19-1458 Legge sulle Adozioni e sulla loro Legittimità
Art.1
Nel caso una persona, mossa da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma alla condizione di creare un GDR, descrivendo chi, come, dove, quando e perchè il richiedente si trovava in quel luogo.
art. 2
Nel caso il richiedente risulti non battezzato, averroista o spinozista, dovrà chiedere il permesso al Vescovo Aristotelico al quale la città di provenienza del pargolo fa capo. Egli valuterà l'affidabilità del richiedente.
art. 3
Con l'adozione il pargolo diventa figlio legittimo del richiedente e parificato alla progenie naturale, assumendo tutti i diritti/doveri che comporta il rapporto genitore/figlio, il cognome e l'ingresso nell'asse ereditario.
Questo documento si ritiene attivo dal momento della sua pubblicazione con retroattività. Tutti i casi precedenti a questa legge vengono considerati come idonei.