| | Milano - Aggiornamento trattato. | |
| Autore | Messaggio |
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Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Milano - Aggiornamento trattato. 14/04/14, 01:09 am | |
| - Citazione :
- TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI MILANO E _______
Premessa - Composizione corpo diplomatico
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti
b) Il Corpo Diplomatico del ______ è composto da ________
Articolo primo - I contraenti
a) Il Ducato di Milano riconosce il _______, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del________. Il ______ riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero(SRING).
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel ____ è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata del _____ nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del _______.
Articolo secondo - L'immunità diplomatica
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al _______. Il Corpo Diplomatico del _______, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del ______, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano. Il _______ può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel ______. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo - La libera circolazione
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del _________.
Il _______ autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del _____. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il ___________ può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio _____.
Articolo quarto - La protezione sul territorio
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del ________ su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il ________ si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina del ____ , è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
Articolo quinto - L'annullamento del trattato
Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a ________ il --/--/----
In rappresentanza del Ducato di Milano: Duca Di milano Gran ciambellano Ambasciatore
In rappresentanza del _____________: Capo dello stato Capo della diplomazia Ambasciatore
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| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: Milano - Aggiornamento trattato. 14/04/14, 01:11 am | |
| Milano ha informato che questo è la nuova stesura del trattato degli ambasciatori, e richiede dunque la possibilità di un'aggiornamento per me naturalmente non ci sono problemi. |
| | | GuderianRR
Numero di messaggi : 564 Data d'iscrizione : 09.09.11
| Titolo: Re: Milano - Aggiornamento trattato. 14/04/14, 06:34 am | |
| Si può avere il vecchio trattato? Così confrontiamo e vediamo se c'è qualche differenza sostanziale e non solo di forma |
| | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| Titolo: Re: Milano - Aggiornamento trattato. 14/04/14, 02:02 pm | |
| ecco il testo attuale - Elisabetta Maria ha scritto:
-
- Citazione :
- TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI FRA IL DUCATO DI MILANO ED IL REGNO DELLE DUE SICILIE
Articolo primo
L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle due Sicilie è cosiderata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata della Provincia del Regno delle due Sicilie a Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle due Sicilie. Sono pertanto da considerarsi sedi extraterritorium.
Articolo secondo
2.1 L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore del Regno delle due Sicilie dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
2.2 In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano nel Regno delle due Sicilie, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato. In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie a Milano, il Principe del Regno delle due Sicilie può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe del Ducato di Milano può esigere la partenza dall'ambasciata del Regno delle due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il Principe del Regno delle due Sicilie può esigere la partenza dall'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle due Sicilie.
Articolo quarto
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore del Regno delle due Sicilie. Il Regno delle due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.
Articolo quinto
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore del Regno delle due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda. Il Regno delle due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Articolo sesto
Se una delle parti firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra parte firmataria. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Napoli il 20 Maggio 1457
Per il Regno delle Due Sicilie: Don Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Re delle Due Sicilie Gregorius Vincentium Ridolfi, detto Grevius, Ciambellano Reale Erminia Roby de Jourdonnais Sforza, Ambasciatrice siciliana presso il Ducato di Milano
Per il Ducato di Milano Dama_Propezia, Duchessa del Ducato di Milano
Maril7 Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano del Ducato di Milano Radulfus, Ambasciatore del Ducato di Milano. diciamo che la nuova formula proposta evidenzia i progressi dell'arte diplomatica in questi anni, migliore terminologia, casistica più dettagliata Stiamo parlando comunque di un trattato di base, il riconoscimento e le prerogative diplomatiche, l'unica nota di rilievo è sul art. secondo comma c) che rispetto alla precedente generica "immunità", riconosce quali reati siano perseguibili e quali no, cosa che come Ministro degli esteri mi vede favorevole, esplicitare i privilegi del corpo diplomatico è sempre buona cosa per evitare spiacevoli incomprensioni su questo punto specifico c'è da sottolineare che raramente i rappresentanti diplomatici sono presenti sul suolo dello Stato ospite, per cui tali evenienze sono poco frequenti In conclusione, la mia firma è pronta Maestà |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| Titolo: Re: Milano - Aggiornamento trattato. 15/04/14, 12:37 am | |
| [rp] Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie
Premessa - Composizione corpo diplomatico
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti
b) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, è composto dal Sovrano, dai Governatori delle Provincie, dal Cancelliere, dal Ministro degli Esteri, dal Vice Ministro degli Esteri, dal Console e dall'Ambasciatore.
Articolo primo - I contraenti
a) Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato Autonomo e Sovrano. Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING).
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
Articolo secondo - L'immunità diplomatica
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Regno delle Due Sicilie. Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano. Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo - La libera circolazione
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo quarto - La protezione sul territorio
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina , è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
Articolo quinto - L'annullamento del trattato
Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Castel Nuovo, Napoli il XV Giorno di Aprile, 1462
Per il Regno delle Due Sicilie
Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea Regina del Regno delle Due Sicilie Per il Ducato di Milano[/rp] Ful firma pure |
| | | Ful71
Numero di messaggi : 2619 Data d'iscrizione : 26.10.09
| Titolo: Re: Milano - Aggiornamento trattato. 15/04/14, 03:45 pm | |
| [rp] Trattato riguardante lo statuto degli Ambasciatori del Ducato di Milano e del Regno delle Due Sicilie
Premessa - Composizione corpo diplomatico
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, è composto da Duca, Gran Ciambellano, Vice Gran Ciambellano, Cancelliere, Ciambellano Anziano, Console, Ambasciatori, Interpreti
b) Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, è composto dal Sovrano, dai Governatori delle Provincie, dal Cancelliere, dal Ministro degli Esteri, dal Vice Ministro degli Esteri, dal Console e dall'Ambasciatore.
Articolo primo - I contraenti
a) Il Ducato di Milano riconosce il Regno delle Due Sicilie, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato Autonomo e Sovrano. Il Regno delle Due Sicilie riconosce il Ducato di Milano, le sue istituzioni e le sue cariche, come Stato autonomo e sovrano, facente parte del Sacro Romano Impero (SRING).
b) L'ambasciata del Ducato di Milano nel Regno delle Due Sicilie è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano. L'ambasciata del Regno delle Due Sicilie nel Ducato di Milano è considerata territorio sovrano del Regno delle Due Sicilie.
Articolo secondo - L'immunità diplomatica
a) Il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Regno delle Due Sicilie. Il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito politicamente appartenente al Ducato di Milano.
b) Il Ducato di Milano può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Milano. Il Regno delle Due Sicilie può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano, "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento immediato per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Regno delle Due Sicilie. In tal caso la "persona non gradita" ha una settimana di tempo per uscire dal territorio ospitante.
c) Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva, privilegiata, riconosciuta, e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati, esclusi quelli di brigantaggio, assalto ai municipi o al Castello della capitale, per i quali i rappresentanti diplomatici di entrambe i contraenti saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo - La libera circolazione
a) Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico del Ducato di Milano
b) In caso di chiusura delle Frontiere di una delle parti contraenti, il Corpo Diplomatico dovrà dare conferma della propria presenza al Prefetto e al Capitano della Provincia ospitante che altresì dovranno assicurare l’incolumità dei Diplomatici stranieri. Il Corpo diplomatico prima di compiere ogni azione, deve ricevere una missiva di avvenuta lettura della comunicazione.
c) In caso di necessità imminente, il Duca di Milano può esigere la partenza dell'ambasciata del Regno delle Due Sicilie. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Milano. In caso di necessità imminente, il Regno delle Due Sicilie può esigere la partenza dell'ambasciata di Milano. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio del Regno delle Due Sicilie.
Articolo quarto - La protezione sul territorio
a) Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie su tutto il suo territorio e in ogni situazione. Il Regno delle Due Sicilie si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Ducato di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
b) La persona del rappresentante diplomatico, riconosciuto come tale, dalla nomina , è considerata inviolabile. Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte, fornendo loro un'eventuale scorta armata qualora richiesto.
Articolo quinto - L'annullamento del trattato
Se una degli Stati firmatari, desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Firmato a Castel Nuovo, Napoli il XV Giorno di Aprile, 1462
Per il Regno delle Due Sicilie
Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea Regina del Regno delle Due Sicilie Filippo Francesco Vasa Ministro degli Esteri del Regno delle Due SiciliePer il Ducato di Milano[/rp] Firmato Maestà, mancano solo i milanesi |
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