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 Leggi della Provincia di Terra di Lavoro

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Amnion



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MessaggioTitolo: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:34 pm

[rp]Leggi della Provincia di Terra di Lavoro[/rp]


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Amnion



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MessaggioTitolo: Re: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:56 pm

Citazione :
[rp]Libro I : Disposizioni sulla legge in generale


Art. 1 – Fonti del diritto

Nella provincia di Terra di Lavoro hanno valenza legale esclusivamente:
- le norme di provenienza regia, secondo quanto stabilito dalle stesse;
- le leggi ed i decreti, emanati dalla provincia in base alla presenza carta;
- i regolamenti, stabiliti dalla provincia;
- le ordinanze municipali approvate in base alla presente carta.

La gerarchia delle norme è la seguente:
- Regie;
- Provinciali;
- Municipali.


Art. 2 – Leggi provinciali

Le leggi provinciali sono approvate ed abrogate dal Consiglio della Provincia di Terra di Lavoro seguendo l'iter dell'art. 7 del libro III di questa carta.
Le leggi hanno efficacia illimitata nel tempo, salvo che sia diversamente stabilito e non sono retroattive.
Le leggi provinciali, approvate o abrogate, divengono efficaci o perdono efficacia il giorno della loro pubblicazione da parte del Governatore, o del Portavoce in sua vece, nell'apposito "Ufficio del Portavoce" e nella bacheca "Leggi Provinciali e Regie", nella Taverna della Provincia.
I vari consiglieri si impegneranno a pubblicare le leggi approvate o abrogate nelle sedi di loro competenza per rendere nota a tutti, e in ogni luogo, l’avvenuta approvazione o abrogazione.
La violazione delle norme vigenti comporterà una denuncia secondo il Codice Penale Regio.


Art. 3 – Leggi di iniziativa popolare

È diritto del Popolo di Terra di Lavoro proporre leggi al Consiglio.
Ogni Cittadino residente in Terra di Lavoro può proporre un testo di legge nella Taverna di Terra di Lavoro.

Alla proposta deve seguire una raccolta di firme, della durata di 72 ore, e raggiungere almeno le trenta sottoscrizioni di cittadini residenti in Terra di Lavoro.
Una volta raccolte le 30 (trenta) sottoscrizioni nei tempi stabiliti, il Cittadino avviserà il Governatore del traguardo raggiunto. Il Governatore dovrà riportare la proposta in Aula Re Arimanno e seguire l'iter dell'art. 7 del libro III di questa carta.


Art. 4 – Decreti provinciali

I decreti provinciali sono emanati o prolungati dal Governatore della Provincia di Terra di Lavoro seguendo l'iter dell'art. 7 del libro III di questa carta.
Sono efficaci per 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione, quindi perdono efficacia e non possono essere retroattivi.
Se il decreto ha modificato o abrogato norme precedenti, quando perde efficacia queste ultime tornano efficaci.
I decreti sono efficaci dal giorno della loro pubblicazione da parte del Governatore o del Portavoce nell'apposito "Ufficio del Portavoce" nella Taverna della Provincia.
I vari consiglieri si impegneranno a pubblicare il decreto nelle sedi di loro competenza per renderne nota a tutti, e in ogni luogo, l’emanazione.
Un Decreto può essere convertito in legge, prima dello scadere dei 10 (dieci) giorni, secondo l'iter dell'art. 7 del libro III di questa carta.
Se il decreto è stato violato durante la sua vigenza, resta fermo l’illecito commesso.


Art. 5 – Ordinanze municipali

Le ordinanze municipali sono efficaci solo nel municipio da cui provengono, non possono essere retroattive ed hanno la durata di 10 (dieci) giorni.
L’ordinanza va proposta o prolungata dal Sindaco in Camera dei Sindaci , all'attenzione del Ministro del Commercio. Che dovrà riportarla in Aula Re Arimanno seguendo l'iter dell'art. 7 del libro III di questa carta.
Un'ordinanza approvata o prolungata, diventa efficace quando il Sindaco la diffonderà pubblicandola nelle bacheche in gratibus del municipio e della taverna municipale, e nella piazza cittadina.
Un'ordinanza perde efficacia se son trascorsi i 10 giorni previsti o se il Sindaco dichiara la sua revoca.
Se l'ordinanza è in contrasto con le norme provinciali precedenti, quando perde efficacia queste ultime tornano efficaci.
Se l'ordinanza è stata violata durante la sua vigenza, resta fermo l’illecito commesso. [/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:58 pm

Citazione :
[rp]Libro II: Dell’economia e del lavoro


Art. 1 – Libertà di commercio

Tutti sono liberi di operare sui mercati, fatti salvi i divieti espressamente dettati dalle norme vigenti , pubblicati nell'apposita bacheca "Ordinanze e limitazioni al commercio" in Taverna del Regno.


Art. 2 – Calmiere sulla legna

La legna non può essere venduta, al netto delle tasse:
- a più di 4,60 ducati al pezzo, nel mercato di Sora;
- a più di 4,80 ducati al pezzo, negli altri mercati della Provincia.
L’inosservanza di questa disposizione sarà punita a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 4 – Schiavismo

Tutti i cittadini che assumano lavoratori nei propri campi devono offrire un salario, al lordo delle tasse:
- di almeno 15 ducati se l’offerta di lavoro richiede caratteristiche inferiori a 17;
- di almeno 17 ducati se l’offerta di lavoro richiede caratteristiche pari o superiori a 17.
L’inosservanza di questa disposizione sarà punita a norma del Codice Penale del Regno, salvo nei casi in cui non vi è parte offesa, quando il datore di lavoro e l'assunto sono d'accordo.


Art. 5 – Tasse sulla proprietà

I sindaci hanno la facoltà di tassare i propri concittadini sul possesso di campi e botteghe.
La tassazione non potrà essere superiore a 5 ducati su un campo o una bottega, in caso contrario sarà necessario il benestare del Governatore.
L’inosservanza di questa disposizione sarà punita a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 6 – Tasse sulle merci

Gli scambi al mercato sono esenti da tassazione.
L’imposizione di una tassa va approvata con legge provinciale.


Art. 7 – Tasse sui salari

I salari sono tassati nella misura del 6 (sei) percento.
La variazione di questa tassa va approvata con legge provinciale.


Art. 8 – Tasse sulle taverne

Le taverne sono tassate nella misura di 20 (venti) ducati settimanali.


Art. 9 – Tasse di ormeggio delle navi

Si rimanda alla Carta della Navigazione.


Art.10 - Evasione fiscale

1- L’evasione fiscale è punita a norma del Codice penale del Regno.
Sono tenuti a sporgere denuncia per evasione fiscale:
- Il sindaco in carica, per le tasse sulla proprietà;
- Lo sceriffo in carica per le tasse sulla taverna;
- Il capoporto in carica, per le tasse di ormeggio;
- Il Prefetto in carica o Doganiere della città, per qualsiasi tipo di tassa.
É discrezione del Soggetto Denunciante avvertire l’evasore prima della denuncia per tentare una risoluzione bonaria della controversia.

2- Tassa sulla taverna:
Il soggetto evasore è tenuto a pagare la tassa sulla taverna, entro sette giorni dalla sua applicazione. Oltre questo limite sarà denunciato dalle autorità competenti.

3- Tassa sulle proprietà:
Il soggetto evasore è tenuto a pagare la tassa sulle proprietà, quali campi e botteghe, entro sette giorni dalla sua applicazione. Oltre questo limite sarà denunciato dalle autorità competenti.

4- Tassa di Ormeggio:
Si rimanda alla Carta della Navigazione

5- Conseguenze sull'evasione fiscale
Alla data della denuncia e fino alla conclusione del processo l’evasore verrà sospeso dai Pubblici Uffici, quali da funzionario o eventuali cariche prefettizie.
L'evasore potrà chiedere il patteggiamento al PM prima del verdetto del giudice.
In caso di mancato patteggiamento e di condanna con formula piena, l'evasore potrà essere condannato dal Giudice all'interdizione dai pubblici uffici precedentemente indicati da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
Il soggetto, regolarizzata la sua posizione, sarà reintegrato nei Pubblici Uffici.

Altre disposizioni
Le tasse in gratibus possono essere annullate dalle autorità competenti se l'evasore risulta introvabile da oltre sei mesi.


Art. 11- Incentivi

Qualsiasi ente, Provinciale o Municipale, può erogare degli incentivi.

1- Nel caso in cui l'incentivo è di entità Municipale, il Sindaco gestirà la sua emanazione come meglio preferisce.

2- Nel caso in cui l'incentivo è di entità Provinciale, il Consiglio è tenuto a discutere la stipula del contratto, per un tempo massimo di 5 giorni, e a votare il medesimo, per un tempo massimo di 3 giorni, in Aula Re Arimanno.
Nel caso in cui il Consiglio vuole sopprimere un incentivo, è tenuto a votare in Aula Re Arimanno la sua soppressione per un tempo massimo di 3 giorni.
Un incentivo può dichiararsi approvato/disapprovato o soppresso, quando vi è una maggioranza relativa delle preferenze, entro i termini indicati. In caso di parità, il voto del Governatore vale doppio.

Gli incentivi, dopo approvazione, dovranno essere così regolati:
- Stipulazione di un contratto da parte dell'organo che stanzierà l'incentivo, nel contratto verranno definiti i termini e la quota che verrà elargita;
- Il cittadino ricevente l'incentivo dovrà firmare il suddetto contratto, solo dopo la sua vidimazione potrà ricevere l'incentivo;
- Erogazione della quota prevista.
La violazione del contratto sarà punita a norma del Codice Penale Regio.


Art.12 – Obbligatorietà del mandato e doveri del mandatario

Chi accetta un mandato (mandatario) è tenuto ad eseguire le operazioni richieste da chi lo assegna (mandante), salvo che esse non costituiscano reato.
Il mandatario deve operare con diligenza e secondo buona fede e deve tempestivamente informare il mandante di eventuali ostacoli che sopraggiungano all’esecuzione del mandato.
Il mandatario non può lasciare il territorio della Provincia, né imbarcarsi su di una nave, né arruolarsi in un esercito, né andare in ritiro spirituale senza l’autorizzazione scritta del mandante, salvo che il testo del mandato lo consenta espressamente.
L’inosservanza di questi doveri sarà punita a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 13– Doveri del mandante

Chiunque assegni un mandato, Sindaco o Consigliere, deve indicare chiaramente nel testo del mandato:
a) la data di assegnazione;
b) cosa contiene (cose e/o danaro e loro quantità);
c) quali operazioni deve eseguire il mandatario;
d) quando va chiuso;
e) il nome di chi l’ha assegnato.


Art. 14 - Servizio di custodia provinciale

Qualsiasi cittadino viaggiatore, residente e non nella Provincia di Terra di Lavoro, potrà richiedere al Consiglio di usufruire del servizio di custodia, che prevede il conservare nel magazzino della Provincia i propri beni.
Per fare tale richiesta basterà inviare una missiva allo Sceriffo in carica, indicando le merci che si vuole consegnare in custodia ed il numero dei giorni che dovranno rimanere nel magazzino.
Lo Sceriffo, potrà dare il consenso al richiedente, dopo aver mostrato la richiesta in Consiglio e se il Governatore non abbia imposto il proprio veto nelle 24 ore successive alla pubblicazione della richiesta stessa in Consiglio.
Il richiedente, per consegnare i propri averi alla Provincia, dovrà versare anticipatamente con una donazione il pagamento per tale servizio, suddiviso in:
20 ducati per le spese dei due mandati, di consegna e di ritiro merce,
5 ducati per ogni giorno dichiarato in cui la merce è in custodia, compresi i giorni di consegna e ritiro merce.
Nel caso in cui il richiedente prolungasse i giorni di custodia della merce, dovrà farlo presente allo sceriffo, informandolo sulla nuova data di ritiro merce, e per tale servizio dovrà pagare 6 ducati ogni giorno prolungato.
Il richiedente avrà un mandato per consegnare e ritirare le merci, nei termini stabiliti.
Il mancato pagamento per i giorni di prolungamento, la Provincia detrarrà dai beni consegnati il valore del pagamento spettante.
Nel caso in cui vi è un ritardo per la consegna dei beni al proprietario, dipendente dal Consiglio Provinciale, non ci sono spese aggiuntive da pagare.
Contratto per il Servizio di Custodia Provinciale:
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MessaggioTitolo: Re: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:58 pm

Citazione :
[rp]Libro III: Del Consiglio


Sezione I – Il Consiglio

Art. 1 – Il Governo

Terra di Lavoro è una Provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie e riconosce l’autorità del Sovrano esercitata nei modi previsti dalle leggi del Regno.
La Provincia di Terra di Lavoro è governata dal suo Consiglio.


Art. 2 – Discrezionalità dei Consiglieri

Ciascun Consigliere è libero di utilizzare il proprio ufficio a sua discrezione, fatti salvi i limiti dettati dalla presente carta.


Art. 3 – Doveri fondamentali dei Consiglieri

Ogni consigliere eletto ha il dovere di partecipare ai lavori del consiglio, proponendo, partecipando, votando, alle discussioni nell'ambito consiliare, come segno di civile morale e dedizione alla propria terra.
Ha il dovere di aggiornare il Consiglio riguardo la situazione del proprio rispettivo ufficio.
Il Consiglio è avente diritto di accesso al "Consiglio di Terra di Lavoro" , alla "Aula Re Arimanno" , alla "Camera dei Consigli" .


Art. 4 – Del Giuramento

I Consiglieri devono prestare giuramento. Qualora non vi provvedano saranno puniti a norma del Codice Penale del Regno.
Il Governatore deve giurare per primo entro cinque giorni dall’elezione, usando la seguente formula:
“Io … , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Re … , al suo Popolo, alla sua Terra”.
Gli altri consiglieri devono giurare entro cinque giorni dal giuramento del Governatore, usando la seguente formula:
“Io … , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Re … , al suo Governatore ... , al suo Popolo, alla sua Terra”.
I Consiglieri eventualmente subentrati ad altri nel corso del mandato del Governatore, devono parimenti giurare entro cinque giorni dal loro ingresso nel Consiglio.
I giuramenti devono essere effettuati in Taverna della Provincia nell'apposita sala "Giuramento dei Consigliere al Principe e al Sovrano".

Il Governatore deve altresì giurare al Sovrano, presso il Castel Nuovo, usando la seguente formula:
“Noi ... , in data ... , in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di ... , giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di ... , alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina ... . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegniamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Il Governatore”
(firma e sigilli).



Art. 5 – Dimissioni e ritiro

Un consigliere che intenda dimettersi o andare in ritiro, dovrà dare un preavviso di 2 (due) giorni per iscritto al Governatore nell'apposita sala del Consiglio.
Il consigliere potrà dimettersi o andare in ritiro solo quando saranno passati i due giorni dalla comunicazione, salvo il benestare del Governatore prima dei due giorni.
In caso in cui il consigliere che intenda dimettersi o andare in ritiro non informi o non rispetti i tempi di preavviso, sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.
Il Governatore che intenda assentarsi, potrà farlo previa comunicazione al Consiglio, con relative disposizioni ai vari ministri e previa nomina di un Vice Governatore che assumerà i pieni poteri in sua assenza.


Art. 6 – Pubblicità dell’attività consiliare

Le discussioni consiliari riguardanti argomenti non divulgabili in quanto attinenti la sicurezza, l’esercito e le operazioni militari, devono essere aperte nelle sale riservate del Consiglio. I Consiglieri che non rispetteranno tale obbligo di segretezza saranno puniti a norma del Codice Penale del Regno, ma solo se il Governatore sporgerà personalmente denuncia.
Ogni altra discussione va aperta in Aula Re Arimanno per poterne permettere la pubblica lettura.
Possono intervenire nelle discussioni dell’Aula Re Arimanno solamente i Consiglieri, il Sovrano (o un suo rappresentante) e gli altri soggetti a ciò autorizzati in ragione dei propri doveri di ufficio.
Chiunque intervenga in Aula Re Arimanno senza autorizzazione viene ammonito alla prima infrazione ed in seguito accusato di disturbo all’ordine pubblico e punito a norma del Codice Penale del Regno.
Tutti i membri del Consiglio possono aprire nuove discussioni.
Qualora un Consigliere avvii in Consiglio una discussione ritenendo che coinvolga argomenti non divulgabili ed il Governatore non sia dello stesso avviso, quest’ultimo sposterà, se possibile, la discussione nella sua integrità in Aula Re Arimanno. In caso contrario la chiuderà e la riaprirà direttamente in Aula Re Arimanno.
Qualora un Consigliere avvii in Aula Re Arimanno una discussione ed il Governatore la ritenga non divulgabile, ne decreterà l’immediata chiusura.


Art. 7 -Iter per l'emanazione di leggi decreti e ordinanze

1- Il Governatore, o un Consigliere, può aprire in Aula Re Arimanno, la proposta o la modifica o l'abrogazione di una legge.
2- Il Governatore può aprire in Aula Re Arimanno l'emanazione di un Decreto o il suo prolungamento.
3- Il Governatore, ricevuta la richiesta di una proposta di legge da un cittadino secondo le modalità dell'art. 3 del libro I di questa carta, dovrà metterla all'attenzione dei consiglieri in Aula Re Arimanno.
4- Il Ministro del Commercio, ricevuta la richiesta di un'ordinanza municipale o il suo prolungamento da un Sindaco in carica secondo le modalità dell'art. 5 del libro I di questa carta, dovrà metterla all'attenzione dei consiglieri in Aula Re Arimanno.

Per ognuna di queste proposte, il Consiglio è tenuto a partecipare alla discussione per un tempo massimo di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui la discussione richieda più tempo, il Governatore, qual'ora lo ritenesse necessario, potrà prolungarla massimo per altri 5 (cinque) giorni. Scaduto il termine, il Governatore dovrà aprire in Aula Re Arimanno la votazione della stessa, ove il Consiglio è tenuto a palesare il proprio voto, per un tempo massimo di 3 (tre) giorni.
Le proposte possono ritenersi approvate/disapprovate o abrogate, quando vi è una maggioranza relativa delle preferenze, entro i termini indicati. In caso di parità, il voto del Governatore vale doppio.


Art. 8 – Sfiducia e destituzione del Consiglio

Il Governatore può essere sfiduciato da almeno otto Consiglieri che presentino in Aula Re Arimanno mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia ed il nome del nuovo Governatore, su cui almeno otto votanti devono concordare.
Il Governatore sfiduciato è invitato a dimettersi, ma se non vi provvede non è perseguibile.
Se il Governatore sfiduciato non si dimette, il Consiglio può essere deposto se vi è il consenso del Sovrano e secondo le modalità ritenute da quest’ultimo opportune.
Il Consiglio può essere altresì deposto, se vi è il consenso del Sovrano e secondo le modalità ritenute da quest’ultimo opportune, quando il Governatore ed almeno i tre quarti dei votanti approvano, a norma dell'art.2 del Libro I, una mozione nella quale si dichiara l’impossibilità del Consiglio stesso di operare regolarmente per gravi assenze dei suoi membri.


Sezione II – Il Governatore e le cariche Res Parendo

Art. 9 – Governatore

Il Governatore [Principe In Gratibus] è l'autorità massima della Provincia di Terra di Lavoro, per volontà del popolo, dei consiglieri e concessione del Sovrano.
Egli si occupa:
- di vigilare sull'operato di tutti i consiglieri, monitorando il lavoro di ognuno;
- di nominare o revocare un ministero ai consiglieri;
- di nominare un rettore, secondo il "Regolamento dell'Università di Terra di Lavoro", o revocarlo secondo la Costituzione Regia;
- di autorizzare i funzionari a fornire punti stato alla provincia;
- di amministrare i pasti del castello, riportando nell'ufficio "Pasti del Castello" in Aula Re Arimanno, i cibi che si sono consumati; (sospeso)
- di gestire il prestigio della provincia, riportando nell'ufficio "Prestigio della Provincia" in Aula Re Arimanno, il resoconto del prestigio ed i valori ottenuti dalle feste, dalla soddisfazione del popolo, dalla nobiltà e dal sovrano, ad ogni sua variazione;
- di riportare, quando è necessario, i valori delle merci bruciate per il prestigio ed il valore in corso nell'ufficio "Merci per il prestigio" in Consiglio di Terra di Lavoro;
- di applicare o rimuovere le manutenzioni automatiche sulle miniere, previo accordo con l'Mdmgo;
- di gestire i rapporti delle verifiche; (sospeso)
- di gestire i buoni del tesoro;
- di limitare la soglia di spesa dei consiglieri riguardo l'economia;
- di donare ducati al Regno, su autorizzazione dello Sceriffo;
- di approvare o disapprovare una compagnia di ricerche, previa decisione del Consiglio.
Possiede le chiavi del "Consiglio di Terra di Lavoro" , dell' "Aula Re Arimanno" , della "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro", della "Camera Prefettizia di Terra di Lavoro", dell' "Esercito della Terra di Lavoro", ed è avente diritto di accesso nello "Stato Maggiore Regio" e nel "Concilio Ristretto della Corona".


Art. 10 – Sulle cariche Res Parendo

Il Governatore ha facoltà di nominare i consiglieri eletti, anche in cariche res parendo a seconda delle necessità.

Il Governatore ha facoltà di nominare un suo Vice che lo coadiuvi e lo sostituisca nello svolgimento dei propri compiti in caso di assenza.
La nomina del Vice deve essere fatta dal Governatore tramite comunicazione ufficiale in Piazza di Terra di Lavoro nell' "ufficio del Portavoce".
Il Vice Governatore può essere scelto esclusivamente tra i Consiglieri eletti ed in carica.


Sezione III – Sceriffo, Ministro del Commercio e Ministro delle Miniere e Grandi Opere

Art. 11 – Ministro del Commercio

Il Ministro del Commercio si occupa:
- di riportare giornalmente nell' "Ufficio del Tm": il prestigio della provincia, punti commercio in possesso, i ducati e le merci presenti in magazzino, i mandati aperti;
- di vendere ai Sindaci in carica le merci che richiedono, attraverso l'uso dei mandati;
- di gestire i commerci fuori e dentro la provincia;
- di saldare debiti in merci verso i militari o marinai, attraverso l'uso dei mandati;
- di amministrare i beni e difendere l'economia provinciale insieme allo sceriffo.
E' avente diritto di accesso alla "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro".
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 12 – Sceriffo

Lo Sceriffo si occupa:
- di riportare giornalmente nell' "Ufficio dello Sceriffo": le statistiche finanziarie che comprende la tesoreria, i prodotti, le spese, il flusso dei conti finanziari, le assunzione dei pubblici funzionari, i mandati aperti;
- di riportare ogni domenica, nello stesso ufficio, l'elenco degli evasori tavernieri che non hanno pagato le tasse e l'aggiornamento su di essi;
- di riportare giornalmente nell' "Ufficio Resoconto giornaliero animali e punti": gli animali disponibili, quanti e quali cereali sono stati utilizzati per la loro produzione; i punti stato che si possiedono;
- di registrare nell'ufficio "Registro Donazioni", tutte le donazioni che la provincia ha ricevuto o effettuato, motivandole ove possibile;
- di assumere i funzionari per la ricerca di punti stato, richiedendoli in piazza della provincia nella "Bacheca Funzionari Statali" in conformità al Regolamento gestione funzionari;
- di acquistare dai Sindaci in carica le merci che servono alla provincia, attraverso l'uso dei mandati;
- di variare con il consenso del Governatore e l'Mdmgo la capacità massima e il salario delle miniere;
- di applicare le tasse sulle assunzioni o sulle merci nella misura prevista negli art. 6 e 7 del libro II della presente carta;
- di saldare debiti in denaro verso i militari o marinai, pagare gli incentivi e quote prefissati da accordi e leggi, attraverso l'uso dei mandati o donazione;
- di amministrare la tesoreria e difendere l'economia provinciale insieme al Tm;
- di gestire l' "Ufficio dell'Mdmgo" in sua assenza.
E' avente diritto di accesso alla "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro".
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 12 bis – Altre disposizioni

Nel caso in cui un Tm o uno Sceriffo viene eletto Sindaco, dovrà attenersi agli obblighi citati negli art. 11 e 12 del libro III di questa carta, salva espressa autorizzazione del Governatore.


Art. 13 – Ministro delle Miniere e Grandi Opere

Il Ministro delle Miniere e Grani opere si occupa:
-di riportare giornalmente nell' "Ufficio dell'Mdmgo": la situazione attuale di ogni miniera, che comprende la capacità massima e il salario, il livello, la produzione, i lavoratori presenti, i costi della soglia di rottura, i costi della normale manutenzione, i costi per manutenzione e ammodernamento; i minatori, la produzione e le risorse consumate il giorno prima; il riepilogo delle risorse prodotte consumate e guadagnate;
- di riportare ogni domenica, nello stesso ufficio, le produzioni delle miniere negli ultimi sette giorni;
- di programmare le chiusure o aperture delle miniere, previa discussione con gli altri consiglieri;
- di effettuare la manutenzione o ammodernamento con il consenso del Governatore;
- di chiedere allo sceriffo di variare la capacità massima o il salario delle miniere con il consenso del Governatore;
- di coordinarsi con il Governatore per inserire o togliere la manutenzione automatica;
- della nomina dei Capi porto e della gestione dei porti in conformità alla Carta della Capitaneria di Porto.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Sezione IV – Prefetto, Pubblico Ministero, Giudice

Art. 14 – Prefetto

Il Prefetto si occupa:
- di occuparsi delle sezioni laburine presenti nella "Real Dogana delle due Sicilie", in conformità alla Carta della Capitaneria di Porto;
- di vigilare sulla sicurezza della provincia in quanto responsabile di essa, monitorando individui sospetti;
- di vigilare l'operato di tutte le figure prefettizie, quali doganieri e vicari, e collabora con i capi milizia e capi porto, in conformità al Regolamento della Prefettura;
- di emanare bandi per la ricerca di figure da inserire nell'organo della prefettura;
- di reclutare gendarmi qualora vengono richiesti dai capo milizia o sindaci;
- di denunciare o riportare le denunce pervenute, in caso di violazione della legge, nell'apposito "Ufficio del PM solo per riportare reati" in Taverna della Provincia;
- di segnalare ne "Il Bollettino per i Viaggiatori" in Taverna della Provincia, eventuali pericoli presenti sui nodi della Provincia.
E' avente diritto di accesso alla "Camera Prefettizia di Terra di Lavoro".
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 15 – Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero si occupa:
- di notificare nell' "Ufficio del PM solo per riportare i reati" in Taverna della Provincia, l'avvenuta apertura di un processo se l'accusa è ragionevolmente sostenibile, diversamente deve motivare il non dar corso alla denuncia in quanto l'accusa è insostenibile;
- di aprire i processi in tribunale, riportando per intero le denunce pervenute nell' "Ufficio del PM solo per riportare i reati" in Taverna della Provincia;
- di aprire un processo, se pur l'accusato ha commesso un reato in un'altra provincia del Regno, secondo la legge regia Della Cooperazione Giudiziaria;
- di portare in tribunale, nel corso dei processi, tutte le testimonianze e/o tutte le prove utili, purché siano prove di questi Reami (non screen) e che non siano dati riservati;
- di fare la requisitoria durante i processi;
- di riportare nell' "Ufficio del PM" in Aula Re Arimanno, i processi che ha o non ha aperto, allegando la denuncia correlata e le motivazioni.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 16 – Giudice

Il Giudice si occupa:
- di amministrare la giustizia ed applicare la legge;
- di rispettare sopra ogni altra cosa i limiti posti dalla Carta dei Giudici;
- di giudicare con terzietà ed imparzialità secondo le leggi vigenti, applicandole anche d’ufficio a prescindere dalle istanze delle parti;
- di giudicare solo sulla base delle prove validamente portate nel processo;
- di emanare le sentenze inserendo tutte le informazioni: data della sentenza, motivazione della sentenza, la propria firma;
- ad ogni processo concluso, riporta nell' "Ufficio del Giudice" in Aula Re Arimanno un resoconto contenente i dettagli del processo svolto, con il nome dell'imputato, il capo di imputazione, e la sentenza emessa.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 16 bis - delle Responsabilità dirette di un Giudice

Facendo riferimento al Codice Penale del Regno delle Due Sicilie [libro II , capo V , art. 27 , comma 3]

A - Il Giudice verserà, a titolo del tutto precauzionale, una somma di ducati 150 nella casse del Principato al fine di permettere a quest'ultimo di far fronte ad eventuali indennizzi disposti dalla Corte di Appello Duosiciliana.
B - Il Consiglio, nella persona del Governatore, prenderà visione e sottoscriverà il versamento del Giudice.
C - Il deposito cauzionale sarà restituito al Giudice allo scadere del trentesimo giorno dall'ultima causa ch'egli ha chiuso ovvero, qualora fosse avanzato un ricorso avverso un giudizio, il Giudice dovrà attendere la chiusura del ricorso e, pertanto, vista la tempistica che questo tipo di procedimento segue e potendosi trovarsi egli stesso impossibilitato a ricevere il rimborso, dovrà aver preventivamente indicato, oltre se stesso, un altro destinatario della somma.
Il deposito precauzionale, avverrà con la presentazione di un accordo firmato nell' "Ufficio del Giudice" in Aula Re Arimanno.
Spoiler:


Sezione V – Capitano, Sergente

Art. 17 – Capitano

Il Capitano si occupa:
- di difendere la Provincia di Terra di lavoro al comando dell'esercito regolare della Provincia;
- di stilare un resoconto giornaliero nella sede dell' "Esercito della Terra di Lavoro" in cui riporta : il salario imposto per i soldati, il livello e lo stato, la tesoreria e l'inventario, le sezioni dei soldati, white list e black list, assunzioni effettuate;
- di assumere i funzionari per la ricerca di punti esercito, in conformità al Regolamento gestione funzionari;
- di gestire e guidare tale esercito nel rispetto della Carta Regia dell’Esercito.
E' avente diritto di accesso alla sede dell' "Esercito della Terra di Lavoro" e allo "Stato Maggiore Regio".
La violazione di questi doveri sarà punita a norma della Carta Esercito del Regno delle Due Sicilie.


Art. 18 – Sergente

Il Sergente si occupa:
- di riportare ogni domenica nell' "Ufficio del Sergente" nel Consiglio Provinciale, il magazzino dell'armeria, i mandati aperti ed il loro contenuto;
- di gestire gli armamenti della provincia, consegnando ai soldati le armi che necessitano attraverso l'uso dei mandati, previa comunicazione;
- di riportare nell' "Ufficio Paghe" nel Consiglio Provinciale, le paghe spettanti ai soldati dell'esercito, che gli sono state pervenute nella sede dell' "Esercito della Terra di Lavoro";
- di riportare le ricevute dei pagamenti effettuati dallo sceriffo e/o tm nell' "Ufficio Paghe" nella sede dell' "Esercito della Terra di Lavoro".
E' avente diritto di accesso alla sede dell' "Esercito della Terra di Lavoro".
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.


Sezione VI – Portavoc

Art. 19 – Portavoce

Il Portavoce si occupa:
- di rendere pubbliche tutte le decisioni e attività svolte del Consiglio, nell'apposito "Ufficio del Portavoce", presente in Aula Re Arimanno e in Taverna di Lavoro.
- di riportare i risultati delle votazioni per il Governatore;
- di riportare l’assegnazione degli incarichi consiliari;
- di gestire il calendario della provincia per le festività o eventi importanti;
- di riportare comunicati richiesti dal Governatore o dai Consiglieri;
- di stilare un resoconto a metà e a fine mandato, contenente: gli argomenti conclusi ed aperti, resoconti dei ministri riguardo le attività economiche e giudiziarie dall'inizio mandato, commerci conclusi e la loro consistenza.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula Re Arimanno la prima volta, in seguito sarà punito a norma del Codice Penale del Regno.[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:59 pm

Citazione :
[rp]Libro IV: Dell’Università

L'Università di Terra di Lavoro è gestita in maniera autonoma dal Senato Accademico che e' composto dal Rettore e dai Presidi delle singole facoltà.

Per le norme interne all'istituzione universitaria, ivi comprese l'elezione del Rettore e del Senato Accademico si rimanda al Regolamento interno dell'Università di Terra di Lavoro.

Il Governatore, consultato il consiglio, ha facoltà di rimuovere il Rettore per giusta causa.
Il Consulto con il Consiglio dovrà avvenire in Aula Arimanno e con votazione consiliare.[/rp]
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MessaggioTitolo: Re: Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Leggi della Provincia di Terra di Lavoro Empty02/04/16, 03:59 pm

Citazione :
[rp]Libro V: Dei Municipi e del Sindaco


Art. 1 – Funzione del Sindaco

Il Sindaco gestisce la città ove in cui è stato eletto dai cittadini o autorizzato ad assaltare, ed è libero di fare uso del proprio ufficio a sua discrezione, fatti salvi i limiti che seguono.


Art. 2 – Doveri In Gratibus (IG) del Sindaco

Il Sindaco:
- deve utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio che ha a disposizione per il benessere della Città e Provincia tutta;
- deve predisporre adeguata difesa del Municipio dalle ribellioni, collaborando con l'eventuale Milizia riconosciuta dalla Provincia o con gli organi della Prefettura
- se intende entrare in ritiro o dimettersi, deve darne preavviso per iscritto al Governatore almeno 2 (due) giorni prima nella "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro";
- può tassare le proprietà (campi e botteghe) dei cittadini, qualora sia necessario, in rispetto dell' art. 5 del libro II di questa carta.
L’inosservanza di questa disposizione sarà punita a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 3 – Doveri Res Parendo (GdR) del Sindaco

Il Sindaco:
- deve prestare giuramento di fedeltà al Governatore della Provincia di Terra di Lavoro entro 5 giorni dalla sua elezione a Sindaco, anche se rieletto;
- deve documentare nella "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro", con apposita prova: lo stato della tesoreria e dell’inventario, del consuntivo, degli ordini di acquisto e vendita, dei punti commercio in possesso, di eventuali mandati aperti (facendo sì che sia visibile il testo del mandato e il suo contenuto) , informare di eventuali tesorerie in custodia, o investimenti fatti, i guadagni e la dispensa della taverna municipale,e delle asce per il sindaco di Sora. Tale documentazione va esibita il primo, il quindicesimo ed il trentesimo giorno di mandato; è esente dal farlo il primo giorno chi è stato rieletto;
- almeno una volta al mese dovrà riportare nella "Camera dei Sindaci di Terra di Lavoro" la lista degli evasori tavernieri che non hanno pagato le tasse, l'aggiornamento su di essi, denunciando gli evasori in rispetto dell'art. 10 del libro II di questa carta;
- può emanare un'ordinanza municipale, in rispetto dell' art. 5 del libro I di questa carta.
L’inosservanza di questa disposizione sarà punita a norma del Codice Penale del Regno.


Art. 4 – Rimozione del Sindaco

Il Sindaco può essere rimosso su decisione del consiglio provinciale, quando:
- non presti il giuramento di fedeltà nei termini di cui all’art. 3 del libro V di questa carta, dopo almeno un sollecito scritto dal Governatore;
- si dimette o entri in ritiro senza preavvisare il Governatore a norma dell’art. 2 del libro V di questa carta;
- non pubblichi la documentazione di cui all’art. 3 del libro V di questa carta;
- manifesti grave incapacità, ovvero volontà di nuocere al Municipio o alla Provincia, ovvero ripetute e gravi assenze;
- emergano gravi e concordanti segni che sta tentando di depredare o ha depredato il Municipio;
- sia salito in carica rimuovendo il predecessore senza l’autorizzazione del Governatore.
La decisione con votazione del consiglio sulla rimozione del sindaco, deve avvenire nelle sale private del "Consiglio di Terra di Lavoro" e deve durare massimo 24 ore.
L'assalto può ritenersi approvato o non approvato, quando vi è una maggioranza relativa delle preferenze, entro i termini indicati. In caso di parità, il voto del Governatore vale doppio.
Dopo aver designato la persona che è autorizzata ad assaltare, il giorno dopo sarà data comunicazione alla cittadinanza dell'assalto autorizzato.
Il Sindaco destituito sarà anche punito a norma del Codice Penale Regio.[/rp]
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