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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
Numero di messaggi : 1519
Data d'iscrizione : 04.03.09

Milano Empty
MessaggioTitolo: Milano Milano Empty17/04/09, 12:42 am

Citazione :
TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEGLI ABRUZZI E DUCATO DI MILANO

1-I
L'ambasciata della Provincia degli Abruzzi a Milano è considerata territorio sovrano della Provincia degli Abruzzi.
L'ambasciata del Ducato di Milano negli Abruzzi è considerata territorio sovrano del Ducato di Milano

2-I
L'ambasciatore degli Abruzzi dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Milano.
L'ambasciatore di Milano dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Provincia degli Abruzzi.

2-II
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore degli Abruzzi a Milano, il Principe della Provincia degli Abruzzi può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.
In caso di accertamento di un grave errore dell'ambasciatore di Milano negli Abruzzi, il Principe del Ducato di Milano può decidere di togliere la suddetta immunità, in modo che il colpevole possa essere incriminato e condannato.

3-I
La Provincia degli Abruzzi autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore di Milano.
Il Ducato di Milano autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte dell'ambasciatore degli Abruzzi.

4-I
La Provincia degli Abruzzi si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore di Milano su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.
Il Ducato di Milano si impegna a proteggere e ad aiutare l'ambasciatore degli Abruzzi su tutto il suo territorio e in ogni situazione secondo le proprie possibilità, anche se quest'ultimo non ne formula esplicita domanda.

5-I
Se uno dei due Regni firmatari desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altro. Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.


Fatto a Milano, il 28 Ottobre 1456


Per La Provincia degli Abruzzi:

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman

Milano F_Abverdem_2ad067c

Per Il Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

Milano Sigilloducef8

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Elisabetta Maria

Elisabetta Maria

Femmina
Numero di messaggi : 1519
Data d'iscrizione : 04.03.09

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MessaggioTitolo: Re: Milano Milano Empty17/04/09, 12:53 am

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra la Provincia degli Abruzzi e il Ducato di Milano

Nella loro grande saggezza, Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman, Principe degli Abruzzi, e
Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli della Provincia degli Abruzzi e del Ducato di Milano, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato.

Articolo II
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente, essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.
Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.
Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinche le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;
- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti.
La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione :

Ducato/Provincia di _________
Natura della richiesta:
Emittente (nome, funzione):
Data:
Individui accusati (nomi):
Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:
Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:
Dossier completo delle prove relativo al caso:
Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)
Scheda d'identità di o degli individui:

Articolo V
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VI
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Firmato a Milano il 3 Novembre 1456

In nome della Provincia degli Abruzzi:

Ciambellano Morfeo di Arborea detto Oneiros
Principe Ferdinando Asburgo D'Argovia detto Jesusman

Milano F_Abverdem_2ad067c

In nome del Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano

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