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 Corpus Iuris Aprutiorum

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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Corpus Iuris Aprutiorum Corpus Iuris Aprutiorum Empty26/10/09, 03:50 pm

Citazione :
LIBRO I - DEI DIRITTI CIVILI


Art. 1. - Dei Cittadini e delle Leggi
Tutti i personaggi residenti in Provincia degli Abruzzi hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
La provincia d'Abruzzo, riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo, o di una coppia.
L'Aristotelismo è la religione della Provincia degli Abruzzi.
La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e la Provincia degli Abruzzi sono regolati da un apposito Concordato.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al Principato degli Abruzzi e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono anch’essi rispettarne le norme, salvo trattati che diano particolari privilegi.


Art. 2. - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
I più alti rappresentanti dell’Inquisizione possono sostituirsi al Procuratore per le accuse di Stregoneria.
I corpi secondari (account) privi della propria anima saranno sistematicamente consegnati alle fiamme del rogo (eradicazione).
Di ogni crimine o reato commesso dai corpi secondari sarà imputato il corpo principale, che sarà anche l’oggetto della persecuzione e delle specifiche condanne.
In questo caso le pene saranno aggravate in ragione del contesto infamante della stregoneria.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.1, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Dell'Insulto e della Diffamazione
Costituisce atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato o a scandalizzare l’opinione pubblica.
Si definisce atto di insulto privato ogni scritto, sui forum o in game, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato, e comunque ogni scritto il cui contenuto si oppone alla morale.
Costituisce atto di diffamazione ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto a mettere falsamente in ombra l’onore personale o professionale di un abitante del Principato e ad infangarne ingiustamente la reputazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.2, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Dell’abuso di Titoli e Cariche
Costituisce atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legato ad un altro personaggio.
Costituisce atto di abuso di cariche ogni atto (processi IG o tasse) effettuato da un Sindaco Illegittimo (neo-sindaco di una ribellione non autorizzata dal Principe) o da un Consiglio Provinciale anti-democratico (ad opera di rivoltosi).
Viene considerato come falsario ogni personaggio che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma (imitazione dello pseudonimo) al fine di ottenerne profitto, informazioni private o per agire pubblicamente al suo posto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.3, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Delle leggi di iniziativa popolare
È diritto sovrano del Popolo Abruzzese presentare un progetto di legge al Consiglio.
Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Provincia degli Abruzzi e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini.
Una volta raccolte le sottoscrizioni uno dei cittadini proponenti si farà portavoce della proposta, avvisando il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discuterne il testo. È diritto dello stesso modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare.
Il voto riguardante un progetto di legge popolare sarà reso pubblico in calce alla proposta in Taverna della Provincia.
In caso di bocciatura sarà necessario un breve riassunto delle motivazioni che hanno condotto a tale decisione.


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MessaggioTitolo: Re: Corpus Iuris Aprutiorum Corpus Iuris Aprutiorum Empty26/10/09, 03:51 pm

Citazione :
LIBRO II - DEL COMMERCIO E DEL LAVORO


Art. 1. - Della Speculazione e delle Professioni
L’acquisto di beni alimentari è libero da qualsiasi divieto.
Nonostante ciò, chiunque acquisti merce al mercato e lo rivenda sullo stesso mercato ad un prezzo maggiore, solo per ottenerne un profitto personale, commette reato di speculazione.
Chiunque acquisti merci non inerenti la propria professione senza l'autorizzazione del Sindaco o del Principato commette reato di accaparramento.
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Provincia, facendo incetta di beni per crearne carenza e farne aumentare il prezzo, commette reato di speculazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.4, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 2. - Dell’appropriazione indebita
La compravendita di ogni prodotto presente sui mercati non deve interferire con il bene superiore della comunità.
A tal fine ogni azione che va a nuocere alla gestione dei mandati comunali o statali per la produzione e la consegna di merci per i Municipi e per il Principato o loro delegati è considerata appropriazione indebita.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.5, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso
Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.6, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Dello Schiavismo

Ogni suddito inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento (SMI).
L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità del Principato.
Lo schiavismo è vietato su tutto il territorio Abruzzese.
Si definisce schiavismo l'offerta di lavoro affissa presso il Municipio di un Comune per un corrispettivo inferiore al salario minimo determinato dal Consiglio degli Abruzzi.
Alla data attuale il salario minimo stabilito per la Provincia d’Abruzzo ammonta a 15 (quindici) Ducati.
La legge consente l’assunzione da parte del Principato e da parte del Municipio per la Milizia, a salari inferiori al minimo consentito.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.7, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Delle Ordinanze Cittadine
Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi della propria città. A tal fine gli è riconosciuto il potere di emanare ordinanze cittadine temporanee, che hanno valore di legge limitatamente alla propria Città, che ne è destinataria.
Le ordinanze cittadine, della durata massima di 10 giorni, possono avere ad oggetto divieti o imposizioni, e possono avere carattere amministrativo o economico (calmieri).
Per l'entrata in vigore è richiesto obbligatoriamente un controllo di legittimità del Consiglio, che ha il dovere di tutelare gli interessi superiori della Provincia.

Ciò premesso,
- Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non sia in aperto contrasto con le leggi della Provincia.
- Al Sindaco verrà data comunicazione della presa in carico della sua ordinanza, per sottoporla alla attenzione del Consiglio.
-Dal momento della comunicazione il Consiglio ha 48h di tempo per pronunciarsi CONTRO l'ordinanza proposta. Il VETO dev'essere sempre motivato e viene opposto allorchè l'ordinanza contrasti con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Provincia.
- Se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- La pubblicazione deve avvenire da parte del comune, nel forum del municipio, nella taverna municipale (IG), e nel messaggio del sindaco (IG) e dal consiglio in Taverna della Provincia tramite comunicazione ufficiale.

L'ordinanza Cittadina ha valore di legge per tutti coloro che si trovano in Città, anche i non residenti.
Le Ordinanze Cittadine resteranno in vigore per un periodo di 10 giorni, al termine dei quali, se si vuole rinnovare l'ordinanza, va fatta richiesta al Consiglio che valuterà se è il caso di concedere un ulteriore proroga di 10 giorni. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.8, del LIBRO V del presente corpo legislativo.

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MessaggioTitolo: Re: Corpus Iuris Aprutiorum Corpus Iuris Aprutiorum Empty26/10/09, 03:52 pm

Citazione :
LIBRO III - DEL PRINCIPATO E DELL’ESERCITO


Art. 1. - Del Principe
Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo.
Viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese.
Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi e più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per la vita dello Stato.
Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro di questi ultimi, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con altre Regioni e Stati.


Art. 2. - Della Sfiducia
Il Principe è soggetto alla sfiducia che può venir proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri.
La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni.
L'eventuale astensione equivale a concedere la fiducia.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento il Consiglio procederà alla sfiducia d’ufficio.
Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il Consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Se il Principe sfiduciato è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.9, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Dei Consiglieri

Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito dei Consiglieri è proporre e votare le leggi del Principato d’Abruzzo.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza ingiustificata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito alla mancanza commessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
I consiglieri condannati dal Tribunale per tradimento o alto tradimento saranno destituiti d'ufficio.
Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere dal Consiglio entro 3 giorni. Se il Consigliere destituito è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.10, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Del Ministro del Commercio (TM), Ministro delle Miniere (MdM) e Sceriffo

E’ dovere di questi Consiglieri rendere pubblico al Consiglio la situazione dei loro rispettivi uffici. E’ dovere del TM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione di Inventario e Cassa.
E’ dovere del MdM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione relativa alle Miniere.
E’ dovere dello Sceriffo pubblicare in Consiglio, quotidianamente, le statistiche circa le finanze della Provincia.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.11, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Del Giuramento
Ogni Consigliere eletto, entro 3 giorni dalla nomina del Principe, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo, di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano e di onorare la carica conferitami dal Principe”””
Il Principe eletto, entro 3 giorni dalla sua nomina, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio”””
Chiunque al momento della nomina si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza, ma dovrà sopperire al rientro dal ritiro entro 48 ore.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.12, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 6. - Dei Sindaci
I Sindaci amministrano le città e vengono nominati dai cittadini delle medesime.
Ogni Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato.
Ogni Sindaco avrà accesso alla Camera dei Sindaci e dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario e statistiche del proprio Municipio ogni tre giorni fino alla fine dello stesso.
Sarà proibito mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali senza previa autorizzazione del Principe.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.13, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 7. - Delle Dimissioni
Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con 3 giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse.
Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle rassegnate, senza però ledere i suoi precedenti doveri.
7.1 - Il Sindaco che voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Principe, motivata intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) dovrà fare mandati alle persone di fiducia (possibilmente i Consiglieri stessi) presenti in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni.
7.2 - Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;
b) l’ultimo giorno di servizio deve aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti-stato di cui ha bisogno e produrre un congruo numero di animali.
7.3 - Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;;
b) aver conferito a tutti i Sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) aver comprato alla fiera del principato tutte le merci che abbiano un valore minore al listino prezzi della Provincia;
d) postare in Consiglio i dati aggiornati dell'inventario provinciale.
7.4 - Il Principe dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia, in attesa della nomina del suo successore.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Principe hanno altresì il dovere di comunicare al Consiglio ogni eventuale periodo di inattività, quali ad esempio il recarsi in ritiro spirituale per un certo lasso di tempo, concordando di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.14, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 8. – Della sovrapposizione di cariche
Per evitare di avere un conflitto di interessi, il sindaco non può ricoprire i seguenti incarichi:

- Principe
- Giudice
- Prefetto
- PM
- Sceriffo
- Ministro del Commercio
- Sergente
- Capitano
- Viceprefetto

Se un soggetto si ritroverà a ricoprire 2 ( due ) delle cariche sopracitate, avrà tempo 1 ( una ) settimana, a partire dal giorno d'insediamento del secondo incarico, per scegliere a quale compito rinunciare, per il bene della provincia e della sua città.
In caso di rifiuto o mancata scelta, entro il periodo previsto, verrà cacciato senza indugio da qualsiasi ufficio consiliare al quale aveva accesso.
Per le pene si rinvia all’Art. 4.23 - Del disturbo dell'ordine pubblico, del LIBRO V.


Art. 9. - Dell’Esercito della Provincia
L’Esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita Carta dell’Esercito, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente.


Art. 10 - Degli altri Eserciti
Per altri eserciti si intendono tutti quelli non ufficialmente creati dalla Provincia.
Non è ammessa la presenza di eserciti sul suolo della Provincia degli Abruzzi senza la preventiva autorizzazione del Principe.
Chi vorrà costituire un esercito sul territorio della Provincia degli Abruzzi dovrà chiederne l'autorizzazione, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituirlo.
Il Capitano dovrà porre la questione in Consiglio.
Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione tramite le Ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio degli Abruzzi.
Il Ciambellano, provvederà a trasmettere la richiesta al capitano della provincia competente, che dovrà porre la questione in Consiglio.
L'autorizzazione al transito nella Provincia degli Abruzzi non permette nessun tipo di azione difensiva o offensiva, per le quali occorre richiedere un’ulteriore autorizzazione al Principe, contattando l'Ambasciata o il Capitano.
Nessun esercito straniero, potrà accedere nei territori d'Abruzzo prima di aver ricevuto l'autorizzazione dal Consiglio.
Eventuali eserciti stranieri che si trovano nel territorio degli Abruzzi senza permesso, saranno considerati ostili e gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia.
Tutti i permessi verranno discussi in consiglio ma decisi autonomamente dal Principe.
Nel caso i viceprefetti vedano la costituzione di un esercito nel territorio del Municipio che controllano, avvertiranno immediatamente lo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia, chiedendo dell’esistenza della prescritta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione, il viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata.
E' inoltre in potere del Principe ordinare l'immediato scioglimento di un Esercito non Provinciale. L'ordine dovrà essere eseguito immediatamente (farà fede lo screen dell'ultima connessione del Comandante dell'Esercito).
Restano valide le attuali note previste nei trattati stipulati con Paesi stranieri o con Ordini Cavallereschi che permettono il passaggio dei loro eserciti o la loro costituzione nella Provincia degli Abruzzi.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.15, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 11. - Dei reggimenti e gruppi armati
Il Capitano può, a suo insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato se ritiene che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza. Il gruppo deve eseguire l'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Gli eventuali componenti dei gruppi che non rispetteranno l'ordine saranno, di fatto, considerati nemici del Principato.
Il Capitano può, sempre a suo insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato attorno ad una città fino ad un tempo massimo di 72 ore.
Ogni violazione degli ordini verrà punita come Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.16, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art 12 - Dei diplomatici siciliani:
Il corpo diplomatico siciliano, in territorio abruzzese, è regolamentato dall’apposita Carta del Corpo Diplomatico, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente. Per eventuali ingerenze su suolo straniero, saranno considerati i trattati in vigore con lo stato in questione.


Art 13 - Dei diplomatici stranieri:
I diplomatici stranieri son tutelati dagli appositi trattati internazionali fatti dal Regno delle Due Sicilie, in particolar modo dallo Statuto sugli Ambasciatori.

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MessaggioTitolo: Re: Corpus Iuris Aprutiorum Corpus Iuris Aprutiorum Empty26/10/09, 03:53 pm

Citazione :
LIBRO IV - DELLA GIUSTIZIA


Art. 1. - Del disturbo dell'ordine pubblico

Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni turbamento all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica.
Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.23, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 2. - Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativi di ribellione effettuati con successo o meno.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.17, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. – Della frode
Costituisce un atto di frode la vendita di un prodotto spacciandolo per quello che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.18, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art.4 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di "oltraggio alla corte" ogni mancata risposta alla convocazione in tribunale. Viene altresì connotato come "oltraggio alla corte" ogni parola o azione volgare, di vilipendio verso il Giudice, il Pubblico Ministero e la Prefettura tutta, e ogni comportamento che leda la solennità e la dignità dell'aula di giustizia.
Se l'imputato non rispetta il volere espresso dal Giudice nel suo verdetto, si configura un reato punibile con una pena prevista per i reati leggeri. Qualunque ingiustificata azione addotta dall’indagato al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste per i reati leggeri.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.19, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Del Tradimento e Alto Tradimento

Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.24, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 6. - Della falsificazione di informazioni giudiziarie
Costituiscono atti di falsificazione di indizi tutte le opere tendenti alla realizzazione o alla modifica degli indizi materiali destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzarne il risultato.
Costituiscono atti di falsa testimonianza tutti i discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di qualunque informazione nell’ambito di un processo.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.20, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 7. - Dello sfruttamento dei beni pubblici
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire, da un punto di vista economico o di prestigio, la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.21, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 8. - Del brigantaggio
Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno. In caso di assassinio della vittima si rifà all’Art. successivo del presente corpo legislativo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.22, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 9. - Dell’omicidio
Costituisce un atto di omicidio ogni azione violenta che porta alla morte di un civile. Togliere intenzionalmente la vita ad un altro o più esseri umani è un atto riprovevole che può essere punito con un'azione altrettanto grave ed efficace come la pena di morte. Rinascere dalle proprie ceneri rinnovato sarà l'unico modo per redimersi e ricominciare una nuova vita all'insegna dell'onestà.
I militari della Provincia, che commettono questo reato all'interno di azioni autorizzate dall'esercito della Provincia, non sono passibili di denuncia per quanto riguarda il presente reato, poiché agiscono per conto di una mano superiore e benevola quale è quella del Principe.

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MessaggioTitolo: Re: Corpus Iuris Aprutiorum Corpus Iuris Aprutiorum Empty26/10/09, 03:54 pm

Citazione :
LIBRO V - DELLE PENE


Art. 1 - Dei Reati
Ogni atto delittuoso o criminale che verrà cos’ decretato dal Giudice sarà riconosciuto come reato.
Questi sono divisi in quattro categorie: reati leggeri, seri, speciali e capitali, ed avranno le seguenti attribuzioni di pena:
a) i reati leggeri saranno puniti con pene dal livello I al livello III;
b) i reati seri saranno puniti con pene dal livello IV al livello VI;
c) i reati speciali saranno puniti con pene dal livello VII al livello IX
d) i reati capitali saranno puniti con pene di livello X


Art. 2 - Delle Pene
Le pene verranno commisurate proporzionalmente alla gravità del reato commesso.
Per cui, nella Provincia degli Abruzzi, sono divise per ordine crescente di severità.
Per i reati definiti leggeri si avranno le seguenti pene:
I.) pubbliche scuse: verranno affisse nella taverna del Principato (il Giudice concederà un tempo ragionevole da permettere al reo di postare le pubbliche scuse; nel caso tale limite temporale non venga rispettato o se le scuse non siano state compiutamente espresse, lo stesso potrà decidere di aprire un processo per mancanza di collaborazione con la Giustizia); inoltre verrà applicata dal Giudice un’ammenda pari ad 1 ducato;
II.) l’obbrobrio pubblico: annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul forum della Taverna della Provincia); il Giudice, comunque, applicherà un’ammenda pari ad 1 ducato perché risulti colpevole in tribunale;
III.) ammenda: risarcimento economico proporzionale al danno recato alle Istituzioni;
Per i reati definiti seri, si avrà:
IV.) casa di pena: reclusione leggera di durata minore o uguale a 3 giorni;
V.) reclusione con ammenda: prigione di durata minore o uguale a 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VI.) prigione dura: reclusione di una durata maggiore di 3 giorni;
Per i reati definiti speciali, si avrà:
VII.) reclusione dura con ammenda: pena di una durata maggiore di 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VIII.) morte GDR o IG: sarà tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine commesso e dal ceto sociale della vittima. Ai briganti plurirecidivi e pericolosi e a coloro che si sono macchiati di ribellione ad un'istituzione, potrà essere data la caccia con l’Esercito per provocarne la morte IG. I nobili non potranno essere impiccati (obbligo di cessazione immediata di ogni eventuale incarico pubblico e ritiro spirituale almeno di 7 giorni);
IX.) per infliggere la pena dell'esilio il giudice fà formale richiesta al consiglio spiegandone le motivazioni,
Il consiglio entro ventiquattro ore vota la proposta che deve essere approvata a maggiornaza assoluta dei suoi membri.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie.
Il condannato deve uscire dal territorio d'Abruzzo e del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice.
Se non abbandona il suolo entro il tempo stabilito si procede a un nuovo processo (capo di accusa: disturbo dell'ordine pubblico).
In questo caso, l'imputato verrà condannato alla massima pena di prigionia, in base al livello.
Nel rispetto della carta del giudice, l'esilio ha una durata massima di 3 mesi e deve esser concordato con l'imputato.
Infine, per i reati capitali, si avrà:
X.) eradicazione del personaggio; la competenza per l’erogazione della pena spetta al Giudice in evidenti casi di multiaccount;


Art. 3 - Della recidività
In tutti i casi dove il giocatore si sia distinto più di una volta per i medesimi reati, si applica il principio della recidività.
Stesso principio vale inoltre per reati differenti, ma entrambi punibili come reati seri.
Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Applicando tale principio il Giudice è invitato ad applicare la pena di livello più alto all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.


Art. 4 - Dell’applicazione delle pene
Di seguito vengono riportate le pene applicabili ai crimini enunciati dal presente corpo legislativo.
4.1 - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria: la stregoneria è un reato speciale.
Capo d’imputazione: Stregoneria


4.2 - Dell'Insulto e Della diffamazione:
la competenza nell’ambito di questo reato, è del Principato, se il reato è considerabile leggero e riferito al pg.

In seguito alla denuncia, supportata da appositi screen, si farà appello:
- alla giustizia locale per i casi avvenuti in game/forum;
- al referente della CSI, per le questioni avvenute in game/forum e considerate gravi.

Son considerati insulti leggeri, quelli fatti in ambito gdr/ig ( sindaco truffatore,ect), mentre insulti pesanti o gravi, quelli riferiti alla rl.

Inoltre se un fatto è avvenuto nel forum, bisogna avvisare i moderatori.

I casi di diffamazione, riguardanti i pg, sono puniti in game.
I casi di diffamazione, con riferimenti alla Real Life ( rl - riferimenti alle persone che guidano i pg - ), sono segnalati agli admin.

Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico


Art. 4.3 - Dell’abuso di Titoli e Cariche:
se l’abuso di titoli o cariche acquisite si riferiscono a un nobile o ad un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto si qualifica come reato serio; se l’abuso riguarda titoli o cariche usurpati all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale o Cittadina, l’atto verrà considerato reato speciale.
Constatata l’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o delle loro cariche, non si configura reato, ma il Giudice potrà commisurare un’ammenda fino ad un massimo del SMI moltiplicato per i giorni di effettivo esercizio dell’abuso.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico


4.4 - Della Speculazione e delle Professioni: la speculazione e l’acquisto di beni non inerenti al proprio mestiere sono reati leggeri.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico


4.5 - Dell’appropriazione indebita:l’appropriazione indebita è un reato leggero. Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico


4.6 - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso: si configura come reato leggero. Se viene però provato che la propria morosità è stata premeditata, si configura come reato serio.
Il mancato rispetto del vincolo d’uso è sempre configurato come reato serio.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


4.7 - Dello Schiavismo:
lo schiavismo è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Schiavismo


4.8 - Delle Ordinanze Cittadine:
La violazione di un’ordinanza cittadina è punita secondo le leggi della Provincia come disturbo dell’ordine pubblico.
Se l'ordinanza ha come oggetto un calmiere (parziale o totale), è data la facoltà di patteggiare attraverso la collaborazione con i viceprefetti, che effettueranno transazioni compensative per riequilibrare l'illecito guadagno ottenuto dal mancato rispetto del calmiere. In mancanza di collaborazione, verranno seguite le vie giudiziarie.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico

4.9 - Del Principe: il mancato rispetto della decisione del Consiglio da parte del Principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.10 - Dei Consiglieri: il Consigliere destituito che non si dimette dal Consiglio entro il termine previsto sarà perseguito per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.11 - Del Ministro del Commercio, Ministro delle Miniere e Sceriffo: il Ministro del Commercio, o il Ministro delle Miniere o lo Sceriffo che non rispettano le norme relative alle comunicazioni sono perseguibili per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.12- Del Giuramento: il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.13 - Del Sindaco: il sindaco che non rispetta le norme relative alle comunicazioni e alle autorizzazioni al e dal Principato è perseguibile per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.14 - Delle Dimissioni: il mancato rispetto delle procedure richieste è perseguibile per Tradimento o Alto Tradimento
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento


4.15 - Dell’Esercito Provinciale e degli altri Eserciti: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento degli eserciti sul suolo del Principato, considerata la sua gravità, saranno perseguibili per Alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.16 - Dei reggimenti e gruppi armati: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento di reggimenti e gruppi armati sul suolo del Principato saranno perseguibili per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.17 - Dell'incitamento alla ribellione: l’incitamento alla ribellione contro un Municipio è un reato leggero; l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro un Municipio è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro il Principato è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento


4.17 bis - Della Ribellione non autorizzata: La ribellione di un singolo, ai danni di un Istituzione, è un reato serio. La ribellione in bande organizzate, ai danni di un Istituzione, è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Ribellione non autorizzata.


4.18 - Della frode: la frode è un reato leggero.
La frode in seno ad una banda organizzata è un reato serio.
Capo d’imputazione: Frode


4.19 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia: il rifiuto di testimoniare o il non rispetto del verdetto del Giudice sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


4.20 - Della falsificazione di informazioni giudiziarie: la falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


4.21 - Dello sfruttamento dei beni pubblici: lo sfruttamento dei beni pubblici è un reato serio.
Capi d'imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento


4.22 - Del brigantaggio: il brigantaggio è un reato serio. Il brigantaggio in bande organizzate è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, furto e brigantaggio.


Art. 4.23 - Del disturbo dell'ordine pubblico: Il disturbo dell'ordine pubblico è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d'imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico.


Art. 4.24 - Del Tradimento e Alto Tradimento: Il tradimento è un reato serio. L’Alto Tradimento è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento


Art. 4.25 - Dell'evasione fiscale: l'evasione fiscale consiste nel non aver pagato le imposte entro il termine stabilito. L'evasione fiscale è un reato serio.
L'ammenda da pagare equivale al doppio delle imposte da pagare al momento della sentenza, interessi compresi. In caso non possa permettersi di pagare, sarà detenuto.
In caso di recidiva l'ammenda sarà maggiorata a discrezione del giudice e potranno essere comminati giorni di detenzione nelle patrie galere.
L'imputato potrà sanare la propria posizione in qualsiasi momento, pagando le imposte; questo comporterà la chiusura del processo con verdetto di assoluzione.
Il cittadino in ritiro spirituale avrà ulteriori 7 giorni di tempo dal ritorno alla vita attiva per sanare la propria posizione debitoria nei confronti del comune.
L'apertura dei processi spetta al Sindaco.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico


Art. 5. Dell’ammissione di colpa e della complicità
L’ammissione tramite confessione dei reati o dei crimini da parte dell’imputato si traduce in un alleggerimento della pena da applicare, significando che il Giudice è obbligato ad applicare la pena di livello più basso all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona ad un crimine o ad un reato la espone alla persecuzione per complicità.
La complicità in un reato comporta l’erogazione della stessa pena del principale imputato.


Art. 6. Dell’Oblazione preventiva
L’Oblazione preventiva si applica esclusivamente per reati di schiavismo, di speculazione e di accaparramento.
Consiste nella possibilità di provvedere a sanare direttamente o di avvisare la preposta Autorità, prima della contestazione ufficiale, nei casi in cui, a causa di un comportamento involontario, il personaggio si sia reso punibile di uno dei reati sopra richiamati. (farà fede lo screen).
Tale facoltà non viene concessa nei casi in cui si sia riscontrata la recidività.
Per contestazione ufficiale si intende quella fatta dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Se l’omissione consiste in una differenza di prezzo, l’oblazione consisterà nella corresponsione della differenza; se consiste nell’acquisto non consentito di merce, l’oblazione consisterà nella re-immissione sul mercato al medesimo prezzo d’acquisto (farà fede lo screen).
L’uso fraudolento dell’istituto dell’oblazione preventiva costituirà un’aggravante del reato che si tentava di estinguere.


Art. 7. Del Patteggiamento
Il patteggiamento si applica allorquando il personaggio si sia reso responsabile di atti di schiavismo, di speculazione o di accaparramento compiuti involontariamente, ma contestati ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
L’estinzione del reato per patteggiamento prevede il versamento di un multiplo della differenza di prezzo dal salario pattuito (schiavismo) o dal prezzo d’acquisto (speculazione o accaparramento) nelle casse del Municipio.
Al giocatore di livello uno si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità.
In caso di schiavismo sarà compito del Prefetto, o di un suo collaboratore regolarmente nominato, recuperare le somme dovute al Municipio.
In caso di speculazione sarà compito del Sindaco, o di un suo collaboratore, recuperare le somme tramite la re-immissione sul mercato delle merci oggetto del reato.
In caso di accaparramento, in mancanza delle merci oggetto del reato, la sanzione sarà pari al 20% del prezzo medio consigliato dal Sindaco moltiplicato per il moltiplicatore di cui sopra.
Non è previsto il patteggiamento nei casi in cui si sia riscontrata recidività.
E’ facoltà del Sindaco, in accordo con la Prefettura, commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del Municipio.
Una giornata di servizio dovrà equivalere allo SMI.


Art. 8. Dell’Appello

La Provincia degli Abruzzi riconosce a tutti i cittadini aventi avuto regolare processo di primo grado conclusosi con l’emanazione della sentenza, la possibilità di appellarsi alla stessa nel caso la ritenessero emessa in spregio alle leggi vigenti nei Regni, compilando il previsto modulo di richiesta presso la Corte d’Appello Italiana.
Sarà compito dei membri del collegio C.A.I. reputare la domanda d’appello valida o meno.

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