| | Autore | Messaggio |
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Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Leggi del Regno 04/08/10, 01:45 pm | |
| - Riccardoix ha scritto:
Regno delle Due SicilieLegge del Regno n°1/1458 - Dell'Esercito Regio
Napoli - Giugno XVI 1458
Noi, Hemmet Jax della Groana, Re delle Due Sicilie, Conte di Caserta e Barone di Castel Morrone, a nome del Parlamento del popolo del Regno delle Due Sicilie, con questo documento promulghiamo la seguente legge:
Art. 1. Con il presente documento si costituisce l’Esercito del Regno delle Due Sicilie (in seguito indicato come Esercito Regio). Ogni Militare è tenuto a seguire e rispettare quanto riportato di seguito. Come organo superiore dell’Esercito Regio è posto lo Stato Maggiore del Regno (SMR)
Art. 2. Gli eserciti provinciali confluiranno all’interno dell’esercito Regio. Ogni esercito provinciale formerà una divisione con il nome della provincia di provenienza. A capo della divisione sarà posto il Consiglio di guerra di quella Provincia (Governatore, Capitano, Sergente, Generale o Consigliere militare).
Art. 2.1 Divisioni: 1° Divisione “Abruzzo” 2° Divisione “Terra di Lavoro”
Art. 3. Lo Stato Maggiore del Regno è composto da Re e Consigli di guerra delle Provincie del Regno.
Art. 4. Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata IG sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito IG. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).
Art. 5. Il Regno contribuirà in modo equo alla costituzione delle armate IG. Il Maresciallo Regio dovrà relazionare lo SMR sui costi di creazione e mantenimento dell’esercito. Questi costi verranno suddivisi in parti eguali fra le provincie del Regno. Lo SMR dovrà fornire regolari relazioni al Parlamento del Regno.
Art. 6. L’organizzazione interna delle singole Divisioni rimane quella attualmente in vigore negli eserciti Provinciali.
Art. 7. Ogni Militare è sottoposto al codice marziale, somma degli articoli presenti e di quelli della legge provinciale che costituisce l’esercito di cui è membro. Il Parlamento si impegna a realizzare una Carta Comune dell'Esercito che sostituirà le Carte Provinciali.
Questa legge dovrà essere ratificata dai Consigli Provinciali secondo quanto contemplato dal Codice.Hemmet Jax della GroanaRe delle Due Sicilie Conte di Caserta Barone di Castel Morrone Riccardo Federico D'OriaCiambellano Reale Conte di Amatrice |
| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Leggi del Regno 04/08/10, 01:49 pm | |
| - Hemmet_jax ha scritto:
Regno delle Due Sicilie
Legge del Regno n°2/1458 - Della Cooperazione Giudiziaira
Napoli, 04 agosto 1458
Noi, Elisabetta Maria D’Oria Borbone, Regina delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, a nome del Parlamento del popolo del Regno delle Due Sicilie, con questo documento promulghiamo la seguente legge:
Cooperazione giudiziaria tra le Province del Regno delle Due Sicilie
Art. 1 - Ambito di applicazione La presente legge si applica allorquando viene commesso un reato nel territorio di una Provincia del Regno e l'imputato si trova, anche solo temporaneamente, in un'altra Provincia del Regno.
Art. 2 - Giudizio delegato L'imputato va giudicato dal Tribunale della Provincia in cui si trova e deve ricevere lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto se fosse stato processato nella Provincia in cui ha commesso il fatto, essendo il giudizio svolto per delegazione della Provincia richiedente.
Art. 3 - Richiesta di procedere La richiesta di procedere contro l'imputato va formulata dal Pubblico Ministero della Provincia in cui è stato commesso il fatto, il quale la pubblicherà, unitamente a tutte le prove e le considerazioni che reputa opportune, in un apposito ufficio del Parlamento del Regno. Il processo dovrà essere aperto senza indugio, qualora sia possibile, dal Pubblico Ministero della Provincia in cui si trova, anche temporaneamente, l'imputato.
Art. 4 - Legge applicabile Nel Parlamento del Regno saranno custoditi i testi vigenti delle leggi e di tutte le altre norme (es. carte dell'esercito, di altri organismi, ordinanze ecc.) che prevedono fatti di reato, con l'indicazione di quando sono entrati in vigore o hanno perso validità, così da consentire al Giudice della Provincia in cui viene iniziato il processo di esaminare tutte le norme rilevanti per la decisione. Qualora, al momento della richiesta di cui all'art. 3, in Parlamento manchino i testi di una o più norme che il Pubblico Ministero reputa indispensabili per la decisione, la richiesta di procedere resterà sospesa. Qualora invece i testi siano presenti, essi si considerano quelli vigenti nella provincia ove è stato commesso il fatto.
Art. 5 - Decisione Il Giudice emetterà la sentenza unicamente sulla base delle norme della Provincia in cui è stato commesso il fatto, in ogni caso nel rispetto della Carta dei Giudici. Emessa la sentenza, il Giudice avrà cura di riportare tutti gli atti del processo nell'apposito ufficio sito nel Parlamento del Regno.
Art. 6 - Disposizioni transitorie La presente legge entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica a tutte le richieste di procedere formulate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati commessi in epoca precedente.
Elisabetta Maria D’Oria Borbone Regina delle Due Sicilie Contessa di Albe e del Cicolano
Hemmet Jax della Groana Ministro degli Interni Conte di Caserta |
| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Leggi del Regno 24/08/10, 03:20 pm | |
| - Citazione :
Regno delle Due Sicilie
Legge del Regno n°3/1458 – statuto del corpo diplomatico
Napoli, 24 agosto 1458
Noi, Elisabetta Maria D’Oria Borbone, Regina delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, a nome del Parlamento del popolo del Regno delle Due Sicilie, con questo documento promulghiamo la seguente legge:
Stauto del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie
1) Ruoli:
Fanno parte del corpo diplomatico delle Due Sicilie:
- Re - Principi - Ministro degli Esteri - Cancelliere - Ambasciatori - Consoli
2) Diritti e doveri:
Re: Il Re è la guida del Regno e colui che insieme ai governatori e al Concilio Ristretto della Corona, decide la linea diplomatica da seguire.
Principi: I Principi sono a capo delle Province che formano il Regno delle due Sicilie, fanno parte del Concilio Ristretto della Corona, presieduto dal Re e devono dare il loro assenso alla firma dei trattati.
Ministro degli Esteri: Il Ministro degli Esteri accoglie gli ospiti che arrivano al Palazzo Reale di Napoli e in accordo con il Monarca ed il Concilio, stipula i trattati. Inoltre nomina gli ambasciatori ed i consoli, coordina il loro lavoro e discute con le eccellenze provenienti dall'estero, riportando le notizie e richieste al Re. Il Ministro degli Esteri viene scelto dal Sovrano ed entra a far parte del Concilio Ristretto. Il regolare mandato ha una durata di mesi 3, passati i quali potrà essere riconfermato. Il Ministro, con l'autorizzazione del Sovrano, può nominare uno o più Vice-ministri con delega a trattare specifici affari o materie. Rimarrà in carica sino alla nomina di un successore, al quale dovrà fornire tutti i documenti e le informazioni di cui è in possesso, in caso il passaggio di consegne non avvenisse nei tempi e nei modi corretti il Ministro degli Esteri verrà processato per tradimento o alto tradimento in funzione della gravità delle omissioni.
Cancelliere: Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica. Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica. La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza. Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.
Ambasciatore: L' Ambasciatore è la voce del Regno nelle Province di sua competenza, deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni ( dei suoi superiori ) [del Re, del Ministro degli esteri e/o del Cancelliere] è nominato dal Ministro degli Esteri o da un delegato in seguito ad un apposita richiesta nella sala del reclutamento, presso il Palazzo Reale di Napoli, o alla risposta ad un bando pubblicato nelle taverne del Regno. Gli vengono assegnati uno o più territori con il/i quale/i intrattenere rapporti diplomatici. L’ambasciatore riporterà, presso apposita sezione al Palazzo Reale di Napoli, gli avvenimenti importanti della sua Provincia di destinazione. Questi comprendono, in particolar modo, i resoconti dei consigli delle provincie e le comunicazioni dei dignitari. L’ambasciatore è obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrà sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori. Un ambasciatore che divulghi informazioni senza consenso è processabile per Alto Tradimento.
Console: Il console è un cittadino duosiciliano di almeno livello 2, incensurato da minimo quattro mesi in ogni tribunale del Regno. Ha l'obbligo di permanenza, ma non di trasferimento,di almeno 4 mesi (compreso il viaggio) nel territorio che gli è stato assegnato e quello di informare il Ministro degli Esteri o un suo delegato di ogni spostamento al di fuori dei confini di tale Stato. Deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni dei suoi superiori, [del Re del Ministro degli Esteri e/o del Cancelliere], inoltre deve lavorare sempre in stretto contatto con l'Ambasciatore assegnato allo stesso territorio. E' nominato dal Ministro degli Esteri o da chi ne fa le veci. I compiti del console sono innanzitutto la rappresentanza del re e del regno nella terra assegnatagli, non tanto sul piano diplomatico ma soprattutto commerciale, economico e culturale; comunica al Sovrano e al Ministro le notizie di rilievo provenienti dal paese in cui si trova e con il suo comportamento e le sue azioni accresce il prestigio e il buon nome della nostra nazione all'estero. Inoltre ha il compito della tutela dei cittadini duosiciliani che si trovano all'estero: controlla il rispetto dei trattati e si preoccupa delle questioni in merito ai permessi di transito nel territorio che gli è assegnato. Gli agenti consolari si differenziano nettamente dai diplomatici, ai quali nel linguaggio comune sono assimilati, in quanto compiono atti giuridici di diritto interno (di natura prevalentemente amministrativa) dello stato per il quale prestano servizio e non atti giuridici di diritto internazionale (di natura politica), come invece fanno i diplomatici. È tuttavia vero che quando uno stato non ha agenti diplomatici in un altro, alcune funzioni di questi ultimi possono essere eccezionalmente svolte da agenti consolari e, viceversa, quando uno stato non ha in un altro agenti consolari può attribuire le loro funzioni agli agenti diplomatici presenti. Il console è obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrà sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori. Un console che divulghi informazioni senza consenso è processabile per Alto Tradimento.
3) Giuramento
Ambasciatori:
Per diventare ambasciatori, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]: - Citazione :
- Io XXX residente a XXX nella provincia di ___________ sono stato nominato ambasciatore del Regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere. Con questo giuramente che io _________ mi impegno a rispettare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano, acquisendo il diritto di portare in firma il blasone che rappresenta il mio nuovo status sociale, e garantendo massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Giuro altresì di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetterò sino alla fine del mio incarico. Consoli
Per diventare Consoli, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]: - Citazione :
- Io xxx residente a xxx nella provincia di _________________ sono stato nominato Console del regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere. Inoltre avrò cura di tenere stretti rapporti con l'Ambasciatore assegnato al mio stesso Stato, rispettandone il ruolo. Con questo giuramento che io ______________ mi impegno a onorare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano garantendo massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Giuro altresì di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetterò sino alla fine del mio incarico. 4) Revoca dell'incarico:
La violazione delle regole citate nello statuto del corpo diplomatico, provocano l' immediata revoca dall'incarico. In caso di grave violazione (divulgazione di informazioni in Taverna o in altri luoghi e con qualsiasi mezzo) l’ambasciatore e il console sono perseguibili per il reato di alto tradimento. Nel caso in cui un ambasciatore o un console venga sottoposto a processo per tradimento o alto tradimento, ma senza che ciò sia in rapporto con il suo incarico diplomatico, egli verrà sollevato dalle sue funzioni finché non sarà reso il verdetto della corte.
5) Economato
Il ministero degli affari esteri dispone di un fondo per la gestione della diplomazia denominato "Fondo Federigo". Tale patrimonio è conservato nelle casse di una delle province del Regno e solo il Ministro degli esteri, il Sovrano, o un loro delegato possono occuparsi della sua amministrazione. E' possibile accrescere il fondo tramite donazioni, sia di provenienza pubblica che privata, contattando il Ministro degli Esteri o il suo delegato, di ogni transizione riguardante il fondo, in entrata così come in uscita, il ministro degli estri dovrà tenere registrazione pubblica in Taverna del Regno, pena una denuncia per frode. La provincia presso le cui casse sarà conservato il fondo ha il divieto di fare uso di quei ducati, che potranno essere richiesti, anche in toto, in qualsiasi momento e che quindi dovranno essere sempre disponibili.
Elisabetta Maria D’Oria Borbone Regina delle Due Sicilie Contessa di Albe e del Cicolano
Riccardo D’Oria Ministro degli Esteri Conte di Amatrice
Hemmet Jax della Groana Ministro degli Interni Marchese della Valle del Garigliano Conte di Caserta |
| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Leggi del Regno 31/08/10, 12:02 am | |
| - Hemmet_jax ha scritto:
Regno delle Due Sicilie
Legge del Regno n°4/1458 – Corte Reale delle Due Sicilie
Napoli, 30 agosto 1458
Noi Elisabetta Maria D'Oria Borbone, Sovrana del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, nel XXX giorno del mese di agosto 1458 dichiariamo istituita la Corte Reale delle Due Sicilie (In seguito indicata con Corte).
Hanno diritto di far parte della Corte tutti coloro che possiedono un titolo nobiliare da Barone in su, il cui feudo risulta appartenente al Regno delle Due Sicilie e sono ivi residenti. Nel caso in cui un nobile duosiciliano risieda all'estero, il suo vassallo potrà fare le veci del feudatario all'interno della Corte. In entrambi i casi, per avere e mantenere l'accesso alle sale della Corte, bisognerà giurare fedeltà al Sovrano in carica sia al momento dell'istituzione della camera, che ai successori.
Sarà diritto della Corte discutere e proporre al concilio emendamenti o nuove leggi di materie quali:
- araldica e nobiltà; - adeguamenti o cambiamenti dei codici legislativi; - esercito e marina.
In nessun caso la Corte potrà ricevere e trattare informazioni riservate riguardanti l'amministrazione del regno e delle sue province, salvo l'approvazione del monarca.
La Corte farà capo al monarca in carica, il quale delegherà il Magister di seguire i lavori e le discussioni. Il Magister dovrà essere scelto fra i membri dell'alta nobiltà appartenenti alla Corte.
Tale regolamentazione dovrà rispettare i principi base dettati dalla presente.
Il Monarca potrà in qualsiasi momento prendere parte alle discussioni della Corte, ma avrà diritto di voto solo se in possesso di un feudo duosiciliano.
I membri del concilio ristretto della corona e gli onorevoli parlamentari, se facenti parte della nobiltà duosiciliana, potranno partecipare alle riunioni della Corte e prendere parte sia alle discussioni che alle votazioni.
Il Magister avrà il diritto di sedere alla tavola del concilio ristretto della corona, sarà il portavoce della nobiltà duosiciliana e il collegamento fra la Corte ed il concilio.
Tutte le discussioni che avvengono all'interno della Corte dovranno rimanere riservate, salvo aver ricevuto il permesso del Magister o del monarca per pubblicarle all'esterno.
E' dovere di ogni nobile duosiciliano essere fedele al monarca, al regno e alle sue istituzioni. Nel caso in cui tale fedeltà venga meno, il nobile fellone subirà un processo per alto tradimento e verrà sottoposto al giudizio del tribunale araldico.
Una volta riunitasi, la Corte dovrà redigere un proprio regolamento entro la fine di questo mandato. La proposta sarà sottoposta al vaglio del Concilio Ristretto della Corona ed eventualmente approvata con o senza modifiche da Sua Maestà la regina.
Elisabetta Maria D’Oria Borbone Regina delle Due Sicilie Contessa di Albe e del Cicolano
Hemmet Jax della Groana Ministro degli Interni Marchese della Valle del Garigliano Conte di Caserta
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| | | Elisabetta Maria
Numero di messaggi : 1519 Data d'iscrizione : 04.03.09
| Titolo: Re: Leggi del Regno 06/09/11, 09:36 am | |
| - Hemmet_jax ha scritto:
Regno delle Due Sicilie
Legge del Regno n°5/1459 – Norme di comunicazione ordinanze e divieti al commercio
Napoli, 22 marzo 1459
Noi Beatrice Luna de Challant, Sovrana del Regno delle Due Sicilie, nel XXII giorno del mese di marzo 1459 promulghiamo la seguente legge:
1) I governatori/ici di ciascuna provincia del Regno devono pubblicare in Taverna del Regno, personalmente o indicando un unico soggetto a ciò delegato, tutte le norme, provinciali o municipali, che limitano il diritto delle persone di operare liberamente sui mercati. A titolo di esempio: divieti di acquisto o vendita di una o più merci, prezzi minimi, prezzi massimi (calmieri), quantità massime, autorizzazioni di qualsiasi tipo da chiunque rilasciate ecc. ecc.
2) Se le norme sono valide solo fino a una certa data, questa va indicata. A titolo di esempio: ordinanze municipali “a tempo”, decreti d'urgenza ecc. ecc.
3) A partire dal 25 marzo 1459 qualunque limitazione non pubblicata in Taverna del Regno è priva di valore legale. Nessuno potrà essere punito per avere operato sui mercati del Regno, salvo che nei casi ivi espressamente indicati.
4) Restano fermi i divieti contenuti nel Codice Penale Regio, ovvero:
- Citazione :
- Art. 22 - Turbativa del mercato
Commette il reato di turbativa del mercato chiunque: - compri o venda merci di tipo e/o quantità non consentita in base alle leggi della Provincia e Città in cui si trova; - acquisti uno o più beni e li rivenda nel medesimo mercato a prezzo maggiorato; - faccia incetta di cibo o altri generi di prima necessità generando notevole squilibrio per il mercato. La turbativa del mercato è un reato moderato. Qualora la turbativa generi una oggettiva difficoltà per la popolazione di una o più città a procurarsi il cibo essenziale, il reato è grave.
Art. 23 - Frode in commercio Commette il reato di frode in commercio: - chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; - chiunque intercetti beni che vengono trasferiti in esecuzione di un mandato e non li restituisca ove richiesto; al fine di accertare la commissione del reato fa fede unicamente il testo del mandato. La frode in commercio è un reato moderato. Tuttavia i divieti provinciali e municipali di cui all'Art. 22 sono validi solo in quanto resi pubblici con le modalità di cui sopra.
5) Quanto qui stabilito è vincolante per tutte le province del Regno senza necessità di alcun recepimento. E' dovere di tutti i Giudici del Regno darvi applicazione. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Parlamento del Regno.
.
Beatrice Luna de Challant Regina delle Due Sicilie
Hans Ludwig Hemmet Jax della Groana Ministro degli Interni Marchese della Valle del Garigliano Conte di Caserta
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