prestato i giuramenti di fedeltà e segretezza (art.7):

- Residenza nelle province del Regno da almeno tre mesi;
- Disponibilità e presenza attiva;
- Disponibilità a lunghi periodi di reclutamento.

Art. 6.2 del reclutamento:

Il reclutamento dei civili nelle fila dell’ER dovrà avvenire tramite risposta ai bandi di reclutamento pubblicati o altresì tramite richiesta scritta (pm) al Comandante della Brigata cittadina.
Questi avrà il compito di comunicare i nominativi dei candidati al proprio Capitano che ne dovrà accettare l’ammissione ed in seguito potrà disporne l’ingresso nelle Caserma Reale di appartenenza. Una volta arruolato, ogni soldato ha una ferma obbligatoria di sessanta giorni, ovvero non può chiedere licenze o congedo, salvi casi eccezionali, rimessi alla discrezionalità del Capitano.


Art. 7 dei giuramenti di lealtà e segretezza:

Qualsiasi membro facente parte dell’Esercito Regio dovrà prestare, all’interno della Caserma Reale di appartenenza, i seguenti giuramenti di lealtà e segretezza.
I membri dello SMR dovranno invece prestare i seguenti giuramenti all’interno dello SMR stesso.

Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria del Regno delle Due Sicilie, di sacrificarmi per il Regno con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il R2S. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini ricevuti dai miei superiori. Giuro inoltre che, senza autorizzazione data, , non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengo a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito Regio.

Qualsiasi violazione dei suddetti giuramenti costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.

Art. 7.1 sullo scioglimento dei giuramenti:

Ogni militare può lasciare l'Esercito Regio sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega al Regno comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano della propria Provincia. Qualora la richiesta provenga da un ufficiale, essa deve essere contro-approvata dal Ministro della Difesa. La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra.

La violazione del seguente articolo costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.

Anche in caso di scioglimento dei giuramenti la rivelazione di materiale appreso durante il periodo di arruolamento sarà punito con il reato di Alto Tradimento così come prescritto nel "Capo VI - Delitti di alto tradimento" del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie.

Art. 8 della dichiarazione dello stato di guerra:

La dichiarazione dello stato di guerra dovrà essere emanata dal Sovrano o in sua assenza dal Ministro della Difesa del Regno, solo dopo preventivo consulto dello SMR, dovrà essere comunicata a tutti i cittadini attraverso un comunicato scritto pubblicato nella piazza del Regno delle Due Sicilie (forum del Regno).
La dichiarazione dello stato di guerra comporterà:
- Immediata chiusura delle frontiere territoriali e marittime del Regno;
- Immediata mobilitazione delle forze armate;
- Immediato passaggio degli eserciti autorizzati allo stato aggressivo con conseguente inserimento delle liste nere.
- Impossibilità di spostamenti dei civili sul territorio del Regno se non dopo autorizzazione scritta dei Prefetti provinciali;
- Immediato allontanamento dal regio territorio dei cittadini non residenti nelle province del Regno, a questi sarà offerta la possibilità di spostarsi e sarà loro dovere comunicare alla Prefettura in luogo in cui si troveranno ed il tempo utile a lasciare i territori del Regno, se non rispetteranno tali obblighi essi potranno incorrere nella persecuzione degli eserciti autorizzati presenti sul territorio regio.

Art. 8.1 sulla decadenza dello stato di guerra:

La decadenza dello stato di guerra dovrà essere comunicata dal Sovrano, o in sua assenza dal Ministro della Difesa attraverso annuncio scritto nella piazza del Regno (forum del Regno) . Tutte le attività, quali ingressi sul territorio regio o spostamenti dei civili potranno riprendere normalmente.

Art. 9 Lista Nera :

Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Lista Nera.

Art. 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:

Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio in gruppo anche se al primo reato del genere.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria in mare.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Governatore della Provincia e dunque del Consiglio provinciale.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno. A questi sarà concesso il tempo tecnico necessario per lasciare il territorio del Regno, allo scadere del quale saranno ritenuti nemici del Regno e saranno altresì inseriti nella lista nera.
Il Sovrano e/o i Governatori Provinciali potranno esercitare il proprio diritto di veto su uno o più soggetti presenti in lista nera, dovranno presentare motivazioni valide a sostegno del proprio dissenso entro 24 ore dalla pubblicazione dalla proposta.

Art. 9.2 sulla permanenza dei soggetti in lista nera:

La permanenza di un soggetto in lista nera è stabilita in 30 giorni alla scadenza dei quali sarà discrezione del Ministro della Difesa in accordo con lo SMR decretare la proroga o la cancellazione del nominativo dalla lista nera pubblicata.

Art. 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista nera:

Una volta concordata all’interno dello SMR la lista nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno (forum del Regno delle Due Sicilie), ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.

Art. 9.4 sull’assenza di responsabilità:

In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli comandati degli eserciti autorizzati all’uso della lista nera declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art. 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:

Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli comandati degli eserciti autorizzati all’utilizzo della lista nera, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.

Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :

Della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Della Disposizione: In caso di Stato di Guerra o di missione disposta dallo SMR, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere etc.) se non dopo ufficiale disposizione da parte dei suoi superiori.

Dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città delle Province o all'interno dei Consigli provinciali può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese.
Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore.

Della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del subforum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti sulle proprie caratteristiche non sarà tollerata.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza del Regno, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Guerra qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città del Regno essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi ed alle tempistiche con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno dei forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio del Regno e deve restare estraneo alla politica.

Dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Sovrano decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Dell'Uguaglianza: Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.

Della Sospensione: I processi della Corte Marziale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.

Dell’Aggravante della Pena: I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza della Corte Marziale.

Art. 10.1 sulle retribuzioni.

Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire alle retribuzioni economiche dei militari arruolati ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito.
Le Province si assumeranno l'onere di elargire in parti uguali le spettanze degli eserciti in proporzione al numero di soldati arruolati.
La Corona provvedera' ad un contributo e che sara' in una percentuale stabilita e concordata tra il Sovrano e il Governatori Provinciali in seguito all'atto di elezione del Sovrano


Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione.
Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.

Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e arruolamento, avvalendosi dell’aiuto dei Capitani e dei Generali che hanno arruolato i soldati.
Compito dei Capitani sarà richiedere il resoconto ad ogni Cb e poi presentare ai Consigli Provinciali il resoconto totale delle operazioni.
Il resoconto dovrà contenere i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, affiancato dal costo della paga da elargire.
La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Fanti
16 ducati, oppure 11 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Lancieri
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per gli Armigeri
18 ducati oppure 13 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Cavalieri
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per i Dragoni
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.
Comandanti di Brigata: verranno pagati con la paga relativa al grado di appartenenza più un’aggiunta di due ducati

*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato.

Incentivi per i Soldati: Per aiutare i soldati nella crescita della forza sono previsti, ove possibile, incentivi per l’acquisto di carne e di armi, avvalendosi dell’aiuto di macellai, fabbri e carpentieri che collaboreranno con l’esercito.

Onoreficenze militari: I soldati che, nel corso della loro carriera militare, avranno conseguito notevoli successi, verranno premiati tramite la consegna da parte del Capitano di medaglie al merito.

Art. 11 sulla Corte Marziale del Regno:

Tutti i militari arruolati nelle fila dell’Esercito Regio sotto sottoposti al codice Marziale sancito dalla presente Carta Esercito, qualunque trasgressione sarà valutata dallo SMR che ne disporrà l’eventuale apertura di un processo in seno alla Corte Marziale del Regno.
La Corte Marziale del Regno è l’organo giuridico militare che vigilerà e giudicherà le eventuali infrazioni della presente Carta Esercito.
La Corte marziale è così composta: Ministro della Difesa del Regno, Capitano e dal Giudice della Provincia a cui il soldato appartiene.
La richiesta di aprire un procedimento davanti alla corte marziale può venire da qualsiasi militare, tuttavia è buona regola che, salvi casi eccezionali o di potenziale conflitto di interessi, ogni soldato segnali al Comandante di Brigata del proprio battaglione i fatti che ritiene giustifichino l'apertura del procedimento e rimetta al superiore la scelta di come procedere.
La richiesta va rivolta esclusivamente al Capitano, salvo che si richieda l'apertura di un procedimento contro quest'ultimo, nel qual caso va rivolta al Ministro della Difesa.
Il Capitano aprirà negli uffici dello stato maggiore un fascicolo per ogni richiesta, compirà i necessari atti di indagine ed entro tre giorni deciderà se aprire il procedimento o archiviare la richiesta.
Qualora il Capitano apra il procedimento, esso si svolgerà mediante un processo nelle sale della Caserma Regia. e opererà come organo della pubblica accusa. I procedimenti sono riservati e non è consentita la pubblicazione degli atti.
Il Giudice della Provincia decide e può assolvere il militare imputato, oppure condannarlo alle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della sua condotta:
- ammonimento formale;
- privazione di eventuali onorificenze militari;
- degradazione;
- privazione di future paghe per non più di cinque giorni;
- congedo con disonore dagli Eserciti del Regno.
Il Ministro della Difesa o il Sovrano in persona possono apporre il veto alla decisione del Giudice fornendone adeguata motivazione.
Qualora uno dei sopracitati abbia rapporti personali di familiarita' o amicizia con l'imputato, sara' compito del Ministro della Difesa sostituirlo con un altro rappresentante, di preferenza il parigrado dell'altra Provincia.
Il Ministro della Difesa si asterra' dal veto, demandandolo al Sovrano, qualora Egli abbia rapporti con l'imputato.


Le decisioni della Corte Marziale non sono impugnabili ma il Sovrano può, in aggiunta al veto e con decreto motivato, graziare i condannati.[/rp]

Legenda:
R2S: Regno delle due Sicilie
ER= Esercito regio
SMR= Stato Maggiore del Regno
CR= Caserme Reali
RN= Reggimenti Nobiliari
BC= Brigate cittadine

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