FortunatoJack
Numero di messaggi : 164 Data d'iscrizione : 08.01.10
| Titolo: Legge sul ricorso al finanziamento tramite Istituti di Credito 02/02/10, 11:44 am | |
| - Citazione :
- Legge sul ricorso al finanziamento tramite Istituti di Credito
Art.1 Si definisce inadempimento contrattuale la non adempienza degli obblighi contrattuali.
Art.2 Gli Istituti di Credito, per essere riconosciuti ufficialmente e per avvalersi dei loro diritti, dovranno presentare uno Statuto al Consiglio Provinciale che dovrà approvarlo con votazione a maggioranza assoluta (50% + 1). Ogni modifica dello Statuto dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale per l'approvazione.
Art.3 L'Istituto di Credito può fissare liberamente il proprio tasso di interesse al momento del contratto, ma non potrà essere superato il tetto massimo legato al periodo contrattuale che viene così definito: - tasso max 10% praticabile per i contratti con durata entro 15 gg. - tasso max 15% praticabile per i contratti con durata entro 30 gg. - tasso max 35% praticabile per i contratti con durata entro 60 gg. - tasso max 50% praticabile per i contratti con durata superiore a 61 gg.
Art.4 L'Istituto di Credito può richiedere la presenza di una terza persona, garante del debitore, che assume l'onere di assolvere il debito,in caso il richiedente ne fosse impossibilitato.
Art. 5 Per inoltrare formale denuncia, si deve essere in possesso di una prova cartacea del contratto, con firma in calce di entrambe le parti e del garante se previsto, dell'ammontare del prestito e relativa data della fine del contratto, dell'avvenuto prestito e dell'eventuale restituzione di parte del prestito (se previsto).
Art. 6 L'inadempienza contrattuale costituirà reato di Frode e sarà trattata secondo le norme prestabilite. La pena sarà pecuniaria e consisterà nel risarcimento al creditore della somma pari al totale più il 20% del valore del manufatto, materia prima, denaro inerenti il contratto; Note: Qualora il risarcimento non si compia entro 5 giorni dalla sentenza, l’imputato sarà nuovamente incriminato, aggravando la pena per recidività di frode (art. 10 del Codice Penale). Il giudice in questo caso, oltre a quanto richiesto in prima istanza, aggiungerà una multa accessoria equivalente al 5% del finanziamento contratto. |
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Velle
Numero di messaggi : 354 Data d'iscrizione : 18.03.09
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