| | Autore | Messaggio |
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Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Genova 04/07/09, 10:40 pm | |
| - Citazione :
- Riconoscimento del Regno delle Due Sicilie
Io Tancredi D'Altavilla, Barone di Arzeno, detto Kratos22 Doge di Genova riconosco:
- il Regno delle Due Sicilie, come stato sovrano ed indipendente che, in quanto tale, eserciterà in autonomia il potere legislativo, esecutivo e giudiziario; - Il Parlamento del Regno delle Due Sicilie, composto dai consiglieri eletti al governo delle province di appartenenza al regno; - Il Re, il Ciambellano reale e qualunque altra carica ufficialmente riconosciuta dal parlamento.
Io Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie riconosco che:
- Alla luce di questo trattato il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Genova sono uniti da un vincolo di amicizia, rispetto e collaborazione reciproca, nella speranza di veder nascere solide relazioni fra i due stati.
A questo riconoscimento seguirà un trattato sullo statuto degli ambasciatori e sulla cooperazione giudiziaria.
Firmato nell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie, presso il castello di Savone il 4 Luglio 1457
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Arimanno David Spadalfieri, Conte di castel Volturno, Re delle Due Sicilie Witos kyle Spadalfieri, Ciambellano Reale Riccardoix ambasciatore del Regno delle Due Sicilie presso la Repubblica di Genova
In rappresentanza della Repubblica di Genova:
Tancredi D'Altavilla, Barone di Arzeno, detto Kratos22 Doge di Genova Guglielmo VIII degli Aleramici del Monferrato, Conte di Rocca Barbena, detto Weissmatten, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
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| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Genova 24/09/09, 01:51 am | |
| - Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Genova
Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalafieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie e Don Sandovino Imperiali, Doge della Repubblica di Genova, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Genova, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I - del principio di cooperazione Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).
Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).
Articolo III - della procedura di giudizio Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.
Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:
- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Articolo V - della richiesta Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:
- Citazione :
- Ducato/Contea di _________
Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui: Articolo VI - dei termini di giudizio Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.
Articolo VII - delle disposizioni allegate Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.
Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.
Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo X - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Firmato a Savone, il 22.09.1457
In nome del Regno delle Due Sicilie:
Sua Altezza Reale: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno. Il Ciambellano Reale: Aurora Aleramica dei Lancia detta Vampirella Il Ciambellano Anziano: Giovanni Montecchi detto Giovanni 89 L'Ambasciatore: Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix
In nome della Repubblica di Genova:
Il Doge: Emanuele degli Aleramici Imperiali detto Sandovino, Barone di Taggia, Conte di Voltri L'Ambasciatore: Sir Maximilian Von Vitskar Della Rovere detto Lordaltair
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| | | Camilla_melissa
Numero di messaggi : 1119 Data d'iscrizione : 03.11.15
| Titolo: Re: Genova 25/04/16, 06:22 pm | |
| - Citazione :
Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Genova
Articolo primo
L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nella Repubblica di Genova è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciata della Repubblica di Repubblica di Genova nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano della Repubblica di Genova.
Articolo secondo
a) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, composto dal Re, dai Governatori, dal Ministro degli Esteri, dal Cancelliere, dal Vice Ministro, dal Segretario di Legazione, dall'Ambasciatore e dal Console, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Genova. Il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle Due Sicilie.
b) Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. La Repubblica di Genova può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, esclusi il Re, i Governatori, il Ministro degli Esteri e il Vice Ministro , "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Genova.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente:
- c.1) Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai Municipi o l’assalto al Castello della Capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
a) Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova. La Repubblica di Genova autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione deve ricevere una lettera di avvenuta lettura della comunicazione.
c) E' permesso al Console duosiciliano, previo consulto con il Doge in carica e del Gran Ciambellano del Principato in cui si trova aprire un Consolato, ove verranno pubblicate le informazioni e le comunicazioni più importanti dal Regno delle Due Sicilie. Il Consolato è anche il luogo in cui i cittadini Duosiciliani possono richiedere aiuto in caso di problemi con lo stato in cui si trovano.
Articolo quarto
a) Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Repubblica di Genova su tutto il suo territorio e in ogni situazione. La Repubblica di Genova si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione.
b) La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo quinto
Se una delle due Provincie firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Napoli il 23/03/1464
In rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Sua Maestà la Regina Ayla Nejla Dalia Sforza
______________
Il Ministro degli Esteri
Camilla Melissa
La Real Cancelliera
Elisabetta Maria D'Oria Borbone Marchesa della Val di Sangro Contessa di Albe
Ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie
In rappresentanza della Repubblica di Genova Il Doge di Genova
Il Gran Ciambellano della Repubblica di Genova
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