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 Leggi in vigore nella Repubblica di Siena

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

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Leggi in vigore nella Repubblica di Siena Empty
MessaggioTitolo: Leggi in vigore nella Repubblica di Siena Leggi in vigore nella Repubblica di Siena Empty15/02/10, 06:30 am

Citazione :

Siena,
addì 19 ottobre 1457

Si comunica a tutti i cittadini che dalla data odierna è stata approvata la legge Speciale sullo
"STATO DI GUERRA- STATO DI EMERGENZA E LEGGE MARZIALE "
La suddetta legge annulla qualsiasi regolamentazione precedente in materia.



[hrp]Citazione:


STATO DI GUERRA- STATO DI EMERGENZA E LEGGE MARZIALE

La legge Marziale nella Repubblica di Siena può entrare in vigore in caso di guerra o per eventi straordinari che provocano un’emergenza, la materia è regolata secondo le seguenti norme.


Art.1 - ATTUAZIONE

L’attuazione della Legge Marziale è una misura eccezionale che viene utilizzata esclusivamente qualora vi siano condizioni in grado di destabilizzare la corretta amministrazione della Repubblica di Siena, in particolare in caso di Dichiarazione di Guerra, Stato di Guerra o Stato di Emergenza.


Art.2 - DEFINIZIONI
DICHIARAZIONE DI GUERRA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare guerra ad un altro stato con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri e con l’assenso del Principe.

STATO DI GUERRA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare lo Stato di guerra in tutta la Repubblica o solo in alcune città, nel caso di attacchi di potenze straniere nemiche o armate fuori dal controllo della Repubblica. Per entrare in stato di guerra basterà il solo assenso del Principe, trattandosi di situazione critica.

STATO DI EMERGENZA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare una città in Stato di emergenza, nel caso di epidemie, assalti di briganti organizzati o in tutti gli altri casi in cui riterrà che un municipio sia in una situazione di grave pericolo. Lo stato di emergenza si dichiara con voto di maggioranza del Consiglio e con l’assenso del Principe.


Art.3 - LEGGE MARZIALE
Con l’entrata in vigore della Legge Marziale, lo Stato Maggiore dell’Esercito potrà emettere tutte le ordinanze che ritiene necessarie al fine di risolvere la situazione e potranno essere estese a tutto il territorio della Repubblica di Siena o solo ad una parte di esso a seconda dei casi. Le ordinanze potranno essere emesse immediatamente previa comunicazione al Principe che potrà ritirarle in qualsiasi momento.


Art.4 - I VIAGGI
La legge Marziale permette allo Stato Maggiore di bloccare tutta o parte della viabilità del ducato.
Potranno essere bloccati parzialmente o totalmente i nodi stradali.
In caso di blocco Totale, l’Esercito ucciderà chiunque provi a passare per una strada presidiata.
In caso di blocco Parziale, l’Esercito controllerà i nodi e solo chi ha il lasciapassare potrà transitare.
Il lasciapassare dovrà essere rilasciato dal Prefetto, e dovrà essere richiesto dai cittadini, con almeno 48 ore di anticipo, comunicando allo stesso o ad un suo incaricato tramite pm : motivo del viaggio, giorni esatti degli spostamenti e tragitto da intraprendere.
La comunicazione ai cittadini per il blocco sarà fatta nei municipi, nella taverna della Repubblica di Siena e nella taverna italica inoltre il blocco sarà comunicato agli stati confinanti.
Qualsiasi viaggiatore o mercante straniero che entri nel territorio nella Repubblica di Siena interessato al blocco, deve segnalarne l’intenzione al Prefetto e richiedere il lasciapassare indicando motivo e durata del viaggio e tragitto da intraprendere. In mancanza di tale autorizzazione, i viandanti che verranno sorpresi a viaggiare verranno processati per Disturbo dell’Ordine pubblico.


Art. 5 - ULTERIORI REGOLE PER LA CITTADINANZA
Tutti i cittadini dovranno obbedire alle Autorità della Repubblica di Siena, agli ufficiali e sottoufficiali dell’Esercito il cui elenco verrà, di volta in volta, pubblicato tempestivamente in Taverna della Repubblica. Ogni tipo di rifiuto o inadempienza dei doveri verrà considerata come Tradimento o Alto Tradimento verso la Repubblica. Eventuali soprusi da parte dei militari potranno essere comunicati ai viceprefetti.


Art. 6 - GRUPPI ARMATI
Dall’entrata in vigore della legge marziale, nel territorio della Repubblica di Siena si potranno creare e formare gruppi armati e reggimenti solo mediante autorizzazione del Consiglio a seguito di richiesta tramite pm al Prefetto; anche per quelli in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione, dovrà essere obbligatoriamente fatta richiesta al Prefetto per mantenerli aperti.
Il Prefetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato o reggimento se ritiene che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza.
Il gruppo o reggimento DEVE eseguire quest'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Il Prefetto può anche, sempre a suo insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato per un tempo di 72 ore all'interno di ogni città,nei nodi cittadini e in quelli contigui a quelli cittadini se non autorizzato direttamente da lui.I componenti dei gruppi o dei reggimenti che non rispetteranno l’ordine di scioglimento o che costituiscano gruppi armati o reggimenti in violazione ad un’ordinanza del Prefetto saranno, di fatto, considerati nemici della repubblica.


Art 7 - REGOLE ECCEZIONALI PER L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
Dall'entrata in vigore della legge marziale entreranno in vigore le seguenti regole eccezionali per l'attività giudiziaria:
- ogni reato commesso sul suolo della Repubblica potrà essere considerato atto a sovvertire l'ordine costituito e giudicato Alto Tradimento.
- il Principe, il Prefetto e Il Capitano potranno, ove ricorrano prioritarie esigenze di sicurezza, ordinare al Pubblico Ministero l'apertura immediata di procedimenti segnalando in Consiglio i nomi degli accusati.
Il Pubblico Ministero, a seguito della segnalazione, aprirà il processo immediatamente senza necessità di pubblicare la denuncia ed avrà il diritto dovere di pubblicare le prove nella requisitoria.
Ogni ritardo ed inerzia da parte del Pubblico Ministero e del Giudice costituirà Alto Tradimento. In tal caso il Principe dovrà sostituire senza indugio il Pubblico Ministero e il Giudice.


Il Portavoce Ufficiale

Siena,
addì 19 ottobre 1457

Leggi in vigore nella Repubblica di Siena SienaO[/hrp]

Si ringrazia il Capitano Lukyno79 per il lavoro svolto





Citazione :

[rp]Siena
Addì 15 ottobre 1457

In veste di portavoce ufficiale rendo noto che è stato approvato all’unanimità il Nuovo Codice Senese che di fatto abroga e sostituisce con effetto immediato le seguenti leggi:

1. Della gravità dei reati e delle pene
2. Delle Procedure
3. Dell'intralcio al funzionamento della Repubblica
3.9 Conflitto di interessi
3.10 Speculazione
3.12 Inadempienze per contratti di forniture ed acquisti
3.13 dell'obbligo di dimora per gli imputati
4. Dei Rapporti tra civili nella Repubblica
4.6 Mancato pagamento del prestito
9 Del ritiro di denuncia


[hrp]
Codice Senese - Parte Prima – Disposizioni generali



Art. 1
Tutti i cittadini della Repubblica di Siena hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, pur essendo l'aristotelica romana quella ufficiale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 2 - Definizione di Cittadino della Repubblica.
Le città del territorio della Repubblica di Siena sono Siena, Grosseto, Orbetello e Santa Fiora.
È considerata come Cittadino della Repubblica ogni persona proprietaria di terreni o botteghe in una qualsiasi delle città del territorio Repubblica di Siena, anche qualora abbia rinunciato al terreno concesso dal Principe (i Vagabondi) o abbia in seguito venduto il medesimo e non sia al momento proprietaria di terreno.

Art. 3 - Definizione di Straniero.
È considerata come Straniero in visita nella Repubblica ogni persona che risiede in una città diversa da quelle della Repubblica.

Art. 4 - Obbedienza al Principe.
Tutti i Cittadini della Repubblica devono obbedienza al Principe.

Art. 5 - Obbligatorietà della conoscenza delle leggi e del rispetto delle stesse.
Tutti i Cittadini, nonché gli Stranieri in visita nella Repubblica, devono conoscere le leggi, i decreti e le ordinanze municipali della città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.

Art. 6 - Responsabilità civile e penale della persona.
I Cittadini della Repubblica, o gli Stranieri in visita nella Repubblica, che infrangano le leggi, i decreti e le ordinanze municipali e rifiutino o non siano in grado di riparare al danno provocato da detta violazione vengono sottoposti al giudizio del Tribunale della Repubblica dietro presentazione della regolare denuncia.

Art. 7 - Conciliazione
E' facoltà di chi presenta denuncia di stabilire se richiedere la riparazione del danno provocato.
Qualora dietro richiesta il reo decida di riparare e ottemperi a quanto concordato il reato si ritiene non commesso, e tale azione costituisce decadimento della denuncia e/o motivo di annullamento dell'eventuale processo aperto con emanazione di sentenza di innocenza.
Il PM deve sempre informare il querelante e l'accusato della possibilità di cui al precedente comma, fa da tramite tra le parti e riveste il ruolo di conciliatore.
Per i reati perseguibili d'ufficio il PM dovrà fare riferimento al Principe, al quale spetta la facoltà di richiedere la riparazione del danno provocato.
La decisione espressa di riparare non accompagnata dalla materiale riparazione nei tempi e nei modi convenuti costituisce in sè stessa reato di Tradimento.
Le proposte di conciliazione dovranno essere pubblicate in Taverna della Repubblica nell'ufficio apposito, dovranno recare tutti gli estremi della denuncia e recare la seguente formula:
"In data (...) il [nome del querelante/Principe] (...) acconsente a ritirare la denuncia n. (...) nei confronti dell'accusato (...) dietro solenne promessa di:
- (...)"
L'accusato dovrà quotare la proposta e sottoscrivere con la formula " Prometto di ottemperare nei modi e nei tempi previsti, consapevole che un mio inadempimento verrà perseguito come Tradimento"
Il Giudice, con decisione motivata può rifiutare la conciliazione in caso di gravi reati, a titolo esemplificativo: Frode su larga scala o reiterata, Brigantaggio reteirato, Crimini di sangue, Assalto ai Municipi, Tradimento.
Non è ammessa la conciliazione per i reati di Alto Tradimento e Stregoneria.


Codice Senese - Parte Seconda – Del Governo della Repubblica



Art. 1 - Principe
Il Principe è l'autorità suprema della Repubblica di Siena.

Art. 2 - Sfiducia costruttiva al Principe
Al pari dei consiglieri il Principe deve operare con la massima diligenza e rettitudine. Nel caso in cui si dovesse ravvisare un comportamento illegittimo, poco diligente, o addirittura dannoso per la Repubblica e per i suoi cittadini, i consiglieri si riservano la possibilità di sfiduciarlo.
Il Principe può essere sfiduciato da almeno 8 consiglieri che presentino in consiglio mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia e il nome del nuovo Principe proposto.
In tal caso il principe è costretto a dimettersi dalla carica di principe e il consiglio riconosce il nuovo Principe indicato nella mozione di sfiducia.
Se il Principe sfiduciato con le predette modalità non si dimette, sarà perseguito per Alto tradimento.

Art. 3 - Consiglieri
I Consiglieri del Principe devono dimettersi oppure prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica di Siena entro 3 giorni dalla nomina effettiva del Principe.
L'assenza di giuramento di fedeltà o dimissioni nei termini qui prescritti e con le modalità riportate, comporterà un processo per Alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Repubblica, in primis dal Principe, seguito dagli altri consiglieri, secondo la formula:
“Io (...) , presto solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica di Siena, al Principe (...) , al Suo Popolo, alla Sua Terra” .
I Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato del Principe devono parimenti dimettersi o prestare giuramento di fedeltà entro 3 giorni dal loro ingresso nel Consiglio. Parimenti a quanto riportato al precedente comma, l'assenza di giuramento di fedeltà o dimissioni nei termini prescritti e con le modalità riportate, comporterà un processo per alto Tradimento. Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Repubblica, seguendo quello dell’ultimo consigliere.

Art. 4 - Diligenza dei Consiglieri e loro destituzione.
I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il Consiglio, assenza prolungata. In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito a quanto commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
Ogni Consigliere ha l'obbligo di visitare quotidianamente il Consiglio. Deve esprimere il proprio parere su ogni discussione aperta o segnalare la presa visione (PV).
Se la discussione/proposta richiede l'espressione di un parere favorevole o negativo la mancata espressione di un parere verrà considerata silenzio-assenso trascorse le 48 ore. Con la presa visione (PV) non si esprime un parere.
Ogni consigliere deve aggiornare costantemente e quotidianamente il proprio ufficio anche nel caso i dati da comunicare siano i medesimi del giorno precedente.
Un Consigliere non può rifiutare il Ministero che gli verrà eventualmente affidato dal Principe.

Art. 5 – Comunicazioni ufficiali
I consiglieri non possono intervenire in pubbliche discussioni riguardanti l'attività del Principe e del Consiglio se non autorizzati, con autorizzazione formale, dal Principe (fanno eccezione a questo divieto il Principe medesimo ed il Portavoce del Consiglio, salvo dichiarazioni mendaci e tendenziose).
Il consigliere che non rispettasse questa norma può essere soggetto a richiamo formale, da esercitarsi, ad opera del Principe stesso, entro 2 giorni dall’infrazione, nella sede del Consiglio. Al terzo richiamo il consigliere può essere destituito d’ufficio dal Principe, entro 2 giorni dallo stesso.
Non si procederà ulteriormente nei confronti del consigliere che trasgredisca questa norma se non per l’infrazione di altri articoli delle leggi in vigore. In tal caso l’infrazione del presente articolo rappresenterà un’aggravante, in sede di processo, purché il processo stesso abbia a che fare con l’attività consiliare e non con altri tipi di reato.

Art. 6 – Destituzione dei consiglieri su richiesta del Principe
Il principe, si riserva la possibilità di destituire un consigliere, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieri e sottoponendo la decisione a votazione, in casi di prolungata assenza e inadempienza nelle proprie funzioni. In questo caso la destituzione deve essere approvata da almeno 8 consiglieri.

Art. 7 - Destituzione dei consiglieri d'ufficio
I consiglieri devono altresì essere destituiti d'ufficio se condannati dal Tribunale per tradimento o alto tradimento.

Art. 8
Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere entro due giorni dal Consiglio.
In caso di omissione di questo obbligo il consigliere, sarà perseguito per Alto Tradimento.

Art. 9
Un consigliere non può essere destituito per altre ragioni che non siano quelle predette.

Art. 10 - Ministeri
Il Principe assegna ai Consiglieri i ruoli necessari alla gestione della Repubblica.
Il principe, durante il suo mandato, può riassegnare i ruoli ad altri consiglieri, a suo insindacabile giudizio.
I ruoli sono:
- Il Ministro del Commercio: si occupa della gestione del commercio nella Repubblica, amministra i beni e le proprietà del Principato. Si occupa anche di tutto ciò che riguarda il commercio estero. Non ha invece accesso all'inventario delle armi, e non può comperarne né venderne.
- Il Ministro delle Miniere: si occupa della gestione delle miniere e delle cave.
- Lo Sceriffo: si occupa della gestione degli animali che la Repubblica fornisce agli allevamenti, amministra le finanze ed assume i funzionari ed i minatori al servizio della Repubblica stabilendone il relativo salario.
- Il Capitano: è incaricato di dirigere l'esercito regolare della Repubblica.
- Il Sergente: dispone lo stanziamento di denaro pubblico al Prefetto e gestisce la logistica degli eserciti. Può comprare e vendere alla Fiera del Principato, ma soltanto le armi (compresi i bastoni). Può assegnare mandati con armi e/o denaro. Ha accesso all'inventario delle armi della Repubblica.
- Il Prefetto: è incaricato di vegliare alla sicurezza della Repubblica e delle sue città. È il capo della polizia. Nel limite dello stanziamento affidato dal sergente, deve reclutare ed organizzare gruppi armati di miliziani.
- Il Giudice: è incaricato di amministrare la giustizia sul territorio secondo le leggi in vigore e la Carta dei Giudici. La Carta dei Giudici prevale rispetto alle leggi in vigore nella Repubblica
- Il Pubblico Ministero: è incaricato di aprire e condurre i processi in nome della Repubblica, nonché di pronunciare l'atto d'accusa.
- Il Portavoce è l'incaricato di rendere pubbliche le decisioni del Consiglio e del Principe. Stabilisce le festività della Repubblica, promuovendone la celebrazione.
- L'Amministratore della Camera Comune
- In aggiunta ai precedenti ruoli, il Principe nominerà un Vice Principe con l'incarico di sostituirlo in tutto e per tutto in caso di assenza prolungata per più di un'intera giornata, dall'alba al tramonto. Tale Vice Principe potrà, sotto questa condizione, prendere ogni decisione di politica interna ed estera ed utilizzare il Sigillo della Repubblica.
La nomina del Vice Principe deve essere effettuata direttamente dal Principe tramite comunicato ufficiale in Sede di Consiglio. Il Principe può scegliere il Vice Principe esclusivamente tra i consiglieri eletti.
E’ diritto dei cittadini sapere da chi sono governati: ogni qualvolta il Principe nomina un consigliere, sia all’inizio del suo mandato quando nomina ministri e funzionari, sia durante il mandato in caso di sostituzione o destituzione, è suo dovere, comunicare, a mezzo del Portavoce con comunicato ufficiale affisso al Castello, nella Taverna della Repubblica e a mezzo dei Sindaci nei singoli Municipi, l’elenco dei funzionari e consiglieri in carica, con i rispettivi ruoli entro e non oltre 7 giorni dalle elezioni ad inizio mandato, o dalla nomina, durante il mandato.
Il Portavoce che non effettuasse la giusta pubblicità entro i termini prescritti sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 11 - Funzionari della Repubblica.
I Funzionari della Repubblica sono:
- Il Rettore dell'Università, che gestisce gli insegnamenti e le lezioni della stessa; esso è nominato tramite bando pubblico.
- Il Ciambellano, che è il capo della diplomazia estera della Repubblica, e con l'avallo del Principe nomina gli ambasciatori è nominato dal principe.
Detti funzionari possono essere o non essere anche Consiglieri del Principe.
A discrezione del principe i funzionari, non facenti parte del Consiglio, possono avere accesso allo stesso con partecipazione alle discussioni, ma senza diritto di voto.
I funzionari della Repubblica sono equiparati ai Consiglieri per quanto riguarda giuramento, destituzioni, dimissioni, obbligo del segreto e relative sanzioni.
La nomina dei Funzionari deve essere pubblicizzata, a cura del Portavoce, presso la Taverna della Repubblica.

Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri, dei Funzionari e del referente CSI
Data l'enorme importanza rivestita dai ruoli in oggetto, non sono ammesse dimissioni, tranne che per giusta causa.
Colui che si dovesse dimettere senza dimostrare di averlo fatto per giusta causa, incorrerà in sanzioni penali.
Con giusta causa, si ritiene, una causa di forza maggiore che impedisca di svolgere la propria funzione con la dovuta presenza e il dovuto impegno.
I consiglieri, i funzionari ed il Referente CSI possono dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Principe, con almeno 2 giorni di anticipo.
La comunicazione, motivata, dovrà avvenire nella sala del Consiglio se a dimettersi è un Consigliere, nella bacheca dell'Università se a dimettersi è il Rettore, nel Castello se a dimettersi è il Ciambellano, in Camera Prefettizia se a dimettersi è il Referente CSI.
Il Principe ha facoltà di derogare al requisito dei 2 giorni di preavviso, consentendo di anticipare le dimissioni. Se tale requisito non viene rispettato senza averne licenza da parte del Principe, il dimissionario sarà processato per Alto Tradimento.

Art. 13 - Attività del Portavoce.
Il Portavoce dovrà entro ogni venerdì postare in consiglio un riassunto dell'attività settimanale. Ogni consigliere potrà intervenire nella giornata di sabato per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.
Il Principe dovrà approvare tale resoconto che verrà pubblicato in Taverna la domenica. In caso di silenzio del Principe il Portavoce avrà comunque il diritto/dovere di pubblicare la sua relazione.
Non potranno essere divulgati contenuti dettagliati relativi all'esercito e/o specificamente sulle finanze.
Il principe avrà diritto di veto su qualunque argomento.
In pratica, potranno essere resi pubblici i dati su proposte di legge ed i dati relativi all'iter delle proposte di legge nonché relativi allo loro approvazione o meno; i dati economici di raffronto con le settimane passate (stato di cassa in termini percentuali di aumento/diminuzione rispetto alla settimana passata - stato delle miniere); i dati sull'attività giudiziaria con il numero di processi iniziati e finiti; i trattati conclusi.
Il Portavoce che non effettui la giusta pubblicità entro i termini e i modi prescritti dai singoli articoli del presente codice istituzionale sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14 - Camera Comune.
La Camera Comune è il luogo ove il Consiglio della Repubblica rende visibile il proprio lavoro ai cittadini, fatti salvi dati sensibili che metterebbero a rischio l'incolumità della Repubblica.

Art. 15 - Dell'Amministratore della Camera Comune
L'Amministratore della Camera Comune viene scelto e nominato dal Principe tra gli 11 Consiglieri eletti.
L'Amministratore della Camera Comune può rimanere in carica per tutta la durata del mandato consiliare oppure per decisione del Principe può essere sostituito durante il mandato da un altro dei 10 Consiglieri.
Il Consiglio può richiedere che l'Amministratore della Camera Comune venga sollevato dall'incarico tramite votazione interna se ottenuta la maggioranza dei voti (7 su 12).

Art. 16 - Dell'iter operativo della Camera Comune
Ogni discussione può essere spostata nella Camera Comune quando il Consigliere che l'ha aperta o il Principe la dichiara chiusa e dopo aver seguito l’iter di seguito previsto:
- L'Amministratore della Camera Comune pubblica l'elenco delle discussioni chiuse che intende spostare mediante l’apposito topic presente in consiglio: passate 48 ore dalla pubblicazione dell’elenco in assenza di obiezioni, provvede allo spostamento in Camera Comune.
- L'Amministratore della Camera Comune può decidere di non spostare una discussione secretandola o di secretarla parzialmente motivando la sua scelta, fatti salvi dall’essere motivati, per ovvietà, i dati sensibili e gli interventi fuori topic.
- Ogni Consigliere potrà chiedere esplicitamente che una discussione venga o non venga spostata nella Camera Comune.
- L'Amministratore potrà accogliere o respingere la richiesta motivando la sua decisione.
- In caso l'Amministratore non accolga la domanda, il Consigliere potrà indire una votazione per vedere soddisfatta la propria richiesta: l’esito sarà favorevole con la maggioranza semplice dei voti.
- La votazione deve comunque essere aperta entro le 24 ore dalla contestazione.
- Ogni richiesta di spostamento o di non spostamento di un Consigliere con esito negativo deve essere annotata nell’apposito topic nella Camera Comune con una dicitura del tipo: "E' stato richiesto lo spostamento o il non spostamento della discussione (titolo_discussione) da parte del Consigliere (nome_consigliere) ma la domanda è stata rifiutata dall’Amministratore con la seguente motivazione: (motivazione)"
- Lo spostamento di discussioni in Camera Comune da parte dell’Amministratore senza aver rispettato l’iter sopra descritto, può configurare il reato di Alto Tradimento con relativa denuncia a carico dell'Amministratore.
- E' concesso al Principe di porre il veto allo spostamento di una o più discussioni motivando la sua decisione.

Art. 17 - Referente CSI
Il referente CSI è nominato dal Principe.
Il suo compito è segnalare direttamente agli Admins, tramite apposito subforum, i casi presunti di Multiaccount e gli insulti e le altre offese verbali che esulano dal gioco (vd. regolamento del gioco, contratto Celsius, regolamento forum).
A tal fine egli avrà accesso alla Camera Prefettizia per ricevere tali segnalazioni: un unico topic (stickato come importante) sarà il suo Ufficio.
Egli dovrà periodicamente (minimo ogni sette giorni) pubblicare nel suo ufficio un rapporto sui risultati delle segnalazioni, specificando per ogni nome segnalato la risposta o la mancata risposta degli Admin.
Il referente CSI è tenuto a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti, assenza prolungata.
Il principe, si riserva la possibilità di destituire il Referente CSI, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieri e sottoponendo la decisione a votazione, in casi di prolungata assenza e inadempienza nelle proprie funzioni. In questo caso la destituzione deve essere approvata da almeno 7 consiglieri.
In caso di destituzione il Referente CSI verrà sostituito; il Principe provvederà a nominare il nuovo Referente e a comunicare agli Admin la modifica.

Art. 18 - Divieto di cumulo di cariche
Al fine di favorire la partecipazione dei Cittadini alla vita politica della Repubblica si stabilisce che nessuno potrà occupare contemporaneamente più di una carica, sia essa elettiva (Sindaco, Consigliere della Repubblica) o assegnata per nomina (Tribuno, Viceprefetto, Ispettore, Rettore, Gran Ciambellano).
- Nel caso in cui si rilevi un cumulo di cariche elettive, verrà chiesto di adempiere con urgenza alle dimissioni da uno dei due incarichi. Qualora ciò non avvenisse, si procederà nell'aprire un processo per Alto Tradimento.
- Nel caso in cui il cumulo sia tra un incarico elettivo e uno per nomina l'autorità preposta provvede ad emettere regolare bando pubblico per l'incarico per nomina. Trascorsi cinque giorni dall'emanazione del Bando in mancanza di candidature si deve concedere l'eccezione d'ufficio al divieto di cumulo. In presenza di candidature si procede alla nuova nomina.
- Nel caso in cui il cumulo sia tra due incarichi per nomina chi si trovi in questa posizione ha tempo 48 ore dalla nomina ufficiale per scegliere a quale compito rinunciare. In caso di mancata scelta entro il periodo previsto: il Consiglio deciderà con votazione a maggioranza semplice per quale incarico emettere il bando. L'autorità preposta provvederà ad emettere regolare bando pubblico. Trascorsi cinque giorni dall'emanazione del Bando in mancanza di candidature si deve concedere l'eccezione d'ufficio al divieto di cumulo. In presenza di candidature si procede alla nuova nomina.

Art. 19 - Eccezioni all'articolo 18
Il divieto di cumulo di cariche di cui all'articolo 18 non si applica agli incarichi di Ambasciatore, Maresciallo, Generale e Referente CSI, in virtù di un'esigenza primaria di continuità nell'incarico

Art. 20 - Conflitto di interessi
Al fine di evitare ogni conflitto d'interessi e di aumentare il controllo della gestione repubblicana si stabilisce che:
- le cariche di Pubblico Ministero e Giudice devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Ministro del Commercio e Sceriffo devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Ministro delle miniere e Sceriffo devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti;
- le cariche di Prefetto e Capitano devono essere assegnate a persone appartenenti a fazioni politiche differenti.
Ogni eccezione, sospensione e cumulo tra cariche, di quanto esposto nei precedenti paragrafi, sarà consentita a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza di 9 Consiglieri, indicandone la durata.
In Consiglio deve pronunciarsi entro 48 ore dalla fine dell'elezione/nomina ufficiale.

Art. 21 - Eccezioni all'art. 20 applicabili in caso di Consiglieri appartenenti ad una Lista Civica
Si considera Lista Civica una lista composta in una percentuale superiore al 50% da candidati appartenenti a fazioni politiche differenti o non iscritti a nessun partito.
Si considera appartenente ad una fazione politica colui che è attualmente membro od è stato membro di un partito nei tre mesi precedenti le elezioni del consiglio.
Si considera non iscritto a nessun partito colui che non è stato membro di alcun partito nei sei mesi precedenti l'elezione del consiglio.
Alla Lista Civica si applicherà il precedente art. 20 con le seguenti modalità:
l'incompatibilità verrà giudicata facendo riferimento alla fazione politica (o alla mancanza di essa) del singolo, poiché la Lista Civica che risponda ai precedenti requisiti non è considerata partito politico.

Art. 22 - Estensione di responsabilità a tutti gli autorizzati ad accedere alle sale: Camera dei Sindaci e Camera Prefettizia
L'accesso alla Camera dei Sindaci ed alla Camera Prefettizia viene dato esclusivamente in virtù della necessità dell'accesso a queste sale per svolgere i compiti derivanti dall'incarico ricoperto.
Coloro che hanno accesso sono obbligati alla segretezza su quanto discusso nelle Sale, ogni violazione di quest'obbligo porterà all'incriminazione per Alto Tradimento.
Tutti i partecipanti sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, mancata risposta ad un interrogazione. In tal caso, il partecipante sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito a quanto commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa.
Il Prefetto, il Giudice ed il Pubblico Ministero possono emanare, nel rispetto delle reciproche competenze, direttive per il corretto funzionamento della Camera Prefettizia. Le direttive devono essere pubblicate nella Camera Prefettizia, sono preventivamente approvate dal Principe, entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione. La violazione delle direttive è considerata violazione del dovere di diligenza e perseguibile giuridicamente.
Il Ministro del Commercio può emanare direttive per il corretto funzionamento della Camera dei Sindaci. Le direttive devono essere pubblicate nella Camera dei Sindaci, sono preventivamente approvate dal Principe, entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione. La violazione delle direttive è considerata violazione del dovere di diligenza e perseguibile giuridicamente.


Codice Senese - Parte Terza – Del Potere Legislativo




Art. 1 - Le Leggi
Il Principe ed il Consiglio della Repubblica emanano le leggi valide su tutto il territorio della Repubblica.
Tali leggi sono affisse nel Castello e nella Taverna della Repubblica.
Tutti i cittadini della Repubblica sono uguali di fronte alla legge, né è ammesso emanare una legge che li discrimini per censo, residenza, sesso, età.
La carta dei giudici essendo emanazione diretta di Sua Maestà Altezza Imperiale Long John Silver ha la priorità su qualsiasi legge della Repubblica.

Art. 2 - I decreti
Il Principe emana i decreti.
I decreti sono affissi nel Castello e nella Taverna della Repubblica.
In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi e quanto riportato in un decreto, prevale quanto disposto dal decreto.
I decreti, hanno validità temporale massima pari a 10 giorni dall'entrata in vigore, ma possono entro tale termine essere convertiti in legge attraverso l'approvazione del Consiglio.

Art. 3 - Le leggi di iniziativa popolare.
È diritto sovrano del Popolo di Siena proporre leggi al Consiglio.
Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Repubblica e raccogliere 50 sottoscrizioni di cittadini dela Repubblica di siena. [gdr off Le sottoscrizioni devono essere inserite come messaggio risposta al messaggio proposta che indichi il titolo della legge di iniziativa popolare]
Una volta raccolte le 50 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del consiglio modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il voto riguardante un progetto di legge popolare deve essere pubblico.

Art. 4 - Le Ordinanze Comunali.
Ciascun Sindaco può emanare le ordinanze comunali ordinarie e straordinarie, valide sul territorio cittadino di competenza.
L’ordinanza che non contraddice le leggi della Repubblica e/o i suoi decreti viene detta ordinaria.
L’ordinanza che contraddicesse le leggi della Repubblica e/o i suoi decreti viene detta straordinaria e dovrà essere, prima della pubblicazione, essere sottoposta al Consiglio per l'approvazione. Il sindaco dovrà, nel presentare l’ordinanza straordinaria al Consiglio ed al Principe, motivare le ragioni della detta ordinanza.
Il Sindaco ha il dovere di comunicare presso la Camera dei Sindaci il testo dell'ordinanza ordinaria almeno 2 giorni prima di renderla pubblica, in questi 2 giorni il Principe ha facoltà di impedire l'emanazione dell'ordinanza stessa o di imporre modificazioni al testo della stessa.
Tutte le ordinanze sono affisse in alto nella bacheca del Municipio, e sono ripetute in alto nella bacheca della Taverna Municipale, inoltre sono pubblicate in evidenza nel Municipio Cittadino, oltre che nella Taverna della Repubblica di Siena come di seguito specificato.
Alla loro emanazione, le ordinanze comunali sono infine comunicate con missiva ad ogni abitante della città.
In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi o nei decreti e quanto riportato in un'ordinanza, prevale quanto disposto dalle leggi e dai decreti, a meno che essa non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio della Repubblica ed dall’autorità del Principe.
Il Consiglio discuterà sull’ordinanza straordinaria con votazione di maggioranza palese e motivata.
Ogni ordinanza straordinaria approvata dovrà riportare in capo la dicitura “ORDINANZA STRAORDINARIA DEL COMUNE DI…. APPROVATA DAL CONSIGLIO
IN DATA AL SINDACO...”, con in calce il nome del Sindaco proponente.
E’ nei poteri del Consiglio bocciare o modificare l’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia o che, ad opinione motivata ma insindacabile del Consiglio stesso, risultasse dannosa al Principato e/o al Comune del Sindaco proponente.
Un’ordinanza bocciata dal Consiglio non può essere riproposta al Consiglio prima di 30 giorni dalla data della bocciatura.
Il Principe ha sempre diritto supremo di veto su qualsiasi ordinanza, comprese quelle sottoposte al vaglio del Consiglio.
L’approvazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna della Repubblica ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe.
In caso di abrogazione/cessazione di un'ordinanza, il Principe è tenuto, e il portavoce dovrà riportare nel testo del Comunicato di Abrogazione, a specificare i motivi dell’abrogazione/cessazione.
L’ordinanza abrogata cesserà di valere entro 3 giorni se non specificato diversamente, ovvero intendendosi anche a scadenza immediata se specificato, dalla pubblicazione del Comunicato del Principe.

Art. 5 - Durata delle ordinanze.
Tutte le ordinanze ordinarie hanno validità dalla loro pubblicazione, ai sensi del precedente comma, e fino a 3 giorni seguenti la fine del mandato del sindaco proponente. Il successivo sindaco potrà, prima della scadenza dell’ordinanza stessa, fare richiesta, ai sensi del precedente articolo, per mantenere attiva tale ordinanza per un altro mandato, o lasciarla decadere.
Ogni ordinanza non rinnovata nei termini si intende decaduta.
Tutte le ordinanze straordinarie hanno validità massima di 18 giorni, nell'ordinanza straordinaria può essere indicata una durata inferiore.
Tutte le ordinanze, ordinarie e straordinarie, decadono se abrogate con le modalità previste dal precedente articolo

Art. 6 – Apertura processi per infrazione dell'ordinanza municipale
I sindaci hanno il diritto di aprire un processo in nome dei loro concittadini.
L’apertura dei processi per l’infrazione di una ordinanza municipale è sotto la sola responsabilità dei sindaci.
Un sindaco che si trovi nell’impossibilità di aprire un processo con i suoi propri mezzi può fare appello alla giustizia provinciale, mediante rimborso al principato delle spese.
Il Principato ha l'obbligo di mettere a disposizione delle municipalità personale di polizia giudiziaria (vice prefetti).


Codice Senese - Parte Quarta – Dello statuto delle città della Repubblica.



Art. 1 - Gestione delle città e Sindaci.
La gestione delle città è affidata ai Sindaci.
I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città.
Ciascun Sindaco deve prestare, nella forma prevista dal Codice Senese parte II, Art. 3, giuramento di fedeltà al Principe della Repubblica di Siena entro 5 giorni dall'elezione o dimettersi.
Il giuramento va pronunciato presso la Taverna della Repubblica. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini prescritti comporterà un processo per alto tradimento.
Il giuramento impegna il Sindaco ad obbedire alle disposizioni del Principe, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Repubblica tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.
Il Sindaco è responsabile della difesa della città, a tal fine ha l'obbligo di coordinarsi con il Prefetto in carica.

Art. 2 - Inettitudine o dolo del sindaco.
In caso d'impossibilità di completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, comprovata assenza nel corso del mandato, dolo o grave incapacità, il Principe ed il suo consiglio possono sostituire il Sindaco in carica con altra persona designata dal Consiglio. Una volta che questa persona sia a capo del Municipio, diventa il Sindaco a tutti gli effetti fino alle elezioni seguenti.
Il sindaco che per dolo fosse destituito dal suo ruolo verrebbe considerato alla stregua del consigliere non diligente e passibile di denuncia ai detti sensi.

Art. 3 - Dimissioni del Sindaco.
Il sindaco può dimettersi delle sue funzioni.
Per farlo è sottoposto agli stessi vincoli dei Consiglieri e Funzionari (Codice Senese parte seconda art. 12).
La comunicazione dell'intenzione di dimettersi deve avvenire presso la Camera dei Sindaci.

Art. 4 - Ordinanze.
Il sindaco può emettere Ordinanza con le modalità sancite dal Codice Senese parte terza articoli da 4 a 6.
Tali ordinanze devono precisare la pena minima e massima in caso di infrazione delle stesse. Le infrazioni alle ordinanze possono essere punite esclusivamente con ammende e/o rimborso.

Art. 5 - Consuntivo economico municipio
Il Sindaco è obbligato a documentare con apposita prova [gdroff: screen], lo stato della cassa, dell'inventario e di eventuali mandati aperti.
Successivamente aggiornerà i dati ogni lunedì, per tutta la durata del suo mandato.
Il luogo deputato a tale comunicazione è la camera dei Sindaci, il Ministro del Commercio ha il dovere di riportare tali documenti [gdroff: screen] nel Consiglio della Repubblica.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 48 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecuniaria che va dai 100 ai 500 ducati di ammenda.
Il Ministro del Commercio può emanare direttive per il corretto funzionamento della Camera dei Sindaci. Le direttive devono essere pubblicate nella Camera dei Sindaci, sono preventivamente approvate dal Principe, entrano in vigore dal momento della loro pubblicazione. La violazione delle direttive è considerata violazione del dovere di diligenza e perseguibile giuridicamente.
Le prove consegnate dal Sindaco devono servire ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco, nel caso che si riscontrino gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, chiedendone le dimissioni o intervenendo con ribellione autorizzata.

Art. 6 - Statistiche cittadine.
Il Sindaco è obbligato a postare in camera dei Sindaci, una volta
a settimana, le statistiche relative alla propria città.
Il Ministro del Commercio ha l'obbligo di riportare tali statistiche in Consiglio della Repubblica.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 48 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecuniaria che va dai 25 ai 75 ducati di ammenda.
Le statistiche in questione devono essere pubblicate nella Taverna del Municipio, a cura del Sindaco o del suo portavoce.

Art. 7 - Acquisti e vendite.
Il Sindaco è obbligato giornalmente a riportare in Camera dei Sindaci, gli scambi effettuati per conto del Municipio, sia per quanto riguarda quelli fatti con la Repubblica, sia quelli fatti con altri Sindaci di altre città.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 48 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione a mezzo PM del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecuniaria che va dai 25 ai 75 ducati di ammenda.


Codice Senese - Parte Quinta – Della Giustizia nella Repubblica



Art. 1 - Il Giudice.
Il Giudice ha il dovere di giudicare in base allo spirito oltre che alla forma delle leggi, dei decreti e delle ordinanze.
Il Giudice ha inoltre il dovere di giudicare se il caso presentato in Tribunale è assimilabile alle eventualità espressamente regolate dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze.
Il Giudice è tenuto all’osservanza della Carta dei Giudici come sua guida suprema e faro primo. Deve applicare i principi in essa contenuti e laddove, ritenendolo necessario e motivandolo, i principi in essa espressi contraddicano le leggi della Repubblica, superare le leggi stesse applicando le volontà di Sua Maestà Imperiale Long John Silver.
In assenza di precise norme su una materia, il giudice emetterà il suo verdetto secondo il proprio buon senso giuridico.
Il Giudice che sia considerato non diligente può essere soggetto a processo egli stesso nella maniera ordinaria, qualora nel suo operato contravvenga alla Carta dei Giudici.
E' obbligo del Giudice aggiornare la lista dei processi chiusi nel topic del consiglio.

Art. 2 – Principio di legittimità
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
La legge della Repubblica obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio della Repubblica, salve le eccezioni stabilite dal Codice Senese o dai trattati siglati.
La legge della Repubblica obbliga altresì tutti i cittadini senesi che si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Nessuno può essere processato più volte per il medesimo fatto.

Art. 3 - Condizioni di non punibilità
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
La persona presta validamente il proprio consenso quando questo non è estorto con violenza, minaccia o dolo.

Art. 4 - Sull'estinzione del reato
L'eradicazione dell'imputato avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
La morte dell'imputato avvenuta prima della condanna, non estingue il reato e il processo continua il suo corso fino all'emissione della sentenza.

Art. 5 - Dell'obbligo di dimora per gli imputati di reati gravi
Contestualmente all'apertura del processo, il Pubblico Ministero invierà all'imputato di un reato grave, o serio e reiterato, la notifica dell'obbligo di dimora.
Gli imputati di reati gravi sono tenuti a dimorare per tutta la durata del processo nella città della Repubblica Senese loro indicata dal Pubblico Ministero.
Qualora l'imputato si sottraesse all'obbligo di dimora, l'esercito, a discrezione del Principe e del Consiglio, potrebbe perseguirlo.



CAPO I – DELLE PENE

Art. 6 - Limiti alle Pene stabiliti dall'Imperatore
Le ammende: Il giudice può sempre comminare un’ammenda. Ma prima di imporla deve accertarsi che la persona abbia la capacità per pagarla. Un condannato non deve ritrovarsi con una cassa in negativo.
Le pene detentive:
Il massimo della pena per tutte le infrazioni non speciali è pari a 3 giorni di prigione . Tuttavia, ci sono dei delitti speciali, che per la loro gravità sull'equilibrio del gioco e l'interesse generale dei "Regni Rinascimentali", possono essere sanzionati con pene detentive superiori a 3 giorni:
- La stregoneria ed il multi_account
- La speculazione abusiva su grande scala
- La depredazione delle finanze pubbliche
- Il brigantaggio
- I crimini di sangue
- La recidività manifesta
Nel caso di delitti speciali non ripetuti, le pene detentive massime sono legate al livello del personaggio nella maniera seguente:
- Personaggio di livello 0 o 1: 3 giorni
- Personaggio di livello 2: 6 giorni
- Personaggio di livello 3 o superiore: 10 giorni
Inoltre, se i delitti sono stati ripetuti, la pena detentiva potrà essere aumentata senza per questo mai superare i 10 giorni.
Le condanne a morte: Un giudice può pronunciare la pena di morte solo se l'imputato ha commesso un crimine di estrema gravità o se l'imputato è un multirecidivo pericoloso o se il giocatore dà il proprio assenso per svolgere il gioco di ruolo o se il giocatore desidera abbandonare il gioco.
Le pene Gioco di Ruolo (gogna, torture, ecc...): Un giudice può pronunciare una pena gioco di ruolo, senza il consenso dell'imputato. Tuttavia, il Gioco di Ruolo non potrà realmente essere realizzato sul forum che con l'assenso del giocatore.
Esilio: In alcuni casi gravi (ad esempio alto tradimento o rapina) la provincia ha il diritto di sostituire la pena di morte o la pena detentiva con un esilio temporaneo (che non deve essere superiore a 3 mesi). La provincia non può vietare a un esiliato di continuare ad avere dei beni nella provincia. Nei casi meno gravi, sarà necessario al giudice avere il consenso del giocatore per pronunciare l'esilio.


Art. 7 – Le pene
Fermi restando i limiti di cui all'articolo precedente, ogni reato è punibile con la sanzione pecuniaria (ammenda), e/o il rimborso alla parte lesa, e/o con la prigione.
Le pene per i reati commessi nella Repubblica di Siena sono, per ordine crescente di severità:
I. Pubbliche scuse tramite affissione in Municipio.
II. I lavori forzati: presso il Municipio, presso la Chiesa, presso le Miniere, presso un terzo danneggiato.
III. L’ammenda: può essere versata al querelante come risarcimento ed al Principato come costo amministrativo della Giustizia (il costo amministrativo della Giustizia deve rientrare nei seguenti limiti: minimo 3 ducati massimo 6 ducati).
IV. La prigione, pena leggera, di una durata minore o uguale a 3 giorni.
V. La prigione, pena dura, di una durata maggiore di 3 giorni.
VI. L’esilio
VII. La pena capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo (con o senza strangolazione seguente la confessione dei crimini). Il tipo di morte dipende dal reato e dal ceto sociale della vittima. I nobili non possono essere impiccati.

Art. 8 - Sulla pena dell'esilio
Per infliggere la pena dell'esilio il giudice inoltra formale richiesta al Consiglio, spiegandone le motivazioni.
Nella richiesta il Giudice dovrà specificare in modo completo le cause di
questo grave provvedimento.
Una volta inflitta la pena dell'esilio il Giudice comunica nella sentenza il termine entro cui il condannato deve abbandonare il suolo della Repubblica.
Tale termine non potrà in ogni caso essere inferiore ai 10 giorni.
Se non abbandona la Repubblica entro il tempo stabilito o rientra nei territori repubblicani, si procede a un nuovo processo.
La pena prevista per tale nuovo procedimento è la condanna a morte.
L'approvazione della richiesta di esilio richiede il voto favorevole di 8 Consiglieri. In mancanza di tale quorum, la richiesta di esilio verrà respinta.

Art. 9 - Sulla pena di morte
La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi ed estremi.
In un caso in cui si prevede la pena di morte il giudice deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al consiglio, se il consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri deciderà di infliggere la pena di morte il giudice potrà decidere se infliggerla o meno.
Il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla pubblicazione della sentenza e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza [gdr: nella pubblica piazza la pena di morte potrà anche essere ricostruita come una pena corporale che avrà come risultato tecnico la perdita di punti caratteristica a seguito della condanna a morte inflitta dal giudice].
La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici

Art. 10 – Circostanze che modificano la pena
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.
Vi sono avvenimenti che possono aggravare o attenuare le pene applicate.
Il giudice, può prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle citate nel presente codice, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della pena.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti o una combinazione di esse, il Giudice le somma o le compensa nello stabilire la pena ( l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente).

Art. 11 – Circostanze aggravanti
I. Recidiva: ogni recidiva, a seconda della gravità e della categoria della pena per i reati che l'imputato ha commesso, accrescerà detto reato di una categoria. Sono da considerarsi recidivi tutti i condannati i cui processi a carico siano ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Fanno eccezione i reati di assalto ai Municipi o al Castello, il Tradimento e l'Alto Tradimento: nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.
II. Residenza: laddove ricorra il caso, è considerato aggravante il fatto che il reato sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio della Repubblica di Siena
III. Mancata risposta in giudizio: la mancata presentazione dell’imputato ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice costituisce una aggravante all’entità delle pene applicate a discrezione del Giudice.
IV. Complicità: colui che si rende complice di un reato, senza commettere il reato, sarà giudicato come se avesse commesso quel reato.
V. Associazione a delinquere: L’organizzazione tra più individui al fine di commettere atti illeciti, costituisce una aggravante all’entità delle pene applicate a discrezione del Giudice.
VI. Combinazione di più reati: è considerata come aggravante all’entità delle pene applicate la colpevolezza che risulta essere una combinazione di più reati
VII. Intralcio mediante testimoni: qualunque testimonianza chiamata dalla difesa (senza giustificato motivo) al fine di far prolungare il processo costituirà un aggravante per l'accusato e provocherà un aumento di categoria del reatocommesso. Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al processo in corso che porti informazioni ulteriori a quelle derivanti dal normale svolgimento del processo.

Art. 12 – Circostanze attenuanti
Il Giudice utilizzerà il buon senso giuridico, gli usi e le consuetudini della Repubblica e ogni altra circostanza che reputi rilevanti al fine di valutare le eventuali circostanze attenuanti che limitino la pena nel caso di specie.
Sono sempre considerate circostanze attenuanti:
I. Ammissione di colpa: l’ammissione e la confessione dei reati da parte dell’imputato si traducono in una attenuante delle pene applicate a discrezione del Giudice.
II. Risarcimento: per i reati lievi, l'avere riparato il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato è considerato una attenuante

CAPO II – DEI CAPI D'ACCUSA


Art. 13 - I reati ipotizzabili
I reati ipotizzabili sono:
- stregoneria;
- schiavismo;
- disturbo dell'ordine pubblico;
- frode;
- tradimento;
- alto tradimento;

Art. 14 - Stregoneria
Tutti i cittadini che faranno uso del sortilegio della ubiquità per procurarsi un ingiusto guadagno dovranno rispondere del reato di stregoneria davanti al tribunale competente.
Tutti i cloni saranno arsi vivi nella pubblica piazza (eradicazione), ed il reo di stregoneria sarà condannato ad un'ammenda particolarmente elevata ed al massimo di giorni di prigionia previsti.
In caso di recidiva, il sospetto sarà lasciato pendere per il collo fino a che morte non sopraggiunga (eradicazione).
La pena di morte potrà essere convertita in un periodo di prigionia se il condannato collaborerà con la giustizia fornendo le generalità di tutti i cloni esistenti al fine di giustiziarli (eradicazione).

Art. 15 - Schiavismo
Tutti i privati cittadini, escludendo il caso delle gendarmerie, dei coscritti e delle milizie volontarie, che assumono lavoratori ad un prezzo inferiore al salario fissato con apposita legge e/o decreto e/o ordinanza municipale, approfittando della posizione di debolezza del lavoratore assunto, commettono reato di schiavismo.
Se il salario è stato fissato in accordo tra datore di lavoro e lavoratore per giustificati motivi, il datore di lavoro può essere condannato anche soltanto al pagamento della differenza tra il salario minimo e quello corrisposto, in modo da evitare facili scambi di favori ed illeciti guadagni.
La milizia cittadina viene assunta dal Sindaco in municipio, con un salario che deve essere al minimo 7 ducati, e al massimo di 18 ducati.
Nel caso il Sindaco assuma ad un salario che non rientra nei limiti sopra citati dovrà risponderne davanti alla Legge, fatta eccezione per i casi di grave necessità che fossero stati inclusi in un’ordinanza straordinaria approvata dal Consiglio ai sensi di Legge.

Art. 16 - Disturbo dell'ordine pubblico
Qualunque disturbo dell'ordine pubblico è punibile.
A titolo esemplificativo costituiscono disturbo dell'ordine pubblico:
- ingiurie
- calunnie
- diffamazioni
- comportamenti scorretti in taverna
- atti di brigantaggio
Costituiscono reato grave la rapina l'omicidio.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 17 - Frode
E' considerato reato di frode ogni inganno e/o ogni attività lesiva del diritto altrui, mirante a sorprendere la buona fede del frodato.
A titolo esemplificativo compie reato di frode:
- Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a generare artificiose fluttuazioni di prezzo sul mercato
- Chiunque speculi sui prezzi acquistando e rivendendo la stessa merce nello stesso mercato, fatta eccezione per coloro che operano sul mercato per conto del Municipio o della Repubblica di Siena e per coloro che trasferiscono denaro, previa segnalazione e autorizzazione della Prefettura
- Chiunque non paghi il prestito al creditore nei modi e nei tempi stabiliti.
- Chiunque procuri un voto per se o per altri, promettendo denaro o un oggetto di qualsiasi utilità
- Chiunque non adempia agli obblighi imposti in una sentenza dal giudice. In questo caso il reato è da considerarsi sempre grave.
Nel caso il reato vada a destabilizzare profondamente l'equilibrio dell'economia e della vita degli altri cittadini, si tratta di reato grave.

Art. 18 - Tradimento
E' considerato reato di tradimento ogni atto di slealtà o di infedeltà nei confronti della Repubblica di Siena.
A titolo esemplificativo commetto reato di tradimento:
- Chiunque assalti il municipio o collabori all'assalto del municipio
- Chiunque difenda un municipio illecitamente controllato da un cittadino non eletto o non indicato dal Consiglio della Repubblica
- Chiunque costituisca o faccia parte di gruppi armati con lo scopo di destabilizzare l'ordine costituito.
- Chiunque si procuri, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza della Repubblica, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale della Repubblica, debbono rimanere segrete.
- Chiunque, ad eccezione del Principe, senza autorizzazione, pubblichi attraverso mezzi di stampa, o con altri mezzi, anche per riassunto, in qualunque luogo, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del consiglio o qualsiasi dato sensibile riguardante l'economia comunale e/o della Repubblica.
Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno.

Art. 19 - Alto tradimento
Costituisce un atto di Alto tradimento ogni attentato contro la Repubblica di Siena e le sue istituzioni, o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo l’indebolimento della Repubblica e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica.
A titolo esemplificativo: commette reato di alto tradimento:
- chiunque sottragga denaro pubblico dalle casse comunali o Provinciali;
- chiunque compia atti di tradimento rivestendo la funzione di sindaco o consigliere della Repubblica
- il Giudice che abusi del proprio potere in modo evidente
- chiunque compia atti di tradimento a favore di autorità politiche o militari nemiche
- chiunque volontariamente non porti a conoscenza del Principe notizie vitali riguardanti fatti o intendimenti che con la forza e non tramite processi democratici possono portare alla destabilizzazione economica o politica della repubblica

CAPO III – REATI SPECIALI

Art. 20 - Insubordinazione
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura.
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero o del Giudice.
Classificazione : reato leggero.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico

Art. 21 - Intralcio ai mandati
Costituiscono intralcio ai mandati ogni appropriazione indebita ed ogni azione atta al disturbo dell'andata a buon fine dei mandati comunali o della Repubblica per la produzione e/o consegna di manufatti/beni all'Istituzione.
Colui che si dovesse render protagonista di tale atto, ha tempo un giorno dall'accertamento della notifica del reato per provvedere a restituire al diretto interessato o tramite un autorità competente (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto, Ministro del Commercio, Sceriffo) il manufatto/bene preso senza autorizzazione.
Classificazione : reato serio.
Capo d'imputazione: Frode

Art. 22 - Sfruttamento dei beni pubblici
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici l'utilizzo dei mezzi a disposizione in virtù della carica ricoperta al fine di procurare a se o ad altri un indebito vantaggio
Classificazione : reato grave.
Capo d’imputazione: Tradimento

Art. 23 - Inadempienze per contratti di forniture ed acquisti
Chiunque non adempie in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o acquisto di beni, compie un reato.
Classificazione : reato grave.
Capi d’imputazione: disturbo ordine pubblico

Art. 24 - Ribellione e suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere comunale o del Principato.
Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere comunale o del Principato.
Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice, dato che un insorto non può essere perseguito per tale crimine finché ricopre una funzione pubblica.
L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio. La ribellione reiterata può essere punita con l'esilio.
Classificazione : reato grave.
Capo d’imputazione: Tradimento

Art. 25 - Falsificazione informazioni giudiziarie
Costituisce un atto di falsificazione di indizi la realizzazione o la modifica di indizi materiali, destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzare il risultato.
Costituisce un atto di falsa testimonianza la tenuta di discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di informazioni nel corso di un processo nel momento della comparizione in vesti di testimone.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
Classificazione : reato grave.
Capi d’imputazione: Frode.

Art. 26 - Omicidio
Costituisce un atto di omicidio ogni azione violenta che porta alla morte di un civile.
I militari della Repubblica, che commettono questo reato all’interno di azioni autorizzate dell’esercito della Repubblica, non sono soggetti a questo reato.
Classificazione : reato grave.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico


Siena
Addì 15 ottobre 1457

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