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 CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459

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Velle

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CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 Empty
MessaggioTitolo: CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 Empty03/01/11, 03:07 pm

Citazione :

CORPUS IURIS APRUTIORUM


LIBRO I - DEI DIRITTI CIVILI


Art. 1. - Dei Cittadini e delle Leggi
I. Tutti i personaggi residenti in Provincia degli Abruzzi hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Provincia Degli Abruzzi riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
II. L'Aristotelismo è la religione della Provincia degli Abruzzi. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e il Regno delle Due Sicilie, di cui la Provincia degli Abruzzi fa parte, sono regolati da un apposito Concordato.
III. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Provincia degli Abruzzi e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono anch’essi rispettarne le norme, salvo trattati che diano particolari privilegi.
IV. Le navi che, secondo la Carta della navigazione abruzzese, battono bandiera abruzzese, e tutte le navi ancorate nei porti d'Abruzzo sono considerate ad ogni effetto territorio della provincia degli Abruzzi e sono soggette alle leggi locali.


Art. 2. - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
I più alti rappresentanti dell’Inquisizione possono sostituirsi al Procuratore per le accuse di Stregoneria.
I corpi secondari (account) privi della propria anima saranno sistematicamente consegnati alle fiamme del rogo (eradicazione).
Di ogni crimine o reato commesso dai corpi secondari sarà imputato il corpo principale, che sarà anche l’oggetto della persecuzione e delle specifiche condanne.
In questo caso le pene saranno aggravate in ragione del contesto infamante della stregoneria.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.1, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Dell'Insulto e della Diffamazione
Costituisce atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato o a scandalizzare l’opinione pubblica.
Si definisce atto di insulto privato ogni scritto, sui forum o in game, atto ad arrecare offesa ad un abitante del Principato, e comunque ogni scritto il cui contenuto si oppone alla morale.
Costituisce atto di diffamazione ogni proposito pubblico, sui forum o nelle Taverne, atto a mettere falsamente in ombra l’onore personale o professionale di un abitante del Principato e ad infangarne ingiustamente la reputazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.2, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Dell’abuso di Titoli e Cariche
Costituisce atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legato ad un altro personaggio.
Costituisce atto di abuso di cariche ogni atto (processi IG o tasse) effettuato da un Sindaco Illegittimo (neo-sindaco di una ribellione non autorizzata dal Principe) o da un Consiglio Provinciale anti-democratico (ad opera di rivoltosi).
Viene considerato come falsario ogni personaggio che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma (imitazione dello pseudonimo) al fine di ottenerne profitto, informazioni private o per agire pubblicamente al suo posto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.3, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Delle leggi di iniziativa popolare
I. È diritto sovrano del Popolo Abruzzese presentare un progetto di legge al Consiglio.
II. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Provincia degli Abruzzi e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini entro 7 giorni dalla proposta.
III. Una volta raccolte le sottoscrizioni uno dei cittadini proponenti si farà portavoce della proposta, avvisando il portavoce del consiglio del progetto di legge.
IV. Il Consiglio è obbligato a discuterne il testo. È diritto dello stesso modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il consiglio fornirà motivata risposta ai promotori, con voto palese e pubblicazione in camera comune degli atti relativi alla proposta, compresa la votazione.



Citazione :
LIBRO II - DEL COMMERCIO E DEL LAVORO


Art. 1. - Della Speculazione e delle Professioni
L’acquisto di beni alimentari è libero da qualsiasi divieto.
Nonostante ciò, chiunque acquisti merce al mercato e lo rivenda sullo stesso mercato ad un prezzo maggiore, solo per ottenerne un profitto personale, commette reato di speculazione.
Chiunque acquisti merci non inerenti la propria professione senza l'autorizzazione del Sindaco o del Principato commette reato di accaparramento.
Chiunque dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città della Provincia, facendo incetta di beni per crearne carenza e farne aumentare il prezzo, commette reato di speculazione.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.4, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 2. - Dell’appropriazione indebita
La compravendita di ogni prodotto presente sui mercati non deve interferire con il bene superiore della comunità.
A tal fine ogni azione che va a nuocere alla gestione dei mandati comunali o statali per la produzione e la consegna di merci per i Municipi e per il Principato o loro delegati è considerata appropriazione indebita.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.5, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso
Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Costituisce un atto di mancato rispetto del vincolo d’uso, l’utilizzo del prestito o del mandato per fini diversi da quelli adotti in richiesta.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.6, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Dello Schiavismo

ABROGATO


Art. 5. - Delle Ordinanze Cittadine
Art. 5. - Delle Ordinanze Cittadine
Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi della propria città. A tal fine gli è riconosciuto il potere di emanare ordinanze cittadine temporanee, che hanno valore di legge limitatamente alla propria Città, che ne è destinataria.
Le ordinanze cittadine, della durata massima di 15 giorni, possono avere ad oggetto divieti o imposizioni, e possono avere carattere amministrativo o economico (calmieri).
Per l'entrata in vigore è richiesto obbligatoriamente un controllo di legittimità del Consiglio, che ha il dovere di tutelare gli interessi superiori della Provincia.

Ciò premesso,
- Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non sia in aperto contrasto con le leggi della Provincia.
- Al Sindaco verrà data comunicazione della presa in carico della sua ordinanza, per sottoporla alla attenzione del Consiglio.
-Dal momento della comunicazione il Consiglio ha 48h di tempo per pronunciarsi CONTRO l'ordinanza proposta. Il VETO dev'essere sempre motivato e viene opposto allorché l'ordinanza contrasti con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Provincia.
- Se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- La pubblicazione deve avvenire da parte del comune, nel forum del municipio, nella taverna municipale (IG), e nel messaggio del sindaco (IG), mediante il Calendario delle Feste (IG) e dal consiglio in Taverna della Provincia tramite comunicazione ufficiale.

L'ordinanza Cittadina ha valore di legge per tutti coloro che si trovano in Città, anche i non residenti.
Le Ordinanze Cittadine resteranno in vigore per un periodo di 15 giorni, al termine dei quali, se si vuole rinnovare l'ordinanza, va fatta richiesta al Consiglio che valuterà se è il caso di concedere un ulteriore proroga di 15 giorni. Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.8, del LIBRO V del presente corpo legislativo.



Citazione :
LIBRO III - DEL PRINCIPATO E DELL’ESERCITO


Art. 1. - Del Principe
Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo.
Viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese.
Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi e più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per la vita dello Stato.
Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro di questi ultimi, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con altre Regioni e Stati.


Art. 2. - Della Sfiducia
Il Principe è soggetto alla sfiducia che può venir proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri.
La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni.
L'eventuale astensione equivale a concedere la fiducia.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento il Consiglio procederà alla sfiducia d’ufficio.
Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il Consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Se il Principe sfiduciato è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.9, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. - Dei Consiglieri

Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito riservato esclusivamente ai Consiglieri è proporre e votare le leggi del Principato d’Abruzzo, attenendosi strettamente al Regolamento interno del Consiglio.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza ingiustificata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito alla mancanza commessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.10, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4. - Del Ministro del Commercio (TM), Ministro delle Miniere (MdM), Sceriffo e Contabile

E’ dovere di questi Consiglieri rendere pubblico al Consiglio la situazione dei loro rispettivi uffici. E’ dovere del TM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione di Inventario e Cassa.
E’ dovere del MdM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione relativa alle Miniere e settimanalmente la situazione dei porti,
E’ dovere dello Sceriffo pubblicare in Consiglio, quotidianamente, le statistiche circa le finanze della Provincia.
E' obbligo di ogni Principe nominare un Contabile Provinciale, tra i Consiglieri eletti, a inizio del proprio mandato. E' obbligo del Contabile Provinciale monitorare lo stato e l'andamento delle casse di ogni Municipio del Principato. E' dovere del Contabile Provinciale redigere un rapporto dettagliato sulle casse dei Municipi almeno ogni sette giorni
e pubblicarlo nel proprio ufficio. Nel caso di irregolarità dovrà riferire in Consiglio e al PM.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.11, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 4 bis - Del Portavoce
Il Portavoce deve redigere un resoconto dell'attività settimanale del consiglio ogni dieci giorni, a partire dall'inizio del mandato.
A tal fine ogni consigliere, il giorno prima di quello previsto per la pubblicazione, trasmette al Portavoce i dati relativi alla carica da lui ricoperta.
Il Principe può, sempre nella stessa giornata, segnalare le correzioni che reputa necessarie. Egli può anche opporsi alla pubblicazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, se li reputa rischiosi per la sicurezza nazionale o locale.
Il giorno seguente il Portavoce riassume i dati ricevuti dai consiglieri e pubblica il resoconto in Taverna Abruzzi.
E' obbligatoria la pubblicazione:
- dei dati sulle proposte di legge, contenuto, stato della discussione, votazioni finali;
- dei dati economici, segnalando la variazione percentuale di liquidità e patrimonio rispetto alle settimane precedenti, con tuttavia espresso divieto di pubblicare analiticamente i dati di cassa e di inventario del principato;
- dei dati inerenti lo stato e l'apertura delle miniere;
- dei dati sull'attività giudiziaria con il numero di processi iniziati e finiti;
- delle nuove relazioni con l'estero intraprese e dei trattati conclusi o allo studio.
- dei dati sulle attività ludiche organizzate dal principato.


Art. 5. - Del Giuramento
Ogni Consigliere eletto, entro 3 giorni dalla nomina del Principe, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo, di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano e di onorare la carica conferitami dal Principe”””
Il Principe eletto, entro 3 giorni dalla sua nomina, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio”””
Chiunque al momento della nomina si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza, ma dovrà sopperire al rientro dal ritiro entro 48 ore.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.12, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 6. - Dei Sindaci
I Sindaci amministrano le città e vengono nominati dai cittadini delle medesime.
Ogni Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato.
Ogni Sindaco avrà accesso alla Camera dei Sindaci e dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario, totale dei mandati aperti e contenuto, taverna, situazione asce, ordini di acquisto e vendita, statistiche del proprio Municipio ad inizio mandato ed al termine dello stesso.
Le prove della situazione di cassa, verranno pubblicate 2 volte a settimana, specificatamente ogni lunedì e ogni giovedi.
Per ogni giorno di ritardo il TM ha facoltà di sospendere ogni tipo di acquisto giornaliero.
Sarà proibito mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali senza previa autorizzazione del Principe.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.13, del LIBRO V del presente corpo legislativo.

Articolo modificato il 13.7.1458


Art. 7. - Delle Dimissioni
Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con 3 giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse.
Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle rassegnate, senza però ledere i suoi precedenti doveri.
7.1 - Il Sindaco che voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Principe, motivata intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) dovrà fare mandati alle persone di fiducia (possibilmente i Consiglieri stessi) presenti in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni.
7.2 - Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;
b) l’ultimo giorno di servizio deve aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti-stato di cui ha bisogno e produrre un congruo numero di animali.
7.3 - Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;;
b) aver conferito a tutti i Sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) aver comprato alla fiera del principato tutte le merci che abbiano un valore minore al listino prezzi della Provincia;
d) postare in Consiglio i dati aggiornati dell'inventario provinciale.
7.4 - Il Principe dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia, in attesa della nomina del suo successore.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Principe hanno altresì il dovere di comunicare al Consiglio ogni eventuale periodo di inattività, quali ad esempio il recarsi in ritiro spirituale per un certo lasso di tempo, concordando di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.14, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 8. – Della sovrapposizione di cariche
Le seguenti cariche sono tra loro incompatibili:
- consigliere provinciale
- sindaco
- tutte le cariche legate alla prefettura e alla dogana (viceprefetto, cancelliere, doganiere ecc.)
- comandante di porto

In aggiunta il Consiglio, qualora si ravvisi la possibilità di un mancato svolgimento ottimale delle mansioni a seguito di sovrapposizione di cariche, può decidere di rimuovere il soggetto dalle seguenti cariche aggiunte:

- ufficiale dell'esercito abruzzese
- rettore
- comandante di nave
- tribuno

Se un soggetto si ritroverà a ricoprire due o più cariche tra loro incompatibili, ovvero il consiglio dovesse ravvisare gravosa sovrapposizione di cariche, a meno di autorizzazione del consiglio, avrà tempo sette giorni, a partire dal giorno d'insediamento nel secondo incarico, per scegliere a quale compito rinunciare.
In caso di rifiuto o mancata scelta entro il termine previsto, il soggetto verrà rimosso da tutte le cariche non elettive e privato di ogni ufficio consiliare che dovesse ricoprire.

articolo modificato il 26.6.1458


Art. 9. - Dell’Esercito della Provincia
L’Esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita Carta dell’Esercito, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente.


Art. 10 - Degli altri Eserciti
Per altri eserciti si intendono tutti quelli non ufficialmente creati dalla Provincia.
Non è ammessa la presenza di eserciti sul suolo della Provincia degli Abruzzi senza la preventiva autorizzazione del Principe.
Chi vorrà costituire un esercito sul territorio della Provincia degli Abruzzi dovrà chiederne l'autorizzazione, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituirlo.
Il Capitano dovrà porre la questione in Consiglio.
Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione tramite le Ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio degli Abruzzi.
Il Ciambellano, provvederà a trasmettere la richiesta al capitano della provincia competente, che dovrà porre la questione in Consiglio.
L'autorizzazione al transito nella Provincia degli Abruzzi non permette nessun tipo di azione difensiva o offensiva, per le quali occorre richiedere un’ulteriore autorizzazione al Principe, contattando l'Ambasciata o il Capitano.
Nessun esercito straniero, potrà accedere nei territori d'Abruzzo prima di aver ricevuto l'autorizzazione dal Consiglio.
Eventuali eserciti stranieri che si trovano nel territorio degli Abruzzi senza permesso, saranno considerati ostili e gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia.
Tutti i permessi verranno discussi in consiglio ma decisi autonomamente dal Principe.
Nel caso i viceprefetti vedano la costituzione di un esercito nel territorio del Municipio che controllano, avvertiranno immediatamente lo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia, chiedendo dell’esistenza della prescritta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione, il viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata.
E' inoltre in potere del Principe ordinare l'immediato scioglimento di un Esercito non Provinciale. L'ordine dovrà essere eseguito immediatamente (farà fede lo screen dell'ultima connessione del Comandante dell'Esercito).
Restano valide le attuali note previste nei trattati stipulati con Paesi stranieri o con Ordini Cavallereschi che permettono il passaggio dei loro eserciti o la loro costituzione nella Provincia degli Abruzzi.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.15, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 11. - Dei reggimenti e gruppi armati
Il Principe o il Capitano possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato se ritengono che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza. Il gruppo deve eseguire l'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Gli eventuali componenti dei gruppi che non rispetteranno l'ordine saranno, di fatto, considerati nemici del Principato.
Il Principe o il Capitano possono, sempre a loro insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato attorno ad una città fino ad un tempo massimo di 72 ore.
Ogni violazione degli ordini verrà punita come Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.16, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art 12 - Dei diplomatici siciliani:
Il corpo diplomatico siciliano, in territorio abruzzese, è regolamentato dall’apposita Carta del Corpo Diplomatico, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente. Per eventuali ingerenze su suolo straniero, saranno considerati i trattati in vigore con lo stato in questione.


Art 13 - Dei diplomatici stranieri:
I diplomatici stranieri son tutelati dagli appositi trattati internazionali fatti dal Regno delle Due Sicilie, in particolar modo dallo Statuto sugli Ambasciatori.


Citazione :
LIBRO IV - DELLA GIUSTIZIA


Art. 1. - Del disturbo dell'ordine pubblico

Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni turbamento all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica.
Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.23, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 2. - Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativi di ribellione effettuati con successo o meno.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.17, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 3. – Della frode
Costituisce un atto di frode la vendita di un prodotto spacciandolo per quello che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.18, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art.4 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di "oltraggio alla corte" ogni mancata risposta alla convocazione in tribunale. Viene altresì connotato come "oltraggio alla corte" ogni parola o azione volgare, di vilipendio verso il Giudice, il Pubblico Ministero e la Prefettura tutta, e ogni comportamento che leda la solennità e la dignità dell'aula di giustizia.
Se l'imputato non rispetta il volere espresso dal Giudice nel suo verdetto, si configura un reato punibile con una pena prevista per i reati leggeri. Qualunque ingiustificata azione addotta dall’indagato al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste per i reati leggeri.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.19, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 5. - Del Tradimento e Alto Tradimento

Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.24, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 6. - Della falsificazione di informazioni giudiziarie
Costituiscono atti di falsificazione di indizi tutte le opere tendenti alla realizzazione o alla modifica degli indizi materiali destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzarne il risultato.
Costituiscono atti di falsa testimonianza tutti i discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di qualunque informazione nell’ambito di un processo.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.20, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 7. - Dello sfruttamento dei beni pubblici
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire, da un punto di vista economico o di prestigio, la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.21, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 8. - Del brigantaggio
Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione di furto aggravato atta a compromettere la libera circolazione degli uomini e dei beni sul territorio del Principato.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno. In caso di assassinio della vittima si rifà all’Art. successivo del presente corpo legislativo.
Per le pene si rinvia all’Art. 4 - comma 4.22, del LIBRO V del presente corpo legislativo.


Art. 9. - Dell’omicidio
ABROGATO


Arti. 10. - Della prescrizione
Il PM può aprire il processo entro il termine perentorio di 30 giorni da quando è stato commesso, o è terminato, il presunto illecito, decorso tale termine il reato si intende prescritto.
Nell'ipotesi di processi da aprire per effetto di trattati con altri stati vale come data di decorrenza quella della comunicazione fatta dallo stato richiedente.


Art. 11. - Sull’omicidio e sulle lesioni personali
Art. 11.1 - La presente legge si applica a tutti gli scontri in cui sia coinvolto almeno un esercito IG e dai quali derivi la morte o il ferimento di una persona.

Art. 11.2 - Ai fini della presente legge si intende per:
a) esercito abruzzese - ogni esercito IG approvato dal capitano abruzzese e che, pertanto, reca le insegne della provincia;
b) esercito autorizzato - ogni esercito IG che è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese, pur non essendo approvato;
c) esercito nemico - ogni esercito IG che reca le insegne di una provincia diversa dall’Abruzzo e che non è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese, indipendentemente dall’esistenza di una formale dichiarazione di guerra;
d) esercito illegale - ogni esercito IG che non è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese e non reca le insegne di alcuna provincia.

Art. 11.3 - Non è punibile chi non è arruolato in un esercito IG ed uccide o ferisce una persona arruolata in un esercito IG.

Art. 11.4 - L’omicidio è punito con la reclusione sino ad un massimo di giorni dieci e la multa nella misura che appaia equa al giudice. Le lesioni personali sono punite con la reclusione sino ad un massimo di giorni tre e la multa sino ad un massimo di ducati cinquanta.

Art. 11.5 - I reati di cui alla presente legge si prescrivono secondo le norme ordinaria eventualmente presenti nel diritto abruzzese, ma il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l’imputato abbandona l’esercito IG.


Arti. 12. - Norme applicabili agli eserciti abruzzesi
Art. 12.1 - L’unico responsabile della morte o del ferimento di una persona provocato da soggetti arruolati in un esercito abruzzese è il comandante dell’esercito IG.

Art. 12.2 - Qualora un soggetto arruolato in un esercito abruzzese provochi la morte o il ferimento di una persona e quest’ultima ne faccia richiesta, viene costituita senza indugio una commissione di inchiesta composta dal capitano, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal capitano. Se l’esercito IG era comandato dal capitano, la commissione è composta dal principe, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal principe.

Art. 12.3 - La commissione, sentiti i soggetti interessati ed assunte le prove che reputa rilevanti, entro cinque giorni decide a maggioranza se:
I - l’aggressione era legittima;
II - l’aggressione era illegittima ma è avvenuta per negligenza scusabile del comandante dell’esercito;
III - l’aggressione era illegittima ed è avvenuta per grave negligenza o per dolo del comandante dell’esercito.
Nel caso I, il comandante dell’esercito non è punibile.
Nel caso II, il comandante dell’esercito non è punibile ma le autorità abruzzesi corrispondono alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato dalla commissione in base al valore dei beni perduti dalla vittima (es. spada, bastone ecc.) ed alle conseguenze dell'aggressione (es. impossibilità di muoversi, impossibilità di accedere ad uffici IG ecc.);
Nel caso III, il comandante dell’esercito viene processato per il reato di omicidio o lesioni personali e le autorità abruzzesi corrispondono alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato come sopra.


Arti. 13. - Norme applicabili agli eserciti autorizzati
Art. 13.1 - L’unico responsabile della morte o del ferimento di una persona provocato da soggetti arruolati in un esercito autorizzato è il comandante dell’esercito IG.

Art. 13.2 - Qualora un soggetto arruolato in un esercito autorizzato provochi la morte o il ferimento di una persona e quest’ultima ne faccia richiesta, viene costituita senza indugio una commissione di inchiesta composta dal capitano, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal capitano.

Art. 13.3 - La commissione, sentiti i soggetti interessati ed assunte le prove che reputa rilevanti, entro cinque giorni decide a maggioranza se:
I - l’aggressione era legittima;
II - l’aggressione era illegittima ma è avvenuta per negligenza scusabile del comandante dell’esercito;
III - l’aggressione era illegittima ed è avvenuta per grave negligenza o per dolo del comandante dell’esercito;
IV - l’aggressione era illegittima e, a prescindere dalla negligenza o dal dolo del comandante, l’esercito IG aveva violato gli eventuali limiti imposti al momento dell’autorizzazione (ad esempio: stazionare in certo nodo, seguire un certo percorso, non transitare in una certa area ecc.)
Nel caso I, il comandante dell’esercito non è punibile.
Nel caso II, il comandante dell’esercito non è punibile se corrisponde alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato dalla commissione secondo i criteri di cui all'art. 12;
Nel caso III e IV, il comandante dell’esercito viene processato per il reato di omicidio o lesioni personali.


Arti. 14. - Norme applicabili agli eserciti nemici
Nessun membro di eserciti nemici è punibile per aver provocato la morte o il ferimento di una persona, salvo che sia diversamente pattuito in accordi tra la provincia degli Abruzzi e la provincia che ha approvato l’esercito IG.


Art. 15. - Norme applicabili agli eserciti illegali
Art. 15.1 - Rispondono della morte o del ferimento di una persona cagionato da soggetti arruolati in un esercito illegale, in solido, il comandante dell’esercito IG ed ogni soldato che abbia provocato o contribuito a provocare la morte o il ferimento.

Art. 15.2 - La responsabilità dei soggetti di cui all’art. 15 è oggettiva e discende dal solo fatto della morte o del ferimento restando preclusa ogni indagine sulla volontarietà del fatto.



Citazione :
LIBRO V - DELLE PENE


Art. 1 - Dei Reati
Ogni atto delittuoso o criminale che verrà cos’ decretato dal Giudice sarà riconosciuto come reato.
Questi sono divisi in quattro categorie: reati leggeri, seri, speciali e capitali, ed avranno le seguenti attribuzioni di pena:
a) i reati leggeri saranno puniti con pene dal livello I al livello III;
b) i reati seri saranno puniti con pene dal livello IV al livello VI;
c) i reati speciali saranno puniti con pene dal livello VII al livello IX
d) i reati capitali saranno puniti con pene di livello X


Art. 2 - Delle Pene
Le pene verranno commisurate proporzionalmente alla gravità del reato commesso.
Per cui, nella Provincia degli Abruzzi, sono divise per ordine crescente di severità.
Per i reati definiti leggeri si avranno le seguenti pene:
I.) pubbliche scuse: verranno affisse nella taverna del Principato (il Giudice concederà un tempo ragionevole da permettere al reo di postare le pubbliche scuse; nel caso tale limite temporale non venga rispettato o se le scuse non siano state compiutamente espresse, lo stesso potrà decidere di aprire un processo per mancanza di collaborazione con la Giustizia); inoltre verrà applicata dal Giudice un’ammenda pari ad 1 ducato;
II.) l’obbrobrio pubblico: annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul forum della Taverna della Provincia); il Giudice, comunque, applicherà un’ammenda pari ad 1 ducato perché risulti colpevole in tribunale;
III.) ammenda: risarcimento economico proporzionale al danno recato alle Istituzioni;
Per i reati definiti seri, si avrà:
IV.) casa di pena: reclusione leggera di durata minore o uguale a 3 giorni;
V.) reclusione con ammenda: prigione di durata minore o uguale a 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VI.) prigione dura: reclusione di una durata maggiore di 3 giorni;
Per i reati definiti speciali, si avrà:
VII.) reclusione dura con ammenda: pena di una durata maggiore di 3 giorni, più un’ammenda stabilita dal Giudice, comunque non inferiore allo SMI equivalente per i giorni di reclusione;
VIII.) morte GDR o IG: sarà tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo. Il tipo di morte dipende dal crimine commesso e dal ceto sociale della vittima. Ai briganti plurirecidivi e pericolosi e a coloro che si sono macchiati di ribellione ad un'istituzione, potrà essere data la caccia con l’Esercito per provocarne la morte IG. I nobili non potranno essere impiccati (obbligo di cessazione immediata di ogni eventuale incarico pubblico e ritiro spirituale almeno di 7 giorni);
IX.) per infliggere la pena dell'esilio il giudice fà formale richiesta al consiglio spiegandone le motivazioni,
Il consiglio entro ventiquattro ore vota la proposta che deve essere approvata a maggiornaza assoluta dei suoi membri.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie.
Il condannato deve uscire dal territorio d'Abruzzo e del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice.
Se non abbandona il suolo entro il tempo stabilito si procede a un nuovo processo (capo di accusa: disturbo dell'ordine pubblico).
In questo caso, l'imputato verrà condannato alla massima pena di prigionia, in base al livello.
Nel rispetto della carta del giudice, l'esilio ha una durata massima di 3 mesi e deve esser concordato con l'imputato.
Infine, per i reati capitali, si avrà:
X.) eradicazione del personaggio; la competenza per l’erogazione della pena spetta al Giudice in evidenti casi di multiaccount;


Art. 2 bis - Della conversione della pena
I. Il Pubblico Ministero può, in ogni processo da lui aperto e se lo ritiene opportuno, proporre all'imputato di procedere alla conversione della pena, contattandolo privatamente e ricercando un accordo sulle forme della conversione.
II. La conversione può avvenire con le forme seguenti:
A) versamento di una somma di danaro al Principato - i criteri per il calcolo della somma da versare sono i seguenti: giorni di carcere ai quali verosimilmente l'imputato sarà condannato moltiplicati per 20 (imputato di livello 1), 30 (imputato di livello 2 o vagabondo) o 40 ducati (imputato di livello 3);
B) lavoro in miniera - i criteri per il calcolo dei giorni da scontare sono i seguenti: pena massima in giorni di carcere prevista per il reato moltiplicata per 3 (imputato di livello 1), 4 (imputato di livello 2 o vagabondo) o 5 (imputato di livello 3);
C) lavoro in bottega - i criteri per il calcolo della quantità di merce da cedere sono i seguenti: l'imputato deve cedere al Principato un valore pari a quello di cui alla lettera A) in merce che può produrre nella propria bottega, concordandone il valore con il Pubblico Ministero.
III. Qualora il Pubblico Ministero e l'imputato raggiungano un accordo sulla conversione della pena, lo dichiarano senza dilazione rispettivamente nell'atto d'accusa e nella difesa finale.
IV. Il Giudice ha piena discrezionalità di accettare o respingere la richiesta e non è tenuto a motivare la decisione sul punto. Qualora la respinga, il Giudice condanna o assolve l'imputato non tenendo in alcun conto la richiesta. Qualora la accetti, lo comunica all'imputato con un messaggio di cui è autorizzata la pubblicazione e gli indica i termini per eseguire la conversione.
V. Il Viceprefetto competente vigila sull'adempimento, acquisendo altresì per conto del Principato l'eventuale merce di cui al comma II, lettera C, e riferisce al Giudice. Se l'imputato non adempie nei termini fissati, il Giudice emette la sentenza e condanna l'imputato ad una sanzione aggiuntiva di 30 ducati per intralcio alla Giustizia. Se l'imputato adempie, il Giudice lo dichiara colpevole e lo condanna all'ammenda di un ducato; tale condanna va considerata in futuri processi ai fini della recidiva.


Art. 3 - Della recidività
In tutti i casi dove il giocatore si sia distinto più di una volta per i medesimi reati, si applica il principio della recidività.
Stesso principio vale inoltre per reati differenti, ma entrambi punibili come reati seri.
Per stabilire la condizione di recidivo sono da considerare i processi a carico dell' imputato in questione che sono ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Applicando tale principio il Giudice è invitato ad applicare la pena di livello più alto all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.


Art. 4 - Dell’applicazione delle pene
Di seguito vengono riportate le pene applicabili ai crimini enunciati dal presente corpo legislativo.
4.1 - Dell'attentato all'unicità dell'anima e della stregoneria: la stregoneria è un reato speciale.
Capo d’imputazione: Stregoneria


4.2 - Dell'Insulto e Della diffamazione:
la competenza nell’ambito di questo reato, è del Principato, se il reato è considerabile leggero e riferito al pg.

In seguito alla denuncia, supportata da appositi screen, si farà appello:
- alla giustizia locale per i casi avvenuti in game/forum;
- al referente della CSI, per le questioni avvenute in game/forum e considerate gravi.

Son considerati insulti leggeri, quelli fatti in ambito gdr/ig ( sindaco truffatore,ect), mentre insulti pesanti o gravi, quelli riferiti alla rl.

Inoltre se un fatto è avvenuto nel forum, bisogna avvisare i moderatori.

I casi di diffamazione, riguardanti i pg, sono puniti in game.
I casi di diffamazione, con riferimenti alla Real Life ( rl - riferimenti alle persone che guidano i pg - ), sono segnalati agli admin.

Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico


Art. 4.3 - Dell’abuso di Titoli e Cariche:
se l’abuso di titoli o cariche acquisite si riferiscono a un nobile o ad un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto si qualifica come reato serio; se l’abuso riguarda titoli o cariche usurpati all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale o Cittadina, l’atto verrà considerato reato speciale.
Constatata l’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o delle loro cariche, non si configura reato, ma il Giudice potrà commisurare un’ammenda fino ad un massimo del SMI moltiplicato per i giorni di effettivo esercizio dell’abuso.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico


4.4 - Della Speculazione e delle Professioni: la speculazione e l’acquisto di beni non inerenti al proprio mestiere sono reati leggeri.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico


4.5 - Dell’appropriazione indebita:l’appropriazione indebita è un reato leggero. Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico


4.6 - Del mancato pagamento del prestito e del mancato rispetto del vincolo d’uso: si configura come reato leggero. Se viene però provato che la propria morosità è stata premeditata, si configura come reato serio.
Il mancato rispetto del vincolo d’uso è sempre configurato come reato serio.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


4.7 - Dello Schiavismo:

ABROGATO


4.8 - Delle Ordinanze Cittadine:
La violazione di un’ordinanza cittadina è punita secondo le leggi della Provincia come disturbo dell’ordine pubblico.
Se l'ordinanza ha come oggetto un calmiere (parziale o totale), è data la facoltà di patteggiare attraverso la collaborazione con i viceprefetti, che effettueranno transazioni compensative per riequilibrare l'illecito guadagno ottenuto dal mancato rispetto del calmiere. In mancanza di collaborazione, verranno seguite le vie giudiziarie.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico

4.9 - Del Principe: il mancato rispetto della decisione del Consiglio da parte del Principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.10 - Dei Consiglieri: il Consigliere che non avrà dimostrato la correttezza del suo operato sarà accusato di Disturbo dell'ordine pubblico. La pena sarà proporzionale al danno arrecato. Il giudice sarà comunque invitato a rendere pubblica la sentenza in Taverna degli Abruzzi.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico.

4.11 - Del Ministro del Commercio, Ministro delle Miniere e Sceriffo: il Ministro del Commercio, o il Ministro delle Miniere o lo Sceriffo che non rispettano le norme relative alle comunicazioni sono perseguibili per Alto Tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.12- Del Giuramento: il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.13 - Del Sindaco: il sindaco che non rispetta le norme relative alle comunicazioni e alle autorizzazioni al e dal Principato è perseguibile per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.14 - Delle Dimissioni: il mancato rispetto delle procedure richieste è perseguibile per Tradimento o Alto Tradimento
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento


4.15 - Dell’Esercito Provinciale e degli altri Eserciti: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento degli eserciti sul suolo del Principato, considerata la sua gravità, saranno perseguibili per Alto tradimento.
Capo d’imputazione: Alto Tradimento


4.16 - Dei reggimenti e gruppi armati: le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento di reggimenti e gruppi armati sul suolo del Principato saranno perseguibili per Tradimento.
Capo d’imputazione: Tradimento


4.17 - Dell'incitamento alla ribellione: l’incitamento alla ribellione contro un Municipio è un reato leggero; l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro un Municipio è un reato serio. La ribellione avvenuta con successo o meno contro il Principato è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento


4.17 bis - Della Ribellione non autorizzata: La ribellione di un singolo, ai danni di un Istituzione, è un reato serio. La ribellione in bande organizzate, ai danni di un Istituzione, è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Ribellione non autorizzata.


4.18 - Della frode: la frode è un reato leggero.
La frode in seno ad una banda organizzata è un reato serio.
Capo d’imputazione: Frode


4.19 - Del rifiuto di collaborare con la giustizia: il rifiuto di sottoporsi alle verifiche della Prefettura, il rifiuto di testimoniare o il non rispetto del verdetto del Giudice sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico

Articolo modificato il 19.7.1458


4.20 - Della falsificazione di informazioni giudiziarie: la falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati seri.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


4.21 - Dello sfruttamento dei beni pubblici: lo sfruttamento dei beni pubblici è un reato serio.
Capi d'imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Tradimento


4.22 - Del brigantaggio: il brigantaggio è un reato serio. Il brigantaggio in bande organizzate è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, furto e brigantaggio.


Art. 4.23 - Del disturbo dell'ordine pubblico: Il disturbo dell'ordine pubblico è un reato leggero.
Per tali crimini è comunque previsto il patteggiamento.
Capo d'imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico.


Art. 4.24 - Del Tradimento e Alto Tradimento: Il tradimento è un reato serio. L’Alto Tradimento è un reato speciale.
Capi d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento


Art. 4.25 - Dell'evasione fiscale: l'evasione fiscale consiste nel non aver pagato le imposte entro il termine stabilito. L'evasione fiscale è un reato serio.
L'ammenda da pagare equivale al doppio delle imposte da pagare al momento della sentenza, interessi compresi. In caso non possa permettersi di pagare, sarà detenuto.
In caso di recidiva l'ammenda sarà maggiorata a discrezione del giudice e potranno essere comminati giorni di detenzione nelle patrie galere.
L'imputato potrà sanare la propria posizione in qualsiasi momento, pagando le imposte; questo comporterà la chiusura del processo con verdetto di assoluzione.
Il cittadino in ritiro spirituale avrà ulteriori 7 giorni di tempo dal ritorno alla vita attiva per sanare la propria posizione debitoria nei confronti del comune.
L'apertura dei processi spetta al Sindaco.
Capo d’imputazione: Disturbo dell'ordine pubblico


Art. 5. Dell’ammissione di colpa e della complicità
L’ammissione tramite confessione dei reati o dei crimini da parte dell’imputato si traduce in un alleggerimento della pena da applicare, significando che il Giudice è obbligato ad applicare la pena di livello più basso all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona ad un crimine o ad un reato la espone alla persecuzione per complicità.
La complicità in un reato comporta l’erogazione della stessa pena del principale imputato.


Art. 6. Dell’Oblazione preventiva
L’Oblazione preventiva si applica esclusivamente per reati di schiavismo, di speculazione e di accaparramento.
Consiste nella possibilità di provvedere a sanare direttamente o di avvisare la preposta Autorità, prima della contestazione ufficiale, nei casi in cui, a causa di un comportamento involontario, il personaggio si sia reso punibile di uno dei reati sopra richiamati. (farà fede lo screen).
Tale facoltà non viene concessa nei casi in cui si sia riscontrata la recidività.
Per contestazione ufficiale si intende quella fatta dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Se l’omissione consiste in una differenza di prezzo, l’oblazione consisterà nella corresponsione della differenza; se consiste nell’acquisto non consentito di merce, l’oblazione consisterà nella re-immissione sul mercato al medesimo prezzo d’acquisto (farà fede lo screen).
L’uso fraudolento dell’istituto dell’oblazione preventiva costituirà un’aggravante del reato che si tentava di estinguere.


Art. 7. Del Patteggiamento
Il patteggiamento si applica allorquando il personaggio si sia reso responsabile di atti di schiavismo, di speculazione o di accaparramento compiuti involontariamente, ma contestati ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
L’estinzione del reato per patteggiamento prevede il versamento di un multiplo della differenza di prezzo dal salario pattuito (schiavismo) o dal prezzo d’acquisto (speculazione o accaparramento) nelle casse del Municipio.
Al giocatore di livello uno si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità.
In caso di schiavismo sarà compito del Prefetto, o di un suo collaboratore regolarmente nominato, recuperare le somme dovute al Municipio.
In caso di speculazione sarà compito del Sindaco, o di un suo collaboratore, recuperare le somme tramite la re-immissione sul mercato delle merci oggetto del reato.
In caso di accaparramento, in mancanza delle merci oggetto del reato, la sanzione sarà pari al 20% del prezzo medio consigliato dal Sindaco moltiplicato per il moltiplicatore di cui sopra.
Non è previsto il patteggiamento nei casi in cui si sia riscontrata recidività.
E’ facoltà del Sindaco, in accordo con la Prefettura, commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del Municipio.
Una giornata di servizio dovrà equivalere allo SMI.


Art. 8. Dell’Appello

La Provincia degli Abruzzi riconosce a tutti i cittadini aventi avuto regolare processo di primo grado conclusosi con l’emanazione della sentenza, la possibilità di appellarsi alla stessa nel caso la ritenessero emessa in spregio alle leggi vigenti nei Regni, compilando il previsto modulo di richiesta presso la Corte d’Appello Italiana.
Sarà compito dei membri del collegio C.A.I. reputare la domanda d’appello valida o meno.
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 Empty07/01/11, 09:55 am

Cancelliere, purtroppo questo è il vecchio corpus, se volete posso postare il nuovo e aggiornato.
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F. Petrus

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MessaggioTitolo: Re: CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 Empty07/01/11, 03:17 pm

Approvato. Smile
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MessaggioTitolo: Re: CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 CORPUS IURIS APRUTIORUM al 03/01/1459 Empty07/01/11, 04:40 pm

Citazione :
CORPUS IURIS APRUTIORUM

LIBRO I - NORME GENERALI

Art.1 - Carta dei Giudici
La Carta dei Giudici prevale su ogni altra legge, norma o usanza.

Art. 2 - Efficacia della legge penale nel tempo e principio di tassatività
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge del Regno o della Provincia in cui il fatto è commesso, né con pene che non siano da essa stabilite; è fatto divieto di ricorrere all’analogia.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto come reato al momento della pronuncia della sentenza, fatte salve le norme temporanee ed eccezionali.
La legge penale è vincolante per tutti, fatti salvi i privilegi riconosciuti dai trattati internazionali o dalla legge del Regno.

Art. 3 - Presunzione di innocenza
L’imputato è presunto innocente, compete all’accusa l’onere di fornire la prova della sua colpevolezza. La mancata difesa in giudizio non equivale ad ammissione di colpa.

Art. 4 - Immutabilità dei fatti e applicazione del diritto
Il Giudice è tenuto a giudicare l’imputato unicamente sulla base dei fatti espressamente contestati nell’atto d’accusa. I fatti contestati nell’atto d’accusa non possono essere modificati nemmeno con il consenso delle parti.
Il Giudice applica il diritto d’ufficio, può modificare il capo d’imputazione ferma restando l’immutabilità dei fatti contestati, individua la norma applicabile ai fatti contestati e, qualora giudichi l’imputato colpevole, applica la pena imposta dalla legge indipendentemente dalle richieste del pubblico ministero.

Art. 5 - Ne bis in idem
Nessuno può essere giudicato due volte sui medesimi fatti, neppure in territori o alla luce di norme differenti, con l’unica eccezione del giudizio di appello.

Art. 6 - Mezzi di prova
L'attendibilità di tutti i mezzi di prova è liberamente apprezzata dal Giudice.
Le prove documentali sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali.
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game, ivi compresi i messaggi privati), tuttavia nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato.
I documenti coperti da segreto sono prove valide solo se indispensabili ai fini della decisione; chi intende avvalersene deve trasmetterne privatamente copia al Giudice, che la inoltrerà anche all'altra parte (PM o imputato) onde consentire il contraddittorio.

Art. 7 - Giudice e Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero ed il Giudice hanno il compito di far rispettare ed applicare le norme vigenti.
In assenza di precise disposizioni su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto agendo come se fosse il legislatore, ferme restando le disposizioni di cui al libro I del presente codice.

Art. 8 - Concorso di persone
Qualora più persone contribuiscano a commettere un reato, sono tutte ugualmente perseguibili; è perseguibile per la commissione del reato anche chi, pur non commettendo il fatto sul piano materiale, abbia organizzato, diretto o coadiuvato gli esecutori materiali.

Art. 9 - Prescrizione
I reati si estinguono:
- decorsi 30 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è lieve;
- decorsi 60 giorni dalla commissione del fatto, se il reato è moderato o grave.
I reati capitali non sono soggetti a prescrizione.
L'entrata in ritiro del personaggio sospende il decorso della prescrizione.
L'inizio del processo impedisce il maturare della prescrizione, pertanto il reato non si estingue se la sentenza è pronunciata oltre i termini di cui sopra, purché il processo sia iniziato prima.

LIBRO II - DEI DIRITTI CIVILI

Art. 10. - Dei Cittadini e delle Leggi
I. Tutti i personaggi residenti in Provincia degli Abruzzi hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Provincia Degli Abruzzi riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.
II. L'Aristotelismo è la religione della Provincia degli Abruzzi. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e il Regno delle Due Sicilie, di cui la Provincia degli Abruzzi fa parte, sono regolati da un apposito Concordato.
III. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Provincia degli Abruzzi e di osservarne le leggi. Gli stranieri sul territorio Abruzzese devono anch’essi rispettarne le norme, salvo trattati che diano particolari privilegi.
IV. Le navi che, secondo la Carta della navigazione abruzzese, battono bandiera abruzzese, e tutte le navi ancorate nei porti d'Abruzzo sono considerate ad ogni effetto territorio della provincia degli Abruzzi e sono soggette alle leggi locali.

Art. 11. Stregoneria
Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di più corpi da parte di una stessa anima (utilizzo di più account da parte di uno stesso giocatore).
L’apertura di un processo per stregoneria è consentito solo alla Santa Inquisizione. In questo caso, in deroga a quanto previsto all’art. 3, l’apertura del processo costituisce prova del compimento di atti di stregoneria. L’imputato è considerato colpevole fino a prova contraria.
I corpi principali e secondari di chi sarà riconosciuto responsabile di atti di stregoneria saranno sistematicamente puniti nel rispetto della CDG.

Art. 12. - Ingiuria e diffamazione
Commette reato di ingiuria chiunque offende l'onore o il decoro di una persona in taverna, in forum o mediante messaggio privato.
Commette reato di diffamazione chiunque, in taverna, in forum pubblico o mediante messaggi privati identici inviati ad una pluralità di persone, attribuisca falsamente azioni od omissioni ad una persona idonee ad offenderne la reputazione.
L'ingiuria e la diffamazione sono reati lievi ed è ammesso il patteggiamento.
[NB - I reati di cui alla presente norma si riferiscono ad affermazioni indirizzate unicamente al personaggio (PG), ingiurie o affermazioni diffamatorie riferite al giocatore o evidentemente estranee al GdR sono unicamente di competenza degli amministratori]

Art. 13. - Dell’abuso di Titoli e Cariche
Costituisce atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legato ad un altro personaggio.
Costituisce atto di abuso di cariche ogni atto (processi IG o tasse) effettuato da un Sindaco Illegittimo (neo-sindaco di una ribellione non autorizzata dal Principe) o da un Consiglio Provinciale anti-democratico (ad opera di rivoltosi).
Viene considerato come falsario ogni personaggio che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma (imitazione dello pseudonimo) al fine di ottenerne profitto, informazioni private o per agire pubblicamente al suo posto.
Se l’abuso di titoli o cariche acquisite si riferiscono a un nobile o ad un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto si qualifica come reato moderato; se l’abuso riguarda titoli o cariche usurpati all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale o Cittadina, l’atto verrà considerato reato grave.
Constatata l’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o delle loro cariche, non si configura reato, ma il Giudice potrà commisurare un’ammenda fino ad un massimo del SMI moltiplicato per i giorni di effettivo esercizio dell’abuso.

Art. 14. - Delle leggi di iniziativa popolare
I. È diritto sovrano del Popolo Abruzzese presentare un progetto di legge al Consiglio.
II. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Provincia degli Abruzzi e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini entro 7 giorni dalla proposta.
III. Una volta raccolte le sottoscrizioni uno dei cittadini proponenti si farà portavoce della proposta, avvisando il portavoce del consiglio del progetto di legge.
IV. Il Consiglio è obbligato a discuterne il testo. È diritto dello stesso modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il consiglio fornirà motivata risposta ai promotori, con voto palese e pubblicazione in camera comune degli atti relativi alla proposta, compresa la votazione.

LIBRO III - DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Art. 15. - Abuso di mandato
Commette il reato di abuso di mandato chiunque:
- utilizzi un mandato per scopi estranei a quelli per i quali gli è stato conferito;
- ometta di chiuderlo con il contenuto pattuito;
- ometta di chiuderlo nei termini indicati nel mandato ovvero in quelli in cui gli viene intimato di farlo dall’autorità, in quest’ultimo caso purché il termine sia ragionevole.
L’abuso di mandato è un reato moderato.
Se tuttavia entro la fine del processo il mandato non è stato chiuso e non sono stati consegnati all’autorità i beni o il danaro pattuiti, la condotta si considera predatoria per le casse pubbliche e pertanto il reato è grave. Il reato è ulteriormente aggravato se l’ammanco è ingente.

Art. 16. - Turbativa del mercato
Commette il reato di turbativa del mercato chiunque:
- Chiunque acquisti merci non inerenti la propria professione senza l'autorizzazione del Sindaco o del Principato commette reato di accaparramento.
- compri o venda merci di tipo e/o quantità non consentita in base alle leggi della Provincia e Città in cui si trova;
- acquisti uno o più beni e li rivenda nel medesimo mercato a prezzo maggiorato;
- faccia incetta di cibo o altri generi di prima necessità generando notevole squilibrio per il mercato.
La turbativa del mercato è un reato moderato.
Qualora la turbativa generi una oggettiva difficoltà per la popolazione di una o più città a procurarsi il cibo essenziale, il reato è grave.

Art. 17 - Frode in commercio
Commette il reato di frode in commercio:
- chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- chiunque intercetti beni che vengono trasferiti in esecuzione di un mandato e non li restituisca ove richiesto; al fine di accertare la commissione del reato fa fede unicamente il testo del mandato.
La frode in commercio è un reato moderato.

Art. 18. - Delle Ordinanze Cittadine
Il sindaco rappresenta e tutela gli interessi della propria città. A tal fine gli è riconosciuto il potere di emanare ordinanze cittadine temporanee, che hanno valore di legge limitatamente alla propria Città, che ne è destinataria.
Le ordinanze cittadine, della durata massima di 15 giorni, possono avere ad oggetto divieti o imposizioni, e possono avere carattere amministrativo o economico (calmieri).
Per l'entrata in vigore è richiesto obbligatoriamente un controllo di legittimità del Consiglio, che ha il dovere di tutelare gli interessi superiori della Provincia.

Ciò premesso,
- Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza che non sia in aperto contrasto con le leggi della Provincia.
- Al Sindaco verrà data comunicazione della presa in carico della sua ordinanza, per sottoporla alla attenzione del Consiglio.
-Dal momento della comunicazione il Consiglio ha 48h di tempo per pronunciarsi CONTRO l'ordinanza proposta. Il VETO dev'essere sempre motivato e viene opposto allorché l'ordinanza contrasti con ragioni di carattere economico, sociale e politico che coinvolgano o turbino gli equilibri della Provincia.
- Se l'ordinanza viene giudicata positivamente dal Consiglio o non interviene comunicazione contraria entro il termine, essa viene pubblicata ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- La pubblicazione deve avvenire da parte del comune, nel forum del municipio, nella taverna municipale (IG), e nel messaggio del sindaco (IG), mediante il Calendario delle Feste (IG) e dal consiglio in Taverna della Provincia tramite comunicazione ufficiale.

L'ordinanza Cittadina ha valore di legge per tutti coloro che si trovano in Città, anche i non residenti.
Le Ordinanze Cittadine resteranno in vigore per un periodo di 15 giorni, al termine dei quali, se si vuole rinnovare l'ordinanza, va fatta richiesta al Consiglio che valuterà se è il caso di concedere un ulteriore proroga di 15 giorni.
La violazione di un’ordinanza cittadina è punita secondo le leggi della Provincia come disturbo dell’ordine pubblico.
Se l'ordinanza ha come oggetto un calmiere (parziale o totale), è data la facoltà di patteggiare attraverso la collaborazione con i viceprefetti, che effettueranno transazioni compensative per riequilibrare l'illecito guadagno ottenuto dal mancato rispetto del calmiere. In mancanza di collaborazione, verranno seguite le vie giudiziarie.

LIBRO IV - DEL PRINCIPATO E DELL’ESERCITO

Art. 19. - Del Principe
Il Principe è alla testa del Principato d’Abruzzo.
Viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Abruzzese.
Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi e più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per la vita dello Stato.
Presiede il Consiglio degli Abruzzi ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro di questi ultimi, ed ha il potere di nominarli e revocarli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con altre Regioni e Stati.


Art. 20. - Della Sfiducia
Il Principe è soggetto alla sfiducia che può venir proposta dal Consiglio su richiesta di almeno 6 consiglieri.
La votazione avviene con maggioranza qualificata (9 consiglieri) e voto palese. La votazione dura 3 giorni.
L'eventuale astensione equivale a concedere la fiducia.
Nel caso in cui il Principe venga condannato per alto tradimento il Consiglio procederà alla sfiducia d’ufficio.
Il Principe sfiduciato ha l'obbligo di abbandonare il Consiglio entro le 48 ore successive dal termine della votazione. Se il Principe sfiduciato è in ritiro, avrà tempo 48 ore dal ritorno del ritiro.
Il mancato rispetto della decisione del Consiglio da parte del Principe sfiduciato ha come capo d'imputazione: alto tradimento.

Art. 21. - Dei Consiglieri
Il Consiglio degli Abruzzi è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo Abruzzese. Compito riservato esclusivamente ai Consiglieri è proporre e votare le leggi del Principato d’Abruzzo, attenendosi strettamente al Regolamento interno del Consiglio.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza ingiustificata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito alla mancanza commessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
Il Consigliere che non avrà dimostrato la correttezza del suo operato sarà accusato di Disturbo dell'ordine pubblico. La pena sarà proporzionale al danno arrecato. Il giudice sarà comunque invitato a rendere pubblica la sentenza in Taverna degli Abruzzi

Art. 22. - Del Ministro del Commercio (TM), Ministro delle Miniere (MdM), Sceriffo e Contabile
E’ dovere di questi Consiglieri rendere pubblico al Consiglio la situazione dei loro rispettivi uffici. E’ dovere del TM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione di Inventario e Cassa.
E’ dovere del MdM pubblicare in Consiglio, quotidianamente, la situazione relativa alle Miniere e settimanalmente la situazione dei porti,
E’ dovere dello Sceriffo pubblicare in Consiglio, quotidianamente, le statistiche circa le finanze della Provincia.
E' obbligo di ogni Principe nominare un Contabile Provinciale, tra i Consiglieri eletti, a inizio del proprio mandato. E' obbligo del Contabile Provinciale monitorare lo stato e l'andamento delle casse di ogni Municipio del Principato. E' dovere del Contabile Provinciale redigere un rapporto dettagliato sulle casse dei Municipi almeno ogni sette giorni
e pubblicarlo nel proprio ufficio. Nel caso di irregolarità dovrà riferire in Consiglio e al PM.
Il Ministro del Commercio, o il Ministro delle Miniere o lo Sceriffo che non rispettano le norme relative alle comunicazioni sono perseguibili per Alto Tradimento.

Art. 23. bis - Del Portavoce
Il Portavoce deve redigere un resoconto dell'attività settimanale del consiglio ogni dieci giorni, a partire dall'inizio del mandato.
A tal fine ogni consigliere, il giorno prima di quello previsto per la pubblicazione, trasmette al Portavoce i dati relativi alla carica da lui ricoperta.
Il Principe può, sempre nella stessa giornata, segnalare le correzioni che reputa necessarie. Egli può anche opporsi alla pubblicazione di dati aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, se li reputa rischiosi per la sicurezza nazionale o locale.
Il giorno seguente il Portavoce riassume i dati ricevuti dai consiglieri e pubblica il resoconto in Taverna Abruzzi.
E' obbligatoria la pubblicazione:
- dei dati sulle proposte di legge, contenuto, stato della discussione, votazioni finali;
- dei dati economici, segnalando la variazione percentuale di liquidità e patrimonio rispetto alle settimane precedenti, con tuttavia espresso divieto di pubblicare analiticamente i dati di cassa e di inventario del principato;
- dei dati inerenti lo stato e l'apertura delle miniere;
- dei dati sull'attività giudiziaria con il numero di processi iniziati e finiti;
- delle nuove relazioni con l'estero intraprese e dei trattati conclusi o allo studio.
- dei dati sulle attività ludiche organizzate dal principato.

Art. 24. - Del Giuramento
Ogni Consigliere eletto, entro 3 giorni dalla nomina del Principe, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele al Principe e alla Provincia d’Abruzzo, di onorare l’incarico di Consigliere conferitomi dal popolo sovrano e di onorare la carica conferitami dal Principe”””
Il Principe eletto, entro 3 giorni dalla sua nomina, deve prestare il sottostante giuramento:
“““Io (nome per esteso) Principe d'Abruzzo giuro davanti ai cittadini abruzzesi e ad Aristotele di essere fedele alla Provincia d’Abruzzo e di onorare l’incarico conferitomi dal popolo sovrano e dal Consiglio”””
Chiunque al momento della nomina si trovasse in ritiro spirituale non è processabile per la mancanza, ma dovrà sopperire al rientro dal ritiro entro 48 ore.
Il mancato giuramento è da considerarsi come grave mancanza è viene perseguita come Tradimento.

Art. 25. - Dei Sindaci
I Sindaci amministrano le città e vengono nominati dai cittadini delle medesime.
Ogni Sindaco deve tutelare il libero commercio ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato.
Ogni Sindaco avrà accesso alla Camera dei Sindaci e dovrà dare prove della situazione di cassa, inventario, totale della lista dei mandati aperti e di quelli chiusi nei giorni trascorsi da un controllo all'altro ed il loro contenuto, taverna, situazione asce, ordini di acquisto e vendita, statistiche del proprio Municipio ad inizio mandato, in seguito ogni martedì e sabato, ed al termine dello stesso.
Sarà proibito mettere tasse superiori al ducato per campo, allevamento o bottega e di attivare il mantenimento degli animali senza previa autorizzazione del Principe.
Il sindaco che non rispetta le norme relative alle comunicazioni e alle autorizzazioni al e dal Principato è perseguibile per Tradimento.

Art. 25. bis. - Finanziamenti ed investimenti delle risorse municipali
Il Sindaco ha la responsabilità e tutela del proprio municipio e dell'uso delle sue risorse.
Qualora intenda investire parte del patrimonio municipale in filiere, società, compagnie ed altri organismi di cui fanno parte anche privati, l'investimento deve avvenire in modo trasparente e senza vincoli per la provincia. Il suddetto deve comunicare al Consiglio le proprie intenzioni prima che avvenga l'investimento, palesando i termini degli accordi ed il soggetto economico con il quale intraprendere tale attività finanziaria.
Ogni quindici giorni il Sindaco deve comunicare ai propri concittadini nel forum della città l'entità degli investimenti in atto ed i cittadini hanno il diritto di domandare una relazione sul loro andamento.
Al Municipio è sempre garantito il diritto di richiedere l'immediata restituzione del danaro e dei beni investiti. In caso di rifiuto o impossibilità di restituire, il Sindaco deve informare il Prefetto, il quale aprirà un'indagine.
Se vengono riscontrati manipolazioni, sfruttamento illegittimo o altre operazioni tese ad arricchire uno o più privati a danno del municipio, tutti coloro che vi hanno preso parte saranno messi alla gogna pubblica e processati per sfruttamento dei beni pubblici. Alla stessa pena soggiace chi, ostacolando l'indagine, rende impossibile accertare la sorte del patrimonio investito.
Il sndaco che non rispetti tale articolo sarà perseguibile per Tradimento.

Art. 26. - Delle Dimissioni
Le dimissioni di un Consigliere del Principato o di un Sindaco devono essere presentate al Principe con 3 giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse.
Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle rassegnate, senza però ledere i suoi precedenti doveri.
26.1 - Il Sindaco che voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Principe, motivata intenzione di rassegnare le dimissioni.;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio;
d) dovrà fare mandati alle persone di fiducia (possibilmente i Consiglieri stessi) presenti in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni.
26.2 - Lo Sceriffo dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;
b) l’ultimo giorno di servizio deve aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti-stato di cui ha bisogno e produrre un congruo numero di animali.
26.3 - Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà:
a) avvisare il Principe almeno il giorno prima di quello scelto per le dimissioni;;
b) aver conferito a tutti i Sindaci gli ultimi mandati richiesti;
c) aver comprato alla fiera del principato tutte le merci che abbiano un valore minore al listino prezzi della Provincia;
d) postare in Consiglio i dati aggiornati dell'inventario provinciale.
26.4 - Il Principe dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia, in attesa della nomina del suo successore.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Principe hanno altresì il dovere di comunicare al Consiglio ogni eventuale periodo di inattività, quali ad esempio il recarsi in ritiro spirituale per un certo lasso di tempo, concordando di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Il mancato rispetto delle procedure richieste è perseguibile per Tradimento o Alto Tradimento

Art. 27. – Della sovrapposizione di cariche
Le seguenti cariche sono tra loro incompatibili:
- consigliere provinciale
- sindaco
- tutte le cariche legate alla prefettura e alla dogana (viceprefetto, cancelliere, doganiere ecc.)
- comandante di porto

In aggiunta il Consiglio, qualora si ravvisi la possibilità di un mancato svolgimento ottimale delle mansioni a seguito di sovrapposizione di cariche, può decidere di rimuovere il soggetto dalle seguenti cariche aggiunte:

- ufficiale dell'esercito abruzzese
- rettore
- comandante di nave
- tribuno

Se un soggetto si ritroverà a ricoprire due o più cariche tra loro incompatibili, ovvero il consiglio dovesse ravvisare gravosa sovrapposizione di cariche, a meno di autorizzazione del consiglio, avrà tempo sette giorni, a partire dal giorno d'insediamento nel secondo incarico, per scegliere a quale compito rinunciare.
In caso di rifiuto o mancata scelta entro il termine previsto, il soggetto verrà rimosso da tutte le cariche non elettive e privato di ogni ufficio consiliare che dovesse ricoprire.

Art. 28. - Dell’Esercito della Provincia
L’Esercito Abruzzese è regolamentato dall’apposita Carta dell’Esercito, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente.

Art. 29 - Degli altri Eserciti
Per altri eserciti si intendono tutti quelli non ufficialmente creati dalla Provincia.
Non è ammessa la presenza di eserciti sul suolo della Provincia degli Abruzzi senza la preventiva autorizzazione del Principe.
Chi vorrà costituire un esercito sul territorio della Provincia degli Abruzzi dovrà chiederne l'autorizzazione, mandando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituirlo.
Il Capitano dovrà porre la questione in Consiglio.
Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno prima chiedere l'autorizzazione tramite le Ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio degli Abruzzi.
Il Ciambellano, provvederà a trasmettere la richiesta al capitano della provincia competente, che dovrà porre la questione in Consiglio.
L'autorizzazione al transito nella Provincia degli Abruzzi non permette nessun tipo di azione difensiva o offensiva, per le quali occorre richiedere un’ulteriore autorizzazione al Principe, contattando l'Ambasciata o il Capitano.
Nessun esercito straniero, potrà accedere nei territori d'Abruzzo prima di aver ricevuto l'autorizzazione dal Consiglio.
Eventuali eserciti stranieri che si trovano nel territorio degli Abruzzi senza permesso, saranno considerati ostili e gestiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia.
Tutti i permessi verranno discussi in consiglio ma decisi autonomamente dal Principe.
Nel caso i viceprefetti vedano la costituzione di un esercito nel territorio del Municipio che controllano, avvertiranno immediatamente lo Stato Maggiore dell'Esercito della Provincia, chiedendo dell’esistenza della prescritta autorizzazione.
In caso di mancata autorizzazione, il viceprefetto farà immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata.
E' inoltre in potere del Principe ordinare l'immediato scioglimento di un Esercito non Provinciale. L'ordine dovrà essere eseguito immediatamente (farà fede lo screen dell'ultima connessione del Comandante dell'Esercito).
Restano valide le attuali note previste nei trattati stipulati con Paesi stranieri o con Ordini Cavallereschi che permettono il passaggio dei loro eserciti o la loro costituzione nella Provincia degli Abruzzi.
Le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento degli eserciti sul suolo del Principato, considerata la sua gravità, saranno perseguibili per Alto tradimento.

Art. 30. - Dei reggimenti e gruppi armati
Il Principe o il Capitano possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato se ritengono che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza. Il gruppo deve eseguire l'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Gli eventuali componenti dei gruppi che non rispetteranno l'ordine saranno, di fatto, considerati nemici del Principato.
Il Principe o il Capitano possono, sempre a loro insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato attorno ad una città fino ad un tempo massimo di 72 ore.
Ogni violazione degli ordini verrà punita come Tradimento.
Le violazioni delle norme relative alla creazione e mantenimento di reggimenti e gruppi armati sul suolo del Principato saranno perseguibili per Tradimento.

Art 31. - Dei diplomatici siciliani:
Il corpo diplomatico siciliano, in territorio abruzzese, è regolamentato dall’apposita Carta del Corpo Diplomatico, a cui ci si rifà per qualsiasi questione inerente. Per eventuali ingerenze su suolo straniero, saranno considerati i trattati in vigore con lo stato in questione.

Art 32. - Dei diplomatici stranieri:
I diplomatici stranieri son tutelati dagli appositi trattati internazionali fatti dal Regno delle Due Sicilie, in particolar modo dallo Statuto sugli Ambasciatori.[/i]

LIBRO V - DELLA GIUSTIZIA

Art. 33. - Disturbo all’ordine pubblico
Commette il reato di disturbo all’ordine pubblico chiunque commette uno o più atti idonei a turbare l’ordine costituito, la sicurezza, la salute o la tranquillità pubblica, salvo che il fatto non sia espressamente previsto da altra norma di legge come reato.
Il disturbo all’ordine pubblico è un reato lieve.

Art. 34. - Associazione per delinquere
Commettono il reato di associazione per delinquere coloro che si aggregano al fine di pianificare e/o commettere uno o più delitti.
L’associazione per delinquere è un reato moderato.

Art. 35. - Istigazione a delinquere
Commette il reato di istigazione a delinquere chiunque inciti taluno ovvero genericamente la collettività a commettere un reato.
L’istigazione a delinquere è un reato moderato.

Art. 36. - Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativi di ribellione effettuati con successo o meno.
La ribellione è un reato moderato.

Art. 37. - Inosservanza di ordini dell’autorità
Commette il reato di inosservanza di ordini dell’autorità chiunque:
A - non rispetti un’ordinanza municipale o provinciale;
B - rifiuti di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura;
C - ometta di pagare le tasse nel termine fissato dall’autorità legittimamente in carica;
D - chiunque attracchi in un porto del Regno senza autorizzazione dell'autorità competente.
L’inosservanza di ordini dell’autorità è un reato moderato ed è consentito il patteggiamento nel caso sub A qualora l’ordinanza violata lo preveda e nel caso sub C versando le tasse e gli interessi prima dell’apertura del processo.
Nel caso sub D l'imputato è tenuto a provare di aver ricevuto regolare autorizzazione prima dell'attracco; in caso contrario sarà ritenuto colpevole anche in deroga a quanto previsto all'art. 3

Art. 38. - Intralcio alla Giustizia
Commette il reato di intralcio alla Giustizia:
A - chiunque, chiamato a testimoniare, dichiari il falso ovvero ometta di riferire fatti decisivi;
B - chiunque realizzi prove false o alteri prove vere al fine di influenzare l’esito di un processo;
C - chiunque si avvalga di prove false o alterate al fine di influenzare l’esito di un processo.
L’intralcio alla giustizia è un reato moderato.

Art. 39. - Oltraggio alla corte
Commette il reato di oltraggio alla corte chiunque si rivolga con termini volgari ovvero altrimenti offensivi al Giudice, al Pubblico Ministero o ai testimoni ed ogni comportamento che leda la solennità e la dignità dell’aula di giustizia.
Commette altresì il reato chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute in una sentenza del Giudice.
L’oltraggio alla corte è un reato moderato

Art. 40. - Del Tradimento e Alto Tradimento
Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante della Provincia degli Abruzzi contro le istituzioni dello stesso, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo o possibile risultato l’indebolimento della Provincia degli Abruzzi e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A causa del loro rango, i Sindaci ed i membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Il tradimento è un reato moderato. L’Alto Tradimento è un reato speciale.

Art. 41. - Turbativa elettorale
Commette il reato di turbativa elettorale chiunque chieda il voto di alcuno promettendo denaro o altri beni.
La turbativa elettorale è un reato moderato.

Art. 42. - Peculato
Commette il reato di peculato chiunque, nell’esercizio di una carica pubblica, sia essa ricoperta legittimamente o abusivamente (es. rivolta), sottrae beni o danaro alle casse pubbliche e chiunque collabori con il titolare della carica alla fine di trarre profitto per sé o per altri.
Il peculato è un reato grave.

Art. 43. - Omissione o abuso di atti d’ufficio
Commette il reato di omissione o abuso di atti d’ufficio:
A - il funzionario della Prefettura che ritardi artificiosamente la presentazione di una denuncia ovvero ometta di presentarla in maniera veritiera indicando ogni elemento utile a perseguire l’imputato;
B - il Pubblico Ministero che, al fine di evitare la condanna di taluno, ometta di procedere o di indicare prove decisive per grave negligenza o in mala fede;
C - il Giudice che ometta di applicare la legge o la interpreti in maniera del tutto avulsa dal suo tenore letterale per grave negligenza o in mala fede;
D - il titolare di una carica che ometta o ritardi in misura significativa il compimento di un atto imposto dalla legge regia o provinciale ovvero eserciti una sua prerogativa senza ottenere le necessarie autorizzazioni ove esse siano richieste dalla legge regia o provinciale (es. rendiconti dei sindaci, preavviso di dimissioni, imposizione delle tasse ecc.).
L’omissione o l’abuso di atti d’ufficio è un reato moderato.

Art. 44. - Brigantaggio
Commette il reato di brigantaggio chiunque derubi i viandanti o tenti di farlo.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di brigantaggio effettuato con successo o meno.
Il reato di brigantaggio è grave; il reato è aggravato se il brigantaggio è tentato o realizzato in gruppo

Art. 45. - Banda armata
Commette il reato di banda armata chiunque non sciolga il proprio gruppo armato o reggimento pur essendo stato richiesto di farlo da parte del Prefetto o suo delegato.
La banda armata è un reato moderato.

Art. 46. - Insubordinazione
Commette il reato di insubordinazione chiunque, facendo parte di un esercito (inteso come istituzione GdR, non necessariamente esercito costituito IG), non ottemperi agli ordini dei suoi superiori, purché questi ultimi non siano illegali.
L’insubordinazione è un reato moderato.

Art. 47. - Omessa denuncia
Commette il reato di omessa denuncia chiunque omette di fare tempestiva e pubblica denuncia pur essendo a conoscenza di fatti che possono ragionevolmente integrare i reati di:
- ribellione o sovversione;
- spionaggio;
- attentato all’unità del Regno e/o Provincia.
Il reato di omessa denuncia è moderato.

Art. 48. - Sull’omicidio e sulle lesioni personali
Art. 48.1 - La presente legge si applica a tutti gli scontri in cui sia coinvolto almeno un esercito IG e dai quali derivi la morte o il ferimento di una persona.

Art. 48.2 - Ai fini della presente legge si intende per:
a) esercito abruzzese - ogni esercito IG approvato dal capitano abruzzese e che, pertanto, reca le insegne della provincia;
b) esercito autorizzato - ogni esercito IG che è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese, pur non essendo approvato;
c) esercito nemico - ogni esercito IG che reca le insegne di una provincia diversa dall’Abruzzo e che non è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese, indipendentemente dall’esistenza di una formale dichiarazione di guerra;
d) esercito illegale - ogni esercito IG che non è autorizzato a permanere o transitare sul suolo abruzzese e non reca le insegne di alcuna provincia.

Art. 48.3 - Non è punibile chi non è arruolato in un esercito IG ed uccide o ferisce una persona arruolata in un esercito IG.

Art. 48.4 - L’omicidio è punito con la reclusione sino ad un massimo di giorni dieci e la multa nella misura che appaia equa al giudice. Le lesioni personali sono punite con la reclusione sino ad un massimo di giorni tre e la multa sino ad un massimo di ducati cinquanta.

Art. 48.5 - I reati di cui alla presente legge si prescrivono secondo le norme ordinaria eventualmente presenti nel diritto abruzzese, ma il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l’imputato abbandona l’esercito IG.

Arti. 49. - Norme applicabili agli eserciti abruzzesi
Art. 49.1 - L’unico responsabile della morte o del ferimento di una persona provocato da soggetti arruolati in un esercito abruzzese è il comandante dell’esercito IG.

Art. 49.2 - Qualora un soggetto arruolato in un esercito abruzzese provochi la morte o il ferimento di una persona e quest’ultima ne faccia richiesta, viene costituita senza indugio una commissione di inchiesta composta dal capitano, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal capitano. Se l’esercito IG era comandato dal capitano, la commissione è composta dal principe, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal principe.

Art. 49.3 - La commissione, sentiti i soggetti interessati ed assunte le prove che reputa rilevanti, entro cinque giorni decide a maggioranza se:
I - l’aggressione era legittima;
II - l’aggressione era illegittima ma è avvenuta per negligenza scusabile del comandante dell’esercito;
III - l’aggressione era illegittima ed è avvenuta per grave negligenza o per dolo del comandante dell’esercito.
Nel caso I, il comandante dell’esercito non è punibile.
Nel caso II, il comandante dell’esercito non è punibile ma le autorità abruzzesi corrispondono alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato dalla commissione in base al valore dei beni perduti dalla vittima (es. spada, bastone ecc.) ed alle conseguenze dell'aggressione (es. impossibilità di muoversi, impossibilità di accedere ad uffici IG ecc.);
Nel caso III, il comandante dell’esercito viene processato per il reato di omicidio o lesioni personali e le autorità abruzzesi corrispondono alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato come sopra.

Arti. 50. - Norme applicabili agli eserciti autorizzati
Art. 50.1 - L’unico responsabile della morte o del ferimento di una persona provocato da soggetti arruolati in un esercito autorizzato è il comandante dell’esercito IG.

Art. 50.2 - Qualora un soggetto arruolato in un esercito autorizzato provochi la morte o il ferimento di una persona e quest’ultima ne faccia richiesta, viene costituita senza indugio una commissione di inchiesta composta dal capitano, dal pubblico ministero e da un terzo soggetto designato dal capitano.

Art. 50.3 - La commissione, sentiti i soggetti interessati ed assunte le prove che reputa rilevanti, entro cinque giorni decide a maggioranza se:
I - l’aggressione era legittima;
II - l’aggressione era illegittima ma è avvenuta per negligenza scusabile del comandante dell’esercito;
III - l’aggressione era illegittima ed è avvenuta per grave negligenza o per dolo del comandante dell’esercito;
IV - l’aggressione era illegittima e, a prescindere dalla negligenza o dal dolo del comandante, l’esercito IG aveva violato gli eventuali limiti imposti al momento dell’autorizzazione (ad esempio: stazionare in certo nodo, seguire un certo percorso, non transitare in una certa area ecc.)
Nel caso I, il comandante dell’esercito non è punibile.
Nel caso II, il comandante dell’esercito non è punibile se corrisponde alla persona offesa un congruo indennizzo, determinato dalla commissione secondo i criteri di cui all'art. 12;
Nel caso III e IV, il comandante dell’esercito viene processato per il reato di omicidio o lesioni personali.

Arti. 51. - Norme applicabili agli eserciti nemici
Nessun membro di eserciti nemici è punibile per aver provocato la morte o il ferimento di una persona, salvo che sia diversamente pattuito in accordi tra la provincia degli Abruzzi e la provincia che ha approvato l’esercito IG.

Art. 52. - Norme applicabili agli eserciti illegali
Art. 52.1 - Rispondono della morte o del ferimento di una persona cagionato da soggetti arruolati in un esercito illegale, in solido, il comandante dell’esercito IG ed ogni soldato che abbia provocato o contribuito a provocare la morte o il ferimento.

Art. 52.2 - La responsabilità dei soggetti di cui all’art. 15 è oggettiva e discende dal solo fatto della morte o del ferimento restando preclusa ogni indagine sulla volontarietà del fatto.[/i]

Art. 53. - Spionaggio
Commette il reato di spionaggio chiunque fornisca e chiunque riceva notizie o dati coperti da segreto ove la loro conoscenza possa astrattamente minare l’ordine pubblico, anche economico, o la sicurezza.
Commette altresì il reato di spionaggio chiunque, ad eccezione del Monarca e dei Governatori, senza autorizzazione, renda pubblico il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete delle camere istituzionali.
Il reato di spionaggio è moderato.

Art. 54. - Sovversione
Commette il reato di sovversione chiunque assalti con successo un castello.
Il reato di sovversione è capitale.

Art. 55. - Attentato all’unità del Regno e/o Provincia
Commette il reato di attentato all’unità del Regno e/o Provincia chiunque tenti, anche senza riuscirvi, di porre in essere atti idonei a causare la perdita da parte del Regno di sovranità su uno o più dei suoi nodi o città.
Il reato di attentato all’unità del Regno e/o Provincia è capitale.

LIBRO VI - DELLE PENE

Art. 56 - Tipologie di reato
I reati si suddividono in:
- reati lievi
- reati moderati
- reati gravi (anche detti speciali)
- reati capitali

Art. 57. - Reati lievi
Per i reati lievi il Giudice può comminare una o più delle pene che seguono:

a) obbrobrio pubblico: il Giudice ordinerà al Prefetto o suo delegato di riportare il testo integrale della sentenza in uno o più forum pubblici entro un tempo ragionevole; ove l’incaricato non provveda, verrà perseguito per oltraggio alla corte; in ogni caso verrà comminata un’ammenda minima di un ducato;
b) ammenda: pena pecuniaria proporzionale alla gravità del reato commesso; il reo deve essere in grado di pagare l’ammenda, eventualmente vendendo i beni in suo possesso.

Art. 58. - Reati moderati
Per i reati moderati il Giudice può comminare una o più delle pene previste per i reati lievi e/o la seguente:
c) reclusione leggera: durata da uno a tre giorni.

Art. 59. - Reati gravi (anche detti speciali)
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione:
d) reclusione dura: durata da uno a tre giorni per i personaggi di livello 1; da uno a sei giorni per i personaggi di livello 2; da uno a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.
In aggiunta, il Giudice può comminare anche una o più tra le pene previste per i reati lievi.
Allorquando una norma stabilisce che un reato, di per sé grave, è “aggravato” da una determinata circostanza, il Giudice deve comminare la pena della reclusione: della durata di tre giorni per i personaggi di livello 1; da quattro a sei giorni per i personaggi di livello 2; da cinque a dieci giorni per i personaggi di livello 3 o superiore.

Art. 60. - Reati capitali
Per i reati gravi il Giudice deve comminare la pena della reclusione dura di cui all'art. 36 ovvero, in alternativa:
e) la pena dell'esilio - il Giudice fa formale richiesta di applicarla al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni.
Essi stabiliranno se ratificare la pena, se rifiutarla o se renderla circoscritta alla Provincia dove si tiene il processo.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il giudice esprime nella sentenza il tempo in cui il condannato deve abbandonare il suolo del Regno delle Due Sicilie e per quanto non potrà farvi rientro, sino ad un massimo di tre mesi.
Il condannato deve uscire dal territorio del Regno delle Due Sicilie entro il limite di tempo concesso dal giudice, o verrà ricercato dall'esercito e ucciso. In caso di rientro illegale, il reo verrà perseguito per disturbo all'ordine pubblico; per tutto il periodo di esilio inoltre le armate del regno inseriranno il reo nella lista nera al fine di impedirne la presenza e la circolazione illegale sul territorio regio.
f) la pena di morte IG - la pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi; il Giudice fa formale richiesta al Monarca e ai Governatori di tutto il Regno, spiegandone le motivazioni. Essi stabiliranno se ratificare la pena o se rifiutarla.
Il boia eseguirà la sentenza entro quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà sulla pubblica piazza.

Art. 61. - Recidività
Si definisce recidivo chi subisce una condanna quando in Tribunale è ancora visibile almeno una sua condanna precedente.
La sanzione per la recidività è applicata anche d’ufficio dal giudice.
La recidività si definisce “speciale” quando il fatto per cui si procede è qualificato come reato grave o capitale e almeno una delle condanne ancora visibili riguarda un reato grave o capitale. La recidività si definisce “generica” in ogni altro caso.
In caso di recidività generica il reato commesso è considerato sempre un reato grave, salvo che non sia previsto dalla legge come reato capitale ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda.
In caso di recidività speciale la pena della reclusione ha durata da cinque a dieci giorni indipendentemente dal livello del personaggio ed il Giudice comminerà sempre, oltre alla reclusione, anche un’ammenda. Sono fatte salve le norme specificamente dettate per i reati capitali.

Art. 62. - Patteggiamento
Il patteggiamento è ammesso unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Se il patteggiamento ha successo, il reato si estingue.
Al patteggiamento sovrintende il viceprefetto territorialmente competente. Il tentativo di patteggiamento deve avvenire in un tempo ragionevole e non è più consentito quando il reato è soggetto a evidente rischio di prescrizione.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di un privato (es. ingiuria), il viceprefetto tenta di mediare tra le parti verificando se la persona offesa è disposta a non sporgere denuncia a fronte di una data condotta o del pagamento di una data somma da parte del reo.
Qualora il patteggiamento riguardi un reato commesso a danno di una istituzione, le forme in cui esso deve avvenire sono indicate nella norma violata.

Art. 63. - Conversione della pena
Il Pubblico Ministero può, in ogni processo da lui aperto e se lo ritiene opportuno, proporre all'imputato di procedere alla conversione della pena, contattandolo privatamente e ricercando un accordo sulle forme della conversione.
La conversione può avvenire con le forme seguenti, anche tra loro concorrenti:
a) versamento di una somma di denaro al Principato in cui è stato aperto il processo e/o al Municipio leso dal reato;
b) versamento di una somma di danaro alla parte privata vittima del reato;
c) pubbliche scuse o altro adempimento GdR;
d) lavoro in miniera o in bottega con o senza restituzione del compenso.
Se il Pubblico Ministero e l'imputato raggiungono un accordo, lo sottopongono al Giudice. Ove questi lo ritenga congruo e dia il suo assenso, fissa un congruo termine per l'adempimento e il processo rimane sospeso.
Se l'imputato adempie, il processo viene chiuso con una condanna simbolica ad un'ammenda di un ducato. Se l'imputato non adempie, il Giudice lo condanna per il reato commesso, con l'aggiunta di un'ammenda ulteriore per l'oltraggio arrecato alla Corte.

Art. 64. Dell’ammissione di colpa e della complicità
L’ammissione tramite confessione dei reati o dei crimini da parte dell’imputato si traduce in un alleggerimento della pena da applicare, significando che il Giudice è obbligato ad applicare la pena di livello più basso all’interno delle categorie di cui all’art.1 del presente Libro V.
La partecipazione attiva o passiva, diretta o indiretta, di una persona ad un crimine o ad un reato la espone alla persecuzione per complicità.
La complicità in un reato comporta l’erogazione della stessa pena del principale imputato.

Art. 65. Dell’Oblazione preventiva
L’Oblazione preventiva si applica esclusivamente per reati di schiavismo, di speculazione e di accaparramento.
Consiste nella possibilità di provvedere a sanare direttamente o di avvisare la preposta Autorità, prima della contestazione ufficiale, nei casi in cui, a causa di un comportamento involontario, il personaggio si sia reso punibile di uno dei reati sopra richiamati. (farà fede lo screen).
Tale facoltà non viene concessa nei casi in cui si sia riscontrata la recidività.
Per contestazione ufficiale si intende quella fatta dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato.
Se l’omissione consiste in una differenza di prezzo, l’oblazione consisterà nella corresponsione della differenza; se consiste nell’acquisto non consentito di merce, l’oblazione consisterà nella re-immissione sul mercato al medesimo prezzo d’acquisto (farà fede lo screen).
L’uso fraudolento dell’istituto dell’oblazione preventiva costituirà un’aggravante del reato che si tentava di estinguere.

Art. 66. - Grazia
Chiunque ha diritto a domandare la grazia al Sovrano del Regno delle Due Sicilie, dichiarandosi colpevole e pentito.
Tale richiesta, prima di essere presa in esame dal Sovrano dovrà essere appoggiata dal Governatore della Provincia interessata o da un membro dell'Alta Nobiltà della Provincia.
La Grazia per le pene IG deve essere richiesta prima che il Giudice emetta la sua sentenza IG; la richiesta di grazia, se avviene con l'avallo dei soggetti indicati nel presente articolo, sospende il processo sino alla decisione del Sovrano, purché essa avvenga entro giorni venti dalla richiesta.
La decisione del Sovrano in ordine alla Grazia è vincolante per il Giudice.

LIBRO VII - DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Art. 67. - Appello
Il Regno delle Due Sicilie riconosce a tutti coloro che sono stati condannati con sentenza emessa da uno dei Tribunali del Regno il diritto di proporre appello contro quest'ultima alla Corte d’Appello DuoSiciliana.
L'appello può essere proposto una sola volta.
Il giudizio d'appello è regolato da apposita legge regia.
La decisione della Corte d'Appello è vincolante per tutte le istituzioni regie, provinciali e comunali, che debbono darvi esecuzione. Chiunque ne faccia parte e non vi dia esecuzione essendone richiesto commette il reato di omissione di atti d'ufficio.

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