| | Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano | |
| Autore | Messaggio |
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Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 10/02/12, 08:43 pm | |
| Altro trattato da sistemare, per ragioni analoghe a quelle dell'Ordine Teutonico. come di consuetudine in rosso le parti di cui chiediamo modifica, in verde le modifiche che suggeriamo e in blu le parti da eliminare perchè immodificabili - Citazione :
- Concordato tra il REGNO DELLE DUE SICILIE e l’ORDINE DI SPERONE DEI 42 MARTIRI DI AMORIO detto ORDINE AMORIANO
- Citazione :
- proponiamo di aggiungere quanto segue
- Citazione :
- Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine di Sperone dei 42 Martiti di Amorio anche detto Ordine Amoriano. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Amoriano e della Corona del Regno delle Due Sicilie.
Nota esplicativa: se l'Ordine ritiene opportuno restringere l'autorizzazione al dialogo tra Regno e Ordine al solo Gran Maestro o, viceversa,allargarlo estendendolo ad altri soggetti ovviamente è libero di farlo e lo inseriamo nel comma, il Regno però declinerebbe ogni responabilità per eventuali problemi che potrebbero derivare da comunicazioni errate o non corrispondenti alla volontà dell'Ordine che dovessero giungere da soggetti indicati come rappresentanti autorizzati al dialogo con il Regno.
- Citazione :
- I membri dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, nato nella Provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi.
Con questo concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, alle dipendenze del Conte di Castel di Sangro, Augusto d’Introd, detto Aronclau.
Articolo I - del riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio d'Araldica, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina ed anche nella difesa del proprio territorio.
Resta invariato
- Citazione :
-
- Citazione :
- Articolo II - del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi del Regno ed ai precetti dell'Ordine.
Nota esplicativa: modificare la parte in rosso, fintanto che siamo nei confini del Regno un utilizzo delle armi quantunque fosse concentito dai precetti dell'Ordine ma contrario alla leggi del Regno non sarebbe possibile. Parlare di leggi del Regno può essere frainteso, ci sono anche leggi provinciali, decreti, ordinanze e norme varie quindi meglio parlare di ordinamento giuridico del Regno.
proponiamo di sostituire con
- Citazione :
- Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno.
Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. L'utilizzo di tali armi è regolato in base alle norme dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie
- Citazione :
- Articolo III - del diritto di passaggio
- Citazione :
- Il Regno delle Due Sicilie accorda il diritto di libera circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell’Ordine Amoriano - salvo particolari situazioni di pericolo nazionale - singolarmente, in gruppi armati o in formazione esercito.
In caso di operazioni militari l'Ordine avviserà il Principe della Provincia di competenza, prima del passaggio delle sue truppe sul territorio interessato. Il Regno autorizza l'entrata di altri Ordini Cavallereschi sotto la responsabilità dell’Ordine Amoriano per condurre missioni definite di comune accordo. Nota esplicativa:Al riguardo possiamo solo accordarci sul garantire la libera circolazione ai Cavalieri dell'Ordine. Circa le operazioni militari sul nostro territorio sono possibili solo su autorizzazione dello Stato Maggiore Regio, lo stesso dicasi per ottenere il permesso per costituire un esercito.
proponiamo di sostituire con
- Citazione :
- a) Il Regno garantisce la libertà di circolazione sui propri territori ai membri dell'Ordine Amoriano. Questa libertà di circolazione è equiparata a quella dei cittadini duosiciliani e come tale dovrà sottostare anche ad eventuali restrizioni e condizioni imposte alla circolazione, qualora venissero proclamate, che prevedono la richiesta di un permesso sia per la circolazione che per varcare le frontiere del Regno.
- Citazione :
-
- Citazione :
- Articolo IV - dell'isonomia
I membri dell’Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare le leggi del Regno, eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato. Anzi, mettono a disposizione le proprie energie per partecipare attivamente allo sviluppo delle stesse. L’Ordine mette a disposizione del Regno i membri ivi presenti per aiutare la giustizia e la pace tra Principati e Contee. Essi saranno retribuiti per tali atti nella proporzione e modalità decisa con il Regno. Nota esplicativa:la parte in blu si può eliminare, non si capisce in che modo potete contribuire allo sviluppo delle leggi mentre per le prestazioni a pagamento non abbiamo di firmare un trattato, se avremo bisogno vi proporremo di arruolarvi come volontari nelle fila dell'esercito al comando di un Maresciallo regio.
proponiamo di sostituire con
- Citazione :
- Articolo IV - dell'isonomia
I membri dell’Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare quanto sancito dall'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie , eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato. - Citazione :
- Articolo V - del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le reciproche attività e di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà l’Ordine Amoriano in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove esso potrà avere una propria rappresentanza.
Articolo VI - del ricorso alle armi
Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia, di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Resta invariato
- Citazione :
-
- Citazione :
- Articolo VII - della difesa
Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a costituire truppe a difesa delle città del Regno e a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri - eventualmente rinforzati da volontari - per svolgere le proprie missioni. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano e il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare. L'Ordine Amoriano potrà legittimamente costituire uno o più eserciti nel Regno se otterrà il permesso del Principe della Provincia in cui l'armata verrebbe creata. Nel caso in cui il Regno, o una delle sue Province, richiederanno all'Ordine Amoriano di creare un’armata, i membri ivi presenti si impegneranno ad esaudire tale richiesta, nella misura più conveniente per il Regno. In ogni caso, gli spostamenti dell'armata andranno concordati di volta in volta con il Capitano ed il Prefetto della Provincia in cui la stessa si trova. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito, che sia Reale o di una delle Province, nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
Note esplicative:
- la difesa delle città è competenza delle milizie civiche, a meno che in un a città non sia sprovvista di difesa o senza milizia occorre fare riferimento al Comandante locale e mettersi a sua disposizione per consentirgli di coordinare i turni, fare difese parallele disperde solo le forze.
- I volontari di rinforzo non è possibile, il trattato è tra Ordine e Regno, i volontari non essendo Cavalieri dell'Ordine non possiamo prenderli in considerazione, le missioni potrete farle sono con membri dell'Ordine e potranno essere solo missioni di scorta perchè ogni tipo di attività militare è possibile solo alle forze armate del Regno e sotto la supervisione dello SMR.
- La costituzione di eserciti è possibile solo su autorizzazione dello Stato Maggiore Regio che ne coordina anche l'attività, il contatto primario tra Regno e Ordine Amoriano deve avvinire seguendo i canali diplomatici, in seguito, a seconda delle situazioni, verranno indicati dalla Corona gli interlocutori per il Regno, sia esso regio o provinciale, civile o militare. L'esercito duosiciliano è regio non provinciale, le decisioni per la difesa vengono prese a livello di regio tramite Ministero della Difesa e SMR
proponiamo di sostituire con
- Citazione :
- Articolo VII - della difesa
Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri per svolgere le proprie missioni di scorta. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano e il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
- Citazione :
-
- Citazione :
- Articolo VIII - dell'azione offensiva
L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito Reale o Provinciale solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione del Re. Nota esplicativa: da adeguare al nuovo assetto
proponiamo di sostituire con
- Citazione :
- Articolo VIII - dell'azione offensiva
L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito regio solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione della Corona del Regno delle Due Sicilie.
- Citazione :
- Articolo IX - della modifica del trattato
Per mutuo consenso, la ri-scrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Resta invariato
- Citazione :
- Articolo X - rottura del trattato
- Citazione :
- I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 (quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. Nota esplicativa: proponiamo di cancellare la parte in blu, sancire l'ovvio è inutile, se si firma un concordato ci si impegna automaticamente a rispettarlo, non c'è bisogno di sancirlo, non credo che nessuno possa dire non ho rispettato tale norma perchè anche se ho fimato non stà scritto da nessuna parte che devo rispettare il concordato.
- Citazione :
-
- Citazione :
- Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che contestualmente abrogano il precedente trattato stipulato con l’Ordine di Collana dei 42 marti di Amorio a firma dell’ex Sua Altezza Reale Arimanno David Spadalfieri e del Gran maestro Enrico III Aleramico d’Introd, detto Daygar. Nota esplicativa: qui occorre adeguarlo agli attuali rappresentanti delle parti.
Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presso il Palazzo Reale di Napoli il inserire data
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
In Rappresentanza dell' Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio:
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| | | aliseo
Numero di messaggi : 636 Data d'iscrizione : 30.08.11
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 12/02/12, 01:51 am | |
| riporto in auge. ricordiamo ci che c'è anche questa, per la verità non ci sono differenze rispetto alle revisioni proposte per i teutonici i criteri sono gli stessi |
| | | Boianto
Numero di messaggi : 215 Località : Pontecorvo Data d'iscrizione : 13.03.11
| | | | Flapjack
Numero di messaggi : 801 Data d'iscrizione : 15.04.09
| | | | Rubens
Numero di messaggi : 204 Località : Silvi Data d'iscrizione : 17.10.11
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 12/02/12, 01:09 pm | |
| P.V
2 sole osservazioni
la Prima: il giuramento deve essere fatto in Stato Maggiore nel momento della chiamata alle armi oppure, come secondo me deve essere fatto, lo si lascia fare al Grande Maestro ad ogni cambio di Principe o Sovrano??
Seconda. La composizione non è segreta, avere un lista dei propri membri sarebbe ottimo almeno per lo stato maggiore, per capire la forza stessa dell'ordine in risposta di una minaccia.
Per il resto va bene.
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| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 19/02/12, 08:11 pm | |
| - Rubens ha scritto:
- P.V
2 sole osservazioni
la Prima: il giuramento deve essere fatto in Stato Maggiore nel momento della chiamata alle armi oppure, come secondo me deve essere fatto, lo si lascia fare al Grande Maestro ad ogni cambio di Principe o Sovrano??
Seconda. La composizione non è segreta, avere un lista dei propri membri sarebbe ottimo almeno per lo stato maggiore, per capire la forza stessa dell'ordine in risposta di una minaccia.
Per il resto va bene.
A quale giuramento vi riferite? Si certo possiamo chiederlo ma più che il numero la loro forza d'impatto, possono essere anche 50 ma se individualmente fattori di combattimento basso valgono molto meno, però non farei molto affidamento su questi ordini (gdr off - diciamo che abbiamo questo concordati più per un fatto gdr che altro, sono quattro gatti) in teoria un ordine cavalleresco non può mai essere meno di venti cavalieri, mi correggano gli araldici ma credo che stando al regolamento se scendono sotto i venti membri automaticamente l'ordine si considera sciolto, praticamente però credo non venga mai applicato questo regolamento perchè almeno negli ultimi due o tre anni, da quando è morto il fondatore dell'ordine templare, non si è visto più un vero e folto ordine cavalleresco. Se Sua Maestà è d'accordo sottopongo la bozza di proposta all'Ambasciatore amoriano |
| | | aliseo
Numero di messaggi : 636 Data d'iscrizione : 30.08.11
| | | | Rubens
Numero di messaggi : 204 Località : Silvi Data d'iscrizione : 17.10.11
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 19/02/12, 11:19 pm | |
| Mi riferivo per la cronaca di fargli fare un giuramento in Taverna del Regno dal Grande Maestro ( gdr per gdr ) sarebbe ottimo come idea.
Tutti gli ordini di collana o di sperone dovrebbero secondo me giurare al sovrano ma questo è una mia riflessione |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 20/02/12, 11:33 am | |
| - Rubens ha scritto:
- Mi riferivo per la cronaca di fargli fare un giuramento in Taverna del Regno dal Grande Maestro ( gdr per gdr ) sarebbe ottimo come idea.
Tutti gli ordini di collana o di sperone dovrebbero secondo me giurare al sovrano ma questo è una mia riflessione Dubito che questi si possano definire ordini di sperone o di collana solo perchè abbiamo sottoscritto un concordato, il tipo di concordato che abbiamo con loro èli riconosce soggetti del diritto interanzione quindi soggetti sovrani e indipendenti ed in abse al reoglamento arladico mi pare che ci debba essere una esclusività di rapporto e d un legame con il territorio e le istituzioni locali, quindi ordini formati da cittadini che concordano con il loro Regno. Invece per come sono inquadratia desso non possiamo e non necessità chiedere un giuramento di fedeltà, è come se chiedessimo ad una nazione nostra alleata di giurarci fedeltà, non ha senso, il rapporto è regolato dal trattato che le parti hanno firmato e ovviamente la fedeltà ed il rispetto sono sottintese e non facoltative Comunque sentiamo gli esperti di Arladica che ne pensano. |
| | | Rubens
Numero di messaggi : 204 Località : Silvi Data d'iscrizione : 17.10.11
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 20/02/12, 11:52 am | |
| Cancelliere da quanto ne so l'ordine Armoriano è di sperone e quello dei Falchi è di collana a prescindere del concordato o meno.
Esistono e sono sul territorio del Regno. Il concordato doveva essere già previsto infatti lo stiamo revisionando.
Avere organizzazioni militari sul nostro territorio, salvo equivoci, dovrebbe richiedere un giuramento al Sovrano altrimenti sarebbero intesi come organizzazioni non riconosciute e per questo illeggittime. Questo è quello che penso forse errando ma è interesse soprattutto Loro ad essere conosciuti e leggittimati dal Sovrano. |
| | | Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 20/02/12, 03:09 pm | |
| Premetto per chiarire che gli ordini di Sperone e Collana sono normati dal CdA secondo il regolamento a prescindere che abbiano un concordato o meno. In realtà questo vale solo per gli ordini di sperone poichè quelli di collana sono sottopoti alla volontà dei Governatori che possono scioglierli in qualunque momento.
Inoltre per gli ordini di sperone è necessario che il loro gran maestro sia un nobile del Regno e quindi è soggetto al giuramento. |
| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| | | | Marcius_da_Valmacca
Numero di messaggi : 3733 Data d'iscrizione : 29.06.10
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| | | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 15/03/12, 10:11 am | |
| - alphacentauri_87 ha scritto:
- Accettiamo le modifiche.. aspetto il documento completo cosi da apporre il mio sigillo e firma..
L'Ordine ha accettato le modifiche, senza trovare nulla da obiettare. Sottopongo la stesura finale all'attenzione di S. M. e del Concilio per un'ultima verifica e firma. - Citazione :
- Concordato tra il REGNO DELLE DUE SICILIE e l’ORDINE DI SPERONE DEI 42 MARTIRI DI AMORIO detto ORDINE AMORIANO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine di Sperone dei 42 Martiti di Amorio anche detto Ordine Amoriano. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Amoriano e della Corona del Regno delle Due Sicilie.
I membri dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, nato nella Provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi.
Con questo concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, alle dipendenze del Conte di Castel di Sangro, Augusto d’Introd, detto Aronclau.
Articolo I - del riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio d'Araldica, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina ed anche nella difesa del proprio territorio.
Articolo II - del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. L'utilizzo di tali armi è regolato in base alle norme dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - del diritto di passaggio
Il Regno garantisce la libertà di circolazione sui propri territori ai membri dell'Ordine Amoriano. Questa libertà di circolazione è equiparata a quella dei cittadini duosiciliani e come tale dovrà sottostare anche ad eventuali restrizioni e condizioni imposte alla circolazione, qualora venissero proclamate, che prevedono la richiesta di un permesso sia per la circolazione che per varcare le frontiere del Regno.
Articolo IV - dell'isonomia
I membri dell’Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare quanto sancito dall'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie, eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Articolo V - del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le reciproche attività e di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà l’Ordine Amoriano in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove esso potrà avere una propria rappresentanza.
Articolo VI - del ricorso alle armi
Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia, di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Articolo VII - della difesa
Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri per svolgere le proprie missioni di scorta. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano e il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
Articolo VIII - dell'azione offensiva
L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito regio solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione della Corona del Regno delle Due Sicilie.
Articolo IX - della modifica del trattato
Per mutuo consenso, la ri-scrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo X - rottura del trattato
Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 (quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che contestualmente abrogano il precedente trattato stipulato con l’Ordine di Collana dei 42 marti di Amorio a firma della Sovrana del Regno delle Due Sicilie, S. M. la Regina Aliseo della Brunetta, e del Gran maestro Enrico III Aleramico d’Introd, detto Daygar.
Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presso il Palazzo Reale di Napoli il inserire data
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
In Rappresentanza dell' Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio:
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| | | rimmster
Numero di messaggi : 1026 Località : Tortosa, Principado de Catalunya Occupazione/Hobby : Ambasciatore e studioso Data d'iscrizione : 31.08.09
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 16/03/12, 12:06 pm | |
| - Citazione :
- Concordato tra il REGNO DELLE DUE SICILIE e l’ORDINE DI SPERONE DEI 42 MARTIRI DI AMORIO detto ORDINE AMORIANO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine di Sperone dei 42 Martiti di Amorio anche detto Ordine Amoriano. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Amoriano e della Corona del Regno delle Due Sicilie.
I membri dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, nato nella Provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi.
Con questo concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, alle dipendenze del Conte di Castel di Sangro, Augusto d’Introd, detto Aronclau.
Articolo I - del riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio d'Araldica, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina ed anche nella difesa del proprio territorio.
Articolo II - del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. L'utilizzo di tali armi è regolato in base alle norme dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - del diritto di passaggio
Il Regno garantisce la libertà di circolazione sui propri territori ai membri dell'Ordine Amoriano. Questa libertà di circolazione è equiparata a quella dei cittadini duosiciliani e come tale dovrà sottostare anche ad eventuali restrizioni e condizioni imposte alla circolazione, qualora venissero proclamate, che prevedono la richiesta di un permesso sia per la circolazione che per varcare le frontiere del Regno.
Articolo IV - dell'isonomia
I membri dell’Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare quanto sancito dall'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie, eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Articolo V - del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le reciproche attività e di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà l’Ordine Amoriano in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove esso potrà avere una propria rappresentanza.
Articolo VI - del ricorso alle armi
Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia, di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Articolo VII - della difesa
Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri per svolgere le proprie missioni di scorta. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano e il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
Articolo VIII - dell'azione offensiva
L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito regio solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione della Corona del Regno delle Due Sicilie.
Articolo IX - della modifica del trattato
Per mutuo consenso, la ri-scrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo X - rottura del trattato
Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 (quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che contestualmente abrogano il precedente trattato stipulato con l’Ordine di Collana dei 42 marti di Amorio a firma della Sovrana del Regno delle Due Sicilie, S. M. la Regina Aliseo della Brunetta, e del Gran maestro Enrico III Aleramico d’Introd, detto Daygar.
Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presso il Palazzo Reale di Napoli il inserire data
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
In Rappresentanza dell' Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio:
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| | | aliseo
Numero di messaggi : 636 Data d'iscrizione : 30.08.11
| Titolo: Re: Bozza di revisione trattato Ordine Amoriano 19/03/12, 11:11 am | |
| - Citazione :
- Concordato tra il REGNO DELLE DUE SICILIE e l’ORDINE DI SPERONE DEI 42 MARTIRI DI AMORIO detto ORDINE AMORIANO
Il presente concordato viene stipulato tra il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine di Sperone dei 42 Martiti di Amorio anche detto Ordine Amoriano. I soli soggetti autorizzati al dialogo tra le parti sono i rispettivi corpi diplomatici e i vertici istituzionali dell'Ordine Amoriano e della Corona del Regno delle Due Sicilie.
I membri dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, nato nella Provincia degli Abruzzi, hanno imparato a conoscere l’amore dei governanti verso il proprio popolo, la cura verso il benessere materiale e spirituale delle genti, la solidarietà verso i bisognosi, la determinazione contro i malvagi.
Con questo concordato, il Regno delle Due Sicilie intende istituire perpetui legami di amicizia e di reciproca assistenza con l'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio, alle dipendenze del Conte di Castel di Sangro, Augusto d’Introd, detto Aronclau.
Articolo I - del riconoscimento
Il Regno delle Due Sicilie, anche tenendo conto dell’approvazione del Collegio d'Araldica, riconosce l’Ordine Amoriano come alleato nella promozione di scambi culturali ed economici tra le proprie genti e quelle di altri Principati, nelle attività di sicurezza cittadina ed anche nella difesa del proprio territorio.
Articolo II - del porto d'armi
Per esercitare al meglio la propria missione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano hanno il diritto di portare armi di qualsiasi natura esse siano, all'interno dei territori del Regno. Queste armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. L'utilizzo di tali armi è regolato in base alle norme dell'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie.
Articolo III - del diritto di passaggio
Il Regno garantisce la libertà di circolazione sui propri territori ai membri dell'Ordine Amoriano. Questa libertà di circolazione è equiparata a quella dei cittadini duosiciliani e come tale dovrà sottostare anche ad eventuali restrizioni e condizioni imposte alla circolazione, qualora venissero proclamate, che prevedono la richiesta di un permesso sia per la circolazione che per varcare le frontiere del Regno.
Articolo IV - dell'isonomia
I membri dell’Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presenti in questa terra si impegnano a rispettare quanto sancito dall'ordinamento giuridico del Regno delle Due Sicilie, eccezion fatta per i privilegi riconosciuti dal presente concordato.
Articolo V - del dialogo
Allo scopo di meglio raccordare le reciproche attività e di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà l’Ordine Amoriano in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove esso potrà avere una propria rappresentanza.
Articolo VI - del ricorso alle armi
Il Regno delle Due Sicilie e l'Ordine Amoriano concordano che il ricorso alle armi deve essere considerata l’estrema via di risoluzione di controversie. Tuttavia, di fronte a coloro che conoscono solo la legge del più forte, è necessario rispondere con la forza. Per questo, tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano si impegnano a proteggere i più deboli e bisognosi e, se necessario, rischiare la propria vita per l’altrui salvezza e libertà.
Articolo VII - della difesa
Tutti gli appartenenti all'Ordine Amoriano presenti nei territori del Regno sono fin da ora autorizzati a scortare viaggiatori e mercanti. L'Ordine Amoriano è altresì autorizzato a costituire gruppi armati e reggimenti composti da propri membri per svolgere le proprie missioni di scorta. Il comandante del gruppo armato o reggimento si impegna ad avvisare il Capitano e il Prefetto della Provincia del Regno in cui si trova, degli spostamenti da effettuare. In caso di entrata in guerra del Regno delle Due Sicilie, sarà a discrezione dell'Ordine Amoriano se impegnarsi a sostenere l’esercito nell’adozione di misure meramente difensive. Tutte le operazioni verranno svolte senza alcun riconoscimento di retribuzione, a meno di eventuali riconoscimenti una tantum a discrezione del Regno.
Articolo VIII - dell'azione offensiva
L'Ordine Amoriano si impegna a svolgere azioni offensive di supporto a quelle dell’Esercito regio solamente se esse saranno compiute contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi dichiarati ostili anche dall’Ordine stesso. Di volta in volta sarà avviato un dialogo tra il Regno e l’Ordine Amoriano. Le operazioni offensive possono essere retribuite a discrezione della Corona del Regno delle Due Sicilie.
Articolo IX - della modifica del trattato
Per mutuo consenso, la ri-scrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo X - rottura del trattato
Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettere ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione . Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 (quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che contestualmente abrogano il precedente trattato stipulato con l’Ordine di Collana dei 42 marti di Amorio a firma della Sovrana del Regno delle Due Sicilie, S. M. la Regina Aliseo della Brunetta, e del Gran maestro Enrico III Aleramico d’Introd, detto Daygar.
Firmato nell'ambasciata dell'Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio presso il Palazzo Reale di Napoli il inserire data
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
S.M. Aliseo della Brunetta VIII Sovrano delle Due Sicilie
In Rappresentanza dell' Ordine di Sperone dei 42 Martiri di Amorio:
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| | | Fosco della Bruna
Numero di messaggi : 2642 Località : Pontecorvo - TdL - Regno delle Due Sicilie Occupazione/Hobby : Soldato Data d'iscrizione : 20.03.09
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