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Camilla_melissa

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Femmina
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MessaggioTitolo: Firenze Firenze Empty07/03/16, 11:32 pm

Citazione :

Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie

Io Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze, riconosco:

- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
- Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno;
- Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.

Io Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie riconosco che:

- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Firenze sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.


Firmato a Firenze il 20/05/1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:
Don Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984, Re delle Due Sicilie
Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius, Ciambellano Reale
Beatrice Aleramica del Monferrato ambasciatrice del regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Firenze

Firenze 29gxtu

A nome della repubblica di Firenze:
Ottone Ranieri Upezzinghi da Calcinaia, Signore della Repubblica di Firenze
Francesca Pitti detta Haramis72, Ciambellano della Repubblica di Firenze
Don Teodoro "Gagarot" Della Gherardesca, Ambasciatore fiorentino presso il Regno delle due Sicilie

Firenze Verdi2oh6

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Camilla_melissa

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Femmina
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Data d'iscrizione : 03.11.15

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MessaggioTitolo: Re: Firenze Firenze Empty07/03/16, 11:35 pm

nym ha scritto:

TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA LA REPUBBLICA DI FIRENZE E IL REGNO DELLE DUE SICILIE

Noi, Anassimene Cyrille Lèon d'Arborea, Re del Regno delle Due Sicilie
Noi, Laetitia Helèna Merisi Borgia Malaspina Torlonia,Signora di Firenze

Guidati dalla nostra profonda fede in Aristotele con il nostro fermo desiderio di giustizia, coscienti che i delinquenti rifugiati nelle nostre rispettive province non possano e non debbano restare impuniti, rovinando i buoni rapporti tra i nostri due popoli, e desiderosi di avvicinare le nostre provincie in maniera solida e durevole, abbiamo redatto il trattato di Cooperazione Giudiziaria seguente:


Articolo Primo - Principi Generali:

I) Le Autorità legittime della Repubblica di Firenze, cosi come le Autorità legittime del Regno delle Due Sicilie, riconoscono all'interno dei loro rispettivi statuti i principi di indipendenza politica, territoriale e giudiziale.

II) Con la firma di questo trattato di cooperazione giudiziaria, le parti contraenti accettano che nessun malfattore, residente in uno dei due paesi, possa sottrarsi alla giustizia.

III) Il cittadino accusato in una delle due regioni firmatarie, verrà sottoposto alle leggi vigenti nel territorio ove ha commesso infrazione.

IV) In accordo alla regola “non bis in idem”, un individuo condannato da una delle Corti, non può essere condannato per lo stesso reato da parte dell’altra Corte.

V) Questo trattato è solo applicabile nel ristretto ambito della giustizia.


Articolo Secondo - Procedimento della Cooperazione:

Paragrafo Primo - Principi:

I) Si denomina “Principato/Regno querelante” il Principato o Regno dove si è prodotta la infrazione.
Si denomina “Principato/Regno "ricevente" il Principato o Regno in cui si dovrà aprire il processo.

II) Una persona che ha intenzionalmente evaso la giustizia di una delle due parti firmatarie di questo trattato, sarà giudicata dalle autorità giudiziarie competenti del Principato o Regno in cui si rifugia, in totale cooperazione tra giudici e procuratori del Principato o Regno, seguendo il procedimento descritto di seguito:

III) L’accusato avrà sempre diritto alla difesa e a un processo equo.


Paragrafo Secondo - Procedimento:

I) In caso di fuga di un sospettato, il Pubblico Ministero del Principato o Regno querelante, presenterà una richiesta al Pubblico Ministero del Principato o Regno "ricevente", per far si che il processo sia iniziato e realizzato in tutti i modi possibili.

II) Il Pubblico Ministero del Principato o Regno querelante, compilerà un verbale di accusa completo per il Pubblico Ministero del Principato o Regno in cui si rifugia.
Il verbale di accusa dovrà includere obbligatoriamente:
- Il nome del sospettato.
- Il delitto del quale lo si accusa, così come l’estratto del corpo legislativo che si infrange.
- Le prove che evidenziano l’accusa.

III) Una volta che il verbale di accusa è stato inviato ed accettato, i due Pubblici Ministeri saranno obbligati a collaborare strettamente. Il Pubblico Ministero del Principato o Regno "ricevente" acquisirà gli atti del Pubblico Ministero "querelante".
La richiesta di condanna dovrà essere approvata e quantificata di concerto con il Pubblico Ministero "querelante".

IV) Il Pubblico ministero "ricevente" comunicherà al suo omologo "querelante" l' integrità del processo man mano che questo si sviluppa.

V) La pena da applicare sarà decisa dal Principato o Regno dopo essere stata discussa da tutti e due i giudici. In caso di disaccordo, verrà privilegiata la decisione del giudice del Principato o Regno "querelante". Il verdetto dovrà menzionare che la pena si è decisa in virtù del Trattato di Collaborazione Giudiziale.

VI) Il calcolo del rimborso del bottino da parte del condannato o dei giorni di prigionia da scontare, sarà fatto in base al codice vigente nel Principato o Regno "ricevente".


Articolo Terzo - Cooperazione in materia di sicurezza:

I) Si richiede la piena cooperazione tra le autorità competenti col fine di garantire il rispetto mutuo delle leggi del Principato e Regno firmatari.

II) Questa collaborazione passa per la mutua divulgazione degli archivi e registri di fedine penali tanto del Regno delle Due Sicilie, come della Repubblica di Firenze, se questi esistono e se la situazione lo richiede.

III) Si richiede ugualmente lo scambio di informazione sui possibili gruppi armati e sospetti che potessero minacciare l'integrità di uno dei territori contraenti. La Repubblica di Firenze ed il Regno delle Due Sicilie si compromettono ad utilizzare una lista comune di criminali, dove le modificazioni saranno regolarmente comunicate tra uno ed un altro territorio.

Articolo Quarto - Disposizioni annesse:

Paragrafo Primo - Validità e compimento del presente trattato:

I) Il presente trattato entrerà in vigore a partire dalla sua firma e promulgazione nelle Taverne e nelle ambasciate rispettive del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Firenze.
Dovrà essere bollata e firmata dalle due parti.

II) Il presente trattato è bilaterale e non è aperto all'adesione di altri Principato e/o Regni.

III) Il presente trattato potrà essere annullato in qualunque momento. Il Principato o Regno annullatore del trattato dovrà notificare per mezzo della pubblicazione di un comunicato all'altra parte firmataria. Il trattato continuerà ad essere in vigore tra il Principato ed il Regno fino alla fine di tutti i processi in corso.


Paragrafo Secondo - Dell'annullamento e modificazione del presente trattato:

I) Il presente trattato potrà essere abrogato dalle due parti contraenti per mezzo di una domanda di deroga:

- Invio di una lettera del Principe o Sovrano che desideri cancellare il trattato al suo omologo;

- Dichiarazione ufficiale affissa nelle taverne rispettive e nelle ambasciate corrispondenti.


II) La deroga sancirà la scadenza del trattato che smetterà di produrre i suoi effetti al giorno seguente della ricevuta dei verbali di deroga. Tuttavia, la deroga non fermerà nessun processo in corso dentro il Principato e Regno firmatari ed i giudizi saranno proseguiti.

III) Questo accordo sarà annullato in caso di guerra tra il Regno delle due Sicilie e la Repubblica di Firenze.


Firmato a Napoli il giorno XXI del mese VII , nell'anno del Signore MCDLXIII



Per il Regno delle Due Sicilie

Firenze 2l92yit
Re delle Due Sicilie
Conte di Pescara
Visconte di Penne
Barone di Alanno
Firenze 5aflh2Firenze 27x2flj

Firenze 245x0za
Firenze R1lqhgFirenze 2419r0x


La Cancelliera del Regno delle Due Sicilie,
S.S. Phryne Amaranda d'Arborea
Baronessa Reale di Castiadas.

Firenze 2e64lmpFirenze 23vx01l

Per la Repubblica di Firenze

Firenze PpkykzU

Il Gran Ciambellano Pro Tempore e Console della Repubblica di Firenze

Firenze 2ajddgi

Firenze CiambellanofivFirenze 2nr35vm
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Nephti

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Numero di messaggi : 2261
Località : Tagliacozzo
Data d'iscrizione : 13.11.15

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MessaggioTitolo: Re: Firenze Firenze Empty17/09/16, 01:29 pm

Statuto Ambasciatori - Maggio 1464


Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica Fiorentina


Articolo primo

L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica Fiorentina è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
L'ambasciata della Repubblica Fiorentina el Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica Fiorentina .


Articolo secondo

a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Rappresentante del Corpo Diplomatico, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica Fiorentina.
Il Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano,del Rappresentante diplomatico ,dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.

b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina , esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie.
La Repubblica Fiorentina può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica Fiorentina

c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:

- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.



Articolo terzo

a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica Fiorentina .
La Repubblica Fiorentina autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.

b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri.
Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.

c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Signore in carica e del Gran Ciambellano del Principato in cui si trova aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
La medesima concessione è permessa al Rappresentante diplomatico al suo delegato Fiorentino, sempre previo consulto con il Ministro di aprire un Consolato nel paese ospitante, ove pubblicherà le informazioni e le comunicazioni più importanti dalla Repubblica di Firenze e fornirà un aiuto ai propri conterranei in caso di necessità in terra estera.


Articolo quarto

a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Repubblica Fiorentina su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
La Repubblica Fiorentina si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.

b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.


Articolo quinto

Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.



Firmato a Castel Nuovo Napoli il 17/05/1464


In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Sua Maestà la Regina
Ayla Nejla Dalia Sforza
Firenze 5aflh2Firenze Xawieh
Il Ministro degli Esteri

Camilla Melissa
Firenze R1lqhg


Il Real Primo Ministro

Elric Engelbrektsson Vasa
Firenze 2yyayhz


Ambasciatrice del Regno delle due Sicilie

Elecktra Lannister
Firenze B4xag2

______________


In rappresentanza del Repubblica Fiorentina

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Firenze TJ8JCsQ

Il Gran Ciambellano della Repubblica di Firenze

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L'Ambasciatore di Firenze
Templare

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