Palazzo Reale di Napoli
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 Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Empty15/02/10, 06:25 am

Citazione :
Libro Civile


Capitolo I: Diritto di famiglia

I cittadini della Repubblica hanno diritto di unirsi sotto vincolo del matrimonio, secondo il rito aristotelico cosi come stabilito dal Concordato conosciuto come 'Charta di San Miniato' al quale si rimanda.
Ai matrimoni celebrati secondo i canoni della Chiesa Aristotelica verrà automaticamente riconosciuto pieno valore civile.
Per addivenire ad un matrimonio occorre che i nubendi ne diano avviso almeno 7 giorni prima in Taverna repubblicana.
L’archivista processuale terrà un registro dei matrimoni, con annotato il rito di celebrazione. A tal fine un ecclesiastico indicato dalla Chiesa comunicherà all’archivista processuale i nomi dei coniugi sposati secondo il canone aristotelico.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza materiale e alla collaborazione reciproca: la grave violazione di questi obblighi può rappresentare fondamento di una richiesta di annullamento di matrimonio nelle sedi ecclesiastiche deputate, e può anche formare oggetto di specifiche previsioni normative da parte della Repubblica.

Dopo il matrimonio la donna acquisisce il cognome del marito senza perdere quello da nubile, salvo diversa soluzione adottata da entrambi i nubendi e/o con l'accordo dei rispettivi capofamiglia.
L'eventuale uscita dal casato di provenienza è a discrezione dei nubendi e dei membri del casato stesso.
La presenza negli alberi genealogici e il computo/attribuzione/passaggio/spendita dei titoli nobiliari dei nubendi dovrà essere effettuata in aderenza a quanto dettato in materia dal Collegio d'Araldica.
I figli concepiti all'interno del matrimonio prenderanno il cognome del padre, ove gli sposi non decidano ufficialmente in modo diverso: i loro nominativi verranno aggiunti al registro matrimoniale.
E' concessa inoltre la possibilità di adottare figli e crescerli come propri, previa segnalazione alle autorità che provvederanno ad aggiungere il nome al registro.

Capitolo II - Dei Contratti

I cittadini della Repubblica hanno diritto di accordarsi tra loro a vario titolo, per prestazione di servizi o fornitura di merci o denaro. L’oggetto e lo scopo del contratto devono necessariamente essere leciti.
Ogni illiceità dello scopo o dell’oggetto comporta nullità del contratto.
Prova del contratto è la prova autentica del messaggio privato in cui la parte mittente assume le proprie incombenze in relazione alla parte destinataria, ed eventualmente viceversa.
Ai fini della validità del contratto sono elementi imprescindibili il nome dei contraenti, l’oggetto della prestazione reciproca, la garanzia di ‘buon fine’ o la penale da pagare in caso di mancato rispetto.
Eventualmente possono essere presenti elementi accessori come condizioni o termini.
Il contratto vincola i soli contraenti: in nessun modo potrà essere opposto a terzi (come avviene invece per i mandati).
Se un terzo turba lo svolgimento del contratto, i soggetti obbligati rimangono vincolati alla sola clausola di ‘buon fine’ e/o alla penale.
Se esse mancano o non sono stata espresse esplicitamente, in nessun caso un terzo potrà ritenersi responsabile della mancata attuazione del contratto.
Se i contraenti non ritengono di dover garantire reciprocamente il contratto in qualche modo, nulla può essere opposto in sede giudiziale, meno che mai nei confronti di terzi che abbiano interferito con il contratto.
Qualora invece l’inadempimento sia totale o incompleto per colpa esclusiva dei contraenti , o sia presente una clausola di buon fine o una penale per esecuzione mancata o inesatta, ognuna delle parti contraenti può denunciare l'altra parte ai sensi del Cap.V, Art.13 del Libro Penale.

Capitolo III - Dei duelli

Ogni citttadino della repubblica Fiorentina in caso di offese gravissime e/o atti criminali subiti può sfidare in lizza o a duello all'ultimo sangue colui che ha causato l'offesa.
Il duello all'ultimo sangue si svolgerà su un nodo in modalità Gruppo Semplice, che andrà necessariamente impostato in modalità "depreda i passanti".
Il numero dei partecipanti sarà fissato in massimo di 5 per parte e gli unici ad essere noti saranno gli sfidanti.
L'offeso dovrà sfidare in duello o alla lizza tramite apposito annuncio in Taverna della Repubblica, e nel caso il duello venga accettato chiedere e ottenere il beneplacito del Consiglio della Repubblica, che (valutata la legittimità e le questioni di sicurezza e ordine pubblico connessi alla iniziativa) donerà indicazioni tassative circa modalità particolari del duello, la data, il luogo preciso (tenendo in debita considerazione anche le esigenze dei duellanti).
Il duello o lizza, se compiuti, sono incompatibili con la denuncia dell’offesa in sede giudiziaria, e si sostituiscono ad essa.
Il rifiuto del duello o lizza consente sempre di accedere al processo giudiziario secondo le norme di riferimento del nocumento subito.
In caso di violazione delle regole del duello si procederà ad aprire d’ufficio un processo ai sensi dell'art.12, Cap.V Libro Penale.


Capitolo IV - Delle associazioni economiche, e compagnie mercantili

La Repubblica riconosce alle Compagnie Mercantili ed ai singoli Mercanti fiorentini piena libertà di commercio all’interno del proprio territorio, nel rispetto delle norme della Repubblica e delle Ordinanze cittadine.
La normativa di riferimento è il regolamento titolato 'Delle Compagnie Mercantili', al quale si rimanda per tutti i dettagli.

Capitolo V – Delle associazioni

Ogni cittadino della Repubblica è libero di associarsi in Gilde, Arti, Corporazioni o altri gruppi di natura sociale, politica, culturale, economica, sempre nel rispetto delle leggi.
A tale fine ogni associazione deve richiedere alla Repubblica il riconoscimento del proprio status attraverso l’Accademia dell’Araldica Italiana, e del proprio regolamento interno attraverso il Consiglio della Repubblica.
Le associazioni non riconosciute sono tollerate, ma i loro regolamenti non possono essere opposti in sede giudiziale; qualora invece contengano indicazioni contrarie alle norme in vigore, l’associazione può essere perseguita attraverso i propri rappresentanti o anche in relazione al singolo associato che violi le norme repubblicane in vigore in virtù dell’osservanza di quel regolamento.
Se l’associazione è riconosciuta, si presume che le azioni compiute nel rispetto del suo regolamento non siano contro legge, fino a prova contraria (della quale l’accusatore ha l’onere in sede giudiziale).

I gruppi religiosi di matrice aristotelica possono essere riconosciuti solo dalle Alte Gerarchie ecclesiastiche della Chiesa Aristotelica.
I gruppi religiosi minori o di altre religioni sono obbligati ad ottenere il riconoscimento del Consiglio della Repubblica, attraverso l’apertura di un tavolo di trattative che può portare al riconoscimento del gruppo o ad un concordato.

Capitolo VI - Dei doveri del cittadino

Ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di essere fedele alla Repubblica e alle sue Istituzioni.
Ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di conoscere le leggi e le altre norme della Repubblica.
Ogni cittadino della Repubblica, ove richiesto, ha il dovere civico di difendere la Repubblica eventualmente arruolandosi nell’esercito repubblicano in caso di guerra se cosi è straordinariamente decretato.
I titoli nobiliari sono riservati all’avente diritto ai sensi delle norme araldiche: l’uso improprio di un titolo nobiliare senza la capacità di spenderlo validamente è perseguito in sede giudiziale ai sensi dell'art.12, Cap.V, Libro Penale.
I titoli nobiliari sono riconosciuti dalla Repubblica anche attraverso accordi con Istituzioni extrarepubblicane, in particolare con il Collegio di Araldica.
Al principe uscente è data facoltà di nominare un nobile al termine della propria consiliatura, ove riscontri qualcuno meritevole di tale dignità.

Capitolo VII - Della Banca della Repubblica

Ogni cittadino della Repubblica ha diritto di accedere ai servizi della Banca Repubblicana, istituto disciplinato dal regolamento titolato ‘Statuto della Banca Repubblicana’, a cui si rimanda per tutti i dettagli.

Capitolo VIII - Dei diritti e dei doveri della Nobiltà

La qualifica di nobile GDR, concessa e ratificata dal Collegio di Araldica, è considerata valida nel territorio della Repubblica di Firenze.
Al di fuori della Repubblica di Firenze, i titoli sono validi a condizione di reciprocità o in caso di riconoscimento del Collegio di Araldica che lo ha concesso.

I membri della nobiltà hanno accesso, diritto di parola e di voto nella Consulta della Nobiltà Toscana, che raccoglie tutti i nobili della Repubblica a prescindere dal grado e dall'anzianità.
I membri della nobiltà possono ricoprire cariche Res Parendo (GDR) di particolare levatura, ma l'efficacia In Gratibus (IG) di dette cariche deve essere autorizzata dal Consiglio della Repubblica.

I membri della nobiltà hanno il dovere di prestare giuramento al Signore della Repubblica ad inizio mandato, e mantenere un comportamento rispettoso e fedele nei confronti dell'autorità dalla quale emana il loro status.
Come Vassalli del Principe della Repubblica di Firenze, i Nobili sono soggetti in primo luogo alla sua autorità: all'eventuale processo in Tribunale della Repubblica, potrebbe essere aggiunto il giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Principe, della quale faranno parte (oltre al Principe) almeno i quattro nobili più alti in grado della Repubblica (a parità di grado farà fede l'anzianità di conseguimento del titolo; se il reo è compreso in essi verrà sostituito dal quinto in grado).
Tale commissione deciderà se dispensare pene aggiuntive, tra le quali è contemplata la richiesta di ritiro del titolo da parte del Collegio d'Araldica.
Il nobile può appellarsi in questa specifica sede al Principe per una richiesta di grazia, che può essere concessa a discrezione del Principe, motivando la propria decisione.
I titoli nobiliari non conferiscono in alcun caso un potere di abuso nei confronti dei semplici cittadini.
I titoli nobiliari possono essere trasmessi in eredità ai propri figli secondo le regole normate dal Collegio Italiano di Araldica.
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Empty15/02/10, 06:25 am

Citazione :
Libro Penale

Capitolo I: NORME PRELIMINARI

- I crimini giudicabili dalla Corte di Giustizia Fiorentina sono esclusivamente quelli compiuti nel territorio Fiorentino.
- I criminali che hanno compiuto reati nel territorio della repubblica fiorentina fuggiti all'estero prima dell’apertura del processo si considerano in attesa di giudizio secondo i termini di prescrizione previsti, entro i quali il processo dovrà prendere avvio ove possibile.
- La Repubblica Fiorentina può avvalersi di compagnie di ventura (cacciatori di taglie) per la cattura dei criminali in fuga.
- I trattati di cooperazione giudiziaria devono assicurare la cattura o l’arresto ove previsti dalla normativa fiorentina, ma essi possono anche essere effettuati secondo le modalità eventualmente in vigore nel territorio straniero di arresto o cattura.
- La lingua ufficiale della Repubblica di Firenze è quella italiana. Ogni dialogo o conversazione avente funzione pubblica (candidature, annunci, segnalazione di reati, interventi in tribunale) deve essere accompagnata da idonea traduzione se in lingua straniera, a pena di nullità. Tale obbligo non vige per le conversazioni informali. Il cittadino straniero ha facoltà di chiedere assistenza linguistica al Consiglio, che farà quanto in suo potere per assicurare una traduzione.
- Le sentenze e le pene emesse dai giudici della Repubblica Fiorentina devono uniformarsi alle norme repubblicane vigenti nel momento del reato, e sempre alla Carta dei Giudici imperiale (ultima stesura pubblicata): la misura carceraria e le multe devono obbligatoriamente rispettare un criterio di proporzionalità e non esorbitare nei casi normali da quanto esplicitamente indicato in questo libro.
- Nei casi speciali e/o di grave entità e/o in presenza di marcata recidività le pene possono essere aumentate a discrezione del giudice (previa discussione in Consiglio), sempre nel rispetto tassativo di quanto contenuto nella Carta dei Giudici imperiale: i motivi dell'eventuale aumento di pena e i parametri usati per determinarla devono obbligatoriamente essere indicati nella sentenza.



Capitolo II: CRIMINI CONTRO NATURA

Articolo 1: Stregoneria
Colui che sovvertendo il doveroso ordine naturale assuma multiple identità (almeno una delle quali risieda nella Repubblica Fiorentina) o si macchi di indebite e proibite commistioni, laddove non immediatamente eradicato dalla Santa Inquisizione può essere sottoposto al giudizio del Tribunale della Repubblica per Stregoneria.

Imputazione: STREGONERIA
Sanzione: Eradicazione.
Note:
Il Pubblico Ministero non può aprire processi per stregoneria, che sono riservati esclusivamente alla iniziativa della Inquisizione.
Nel primo processo il giudice può scegliere (sentite le motivazioni della difesa) di graziare l'imputato spiegando o rimandando alle regole per evitare futuri processi per stregoneria, ferma restando la sua facoltà di condannare alla eradicazione già alla prima violazione.




Capitolo III: CRIMINI CONTRO LE ISTITUZIONI

Articolo 2: Tradimento
Viene accusato di tradimento ogni cittadino fiorentino che attenti, o anche solo minacci di sollevarsi in armi o inciti alla rivolta nei confronti della Istituzioni Repubblicane o Autorità a queste superiori.
Integra altresì il reato l’azione o il comportamento in qualsiasi sede che abbia come scopo o conseguenza prevedibile un nocumento alla Repubblica: indebolimento, perdita o messa a rischio di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica, di beni pubblici, il grave discredito o perdita di immagine o prestigio.
La divulgazione di qualsiasi informazione interna al Consiglio della Repubblica, o secretate e/o definite riservate in altre sedi da Organi Repubblicani (dati di bilancio e finanziari, contenuti, documenti o discussioni) è ritenuta lesiva degli interessi Repubblicani e per questo perseguita per Tradimento.
Allo stesso modo ogni comportamento contrario o lesivo rispetto a Trattati, Concordati o altri Atti nei quali si esprimano direttive o posizioni ufficiali della Repubblica sarà considerato in danno della Repubblica e quindi perseguito ai sensi di questo articolo.

Imputazione: TRADIMENTO
Sanzione: Multa (misura massima 200 ducati) e/o Prigione (misura massima: 3 giorni); Esilio (nei casi di grave entità)
Note: possono essere imputati di Tradimento esclusivamente i cittadini della Repubblica Fiorentina.
L’esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) può essere inflitto solo dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.


Articolo 3: Alto Tradimento
Qualora gli atti che integrano il tradimento siano riconducibili al Principe, ai membri del Consiglio della Repubblica, o agli alti funzionari dell’Amministrazione Centrale (Rettore, Marescialli, Generali della Repubblica, Capi porto, Governatore della Banca Repubblicana, Direttore del reparto investigativo) il capo di accusa è elevato ad Alto Tradimento.
Ogni funzionario pubblico (Consiglieri, Sindaci, Tribuni, Viceprefetti, Ambasciatori e massime autorità delle istituzioni fiorentine, come il Governatore della Banca Repubblicana o il Rettore dell'Università Fiorentina) che fondi, presti giuramento, partecipi, aiuti o favorisca in qualsiasi modo ordini o organizzazioni militari e/o civili a scopo sovversivo (o comunque contrari alle norme repubblicane in vigore) integra un conflitto di interessi punito con l’accusa di Alto Tradimento.
Sono presuntivamente escluse le libere associazioni, le compagnie commerciali, le Corporazioni, i Partiti e le fazioni politiche, fino a prova contraria.

Imputazione: ALTO TRADIMENTO
Sanzione: Multa (misura massima 400 ducati) e/o Prigione (misura massima: 3 giorni); Esilio o Esecuzione Capitale (nei casi di grave entità)
Note: possono essere imputati di Alto Tradimento esclusivamente i Funzionari Repubblicani su specificati.
L'esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) o la esecuzione capitale possono essere inflitti solo dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe (se non imputato).


Articolo 4: Rivolta e Assalto
Chiunque si sollevi senza autorizzazione del Consiglio, con o senza armi, da solo o in gruppo, contro un Sindaco della Repubblica regolarmente eletto (o imposto nel ruolo dal Signore della Repubblica su autorizzazione del Consiglio) oppure contro il Castello di Firenze verrà accusato di rivolta e assalto.
Sono considerate aggravanti la riuscita dell'assalto, l’imposizione indebita di tasse, l'eventuale furto o alienazione o distruzione di merci dei municipi, l’aver depauperato la Cassa municipale, l'aver avviato processi, l'aver assaltato il Castello di Firenze.
Specularmente, è considerata parziale attenuante una cristallina collaborazione con le Autorità per la restituzione della Municipalità senza danni o ammanchi.

Imputazione: TRADIMENTO se si tratta di cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO se si tratta di soggetti non residenti nel territorio fiorentino.
Sanzione: Multa (misura massima: 200 ducati), Prigione (misura massima: 3 giorni); nei casi gravi o recidività anche Esilio (per cittadini repubblicani) o Bando (per gli stranieri)
Note: L’esilio o bando (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) possono essere inflitti solo per casi di grave entità e dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.


Articolo 5: Oltraggio alla Corte, Mancato o inesatto adempimento della sentenza.
Questo capo d’accusa è riservato a chiunque metta in atto comportamenti fraudolenti (falsa testimonianza, false prove) o inopportuni (uso di lingue diverse da quella ufficiale, insulti alla Corte) nel corso di un regolare processo, o si renda autore del mancato o inesatto adempimento di quanto imposto in una precedente sentenza a suo carico (anche se oggetto di ricorso di appello).

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Conversione della sentenza precedentemente emessa in una pena immediatamente e direttamente applicabile in sede giudiziale (sanzione adeguata e/o numero congruo di giorni di prigione, morte esclusivamente nei casi gravissimi, dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio da parte della maggioranza dei consiglieri consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe).


Articolo 6: Abuso di potere in funzione pubblica
Ogni ufficiale e funzionario investito di ruolo pubblico (Principe, Consigliere, Rettore, Maresciallo, Sindaco, VicePrefetto, Tribuno, Capo del Porto, Governatore della Banca Repubblicana, Direttore del reparto investigativo) che violi le leggi o le direttive di un superiore, compia atti di favoritismo o nepotismo, faccia utilizzo del proprio potere al fine di conseguire vantaggi personali, indebiti o comunque illeciti sarà processato ai sensi di questo articolo.
Anche il beneficiario di un mandato può essere perseguito per abuso di potere allorché utilizzi in modo differente rispetto a quanto tassativamente stabilito nelle modalità il proprio mandato municipale o repubblicano, sempre che sia integrata mala fede, e/o danno alle finanze municipali o repubblicane, e/o arricchimento ingiustificato.
Chi riceva un mandato repubblicano ha l’obbligo di fornire contestualmente alla chiusura dello stesso la certificazione delle transazioni effettuate ai sensi del mandato su richiesta del mandante (che provvederà ad archiviarla): anche il solo rifiuto di fornire la certificazione integra le condizioni per l’apertura del processo.

Imputazione: TRADIMENTO in presenza di mandati repubblicani a cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO in tutte le altre ipotesi.
Sanzione: Restituzione di quanto indebitamente ottenuto o depauperato; Multa (misura massima: 200 ducati) e/o Lavori forzati e/o Prigione (misura massima: 3 giorni).
Pene accessorie: Pubblico Obbrobrio; Rimozione dall’incarico (diretta se nominale, perfino coatta per il Sindaco).


Articolo 7: Negligenza in funzione pubblica
Ogni funzionario pubblico (Consiglieri, Sindaci, Tribuni, Capi del Porto, Viceprefetti, Ambasciatori e massime autorità delle istituzioni fiorentine, come il Governatore della Banca Repubblicana o il Rettore dell'Università Fiorentina) serve esclusivamente gli interessi della Repubblica, svolgendo diligentemente e in regime di assoluta correttezza le incombenze del proprio ruolo e le direttive concordate o impartite di volta in volta dai superiori.
A salvaguardia dell’interesse pubblico è tutelato da questo articolo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione, sotto un duplice aspetto: qualora l’inesattezza o la negligenza nello svolgere le proprie funzioni pubbliche causi un danno (anche indiretto) alla Comunità, si può procedere su richiesta del danneggiato contro il funzionario pubblico attraverso processo civile; rimane ferma in ogni caso la responsabilità dell’inesattezza o negligenza del funzionario pubblico nei confronti del Consiglio, di competenza esclusiva del Principe (o del regolamento interno eventualmente in vigore) e quindi sottratta al processo pubblico.

Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ristoro del nocumento procurato e/o Multa (misura massima: 200 ducati), rimozione o sospensione dalla carica ove tecnicamente possibile
Note: L’onere della prova del nocumento diretto o indiretto procurato dalla negligenza o inesattezza del funzionario pubblico è a carico del querelante, e il nocumento deve essere comprovato (e non generico), serio (e non trascurabile), e suscettibile di valutazione economica (e non di mero principio).



Capitolo IV: CRIMINI CONTRO LA PERSONA

Articolo 8: Brigantaggio, furto
Integra il reato di furto l’apprensione di proprietà altrui contro il suo consenso, con l’effetto di privarlo definitivamente dei beni. Anche il solo tentativo di furto, sebbene non riuscito, è perseguibile ai sensi di questo articolo.
Si definisce brigante colui che commette furto, ovvero faccia parte di una banda organizzata finalizzata a questa tipologia di attività (brigantaggio)

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ogni volta che è possibile, la sentenza deve tendere al ristoro dei nocumenti arrecati (restituzione dei beni illecitamente sottratti, eventuale rimborso del recupero fisico).
In aggiunta al ristoro, multa (misura massima: 200 ducati) o prigione (misura massima: 3 giorni)
Note: Ai fini dell’apertura del processo è necessario che l’atto d’accusa contenga le circostanze dell’arresto, secondo le modalità richieste ed in vigore (vedi decreto)
Il mancato ristoro nei tempi stabiliti dalla Corte per sentenza va perseguito per Oltraggio alla Corte, ed in questo caso la sentenza deve essere immediatamente applicabile a carico dell’imputato.
Sono escluse da questo articolo le conseguenze derivanti dallo svolgimento di un duello.
La recidività è considerata aggravante particolarmente pesante, che può integrare nei casi gravissimi morte o esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.


Articolo 9: Omicidio
Si ha omicidio con l’uccisione di un cittadino in circostanze che non integrano legittima difesa.
Essa è sempre presunta nell’atto di difendere la propria vita e/o le proprie merci, nell'assumere le funzioni di difesa della città e delle strade o nell'assumere funzioni militari in seno all'esercito della Repubblica di Firenze.
La responsabilità di omicidi compiuti dai soldati della Repubblica in servizio attivo ricade su chi ricopre il ruolo di comando, se compiuti nell’adempimento di un preciso ordine.
Nel caso in cui l'aggressore durante l'attacco perda la vita il reato non verrà perseguito.
Non verranno altresì perseguiti gli omicidi compiuti tra due eserciti nemici in stato di guerra dichiarata.

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Multa (misura massima: 200 ducati) e/o prigione (misura massima: 3 giorni); pena capitale (non può essere comminata a possessori di titoli nobiliari riconosciuti dal Collegio di Araldica) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti, compreso obbligatoriamente il Principe.
Pene accessorie: Rimozione o sospensione dall’incarico.
Note: è considerata aggravante la circostanza di essere alla guida di un esercito o di un gruppo armato non riconosciuto dalla Repubblica, o quella di commettere omicidio a seguito di assalto militare a municipalità



Articolo 10: Ingiuria, diffamazione, minaccia
Si persegue ai sensi di questo articolo ogni affermazione che integri una oggettiva lesione dell’onore personale, familiare o professionale di un cittadino, ogni offesa ingiustamente resa e l’annuncio di un nocumento che ingeneri timore o condizionamento in chi ne è destinatario.
Configura ingiuria ogni offesa o insulto nei confronti di un cittadino (anche straniero).
Configura diffamazione ogni comunicazione che attribuisca ad un cittadino (anche straniero) azioni o condotte false o deprecabili, provocando una lesione dell’onore o della reputazione del destinatario.
Configura minaccia ogni comunicazione volta ad intimidire o condizionare un soggetto (anche straniero), preannunciando il rischio di subire un danno materiale o morale.

Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Pubbliche scuse, obbrobrio pubblico, ammenda di un ammontare non superiore a 200 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio arrecato e dello status del condannato.
Note:
a) Il giudicante dovrà porre attenzione al contesto in cui le affermazioni vengono rese, concedendo una attenuante in caso di discussione politica o in condizioni di reciprocità o provocazione dell’offesa.
b) Lo status sociale del destinatario dell’ingiuria, diffamazione o minaccia (ad esempio: nobiltà, funzione pubblica, ufficiale militare, ecc.) deve essere tenuto in considerazione, poiché alla lesione di una sfera personale relativamente più rilevante dovrà accompagnarsi una pena proporzionalmente più grave.
c) La minaccia di un Ufficiale della Repubblica nei confronti di cittadino è considerata elemento aggravante.
d) La recidività è considerata elemento aggravante, e può portare a sanzioni più elevate.
e) L’accesso al duello o lizza (se effettivamente svolti) si considera alternativo e non cumulabile rispetto al processo.
f) Le pubbliche scuse, ove manchi indicazione specifica del giudice, saranno offerte pubblicamente in annuncio separato e inequivocabilmente titolato (negli stessi luoghi in cui è stata compiuta l’offesa, se era pubblica)



Capitolo V: REATI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 11: Schiavismo
Integra il reato di schiavismo l’assunzione di un lavoratore per un salario inferiore a quello minimo legale in vigore al momento dell’annuncio.
Il salario minimo legale è fissato per decreto o attraverso una ordinanza municipale (che prevale sul decreto nel territorio interessato).
Laddove manchino indicazioni, si considera fissato in dodici (12) ducati.
Il salario minimo per la milizia cittadina è fissato per decreto o attraverso una ordinanza municipale (che prevale sul decreto nel territorio interessato). Laddove manchino indicazioni, è rimesso alla discrezionalità del Sindaco, con un minimo fissato in cinque (5) ducati.

Imputazione: SCHIAVISMO
Sanzione: Sanzione pari al doppio del salario minimo legale; nessun ristoro per il lavoratore.
Note: Prima dell’apertura del processo deve necessariamente intervenire comunicazione del reato da parte del viceprefetto allo schiavista, che nelle 48 ore successive ha facoltà di patteggiare versando al lavoratore una cifra in ducati che compensi quelli in difetto rispetto al salario minimo legale.
Se il lavoratore ottiene ristoro, ha il dovere di informare il viceprefetto, che non procederà alla segnalazione.
Nel caso di reato in presenze di salario minimo imposto da ordinanze municipali il processo è avviato dal Sindaco, fermo restando il rispetto della procedura prevista per il patteggiamento.


Articolo 12: Raggiro
Si definisce raggiro qualsiasi azione fraudolenta (compresi i menu fuorvianti o ingannevoli in taverna) che sia tesa a trarre vantaggio dall'inesperienza o dalle condizioni particolari (lingua, indigenza, ecc) dell'acquirente/destinatario.
Ai sensi di questo articolo si perseguono anche coloro che violano le regole concordate o imposte di un duello, esorbitando dal dovere di correttezza, buona fede e rispetto delle regole che i duellanti sono tenuti a rispettare.
Ai sensi di questo articolo si perseguono coloro che spendano impropriamente titoli nobiliari non riconosciuti dal Collegio d'Araldica o riservati a diversi aventi diritto.

Imputazione: FRODE
Sanzione: Multa (misura massima: 100 ducati) e/o prigione (misura massima: 3 giorni).


Articolo 13: Inadempimento contrattatuale
Il contratto vincola le parti che lo stipulano, ma non può essere opposto a terzi, che non hanno alcuna responsabilità delle proprie turbative su contratti altrui. Si perseguiranno quindi in virtù di questo articolo il solo inadempimento totale o parziale per colpa dei contraenti, anche in virtù di penale espressa contenuta nel contratto che indichi la somma da pagare o le misure che i contraenti si impongono reciprocamente in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto (anche per colpa o intervento di terzi).

Imputazione: FRODE
Sanzione: Multa diretta pari a ducati 25, accompagnata dalla imposizione dell’esecuzione totale o parziale del contratto (se possibile), o di quanto concordato nella clausola penale (se presente).
La mancata esecuzione della sentenza integra oltraggio alla corte.


Articolo 14: Speculazione e turbative di mercato
I cittadini stranieri che intendono acquistare o vendere nei mercati repubblicani hanno il dovere di avvertire preventivamente il Sindaco della città in cui intendono commerciare, informandolo della qualità e quantità delle merci che saranno oggetto di compravendita.
Se interviene tempestiva risposta del Sindaco che nega il permesso di compravendita o lo limita, l’esercizio di qualsiasi compravendita che esorbiti dalla comunicazione del Sindaco sarà perseguito ai sensi di questo articolo.
In nessun caso potrà essere vietato l’acquisto di beni necessari al sostentamento, in misura congrua al fabbisogno personale immediato.

I cittadini repubblicani sono liberi di commerciare e di stabilire il prezzo delle merci poste in vendita.
Ai sindaci tuttavia è demandato il controllo su eventuali turbative di mercato: qualora essi ritengano che un cittadino repubblicano (o straniero) metta in atto comportamenti economici suscettibili di creare scompensi o turbative nell’equilibrio del mercato cittadino (speculazione su larga scala, incetta, manipolazione dei pezzi provocando penuria di determinati beni, ogni altro comportamento ritenuto scorretto e oggettivamente capace di condizionare il mercato) può effettuare segnalazione (anche a mezzo dei viceprefetti) contro colui che si è reso autore del comportamento scorretto.
Sul sindaco ricade l’onere di fornire un impianto probatorio da cui possa desumersi che il disturbo è grave, rilevante, e sistematico, o comunque tale da produrre una turbativa del mercato non puramente occasionale.

Imputazione: FRODE
Sanzione: gli stranieri che commerciano senza prendere contatto con i sindaci della Città in cui intendono commerciare saranno puniti con una multa proporzionale all’eventuale disturbo causato al mercato.
Ai cittadini che vengano riconosciuti colpevoli di aver creato oggettive turbative di mercato sarà irrogata multa o disposta la misura carceraria.
Note: Nei casi di grave entità e/o in caso di marcata recidività, si potrà condannare l’imputato all’esilio (per i cittadini) o al bando (se stranieri) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll compreso obbligatoriamente il Principe, da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre.


Articolo 15: Appropriazione indebita
Si considera appropriazione indebita ogni intercettazione, da parte di un cittadino che non ne sia espressamente il destinatario, di un qualsiasi bene destinato o proveniente da mandato Municipale/Repubblicano.
Al cittadino che si renda autore dell'intercettazione va accordata (prima dell'apertura del processo) la possibilità di restituire quanto indebitamente intercettato entro 24 ore dalla notifica del reato, direttamente all'interessato o attraverso autorità pubblica (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto).
Passate 24 ore dalla notifica verrà aperto il processo, durante il quale l'eventuale restituzione tardiva integrerà una attenuante, ma non l'assoluzione.

Imputazione: FRODE
Sanzione: sanzione pecuniaria pari al doppio del valore dei beni intercettati
Pena accessoria: restituzione (se possibile) delle merci oggetto di indebita appropriazione entro il termine espresso nella sentenza; l'inottemperanza condurrà ad un processo per Oltraggio alla Corte.



Capitolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16: Della complicità
Colui che si faccia complice, assecondi o aiuti l'autore di una trasgressione riconducibile ai reati puniti dalla legislazione vigente, sarà incriminato per complicità.

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO.
Sanzione: Per la pena il giudice farà riferimento a quanto previsto per il reato di cui l'imputato si è reso complice, considerando nulle le eventuali parti non applicabili per qualsiasi motivo all'imputato, e accordando sconti o riduzioni di pena per responsabilità minore o attenuata.
Note: Per l'apertura di un processo per complicità l'apparato probatorio a sostegno dell'atto di accusa deve mostrare prove inequivocabili della complicità, non essendo sufficiente un mero sospetto o delazione altrui.


Articolo 17: Della legge marziale
Qualora nella Repubblica Fiorentina sia dichiarata la Legge Marziale, essa dovrà considerarsi prevalente (durante il periodo in cui rimane in vigore) su ogni norma repubblicana con la quale entri eventualmente in contrasto, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.


Articolo 18: Dei cittadini in ritiro spirituale
E' fatto divieto aprire un processo contro un cittadino in ritiro spirituale o morto. Sarà premura del Pubblico Ministero, del Prefetto e dei VicePrefetti assicurarsi l'apertura del processo non appena il cittadino torni alla normale vita quotidiana.
Analogamente il giudice emetterà sentenza nei confronti dei cittadini già sotto processo in ritiro spirituale allorchè quest'ultimo possa ritenersi ragionevolmente terminato.


Articolo 19: Della prescrizione
I crimini segnalati e non archiviati, ma non aperti entro 120 giorni dalla segnalazione, si considerano prescritti, decaduti ed improcedibili, con esclusione dei delitti di Tradimento ed Alto tradimento, che si considerano prescritti dopo 150 giorni dalla segnalazione.


Capitolo VII: Norme processuali

- Tutti i processi sono pubblici.
- Il processo è aperto dall’iniziativa del PM o del Sindaco (eventualmente su indicazione/segnalazione non vincolante dei viceprefetti): chiunque sia il promotore, ha il dovere di formulare l’atto di accusa nel quale devono essere tassativamente riportate le generalità dell’imputato, i fatti del reato, il capo di accusa (possono esserne indicati più di uno se lo stesso fatto integra una pluralità di reati), e le prove che hanno motivato l’apertura del processo.
- L’imputato ha diritto di conoscere le prove a suo carico: esse verranno dunque affisse al Tribunale della Repubblica. Qualora per qualunque ragione l'imputato non possa visionare le prove, è dovere del PM fornirgliele senza indugio su richiesta.
- L’accusa ha a disposizione, oltre all’atto di accusa, una requisitoria dove può specificare meglio l’accusa formulata, apportare nuove prove o elementi di indagine, eventualmente formulare una proposta della pena non vincolante per il giudice: parimenti la difesa ha diritto a due arringhe difensive per spiegare le sue ragioni rispetto all’atto di accusa e controbattere alla requisitoria.
- Al fine di preservare questo doveroso equilibrio dialettico, qualora l’imputato voglia delegare la sua difesa ad un avvocato deve tassativamente indicarne il nome nella sua prima arringa e rinunciare al suo diritto di parola: l’avvocato parlerà in sua vece in una o entrambe le fasi testimoniali a sua disposizione.
- Se l’imputato nomina un avvocato ma non rinuncia alle sue arringhe, l’apporto dell’avvocato dovrà considerarsi nullo, anche se contiene elementi decisivi.
- Accusa e Difesa possono avvalersi di due testimonianze: qualora la difesa scelga di avvalersi di un avvocato, dovrà destinare almeno una delle testimonianze alla arringa dell’avvocato nominato nella sua prima arringa difensiva.
- I processi per violazione di Ordinanze municipali dovranno tassativamente essere aperti su iniziativa del Sindaco della città in cui si è verificata la violazione. Ogni diverso procedimento comporterà l'annullamento del processo.
- Durante il processo le prove iniziali contenute nell’atto di accusa potranno essere integrate da nuove prove, sia direttamente dal PM nella sua requisitoria, sia da parte dei testimoni eventualmente citati in giudizio. Analogamente la difesa potrà fornire le proprie controprove.
- La sentenza è immediatamente esecutiva: qualora essa consista in una multa e l’imputato non appaia in condizioni di sostenerla in modo diretto, essa può essere convertita d’ufficio in un numero congruo di giorni di detenzione.
- E’ sempre ammesso appello alla Corte d'Appello Italiana (CAI) qualora si ritenga che la sentenza sia stata iniqua o emessa in contrasto con la normativa vigente e/o con la Carta dei Giudici imperiale, ferma restando la sua esecutività.
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Elisabetta Maria

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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Empty15/02/10, 06:25 am

Citazione :
Principi fondamentali e Norme amministrative

CAPITOLO I: Principi fondamentali

- La Repubblica di Firenze riconosce l’autorità di Sua Maestà Imperiale LongJohnSilver, legittimo imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, e gli presta giuramento di fedeltà impegnandosi a rispettarne la Corona e lo Stato.
- La capitale della Repubblica Fiorentina è Firenze.
- La lingua parlata è l’italiano.
- Le armi della Repubblica di Firenze sono: "Il giglio fiorentino partito di rosso e d'argento dell'uno nell'altro, sormontato dalla corona imperiale e retto da due unicorni, avvolto in manto di ermellino, sormontato a sua volta della corona imperiale": il partito di rosso e d'argento indica il primo nucleo del territorio fiorentino e cioè Firenze che si unisce con Fiesole. Il giglio d'argento in campo rosso riproduce l'insegna ghibellina, quello rosso in campo d'argento l'insegna guelfa, la loro unione è pertanto simbolo di amicizia fraterna tra le due fazioni. Gli unicorni sono simbolo di virtù e forza.
- Il motto della Repubblica fiorentina è "Nunquam retrorsum".
- La religione ufficiale è quella aristotelica: i rapporti tra la Repubblica e le Autorità ecclesiastiche sono disciplinati dal concordato noto come ‘Charta di San Miniato’; le altre religioni sono tollerate, in attesa di analoga codificazione.
- La sovranità è delegata dal popolo della Repubblica di Firenze ad un Consiglio, a mezzo suffragio diretto e segreto degli aventi diritto: nessuna parte del popolo fiorentino né alcun individuo possono legittimamente attribuirsene l'esercizio in altri modi.
- La sovranità della Repubblica di Firenze è limitata alle municipalità di Arezzo, Livorno, Montepulciano, Montevarchi, Piombino, Pisa, Pistoia, San Miniato e Volterra e alla sua Capitale, Firenze; alla definizione delle frontiere cosi come stabilito nei trattati di riconoscimento reciproco tra la Repubblica di Firenze e le province limitrofe; ai feudi riconosciuti dal Collegio d'Araldica. Ogni miniera, ogni foresta, ogni frutteto, ogni lago e qualsiasi strada nel territorio sopra definito, appartiene di diritto alla Repubblica Fiorentina e in nessun caso può essere oggetto di rivendicazioni de jure o de facto da parte di potenze straniere.
- L’attività politica è libera: ogni avente diritto della Repubblica di Firenze ha il diritto di creare una lista elettorale o un partito, esercitare propaganda e attività, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Repubblica di Firenze e delle sue leggi.
- L'attività economica è libera: eventuali limitazioni possono essere validamente previste dalle norme in vigore per determinate situazioni, territori, categorie di beni o di persone.
- Le attività culturali sono libere, e anzi promosse e sostenute dalla Repubblica anche attraverso eventuali sovvenzioni e/o partecipazioni.


Capitolo II: Del Consiglio

Il Consiglio della Repubblica Fiorentina è composto da dodici (12) consiglieri eletti ogni due mesi a suffragio diretto e segreto con metodo proporzionale (D'Hondt): esso rimane in carica per sessanta (60) giorni.
Nessuna lista elettorale può essere presentata prima del trentesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio in carica, e le votazioni si effettuano nei sette giorni antecedenti alla scadenza.
I Cittadini acquistano il diritto di voto attraverso il primo pagamento di novanta (90) ducati al consigliere del Principe (che attribuisce loro la facoltà di possedere un campo); i voti dell’alta nobiltà hanno valore doppio.

I Consiglieri in carica si considerano in virtù del ruolo fedeli alla Repubblica e al Signore di Firenze e hanno il dovere di servire esclusivamente gli interessi della Repubblica Fiorentina nel corso del loro mandato.
I Consiglieri devono osservare tassativamente il dovere di riservatezza rispetto a:
- Consistenza, armamento e dislocazione dei reggimenti, gruppi armati ed eserciti della Repubblica, ivi compresi piani e strategie.
- Dati economici e di cassa relativi alla settimana corrente e quella precedente; produttività delle miniere.

I Consiglieri hanno il diritto di promuovere e/o modificare e/o abrogare e/o derogare leggi o decreti, secondo quanto stabilito nelle apposite norme di riferimento.
I Consiglieri non possono denunciarsi a vicenda e le loro questioni devono essere risolte all’interno del Consiglio, attraverso un apposito regolamento interno o in mancanza attraverso il potere di giudizio e imperio del Principe, al quale sempre rispondono degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche.

Il ruolo assegnato definisce specificamente le funzioni di alcuni Consiglieri (Signore, Sceriffo, Ministro delle Miniere, Ministro del Commercio, Sergente, Capitano, Portavoce, Prefetto, Pubblico Ministero, Giudice); un consigliere è designato dal Principe della Repubblica di Firenze a ricoprire la carica di Gran Ciambellano; un consigliere senza ministero può ricevere dal Principe incarichi specifici o coadiutivi di altri ministeri.

- Il Principe di Firenze è eletto dai membri del Consiglio a maggioranza assoluta entro due giorni dai risultati delle elezioni. Se questa maggioranza non viene raggiunta, si procede a nuove elezioni con maggioranza via via decrescente.
Il Principe di Firenze è capo del Consiglio e Comandante in Capo delle Forze Armate della Repubblica: egli attribusice ex imperio i ministeri sopra descritti ai Consiglieri eletti, conservando la facoltà di revoca e sostituzione non arbitrarie dando adeguata comunicazione al popolo delle sue scelte: la scelta sarà esercitata con cura di non assegnare, ogni volta che sia possibile, a membri della stessa fazione i ruoli di Giudice e Pubblico Ministero o Sceriffo e Ministro del Commercio.
Il Principe dirige la politica del Consiglio: è obbligato a porre in votazione le leggi su richiesta di un Consigliere e a promulgare il provvedimento normativo se la votazione viene approvata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento.
Il Principe esercita facoltà di controllo e disciplina sull’attività del Consiglio, e può erogare sanzioni disciplinari ai Consiglieri che disturbino il regolare svolgimenti dell'attività consiliare, secondo il Regolamento interno del Consiglio o – in mancanza – direttamente in virtù del suo imperio: le sanzioni disciplinari possono contemplare il divieto di partecipazione ai lavori per un massimo di giorni tre, ma non possono mai menomare l’esercizio del diritto di voto del Consigliere sanzionato.

- Lo Sceriffo è responsabile delle finanze della Repubblica, ove ritenuto necessario stabilisce l'importo delle tasse da imporre ai Municipi della Repubblica dopo l'approvazione del Consiglio, predispone gli animali da fornire agli allevatori, stabilisce e limita il numero dei minatori da impiegare nelle miniere, determina e fissa il salario dei minatori.
In accordo con il Ministro delle Miniere stabilisce il livello ottimale sia in termini di livello che di occupazione delle miniere, e in assenza del Ministro delle Miniere è autorizzato ad occuparsi delle manutenzioni e delle eventuali migliorie delle miniere.
Lo Sceriffo è responsabile del regolare funzionamento dell'amministrazione, e deve garantirla ogni giorno attraverso l'assunzione di alti funzionari.
Lo Sceriffo quotidianamente presenta in apposita bacheca [Tesoreria della Repubblica] i dati dettagliati della Tesoreria, comprensivi di saldo giornaliero, saldo del giorno precedente, bilancio settimanale provvisorio e bilancio settimanale, spese sostenute per l'assunzione dei pubblici funzionari, con indicazione del numero e tipo di punti stato acquisiti in corrispondenza di ciascuna assunzione; segnala inoltre il numero di animali (mucche, maiali, pecore) che il Principato può fornire, e da notizia dei punti stato a disposizione della Repubblica e dei mandati aperti; indine riporta in apposita bacheca [Screen dei Municipi] la documentazione sui dati economici dei Municipi, e in altra apposita bacheca [Miniere/Commenti] le spese sostenute per la manutenzione e il ricavo giornaliero.

- Il Ministro del Commercio è responsabile della fiera repubblicana, amministra gli ordini di acquisto e vendita repubblicani coordinandosi con i Sindaci, ed è responsabile della transazioni con gli altri Stati: il suo ruolo prevede un coordinamento con lo Sceriffo, e l’avallo del Consiglio per le transazioni con l’estero.
Il Ministro del Commercio riporta quotidiamente in apposita bacheca [Cassa e Inventario/Situazione] i dati della Tesoreria, dei mandati aperti, dei punti disponibili nel ramo del commercio e delle merci presenti in inventario o in vendita in fiera del Principato; rende note le transazioni importanti e i prezzi delle merci in apposita bacheca [Cassa e Inventario/Commenti]; coadiuva lo Sceriffo nel riportare i dati economici dei Municipi.

- Il Ministro delle Miniere è responsabile delle miniere della Repubblica. E' responsabile della loro manutenzione, del loro funzionamento e della loro sicurezza. In accordo con lo Sceriffo stabilisce lo sfruttamento ottimale delle risorse minerarie, sia in termini di livello che di occupazione delle miniere stesse.
Il Ministro delle Miniere deve documentare quotidianamente in apposita bacheca [Miniere/Situazione] lo stato, il livello e l'affluenza delle miniere, riportando i dati dopo aver effettuato la manutenzione.
Al Ministro delle Miniere è anche demandata la gestione portuale, che svolge in coordinamento doveroso con l'intero Consiglio.
Relativamente alle incombenze portuali Il Ministro delle Miniere nomina, previa votazione del Consiglio, i Capi Porto delle banchine Repubblicane nelle città e nei luoghi ove si trovano; funge da referente del Ministero della Marina e responsabile delle comunicazioni tra i Capi Porto ed il Consiglio della Repubblica.
Si occupa dell'organizzazione della Camera dei Capitani Fiorentini.

- Il Sergente nomina e destituisce gli impiegati di ufficio e gli agenti della milizia nella Repubblica; partecipa ed è responsabile del buon funzionamento delle Forze Armate della Repubblica come disciplinato dalla Carta dell'Esercito.
Egli gestisce inoltre l'Armeria della Repubblica, e si occupa dei pagamenti ai membri dell'Esercito per lo svolgimento dei propri compiti, in collaborazione con lo Sceriffo ed eventuali enti pubblici economici (banche, ecc.).

- Il Capitano dirige le Forze Armate della Repubblica e ne è responsabile per la distribuzione degli effettivi sul territorio repubblicano in accordo a quanto disposto dalla Carta dell'Esercito.

- Il Portavoce rende conto pubblicamente delle attività del Consiglio, e può nominare degli aiutanti al fine di farsi assistere.
Egli coadiuva il Principe nella pubblicazione delle discussioni consiliari in Camera Atti; redige e aggiorna la Bacheca per i fiorentini all'estero, a Palazzo Vecchio.

- Il Prefetto è organo giudiziario deputato all'ambito della Sicurezza repubblicana: dirige la Gendarmeria repubblicana ed è responsabile della ripartizione dei suoi effettivi sul territorio repubblicano.
Segnala infrazioni al Pubblico Ministero.
Inoltre è responsabile del reclutamento, della formazione e della disciplina dei Vice Prefetti (due per ciascuna municipalità), ufficiali giudiziari ai quali sono delegate funzioni di controllo e polizia cittadina, da svolgersi sempre in doveroso coordinamento con il prefetto.


- Il Pubblico Ministero è responsabile delle indagini giudiziarie e rappresenta la Repubblica nei processi.
Nello svolgimento delle indagini a lui è dovuta massima collaborazione da parti di ogni cittadino o straniero; nell'ambito giudiziario apre i processi e formula i relativi atti di accusa, motu proprio o su segnalazione (non vincolante) del Prefetto, dei suoi vice o di qualsiasi cittadino della Repubblica.
Scrive nel corso dei processi anche le requisitorie per l'accusa, convoca i testimoni e consiglia i Sindaci che richiedano assistenza per la promozione di un processo.

- Il Giudice amministra la giustizia in applicazione delle leggi repubblicane e della Carta dei Giudici imperiale. La sentenza viene emessa dopo che sono state ascoltate l'accusa, la difesa e gli eventuali testimoni.
Non può costituirsi come parte in un qualsiasi caso giudiziario: nel caso in cui ciò fosse inevitabile, il Signore ha la facoltà di sostituirlo nelle sue funzioni.

- Il Gran Ciambellano è responsabile delle relazioni estere della Repubblica: interviene nella preparazione, stesura o revisione dei trattati e/o accordi e/o alleanze con Stati e Repubbliche straniere, nomina gli ambasciatori e ne coordina l'azione attraverso direttive.

Ferma restando la specificità di ogni ruolo, ogni Consigliere e ufficiale repubblicano ha il dovere di coordinarsi con gli altri nell'esclusivo interesse della Repubblica.
A tal fine i Consiglieri che ricoprono le cariche economiche devono obbligatoriamente presentare la documentazione pertinente ai loro incarichi nei rispettivi uffici, e se impossibilitati a farlo devono precisarne in Consiglio i motivi.
Tutti i Consiglieri sono tenuti al rispetto dello svolgimento diligente degli incarichi loro assegnati: qualora impossibilitati comunicheranno le motivazioni in Consiglio, che saranno valutate collegialmente ed eventualmente sanzionate dal Signore: se ricorrano gli estremi potrà essere aperto un processo secondo le norme di riferimento (Libro Penale, Cap.III, Art.7).


Capitolo III: La mozione di sfiducia

Può essere intentata mozione di sfiducia sia nei riguardi del Principe che dei Consiglieri:
- Il Principe può essere sfiduciato dal Consiglio qualora si esprimano in tal senso almeno nove (9) consiglieri in Consiglio o per mozione popolare (sottoscritta da almeno cento cittadini repubblicani) avallata dalla maggioranza semplice dei Consiglieri votanti in apposita votazione in Consiglio, con voto palese dalla durata di 48 ore.
- Analogamente, il Principe può iniziare una procedura di sfiducia nei confronti di un consigliere, avallata dalla maggioranza dei Consiglieri votanti in apposito poll in Consiglio, con voto palese dalla durata di 48 ore.

Le motivazioni che sono alla base della mozione di sfiducia sono tassativamente ricompresi nei seguenti:
- Aver commesso atti contrari alle norme vigenti o al diritto consuetudinario
- Aver mancato di fedeltà a Sua Maestà Imperiale o aver tradito gli interessi della Repubblica
- Sistematico ostacolo al buon funzionamento del Consiglio
- Inattività nello svolgimento della carica a cui era stato designato

L'approvazione della mozione di sfiducia ha un peso puramente politico, e si concretizza nella richiesta di dimissioni immediate per il Principe o per il Consigliere in atto scritto, senza creare alcun obbligo di dimissioni.
L'esito delle votazioni dovrà essere reso noto alla cittadinanza.

Come detto sopra, il Principe ha facoltà di sostituzione o redistribuzione dei ministeri in seno al Consiglio: si tratta di misure applicabili anche in virtù dell’esito positivo della mozione di sfiducia, ma devono essere sempre debitamente motivate e mai arbitrarie o messe in atto per futili motivi.

Ogni Consigliere conserva il diritto di dimettersi di sua spontanea volontà dal Consiglio della Repubblica, curandosi di darne tempestiva informazione per iscritto al Principe e al Consiglio affinché sia approntata adeguata organizzazione: al Consigliere dimissionario si sostituirà il primo dei non eletti della lista cui apparteneva.


Capitolo IV: Dei Municipi

- I municipi costituiscono la prima unità politica della Repubblica; ogni cittadino della Repubblica è altresì cittadino del municipio in cui risiede.
Ogni città è governata da un sindaco eletto, a suffragio universale diretto, a maggioranza semplice dai cittadini della municipalità; il voto dell'alta nobiltà ha valore doppio.
Qualora nessun candidato a Sindaco ottenesse la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il più alto numero di voti al primo turno. Qualora non vi fosse alcun candidato al ruolo di Sindaco, resterà in carica il sindaco precedente fino a svolgimento di regolari elezioni.

Il sindaco ha la responsabilità della gestione e dello sviluppo sociale ed economico della città; assicura l’applicazione delle norme emanate dalla Repubblica; ha il potere di emanare ordinanze cittadine secondo modalità e limiti dettati dalle norme vigenti; ha facoltà di aprire processi in nome della città (e ha l'obbligo di farlo in caso di violazioni di Ordinanze municipali); può imporre con frequenza non inferiore ai quindici giorni tasse ed imposte sulle proprietà terriere e le botteghe esistenti in città, da pagare entro i successivi sette giorni dall’imposizione.
Qualora il sindaco rassegni le proprie dimissioni o sia impossibilitato ad amministrare la città per un periodo superiore ai 3 giorni, il Consiglio della Repubblica può provvedere alla sua sostituzione, anche per mezzo di una rivolta autorizzata.
Il sindaco così sostituito avrà gli stessi diritti ed obblighi e dovrà condurre con pienezza di poteri la città fino alle successive libere elezioni.

Ogni sindaco ha l'obbligo di comunicare allo Sceriffo i dati economici riguardanti il municipio (es.: inventario, mandati, taverna, acquisti e vendite, cassa), a mezzo copia autentica [screen], all' inizio e alla fine di ogni mandato e ogni volta gli venga richiesto.
La mancata collaborazione da parte di un sindaco può portare all’esclusione per un tempo determinato (da 1 a 3 giorni) dalla Camera dei Sindaci; eventuale recidività nelle adempienze può portare alla sostituzione coatta del Sindaco da parte del Consiglio.

Il Sindaco ha la facoltà di postare liberamente I dati Municipali nell’ambito del Forum chiuso del Consiglio Cittadino, a condizione che abbia preventivamente ottenuto dichiarazione di riservatezza da parte dei Consiglieri municipali: tutti i dati economici municipali sono presuntivamente reputati secretati e quindi in relazione ad essi vige il dovere alla riservatezza da parte del Sindaco e dei consiglieri municipali che a loro hanno accesso in virtù della dichiarazione di riservatezza: ogni violazione sarà perseguita ai sensi del Libro Penale, Cap.III, Art.2 (Tradimento).


Capitolo V: Posizioni di incompatibilità.

- Il mandato di consigliere della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva (Sindaco) o assegnata per nomina (Tribuno, Viceprefetto, Ambasciatore, Maresciallo, Rettore, Capo Porto).
Chi si trovi in una posizione di conflitto ha tre giorni di tempo dalla notifica ufficiale della Carica che crea il conflitto per scegliere a quale compito rinunciare: in caso di mancata scelta entro il periodo previsto verrà sollevato forzatamente da ogni altro incarico, affinché mantenga il solo status di Consigliere.
Eventuali deroghe sono consentite a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei votanti in apposiito poll, che ne indica modalità e durata.

- La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica, elettiva o a nomina, in seno alle istituzioni repubblicane o municipali: viceprefetto, Tribuno, Rettore, Ambasciatore, Maresciallo, Direttore di Corporazione, Goverantore della Banca Repubblicana, Direttore del reparto investigativo.
L’incompatibilità è risolta abbandonando entro tre giorni dalla elezione ogni altra carica al di fuori di quella di Sindaco, salvo il caso di deroga motivata da parte del Consiglio della Repubblica di Firenze da richiedersi il giorno stesso della elezione a Sindaco a pena di nullità (e conseguente abbandono forzato di ogni carica al di fuori di quella di Sindaco).
Se il Sindaco non collabora in questo senso, il Consiglio può decretarne la destituzione coatta, anche a mezzo rivolta autorizzata.

- Si considerano inoltre incompatibili tra di loro le cariche di Viceprefetto, Tribuno della plebe e Maresciallo della Repubblica. Chiunque incorresse in data incompatibilità avrà tre giorni di tempo per scegliere quale carica mantenere, salvo il caso di deroga motivata da parte del Consiglio della Repubblica.


Capitolo VI: Disposizioni transitorie

La regolamentazione della materia civile, fino a sua eventuale codificazione in legge, è delegata al Decreto Consiliare titolato 'Codice (Libro) Civile'.

La regolamentazione della materia penale, fino a sua eventuale codificazione in legge, è delegata al Decreto Consiliare titolato 'Codice (Libro) Penale'.
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MessaggioTitolo: Re: Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Leggi in vigore nella Repubblica Fiorentina Empty15/02/10, 06:27 am

Citazione :
Fonti Normative: tipologia e formazione.

Sono fonti di diritto per l’ordinamento della Repubblica fiorentina:

LA LEGGE: fonte gerarchicamente superiore, essa è sempre caratterizzata:
- da una validità temporale non limitata
- da una estensione territoriale che comprende tutto il territorio della Repubblica fiorentina (che ne rappresenta nel contempo il limite territoriale di efficacia)
- da una efficacia soggettiva che si estende a chiunque si trovi sul suolo della Repubblica fiorentina, anche se straniero.
La legge può essere abrogata o modificata in tutto o in parte attraverso gli stessi strumenti e meccanismi previsti per la sua emanazione.
Essa può richiamare o delegare espressamente la regolamentazione completa o parziale di particolari ambiti ad un Decreto Consiliare, Regolamento, Concordato o Trattato, che in virtù della delega o del richiamo assumono i caratteri di efficacia, territorialità e validità propri della legge.

E' attribuita facoltà di iniziativa per la formazione delle leggi:
1 - Ad ogni consigliere, che ha il diritto di presentare o elaborare qualsiasi proposta, abrogazione o modifica di legge in sede consiliare; alla richiesta segue una obbligatoria fase di discussione durante la quale vengono effettuate modifiche o eventuali emendamenti; allorché si raggiunga una bozza organica, chiara e comprensibile, il Principe ha il dovere di metterla ai voti con scrutinio palese della durata di almeno 48ore, durante il quale i Consiglieri esprimono il loro parere attraverso sondaggio al Castello e/o in Consiglio.
Si considera approvata la legge che ottenga una maggioranza di almeno 7 voti favorevoli: laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
2 – Ai cittadini della Repubblica, che hanno facoltà di proporre al Consiglio una bozza o progetto di legge, che siano stati preventivamente controfirmati in apposita sottoscrizione nella Taverna della Repubblica di Firenze (inequivocabilmente titolata e separata dalla eventuale discussione preparatoria) da almeno quaranta (40) cittadini o sette (7) sindaci delle Municipalità repubblicane.
I Consiglieri sono eslcusi dalla sottoscrizione; i cittadini che intendono sottoscrivere la proposta apporranno la propria firma senza commenti, indicando il proprio nome IG accanto alla eventuale firma per esteso.
Un delegato del Consiglio controllerà la validità delle firme apposte e verificherà la cittadinanza della Repubblica fiorentina dei firmatari, notificando l’accettazione della sottoscrizione al proponente, che rimarrà a disposizione del Consiglio per qualsiasi chiarimento in merito.
La bozza dovrà dunque essere prontamente discussa e votata dal Consiglio secondo le modalità proprie del punto precedente, e dell’esito della votazione sarà data esaustiva comunicazione pubblica.

Requisito per la promulgazione e l’effettività della legge è quello di essere annunciata alla popolazione attraverso opportuna comunicazione del Portavoce e affissione pubblica, che non può essere di durata inferiore ai tre giorni precedenti alla data stabilita per la sua sua entrata in vigore.

IL DECRETO CONSILIARE: il Decreto Consiliare è fonte sotto-ordinata alla legge e ne differisce per l’ambito di applicazione, che può anche essere territorialmente ridotto o limitato a determinate categorie di persone.
Ove non specificato altrimenti, la sua efficacia soggettiva si estende a chiunque si trovi sul territorio di applicazione, anche se straniero.
Quanto alla sua validità temporale, non vi sono limitazioni e il Decreto Consiliare si rinnova automaticamente ad ogni cambio di Consiglio senza alcuna interruzione.
Qualora non esprima limitazioni soggettive o territoriali, i suoi caratteri di estensione ed efficacia si considerano pari a quella della legge.
Come la legge, può essere abrogato o modificato in tutto o in parte attraverso gli stessi strumenti e meccanismi previsti per la sua emanazione.
Per i Decreti Consiliari richiamati o oggetto di delega da parte della legge l’abrogazione completa è esclusa, per non incorrere in un vuoto legislativo: è quindi ammessa la sola sostituzione, modifica, o la loro conversione in legge della Repubblica.

E' attribuita facoltà di iniziativa per la formazione dei decreti consiliari esclusivamente ai Consiglieri, ognuno dei quali ha il diritto di presentare o elaborare qualsiasi proposta, aborgazione o modifica di Decreto Consiliare in sede collegiale; alla presentazione o richiesta segue una obbligatoria fase di discussione durante la quale vengono proposte modifiche o eventuali emendamenti; allorché si raggiunga una bozza organica, chiara e comprensibile, il Principe ha il dovere di metterla ai voti con scrutinio palese di almeno 48ore, durante i quali i Consiglieri esprimono il loro parere attraverso sondaggio al Castello e/o in Consiglio.
Si considera approvato o modificato il Decreto Consiliare che ottenga la maggioranza dei Consiglieri votanti in apposito poll in Consiglio della durata di almeno 48ore: laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.

IL DECRETO EX IMPERIO PRINCIPIS: è atto normativo del Principe, in esercizio del suo personale imperio.
Esso si caratterizza per una validità temporale limitata: la sua scadenza naturale è fissata al terzo giorno seguente alla nomina del nuovo Principe (onde permetterne il rinnovo); la sua efficacia territoriale può anche essere limitata o ridotta, e contiene norme di carattere straordinario (a titolo puramente esemplificativo: chiusura frontiere, attribuzione di poteri speciali, misure all'università, sicurezza nazionale, altri ambiti non già regolati).
Non ha bisogno di maggioranza consiliare ed è immediatamente operativo dalle ore 05.00 del giorno successivo alla sua pubblicazione da parte del portavoce.
Il Decreto ex imperio principis è fonte pari ordinata ai Decreti Consiliari per tutti gli ambiti non già regolati, ma se contiene deroghe agli stessi deve preventivamente ottenere beneplacito del Consiglio a maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll in Consiglio (il Principe è in questo caso escluso dalla votazione).
La responsabilità dell’atto ricade unicamente sul Principe, che deve sincerarsi di decretare in modo completo e chiaro, prevedendo se ne ricorre il caso anche le norme sanzionatorie per l’eventuale violazione del contenuto impositivo o proibitivo del proprio atto.

LE ORDINANZE MUNICIPALI: Ogni Sindaco può legittimamente proporre, attraverso la Camera dei Sindaci, qualsiasi ordinanza ritenga necessaria nel perseguire il benessere della città da lui amministrata (si elencano a titolo puramente esemplificativo possibili contenuti delle ordinanze: obblighi di fare, astensioni obbligatorie, calmieri, limitazioni sulle transazioni, ecc).
L'ordinanza municipale è fonte sotto-ordinata alla Legge, ma prevale sul Decreto Consiliare in virtù della specialità: l'avallo del Consiglio rappresenta infatti una deroga implicita delle norme eventualmente in contrasto con l'ordinanza.
L'ordinanza deve ottenere il beneplacito espresso del Consiglio votato a maggioranza dei votanti in apposito poll in Consiglio della durata di almeno 48ore (laddove ci sia parità, il voto del Principe, che interviene per ultimo, si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione), ed entrerà in vigore 48 ore dopo la pubblicazione a cura del Sindaco proponente che abbia ottenuto beneplacito, in apposita discussione inequivocabilmente titolata nella Taverna della Repubblica, in Taverna municipale e al Municipio (IG).
Al Sindaco è demandata prova della triplice pubblicazione da trasmettere in Consiglio, a pena di nullità.
L’estensione territoriale è tassativamente limitata al territorio della municipalità, e l’efficacia temporale una scadenza tassativa al terzo giorno seguente alla nomina del nuovo Sindaco (onde permetterne il rinnovo).
L'eventuale rinnovo non necessita di nuovo beneplacito consiliare.
La scadenza naturale può essere anticipata, sia attraverso una espressa previsione di scadenza contenuta nella ordinanza, sia attraverso revoca espressa del sindaco stesso o anche dall’intervento del Consiglio della Repubblica, che può deliberare in tal senso a maggioranza in votazione palese della durata di almeno 48ore laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
Le eventuali violazioni della ordinanza vanno perseguite direttamente dal Municipio.
Proposta motivata di revisione delle ordinanze municipali, qualora si ritengano lesive di diritti, possono essere inoltrate dai cittadini a qualsiasi Consigliere, che ha solo l’obbligo di presentare la proposta di revisione all’esame del Consiglio, che ha facoltà di motivare un eventuale rifiuto.

I REGOLAMENTI: Si definiscono regolamenti gli Statuti, gli Atti di fondazione e le norme, di condotta e di esercizio delle proprie prerogative, delle Istituzioni della Repubblica di Firenze.
Sotto questo nome ricadono dunque, a titolo di esempio, la Carta dell'Esercito, lo Statuto degli Ambasciatori, della Gendarmeria e della Banca Repubblicana, normative riguardanti Prefettura e Tribunale della Repubblica.
I regolamenti sono fonti sotto-ordinate rispetto alla legge, che può richiamarli per la regolamentazione di particolari ambiti.
Essi vanno approvati, modificati o abrogati a maggioranza dei votanti in apposito poll in Consiglio della durata di almeno 48ore: laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.
La loro approvazione attribuisce loro delega a regolare ambiti particolari, fermo restando in caso di conflitto normativo la superiorità della Legge e dei Decreti Consiliari sulle norme presenti nei Regolamenti.
Ai fini dell'approvazione devono essere riportati nei regolamenti l'organizzazione interna, la qualifica giuridica dei membri o degli aderenti, le prerogative dell'Istituzione e le limitazioni spaziali e temporali del suo potere e delle sue facoltà.
I regolamenti si applicano senza limiti di tempo fino ad eventuale abrogazione e/o modifica, e la loro efficacia è limitata a tutti coloro che, soggettivamente od oggettivamente, ricoprono una funzione propria dell'istituzione, come definito dal Regolamento stesso.


I TRATTATI e I CONCORDATI: I Trattati rappresentano gli accordi che la Repubblica di Firenze stabilisce con Stati, Repubbbliche e Principati esteri e con le Istituzioni estere o sovranazionali.
I Concordati sono solenni Convenzioni attraverso cui la Repubblica regola con entità religiose, culturali, politiche o economiche materie o ambiti di comune interesse.
I Trattati e i Concordati possono costituire oggetto di delega o richiamo da parte della Legge e regolano validamente l'ambito che è loro oggetto, sempre che abbiano ottenuto l'approvazione del Consiglio della Repubblica espresso a maggioranza dei votanti in apposito poll in Consiglio della durata di almeno 48 ore: laddove ci sia parità, il voto del Principe (che interviene per ultimo) si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione.

L'efficacia di un Concordato o Trattato si ritiene valida, in termini spaziali, su tutto il territorio della Repubblica così come è definito dalla Legge, ove non specificamente indicato.
Ogni cittadino repubblicano ne è vincolato.
In termini temporali non sono posti limiti se non espressi, salva comunque la possibilità del Consiglio della Repubblica di rinegoziarne parte secondo le modalità previste nel concordato.
La modifica unilaterale è tassativamente esclusa.
L' abolizione, esclusivamente in assenza di apposite norme interne esplicite, può intervenire a maggioranza dei votanti in apposito poll in Consiglio (laddove ci sia parità, il voto del Principe che interviene per ultimo si ritiene decisivo ai fini dell’esito della votazione): quest'ultima ipotesi integra la cosiddetta 'rottura' del concordato o trattato.
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