Palazzo Reale di Napoli
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 Questione veneziana

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Fosco della Bruna

Fosco della Bruna

Maschio
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MessaggioTitolo: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 12:58 pm

Devo leggere meglio il trattato che abbiamo con loro ma a memoria se non ricordo male si menziona che se il soccorso può essere richiesto sia per minacce esterne che interne, in tal caso, anche se è assurdo e va modificato, noi saremmo vincolati e costretti ad intervenire, nel caso se proprio siamo costretti ad intervenire si potrebbe far presente che data la situazione daremo una mano solo per l'assalto al castello e non faremo altro contro il popolo o l'esercito veneziano, sempre che non si pronuncia prima il Doge Sovrano.
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Marcius_da_Valmacca

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Maschio
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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 03:32 pm

Concordo, purtroppo questo insano trattato ci vincola.
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 05:41 pm

Se siamo vincolati,dobbiamo rendere onore al trattato.

Il punto per me è capire se dobbiamo "ascoltare" il doge o il doge supremo (non ricordo come si chiama).
Ma d'altra parte se questa legge è stata modificata...
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Jenin



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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 06:10 pm

serenissimo principe uno, doge sovrano l'latro ^_^ comunque, a mio modesto parere, sappiamo tutti perché il doge latita, in fin dei conti gli hanno praticamente ribaltato l'intera pianificazione dall'elezione in poi, prima l'araldica, ora i poteri... di fatto è come se valesse quanto bastoni con briscola a coppe.... che dire... se il civ dice esplicitamente che in assenza del doge il principe ne fa le veci, noi onoriamo il trattato e, rapidamente, vediamo di risistemarlo ( così come dobbiamo risistemare quello teutonico e come dobbiamo terminare di stabilire con la legion ancora in attesa.. .)
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 10:01 pm

Vorrei chiedervi interpretazione sul passo del CIV che ci interessa per decidere che fare:

Citazione :
Il Doge Sovrano di Venezia rappresenta la Serenissima negli stati esteri, il Principe eletto ha sovranità del territorio appartenente alla Serenissima e di ogni campo fuorché nei campi in cui ha scelto di delegare parzialmente o totalmente alle istituzioni.

A me sembra chiaro che in realtà, a meno di una specifica il Doge abbia appunto delegato il Doge Sovrano in toto alla politica estera e quindi la richiesta non possa essere evasa...pur essendo presente nel trattato la possibilità di richiedere aiuto per problemi di ordine interno.

Vorrei il parere di tutti in breve per dare finalmente una risposta e chiudere la questione.
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Boianto

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 11:18 pm

Ritengo che non sia il momento migliore per mandare uomini in giro.

Personalmente voglio trovare qualche appiglio per dare qualunque aiuto che non sia in uomini.

Abbiamo una gestione interna che per quanto sia nella calma dell'occhio del ciclone, non credo sia totalmente al termine.

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Jenin



Maschio
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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 11:33 pm

Il fatto è che raramente avremo organizzazioni in eserciti alle nostre porte, e se in abruzzo l'esercito sa cavarsela in quanto a numeri, in tdl si può sempre chiedere l'intervento della provincia sorella.... sul numero di uomini da considerare possiamo sempre contare sulle milizie che all'occorrenza possono far confluire persone nelle formazioni....

per l'interpretazione... sembra che il Doge sovrano non ha giurisdizione interna, cosa invece totalmente delegata al Principe salvo altre deleghe... in sostanza, la richiesta potrebbe essere legittima poiché si tratta di una situazione intestina e non esterna... onestamente se le nostre disponibilità lo permettono, è bene prendere una decisione rapidamente.... positiva o negativa che sia per venezia
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Boianto

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty25/11/11, 11:47 pm

Jenin ha scritto:
Il fatto è che raramente avremo organizzazioni in eserciti alle nostre porte, e se in abruzzo l'esercito sa cavarsela in quanto a numeri, in tdl si può sempre chiedere l'intervento della provincia sorella.... sul numero di uomini da considerare possiamo sempre contare sulle milizie che all'occorrenza possono far confluire persone nelle formazioni....

Mi fido dalla vostra analisi Ministro Jenin.

A questo punto saremmo pronti per qualunque opzione.
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 12:33 pm

Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Vorrei chiedervi interpretazione sul passo del CIV che ci interessa per decidere che fare:

Citazione :
Il Doge Sovrano di Venezia rappresenta la Serenissima negli stati esteri, il Principe eletto ha sovranità del territorio appartenente alla Serenissima e di ogni campo fuorché nei campi in cui ha scelto di delegare parzialmente o totalmente alle istituzioni.

A me sembra chiaro che in realtà, a meno di una specifica il Doge abbia appunto delegato il Doge Sovrano in toto alla politica estera e quindi la richiesta non possa essere evasa...pur essendo presente nel trattato la possibilità di richiedere aiuto per problemi di ordine interno.

Vorrei il parere di tutti in breve per dare finalmente una risposta e chiudere la questione.


Concordo con la vostra interpretazione ma resta da capire cosa succede se il Doge sovrano è assente, perchè il Ciambellano questo fa presente che il supplente sarebbe il principe della serenissima, il CIV cosa prevede in questo caso? perchè se è così come dice il ciambellano la richiesta è legittima è resta da capire solo se il trattato prevedere la possibilità di intervenire per questioni interne
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 01:21 pm

Secondo me si dovrebbe giungere ad un si,vi aiutiamo..ma senza impegno militare...cosi..se in futuro il nostro pensiero risulterà sbagliato...non potranno accusarci di ingerenza nelle vicende interne.

E' molto confusa la situazione,se però vogliamo mandare le nostre truppe,per me non ci sono problemi.


Ultima modifica di Ciridonio il 28/11/11, 11:36 am - modificato 1 volta.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 01:58 pm

Cercherò di recuperare copia integrale del CIV entro stasera così da chiudere la questione.
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rimmster

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 02:13 pm

Io continuo a sostenere che non sono fatti che ci riguardano.
Gliel'ho spiegato per bene ed era anche chiaro che non doveva seguirne nessuna pressione o insistenza. É arrivata: a casa mia si chiama maleducazione, in diplomazia si chiama maleducazione istituzionale... Il mio voto o parere favorevole non l'avranno mai, questo è poco ma sicuro... Ricordo a tutti che quando c'è bisogno di Venezia loro se ne strafregano altamente del mondo intero... ora raccolgono quel che seminano, almeno da me.
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aliseo

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 03:01 pm

Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Cercherò di recuperare copia integrale del CIV entro stasera così da chiudere la questione.

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Freyja

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty26/11/11, 04:31 pm

Sinceramente concordo con Rimm...

Quella frase per come è scritta può significare tutto e niente (la trovo a dir poco confusa, ma forse è un problema mio...)

Tra l'altro al di la dei vari trattati... a mio avviso come regno tratto con un regno... non con una provincia.
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rimmster

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 12:40 pm

Freyja, dici benissimo.
però attenzione che Venezia è indipendente... è un isola "sfigata" incastrata tra un impero enorme e una miriade di staterelli, a cominciare dalla croazia, che non si sa mai bene da che parte stanno, che cosa fanno e sinceramente non danno nessuna garanzia, visto che non hanno una continuità di nrapporti con gli altri paesi: a seconda di chi diventa principe cambia sempre tutto ... è la maledizione del regno indipendente i cui massimi vertici coincidono sempre con il consiglio eletto.
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 01:27 pm

Pure io propendo per il non intervento ma appunto la situazione è molto confusa e leggi e trattati ancora di più, creano un intreccio contraddittorio che va districato per
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aliseo

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 06:08 pm

attendiamo la copia integrale del CIV

e decideremo in base ad una attentissima lettura
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 09:47 pm

Ecco finalmente copia del CIV e delle varie documentazioni riguardanti i rapporti internazionali, vi pregherei di prenderne visione.

A mio avviso non avendo ricevuto lettera di delega da parte del Doge dovremmo rifutare l'intervento armato ricordando anche la questione genovese, inoltre in calce vi riporto una comunicaqzione del Doge che a mio avviso non fa altro che confermare questa interpretazione.

Divido il post in due a causa dell'eccessiva lunghezza...

[rp]
Citazione :
[i]Dei Principi sociopolitici della Serenissima Repubblica di Venezia

Dichiarazione di intenti



Articolo Uno - dell'indipendenza della Serenissima Repubblica di Venezia

PurNon essendo sottoposta ad alcun tipo di potere superiore la Serenissima Repubblica di Venezia, nella sua autonomia ed indipendenza riconosce come suo sovrano il Doge Sovrano delle Venezie

Articolo Due - dell'estensione della Serenissima Repubblica di Venezia e del suo potere giuridico
Il territorio di Venezia si estende dalla radura antistante la città di Verona fino a Pola ed in esso è compreso ogni città, foresta, lago, frutteto, strada, porto, miniera/cava e feudo.
Ai feudi ed alle città sono concesse alcune libertà giuridiche riconoscibili nella facoltà di sottoporre al Serenissimo Consiglio delle ordinanze e di istituirne i relativi processi nel tribunale locale.
La capitale della Serenissima è stabilita a Venezia, città in cui è edificata ogni istituzione repubblicana.

Articolo Tre - Delle lingue ufficiali della Serenissima Repubblica di Venezia
La Serenissima riconosce la lingua italica e l'idioma veneziano come sue lingue ufficiali.
I fondamenti di quest'ultimo, nel caso in cui non fossero conosciuti adeguatamente, possono essere appresi dagli elaborati che la Schola Volgare dell'Accademia Veneziana produce.

Articolo Quattro - della blasonatura delle armi della Serenissima

Il blasone della Serenissima è di rosso al leone alato di San Marco.

Articolo Cinque - Della religione nella Serenissima Repubblica di Venezia
Pur essendo la Repubblica aperta sotto il punto di vista religioso, essa ha dei vincoli in materia che sono sanciti dal Concordato con la Chiesa Aristotelica firmato il 10 Ottobre 1457.



Sono considerate parte del Corpo legislativo della Serenissima Repubblica di Venezia :

Corpus Iuris

Carta degli Eserciti della Serenissima Repubblica di Venezia
Carta della Prefettura
Statuto dell' Accademia Militare
Statuto dell'Accademia di Venezia
Statuto delle Città della Repubblica
Statuto della Consulta Nobiliare della Serenissima
Statuto della Guardia Dogale
Statuto del Ministero della Serenissima Marina Veneziana
Statuto dei Rappresentanti Diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia
Statuto del Senato Accademico dell'Università della Serenissima Repubblica di Venezia
Statuti della Serenissima Araldica di Venezia
Statuto Marzarie di Rialto


Le violazioni delle leggi indicate dalle Carte e dagli Statuti avranno valore legale e giuridico esattamente come ogni articolo del Corpus Iuris Venetiae.
[/rp]



[rp]
Citazione :
Corpus Iuris Venetiae

La Serenissima Repubblica di Venezia e tutti i suoi abitanti, nella piena coscienza della loro assoluta indipendenza e per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nel Serenissimo Consiglio, col presente Corpus Iuris Venetiae, stabiliscono le loro regole umane, economiche e sociali della Serenissima Repubblica di Venezia.

Il presente Corpus Iuris Venetiae obbliga all’osservanza delle norme tutti i cittadini presenti a qualunque titolo sul territorio della Repubblica, compresi quindi i cittadini di stati esteri.

Nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della Legge.

Esso è diviso in in sette libri, o Leggi :

Legge I - dei Principi generali del Diritto Serenissimo
Legge II - delle Fonti del Diritto Serenissimo
Legge III - della Gravità dei Reati e delle Pene
Legge IV - del funzionamento della Repubblica
Legge V - dei reati contro la Repubblica
Legge VI - dei reati tra civili nella Repubblica
Legge VII - Legge marittima

legge 1: Principi generali del diritto Serenissimo

Ogni atto illecito di cui il giudice ritenga l'imputato colpevole è sanzionato da una pena, che deve rispettare i limiti della Carta del Giudice.
La pena deve essere proporzionale all’atto che l’ha generata.
Il Doge Sovrano di Venezia ha piena e totale sovranità del territorio appartenente alla Serenissima e di ogni campo fuorché nei campi in cui ha scelto di delegare parzialmente o totalmente al Principe o ad altre istituzioni.

I soli a detenere la possibilità di modificare od eliminare una legge sono il Serenissimo Consiglio ed il suo Principe.
Previa approvazione del Consiglio, tale possibilità è concessa anche ai Sindaci tramite lo strumento delle "ordinanze municipali", norme in vigore solo nella città che le ha richieste e regolate dal Libro Due del presente documento.

Ogni legge o modifica, una volta approvata, per essere considerata valida a tutti gli effetti, deve essere esposta nella bacheca presente nella Taverna della Serenissima Repubblica di Venezia Dal principe, con ratifica del Doge (off GdR: topic apposito).

Nel caso in cui delle leggi si trovassero in contraddizione fra loro, sarà la più recente ad essere osservata e si parlerà dunque di abrogazione tacita della legge precedente.

Nessuna legge ha mai valore retroattivo, in nessun caso.
Nessuno può essere punito per un fatto che all'epoca in cui fu commesso, non costituisse reato o illecito.
Unica eccezione se la legge posteriore, risulta essere più favorevole all'imputato (favor rei), tale eccezione non si applica per reati che porterebbero all'incriminazione per tradimento o alto tradimento.

Legge 2: delle Fonti del Diritto Serenissimo

Le seguenti fonti sono poste in ordine gerarchico e indicano la priorità da assegnare in caso di conflitto tra le norme:

- Carta dei Giudici
Essa è la Carta Fondamentale Universale che regola l'attività e la professionalità di ogni Giudice.


- Legge Marziale
La dichiazione di Legge Marziale è una misura eccezionale che potrà essere utilizzata esclusivamente qualora vi siano gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.
La Legge Marziale è decretata Dal Principe, previo consulto con il Doge, il Consiglio e lo Stato Maggiore dell'Esercito. I contenuti della Legge Marziale e le motivazioni che hanno indotto a decretarla saranno specificati nel decreto Consiliare di dichiarazione.
Nel periodo in cui rimane in vigore essa è prevalente su ogni altra norma repubblicana con la quale venga eventualmente in contrasto. Ogni trasgressione al Decreto Consiliare di dichiarazione di Legge Marziale comporta l'accusa di tradimento o alto tradimento.


- Leggi Repubblicane
Queste sono le leggi approvate dal Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia. Rimangono sempre in vigore, salvo modifica Consigliare.
Il Principe e il Portavoce sono obbligati a pubblicare ogni legge o sua modifica approvata dalla maggioranza semplice dei Consiglieri rendendola visibile alla popolazione, al Siniscalcato (IG) o in Bacheca Consigliare (Forum), Previa ratifica del Doge

- Decreti Consiliari
Il Decreto Consiliare
è uno strumento legislativo temporaneo.
Il principe lo emette di propria iniziativa, meglio se approvato dalla maggioranza semplice del Consiglio.
Il Decreto entra in vigore dalle 4:30 del giorno seguente la pubblicazione, non ha effetti retroattivi e ha una durata di 15 giorni.
Il Decreto dopo tale termine non è più valido e non produce più alcun effetto legislativo.
Violazioni al Decreto nel suo periodo di validità e processi collegati a tali infrazioni rimangono in essere e vengono portati a termine anche dopo il termine di validità del Decreto.

-Forme Legislative Repubblicane (Statuti e Carte delle Istituzioni)
Oltre agli statuti e carte che sono parte del Corpo legislativo della Serenissima Repubblica di Venezia, ogni Istituzione della Repubblica può essere disciplinata da un regolamento interno.
Il regolamento interno è estraneo al corpo delle leggi, ma può sancire comportamenti non consoni ai membri delle Istituzioni e quindi sanzionabili tramite applicazione di quanto previsto nei regolamenti stessi, che in ogni caso, non facendo parte del corpo delle leggi, non possono prevedere reati.
Il Principe ha diritto di veto sull'approvazione dei nuovi regolamenti e potere di abrogazione dei regolamenti approvati dai suoi predecessori.


- Leggi Municipali (e.g. Ordinanze Municipali)

Si definisce “Ordinanza Municipale” l’imposizione di un determinato comportamento nell’ambito del Municipio che le ha promulgate.
La sua validità si estende a tutti coloro che si trovano a transitare in una determinata realtà cittadina, quale che sia la motivazione del soggiorno.
I sindaci possono proporre ordinanze municipali su qualunque materia, che saranno soggette all'approvazione espressa del Consiglio. I Sindaci richiedono detta approvazione al Consiglio con istanza al Ministro del Commercio in Camera Sindaci, indicando chiaramente il testo dell'ordinanza e le motivazioni che la rendono auspicabile o necessaria.
Il Ministro del Commercio porta all'attenzione del Consiglio la proposta di ordinanza per la sua votazione. Il Consiglio può modificare la forma o il merito dell'ordinanza, subordinando a tale modifica la sua approvazione.
Il Consiglio, entro tre giorni, concede o nega detta approvazione, in quest'ultimo caso con motivazione riportata in camera sindaci per il tramite del Ministro del Commercio.
Trascorsi tre giorni senza comunicazioni da parte del Consiglio, la proposta di ordinanza è da intendersi rigettata.
L'ordinanza ha valore legislativo se:
- viene pubblicata nel messaggio del Sindaco in municipio tra le prime informazioni disponibili. In caso esistano più ordinanze esse vanno accodate una dopo l'altra e prima di ogni altro messaggio del Sindaco, salvo la presenza di messaggi repubblicani.
- viene pubblicata in taverna della Repubblica dal Portavoce ed entra in vigore il giorno dopo la sua affissione, si considera tacitamente rinnovata, e rimarrà vigente fintanto che non verrà esplicitamente abrogata o modificata dal sindaco in carica o dal Consiglio.
E' compito del Sindaco anche informare il Portavoce della cancellazione di una Ordinanza Municipale.
Il Consiglio, con disposizione motivata da pubblicare nell'Ufficio del Portavoce e in Camera Sindaci, può imporre ad un Sindaco l'abrogazione o la modifica di una Ordinanza precedentemente approvata, per sopraggiunti motivi di opportunità derivanti dalla necessità di tutela di interessi superiori.
L'apertura dei processi collegata a infrazione delle Ordinanze spetta al Sindaco che è anche responsabile di fornire tutte le informazioni agli organi competenti.
Il costo del processo sarà a carico delle Casse Municipali.


Legge 3 - della gravità dei Reati e delle Pene

Questa legge classifica i Reati riconosciuti nella Serenissima Repubblica di Venezia e determina le Pene da eseguire rispettivamente al Reato commesso.

Articolo 3.1 - I Reati


I Reati sono divisi in tre categorie: Reati Leggeri, Reati Seri e Reati Gravi.

i. I Reati Leggeri sono passibili delle pene dal livello I al livello IV o di una loro combinazione.
ii. I Reati Seri sono passibili delle pene dal livello II al livello VI o di una loro combinazione.
iii. I Reati Gravi sono passibili delle pene dal livello II al livello VIII o di una loro combinazione.

Articolo 3.2 - Le Pene


Le pene per i Reati commessi nella Serenissima Repubblica di Venezia sono, per ordine crescente di gravità, classificate secondo i seguenti livelli:

I. Pubbliche Scuse. Affisse nella Taverna della Repubblica (il Giudice in ogni caso applicherà 1 ducato di ammenda e darà un tempo limite al reo per fare le pubbliche scuse. Se l'imputato colpevole, non farà le sue scuse entro il tempo previsto del Giudice o se il Giudice riterrà che le scuse fatte non sono espresse a dovere, verrà aperto a suo carico un processo per mancata collaborazione con la giustizia)

II. L’Obbrobrio Pubblico. Annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul Forum , nella Taverna della Repubblica. Il Giudice comunque applicherà 1 ducato di ammenda perché risulti colpevole in tribunale)

III. I Lavori Forzati. Possono svolgersi presso il Municipio, presso la Chiesa, presso un terzo danneggiato, presso le Miniere Repubblicane.
Il lavoro forzato presso una miniera repubblicana può consistere in due diversi livelli di sanzione:
- sanzione leggera: prevede il lavoro forzato in miniera per un determinato numero di giorni;
- sanzione pesante: prevede il lavoro forzato in miniera per un determinato numero di giorni, più il versamento, alla Repubblica, della metà dello stipendio ricevuto per il periodo lavorativo imposto.
I lavori forzati imposti in miniera non potranno superare i 7 giorni nel caso della "sanzione leggera", mentre non potranno superare i 14 giorni per la "sanzione pesante".
Il condannato dovrà fornire quotidianamente le prove necessarie al controllo del suo operato, altrimenti potrà essere denunciato per mancata collaborazione con la giustizia.

IV. L’Ammenda. Essa può essere versata al querelante come risarcimento ed alla Repubblica come costo amministrativo della Giustizia.

V. La Prigione, pena leggera, di una durata minore o uguale a 3 giorni.

VI. La Prigione, pena dura, di una durata maggiore a 3 giorni.

VII. L’Esilio Forzato. In alcuni casi gravi (Alto Tradimento o Rapina) la provincia ha il diritto di sostituire la pena di morte con l'Esilio (che non deve essere superiore a 3 mesi). La provincia non può vietare a un imputato di continuare a gestire la propria proprietà nella provincia.
In casi meno gravi, sarà necessario per il giudice se vuole emettere questa sentenza di avere l'accordo del giocatore di andare in Esilio.

VIII. La Pena Capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo (con o senza strangolamento seguente la confessione dei crimini). Il tipo di morte dipende dal reato e dal ceto sociale della vittima. I nobili non possono essere impiccati.

Articolo 3.3 - Variazioni dell'Entità delle Pene

Gli avvenimenti di seguito elencati possono aggravare o attenuare le pene applicate.

Comma 3.3.1 - Recidiva

Ogni recidiva, a seconda della gravità e della categoria della pena per i reati che l'imputato ha commesso, accrescerà detto reato di una categoria. Sono da considerarsi recidivi tutti i condannati i cui processi a carico siano ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione. Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento e Ribellione:
nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato documentata presso la Prefettura, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.

Comma 3.3.2 - Intralcio mediante Testimoni

Qualunque testimonianza chiamata dalla difesa (senza giustificato motivo) al fine di far prolungare il processo costituirà un aggravante per l'accusato e provocherà un aumento di categoria del reato commesso. Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al processo in corso che porti informazioni ulteriori a quelle derivanti dal normale svolgimento del processo.

Comma 3.3.3 - Ammissione di Colpa

L’ammissione e la confessione dei reati da parte dell’imputato si traducono in una attenuante delle pene applicate a discrezione del Giudice.

Comma 3.3.4 - Mancata Risposta in Giudizio

La mancata presentazione dell’imputato ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice costituisce una aggravante all’entità delle pene applicate a discrezione del Giudice.

Comma 3.3.5 - Complicità

Colui che si rende complice di un reato, anche senza aver commesso personalmente il reato, sarà giudicato come complice del reato commesso con il reo principale. Si definisce la complicità in base alla prove esibite in giudizio che ne comprovino il reato eseguito con altri.

Comma 3.3.6 - Associazione a Delinquere

Associazione per delinquere si manifesta quando tre o più persone commettono un delitto o un atto illecito.
La semplice adesione all'associazione basta a configurare il reato in oggetto, a prescindere, cioè, dalla commissione di uno o più fatti illeciti.
I capi, o comunque coloro che hanno dato vita all'associazione, vengono puniti dal legislatore con sanzioni più pesanti in quanto, chiaramente, la loro responsabilità è più grave.


Legge 4 - del funzionamento della Repubblica

Articolo 4.1 – della Tassazione

Le tasse vengono riscosse dai Municipi, per conto dei Municipi stessi o della Repubblica.
I Municipi posso riscuotere tasse dai propri cittadini fino al valore di 3 ducati sui campi e 5 sulle botteghe(estremo compreso).
Per la tassazione superiore , il Sindaco dovrà seguire le procedure stabilite dallo Statuto delle città della Repubblica.

Articolo 4.2 – dell'Esilio

La pena dell'Esilio è prevista per alcuni Reati Gravi, ove espressamente indicato.
Per gli altri reati, qualora il Giudice voglia emettere questa sentenza, sarà necessario provvedersi l'accordo con il giocatore incolpato, al fine di eseguire materialmente la condanna.
Il Giudice ha il diritto di sostituire la pena di morte con l'Esilio.
Il Giudice dovrà specificare al Consiglio in modo completo le cause di questo grave provvedimento, indicando anche la data entro la quale il condannato deve abbandonare il suolo della Repubblica (il termine non sarà mai in ogni caso inferiore ai 10 giorni).
L'Esilio ha la durata massima di 3 mesi e la Repubblica non può vietare a un imputato di continuare a gestire a distanza le sue proprietà sul suolo della provincia.
Se il condannato non abbandona il suolo veneziano entro il termine previsto, il suo nome verrà inserito nella lista degli indesiderati della Repubblica con la possibilità di essere ucciso dagli Eserciti Veneziani. Qualora il condannato dovesse rientrare prima della scadenza dei termini su suolo veneziano, si procederà con ulteriore denuncia. La pena prevista per tale nuovo procedimento è la condanna a morte.

Articolo 4.3 - delle Dimissioni di un Consigliere

Le dimissioni di un Consigliere della Repubblica devono essere presentate al Principe con 3 (tre) giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse. Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle effettuate.
Nel caso in cui un Consigliere della Repubblica non rispetti suddetta procedura egli dovrà essere denunciato per Alto Tradimento con la possibilità che il giudice riqualifichi il reato in omissioni d'atti d'ufficio, a seconda del contesto in cui sono avvenute le dimissioni


Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Doge prima delle dimissioni;
b) aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti stato di cui ha bisogno;
c) produrre un congruo numero di animali prima di rassegnare le dimissioni;
d)aver conferito a tutti i sindaci gli ultimi mandati richiesti.

Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Doge prima delle dimissioni;
b) aver conferito a tutti i sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) postare in Consiglio gli ultimi dati dell'inventario provinciale prima delle sue dimensioni.

Il Principe dimissionario dovrà:
a) Avvisare il Doge Sovrano prima delle dimissioni
b) Aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia.
c) Il Principe dimissionario sarà sostituito nelle sue funzioni dal Doge Sovrano, fino alla nomina di un nuovo Principe.


Sceriffo, Ministro del Commercio e principe hanno altresì il dovere di informare il Consiglio su eventuali periodi di inattività, quali ad esempio il recarsi in periodo spirituale per un certo lasso di tempo e concordare di conseguenza i provvedimenti da adottare.

Articolo 4.4 - del corretto Svolgimento dei Processi

Il Pubblico Ministero è incaricato di aprire i processi, l'unica eccezione a ciò riguarda i processi per violazione di ordinanze municipali, alle quali deve provvedere il Sindaco. Un Sindaco non può invece aprire processi che non siano per violazione di Ordinanze Municipali.
Le prove da ritenersi valide sono qualsiasi comunicazione pubblica o privata che venga raccolta dalle attività di Prefettura.

Tutte queste prove devono essere attestate da date.
Sono accettate anche le testimonianze di persone ma il Giudice non ha l'obbligo di valutarle come vincolanti.
Ogni imputato ha diritto a un processo equo e può essere assistito da un avvocato di sua fiducia.
La Repubblica per garantire a tutti i cittadini una opportuna difesa in tribunale si impegna a stilare un albo pubblico di avvocati d'ufficio repubblicano a disposizione degli imputati.
Una persona non può essere condannata due volte per lo stesso reato riportati in istanze di pari grado.

Articolo 4.5 - della Prescrizione Del Reato

Tutti coloro che avessero commesso un crimine all’interno dei confini del Repubblica, non facenti parte di un esercito, e a cui carico non fosse stata sporta una denuncia entro 25 giorni da quello della sua commissione, vedranno il proprio reato andare in prescrizione e non potranno essere denunciati successivamente per esso.
Per i reati di Tradimento e Alto Tradimento il limite sale a 50 giorni.
Il Pubblico Ministero può inoltre archiviare una denuncia in accordo con il prefetto, motivando la decisione nel proprio ufficio (Off Gdr Topic Ufficio del Pubblico Ministero) salvo ordini diversi provenienti dal principe.

Articolo 4.6 - dell’Oblazione Preventiva

L’Oblazione preventiva si ha quando una persona accortasi o avvisata di avere compiuto un reato per comportamento involontario o nell’ignoranza della norma provvede a sanare l’omissione o ad avvisare l’autorità preposta della sua disponibilità a sanare l’omissione prima della contestazione ufficiale di detto reato.
Non sono oblabili i Reati per cui sia riscontrata la Recidiva.
I Reati per cui è applicabile questa procedura sono quelli in cui è specificato nel testo che siano oblabili.

Articolo 4.7 - del Patteggiamento

Il Patteggiamento si ha quando una persona compie un reato per comportamento involontario o nell’ignoranza della norma e tale reato gli viene contestato ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Non sono patteggiabili i Reati per cui sia riscontrata la Recidiva.
I Reati per cui è applicabile questa procedura sono quelli in cui è specificato nel testo che siano patteggiabili.
Il Patteggiamento si ha per eseguito con il versamento di un multiplo della differenza di prezzo nel caso dello Schiavismo o della Speculazione e con la re-immissione sul mercato del quantitativo multiplo della merce accaparrata al prezzo minimo della tariffa pubblicata in Municipio.
Al giocatore di livello zero si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità.
E’ facoltà del Viceprefetto, in accordo col Sindaco, di commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del municipio.
Una giornata di servizio dovrà equivalere circa a 10 ducati di ammenda.

Articolo 4.8 - della Lista Indesiderati nella Repubblica

Nella lista indesiderati compariranno:
-i nomi di coloro che, condannati all'esilio, non abbandonano il suolo veneziano entro il termine previsto, essi resteranno nella lista fino allo morte per scontro con l'esercito o per un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali se commetteranno qualsiasi reato , avranno a discrezione del Giudice un prolungamento di tale periodo.
-i nomi di coloro che trasgrediscono un eventuale decreto dogale di chiusura frontiere e/o limitazione di passaggio, entrando nella Serenissima o in una sua città senza permesso, fino alla sentenza de giudice.
- i Sindaci per motivi precauzionali fino al termine dei controlli sul loro mandato.

Il Principe,in accordo con il Prefetto e il Capitano può stabilire l'immediato inserimento nella lista, di soggetti su cui gravano indizi di colpevolezza per gravi reati, per un tempo massimo di cinque giorni affinchè si svolgano le indagini.
In caso di stato di emergenza, il Principe, in accordo col Prefetto e col Capitano, potrà far inserire nella lista indesiderati coloro che compaiono tra l'elenco degli indagati di una apposita lista depositata in Prefettura.
I nomi di coloro che son presenti nella lista, ma che risultano fuori dal suolo della Serenissima, verrano spostati nella lista indagati presente in Prefettura con immediato inserimento al loro rientro
Ogni modifica di tal lista dovrà essere immediatamente segnalato nell'ufficio del Prefetto nella pubblica piazza.

Articolo 4.9- Della regolamentazione delle cariche inerenti il principato

Del Doge – Sovrano delle Venezie
Il Doge Sovrano è la massima autorità della Serenissima Repubblica di Venezia. Eletto ogni sei mesi per volere del popolo e su mandato dell'Altissimo, Egli è il garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni della Repubblica.
Quale massima autorità della Repubblica ha accesso alle Sale Consiliari, senza diritto di voto. Previo costante consulto con il Principe, decide e attua in piena autonomia e poteri, la politica estera della Repubblica.
In caso di guerra, ha facoltà di porsi alla guida di un esercito, il quale sarà considerato alla stregua di eserciti repubblicani e coordinato dallo stato maggiore.
Il Doge sovrano è tenuto a ratificare ogni legge emessa dal Serenissimo Consiglio con il suo sigillo e la sua firma. In caso egli rilevi un vizio procedurale o di contenuti può rimandare il provvedimento all’attenzione del consiglio per una più attenta analisi una sola volta a provvedimento. Alla seconda richiesta di firma il Doge ha l’obbligo di ratifica.
Egli può nominare inoltre un Intendente delle Finanze a sua scelta che possa svolgere i ruoli istituzionali.
L'Intendente è una carica ufficiale della Repubblica ed in base alla volontà del sovrano può, a ricevimento di una richiesta congiunta dello Sceriffo, del Ministro del Commercio e del Principe, sia fornire informazioni in merito alle finanze del Sovrano, sia dare la disponibilità IG al trasferimento dei fondi.


Del Principe
Il Principe viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Veneziano. Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi, più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per lo Stato. Presiede il Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro dei Ministri, ed ha il potere di nominarli e revocarli, e in casi gravi di destituirli.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento i consiglieri dovranno adoperarsi affinché egli venga destituito.
E' anche detto Doge Luogotenente, sostituisce il Doge Sovrano nei periodi in cui non ve ne fosse uno o che il Doge Sovrano in carica fosse in ritiro spirituale.
Ad oggi, nelle leggi ove compare l'indicazione semplice di "Doge" si intende il Serenissimo Principe.

Dei Consiglieri
Il Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo della Serenissima Repubblica di Venezia. Compito dei Consiglieri è votare e proporre le leggi della Repubblica Veneziana.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata. In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa. Qualora questo non dovesse avvenire e lo si ritenesse negligente per almeno sei Consiglieri e per il Doge Sovrano, sarebbe soggetto a sfiducia e perseguibile per omissione di atti d'ufficio e ove l'omissione sia reiterata o dovuta a dolo o colpa grave si esporrà all'accusa di Tradimento.
Il consigliere destituito per dolo o colpa grave, che non si dimette dal Consiglio entro 3 giorni sarà perseguito per Alto Tradimento.
E’ dovere dei Consiglieri aggiornare regolarmente il Consiglio sulla situazione dei loro rispettivi uffici.

Del Sindaco
Il Sindaco amministra la città e viene nominato dai cittadini della medesima. Il Sindaco deve tutelare il mercato ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato. Il Sindaco può accedere alla Camera dei Sindaci. Egli è soggetto agli obblighi derivanti dallo Statuto delle città della Repubblica.
Il sindaco che non rispetta le norme relative allo Statuto delle città della Repubblica è perseguibile per omissione di atti di ufficio qualora il suo comportamento non sia espressamente previsto come più grave reato dallo statuto stesso.

4.10 - dei Porti, delle Navi e del loro utilizzo

Tutte le questioni inerenti i porti, le navi e il loro utilizzo sono regolate dallo statuto della marina veneziana.
Le navi in attracco nei porti repubblicani pagano una tassa giornaliera che varia da 5 a 50 ducati, a scelta del Consiglio.



Articolo 4.11 - del Conflitto di Interessi

Ogni cittadino ha il diritto di poter concorrere liberamente al conseguimento di cariche pubbliche, purché non si trovi nella condizione di conflitto di interessi.
Per evitare di avere un conflitto d'interessi un cittadino non potrà occupare contemporaneamente posizioni che sono tra loro collegate, in campi specifici.
Nell'atto pratico:
- Tutti i cittadini potranno ricoprire solo una delle seguenti cariche : Sindaco - Ministro del Commercio/Sceriffo.
- Tutti i cittadini potranno ricoprire solo una delle seguenti cariche : Sindaco - Prefetto - Vice-Prefetto.
- Tutti i cittadini potranno ricoprire solo una delle seguenti cariche : Principe - Gran Ciambellano - Cancelliere.
Nel caso venga eletto Consigliere della Repubblica un Sindaco o un VicePrefetto, egli potrà portare a termine entrambi i suoi mandati solo previa decisione del Consiglio e del Doge, in caso contrario dovrà scegliere quale carica mantenere. Un consigliere non potrà invece candidarsi ad alcuna carica municipale, se non su richiesta del Doge e del Consiglio.
Al verificarsi del conflitto di interessi, il cittadino avrà sette giorni di tempo per decidere a quale carica rinunciare.
In caso di mancata scelta, entro il periodo previsto, il Doge ne decreterà la decadenza dall'incarico se già assegnato, o provvederà alla nomina a una carica non in conflitto.
In casi di emergenza o di estrema necessità, previa consultazione col Consiglio, il Doge potrà permettere, ad una persona di massima fiducia, di possedere due cariche che provocano conflitto di interessi, emanando un apposito Decreto Dogale.

Articolo 4.12 - dell'Araldica.
Tutte le questioni araldiche sono regolate dallo statuto della Serenissima Araldica Veneziana.
Il Doge Sovrano delle Venezie per volontà Divina e del Popolo è a capo dell'Araldica Veneziana.
Il Doge Sovrano è il solo a non sottostare ad alcuna legge araldica Serenissima perché egli è Venezia. Può nobilitare chi desidera al rango a cui meglio crede.

Articolo 4.13- legge di iniziativa popolare.

È diritto sovrano del Popolo Veneziano presentare un progetto di legge al Consiglio della Serenissima Repubblica.

Comma 1 - Della presentazione
Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare, entro il quarantacinquesimo giorno di legislatura, il testo proposto nella Taverna della Repubblica di Venezia e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini esclusivamente Veneziani.
(PG attivi IG da almeno cinque mesi, la cui regolarità sarà verificata dal prefetto) .
Il ruolo di portavoce dei cittadini sarà ricoperto dal promotore o da una commissione composta da un massimo di tre membri.
Un Consigliere della Repubblica o il Principe in carica non potrà mai essere firmatario o promotore dell'iniziativa, pena l'annullamento della sottoscrizione o della proposta di legge popolare.

Comma 2 - Dei doveri del Consiglio della Serenissima Repubblica
Il Consiglio potrà designare un responsabile delle operazioni descritte dalla presente norma, che si occuperà di sbrigare tutte le pratiche e sarà garante della corretta applicazione delle procedure, altrimenti i suddetti incarichi saranno ricoperti dal Principe.

Il Consiglio è obbligato a prendere in considerazione la proposta e a votare per l'accettazione della stessa.
Completate le sottoscrizioni, sarà indetta dal responsabile una votazione della durata di due giorni al massimo e con voto palese, per l'accettazione o il rifiuto della proposta; in caso di parere negativo, la decisione dovrà essere motivata.
L'esito della votazione sarà comunicato al promotore tramite missiva privata (PM) e a tutto il popolo in Taverna Veneziana.


Comma 3 - Dei lavori di discussione della proposta di legge popolare
In caso di accettazione della proposta, verrà aperto uno spazio apposito nella Camera Comune nel quale potranno intervenire soltanto i Consiglieri e i portavoce dei cittadini, pena la cancellazione di ogni altro intervento e la denuncia del responsabile per disturbo all'ordine pubblico.
Terminati i lavori si effettuerà una normale votazione al Castello per l'approvazione della legge.
La discussione in Camera Comune non dovrà superare i dieci giorni dal termine della votazione preliminare. Tuttavia, in caso di discussione ancora aperta, potrà essere prorogata di altri cinque giorni al massimo.

La mancata ottemperanza a queste procedure sarà punita con un'ammenda dai 100 ai 200 ducati (il doppio se a violare la legge sia il Doge) da versare nelle casse della Serenissima Repubblica, con la denuncia per omissione di atti d'ufficio o, nei casi più gravi, per Tradimento, alto Tradimento.
Classificazione del reato: reato serio
Capo di imputazione: Disturbo all'ordine, Tradimento, alto tradimento
[/rp]



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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 09:48 pm

Citazione :
[rp]Carta degli Eserciti della Serenissima Repubblica di Venezia

I. Tratti generali dell’Esercito

Articolo 1.1
Ogni militare deve prestare giuramento al Doge sovrano , al Principe e alla Repubblica di Venezia ed è obbligato

a rispettare il presente codice marziale.

Articolo 1.2
Ogni articolo della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore.

Articolo 1.3
Lo Stato Maggiore è composto dal Doge Sovrano,dal Principe, dal Capitano, dal Capo di Stato Maggiore, dal Sergente, dai Generali e da massimo due Strateghi.

Articolo 1.4
In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe in accordo con il Doge Sovrano.

è obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Repubblicano. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.


II. Della Struttura dell’Esercito
L'Esercito della Repubblica è strutturato su tre diversi livelli organizzativi.

Articolo 2.1
- Livello Strategico
Composto da almeno 4 Condotte formate da n.4 uomini. Esse
saranno presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Venezia e a rotazione nelle restanti città della
Serenissima Repubblica di Venezia Ogni condotta è formata da un Generale, due Primi Ufficiali con caratteristiche più possibile
vicine al Generale e quando possibile da un Connestabile in grado di fornire PE.

- Primo Livello Operativo o di Intervento Rapido

Costituito da cavalieri denominati "Leoni de Mar".
Questi uomini costituiscono una forza di pronto impiego e nel loro Atto di Fedeltà giurano di essere a completa disposizione della
Repubblica.
Saranno ritenuti sempre in stato di allerta, per questo motivo attenderanno quotidianamente le ore 18 o l'ordine diretto del Capitano
prima di intraprendere qualsivoglia attività.
Dovranno sempre mantenere la propria lancia attiva, in modo da potere essere immediatamente disponibili ad una chiamata di emergenza
da parte del Capitano.
In caso di necessità, a seguito della chiamata del Capitano si rendono immediatamente disponibili e si radunano prontamente verso il
Punto di Chiamata dell'Esercito in cui la Condotta sta facendo l'alzata di orifiamma.
L'unico modo per appartenere a questa elitè è necessario aver ottenuto un punteggio di 80, possedere spada e scudo propri, avere
almeno 7 di Coefficiente di Combattimento e aderire al bando in Caserma per la richiesta di ingresso nei Leoni ed essere nominati dallo Stato Maggiore.

- Livello di Secondo Intervento
Costituito da due Generali pronti ad alzare l'orifiamma in caso di attacco esterno o gravi motivi interni su decisione

concordata del Doge Sovrano e Principe dopo valutazione della situazione dello SM
Costituito dalla Truppa Regolare. In ogni città veneziana sarà stanziato un Battaglione al comando di un Sovrintendente il quale verrà mobilitato dal Capitano solo in caso necessità.

Articolo 2.2 - Figure dell'Esercito Repubblicano
L'Esercito Repubblicano è formato da tutti i soldati, dicisi in ordine gerarchico in : membri dello Stato Maggiore, Primi Ufficiali, Ufficiali, Truppa.

Articolo 2.2.1
Lo Stato Maggiore è composto dal Doge Sovrano,dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, dal Capo di Stato Maggiore, dai Generali,

Il Doge Sovrano
E' il massimo vertice della gerarchia militare ed è il comandante in Capo delle Armate Repubblicane al di fuori dei confini della Serenissima.
Tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza.
Consiglia la politica diplomatica da adottare in caso di guerra.
Ha diritto di voto in ogni decisione dello Stato Maggiore.
Ha il potere di dichiarare lo Stato di Guerra in accordo col Principe e dietro parere favorevole dello Stato Maggiore.
Egli può rinunciare al suo potere in materia di eserciti e decidere di delegare totalmente il suo potere in ambito militare al Principe o al Capitano.Tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza compreso il Principe.
L'insieme dello SM dopo consultazione e votazione a maggioranza, avrà facoltà di intervento su ordini dati dal Doge Sovrano se ritenuti palesemente errati o nocivi per la situazione di guerra del momento, sia di difesa che aggressiva verso un altro stato.

Il Principe :

Comanda le Armate Repubblicane all'interno dei confini Veneziani .
Decide la politica militare da adottare all'interno dei propri confini e decide davanti allo Stato Maggiore di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare che trasgredisca o che raggiunga meriti esclusivamente in base alla Carta dell'Esercito previo assenso del Doge Sovrano. Egli può delegare il suo potere decisionale al Doge Sovrano, estendendo il potere del Sovrano all'interno dei confini Repubblicani o al Capitano.

- Il Capitano :E' un Consigliere Repubblicano eletto, ed un soldato attivo al momento della nomina e che abbia avuto esperienza pregressa in Stato Maggiore. Nel caso in cui tra i Consiglieri leggittimamente eletti nessuno abbia i requisiti di cui sopra, il CSM in carica prenderà di diritto il posto di Capitano e tutti i suoi diritti e doveri, avrà accesso al Consiglio ma potrà discutere e votare solo in materia di eserciti, nel suddetto caso, unicamente per l'assegnazione degli uffici In G
ratibus il Principe ha facoltà di nominare uno qualsiasi dei Consiglieri che dovrà utilizzare l'ufficio eseguendo espressamente solo
le disposizioni del CSM con il consenso del Principe.
E' il referente del Consiglio presso l'Esercito e dunque ha accesso alla Caserma, allo Stato Maggiore, alla Fureria e all'Accademia Militare.
Ha il compito, dopo essersi consultato con lo Stato Maggiore, di aprire le porte della Caserma ai soldati che avranno fatto richiesta di arruolamento e saranno ritenuti idonei (sarà il Capogruppo del Forum della Caserma).
Può richiedere al Consiglio della Repubblica esercitazioni per i suoi uomini le quali, se approvate, potranno essere retribuite.
Decide i nominativi dei soldati da mobilitare e rende pubbliche in Caserma le dinamiche di azione.
Espone giornalmente gli ordini a tutta la Caserma ed è il responsabile delle azioni di tutti gli ufficiali sotto al suo comando.
Può sospendere dal servizio, d'iniziativa propria, qualsiasi membro che trasgredisce agli ordini in base alla Carta dell'Esercito,
eccezion fatta per i Generali della Repubblica per i quali è necessaria l’approvazione collegiale e completa dello Stato Maggiore.
Riceve le indicazioni di politica militare dal Principe
le tramuta in disposizioni operative.
Non è perseguibile per le decisioni prese sul campo salvo contravvenire a ordini espliciti del Principe e del Doge
Sovrano. E' personalmente responsabile degli errori di gestione che provocano deficit tempistici durante le operazioni
belliche e le missioni in corso di svoglimento, oppure per la mancata o errata trasmissione delle disposizioni.

- Il Capo di Stato Maggiore : Coordina gli interventi di carattere strategico e comunicherà con il Consiglio della Serenissima
attraverso la figura del Capitano.
E' il braccio armato della Repubblica. Decide, dopo consultazione con il Capitano, ma solo quest'ultimo ha potere di
impartire ordini, lo schieramento e l'apertura degli Eserciti sul territorio veneziano e in caso di guerra, insieme allo
Stato Maggiore, in territorio nemico.
Pianifica e propone, preventivamente allo Stato Maggiore, le azioni che sufferisce di compiere e si confronta con i membri dello
stesso al fine di individuare le tattiche e le strategie migliori da porre in essere e realizzare dopo il nulla osta dello Stato
Maggiore stesso.
Ogni proposta dovrà essere approvata dal Principe e rischierata dal Capitano, tuttavia il Capo di Stato Maggiore sarà ritenuto diretto responsabile qualora la tattica proposta si riveli volontariamente fallace o la strategia errata con dolo comprovato.
Egli può in ogni momento proporre allo Stato Maggiore di dimettere, degradare o promuovere qualsiasi militare.
Viene eletto con votazione palese a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, ogni due mesi, tra i membri dello Stato
Maggiore, compresi quelli con carica consiliare senza esonero totale, ad eccezione di Capitano e Sergente. E' votato in Caserma da
tutti i soldati che compongono il Comando e l'Alto Comando e da tutti membri dello Stato Maggiore. In caso di parità, il voto del
Principe vale doppio. I risultati dell'elezione vengono quindi resi pubblici e la nomina pubblicata con
comunicazione formale dal Serenissimo Principe.
In aggiunta a quanto previsto dalla Cde in materia di strateghi e CSM, è facoltà del Principe avvalersi di un consigliere militare esterno alla caserma, qualora lo ritenga opportuno, da nominare con apposito decreto. Il Consigliere militare avrà accesso allo stato maggiore ma non alla caserma, con compiti esclusivamente consultivi e non operativi.
Qualora la presenza di tale consigliere mini la serenità e la sicurezza dello Stato Maggiore e della Serenissima, i membri dello Stato Maggiore possono espellerlo dallo stesso a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Lo Stato Maggiore può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituire il Capo di Stato Maggiore, in
caso di gravi inandempienze quali il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi alla Repubblica o allo Stato Maggiore, dimostrazione di palese incapacità a ricoprire tale incarico.

- Il Sergente : E' un membro del Consiglio scelto esclusivamente tra i soldati attivi al momento della nomina che
compongono il comando e l'alto comando, in caso non vi fosse nessuno che possiede tali requisiti, lo SM eleggerà a votazione semplice
un Capo Furiere che avrà gli stessi diritti e doveri di un Sergente, avrà accesso al Consiglio e potrà discutere e votare solo gli
argomenti di materia militare, nel suddetto caso il Principe ha facoltà di nominare in caso di necessità un qualsiasi Consigliere che
si prenda in carico le mansioni dell'ufficio In Gratibus del Sergente, questi dovrà eseguire solo ed esclusivamente le
disposizioni dettategli dal Capo Furiere in seguito a esplicito permesso del Principe.
E' il responsabile della Logistica delgli Eserciti repubblicani.
Si occupa di selezionare i soldati e di proporli al Capitano per il loro inserimento fra le truppe regolari, previo giuramento di
Fedeltà alla Serenissima Repubblica Veneziana.
Si occupa dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni soldato dal momento
della loro mobilitazione.
Rende sempre partecipe il Consiglio nel suo Ufficio dei pasti e delle armi fornite e delle paghe retribuite ai soldati.
E’ il moderatore delle stanze dedicate all’Esercito della Repubblica di Venezia.
E' responsabile della mobilitazione dei reparti e della scelta della composizione delle lance, in modo da ottimizzare le tempistiche
dell' adunata.
E' l'incaricato di svolgere le operazioni di conteggio del punteggio per le promozioni dei soldati e di coordinare il lavoro degli
Araldi.
E' a capo della fureria, che svolge i compiti di logistica dell'esercito.

- Gli Strateghi : Sono due esperti militari che completano lo Stato Maggiore. Essi concorrono a progettare la tattica e la strategia
per approntare le indicazioni di politica militare auspicate dal Principe.
Vengono scelti tra i soldati con minimo sei mesi di arruolamento effettivo e che abbiano raggiunto almeno il livello di Comando.
Vengono eletti ogni due mesi dallo Stato Maggiore, tra una rosa di cinque nomi pubblicamente proposta dal Principe in Caserma. I I
candidati devono dar conferma di disponibilità. In caso nessuno dovesse accettare la candidatura, il Principe procederà con altri 5 nomi.

- Il Generale : E' il comandante e il responsabile di un Esercito. Appartiene allo Stato Maggiore in qualità di suo membro effettivo
anche in caso non conduca direttamente un'armata. E' un soldato con almeno un anno di vita militare alle spalle, tra le fila
serenissime, nobile In Gratibus (IG) e armato. Deve aver raggiunto il punteggio di 150 ed aver partecipato e vinto il bando indetto
per tale ruolo.
Una volta entrate nel suo Esercito, tutte le lance e i soldati che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde
dell'operato dei suoi uomini.
Consulta lo Stato Maggiore per pianificare le strategie militari e muovere l'Esercito tanto su suolo veneziano quanto in territorio
nemico.
E' colui che propone la nomina o la degradazione di soldati sotto il suo comando al Capitano.
Ha diritto di poter nominare i suoi Primi Ufficiali, in caso contrario gli verranno forniti d'ufficio.



Articolo 2.2.2
I Primi Ufficiali sono i Comandanti di Corpo ed i Tesorieri, ogni iniziativa personale avrà bisogno del beneplacido di

Capitano e Sergente prima di essere attuata.

- Il Comandante di Corpo : E' il logista dell'esercito di un Generale ed è nominato dal Generale stesso. E' il portavoce del Generale
verso la truppa e vice versa, coordina i Sovraintendenti dell'Esercito sotto il suo controllo.
E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione
dell'esercito di appartenenza.

- Il Tesoriere : E' il responsabile della gestione del denaro all'interno dell'esercito di designazione e della richiesta di PE ai
Connestabili e conseguentemente di richiedere il rimborso delle spese al Sergente.

Articolo 2.2.3
Gli Ufficiali sono i Sovraintendenti

- Il Sovraintendente : Deve essere un nobile IG. Costituisce ed è il responsabile di una lancia (Reggimento da 8 ). Gestiscono il loro Reggimento ed eseguono gli ordini del Comandante di Corpo del Generale in comando.
Son coloro che, inoltre, si occupano di gestire i rapporti tra le lance e lo Stato Maggiore e fanno rapporto sullo status dei proprio soldati.

Articolo 2.2.4
La Truppa è formata da tutti gli effettivi in forza all'Esercito che abbiano prestato giuramento al Doge Sovrano, al Principe e alla Repubblica di Venezia. E' Organizzata per Gradi ed è divisa in Fanteria; Cavalleria e Comando. E' tenuta a rispettare la Carta dell'Esercito e in ogni caso gli ordini dei superiori.

Articolo 2.2.5
Altre figure dell'Esercito veneziano sono :

- L' Araldo : è la voce dell'Esercito verso i cittadini delle varie città e svolge il compito di spiegare cosa è l'Esercito e le sue funzioni rispondendo alle possibili domande che gli vengono fatte. Narra le "imprese" compiute dai nostri valorosi soldati e nel frattempo cercare di interessare all'arruolamento potenziali nuove reclute. Svolge le sue mansioni nelle "Tende di Arruolamento" presenti nelle varie città. Segue inoltre i battaglioni nelle missioni di guerra come cronista. Possono esserci diversi Araldi dislocati nelle città della Repubblica e sono responsabili di tener sempre aggiornata la lista dei soldati sotto la loro giurisdizione e le rispettive schede.

- Il Furiere: è un soldato che si occupa della parte amministrativa e logistica della Caserma. E' il punto di incontro tra i
Comandanti di Corpo e lo Stato Maggiore. Si occupa di redigere le richieste alimentari degli eserciti da presentare allo Stato
maggiore e gestisce tutta la banca dati dei soldati.

- Il Cappellano Militare: è un prete-soldato che segue l'Esercito negli spostamenti campali e si incarica delle mansioni strettamente
ecclesiastiche come celebrare messa oppure benedire gli uomini prima della battaglia, confortare i feriti e dare l'estrema unzione ai caduti.

- Il Responsabile della Torre di Guardia : è soldato col compito di monitorizzare la situazione degli eserciti nei territori adiacenti alla Serenissima Repubblica di Venezia o nelle Province di maggior rilievo o preoccupazione. Può avere inoltre il compito di controllare le maggiori organizzazioni fuorilegge.

-Il Responsabile dell'Accademia: e' un soldato scelto a maggioranza dallo SM, tra coloro che si distinguono per conoscenza e dedizione. Deterrà le chiavi dell'accademia e coordinerà, in accordo con Capitano e Sergente, il lavoro di tutti i membri della stessa.

Art. 2.2.1 – dei Gradi dell'esercito
Ogni soldato avrà un Cursus Honorum da seguire, per poter accedere al grado successivo. Ogni grado avrà delle incombenze, degli impegni e dei ruoli da ricoprire.
La scala gerarchica sarà suddivisa in quattro divisioni che progrediscono dal basso verso l'alto:

Fanteria:
_ Armigero
_ Fante, 20 punti

Cavalleria :
_ Scudiero, 40 punti
_ Cavaliere, 60 punti

Comando:
_ Maresciallo, 80 punti
_ Luogotenente, 100 punti
_ Comandante, 120 punti

Alto Comando:
_ Generale, 150 punti + bando
_ Sergente
_ Capitano
_Capo di Stato Maggiore
_ Principe
_Doge Sovrano

Nomine d'elitè :
_ Leoni de Mar, 80 + bando
_ Connestabile
_ Stratega



I Leoni de Mar sono un corpo d'èlite di pronto intervento i cui membri saranno nominati direttamente dallo Stato Maggiore. Per accedervi bisogna avere 7 CC, spada e scudo e 80 punti e prestare un giuramento di fedeltà e di disponibilità immediata. Il solo raggiungimento dei punti non implica l'accesso a questo nucleo di primo intervento.I Connestabili sono i Consiglieri Militari che rifornisco i Generali di punti esercito.
Gli Strateghi sono Consiglieri Militari che mettono la loro esperienza al Servizio dello Stato Maggiore.
Ogni grado sarà accompagnato da un simbolo grafico che il soldato può liberamente utilizzare.L'Armigero è il soldato semplice che ha appena fatto ingresso nei ranghi dell'esercito. Per passare al grado successivo è necessaria la permanenza in esercito di un mese, oltre all'accumulo del punteggio necessario.
Per accedere dalla divisione Fanteria a quella di Cavalleria bisogna essere in esercito da almeno due mesi ed avere almeno 3 cc.
Per accedere dalla divisione Cavalleria a quella di Comando bisogna essere in esercito da almeno quattro mesi ed avere almeno 5 cc.

I Marescialli sono figure cittadine il cui compito sarà organizzare e controllare le truppe della città di appartenenza. A questo
fine in ogni citta sarà scelto un Maresciallo di Condotta, tra i Marescialli o i gradi ad essi superiori.

I Luogotenenti sono i Sottoufficiali delle varie condotte e tra di loro il Generale di Armata sceglierà i suoi Sovraintendenti.

I Comandanti sono i Primi Ufficiali delle varie condotte e tra di loro il Generale di'Armata sceglierà il suo Tesoriere ed il suo

Comandante di Corpo (Ufficiale alla Logistica).

Per accedere dalla divisione Comando a quella di Alto Comando bisogna essere in esercito da almeno cinque mesi, avere almeno 7 cc, ed aver superato l'esame del CAR.

Generali, Strateghi, Sergente, Capitano, Capo di Stato Maggiore e Doge Sovrano e Principe formano lo Stato

Maggiore.

Sergente, Capitano e Doge Sovrano e Principe sono ruoli assegnati d'ufficio.

Per accedere al ruolo di Generale bisogna aver accumulato 150 punti, essere livello 3 ed essere da almeno 1 anno continuativo in esercito.

In casi eccezionali, come il ferimento (anche mortale) in combattimento lo Stato Maggiore si può riservare la possibilità di concedere dei punti extra ai soldati.
Lo Stato Maggiore si riserva, in seguito alla richiesta del responsabile dell'Accademia di premiare con punti carriera a propria discrezione gli accademici che si sono distinti in modo particolare.
I punti o frazioni di punti per poter progredire saranno sviluppati secondo la seguente scaletta:
- 1 punto per ogni CC
- 2 punti per i servizi prestati nelle milizie cittadine e nelle gendarmerie con la presentazione di un certificato del capitano

della milizia o del prefetto
- 3 punti per ogni mese di presenza in esercito
- 2 punti per ogni 10 giorni di missione eseguita
- da 2 a 8 punti bimestrali per chi svolge ruoli all'interno dell'esercito (Gendarmi = 2, Araldi = 2, Leoni da Mar = 2,

Sovraintendenti = 3, Primi Ufficiali = 4, Responsabili della Torre di Guardia = 6, Furieri = 8 )
- 5 punti per ogni 10 giorni di guerra fatti
- 8 punti per ruoli svolti nello Stato Maggiore


Verranno tolti due punti ogni mese di esonero totale dal servizio per motivi di pubblica amministrazione.

Si potrà far richiesta di promozione le prime due settimane di ogni nuova legislatura, i soldati che nel richiedere la promozione non abbiano compilato esattamente la scheda come da istruzioni dettate dal Capitano e Sergente, vedranno invalidata la propria richiesta

Articolo 2.3 Tribunale Militare
Il Tribunale Militare è un organo collegiale composto dallo Stato Maggiore, si assume il compito di valutare la condotta di tutti quei militari che commettono violazioni degli articoli della Carta dell'Esercito, tralasciando così i loro doveri di militari e infrangendo i loro giuramenti, rischiando di compromettere la sicurezza della Repubblica di Venezia e dei suoi cittadini. Nel caso tale valutazione portasse ad accuse circostanziate, presenterà poi una denuncia formale presso il Tribunale della Repubblica dove l'accusato sara´ sottoposto ad un processo e giudicato.


Articolo 2.4 Missioni e Rapporti
Parte dei membri dell’esercito possono essere mobilitati per compiere missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi della Repubblica e all’esterno. Tali missioni dovranno essere specificatamente autorizzate dal Principe in qualità di comandante in capo. Per ogni missione intrapresa, il comandante dovrà fare rapporto tramite missiva In Gratibus (IG) al Sergente o Capitano di quanto accaduto almeno una volta ogni due giorni di servizio e sarà suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo comunicando i vari ordini sempre tramite missiva. A missione conclusa verranno raccolti ed archiviati i vari rapporti nell’Archivio Operativo dell’Esercito, dopo essere stati resi noti al Consiglio. Il contenimento dei
Briganti che contempli azioni aggressive con possibilità di scontri devono essere necessariamente autorizzati dal Consiglio nel rispetto delle leggi vigenti.
In casi eccezionali il Serenissimo Consiglio può richiedere l'ausilio dei soldati per missioni non strettamente inerenti il servizio militare,come ad esempio il lavoro in miniera o la raccolta di legna.
Lo Stato Maggiore ha facoltà di accogliere o rifiutare tale richiesta.
In caso di esito positivo lo Stato Maggiore metterà a disposizione i soldati che volontariamente abbiano accettato tale missione e fornirà loro punti carriera in base all'impegno avuto.
I soldati Repubblicani, in seguito a ordini dello SM, possono compiere missioni di scorta privata, tale servizio può essere considerato una missione standard, con pagamento e punti carriera, o volontaria gratificata con solo punti carriera e decisi dallo SM. Il pagamento da parte di civili che necessitano di scorta, verrà concordato dallo SM e versato nella cassa privata dell'esercito.

Articolo 2.5 Dei Connestabili
I Connestabili dell'esercito sono livelli 3 appartenenti sia alla via militare che quella dello stato, i quali prestano giuramento nell'esercito e diventano membri effettivi di esso e seguono la gerarchia militare.
I funzionari militari sono invece civili che, senza limitazioni o obblighi militari, si rendono disponibili in caso di bisogno alla vendita dei punti esercito su richiesta del Capitano.

III. Il Reclutamento dei Militari

Articolo 3.1 - dei Giuramenti
Per diventare militare occorre essere di livello uno e prestare il seguente giuramento allo Stato Maggiore:


Citazione :
GIURAMENTO DI LEALTÀ
Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre la Repubblica, sacrificando, se necessario, la mia vita per la

sua difesa.
Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il Doge Sovrano e il Principe di Venezia. Giuro di

rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

Citazione :
GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad

alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie

funzioni presso l’Esercito della Repubblica di Venezia.

Articolo 3.2 - del Reclutamento
Ogni richiesta di reclutamento dovrà essere presentata agli Araldi o ad uno dei Generali Repubblicani, i quali, una volta constatati

i requisiti del richiedente e la sua presenza/attività, inoltrerà la domanda al Sergente , che avrà facoltà di inviarela Recluta alla

Caserma per il riconoscimento, la registrazione e il Giuramento.
Ogni componente dello Stato Maggiore potrà, fornendo le dovute motivazioni, annullare entro 7 giorni la decisione del Sergente di

aver accettato la candidatura di un richiedente.
E' possibile sospendere o riprendere il periodo di reclutamento a discrezione del Capitano, in accordo con il Doge e il Sergente.
Tutti coloro che sono reclutati devono avere un Casellario Giudiziario privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto

Tradimento, prestare il Giuramento di Lealtà e del Segreto allo Stato Maggiore e devono in qualsiasi caso rispettare la Carta dell'Esercito.

Articolo 3.3 - dell'Allerta
Si chiama Stato di Allerta la situazione per cui la Repubblica si trova attaccata da nemici interni o esterni ad essa, creando quindi la situazione di emergenza tale da richiedere la mobilitazione del maggior numero di soldati necessari al fine di far fronte all'emergenza.
Se lo stato di allerta è necessario non per fini difensivi ma offensivi, la mobilitazione da parte del Capitano dovrà seguire un comunicato congiunto di Doge Sovrano e Principe e Gran Ciambellano indirizzato a tutta la caserma.
Il Capitano avrà il compito di annunciare alle truppe il grado di Allerta attraverso un codice di colore e organizzare la strategia più opportuna per gestirla in maniera rapida ed efficace.
Chiunque rivelerà all'esterno della Caserma, dando comunicazione a civili o militari di altre Province, l'esistenza dello Stato di Allerta, qualora non fosse già reso pubblico, verrà immediatamente congedato dall'esercito con impossibilità di rientrarvi per 6 mesi se le prove provengono da una Missiva Spedita di Nascosto (MSN) e inserito nel libro nero della Caserma, con conseguente impossibilità di raggiungere i gradi di Comando ed Alto Comando, anche dei ruoli scelti dal Consiglio Repubblicano.
Qualora vi fossero prove utilizzabili, si provvederà alla denuncia per Altro Tradimento e al congedo disonorevole e permanente dal Serenissimo esercito.

IV. I Doveri fondamentali di ogni soldato

Articoli IV.I - della sospensione dal servizio

Articolo 4.1.1 - della Licenza
E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/etc...
E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio sul Forum della Caserma indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza.
Ogni soldato semplice avrà diritto ad una licenza di 7 giorni ogni mese, mentre un Leone da Mar avrà a disposizione 5 giorni mensili di licenza.
Questi giorni sono cumulabili e ogni soldato potrà gestirli come meglio crede, nell'ottica di mantenere equilibrio e stabilità alla struttura dell'esercito.
Sono esonerati da questo obbligo il Capitano e il Sergente i quali possono spostarsi liberamente per la Repubblica e i Generali se compiono spostamenti tra le città.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Repubblica di Venezia essi si trovino, in modo che possano essere di supporto al Battaglione del luogo.
Un soldato che si trova a rientrare dalla propria licenza, dovrà comunicare la sua ripresa del servizio .

Articolo 4.1.2 - dell'Esonero dal servizio
Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Repubblica o nel Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.
Un militare nominato a seguito di regolari elezioni municipali o repubblicane dovrà presentare domanda in forma ufficiale allo Stato Maggiore chiedendo di essere esonerato temporaneamente dal servizio e dalle attività militari per il tempo previsto dall'impegno
politico.
Potrà essere concesso un esonero parziale, in cui il soldato continuerà a svolgere compiti amministrativi o stanziali nella propria condotta di appartenenze, oppure totale , in caso di gravoso impegno amministrativo, dove il soldato perderà momantaneamente ogni onere e privilegio di appartenenza all'esercito.
Nel caso di partecipazione al Consiglio Repubblicano, in concomitanza con la nomina al ruolo di Capitano o Sergente, oppure di Consigliere senza carica, il soldato riacquista la possibilità di partecipare alle attività militari.

Articoli IV.II - del rigore militare

Articolo 4.2.1 - dell'Obbedienza e della Gerarchia
Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini

discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se

l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.
Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Articolo 4.2.2 - della Disposizione
In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione.
Per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non dopo le ore 18:00 di ogni giorno quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto.

Articolo 4.2.3 - della Responsabilità individuale
Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le Sezioni riguardanti la sua Lancia, oltre che la sezione generale del Forum della Caserma dell'esercito, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Repubblica di Venezia, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Repubblica, ogni militare ha il dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo SM in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Articolo 4.2.4 - della Comunicazione
E' dovere di ogni militare, in particolare per i Comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Articolo 4.2.5 - del Comando
Ogni Sovraintendente deve tenersi informato presso il proprio Generale in maniera periodica, in via non ufficiale, e a sua volta deve

informare i propri sottoposti circa eventuali ordini o chiarimenti.
E' diritto e dovere dei Sovraintendente creare e gestire i gruppi armati o reggimenti di appartenenza dell'Esercito nelle varie città

in accordo con il Capitano.Ogni creazione o modifica deve essere comunicata in via ufficiale al Capitano e poi archiviata.
E' dovere dei Sovraintendente controllare e segnalare sul Forum della Caserma arrivi "sospetti" nella propria città o nodo di

controllo. E' possibile agire d'iniziativa per la difesa della città d'appartenenza in maniera preventiva, qualora mancassero organi

di controllo volontario.
E' diritto dei generali disciplinare i propri soldati in via ufficiale o meno. Può scegliere, a seconda della gravità, di fare

rapporto e comunicare quanto avvenuto allo Stato Maggiore, il quale prenderà provvedimenti.

Articolo 4.2.6 - dell'Esternazione del pensiero politico
E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del Forum dell'Esercito o

utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Repubblica di Venezia estraneo ad influenze politiche.


Articolo 4.2.7 - Ogni membro dell'esercito che non abbia raggiunto almeno il comando ha l'obbligo di sottoporsi ad un periodo di addestramento(CAR) almeno in termini teorici.
Almeno una volta ogni due mesi verrà data la possibilità ai soldati di seguire il Corso di Addestramento Reclute(CAR), che oltre a dare la possibilità di accedere alla sezione di Comando sarà premiata da punti carriera in base al punteggio ottenuto all'esame finale.

Articoli IV.III - dell'incompatibilità

Articolo 4.3.1 - del Segreto Militare
Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza"(numero
dei componenti e la loro dislocazione, ordini o direttive prese).
Non si devono altresì comunicare le proposte in discussione nel Forum della Caserma, a nessun cittadino veneziano o straniero che non faccia parte dell'Esercito avendo prestato Giuramento, fino alla loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio della Repubblica.

Articolo 4.3.2 - della guida di un Armata
I soli soldati abilitati alla guida di un esercito sono i Generali Repubblicani oppure gli appartenenti allo Stato Maggiore, in caso
di comprovata necessità e previa votazione interna allo Stato Maggiore.
Nessun soldato potrà guidare un armata repubblicana non avendo i requisiti richiesti dalla carta degli Eserciti.
Un soldato che alzerà orifiamma privata sotto insegne civili perderà immediatamente i gradi acquisiti e non avrà più diritto di
appartenere ai serenissimo Esercito.

Articolo 4.3.3 - dell'appartenenza ad un ordine cavalleresco
Ogni soldato della Repubblica che appartiene ad un ordine Cavalleresco riconosciuto dalla Repubblica che ha possibilità di alzare orifiamma deve in ogni momento dare priorità agli ordini dello SM, potrà arruolarsi nell'esercito dell'Ordine solo quando non è impegnato in missione per il Serenissimo Esercito e dopo espresso parere positivo dello SM, allo stesso modo la possibilità di alzare orifiamma per conto dell'Ordine deve sottostare ad un esplicito nulla osta dello SM.
Il mancato rispetto di tale articolo porta all'allontanamento dello stesso dalla Caserma.
E' fatto divieto ad ogni membro del Serenissimo Esercito di far parte di ordini Cavallereschi non riconosciuti dalla Repubblica, pena l'allontanamento dalla Caserma.

Articolo 4.3.4 - dell'appartenenza ad un esercito miliziano
Ogni soldato che abbia giurato fedeltà all'Esercito della Serenissima non potrà appartenere ad alcun Esercito miliziano, salvo stato

di allerta comprovato ed esclusivamente su ordine dello Stato Maggiore.

V. I Diritti fondamentali di ogni soldato

Articolo 5.1 - dell'Ingresso in Capitale
E' diritto di ogni soldato repubblicano poter accedere a Venezia Capitale senza muovere alcuna richiesta d'ingresso al Prefetto, ma

comunicando tale intenzione allo Stato Maggiore che provvederà ad avvisare gli organi competenti.
In caso di missione è dovere dello Stato Maggiore informare il Prefetto del numero e dei nominativi dei soldati che accederanno in Capitale.

Articolo 5.2 - dello Scioglimento dei Giuramenti
Ogni militare può lasciare l'Esercito, rassegnando le proprie dimissioni o chiedendo congedo illimitato, sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega alla Repubblica comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta sul Forum della Caserma, al Capitano dell'Esercito o in alternativa al Sergente. La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra. Chiunque non rispetti questa procedura verrà perseguitato come Traditore e quindi nemico della Repubblica.

Articolo 5.3 - del rientro in Esercito dopo lo scioglimento dei Giuramenti
Ogni civile che abbia fatto parte dell'Esercito Veneziano ed abbia intenzione di rientrarvi, dopo aver rassegnato le sue dimissioni,

seguirà l'iter di una semplice recluta, avendo perso i propri punteggi precedentemente accumulati.
E' tuttavia decisione dello Stato Maggiore fornire un massimo di 30 punti di bonus a seconda del ruolo precedentemente svolto dal richiedente e dall'impegno dimostrato.


Articolo 5.4 - delle Paghe
E' diritto di ogni militare ricevere una paga (ducati o merci) in seguito alla mobilitazione. Il calcolo della paga spetta ai membri

dello Stato Maggiore che potranno in ogni momento richiedere lo screen per eventuali accertamenti.
In caso un soldato abbia ricevuto la paga ma si sia astenuto al dovere, verra´ denunciato e processato per alto tradimento, in quanto

ha commesso un reato di Truffa ai danni della Repubblica.
La paga giornaliera per ogni soldato equivale a 17 ducati o 1 pezzo di carne. In alternativa, e in accordo tra il soldato e il

Sergente, la Repubblica potrà saldare la ricompensa della mobilitazione con altre merci.

Articolo 5.5 - dell'Accusa
E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili e considerate come tali, rivolgersi al Tribunale Militare per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Tribunale decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Articolo 5.6 - della Condanna
Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che
variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento. I reati sono così suddivisi:

VI. Del Fondo Cassa dell'esercito
L'esercito ha la possibilità di usufruire di una cassa privata messa a disposizione del Doge Sovrano.
Tale cassa dovrà essere utilizzata esclusivamente per tutte le necessità dell'esercito per cui lo SM decide di attingervi denaro.
I soldi e/o merci depositati nella suddetta cassa verranno registrati in un apposito spazio in bacheca ed in SM, come ogni transizione, che verrà regolarmente comunicata anche alla Caserma tutta.
Il responsabile di un qualsiasi ammanco di cassa, non autorizzato o registrato, e di non aver provveduto al passaggio autorizzato dei beni potrà essere denunciato per furto ed appropriazione indebita.
Ogni soldato ha facoltà di fare donazioni o rinunciare a una parte o totalità della paga per far accrescere il fondo cassa.
Tutto il denaro guadagnato per le missioni di scorta o altre iniziative deve essere immediatamente depositato nel fondo cassa.
In caso di gravi difficoltà della Repubblica, lo stato maggiore ha la possibilità di prestare del denaro o merci presenti nel fondo cassa alla Repubblica per pagare le missioni ordinarie dell'esercito o la distribuzione dei ranci, il tutto verrà sancito da un accordo legale in cui si determineranno modalità e tempi di riconsegna del prestito.



VII. Il Rapporto tra Marina ed Esercito

Avendo in comune lo scopo di difendere i confini della Repubblica, Lo Stato Maggiore dell'esercito e della Marina dovranno continuamente scambiarsi informazioni utili e collaborare.
Il Capitano ed il CSM dell'esercito e l'Ammiragliato della marina militare potranno coordinarsi all'interno di un'apposita sala.
E' data possibilità allo SM dell'esercito di richiedere l'ultilizzo di navi per eventuali esercitazioni.
E' data possibilità allo SM di dare accesso alle sale dell'accademia all'Ammiraglio o a un suo delegato al fine di istruire i soldati alle manovra basilari navali.
E' data possibilità all'Ammiraglio di richiedere la presenza di alcuni soldati per missioni marinarie, tale richiesta potrà essere accettata e negata dallo SM dell'esercito.
E' data possibilità all'esercito Repubblicano di commissionare la costruzione di ogni tipo di naviglio, incluso quello da guerra, tale imbarcazione viene messa a disposizione della Repubblica per tutto il tempo che non occorre all'esercito Repubblicano ma dovrà essere disponibile per lo stesso ogni volta se ne presenti la necessità e dopo comunicazione del Capitano dell'esercito.


VIII- della Condanna
Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che
variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento. I reati sono così suddivisi:


Dei reati non gravi
1. Ritardo semplice – richiamo scritto
2. Ritardo prolungato oltre 2 giorni - Richiamo scritto con annotazione (nel forum esercito n.d.r.); in caso di recidiva il Capitano

può decidere di degradare.
3. Violazione delle norme sulla licenza - perdita di 5 punti carriera
4. Violazione delle norme sull'esonero dal servizio - perdita di 10 punti carriera
5. Mancato rispetto della gerarchia - perdita di 15 punti carriera
6. Violazione di tutti gli articolo 4.2 - perdita da 20 a 30 punti carriera a seconda della gravità
Dei reati gravi.
1. Renitenza – mancata presentazione oltre i 2 giorni dal dovuto – Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione
2. Insubordinazione (rifiuto ad eseguire ordini) - Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione
3. Violazione o mancata esecuzione di ordini - Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione
4. Guida di un armata civile - Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione
Dei reati gravissimi
1. Diserzione in tempo di pace – Tradimento
2. Malversazione – Tradimento
3. Diserzione in tempo di guerra – Alto Tradimento
4. Ribellione – Alto tradimento
5. Intelligenza con il nemico – Alto tradimento
6. Guida di un armata non autorizzata - Tradimento[/b]
La pena accessoria per tutti i reati gravissimi è la degradazione con espulsione dai ranghi dell'esercito e con cerimonia pubblica

(in taverna della repubblica n.d.r.)


Il Serenissimo Principe,

Fly Della Carmagnola,
Conte di Zara

Questione veneziana VeneziaO


Ratifica del Doge Sovrano delle Venezie:


Questione veneziana 15mo3ki
Questione veneziana Atozyx[/rp]


[hrp]Votazione aperta il 10 ottobre 1459 e chiusa il 12 Ottobre 1459.

La mozione di modifica della carta degli eserciti della Repubblica è stata approvata dal Consiglio.

Votanti: 12
favorevoli: 8
contrari: 0
Astenuti: 4

princesaira favorevole
cravant favorevole
andreafox favorevole
zack_ favorevole
bratach favorevole
ladisissi favorevole
mirkovic favorevole
Fly91 Favorevole
mattivale astenuto
bohemian_rapsody astenuta
paftunij astenuta
angie astenuto

Pubblicato a Venezia, addì 13 Ottobre 1459.

[/hrp]

[rp]
    Statuto dei Rappresentanti Diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia


    I. Gerarchia
    I rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia sono suddivisi secondo una precisa gerarchia.
    Tale gerarchia è composta da differenti gradi, ciascuno con i suoi compiti e le sue funzioni.
    I gradi dei rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia sono:

    - Doge Sovrano
    -Principe
    - Gran Ciambellano
    - Ciambellano Anziano
    - Segretario della Cancelleria (se nominato)
    - Console (se nominato)
    - Ambasciatore
    - Consigliere di Legazione
    - Consigliere di Legazione in prova

    II. Il Doge Sovrano
    E' il capo della diplomazia, il primo rappresentante della politica estera della Serenissima.
    Egli decide e attua la politica Diplomatica, previo costante consulto con il Serenissimo Principe.
    Ha facoltà di sollevare dall'incarico, degradare o promuovere, in qualsiasi momento, tutti i membri della squadra diplomatica, o nominare nuovi diplomatici.
    Ha facoltà, in casi di necessità, di nominare un suo delegato in ambito diplomatico, subordinatamente ad un giuramento di fedeltà, demandandogli tutti i compiti che ritiene opportuno, ed autorizzare la sua presenza in tavoli di trattative.
    In caso di impossibilità o assenza egli ha la facoltà di delegare il proprio Potere al Principe o al Gran Ciambellano.

    III. Il Principe

    Egli avrà a disposizione una sala, dove poter colloquiare con i rappresentanti diplomatici.
    Il Doge Sovrano ha il pieno diritto di decidere a quali sale permettere la presenza al Principe.
    In ogni momento, salvo parere contrario del Doge Sovrano, il Principe può chiedere informazioni o delegare la stipula di accordi al Gran Ciambellano.

    IV. Dei Consiglieri Repubblicani


    I Consiglieri Repubblicani del Serenissimo Consiglio avranno la possibilità di avere delle sale a Palazzo Ducale utili per i propri compiti, gli accessi saranno regolati dal Gran Ciambellano previo parere positivo del Sovrano.
    Gli organi di sicurezza e giustizia, militari e marittimi, i consiglieri della squadra economica devono lasciare un avviso, tempestivamente, ogni volta che interagiscono con i paesi stranieri, dandone i dettagli.

    V. Gran Ciambellano
    1. Il Gran Ciambellano è nominato dal Doge Sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia, previa consultazione con il Serenissimo Consiglio e il Principe. Egli è scelto esclusivamente tra gli Ambasciatori della Serenissima Repubblica di Venezia, sia esso membro o meno del Consiglio stesso.

    2. Il Doge Sovrano, ha la facoltà di richiedere un parere sui candidati ad una Commissione Tecnica, composta dal Gran Ciambellano uscente, Segretario e Consoli.

    3.La Commissione Tecnica ha potere unicamente consultivo e non vincolante, dovrà esprimere il proprio parere entro 48 ore dalla chiusura del Bando.
    La scheda che la commissione è tenuta a compilare viene redatta dal Doge Sovrano, o un suo delegato e palesata nel bando per la nomina del Gran Ciambellano.
    Il Parere della Commissione Tecnica, verrà visionato dal Serenissimo Consiglio e dal Minor Consiglio e può essere desecretato.

    I nomi dei componenti di tale Commissione, dovranno essere palesati nel Bando per la nomina del Gran Ciambellano


    4. Il Gran Ciambellano, in seguito alla pubblicazione di regolare bando pubblicato in Taverna della Repubblica, può nominare i rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia.
    In caso di comprovata necessità il Ciambellano, subordinatamente al consenso del Doge Sovrano, può integrare l'organico, senza aspettare i tempi tecnici previsti da un bando di reclutamento

    5. Il Gran Ciambellano ha il compito accogliere e portare all'attenzione del Doge Sovrano, e con il suo benestare all'attenzione del Serenissimo Consiglio le richieste degli ambasciatori stranieri giunti nella Repubblica e di fornire loro una adeguata sistemazione. Inoltre è suo dovere coordinare i rappresentanti diplomatici affinché svolgano al meglio le loro funzioni.

    6.Il Gran Ciambellano ha il dovere di pubblicare il Velino Diplomatico ogni 15/20 giorni al fine di informare il popolo tutto.

    7.Il Gran Ciambellano ha il dovere di tenere sempre aggiornato in "Informazione Repubblicana" un elenco delle limitazioni di transito negli Stati esteri.

    VI. Ciambellano Anziano

    1. Il Ciambellano Anziano è il Gran Ciambellano uscente, il quale rimane in carica per 15 giorni. Al termine, con l’accordo del Doge Sovrano, le sue funzioni potranno essere prorogate di altri 15 giorni.

    2. Il Ciambellano Anziano è il garante della continuità della diplomazia della Serenissima Repubblica di Venezia.. Aiuta il Gran Ciambellano al momento del conferimento delle sue funzioni, ma rimane sempre subordinato ad esso.

    3. Il Ciambellano Anziano ha gli stessi accessi del Gran Ciambellano agli uffici della Cancelleria.

    VII. Altre figure della Cancelleria:

    1. Il Segretario della Cancelleria è una figura nominata per volontà ed espressa richiesta del Ciambellano, il Doge Sovrano può emettere il Veto sulla nomina del Segretario.

    1.1Il Segreario della Cancelleria è scelto tra i diplomatici della Cancelleria è subordinato nel suo lavoro al Gran Ciambellano e al Ciambellano Anziano.

    1.2Il Segretario della Cancelleria è aiuto del Ciambellano per tutte quelle funzioni o compiti che il Ciambellano decide di demandargli. Egli ha la moderazione della Cancelleria (sale diplomatiche) ma non l'amministrazione delle stesse.

    1.3 In Caso di assenza del Ciambellano, del Ciambellano anziano, o di un delegato del Sovrano egli regge pro tempore la normale amministrazione della Cancelleria

    1.4 In Caso di assenza del Ciambellano, del Ciambellano anziano, del Segretario, di un delegato del Doge Sovrano è il Doge Sovrano che regge pro tempore la normale amministrazione della Cancelleria

    2. Il Console della Cancelleria è scelto su richiesta e nomina del Gran Ciambellano, a lui o al Ciambellano Anziano faranno riferimento per il loro operato e il loro lavoro, saranno altresì responsabili del reperimento di informazioni tramite gli ambasciatori a loro affidati per la co-stesura del Velino diplomatico

    2.1 Al Console della Cancelleria può esser demandata la supervisione di una o più regioni linguistiche per le quali farà riferimento e resoconto preciso al Ciambellano, è il responsabile della formazione e dell'operato degli ambasciatori della zona di sua competenza, collabora con il Gran Ciambellano al fine di proporre al Doge Sovrano la migliore linea diplomatica.

    2.2 All'inerno della Cancelleria possono esserci più Consoli a seconda delle esigenze e delle richiesta del Gran Ciambellano.




    VIII. Ambasciatore

    1. L’Ambasciatore è nominato dal Gran Ciambellano o dal Ciambellano Anziano, il Doge Sovrano, o in assenza, il Principe, può mettere il veto sulla nomina.

    2. Le condizioni necessarie per richiedere l’incarico di Ambasciatore sono:
    - casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna per tradimento o alto tradimento
    - residenza nella Serenissima Repubblica di Venezia
    - prestare giuramento in favore della Serenissima Repubblica di Venezia (vedi allegato).

    3. Nel caso in cui una qualsiasi di queste condizioni non venga rispettata, l’Ambasciatore viene immediatamente rimosso dall’incarico.

    4. L’Ambasciatore si impegna ad essere la voce della Serenissima Repubblica di Venezia presso le province di cui verrà incaricato. I suoi compiti prevedono:
    - Almeno una volta ogni 15 giorni, riportare presso la Cancelleria della Serenissima Repubblica di Venezia le informazioni rilevanti di carattere politico, militare, economico, diplomatico della zona di sua competenza.
    - Prendere contatto diretto con i rappresentanti delle province della zona di sua competenza.
    - Negoziare gli accordi e i trattati secondo le indicazioni del Gran Ciambellano e del Ciambellano Anziano.

    5. L’ambasciatore è sottomesso alle decisioni del Gran Ciambellano e del Ciambellano Anziano in tutte le questioni diplomatiche. Non può sottoscrivere, proporre, redigere trattati o alleanze senza aver avvertito preventivamente i suoi superiori.

    VI. Consigliere di Legazione e Consigliere di Legazione in prova
    1. Il Consigliere di Legazione è nominato dal Gran Ciambellano e dal Ciambellano Anziano. Dal momento della sua nomina fino al 30° giorno di servizio sarà Consigliere di Legazione in prova.
    2. Le condizioni necessarie per richiedere l’incarico di Consigliere di Legazione sono:
    - casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna per tradimento o alto tradimento
    - residenza nella Serenissima Repubblica di Venezia
    - prestare giuramento in favore della Serenissima Repubblica di Venezia (vedi allegato).
    3. Nel caso in cui una qualsiasi di queste condizioni non venga rispettata, il Consigliere di Legazione viene immediatamente rimosso dall’incarico.
    4. Il Consigliere di Legazione è un agente diplomatico che ha l’incarico di coadiuvare un Ambasciatore nei suoi compiti nella sua zona di competenza, in modo che possa maturare l’esperienza necessaria per proseguire la carriera diplomatica. Ad esso può venire assegnata la rappresentanza presso una provincia nel caso in cui:
    - l’Ambasciatore suo superiore decida di affidargli l’incarico
    - il Gran Ciambellano ritenga necessaria la presenza di un rappresentante diplomatico che si occupi di una particolare provincia


    IV. Doveri ed obblighi
    1. I rappresentanti diplomatici sono obbligati al segreto. Salvo approvazione del Gran Ciambellano o del Ciambellano Anziano, i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici.

    2. I rappresentanti diplomatici sono tenuti ad essere discreti e a non intervenire pubblicamente sui temi di politica estera se non in seguito ad un accordo con il Gran Ciambellano o con il Doge.

    3. I rappresentanti diplomatici sono tenuti a comunicare tutte le informazioni di cui vengono in possesso tramite il loro incarico al Gran Ciambellano.

    4. Il Gran Ciambellano si impegna a seguire la linea Diplomatica dettatagli dal Serenissimo Doge Sovrano, in accordo con il Principe, ogni iniziativa personale non concordata costituirà atto di tradimento


    5. Tutta la squadra diplomatica deve rispettare la gerarchia, sia nelle sale diplomatiche che pubblicamente.
    X.Delle dimissioni del Gran Ciambellano

    Il Ciambellano eletto o riconfermato dal Doge Sovrano rimane in carica per due mesi alla scadenza dei quali, il Doge Sovrano, sentito il parere del Consiglio Repubblicano e del Serenissimo Principe, può decidere se riconfermare l'incarico o emettere bando e ricercare un sostituto.
    Il Ciambellano che intenda rendere le proprie dimissioni dovrà presentare ufficiale richiesta motivata al Doge e al Consiglio della Repubblica.
    Accettate le dimissioni, il Doge Sovrano nominerà un Gran Ciambellano pro-tempore, mentre si procede alla regolare nomina come da comma1.
    Il Ciambellano dimissionario dovrà presentare una serie di documenti in allegato alla sua richiesta di dimissioni:

    -resoconto dettagliato attività diplomatica svolta
    -resoconto stato dei lavori, pendenze e attività in sospeso al momento delle dimissioni
    -avvisare la cancelleria e il corpo diplomatico della richiesta di dimissioni

    In caso di dimissioni per causa di forza maggiore,il Doge Sovrano provvederà a nominare un Gran Ciambellano pro-tempore.



XI. Disposizioni in caso di violazione dello statuto

1. I rappresentanti diplomatici che contravvengano le disposizioni del presente statuto potranno essere sottoposti a processo per tradimento o alto tradimento, a seconda della gravità.
2. Nel caso in cui un rappresentante diplomatico venga sottoposto a processo per tradimento o alto tradimento, senza che ciò sia in rapporto con il suo incarico, viene sollevato dalle sue funzioni finché non è reso il verdetto della corte.

In allegato:

Giuramento:[/i]


Citazione :
Io XXX residente a XXX nella Serenissima Repubblica di Venezia sono stato nominato XXX della Serenissima Repubblica di Venezia.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Doge Sovrano, Principe ,Gran Ciambellano e il Ciambellano Anziano.
Io mi impegno a rispettare e a conformarmi allo statuto dei rappresentanti diplomatici della Serenissima Repubblica di Venezia

Il Serenissimo Principe,
Fly Della Carmagnola

Questione veneziana VeneziaO


Ratifica del Doge Sovrano delle Venezie:


Questione veneziana 15mo3ki
Questione veneziana Atozyx




[/rp]

[hrp]Sondaggio aperto il 28 settembre e chiuso il 30 settembre 1459.

La mozione per la modifica dello statuto dei diplomatici è stata approvata dal Consiglio e ratificata dal Doge sovrano.

Votanti: 12
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti: 3

Ladisissi: favorevole
paftunij: favorevole
fly91: favorevole
mirkovic: favorevole
cravant: favorevole
zack_ : favorevole
andreafox: astenuto
angie: astenuto
bohemian_rapsody: astenuta
princesaira: favorevole
bratach: favorevole
mattivale: favorevole

pubblicato a Venezia, addì 1 ottobre 1459
[/hrp]
[/quote]
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty27/11/11, 09:51 pm

Toth ha scritto:
[rp]

Noi, Omar Nevis Casanova, Principe della Repubblica di Venezia,
in rappresentanza del Popolo Veneziano e del Consiglio Repubblicano,

Rendiamo noto ai regnanti e ai governi legittimi in tutte le terre italiche e oltre che il 16 novembre vi è stata una rivolta in Capitale perpetrata ai danni della Serenissima da alcuni traditori fra cui nobili veneziani quali il Conte Fly91 della Carmagnola, il Visconte Loryx Lancaster Stewart, e le Baronesse Paftunij Stewart e Ladisissi della Carmagnola con l’attentato alla mia vita e a quella dei soldati che erano con me nel mio esercito che è stato distrutto.

E’ nostro dovere far sì che la verità sulle vicende interne a Venezia sia resa pubblica affinché il proditorio attentato contro il Principe della Repubblica Serenissima sia considerato nella sua valenza vera, ossia un atto vile contro la massima Istituzione della Provincia Veneziana

La Serenissima Repubblica di Venezia è un'unica Repubblica e un unico Stato; il suo Popolo ha tutta la sovranità di eleggere il Consiglio di 12 membri ogni due mesi e tra essi viene eletto il Principe. E’ solo il Consiglio Repubblicano che ha pieno mandato di approvare ed emanare le leggi.

Il Corpus Iuris Venetiae indica chiaramente che “ Il Doge Sovrano di Venezia rappresenta la Serenissima negli stati esteri, il Principe eletto ha sovranità del territorio appartenente alla Serenissima.”

Inotre per vostra conoscenza


Citazione :

Articolo 4.9- Della regolamentazione delle cariche inerenti il principato

Del Doge – Sovrano di Venezia
Il Doge Sovrano rappresenta la Serenissima Repubblica di Venezia. Eletto ogni sei mesi per volere del popolo e su mandato dell'Altissimo, Egli è il garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni della Repubblica.
(omissis)
Del Serenissimo Principe
Il Principe è la massima autorità della Serenissima Repubblica di Venezia, a capo di ogni istituzione e dell'esercito, viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Veneziano. Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi, più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per lo Stato.
(omissis)

Nonostante l’emanazione di due decreti, una “Della chiusura delle frontiere e dell'interdizione d'accesso alla capitale” il 16 novembre e “ Dell'evacuazione della Capitale” il 17 novembre, e l’ordine al Sindaco Baronessa Paftunij di dimettersi immediatamente quale sindaco di Venezia che ha tolto l'armata del Principe dall'elenco degli eserciti autotizzati innescando la rivolta che ha causato la distruzione dell'esercito stesso, i ribelli hanno continuato sia a muoversi da città limitrofe verso la Capitale e non evacuandola, che a difendere il potere detenuto dal sindaco ribelle sapendo di andare contro le nostre disposizioni.

Il nostro Patriarca e Cardinale Heldor Foscari ha condannato il vile atto di tradimento di tutti coloro che hanno agito contro il Principe, il Consiglio e le Istituzioni.

La Capitale è ancora quest’oggi sotto assedio dall’esercito repubblicano comandato dalla Baronessa Ginevre Lancaster Stewart Dondi Zen, nonostante la nostra richiesta di resa. Nel tentativo di riprendere il controllo della Capitale, vi sono state morti sia da parte della frangia estremista e traditrice che da parte dell’esercito e i suoi volontari.

Sarà nostra premura che ogni singolo traditore venga assicurato alla giustizia e condannato secondo le nostre leggi per il vile atto perpetrato. Auspichiamo la solidarietà da parte di tutti gli alleati della Serenissima in questo momento di difficoltà.

Venezia, ventiseiesimo giorno del mese di Novembre Anno Domini 1459.

Omar Nevis Casanova
Serenissimo Principe
Barone del castello di sant'Andrea di Lido
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[/rp]
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aliseo

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty28/11/11, 06:46 am

diremmo di inviare solo e unicamente volontari per dare una mano se prop fosse indispensabilerio ...
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Jenin



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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty28/11/11, 11:53 am

Mi accodo a S.M. ... ma in questo caso noi come ci poniamo? gli inviamo altri beni ed alleghiamo i volontari?....
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty28/11/11, 12:54 pm

Io direi di non intervenire in alcun modo militarmente, semmai si può offire una intermediazione tra le parti in causa (che gia è una bella grana) per favorire la soluzione della crisi, noi restiamo assolutamente neutrali ma offriamo una sede per le trattative e mediamo tra le parti senza mettere nulla di nostro.

Il motivo di questa mia posizione lo spiego con quanto segue:

per quanto riguarda la politica estera il principe necessita di una delega del Doge Sovrano non si parla di subentro automatico del Principe in assenza del Sovrano.
regolamento diplomatico serenissima ha scritto:
II. Il Doge Sovrano
E' il capo della diplomazia, il primo rappresentante della politica estera della Serenissima.
Egli decide e attua la politica Diplomatica, previo costante consulto con il Serenissimo Principe.
Ha facoltà di sollevare dall'incarico, degradare o promuovere, in qualsiasi momento, tutti i membri della squadra diplomatica, o nominare nuovi diplomatici.
Ha facoltà, in casi di necessità, di nominare un suo delegato in ambito diplomatico, subordinatamente ad un giuramento di fedeltà, demandandogli tutti i compiti che ritiene opportuno, ed autorizzare la sua presenza in tavoli di trattative.
In caso di impossibilità o assenza egli ha la facoltà di delegare il proprio Potere al Principe o al Gran Ciambellano.

Per la politica interna invece questo automatismo sembra esistere dato che non si fa cenno alle deleghe, quindi resta da capire se nel momento in cui il Principe subentra al Sovrano assume i pieni poteri, quindi anche di politica estera, oppure solo per l'amministrazione in ambito interno, dato che per alcune cose il Principe deve consultarsi con il Sovrano.

CIV ha scritto:
Del Principe
Il Principe viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Veneziano. Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi, più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per lo Stato. Presiede il Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro dei Ministri, ed ha il potere di nominarli e revocarli, e in casi gravi di destituirli.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento i consiglieri dovranno adoperarsi affinché egli venga destituito.
E' anche detto Doge Luogotenente, sostituisce il Doge Sovrano nei periodi in cui non ve ne fosse uno o che il Doge Sovrano in carica fosse in ritiro spirituale.
Ad oggi, nelle leggi ove compare l'indicazione semplice di "Doge" si intende il Serenissimo Principe.

Ma la questione del subentro è per fortuna inifluente perchè leggendo i trattati si evincono delle cose per me inequivocabili.

Sotto ho estratto quello che ci può interessare dei trattati con Venezia, nel trattato di amicizia c'è un esplicito impegno a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio, ovviamente non è questo il caso in questione ma se un domani anche con l'assenso popolare dovesse essere estromesso definitivamente il principe e a vincere sarebbero gli attuali insorti questo articolo ci porrebbe in serie difficoltà (fermo restando che è sempre problematico per un Regno fornire aiuti ad un altro Regno in cui ci sono disordini che vedono coinvolti cittadini e nobili che sono anche politici dello stesso)

Trattato di amicizia con Venezia art 2 ha scritto:

c) Il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).

questo poi è quello che ci riguarda da vicino, è vero che si parla di attacco o invasione di un soggetto generico ma sempre di soggetto estraneo alla serenissima secondo me è da intendersi e non per questioni interne, infatti più avanti si cita testualmente "Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo" esplicitando quello che in precedenza è stato definito genericamente "aggressore" ed identificandolo come un "Ducato" quindi Stato estero,

Trattato di mutua assistenza con Venezia ha scritto:
Articolo III - della collaborazione politica economica diplomatica e militare -

Se un contraente è attaccato e invaso, qualunque sia il soggetto aggressore, gli altri contraenti devono portare aiuto al primo se da esso richiesto. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità delle altre parti contraenti. Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo, gli altri contraenti si impegnano, se il firmatario attaccato lo richiede, a dichiarare guerra al Ducato aggressore entro giorni 5 ( cinque ) dalla data dell'attacco.
Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.


Per come la vedo io, e come gia il Ministro Rimmster aveva detto, gia in base al trattato non abbiamo alcun diritto di intervenire.
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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty29/11/11, 09:58 am

Possiamo intervenire come abbiamo sempre fatto... Che le due parti siano rappresentate in Coordinamento Italico ed il regno si mette a farli ragionare, come pacere.
Non capisco davvero perchè stiamo a parderci così tanto tempo quando è eclatante e comprensibile anche ad un bambino che noi siciliani non possiamo metterci in mezzo proclamando, con il nostro appoggio ad una delle due parti, chi siano i veneziani degni e quelli indegni... scusatemi tanto: trattati o non trattati ma chi siano i veneziani degni se lo decidono poi da soli i veneziani stessi: è elementare, si chiama non ingerenza. Se nelle faccende note di TDL ci si fosse messa di mezzo venezia per decidere chi ha ragione, la cosa vi piacerebbe? Suvvia... abbiamo carriolate di cose più importanti da fare... Vedi la legione dell'Apocalypse... mentre noi perdiamo tempo con Venezia, quelli ormai si stanno insediando nella nostra terra... il giorno che ci fanno qualche casino chiamiamo poi venezia,. eh... si si, vedete come arrivano subito, anzi: son già pronti per partire!
Dai su, qualcuno dica qualcosa pure là, che vi ho lasciato la parola ormai da sei mesi e nessuno li ha più fumati ...

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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Questione veneziana Questione veneziana Empty29/11/11, 10:29 am

Concordo con la visione del Cancelliere e del Ministro per offrire appoggio alla pacificazione in Coordinamento italico e al massimo aiuti umanitari se serviranno come sempre fatto per ogni alleato.

Se S.M. concorda potremmo inbastire la risposta definitiva.


Ministro Rimmster vi prometto che riprenderò anche la questione legione e mi scuso per avervi abbandonato un po' su quel fronte. Sad
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