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 Concordato con la Chiesa Aristotelica

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Arimanno

Arimanno

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MessaggioTitolo: Concordato con la Chiesa Aristotelica Concordato con la Chiesa Aristotelica Empty19/04/09, 12:51 pm

Citazione :
Art. 1) L'Aristotelismo è la religione ufficiale della Provincia di Lavoro. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. La Provincia di Lavoro, però, riconosce a chiunque si trovi sul suo territorio la facoltà di essere credente o non credente, senza che ciò comporti discriminazioni di alcun genere;

Art. 2) Con il presente Accordo di Concordato la Chiesa Aristotelica Romana e la Provincia di Lavoro affermano che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene dello Stato. La Provincia di Lavoro riconosce alla Chiesa Aristotelica Romana la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di apostolato e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa Aristotelica Romana la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica;

Art. 3) La Provincia di Lavoro assicura la libertà di comunicazione e di corrispondenza fra gli Organi della Chiesa Aristotelica Romana, il suo clero ed i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa Aristotelica Romana.

Art. 4) La Provincia di Terra di Lavoro garantisce ai fedeli Aristotelici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

Art. 5) La Provincia di Terra di Lavoro riconosce che la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica, e che la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica.

Art. 6) In caso di conflitti (tanto scontri con briganti che guerre a tutti gli effetti) la Chiesa Aristotelica Romana garantisce e Provincia di Terra di Lavoro consente ai membri del clero (gli ecclesiastici e non tutti i fedeli) di dare il proprio supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed il loro Vescovo riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri;

Art. 7) La Provincia di Terra di Lavoro incentiva e sostiene lo studio delle materie religiose in quanto strumento di formazione e di cultura, in ambito universitario quanto in ambito ecclesiastico interno;

Art.8 ) La Provincia di Terra di Lavoro riconosce che i membri del clero non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero, in particolar modo durante il sacramento della confessione;

Art. 9) La Provincia di Lavoro consente ai membri del clero di intraprendere la carriera politica, nel rispetto delle regole che la Chiesa si è data nel Primo e nel Secondo Concilio Ecumenico italiano e nel rispetto dell'articolo uno di questo concordato ;

Art. 10) La Provincia di Lavoro riconosce alla Chiesa Aristotelica Romana il potere di creare e gestire enti finalizzati al culto, ordini ecclesiastici, ordini militari di origine religiosa etc.. Tali organismi, se d’ispirazione Aristotelica, dovranno ottenere, al fine di operare sul territorio del Principato, l'autorizzazione del Vescovo di Competenza per essere considerati legittimi. Gli ordini militari che hanno già firmato un concordato sono direttamente autorizzati. I nuovi ordini militari che vorranno stabilirsi nella Provincia dovranno, da una parte, essere autorizzati dalla Chiesa aristotelica e, da un'altra parte, firmare un trattato colla provincia. Quel trattato definirà le modalità di stabilimento nella Provincia.

Art. 11) La Provincia di Lavoro attribuisce direttamente alla Chiesa aristotelica il diritto / dovere di perseguire i reati contro la religione mediante l'utilizzo delle proprie strutture giudiziarie. Nella prassi concreta della punizione di tali reati, al termine dell'istruttoria effettuata dai Tribunali Ecclesiastici, il Giudice del Principato provvede a ratificare / emettere la condanna espressa dal Tribunale Ecclesiastico nei confronti del reo. Eccezioni alla giurisdizione ecclesiastica, per casi particolari, possono essere concesse unicamente su richiesta diretta del Principe al Vescovo, accettate da quest’ultimo o dal Vescovo al Principe, accette da quest'ultimo. Questa giustizia ecclesiastica non dovrà entrare in opposizione all'articolo 1 che rifiuta discriminazioni religiosi.

Art. 12) Per qualsiasi difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, la Chiesa Aristotelica Romana e la Provincia di Terra di Lavoro conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Art. 13) Il presente Concordato sarà modificabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti.

Firma

La Provincia di Terra di Lavoro
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La Santa Chiesa Aristotelica
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