Palazzo Reale di Napoli
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 Corpus Giuridico Regio

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:29 am

Citazione :
Costituzione del Regno delle Due Sicilie

LIBRO 0 - Premessa


La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta.
Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini.
Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa.
Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.


Capitolo I - Dei diritti

Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani

Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Articolo 2. Del Culto

L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato.
Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.

Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.

Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Articolo 4. Delle proposte popolari

È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto.
Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici
Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.


LIBRO I – Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.
Il Regno delle Due Sicilie rivendica come propri tutti i territori a sud delle Province di Abruzzo e Terra di Lavoro compresi fra il Mar Tirreno, il Mar Adriatico ed il Mar Ionio, ivi compresa l'isola Sicilie e gli arcipelaghi minori.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Concilio Ristretto della Corona
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni


LIBRO II – Degli Organi istituzionali

Capitolo I. Concilio

Articolo 1. Composizione

Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere, i Ministri ed il Magister.
I ministeri esistenti sono: interni, difesa, esteri.
La nomina dei membri del Concilio è preroganitva unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati.
I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro.
I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza su tutto ciò che viene trattato dal Concilio e/o dal Parlamento del Regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.

Articolo 2. Incarichi

a) Il ministero degli interni supervisiona i lavori per l'unificazione delle strutture provinciali e la loro convergenza in strutture regie, per le leggi e per i regolamenti, in modo da garantire la medesima validità in tutto il reame.

b) Il ministero degli esteri gestisce la diplomazia del regno.

c) Il ministero della difesa ha il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.

d) Il Concilio aiuta il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiscono da questo collegio sono sottoposte al vaglio del Parlamento.


Capitolo 2. Parlamento


Articolo 1. Composizione
Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re.
I membri del parlamento avranno il diritto di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'ìncarico.
Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel parlamento del regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.


Articolo 2. Incarichi
Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nel proporre leggi, da parte anche di un singolo parlamentare;
- nella votazione delle proposte di legge;
- nella votazione della dichiarazione di guerra;


Articolo 3. Votazioni e Ratifiche.
Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum.
I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione.
Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata.
Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.


Capitolo III. Commissioni

Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso.
Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione.
Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari.
In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia.
Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.


Capitolo IV. Cariche

Articolo 1. Monarca
Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie.
Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.

Articolo 2. Elezione
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 3. Durata in carica
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 4. Sfiducia
ABROGATO IL 20/01/1459


Articolo 5. Reggente
Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza.
Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re.
Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.


Articolo 6. Cancelliere
Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.


LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze


Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 1. Capitale
La capitale del Regno delle Due Sicilie è Napoli, in cui si trova il Palazzo Reale, sede della diplomazia duosiciliana.
Indirizzo: https://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm

Articolo 2. Trattati
Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia.
Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire.
I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati.
Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere.
Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.

Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno
In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli accordi specifici vigenti sul territorio.


Capitolo II. Dell'esercito Regio

Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno.
Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori. I membri dello SMR sono indicati dalla carta dell'esercito regio.


Capitolo III. Dell'Università Regia

La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.


Capitolo IV. Dei Giuramenti

Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli


I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:



Citazione :
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli

I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:

Citazione :
Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive.
Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.


In fede
Firma e sigilli

Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona.

Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.


Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali

Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per
armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.


Aggiornata al 1 Settembre 1459
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:30 am

Citazione :
Codice Penale del Regno delle Due Sicilie


LIBRO I - NORME GENERALI


Art.1 - Carta dei Giudici
La Carta dei Giudici prevale su ogni altra legge, norma o usanza.

Art. 2 - Efficacia della legge penale nel tempo e principio di tassatività
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge del Regno o della Provincia in cui il fatto è commesso, né con pene che non siano da essa stabilite; è fatto divieto di ricorrere all’analogia.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto come reato al momento della pronuncia della sentenza, fatte salve le norme temporanee ed eccezionali.
La legge penale è vincolante per tutti, fatti salvi i privilegi riconosciuti dai trattati internazionali o dalla legge del Regno.

Art. 3 - Presunzione di innocenza
L’imputato è presunto innocente, compete all’accusa l’onere di fornire la prova della sua colpevolezza.

Art. 4 - Immutabilità dei fatti e applicazione del diritto
Il Giudice è tenuto a giudicare l’imputato unicamente sulla base dei fatti espressamente contestati nell’atto d’accusa. I fatti contestati nell’atto d’accusa non possono essere modificati nemmeno con il consenso delle parti.
Il Giudice applica il diritto d’ufficio, può modificare il capo d’imputazione ferma restando l’immutabilità dei fatti contestati, individua la norma applicabile ai fatti contestati e, qualora giudichi l’imputato colpevole, applica la pena imposta dalla legge indipendentemente dalle richieste del pubblico ministero.

Art. 5 - Ne bis in idem
Nessuno può essere giudicato due volte sui medesimi fatti, neppure in territori o alla luce di norme differenti, con l’unica eccezione del giudizio di appello.

Art. 6 - Mezzi di prova
L'attendibilità di tutti i mezzi di prova è liberamente apprezzata dal Giudice.
Le prove documentali sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali.
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game, ivi compresi i messaggi privati), tuttavia nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato.
I documenti coperti da segreto sono prove valide solo se indispensabili ai fini della decisione; chi intende avvalersene deve trasmetterne privatamente copia al Giudice, che la inoltrerà anche all'altra parte (PM o imputato) onde consentire il contraddittorio.

Art. 7 - Giudice e Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ed il Giudice hanno il compito di far rispettare ed applicare le norme vigenti.
In assenza di precise disposizioni su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto agendo come se fosse il legislatore, ferme restando le disposizioni di cui al libro I del presente codice.

Art. 8 - Concorso di persone
Qualora più persone contribuiscano a commettere un reato, sono tutte ugualmente perseguibili; è perseguibile per la commissione del reato anche chi, pur non commettendo il fatto sul piano materiale, abbia organizzato, diretto o coadiuvato gli esecutori materiali.

Art. 9 - Prescrizione
I reati si estinguono:
- decorsi 30 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è lieve;
- decorsi 60 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è moderato o grave.
I reati capitali non sono soggetti a prescrizione.
L'entrata in ritiro del personaggio sospende il decorso della prescrizione.
L'inizio del processo impedisce il maturare della prescrizione, pertanto il reato non si estingue se la sentenza è pronunciata oltre i termini di cui sopra, purché il processo sia iniziato prima.


LIBRO II - DEI DELITTI


Capo I - Delitti di stregoneria

Art. 10 - Stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
L’apertura di un processo per stregoneria è consentito solo alla Santa Inquisizione. In questo caso, in deroga a quanto previsto all’art. 3, l’apertura del processo costituisce prova del compimento di atti di stregoneria. L’imputato è considerato colpevole fino a prova contraria.
I corpi principali e secondari di chi sarà riconosciuto responsabile di atti di stregoneria saranno sistematicamente puniti nel rispetto della CDG.


Capo II - Delitti di disturbo all’ordine pubblico

Art. 11 - Ingiuria e diffamazione
Commette reato di ingiuria chiunque offende l'onore o il decoro di una persona in taverna, in forum o mediante messaggio privato.
Commette reato di diffamazione chiunque, in taverna, in forum pubblico o mediante messaggi privati identici inviati ad una pluralità di persone, attribuisca falsamente azioni od omissioni ad una persona idonee ad offenderne la reputazione.
L'ingiuria e la diffamazione sono reati lievi ed è ammesso il patteggiamento.
[NB - I reati di cui alla presente norma si riferiscono ad affermazioni indirizzate unicamente al personaggio (PG), ingiurie o affermazioni diffamatorie riferite al giocatore o evidentemente estranee al GdR sono unicamente di competenza degli amministratori]

Art. 12 - Disturbo all’ordine pubblico
Commette il reato di disturbo all’ordine pubblico chiunque commette uno o più atti idonei a turbare l’ordine costituito, la sicurezza, la salute o la tranquillità pubblica, salvo che il fatto non sia espressamente previsto da altra norma di legge come reato.
Il disturbo all’ordine pubblico è un reato lieve.

Art. 13 - Inosservanza di ordini dell’autorità
Commette il reato di inosservanza di ordini dell’autorità chiunque:
A - non rispetti un’ordinanza municipale o provinciale;
B - rifiuti di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura;
C - ometta di pagare le tasse nel termine fissato dall’autorità legittimamente in carica;
D - chiunque attracchi in un porto del Regno senza autorizzazione dell'autorità competente.
L’inosservanza di ordini dell’autorità è un reato moderato ed è consentito il patteggiamento nel caso sub A qualora l’ordinanza violata lo preveda e nel caso sub C versando le tasse e gli interessi prima dell’apertura del processo.
Nel caso sub D l'imputato è tenuto a provare di aver ricevuto regolare autorizzazione prima dell'attracco; in caso contrario sarà ritenuto colpevole anche in deroga a quanto previsto all'art. 3

Art. 14 - Intralcio alla Giustizia
Commette il reato di intralcio alla Giustizia:
A - chiunque, chiamato a testimoniare, dichiari il falso ovvero ometta di riferire fatti decisivi;
B - chiunque realizzi prove false o alteri prove vere al fine di influenzare l’esito di un processo;
C - chiunque si avvalga di prove false o alterate al fine di influenzare l’esito di un processo.
L’intralcio alla giustizia è un reato moderato.

Art. 15 - Oltraggio alla corte
Commette il reato di oltraggio alla corte chiunque si rivolga con termini volgari ovvero altrimenti offensivi al Giudice, al Pubblico Ministero o ai testimoni ed ogni comportamento che leda la solennità e la dignità dell’aula di giustizia.
Commette altresì il reato chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute in una sentenza del Giudice.
L’oltraggio alla corte è un reato moderato.

Art. 16 - Ribellione
Commette il reato di ribellione chiunque tenti, con o senza successo, di ribellarsi contro un municipio e chiunque tenti senza successo di assaltare un castello.
La ribellione è un reato moderato.

Art. 17 - Associazione per delinquere
Commettono il reato di associazione per delinquere coloro che si aggregano al fine di pianificare e/o commettere uno o più delitti.
L’associazione per delinquere è un reato moderato.

Art. 18 - Istigazione a delinquere
Commette il reato di istigazione a delinquere chiunque inciti taluno ovvero genericamente la collettività a commettere un reato.
L’istigazione a delinquere è un reato moderato.

Art. 19 - Brigantaggio
Art. 10 - Del brigantaggio
Commette il reato di brigantaggio chiunque derubi i viandanti o tenti di farlo.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno.
Il reato di brigantaggio è grave; il reato è aggravato se il brigantaggio è tentato o realizzato in gruppo


Capo III - Delitti di schiavismo

Art. 20 - Schiavismo
I consigli provinciali possono con apposita legge fissare il salario minimo che i privati cittadini sono tenuti ad osservare. Non sono soggetti a tali limiti la gendarmeria, l’esercito e le milizie cittadine.
Chiunque assuma un lavoratore ad un salario inferiore a quello minimo commette il reato di schiavismo.
Il reato di schiavismo è lieve ed è consentito il patteggiamento.


Capo IV - Delitti di frode

Art. 21 - Abuso di mandato
Commette il reato di abuso di mandato chiunque:
- utilizzi un mandato per scopi estranei a quelli per i quali gli è stato conferito;
- ometta di chiuderlo con il contenuto pattuito;
- ometta di chiuderlo nei termini indicati nel mandato ovvero in quelli in cui gli viene intimato di farlo dall’autorità, in quest’ultimo caso purché il termine sia ragionevole.
L’abuso di mandato è un reato moderato.
Se tuttavia entro la fine del processo il mandato non è stato chiuso e non sono stati consegnati all’autorità i beni o il danaro pattuiti, la condotta si considera predatoria per le casse pubbliche e pertanto il reato è grave. Il reato è ulteriormente aggravato se l’ammanco è ingente.

Art. 22 - Turbativa del mercato
Commette il reato di turbativa del mercato chiunque:
- compri o venda merci di tipo e/o quantità non consentita in base alle leggi della Provincia e Città in cui si trova;
- acquisti uno o più beni e li rivenda nel medesimo mercato a prezzo maggiorato;
- faccia incetta di cibo o altri generi di prima necessità generando notevole squilibrio per il mercato.
La turbativa del mercato è un reato moderato.
Qualora la turbativa generi una oggettiva difficoltà per la popolazione di una o più città a procurarsi il cibo essenziale, il reato è grave.

Art. 23 - Frode in commercio
Commette il reato di frode in commercio:
- chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- chiunque intercetti beni che vengono trasferiti in esecuzione di un mandato e non li restituisca ove richiesto; al fine di accertare la commissione del reato fa fede unicamente il testo del mandato.
La frode in commercio è un reato moderato.


Capo V - Delitti di tradimento

Art. 24 - Turbativa elettorale
Commette il reato di turbativa elettorale chiunque chieda il voto di alcuno promettendo o cedendo denaro o altri beni come corrispettivo del voto.
Commette, altresì, il medesimo reato chiunque offra il voto proprio o altrui in cambio di denaro o altra utilità.
La turbativa elettorale è un reato moderato.

Art. 25 - Peculato
Commette il reato di peculato chiunque, nell’esercizio di una carica pubblica, sia essa ricoperta legittimamente o abusivamente (es. rivolta), sottrae beni o danaro alle casse pubbliche e chiunque collabori con il titolare della carica alla fine di trarre profitto per sé o per altri.
Il peculato è un reato grave.

Art. 26 - Omissione o abuso di atti d’ufficio
Commette il reato di omissione o abuso di atti d’ufficio:
A - il funzionario della Prefettura che ritardi artificiosamente la presentazione di una denuncia ovvero ometta di presentarla in maniera veritiera indicando ogni elemento utile a perseguire l’imputato;
B - il Pubblico Ministero che, al fine di evitare la condanna di taluno, ometta di procedere o di indicare prove decisive per grave negligenza o in mala fede;
C - il Giudice che ometta di applicare la legge o la interpreti in maniera del tutto avulsa dal suo tenore letterale per grave negligenza o in mala fede;
D - il titolare di una carica che ometta o ritardi in misura significativa il compimento di un atto imposto dalla legge regia o provinciale ovvero eserciti una sua prerogativa senza ottenere le necessarie autorizzazioni ove esse siano richieste dalla legge regia o provinciale (es. rendiconti dei sindaci, preavviso di dimissioni, imposizione delle tasse ecc.).
L’omissione o l’abuso di atti d’ufficio è un reato moderato.

Art. 27 - Banda armata
Commette il reato di banda armata chiunque non sciolga il proprio gruppo armato o reggimento pur essendo stato richiesto di farlo da parte del Prefetto o suo delegato.
La banda armata è un reato moderato.

Art. 28 - Insubordinazione
Commette il reato di insubordinazione chiunque, facendo parte di un esercito (inteso come istituzione GdR, non necessariamente esercito costituito IG), non ottemperi agli ordini dei suoi superiori, purché questi ultimi non siano illegali.
L’insubordinazione è un reato moderato.

Art. 29 - Omessa denuncia
Commette il reato di omessa denuncia chiunque omette di fare tempestiva e pubblica denuncia pur essendo a conoscenza di fatti che possono ragionevolmente integrare i reati di:
- ribellione o sovversione;
- spionaggio;
- attentato all’unità dello Stato.
Il reato di omessa denuncia è moderato.


Capo VI - Delitti di alto tradimento

Art. 30 - Spionaggio
Commette il reato di spionaggio chiunque fornisca e chiunque riceva notizie o dati coperti da segreto ove la loro conoscenza possa astrattamente minare l’ordine pubblico, anche economico, o la sicurezza.
Commette altresì il reato di spionaggio chiunque, ad eccezione del Monarca e dei Governatori, senza autorizzazione, renda pubblico il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete delle camere istituzionali.
Il reato di spionaggio è moderato.

Art. 31 - Sovversione
Commette il reato di sovversione chiunque assalti con successo un castello o cambi un consiglio provinciale con una rivolta militare non autorizzata dalla Corona.
Il reato di sovversione è capitale.

Art. 32 - Attentato all’unità dello Stato
Commette il reato di attentato all’unità dello Stato chiunque tenti, anche senza riuscirvi, di porre in essere atti idonei a causare la perdita da parte del Regno di sovranità su uno o più dei suoi nodi o città.
Il reato di attentato all’unità dello Stato è capitale.


LIBRO III - DELLE PENE

Art. 33 - Tipologie di reato
I reati si suddividono in:
- reati lievi
- reati moderati
- reati gravi (anche detti speciali)
- reati capitali

Art. 34 - Reati lievi
Per i reati lievi il Giudice può comminare una o più delle pene che seguono:

a) obbrobrio pubblico: il Giudice ordinerà al Prefetto o suo delegato di riportare il testo integrale della sentenza in uno o più forum pubblici entro un tempo ragionevole; ove l’incaricato non provveda, verrà perseguito per oltraggio alla corte; in ogni caso verrà comminata un’ammenda minima di un ducato;
b) ammenda: pena pecuniaria proporzionale alla gravità del reato commesso; il reo deve essere in grado di pagare l’ammenda, eventualmente vendendo i beni in suo possesso.

Art. 35 - Reati moderati
Per i reati moderati il Giudice può comminare una o più delle pene previste per i reati lievi e/o la seguente:
c) reclusione leggera: durata da uno a tre giorni.

Art. 36 - Reati gravi (anche detti speciali)
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione:
d) reclusione dura: durata da uno a tre giorni per i personaggi di livello 1; da uno a sei giorni per i personaggi di livello 2; da uno a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.
In aggiunta, il Giudice può comminare anche una o più tra le pene previste per i reati lievi.
Allorquando una norma stabilisce che un reato, di per sé grave, è “aggravato” da una determinata circostanza, il Giudice deve comminare la pena della reclusione: della durata di tre giorni per i personaggi di livello 1; da quattro a sei giorni per i personaggi di livello 2; da cinque a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.

Art. 37 - Reati capitali
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione dura di cui all'art. 36 ovvero, in alternativa:
e) la pena dell'esilio - il Giudice fa formale richiesta di applicarla al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni.
Essi stabiliranno se ratificare la pena, se rifiutarla o se renderla circoscritta alla Provincia dove si tiene il processo.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie e per quanto non potrà farvi rientro, sino ad un massimo di tre mesi.
Il condannato deve uscire dal territorio del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice, o verrà ricercato dall'esercito e ucciso. In caso di rientro illegale, il reo verrà perseguito per disturbo all'ordine pubblico; per tutto il periodo di esilio inoltre le armate del regno inseriranno il reo nella lista nera al fine di impedirne la presenza e la circolazione illegale sul territorio regio.
f) la pena di morte IG - la pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi; il Giudice fa formale richiesta al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni. Essi stabiliranno se ratificare la pena o se rifiutarla.
Il boia eseguirà la sentenza entro quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà sulla pubblica piazza.

Art. 38 - Recidività
Si definisce recidivo chi subisce una condanna quando in Tribunale è ancora visibile almeno una sua condanna precedente.
La sanzione per la recidività è applicata anche d’ufficio dal giudice.
La recidività si definisce “speciale” quando il fatto per cui si procede è qualificato come reato grave o capitale e almeno una delle condanne ancora visibili riguarda un reato grave o capitale. La recidività si definisce “generica” in ogni altro caso.
In caso di recidività generica il reato commesso è considerato sempre un reato grave, salvo che non sia previsto dalla legge come reato capitale ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda.
In caso di recidività speciale la pena della reclusione ha durata da cinque a dieci giorni indipendentemente dal livello del personaggio ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda. Sono fatte salve le norme specificamente dettate per i reati capitali.

Art. 39 - Patteggiamento
Il patteggiamento è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Se il patteggiamento ha successo, il reato si estingue.
Al patteggiamento sovrintende il viceprefetto territorialmente competente. Il tentativo di patteggiamento deve avvenire in un tempo ragionevole e non è più consentito quando il reato è soggetto a evidente rischio di prescrizione.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di un privato (es. ingiuria), il viceprefetto tenta di mediare tra le parti verificando se la persona offesa è disposta a non sporgere denuncia a fronte di una data condotta o del pagamento di una data somma da parte del reo.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di una istituzione, le forme in cui esso deve avvenire sono indicate nella norma violata.

Art. 40 - Conversione della pena
Il Pubblico Ministero può, in ogni processo da lui aperto e se lo ritiene opportuno, proporre all'imputato di procedere alla conversione della pena, contattandolo privatamente e ricercando un accordo sulle forme della conversione.
La conversione può avvenire con le forme seguenti, anche tra loro concorrenti:
a) versamento di una somma di denaro al Principato in cui è stato aperto il processo e/o al Municipio leso dal reato;
b) versamento di una somma di danaro alla parte privata vittima del reato;
c) pubbliche scuse o altro adempimento GdR;
d) lavoro in miniera o in bottega con o senza restituzione del compenso.
Se il Pubblico Ministero e l'imputato raggiungono un accordo, lo sottopongono al Giudice. Ove questi lo ritenga congruo e dia il suo assenso, fissa un congruo termine per l'adempimento e il processo rimane sospeso.
Se l'imputato adempie, il processo viene chiuso con una condanna simbolica ad un'ammenda di un ducato. Se l'imputato non adempie, il Giudice lo condanna per il reato commesso, con l'aggiunta di un'ammenda ulteriore per l'oltraggio arrecato alla Corte.

Art. 41 - Grazia
Chiunque ha diritto a domandare la grazia al Sovrano del Regno delle Due Sicilie, dichiarandosi colpevole e pentito.
Tale richiesta, prima di essere presa in esame dal Sovrano dovrà essere appoggiata dal Governatore della Provincia interessata o da un membro dell'Alta Nobiltà della Provincia.
La Grazia per le pene IG deve essere richiesta prima che il Giudice emetta la sua sentenza IG; la richiesta di grazia, se avviene con l'avallo dei soggetti indicati nel presente articolo, sospende il processo sino alla decisione del Sovrano, purché essa avvenga entro giorni venti dalla richiesta.
La decisione del Sovrano in ordine alla Grazia è vincolante per il Giudice.


LIBRO IV - DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Art. 42 - Appello
Il Regno delle Due Sicilie riconosce a tutti coloro che sono stati condannati con sentenza emessa da uno dei Tribunali del Regno il diritto di proporre appello contro quest'ultima alla Corte d’Appello DuoSiciliana.
L'appello può essere proposto una sola volta.
Il giudizio d'appello è regolato da apposita legge regia.
La decisione della Corte d'Appello è vincolante per tutte le istituzioni regie, provinciali e comunali, che debbono darvi esecuzione. Chiunque ne faccia parte e non vi dia esecuzione essendone richiesto commette il reato di omissione di atti d'ufficio.

Aggiornato al 24/02/1459
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:31 am

Citazione :
Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana


Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni
La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici
Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Ciascun consiglio provinciale sceglie due Giudici, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori
I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.

Articolo 6 - Cancellieri
I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici
I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori
I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri
I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Presidente, Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice
I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; [6]essere maggiorenni ( avere 6 mesi di vita )[/b]; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere
I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 14 - Candidatura
I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature
Le decisioni sulle nomine degli organi competenti saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento
Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni
Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni hanno effetto immediato e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza
Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove
La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali
Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali
Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare
L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio
Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. La maggioranza dei Giudici non dovrà provenire dalla Provincia del Regno nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Un solo Giudice di nomina regia potrà, se designato, comporre il collegio.
Il Re o il Governatore in carica potranno chiedere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che si sono iscritti negli appositi elenchi e che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- si sono iscritti negli appositi elenchi prima della (contestata) commissione del fatto controverso;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
L'iscrizione negli elenchi è consentita a chiunque risieda nel territorio del regno, sia incensurato e abbia non meno di tre mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati
Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dibattimento
Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 28 - Camera di consiglio
La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio. La decisione andrà adottata entro otto giorni dalla chiusura del dibattimento.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio designa il Giudice che deve redigere la motivazione.

Articolo 29 - Decisione della causa
La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 30 - Oltraggio alla Corte
La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 31 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri non vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e dai sei giudici di nomina provinciale.

Articolo 32 - Legittimazione
Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.
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MessaggioTitolo: Re: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:32 am

Citazione :
CARTA DELLA MARINA MILITARE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE


I. Tratti generali della Marina Militare

Compiti della Marina Militare

La Real Marina Militare ha il compito di difesa dei porti e delle acque territoriali del Regno delle Due Sicilie, l’interdizione del passaggio alle navi nemiche, il blocco dei porti nemici, l’arrembaggio delle navi commerciali e militari nemiche in caso di guerra ai fini del saccheggio di merci e beni ed ogni altro incarico affidatogli dallo Stato Maggiore in tempo di guerra e di pace.

Marinai e naviglio

Ogni marinaio della Real Marina Militare potrà essere:
- Un membro della Marina Militare propriamente detta che deve aver prestato giuramento e dovrà rispettare codesta carta e il codice marziale del Regno;

- Un soldato degli Eserciti del Regno che deve aver prestato giuramento e tenuto a rispettare il presente codice marziale;

- Un volontario che deve aver prestato giuramento di fedeltà e obbedienza e che dovrà rispettare codesta carta.

La Real Marina Militare è considerata a tutti gli effetti organo militare del Regno e delle Province alla stessa stregua del Real Esercito e dei Real Eserciti Provinciali e ogni azione o strategia sarà discussa da un suo Stato Maggiore a sua volta facente capo allo Stato Maggiore Supremo di tutte le armate .

Il naviglio potrà essere di appartenenza diretta del Regno o di una sua Provincia, o potrà essere messo a disposizione per durate prestabilite e non inferiori a 30 giorni da privati cittadini Duosiciliani, che provvederanno ad offrire il naviglio per scopi militari e che saranno considerati "Cavalieri del Mare", per il periodo stabilito e su concessione diretta del Sovrano, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina.

I privati potranno mettere a disposizione il naviglio attrezzato, armato e con l’equipaggio oppure solo il naviglio, con o senza comandante. Verrà istituito un registro tra cui compariranno i nomi dei “Cavalieri del Mare” e di tale titolo potranno fregiarsi (utilizzando l’apposito Blasone in firma) , nel quale rimarranno fino al termine del Regno del Sovrano che li ha nominati.
In caso di concordato tra il Regno e un Ordine Militare-Cavalleresco, si potrà chiedere l'inserimento dell'Ordine stesso nel registro dei “Cavalieri del Mare”, ciò nonostante il firmatario del contratto dovrà essere un unico rappresentante dell'ordine stesso.

I comandanti del naviglio prenderanno direttamente il grado massimo di “Real Capitano” a prescindere dalle dimensioni del naviglio ed entreranno di diritto nello Stato Maggiore della Marina, fino al termine dell'incarico.

Il Regno durante il periodo di utilizzo delle navi a favore della sua Marina Militare considererà detto naviglio alla stessa stregua del naviglio della Real Flotta, sostenendone i costi operativi (come il rifornimento di cibo, paga ed armi agli equipaggi) e le riparazioni, compresa la ricostruzione o il riacquisto dell’imbarcazione in caso di affondamento.

Il naviglio militare o militarizzato, battente bandiera duosiciliana ,sia esso di diretta proprietà del Regno o in prestito da privati, verrà considerato a tutti gli effetti territorio del Regno.
I reati commessi dai capitani di tali navigli verranno incriminati secondo le leggi del Regno delle Due Sicilie e delle sue Province.

In caso di gravi mancanze o insubordinazioni dei comandanti o atti contro questa carta, il privato verrà depennato dal suddetto libro ed il blasone dovrà essere rimosso dalla firma.
Egli inoltre verrà ritenuto responsabile e incriminabile secondo i dettami delle leggi del Regno e delle Province in caso di atti criminali in genere o dannosi per le istituzioni e la collettività, compiuti dalla nave di cui è proprietario, in particolare nel caso in cui il capitano preposto al comando fosse stato fornito dal Cavaliere del Mare stesso.
Nel caso in cui si verificassero danni a terzi (es:affondamento nave), l'armatore (Cavaliere) dovrà farsi carico delle spese di indennizzo nei confronti del danneggiato (es: riparazione punti danno o rimborso spese nave), come detto al punto precedente, solo nel caso in cui il capitano della nave fosse stato fornito dal Cavaliere del Mare stesso.
Qualora il Cavaliere del Mare armatore si rifiutasse di pagare la somma stabilita sarà processato e obbligato al pagamento della somma prevista o incarcerato, inoltre, le navi in suo possesso non avranno diritto ad attraccare nei porti duosiciliani e verranno attaccate dalla Real Flotta qualora si trovassero presso i porti e le acque territoriali del Regno.

II. Della Struttura della Real Marina Militare

Articolo 2.1
La Marina del Regno è strutturata su due diversi livelli organizzativi.

- Livello Strategico

Composto da 4 distaccamenti operativi formati da almeno 5 uomini. Questi saranno presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Chieti, Gaeta, Silvi, Terracina.
Ogni reggimento sarà comandato da un Tenente di Vascello coadiuvato da un Sottotenente di Vascello e da tre marinai semplici.
Detti reggimenti saranno gli equipaggi dei 4 vascelli di stanza nei 4 porti principali del Regno, con compiti di pattugliamento, difesa, controllo delle rotte, e ogni altra missione ritenuta indispensabile.
In casi di Emergenza i distaccamenti degli Eserciti del Regno di stanza nelle città sopra elencate, sono tenuti a fornire gli uomini necessari per sopperire all’eventuale carenza all’interno della Marina.

- Livello di Intervento

Costituito da tutti i navigli definiti come appartenenti al Regno, di proprietà o in concessione da Privati, Famiglie e da Ordini ed alle dipendenze dell’Ammiragliato.

Articolo 2.2
All'interno della Real Marina Militare sono riconosciute queste figure:

- Il Sovrano : E' il Capo dello Stato Maggiore Supremo e il Comandante in Capo delle Armate del Regno. Pertanto tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza.

- I Governatori Provinciali : Affiancano in tutto e per tutto il sovrano sostenendolo nel ruolo di Capo dello Stato Maggiore

- L'Ammiraglio : Coordina gli interventi di carattere strategico della Real Marina e comunicherà con lo Stato Maggiore Supremo del Regno di cui fa parte.
E' il braccio armato della Marina.
Decide la strategia navale, rende noto preventivamente allo Stato Maggiore Supremo quali azioni intende compiere e si confronta con i membri dello stesso al fine di individuare le tattiche e le strategie migliori che potrà realizzare dopo l’approvazione del Sovrano.
Ogni proposta dovrà essere approvata dal Sovrano, l'Ammiraglio sarà ritenuto diretto responsabile qualora la tattica proposta si riveli fallace o la strategia errata.
Egli può in ogni momento proporre allo Stato Maggiore della Marina di dimettere, degradare o promuovere qualsiasi marinaio.
Viene nominato dal Sovrano o dal Ministro della Difesa in sua vece sulla base di un pubblico bando, che può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituirlo in caso di gravi inadempienze come il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi al Regno, alla Marina o allo Stato Maggiore Supremo o della Marina.

- Il Contrammiraglio : E' il responsabile della Logistica della Real Marina Militare.
Si occupa di selezionare i marinai e di proporli all'Ammiraglio, fa parte dello Stato Maggiore della Marina.
Si occupa dell’approvvigionamento delle navi, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni marinaio dal momento della loro mobilitazione.

- Il Commodoro : E' il responsabile di una flottiglia in caso di assembramento di navi in flottiglia per singole operazioni della Real Marina Militare, può non coincidere con l’Ammiraglio o il Contrammiraglio e viene scelto tra i comandanti di maggior esperienza all’interno della flottiglia designata.
Si occupa di coordinare le azioni di navigazione e di battaglia della flottiglia nella singola operazione, dipende direttamente dall’Ammiraglio e gli altri comandanti della sua flottiglia gli devono obbedienza.

- Il Real Capitano : E' il comandante e il responsabile di una grande nave da guerra (Caracca da Guerra). E’ un componente dello Stato Maggiore della Marina (S.M.M.)
Una volta entrate nella nave, tutte le lance e i marinai che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde dell'operato dei suoi uomini.
Consulta lo Stato Maggiore della Marina per pianificare le strategie militari e muovere l'imbarcazione tanto su mare territoriale quanto in territorio nemico.
E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione in mare del suo equipaggio.
E' colui che propone la nomina o la degradazione dei marinai sotto il suo comando all'Ammiraglio.

- Il Real Luogotenente : E’ il responsabile del reclutamento, vettovagliamento e retribuzione di tutti i marinai e sottufficiali impegnati come equipaggio della propria nave. Ottempera agli ordini del Real Capitano ed è nominato a discrezione del Contrammiraglio tra gli ufficiali e sottoufficiali della Marina.

- Il Capitano di Fregata : E' il comandante e il responsabile di una nave da guerra (Galea da Guerra o Navi Commerciali militarizzate). E’ un componente dello Stato Maggiore della Marina (S.M.M.) altrimenti detto Ammiragliato.
Una volta entrate nella nave, tutte le lance e i marinai che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde dell'operato dei suoi uomini.
Consulta lo Stato Maggiore della Marina per pianificare le strategie militari e muovere l'imbarcazione tanto su mare territoriale quanto in territorio nemico.
E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione del suo Esercito.
E' colui che propone la nomina o la degradazione dei marinai sotto il suo comando all'Ammiraglio.

-Luogotenente di Fregata: E’ il responsabile del reclutamento, vettovagliamento e retribuzione di tutti i marinai e sottufficiali impegnati come equipaggio della propria nave. Ottempera agli ordini del Capitano di Fregata ed è nominato a discrezione del Contrammiraglio tra gli ufficiali della Marina.

Articolo 2.2.2
Gli Ufficiali sono i Tenenti di Vascello.
Lo stesso grado di Tenente di Vascello inoltre è concesso per il periodo di servizio sul vascello al logista della grande nave da guerra del Real Capitano e di quella del Capitano di Fregata e sono nominati dai rispettivi comandanti delle unità.
In tal caso è' considerato il suo secondo e può sostituirlo in qualsiasi momento alla guida della nave.
E' il portavoce verso la ciurma e viceversa, coordina i Sottotenenti sotto il suo controllo. Sono i responsabili delle richieste di licenze, chiedendone l'approvazione ai rispettivi Comandanti.

Articolo 2.2.3
i sottufficiali sono i Sottotenenti di Vascello.
Essi costituiscono e sono responsabili di una condotta marinara. Gestiscono il loro distaccamento ed eseguono gli ordini del Capitano di Fregata e del Tenente di Vascello in comando.
Son coloro che, inoltre, si occupano di gestire i rapporti tra le lance e l’Ammiragliato e fanno rapporto sullo status dei propri marinai.

Articolo 2.2.4
La Ciurma è formata da tutti gli effettivi in forza alla Marina che abbiano prestato giuramento al Sovrano e al Regno delle Due Sicilie. E' tenuta a rispettare la Carta della Marina e in ogni caso gli ordini dei superiori.

Articolo 2.2.5
I rapporti tra Marina ed Eserciti del Regno sono regolati a livello di Stato Maggiore Supremo e Ammiragliato di volta in volta.
Nelle navi il comando di ogni operazione è affidato al comandante, sia nello sbarco che nell’imbarco, gli Ufficiali degli Eserciti del Regno pertanto devono attenersi a queste disposizioni.
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MessaggioTitolo: Re: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:32 am

Citazione :
STATUTO DELLA CAVALLERIA REALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

La Cavalleria Reale del Regno delle Due Sicilie (anche detta CR) è al comando del Sovrano del Regno delle Due Sicilie, al quale deve obbedienza e fedeltà.

La massima autorità della CR è il Sovrano del Regno delle Due Sicilie

I membri tutti dell'ordine siano denominati Cavalieri Reali.

Elezione per morte pervenuta, dimissione e sucessione del Sovrano
La sucessione alla guida della CR segue la linea di sucessione al trono del Regno delle Due Sicilie, è infatti riconosciuto Comandante della CR il Sovrano in carica e regolarmente eletto. Qualora il Sovrano muoia prematuramente, nell'interludio elettivo la CR sarà sotto la guida del Colonnello e le azioni della stessa verranno realizzate previo accordo con la Corte Reale rappresentata dal Magister e con lo Stato Maggiore.

Prerogative e compiti della Cavalleria Reale:
La CR nasce con lo scopo di elevarsi a corpo di Elite dell'Esercito Regio grazie all'azione sinergica e coordinata di tutti i nobili Duosiciliani fedeli alla Corona, che con la loro caratura morale, culturale e sociale siano punti di riferimento per un comportamento civile ed educativo al fine di orientare il popolo ai più alti ideali di nobiltà d'animo.

Siano i seguenti gli obbiettivi che l'ordine vorrebbe raggiungere:
- La CR si pone come obiettivo di divenire un corpo scelto dell’Esercito Regio.
- Combatterà per difendere il Regno, sia da eserciti nemici, sia da forze sovversive.
- Difenderà il Sovrano e il buon nome del Regno, reputando nemici tutti coloro che getteranno discredito sulla Corona e sulla Nobiltà Duosiciliana.


Gerarchia della Cavalleria Reale

La Cavalleria Reale è composta da 7 figure che sono:

IL SOVRANO DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
E' il comandante della CR. Dirige l'ordine ed è punto di riferimento e massima autorità in merito ad ogni attività in cui sia coinvolta la CR.

IL COLONNELLO
Viene nominato dalla Corte Reale e avallato da Sua Maestà un Alto Nobile con il ruolo di Colonnello della Cavalleria Reale. Suo sarà il compito di organizzare e comandare la CR secondo le direttive del Sovrano. Risponderà direttamente alla Corte e a Sua Maestà e in caso di assenza del Sovrano svolgerà il ruolo di massima autorità in sostituzione dello stesso.
Il Colonnello della CR sarà l'amministratore delle sale della CR (subforum della CR) e avrà un seggio nello Stato Maggiore Regio.

IL CONESTABILE
Viene nominato dalla Corte Reale e avallato da Sua Maestà un Alto Nobile con il ruolo di Conestabile della Cavalleria Reale. Suo sarà il compito di organizzare le risorse per il mantenimento dei corpi di Cavalleria. Le spese per il mantenimento della CR saranno divise in maniera equa fra le Province del Regno.

IL PROCURATORE REALE
Viene nominato dalla Corte Reale e avallato da Sua Maestà un Nobile con il ruolo di Procuratore Reale della Cavalleria Reale.
E' il responsabile dell’amministrazione giudiziaria interna della CR. Suo è il compito di controllare la condotta morale e terrena dei Cavalieri Reali, istruire processi contro gli stessi qualora non seguano i precetti della CR e occuparsi di tutte le faccende giudiziarie per conto e a nome della CR.

LA CORTE REALE
E' organo probiviro della CR. Ad essa il Colonnello farà resoconto settimanale delle attività svolte dalla CR e sempre alla stessa spetterà diritto di nominare, con avvallo del Sovrano, il Colonnello, il Conestabile, il Procuratore Reale.

I CAVALIERI
Siano definiti Cavalieri tutti i Nobili del Regno delle Due Sicilie secondo le norme indicate in seguito.

Ammissione e doveri dei cavalieri:
Siano ammessi solo coloro che, nobili secondo le norme in calce, riceveranno nomina dal Sovrano del Regno delle Due Sicilie conseguentemente al loro giuramento alla Corona. Siano ammessi per grazie Regia tutti i sovrani del Regno delle Due Sicilie passati e futuri.
E’ obbligatorio, a meno di gravi impedimenti (ritiro, lontananza per viaggio, etc.) prestare servizio in caso di richiamo da parte di Sua Maestà, del Colonnello o della Corte Reale.
Nel caso il nobile si trovi in viaggio sarà compito del suo Vassallo farsi carico della chiamata alle armi.
I nobili membri dell’Esercito Regio manterranno i loro ruoli di comando e potranno guidare corpi di fanteria in deroga al presente regolamento.
I nobili membri di Ordini militari o cavallereschi riconosciuti dal Regno e con i quali il Regno stesso ha un concordato, sono esonerati dal rispetto del presente documento. Saranno chiamati a rispettare il regolamento del proprio Ordine e il Concordato, tuttavia qualora tali nobili, membri di un Ordine, alzassero un vessillo, o ne rilevassero il comando da terzi, esso sarebbe sottoposto alla presente carta inquadrandolo come un esercito nobiliare.
I nobili membri di Ordini militari o cavallereschi non riconosciuti dal Regno o con i quali il Regno non ha un concordato saranno chiamati a rispettare il presente documento e quindi considerati a tutti gli effetti membri della CR.
I nobili membri del Clero sono esonerati dal rispetto del presente documento. Saranno chiamati a rispettare gli eventuali precetti previsti dal Concordato e potranno prestare servizio come Cappellani Militari.
I nobili insigniti della carica di Console del Regno delle due Sicilie sono esonerati dal rispetto del presente documento per il periodo di permanenza all'estero come Consoli del Regno.
I Cavalieri prestano servizio a titolo gratuito. E’ previsto unicamente un rimborso spese sotto forma di vettovagliamento per i giorni di mobilitazione.

Precisazione sulla definizione di Nobiltà:
Nel presente documento intendiamo come nobili tutti coloro a cui il Collegio di Araldica ha attribuito un titolo e l’amministrazione di un feudo nel territorio del Regno delle Due Sicilie.
Ammettiamo al servizio nella CR, con l'avvallo del Sovrano, anche tutti i nobili che hanno un feudo in territori stranieri attribuiti loro da Collegi Araldici Italiani o Stranieri Riconosciuti se in seguito a un loro trasferimento hanno giurato fedeltà a Sua Maestà il Sovrano delle Due Sicilie.
In deroga alla normale definizione nobiliare viene concesso l'accesso alla CR, su indicazione del Colonnello e avvallo di Sua Maestà, anche al coniuge e ai figli del nobile che ne faccia richiesta.

Licenze:
Sia diritto del cavaliere richiedere licenza con almeno tre giorni di preavviso specificando le date di inizio e termine della licenza e motivandone la richiesta. La licenza non abbia durata maggiore di 30 giorni se non previo consenso del Colonnello. La ferma dei cavalieri abbia durata di quindici giorni successivi al giuramento alla Corona e al relativo ingresso in CR e in caso di licenza la ferma sia prolungata di un numero di giorni pari ai giorni di licenza richiesta. Una licenza di un periodo maggiore di trenta giorni, non autorizzata dal Colonnello, comporta il congedo dalla CR. La mancata richiesta di licenza provoca l'espulsione dalla CR. Qualora la CR si trovi in stato di allerta non saranno rilasciate licenze e le domande per le stesse verranno d'ufficio rifiutate, tranne che per motivi eccezionali valutati ad insindacabile giudizio dal Colonnello.
Ogni Cavaliere della CR non può abbandonare, per alcun motivo, il territorio del Regno senza darne prima comunicazione al Colonnello ed aver ottenuto regolare licenza.

Unità armate:
Quale corpo armato la CR può, su avvallo di Sua Maestà costituire eserciti con gli scopi prescritti dalla presente Carta.
A capo della Prima formazione militare vi sarà sempre il Colonnello che nominerà tesoriere il Conestabile.
Nel caso in cui, per gravi motivi (indisposizione dovuta ad uccisione, lontananza per missione), il Colonnello non potesse prendere il comando dell'esercito o fosse necessaria una ulteriore formazione militare, sarà possibile affidare tale compito ad un Cavaliere su proposta del Colonnello e avvallo si Sua Maestà.

Corte Marziale:
La corte marziale è l'organo di giustizia interno alla CR ed è composta dal Sovrano, dal Capitano e dal Magister della Corte Reale.
La corte marziale giudica i nobili in forza alla CR che:

- contravvengano alla presente Carta o si rendano colpevoli di violazioni agli ordini dei propri superiori, salvo che il fatto non costituisca reato in base alle leggi del Regno;

- mettano a rischio il successo di una missione, la sicurezza del Regno o delle sue truppe, salvo che il fatto non costituisca reato in base alle leggi del Regno;

- si rendano colpevoli di comportamenti che compromettano il buon nome della CR o usino modi non consoni nel rivolgersi ad un superiore.
La richiesta di aprire un procedimento davanti alla corte marziale può venire da qualsiasi Cavaliere.
La richiesta va rivolta esclusivamente al Procuratore Militare, salvo che si richieda l'apertura di un procedimento contro quest'ultimo, nel qual caso va rivolta al Colonello.
Il Procuratore Militare aprirà negli uffici della CR un fascicolo per ogni richiesta, compirà i necessari atti di indagine ed entro tre giorni deciderà se aprire il procedimento o archiviare la richiesta.
Qualora il Procuratore Militare apra il procedimento, esso si svolgerà mediante un GdR nel forum della CR. Il Procuratore opererà come organo della pubblica accusa. I procedimenti sono riservati e non è consentita la pubblicazione degli atti.
La corte marziale decide a maggioranza e può assolvere il Cavaliere imputato, oppure condannarlo alle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della sua condotta:
- ammonimento formale;
- privazione di eventuali onorificenze militari;
- congedo con disonore dalla Cavalleria Reale.
- la richiesta di apertura presso il Tribunale Araldico di un procedimento con il capo di accusa di aver infranto il giuramento di fedeltà alla Corona.
Le decisioni della corte marziale non sono impugnabili, ma il Sovrano può, con decreto motivato, graziare i condannati.

I Vessilli e i Blasoni dell'ordine:
Da elaborare insiemi ai maestri d'arte del collegio d'araldica.

Elenco de li membri presenti durante la fondatione
Siano costoro li primi cavalieri ad alzare lo vessillo de la “Cavalleria Reale” con Onore et Rispetto.
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MessaggioTitolo: Re: Corpus Giuridico Regio Corpus Giuridico Regio Empty06/09/11, 09:33 am

Citazione :
Carta Esercito del Regno delle Due Sicilie


Art 1 della definizione di Esercito Regio
Il Regio Esercito (più avanti definito ER) pur essendo l’unica aggregazione del potere militare del Regno è costituito dai due distaccamenti provinciali di Terra Di Lavoro e degli Abruzzi, a comando dell’ ER vi è lo Stato Maggiore del R2S (SMR).

Art 2 Sugli organi componenti l’ER:
L’Esercito del R2S è così costituito:
- Stato Maggiore Regio (SMR);
- Caserme Reali(CR);
- Reggimenti nobiliari (RN);
- Brigate cittadine (BC);
- Truppa.

Art 2.1 sulla composizione dello SMR:
La composizione dello SMR è così decisa:
- Sovrano del Regno delle Due Sicilie;
- Ministro della Difesa del Regno;
- Governatori delle Province del Regno;
- Capitani delle province del Regno,
- Marescialli Regi.

Art 2.2 sui compiti dello SMR:
Lo SMR è da definirsi organo supremo dell’Esercito Regio, sarà compito dello SMR organizzare l’esercito allo scopo di mantenerlo attivo in tempo di pace e di guerra, sarà lo SMR a dichiarare, qualora se ne verificasse la necessità, lo stato di guerra, sempre allo SMR è demandato il compito di mobilitare e/o smantellare gli eserciti.
Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata IG sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito IG. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).

Art 2.3 sui compiti dei componenti dello SMR:
- Sovrano: Egli è capo assoluto del Regio Esercito, sorveglierà l’operato dei suoi sott’ufficiali ed a sua totale discrezione potrà demandare i suoi poteri al Ministro della Difesa.
- Ministro della Difesa: egli avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.
- Governatori provinciali: Essi saranno i comandanti dei distaccamenti provinciali, faranno capo esclusivamente dal Sovrano del R2S.
- Capitani provinciali: Essi, così come il Ministro della Difesa avranno il compito di gestire e coordinare i distaccamenti provinciali dell’esercito regio.
Settimanalmente avranno altresì il compito di aggiornare e di comunicare all’interno dello SMR il numero di soldati arruolati e le loro caratteristiche, sarà loro compito, sotto l’autorizzazione dello SMR gestire gli arruolamenti nella provincia di appartenenza.
Sotto l’autorizzazione del Sovrano potranno aprire e gestire gli eserciti provinciali e dovranno attenersi ai compiti a loro demandati.
-Marescialli Regi: Scelti in comune accordo da Sovrano e Ministro della Difesa tra coloro i quali si sono distinti per esperienza e credenziali in campo militare sono chiamati a guidare gli eserciti sotto il vessillo del Regno delle Due Sicilie. Al loro ingresso in Stato Maggiore saranno tenuti ad effettuare giuramento di Lealtà e Segretezza. Al comando degli eserciti regi dovranno rendere conto e sottostare agli ordini diretti di Sovrano e/o Ministro della Difesa. Dovranno mantenere aggiornati (in appositi topic in SMR) posizione, composizione e strategie adottate dal loro esercito. In caso di mobilitazione dell’esercito dovranno nominare un Furiere ed un Tesoriere tra i componenti della truppa arruolati nel proprio esercito.
Il Furiere gestisce l’inventario dell’esercito e distribuisce le paghe in merci, secondo le istruzioni del Comandante.
Il Tesoriere distribuisce le paghe in ducati, secondo le istruzioni del comandante.
Entrambi hanno il compito di comunicare le giacenze dell’esercito IG e tenere la contabilità inerente alle paghe, avvertendo il comandante del prossimo esaurimento delle scorte in modo da garantire un puntuale pagamento del dovuto ai soldati.

Art 3 sulle Caserme Regie (CR):
Allo scopo di mantenere una salda organizzazione nell’organigramma dell’ER saranno costituite le Caserme Regie nel numero di 1 per provincia facente parte del Regno.
Le Caserme Regie saranno così composte:
- Governatori;
- Capitani;
- Comandanti di brigata (nel n° di 1 per città del Regno);
- Soldati.
Allo scopo di vigilare e di collaborare nell’organizzazione avranno altresì accesso alle CP il Sovrano del R2S ed il Ministro Della Difesa.

Art 3.1 sui compiti dei componenti delle CR:
- I Governatori saranno comandanti (e moderatori) delle CR, potranno altresì demandare ai Capitani i poteri a loro ascritti.
- I Capitani dovranno essere presenti e vigili all’interno delle CR e dovranno raccogliere dai Comandati di Brigatale richieste di arruolamento dei soldati.
- I Comandanti di Brigata saranno scelti tra i soldati dell’esercito che si saranno distinti per presenza e diligenza, avranno il compito di pubblicare i bandi di arruolamento cittadino e saranno alle strette dipendenze dei Capitani.
Settimanalmente dovranno altresì riportare nella CR della quale fanno parte gli aggiornanti delle caratteristiche dei soldati facenti parte della brigata cittadina da loro comandata.

Art. 4 sui Reggimenti Nobiliari (RN)
I reggimenti Nobiliari, la loro creazione e gestione saranno normati secondo lo Statuto della Cavalleria Reale e saranno alle dirette dipendenze della Corona.

Art 5 delle Brigate Cittadine (BC):
Le brigate cittadine saranno composte da tutti i soldati arruolati nella specifica brigata cittadina, saranno individuate nel numero di 1 per ogni città facente parte del R2S., a capo delle brigate cittadine v’è il Comandante di Brigata.
I Comandanti di Brigata avranno il comando delle brigate cittadine ed a loro saranno demandati gli oneri della gestione delle stesse.

Art 6 della Truppa;
Viene definito Truppa l’insieme di tutti i soldati arruolati nelle fila dell’ER, a seconda del Coefficiente di combattimento (CC) dei soldati viene riconosciuta la seguente gerarchia militare:

- Dragone: 5 CC (+200 pnt forza)
- Cavaliere: 4 CC (da 150 a 199 pnt forza)
- Armigero: 3 CC (da 100 a 149 pnt forza)
- Lanciere: 2 CC (da 55 a 99 pnt forza)
- Fante: 1 CC (da 0 a 49 pnt forza)


Art 6.1 dei requisiti minimi della truppa:
Tutti i civili potranno entrare a far parte della truppa qualora vengano soddisfatti i seguenti requisiti minimi e solo dopo aver prestato i giuramenti di fedeltà e segretezza (art.4):

- 30 punti di forza;
- Residenza nelle province del Regno
- Disponibilità e presenza attiva
- Aver compiuto, al momento della richiesta di arruolamento, il terzo mese di vita;
- Disponibilità a lunghi periodi di reclutamento.

Art. 6.2 del reclutamento:
Il reclutamento dei civili nelle fila dell’ER dovrà avvenire tramite risposta ai bandi di reclutamento pubblicati o altresì tramite richiesta scritta (pm) al Comandante della Brigata cittadina.
Questi avrà il compito di comunicare i nominativi dei candidati al proprio Capitano che ne dovrà accettare l’ammissione ed in seguito potrà disporne l’ingresso nelle Caserma Reale di appartenenza.

Art. 7 dei giuramenti di lealtà e segretezza:
Qualsiasi membro facente parte dell’Esercito Regio dovrà prestare, all’interno della Caserma Reale di appartenenza, i seguenti giuramenti di lealtà e segretezza.
I membri dello SMR dovranno invece prestare i seguenti giuramenti all’interno dello SMR stesso.


Citazione :
Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria del Regno delle Due Sicilie, di sacrificarmi per il Regno con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il R2S. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini ricevuti dai miei superiori.


Citazione :
Io, [nome], giuro che senza autorizzazione data, non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengo a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito Regio.



Qualsiasi violazione dei suddetti giuramenti costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.


Art 7.1 sullo scioglimento dei giuramenti:
Ogni militare può lasciare l'Esercito Regio sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega al Regno comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano della propria Provincia . La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra.

La violazione del seguente articolo costerà l’apertura di un processo militare in seno alla Corte Marziale dell’ER.

Anche in caso di scioglimento dei giuramenti la rivelazione di materiale appreso durante il periodo di arruolamento sarà punito con il reato di Alto Tradimento così come prescritto nel "Capo VI - Delitti di alto tradimento" del Codice Penale del Regno delle Due Sicilie.

Art.8 della dichiarazione dello stato di guerra:
La dichiarazione dello stato di guerra dovrà essere emanata dal Sovrano o in sua assenza dal Ministro della Difesa del Regno, solo dopo preventivo consulto dello SMR, dovrà essere comunicata a tutti i cittadini attraverso un comunicato scritto pubblicato nella piazza del Regno delle Due Sicilie (forum del Regno).
La dichiarazione dello stato di guerra comporterà:
- Immediata chiusura delle frontiere territoriali e marittime del Regno;
- Immediata mobilitazione delle forze armate;
- Immediato passaggio degli eserciti autorizzati allo stato aggressivo con conseguente inserimento delle liste nere.
- Impossibilità di spostamenti dei civili sul territorio del Regno se non dopo autorizzazione scritta dei Prefetti provinciali;
- Immediato allontanamento dal regio territorio dei cittadini non residenti nelle province del Regno, a questi sarà offerta la possibilità di spostarsi e sarà loro dovere comunicare alla Prefettura in luogo in cui si troveranno ed il tempo utile a lasciare i territori del Regno, se non rispetteranno tali obblighi essi potranno incorrere nella persecuzione degli eserciti autorizzati presenti sul territorio regio.

Art. 8.1 sulla decadenza dello stato di guerra.
La decadenza dello stato di guerra dovrà essere comunicata dal Sovrano, o in sua assenza dal Ministro della Difesa attraverso annuncio scritto nella piazza del Regno (forum del Regno) . Tutte le attività, quali ingressi sul territorio regio o spostamenti dei civili potranno riprendere normalmente.

Art. 9 Lista Nera (Black List):
Lo Stato Maggiore del Regno, allo scopo di salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini si avvale della facoltà di utilizzare uno o più eserciti in modalità difensiva disponendo dell’uso della Black list.

Art 9.1 sui criteri di inserimento nella lista nera:
Lo SMR attraverso questo articolo stabilisce i seguenti criteri per i quali si dispone l’inserimento in lista nera:
- Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio in gruppo anche se al primo reato del genere.
- Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria in mare.
- Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Governatore della Provincia e dunque del Consiglio provinciale.
- Tutti coloro che tenteranno assalti ai Castelli provinciali.
- Tutti coloro che, su proposta dei membri dello SMR o dei Prefetti sono ritenuti pericolosi per l'incolumità fisica e la sicurezza dei cittadini, per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio del Regno. A questi sarà concesso il tempo tecnico necessario per lasciare il territorio del Regno, allo scadere del quale saranno ritenuti nemici del Regno e saranno altresì inseriti nella lista nera.
Il Sovrano e/o i Governatori Provinciali potranno esercitare il proprio diritto di veto su uno o più soggetti presenti in lista nera, dovranno presentare motivazioni valide a sostegno del proprio dissenso entro 24 ore dalla pubblicazione dalla proposta.

Art 9.2 sulla permanenza dei soggetti in lista nera.
La permanenza di un soggetto in lista nera è stabilita in 30 giorni alla scadenza dei quali sarà discrezione dello SMR decretare la proroga o la cancellazione del nominativo dalla lista nera pubblicata.

Art 9.3 sulla pubblicazione e sull’aggiornamento della lista nera:
Una volta concordata all’interno dello SMR la lista nera dovrà essere pubblicata dal Ministro della Difesa nella piazza del Regno (forum del Regno delle Due Sicilie), ogni nuovo inserimento o cancellazione di nominativi dovrà essere comunicato tempestivamente all’interno dello stesso annuncio.

Art 9.4 sull’assenza di responsabilità:
In caso di uccisione da parte degli eserciti autorizzati dei nominativi presenti in lista nera o di coloro i quali viaggeranno assieme agli stessi, anche se inavvertitamente lo SMR, i Prefetti ed i Marescialli comandati degli eserciti autorizzati all’uso della lista nera declinano ogni responsabilità, non potranno dunque essere perseguiti dalle autorità giudiziarie provinciali.

Art 9.5 sulle responsabilità delle Istituzioni:
Le Istituzioni preposte alla stesura, alla pubblicazione e all’utilizzo della lista nera dovranno mantenere un comportamento razionale e attenente alla diligenza del buon padre di famiglia.
Ogni violazione degli articoli di cui sopra da parte dei componenti dello SMR, dei Prefetti o dei Marescialli comandati degli eserciti autorizzati all’utilizzo della lista nera, sarà punita con il reato di Alto Tradimento.


Art. 10 sui doveri e diritti fondamentali :

Della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Della Disposizione: In caso di Stato di Guerra o di missione disposta dallo SMR, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere etc.) se non dopo ufficiale disposizione da parte dei suoi superiori.

Dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città delle Province o all'interno dei Consigli provinciali può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese.
Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore.

Della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del subforum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti sulle proprie caratteristiche non sarà tollerata.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza del Regno, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Guerra qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città del Regno essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi ed alle tempistiche con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.

Dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno dei forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio del Regno e deve restare estraneo alla politica.

Dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Sovrano decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Art.10.1 sulle retribuzioni.
Ogni provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie si impegna a contribuire alle retribuzioni economiche dei militari arruolati ed alla fornitura di ogni bene, quali armi e cibo, necessario al fabbisogno dell'esercito.
Le Province si assumeranno l'onere di elargire in parti uguali le spettanze degli eserciti.

Delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione.
Il calcolo della paga spetta agli Sceriffi Provinciali.
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e poi successivamente dei Capitani o dei Marescialli d’Armata conteggiare i giorni di arruolamento.
Compito dei Capitani sarà presentare ai Consigli Provinciali i resoconti totali delle operazioni.
I resoconti da postare devono essere due: uno che contenga solo i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, e un altro che invece contenga il resoconto completo dei giorni con affianco i costi delle paghe.

La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento nelle fila delle Armate IG.

15 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: membri della Truppa di grado Fante, Lanciere e Armigero;
17 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: membri della Truppa di grado Cavaliere e Dragone;
19 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Tenenti e Comandanti di Brigata,
22 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane* al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata.

*= Le retribuzioni economiche per i servizi militari svolti potranno essere sostituite in parte o totalmente attraverso l'elargizione di cibo di qualsiasi genere che compensi al fabbisogno giornaliero di ogni soldato.

Dell'Uguaglianza: Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.

Della Sospensione: I processi della Corte Marziale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.

Dell’Aggravante della Pena: I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza della Corte Marziale.

Art 11 sulla Corte Marziale del Regno:
Tutti i militari arruolati nelle fila dell’Esercito Regio sotto sottoposti al codice Marziale sancito dalla presente Carta Esercito, qualunque trasgressione sarà valutata dallo SMR che ne disporrà l’eventuale apertura di un processo in seno alla Corte Marziale del Regno.
La Corte Marziale del Regno è l’organo giuridico militare che vigilerà e giudicherà le eventuali infrazioni della presente Carta Esercito.
La Corte marziale è così composta Ministro della Difesa del Regno, Governatore , Capitano e dal Giudice della Provincia a cui il soldato appartiene.
La richiesta di aprire un procedimento davanti alla Corte Marziale può venire da qualsiasi militare, tuttavia è buona regola che, salvi casi eccezionali o di potenziale conflitto di interessi, ogni soldato segnali al Comandante del proprio battaglione i fatti che ritiene giustifichino l'apertura del procedimento e rimetta al superiore la scelta di come procedere.
La richiesta va rivolta esclusivamente al Capitano provinciale, salvo che si richieda l'apertura di un procedimento contro quest'ultimo, nel qual caso va rivolta al Ministro della Difesa.
Il Capitano aprirà negli uffici dello Stato Maggiore Reale un fascicolo per ogni richiesta, compirà i necessari atti di indagine ed entro tre giorni deciderà se aprire il procedimento o archiviare la richiesta.
Il processo si svolgerà mediante un GdR nel forum della Caserma Provinciale. Il Capitano opererà come organo della pubblica accusa. I procedimenti sono riservati e non è consentita la pubblicazione degli atti.
La sentenza spetterà al Giudice della Provincia.

Art 11.1 della Condanna:
Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi della Corte Marziale.
La Corte Marziale decide a maggioranza e può assolvere il militare imputato, oppure condannarlo alle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della sua condotta:

- Ammonimento formale;
- Privazione di eventuali onorificenze militari;
- Degradazione;
- Privazione di future paghe per non più di cinque giorni;
- Congedo con disonore dall'Esercito .
- Per i Nobili la richiesta di apertura presso il Tribunale Araldico di un procedimento con il capo di accusa di aver infranto il giuramento al Regno;

Le decisioni della Corte Marziale non sono impugnabili ma il Sovrano può, con decreto motivato, graziare i condannati.


Sottoscritta a Napoli il 12 luglio 1459
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