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 Concordato R2S - Chiesa

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Aurora_

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MessaggioTitolo: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 03:08 pm

Citazione :

Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il  culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.2: La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:



  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
  • I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
  • I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
  • I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico




I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Principi  nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governati


I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.

II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno  dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Consiglio reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari che esso non è eretico condannato, apostata o scomunicato. Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:
• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.
Il Sovrano dovrà  essere intronizzato e incoronato dal Primate L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.

  • II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato.  Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente  che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.


II.4 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo  assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente , ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 - Il Sovrano delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.


  • II.5bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo), all'inizio del proprio mandato, nomineranno  ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.


II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per chi:
• non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università abruzzese ed a quella di Terra di Lavoro per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa. L’elenco di tali docenti per i due atenei deve passare sempre al vaglio del Primate del Regno con cadenza mensile.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (Vedi paragrafo IV)

III.6: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito .L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo .

III.8 - Il Sovrano  e  almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. La loro assenza può essere tollerata se il Primate o il Vice Primate viene avvisato per tempo.


III.9 - Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all’Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.

IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.

IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.

V – Delle prerogative del Clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti  interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.

V.2 - Il Vice-Primate o qual’ora ve ne fossero due entrambi  e di comune accordo, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentreranno temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano.

V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

V.5 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate  del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisa a maggioranza semplice e subito applicata tramite la giustizia temporale.

V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza.: Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.

V.8 – Il Primate del Regno  avrà diritto a sedere in Consiglio Regio come voce consultiva.

V.9 - La Corona Duosiciliana offre al Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio a nome e per conto della Santa Chiesa del Sud Italia.
Tale titolo è legato al ruolo.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (difesa del Regno).

Della Marina

VI.8 – Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.
Le navi costruite saranno della Santa Chiesa Aristotelica o di una sua Congregazione ma non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.

VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

VI.9.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 72 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI. 9.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali.

VI.9.3 Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante.

VI.10 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

V.11 Tutte le navi dovranno regolarmente pagare le tasse portuali, siano esse tasse provinciali o reali,previste per il soggiorno nelle banchine del Regno, a meno che non vi sia esplicita dispensa scritta del Sovrano regnante o della Provincia coinvolta.
Tutti i navigli saranno soggetti alle leggi marittime vigenti nel Regno e pagheranno secondo legge ogni danno o mancanza compiuta contro tale legge.
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Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 03:14 pm

Grazie Maestà per aver riportato il testo.

Io e Sua Maestà, presso le sale a Roma da molto tempo ormai stiamo lavorando a un nuovo concordato tra il Regno e la Santa Chiesa.
Tale documento che ora la Sovrana ha portato alla vostra attenzione è frutto di un grande lavoro per collimare le esigenze del Regno nella sua peculiarità di Stato e di Nazione liberà alla nostra ferma volontà che lo stesso sia sempre in stretta collaborazione con la Santa Chiesa Aristotelica.

Sono certo che Voi Ministri tutti non potrete che apprezzare l'immenso lavoro svolto per attualizzare un documento che attualmente con quello in vigore non può che dirsi obsoleto e mancante
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Marcius_da_Valmacca

Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 03:52 pm

Devo dire che questo concordato è fatto molto bene, preciso puntuale e sicuramente migliore del precedente.
Sono in linea generale favorevolissimo a coprire un vuoto normativo che ormai si protrae da 4 mandati reali, ma se posso vorrei suggerire alcune correzioni.

Le prime di pura sintassi, c'è l'uso improprio del vocabolo Repubblica al posto di Regno e una ripetizione dell'intero articolo IV.

Di contenuto invece proporrei nel preambolo in questa affermazione:

[quote]Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.[quote]

aggiungerei anche la possibilità che il potere temporale apra un procedimento in merito questo per garantire massima trasparenza ed equità delle parti in causa che possono così tutelarsi da qualunque tipo di ingerenza all'attuazione di questo concordato.

Riguardo a questo articolo invece mi sento un poco perplesso:

Citazione :
V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisa a maggioranza semplice e subito applicata tramite la giustizia temporale.

Sapete che gli stessi altissimi dicono che il giudice deve essere libero di agire e non può essere obbligato a premere i propri tasti IG in nessun modo pena poter denunciare coloro che lo forzano all'amministrazione. Inoltre la giuria così proposta, non me ne voglia il Primate, mette in minoranza il potere temporale anche laddove si parli di crimini altamente lesivi del mero potere temporale e della sua autorità.

Infine ci sarebbe da proporre una piccola modifica sull'articolo che riguarda le forze armate. Sono d'accordo al libero passaggio degli ordini militari religiosi o di sante armate, ma deve essere specificato che esse sono obbligate a fornire itinerari e nominativi degli uomini allo SMR (questo per evitare incidenti di manovra che credetemi sarebbero disastrosi e che come ex Generale posso garantire possono occorrere.)
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Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 05:00 pm

Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Devo dire che questo concordato è fatto molto bene, preciso puntuale e sicuramente migliore del precedente.
Sono in linea generale favorevolissimo a coprire un vuoto normativo che ormai si protrae da 4 mandati reali, ma se posso vorrei suggerire alcune correzioni.

Vi ringrazio Eccellenza per le vostre parole. Credo anche io che sia giunto il momento di fare un passo avanti nel rapporto Stato-Chiesa.

Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Le prime di pura sintassi, c'è l'uso improprio del vocabolo Repubblica al posto di Regno e una ripetizione dell'intero articolo IV.

Sono dei refusi che provvederemo ovviamente a sistemare.

Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Di contenuto invece proporrei nel preambolo in questa affermazione:

Citazione :
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

aggiungerei anche la possibilità che il potere temporale apra un procedimento in merito questo per garantire massima trasparenza ed equità delle parti in causa che possono così tutelarsi da qualunque tipo di ingerenza all'attuazione di questo concordato.

Come abbozzereste la frase? Proposte?
Marcius_da_Valmacca ha scritto:
Riguardo a questo articolo invece mi sento un poco perplesso:

Citazione :
V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate  del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisa a maggioranza semplice e subito applicata tramite la giustizia temporale.

Sapete che gli stessi altissimi dicono che il giudice deve essere libero di agire e non può essere obbligato a premere i propri tasti IG in nessun modo pena poter denunciare coloro che lo forzano all'amministrazione. Inoltre la giuria così proposta, non me ne voglia il Primate, mette in minoranza il potere temporale anche laddove si parli di crimini altamente lesivi del mero potere temporale e della sua autorità.

Come rivedreste l'articolo?
Marcius_da_Valmacca ha scritto:

Infine ci sarebbe da proporre una piccola modifica sull'articolo che riguarda le forze armate. Sono d'accordo al libero passaggio degli ordini militari religiosi o di sante armate, ma deve essere specificato che esse sono obbligate a fornire itinerari e nominativi degli uomini allo SMR (questo per evitare incidenti di manovra che credetemi sarebbero disastrosi e che come ex Generale posso garantire possono occorrere.)

Sistemate voi la frase Duca. Sugli aspetti militari sono poco avvezzo.

Grazie per il vostro contributo.[/quote]
[/quote]
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Ful71



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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 05:24 pm

Ringrazio Sua Maestà ed il Primate per questo lavoro che ci presentano, sicuramente migliorativo dell'attuale Concordato in vigore, ma vorrei proporre anche io delle perplessità su alcuni punti, in generale facendo presente che è sempre difficile mettere delle limitazioni in Gloria Del Regno a diritti e cariche In Gratibus... per esempio l'art

Codice:
II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato.  Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente  che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.
Ma non è possibile impedire che sia candidato ed eletto governatore chi non soddisfa la condizione di battezzato o non abbia l'attestato, e possiamo ragionevolmente prevedere di processare come eretici la maggioranza dei consiglieri di una Provincia che eleggesse un tale Governatore?

poi un particolare che riguarda il mio ufficio specifico la Marina

Codice:
VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

Dopo le le parole su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata" aggiungerei "o della Corona.."
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Attanasio

Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 05:41 pm

Ful71 ha scritto:
Ringrazio Sua Maestà ed il Primate per questo lavoro che ci presentano, sicuramente migliorativo dell'attuale Concordato in vigore, ma vorrei proporre anche io delle perplessità su alcuni punti, in generale facendo presente che è sempre difficile mettere delle limitazioni in Gloria Del Regno a diritti e cariche In Gratibus... per esempio l'art

Codice:
II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato.  Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente  che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.
Ma non è possibile impedire che sia candidato ed eletto governatore chi non soddisfa la condizione di battezzato o non abbia l'attestato, e possiamo ragionevolmente prevedere di processare come eretici la maggioranza dei consiglieri di una Provincia che eleggesse un tale Governatore?

poi un particolare che riguarda il mio ufficio specifico la Marina

Codice:
VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

Dopo le le parole su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata" aggiungerei "o della Corona.."


Ministro,
grazie a voi per aver dato il vostro parere e il vostro apporto.
Se uno stato si dice Aristotelico deve a mio avviso dimostrarlo e i Consiglieri provinciali devono rendersi conto per che Provincia si stanno comunque candidando.
Qui non si mettono limitazioni alla singola persona di candidarsi a ricoprire incarichi consigliari o a sedere in questa o in quel consiglio provinciale. Qui si dice che un "eretico, apostata, scomunicato o in generale nemico della Santa Chiesa Aristotelica" non può essere eletto al soglio di Principe. Sarà compito dei 12 consiglieri eletti evitare che questo accada o vogliamo dare in mano una nostra provincia a tali figure guidate dalla Creatura Senza nome?
Attenzione che non si parla di Spinozisti o Averronisti ma di eretici, apostati o scomunicati. La cosa è assai diversa.
Voi, foste consigliere votereste a Principe d'Abruzzo il Becchino? Credo di no...
Spero di aver spiegato il punto.

Per la richiesta sulla Marina non vedo difficoltà nell'aggiunta.
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Rosarius

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty11/01/14, 08:14 pm

"Con rammarico, trovo i seguenti articoli a mio parere poco consoni."

Disse il Ministro mostrando i punti e spiegandone il perché.

quote ha scritto:
I.2: La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:



I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico.

"Se è vero che..."

Fece con le mano il segno delle virgolette.

"La chiesa ha una grande bontà, adotterebbe il detto "vivi e lascia vivere", penso di non essere l'unico a conoscerlo qui dentro.
L'unica giustificazione a questo articolo penso sia la parola che comunemente chiamiamo "paura", se la chiesa ha paura di venire sopraffatta da altre religioni e quindi di perdere potere è un discorso totalmente diverso.
Con questo articolo da me sopracitato invece, non solo ci mostriamo ristretti di mente, pure pieni di timore, cosa che non mi rispecchia.
"

Si soffermò qualche secondo e continuò:

"Andiamo avanti."

quote ha scritto:
II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.


"Fatemi capire, che intenzione avreste di fare se sale come Governatore un eretico o qualcosa del genere?
Andare contro le leggi addirittura imposte dagli altissimi? Scatenare una guerra o qualcosa del genere?
L'amore si professa con le guerre?
E' questo il Dio in cui credo?
Non era un Dio benevolo?
E' solo una mia curiosità, ci tenevo ad avere una risposta e finalmente, non vorrei sviare l'argomento, ma ho l'opportunità di confrontarmi con uno dei maggiori esponenti.
"

quote ha scritto:
II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori) non proporranno mai all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per chi:
• non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.

Prese nuovamente parola dopo aver mostrato l'ennesimo articolo.

"Ahi ahi..."

Sospirò.

"Così non ci siamo per nulla.
La gente si obbliga in questo modo, questa io la definisco una cattiveria e questo non è quello che professa la mia religione Aristotelica, perché professa l'amore, non incita all'odio.
"

Ancora un'articolo commentò l'uomo.

quote ha scritto:
IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.


"Anche qui andiamo contro il volere degli altissimi."

Ne presentò un altro ancora.

quote ha scritto:
IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.

"Per questo vale sempre la stessa cosa degli "altissimi".

L'ennesimo articolo.

quote ha scritto:
V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi.

"Questo ovviamente sotto pagamento, erro?"

Chiese il Ministro.

Abbastanza preso dall'argomento continuò a mostrare.

quote ha scritto:
V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

"Questo non mi piace, sarà perché ho avuto brutte esperienze, non si potrebbe aggiungere qualcosa, come per esempio, che qualora si venisse a causare un "danno", in caso la Chiesa si prenderà la responsabilità di tutto e risarcirà "lei", inteso come chiesa, di "persona"?"

Ormai ogni articolo era da commentare.

quote ha scritto:
V.5 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisa a maggioranza semplice e subito applicata tramite la giustizia temporale.


"Questo lo trovo totalmente scorretto, a questo punto io potrei anche diventare un uomo di chiesa per poi farmi i porci, fatemelo passare, comodi miei di fronte alla legge."

Era interessato e continuava.

quote ha scritto:
V.9 - La Corona Duosiciliana offre al Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio a nome e per conto della Santa Chiesa del Sud Italia.
Tale titolo è legato al ruolo.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (difesa del Regno).


"Quindi il titolo durerà solo per il mandato e dopo decadrà?"

Continuò a chiedere il Ministro.

Era arrivato all'ultimo articolo da commentare.

quote ha scritto:
VI.8 – Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.
Le navi costruite saranno della Santa Chiesa Aristotelica o di una sua Congregazione ma non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.

VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

"Io qui sono del parere che visto che la commessa non si paga, le navi debbano essere obbligatoriamente messe prima di tutto al servizio del Regno quando questo lo richiede, quasi come la un nobile, che quando viene chiamato, deve rispondere alla chiamata, senza alcun "ma", i privilegi devono essere da entrambe le parti."

Decise infine di alzarsi dal tavolo, non era un tipo sedentario e si diresse vicino al Primate per dialogare ancora un po'.

"Primate, innanzitutto, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, le mie critiche sono delle critiche costruttive fatte ad un Aristotelico.
So che spesso esprimere il proprio parere vuol dire farsi dei nemici, spero non sia questo caso, spero siate aperto al dialogo.
Dicevo, questo Aristotelico però ha deciso di diventare tale perché crede nell'amore verso il prossimo, di qualsiasi religione esso sia, la nostra religione professa l'amore, non erro, vero?
Allora perché la chiesa deve distorcere questo messaggio?
Io non sono qui per insegnare a voi, per carità, voi ne sapete molte di più di me, non mi permetterei, siete voi che dovreste dare delle lezioni a me, ma siete sicuro che questo è il modo adatto?
Le guerre, le distinzioni, gli obblighi, l'emarginazione, il fare paura.
Siete sicuro che è questo ciò che Aristotele vuole?
"
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Marcius_da_Valmacca

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty12/01/14, 11:03 pm

Vi ringrazio Vostra Eccellenza e vado ad esporvi le mie idee.

per il primo punto io modificherei in questo modo:

Citazione :
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

per il secondo in tale maniera...

Citazione :
V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

E infine per l'ultimo punto:

Citazione :
V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty13/01/14, 12:28 am

Il Ministro della Groana ha pubblicato mentre stavo scrivendo le mie osservazioni, non ho tempo per leggerle prima come quelle del Ministro Rosarius per cui perdonatemi se mi ripeto.

Scrivo come ministro e propongo le modifiche come tale, tratterò questo concordato come qualsiasi altro trattato e tenendo presenti gli articoli 2 e 3 della Costituzione

Costituzione Regno delle Due Sicilie ha scritto:
Articolo 2. Della Fede

L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie, e l'unica vera Fede adottata dalla Corona.
Fra Trono e Altare intercorrono le ottime relazioni che dovrebbero sempre legare due istituzioni sorelle. I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati anche da appositi accordi fra le due parti.
Il Regno appoggia e promuove l'Aristotelismo.

Articolo 3. Della Tolleranza

Nessuno può essere battezzato contro la sua volontà, nè essere iscritto ad una qualsiasi religione contro la sua volontà.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce e tutela il diritto alla sicurezza anche a chi pratica il culto spinozista, il quale è una presenza storica e ben integrata all'interno della società duosiciliana. Chiunque non sia battezzato, ha diritto ad aderire liberamente e senza conseguenze alla religione spinozista, ad esercitarne il culto, in forma sia privata che pubblica, e a convertire chiunque, non battezzato, decida come lui di aderire allo Spinozismo.

ora passo alla lettura del concordato

Citazione :
Citazione :
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

D'accordissimo per quanto riguarda la modifica, assolutamente contrario per quanto riguarda l'annullamento, si deve poter recedere altrimenti se una delle parti non sarebbe d'accordo sulle modifiche questo concordato sarebbe inestinguibile.


Citazione :
Citazione :
Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Anche qui del tutto sfavorevole alla parte in rosso, la violazione di un trattato porta sicuramente a delle conseguenze ma questo comma messo così assume il sapere di una spada di Damocle. La Chiesa ha tutta l'autorità per aprire istruttorie per quanto le compete ma non possiamo dare all'Inquisizione un tale potere sul Regno da poter diventare guardiana dell'osservanza del concordato e giudice in caso di inadempienza.  


Citazione :

Citazione :
I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
  • I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
  • I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
  • I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico


rispetto a questo sono sfavorevole solo alla limitazione geografica e non la trovo nemmeno giustificata dalla Costituzione a differenza degli altri punti che sono sacrosanti. Se i non aristotelici rispettano gli altri punti non vedo problema a dar loro la possibilità di operare su tutto il territorio del Regno.


Citazione :
Citazione :

I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi, in accordo con l'ordinamento giuridico duosciliano delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Principi  nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governati

per essere reciproco il rapporto di riconoscimento dell'autorità deve essere prevista anche la parte in verde


Citazione :
Citazione :
I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

Il concetto di eresia ha senso ed è applicabile nell'ambito della fede non per la violazione di un trattato. Richiedo la cancellazione di questo articolo.

Citazione :
Citazione :
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.

Assolutamente contrario e chiedo la cancellazione di questo articolo perchè è in netta contraddizione e violazione dell'articolo I.5 ma a prescindere trovo improponibile, perchè illogico, sottoporre la politica del Regno al filtro della Chiesa, avrebbe senso secondo voi Eccellenza che noi del Concilio affiancassimo i vostri vescovi e parroci nelle decisioni della Chiesa duosiciliana? l'amministrazione del potere temporale deve seguire criteri che pur rispettando i princìpi ed i dogmi aristotelici devono essere attuati da laici, esempio banale se occorre dichiarare guerra o decidere per un'azione di forza non possiamo farci limitare e tali scelte se sono lecite per dei laici sono improponibili per degli uomini di Dio (come sancito dal presente concordato all'articolo II.4).

Citazione :
Citazione :
II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno  dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Consiglio reale.

questo articolo è collegato al precedente quindi cancellando quello non serve più

Citazione :
Citazione :

]II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per chi:
• [color=rednon sia battezzato [/color]e non sia in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.

Trovo eccessiva questa misura per quanto riguarda i non battezzati, d'accordo per tutto il resto, si può essere non battezzati ed essere dei fedeli servitori della Corona

Citazione :
Citazione :

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

vorrei capire se gli spinozisti e gli averroisti possono sposarsi secondo il loro rito

Citazione :
Citazione :
III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito .L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo .


III.8 - Il Sovrano  e  almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. La loro assenza può essere tollerata se il Primate o il Vice Primate viene avvisato per tempo.


Scusate ma non ho capito il senso dei comma in blu, cosa si intende?

Citazione :
Citazione :
IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

scusate ma anche qui non ho capito cosa si vuole intendere
Citazione :
Citazione :

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana. In caso di divergenza tra il Codice di Diritto Canonico e l'ordinamento giuridico del Regno quest'ultimo prevarrà per l'applicazione della legge su cui basare la sentenza

Propongo di aggiungere la parte in verde a scanso di equivoci

Citazione :
Citazione :
IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica Regno.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

C'è un errore di battitura che ho evidenziato e va corretto, (Repubblica-Regno)

Citazione :
Citazione :

V – Delle prerogative del Clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti  interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.

qui è da sistemare meglio, d'accordo che possiate usare le vostre forze militari ma occorre armonizzarlo con il nostro ordinamento.

Citazione :
Citazione :
V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

Eccellenza perdonatemi ma purtroppo questo non credo sia realisticamente proponibile in questo momento, sarebbe un onere notevole per le province che, soprattutto per Terra di Lavoro sarebbe difficilmente sopportabile, occorrerà rifarsi al volontariato dei fedeli sia per le scorte che per il sostentamento


Citazione :
Citazione :
V.5 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate  del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisa a maggioranza semplice e subito applicata tramite la giustizia temporale.

Eccellenza per  i reati citati commessi sul territorio del Regno sono competenti i tribunali civili, non sono previsti tribunali speciali ne vedo la necessità di istituirli per reati di quella natura.

Citazione :
Citazione :
V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza.: Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno. ma a differenza dei laici non potrà sototstare a disposizioni che lo contringerebbero ad andare contro i princìpi aristotelici ed i dogmi della Chiesa

Un nobile è vassallo della Corona e come tale deve la sua obbedienza ad essa in ambito temporale ma tenendo presente che è un consacrato può essere esonerato e lasciato libero di agire escondo coscienza circa il suo servizio. Ho proposto la parte in verde che può essere sistemata con una terminologia tecnica più appropriata se occorre

Citazione :
Citazione :
V.8 – Il Primate del Regno  avrà diritto a sedere in Consiglio Regio come voce consultiva.

Come per gli altri articoli analoghi dove si vuole imporre la presenza dell'autorità religiosa nell'ambito dell'esercizio dell'autorità temporale sono contrario. Siete il benvenuto qui e trovo che siate una preziosissima risorsa Vostra Eccellenza ma trovo che obbligare il Concilio ad avere al suo interno tassativamente un membro della chiesa sia un errore. Lasciamo liberi i Sovrani di scegliersi i propri ministri, oggi ci siete voi come Primate ma un domani non possiamo sapere chi potrebbe occupare il Vostro posto.

Citazione :
Della Marina

Citazione :
VI.9.3 Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante.

sono d'accordo ma accluderei un allegato che regoli questo privilegio e stabilisca temi e modalità di ogni azione proposta, idem anche per la costruzione di navi senza commessa, per esempio alternare la costruzione di una nave per la Chiesa ed una per altri committenti, in modo da non far restrare improduttivo l'arsenale ne lcaso di commesse di più navi da parte della Chiesa
Citazione :
Citazione :

VI.10 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

Come sopra assolutamente contrario, sono eretico perchè non credo in Aristotele ma non perchè non faccio approdare una nave della Chiesa.
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Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty13/01/14, 01:06 pm

Ho ascoltato e letto con attenzione le vostre analisi del testo Ministro Rosario e Cancelliere Fosco della Bruna.
Tengo a sottolineare principalmente una cosa.
Si è deciso con la Sovrana di mettere mano al Concordato attualmente in vigore sia per dare attualità al documento che in troppe parti risulta obsoleto sia per ribadire un concetto che vorrei fosse impresso bene in chiaro. Il Regno delle Due Sicilie è uno Stato Aristotelico e per fregiarsi di tale appellativo mi sembra logico che la Santa Chiesa tenga in maniera chiara a determinati punti.

Qui non si tratta di "vivere e lasciar vivere".. La Chiesa Aristotelica ha un primato su questa terra e tale concordato è il mezzo con cui lo si ribadisce.
Ricordo a tutti che siamo nel 1461 parlare di libertà di culto lo trovo non solo fuori luogo ma fuori tempi.
Su questo concetto non arretrerò mai di un passo.
Sono un Aristotelico convinto, sono Segretario apostolico del Regno per la Nunziatura, sono aperto al dialogo e alla diplomazia ma su certi concetti nulla si può a mio avviso trattare.
Preciso inoltre che la bozza di concordato su cui si è andati a lavorare per realizzare questo testo è già in vigore in altri stati aristotelici quindi i problemi che sottolineate con gli Altissimi non sono problemi. Sta al Regno decidere se adottare o meno una legge e una decisione nulla va contro ne la Carta dei Giudici ne al libero arbitrio che è demandato al singolo ne tanto meno preclude azioni alla singola persona. Il tutto si deve vedere nell'ottica temporale in cui viviamo e agiamo.

Venendo poi alle specifiche modifiche segnalate farò una carellata su quelle segnalate dal Cancelliere che mi pare riassumano anche quelle del Ministro Rosarius:

Fosco della Bruna ha scritto:
Concordato ha scritto:

   
       Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.


   D'accordissimo per quanto riguarda la modifica, assolutamente contrario per quanto riguarda l'annullamento, si deve poter recedere altrimenti se una delle parti non sarebbe d'accordo sulle modifiche questo concordato sarebbe inestinguibile.


La Chiesa e il Regno devono sempre viaggiare al pari. Volete forse che il Regno sia privo di un testo Concordatale nel caso in cui dovesse salire al trono un Sovrano anticlericale? Volete quindi che sia possibile cancellare con un colpo di spugna dall'una o dall'altra parte una collaborazione durata secoli? A quel punto che succederebbe? E l'esempio può essere valido anche dalla parte della Chiesa. Si sarebbe sempre oggetti di ricatto di annullamento del concordato in vigore se non vi fosse tale clausula. Io eviterei.
Possiamo se dite mettere una restrizione meno forte (approvazione di tot persone per l'annullamento) ma non lo toglierei.
Stessa cosa e stesso discorso vale per la segnalazione successiva. La Chiesa non mette becco nelle questioni temporali del regno ma la Santa Inquisizione è la sola che vigila a livello spirituale sull'agire delle persone nella piena volontà di riportarle sulla via delle virtù anche giudicando le azioni compiute contro questo concordato.

Fosco della Bruna ha scritto:


     
Citazione :
 I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno


           I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
           I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
           I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
           I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico


   rispetto a questo sono sfavorevole solo alla limitazione geografica e non la trovo nemmeno giustificata dalla Costituzione a differenza degli altri punti che sono sacrosanti. Se i non aristotelici rispettano gli altri punti non vedo problema a dar loro la possibilità di operare su tutto il territorio del Regno.

Qui si vuole lasciare libertà di culto su tutto il territori del Regno a una religione che dall'Aristotelismo è tollerata ma non accettata. I due concetti sono molto diversi. Vi invito a leggere l'attuale concordato cosa riporta.
In esso vi è il medesimo e restrittivo articolo.
Si vuole essere uno stato Aristotelico? Nei secoli il Regno delle Due Sicilie lo è sempre stato, vogliamo cambiare rotta e diventare la sede principale della Creatura Senza Nome? no perchè è un attimo fare quel passo...



Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :
       I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi, in accordo con l'ordinamento giuridico duosciliano delle terre del Regno delle Due Sicilie.

       I.5: I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Principi  nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governati



   per essere reciproco il rapporto di riconoscimento dell'autorità deve essere prevista anche la parte in verde

Su questo non ci sono problemi. Specificare va sempre bene.

Fosco della Bruna ha scritto:

   
Citazione :

       I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


   Il concetto di eresia ha senso ed è applicabile nell'ambito della fede non per la violazione di un trattato. Richiedo la cancellazione di questo articolo.

Il concetto di Eresia è molto ampio Eccellenza e vi invito a studiarne a pieno il significato. Ogni atto compiuto contro la Fede, la Vera Fede, è processabile e valutabile come atto eretico.


Fosco della Bruna ha scritto:
   
Citazione :
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

   II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
   Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
   Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.


Assolutamente contrario e chiedo la cancellazione di questo articolo perchè è in netta contraddizione e violazione dell'articolo I.5 ma a prescindere trovo improponibile, perchè illogico, sottoporre la politica del Regno al filtro della Chiesa, avrebbe senso secondo voi Eccellenza che noi del Concilio affiancassimo i vostri vescovi e parroci nelle decisioni della Chiesa duosiciliana? l'amministrazione del potere temporale deve seguire criteri che pur rispettando i princìpi ed i dogmi aristotelici devono essere attuati da laici, esempio banale se occorre dichiarare guerra o decidere per un'azione di forza non possiamo farci limitare e tali scelte se sono lecite per dei laici sono improponibili per degli uomini di Dio (come sancito dal presente concordato all'articolo II.4).

Eccellenza, ho riletto più volte l'articolo che sottolineate e non vedo dove sia la violazione rispetto al I.5. Si parla di Collaborazione sinergica tra il Regno e la Chiesa. Dove sta la cosa negativa in tutto questo? mi sfugge. Difficoltà è parlarsi?
Io siedo in questo consesso per volontà Regia, ma non è detto che io o un mio successore sarà ancora in Consiglio, a quel punto chi garantirà sinergia d'intenti tra le due forze? Qui si parla di dialogo di confronto non di intransigenza della Chiesa verso i Govenanti del Regno.
Ovviamente stessa cosa vale per l'articolo successivo.

Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :
       ]II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per chi:
       • [color=rednon sia battezzato [/color]e non sia in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
       • sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.


   Trovo eccessiva questa misura per quanto riguarda i non battezzati, d'accordo per tutto il resto, si può essere non battezzati ed essere dei fedeli servitori della Corona

Bisogna leggere sempre tutto e non fermarsi alla prima riga. Qui si dice che non si propone la nobiltà per tutti coloro che sono ERETICI CONDANNATI, APOSTATI, o SCOMUNICATI. Non per i non battezzati.
Volete dei nobili Eretici? Spero di no...



Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :
      III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

       III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie



   vorrei capire se gli spinozisti e gli averroisti possono sposarsi secondo il loro rito

Sono vietati in maniera pubblica ovviamente a meno che non siano accettati da un altro accordo con gli Spinozisti che non mi pare sia attuato al momento.

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :

   III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito .L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo .


   III.8 - Il Sovrano  e  almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. La loro assenza può essere tollerata se il Primate o il Vice Primate viene avvisato per tempo.


Scusate ma non ho capito il senso dei comma in blu, cosa si intende?

Si tratta di evitare che le cerimonie religiose o laiche vadano deserte dalla presenza o di un rappresentante dello Stato o di un rappresentante ecclesiale. Tutto nell'ottica della collaborazioe e della sinergia reciproca. Come vedete nulla è troppo vincolante basta avvisare per tempo.

Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :

   IV - La Giustizia della Chiesa

   IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".


scusate ma anche qui non ho capito cosa si vuole intendere

Siamo nell'ambito della collaborazione giudiziaria. Ovviamente per le sentenze IG la Chiesa non ha potere. Lo Stato si impegna in caso serva, a aprire un processo per dare seguito a una sentenza ecclesiale (N.B da nessuna parte c'è scritto che il Giudice è obbligato a condannare)


Fosco della Bruna ha scritto:
 

Citazione :
       IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana. In caso di divergenza tra il Codice di Diritto Canonico e l'ordinamento giuridico del Regno quest'ultimo prevarrà per l'applicazione della legge su cui basare la sentenza



   Propongo di aggiungere la parte in verde a scanso di equivoci
Va bene. Nulla da dire.

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :

V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

Eccellenza perdonatemi ma purtroppo questo non credo sia realisticamente proponibile in questo momento, sarebbe un onere notevole per le province che, soprattutto per Terra di Lavoro sarebbe difficilmente sopportabile, occorrerà rifarsi al volontariato dei fedeli sia per le scorte che per il sostentamento

Per il prestito è un prestito di una notte, il giorno dopo viene in toto restituito (off funzionamento del passaggio a liv3) per le scorte mi pare logico che il tutto sia concordato ma se preferite possiamo aggiungere.  Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi sulla base della disponibilità di risorse e mezzi.
Io ho girato tutta la Primazia e non ho chiesto scorte. Non pensate sempre che i preti siano li per rubare soldi allo Stato. Siamo qui a fare un servizio per tutti. Aiuto deve essere dato se si vuole un clero attivo e partecipativo. Sta nell'interesse di tutti o sbaglio?

     
Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :
V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza.: Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno. ma a differenza dei laici non potrà sototstare a disposizioni che lo contringerebbero ad andare contro i princìpi aristotelici ed i dogmi della Chiesa



   Un nobile è vassallo della Corona e come tale deve la sua obbedienza ad essa in ambito temporale ma tenendo presente che è un consacrato può essere esonerato e lasciato libero di agire escondo coscienza circa il suo servizio. Ho proposto la parte in verde che può essere sistemata con una terminologia tecnica più appropriata se occorre


Io la vedrei più come un'aggiunta al testo e non una sostituzione.

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :


   V.8 – Il Primate del Regno  avrà diritto a sedere in Consiglio Regio come voce consultiva.



Come per gli altri articoli analoghi dove si vuole imporre la presenza dell'autorità religiosa nell'ambito dell'esercizio dell'autorità temporale sono contrario. Siete il benvenuto qui e trovo che siate una preziosissima risorsa Vostra Eccellenza ma trovo che obbligare il Concilio ad avere al suo interno tassativamente un membro della chiesa sia un errore. Lasciamo liberi i Sovrani di scegliersi i propri ministri, oggi ci siete voi come Primate ma un domani non possiamo sapere chi potrebbe occupare il Vostro posto.


Nessuno pretende di fare il Ministro Regio, ma credo sia utile la presenza in uno Stato Aristotelico di una persona di riferimento della Chiesa in queste stanze.
Se volete lasciamo libero il sovrano di scegliere chi avere in queste sale tra i due arcivescovi presenti sul territorio del Regno, se il Primate è troppo restrittivo.



Credo di essermi dilungato fin troppo nella spiegazione di ogni singolo articolo messo in discussione.
Qui mi pare che si debba chiarire se si vuole uno Stato Aristotelico o meno, perchè mi aspettavo sicuramente dei vostri appunti, come quelli fatti dal Duca della Groana ma non su punti che per me sono chiari e irrinunciabili e sono alla base di un Aristotelico credente e praticante.

Attendo quindi anche l'intervento della Regina a chiarimento di tutto ciò.
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Rosarius

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty13/01/14, 02:03 pm

"Oltre delle puntualizzazioni, io avrei anche fatto delle domande che non rientrano nelle puntualizzazioni fatte dal collega Fosco, potreste cortesemente rispondere così ch'io mi faccia una visione completa del concordato e finalmente mi esprima, a parer personale, che penso poco conti, ma comunque ci tengo a farlo, favorevole o contrario alla firma di codesto trattato, spiegando anche i perché?
Vi ringrazio anticipatamente.
"

Disse il Ministro.
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Ciridonio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty13/01/14, 05:49 pm

Mi prenderò la giornata di domani per leggere.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty14/01/14, 04:32 pm

Vi ringrazio Eminenza per aver concordato con me sui punti che vi ho esposto. Per il resto vorrei far notare che quanto proposto da Sua Eminenza non è altro che il concordato in vigore anche presso tutti gli altri stati Aristotelici e credo che, sopratutto nei punti riguardanti la fede non sia da parte nostra opinabile se ci riteniamo VERI aristotelici.
Pertanto vi pregherei di essere più aperti al dialogo e non arroccarvi come se doveste valutare un concordato con un semplice stato estero.
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Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty14/01/14, 04:43 pm

Ministro Rosarius, le domande che avete posto le ho intese tutte come provocatorie e conoscendo la vostra intelligenza ho dedotto che fossero poste per far vedere il concordato sotto una luce diversa, quella della morale aristotelica che io non posso ovviamente condividere.

vi sottolineo però che il Concordato è un "trattato" / "contratto"volto a normare privilegi e doveri concessi in maniera coesa tra un' istituzione religiosa e un libero stato.
L'amore aristotelico, la tolleranza, l'amicizia aristotelica non sono normati e normabili. Questo per rispondervi al concetto che avete via via espresso.
Che Voi siate un fedele Aristotelico non ne ho alcun dubbio, il motivo per il quale lo siate divenuto non è affar mio perchè la fede è un dono che va accolto e accettato per quello che è.
Io qui sto agendo per conto della Santa Chiesa che come istituzione concede privilegi e ne riceve in maniera paritetica dal Regno.
Non tutti gli stati possono fregiarsi del titolo di Stato Aristotelico o sbaglio?

In ultimo vi dico, la Chiesa tollera i culti spinozisti e averronisti ma ciò non significa che li approva e li sostenga. Solo la Chiesa Aristotelica detiene il primato di unica e vera fede.
Se il Regno vuole esser uno stato lontano dalla Chiesa, casa e domicilio della Creatura Senza nome non firmare il Concordato è il primo passo per esserlo.
Non mi pare che la Sovrana la pensi in questo modo.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty15/01/14, 01:04 am

"Capisco.
Innanzitutto mi spiace che avete frainteso i miei toni, le mie non erano provocazioni, bensì personali critiche, ci tenevo ad avere una risposta e mi spiace ancor di più non averla ricevuta ma non mi dilungherò più di tanto.
La Sovrana può pensarla ovviamente come vuole, non siamo la stessa persona, il mondo è bello perché vario, per fortuna, perché se non fosse così, non mi "divertirei" a provare un "arcobaleno" di sentimenti.
Ci ho riflettuto parecchio, non me ne vogliate, ma le vostre frasi finali quasi mi sembrano una minaccia nei miei confronti ma le sorvolo sperando che non sia così visto che io non ho mai detto che il Regno deve essere uno stato lontano dalla chiesa e comunque io non vedo perché diventerebbe il "domicilio" della "creatura senza nome" della quale voi parlate qualora non firmasse codesto concordato.
Diverse persone mi hanno fatto avvicinare alla religione Aristotelica, parlo di Adhominem, Samuele, Lululu, Goa, Platonico e Johngalt per fare qualche nome.
Quando ho dialogato con le persone che ho appena citato ho sentito un forte legame tra il potere spiritico della religione e quello materiale messo in atto dalla chiesa e dalle persone che lavorano per questa, adesso però in questa Carta noto un po' di distacco da quello che io penso si debba professare da buoni Aristotelici a quello che si deve mettere in atto, sempre secondo me, il parere è soggettivo, attenzione, non sto accusando voi, sto parlando solamente della Carta, della mia visione e della mia analisi, mettendo da parte il dialogo che abbiamo avuto.
Ve lo ripeto prima di concludere, la mia non è una provocazione ma non vedo in questo concordato qualcosa che può giovare al Regno ed all'amore delle persone che vivono al proprio interno.
Tuttavia vi ringrazio per aver gentilmente chiarito parte dei miei dubbi, non è stato tempo "perso", potete starne certo.
"

Concluse il Ministro accennando un sorriso.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty15/01/14, 12:06 pm

Parlare di Religione fa sempre un po scaldare gli Animi. Allora, che il Regno delle Due Sicilie sia uno stato Aristotelico non ci sono dubbi, la Nostra Religione di Stato è quella Aristotelica e abbiamo il dovere di difenderla. Ora, il problema, chiamiamolo così ma non lo è in nessun modo, sta nel fatto che la Religione spinozista sia entrata a far parte più che altro della cultura del nostro Regno, Terra di Lavoro è forse l'esempio più azzeccato di questo misto di cultura, a Gaeta ha sede la Scola Spinozista fondata dallo stesso Arimanno dunque un pezzo della Nostra Storia.

Ministri, non intendiamo assolutamente imporvi di accettare questo trattato, anzi mi fa piacere che siate qui a discutere per rendere il Concordato non uguale a tutti gli altri ma unico e degno del Nostro Aristotelico Regno.

Alcuni hanno sollevato dubbi sulla possibile ingerenza del Clero negli affari del Regno, possiamo assicurarvi che non sarà così e non è nemmeno permesso, così come noi non ci permettiamo di entrare negli affari del clero, ma riteniamo che costituire una collaborazione possa essere d'aiuto, basti pensare a come stanno lavorando in armonia Clero e Regno per risolvere la situazione con la Repubblica di Firenze, si deve a mio parere intensificare questi rapporti senza naturalmente superare quella sottilissima linea che difende i compiti di una e dell'altra istituzione.

Ministro Rosarius ci tengo a rispondere personalmente alle due domande che più riguardano l'aspetto territoriale del Regno delle Due Sicilie, ovvero la storia del Principato di Benevento e se dovesse salire come Governatore di una delle Due Provincie un non battezzato o uno spinozista.

Per il Principato tale titolo è legato al solo essere Primate, decaduto lo statu di primate il titolo decade e passa al successore, con tutti i diritti ed i doveri che ne consegue mantenere per tutto quel periodo il titolo.

Mentre per i Governatori, personalmente spero sempre che in caso dovesse succedere la persona candidata prima di farlo chieda "dispensa" alla chiesa per poter attestare che egli non è un eretico e dunque non causa problemi tra clero e regno e non porti le anime che dovrebbe governare verso l'inferno lunare, dunque evitare quello che successe Nella Serenissima Repubblica di Venezia con Vespasiano.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty15/01/14, 11:38 pm

Concordo con le parole di Sua Altezza e ci tengo ad esprimere anche il mio parere a riguardo, sebbene ammetta di non aver mai letto minuziosamente il vecchio concordato tra Regno e Santa Chiesa, in linea di principio concordo con quanto già espresso dal ministro Marcius.

Dalla disamina della carta, non posso che trovarmi d'accordo in ogni sua parte. La tutela del nostro amato culto, l'aristotelismo, è fondamentale al fine di garantire la purezza delle anime anche per quanto concerne la direzione del potere temporale
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Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty16/01/14, 11:52 pm

Chiedo scusa sono stato molto impengato e ho lavorato a rilento sulla risposta, devo ricontrollare per domani la fornirò, ora sono cotto e devo ritirarmi per riposare ^^
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty17/01/14, 10:18 am

Vostra Eccellenza non siete stato affatto lungo anzi vi ringrazio di aver risposto punto per punto, così possiamo anche metterci più tempo nella risposta ma velocizziamo la discussione nel complesso.

Perdonate se sono stato all'apparenza un po brusco per gli interventi diretti e secchi ma so che anche voi non amate molto girare in tondo e vi piace andare dritto al punto senza tergiversare inutilmente.

Una precisazione generica: io qui come ho gia detto dal principio non parlo come aristotelico ma come ministro di Sua Maestà e non posso fare altrimenti nonostante la mia fede perchè dobbiamo dotare il Regno di uno strumento che sia efficace e non semplicemente una gabbia in cui rinchiudere chi non è aristotelico, non che io intenda proteggerli e dar loro voce ma proprio per spuntare le armi di chi può utilizzare come scusa la repressione come mezzo per fare proseliti facendosi passare per vittima. Quindi prendete il mio parlare non come il difensore dei non Aristotelici ma come l'intervento dell'avvocato del diavolo che cerca di portare qui le critiche che potrebbero arrivare dall'esterno in modo che possiamo valutare assieme se è possibile prevenirle.

Invece per quanto riguarda i rapporti Stato-Chiesa sono per una stretta collaborazione ma in piena autonomia e rispettando gli ambiti dei due poteri spriturale e temporale, senza strane commissioni che possono essere solo dannose, lo Stato deve avere tra i suoi principi ispiratori, conformemente a quanto sancito dall'articolo 2 della Costituzione, quelli aristotelici ma deve anche coniugarli con la gestione del potere temporale per poter amministrare in maniera proficua il Regno.

Quello che vorrei ottenere con Voi è un concordato che pur sancendo i principi che fanno delle Due Sicilie un regno aristotelico, abbia anche quelle sottili sfumature che fanno la differenza tra chi vuole veramente un'interazione e chi sottoscrive solo perchè non può fare altrimenti, perchè lo fanno tutti.

Adesso riprendo la discussione sul concordato

Fosco.della.bruna ha scritto:


Attanasio ha scritto:


Fosco della Bruna ha scritto:
Concordato ha scritto:

   
       Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.


   D'accordissimo per quanto riguarda la modifica, assolutamente contrario per quanto riguarda l'annullamento, si deve poter recedere altrimenti se una delle parti non sarebbe d'accordo sulle modifiche questo concordato sarebbe inestinguibile.


La Chiesa e il Regno devono sempre viaggiare al pari. Volete forse che il Regno sia privo di un testo Concordatale nel caso in cui dovesse salire al trono un Sovrano anticlericale? Volete quindi che sia possibile cancellare con un colpo di spugna dall'una o dall'altra parte una collaborazione durata secoli? A quel punto che succederebbe? E l'esempio può essere valido anche dalla parte della Chiesa. Si sarebbe sempre oggetti di ricatto di annullamento del concordato in vigore se non vi fosse tale clausula. Io eviterei.
Possiamo se dite mettere una restrizione meno forte (approvazione di tot persone per l'annullamento) ma non lo toglierei.
Stessa cosa e stesso discorso vale per la segnalazione successiva. La Chiesa non mette becco nelle questioni temporali del regno ma la Santa Inquisizione è la sola che vigila a livello spirituale sull'agire delle persone nella piena volontà di riportarle sulla via delle virtù anche giudicando le azioni compiute contro questo concordato.

No assolutamente non sono queste le mie intenzioni, ma rendetevi conto che è inutile, voglio dire: se un sovrano è aristotelico non gli passa nemmeno per la testa di annullarlo o di ricattare per non annularlo, se lo facesse non sarebbe più aristotelico e permetterebbe all'inquisizione di intervenire. Se invece il Sovrano fosse un eretico mascherato da aristotelico secondo voi si farebbe fermare da quello che è scritto nel concordato, lo annullerebbe e basta, se lo usa per ricattare scatta l'inquisizione. Per questo motivo non ero d'accordo, perchè mi piace leggere trattati in cui ogni parola abbia la sua ragion d'essere.


Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:

     
Citazione :
 I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno


           I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
           I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
           I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
           I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico


   rispetto a questo sono sfavorevole solo alla limitazione geografica e non la trovo nemmeno giustificata dalla Costituzione a differenza degli altri punti che sono sacrosanti. Se i non aristotelici rispettano gli altri punti non vedo problema a dar loro la possibilità di operare su tutto il territorio del Regno.

Qui si vuole lasciare libertà di culto su tutto il territori del Regno a una religione che dall'Aristotelismo è tollerata ma non accettata. I due concetti sono molto diversi. Vi invito a leggere l'attuale concordato cosa riporta.
In esso vi è il medesimo e restrittivo articolo.
Si vuole essere uno stato Aristotelico? Nei secoli il Regno delle Due Sicilie lo è sempre stato, vogliamo cambiare rotta e diventare la sede principale della Creatura Senza Nome? no perchè è un attimo fare quel passo...


Non parlo di libertà di culto, o meglio non era questa la mia intenzione ma di permettere di far fare loro quello che gia fanno adesso in una sola città anche altrove se vogliono, mantenendo le stesse identiche restrizioni, tuttavia se si ritiene sia un pericolo non vorrei esserne certo io l'origine quindi mi rimetto alla Vostra sapienza e a quella di Sua Maestà per la decisione finale, la mia era solo una rifessione.

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:

   
Citazione :

       I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


   Il concetto di eresia ha senso ed è applicabile nell'ambito della fede non per la violazione di un trattato. Richiedo la cancellazione di questo articolo.

Il concetto di Eresia è molto ampio Eccellenza e vi invito a studiarne a pieno il significato. Ogni atto compiuto contro la Fede, la Vera Fede, è processabile e valutabile come atto eretico.

Su queste Vostre parole sono d'accordissimo "Ogni atto compiuto contro la Fede, la Vera Fede, è processabile e valutabile come atto eretico", ma ha poco a che vedere con quello che recita l'articolo I.6 che fa ricadere tutto quello che è violazione di una parte del concordato come atto di eresia, ritornando a quanto detto all'inizio se un comportamento è eretico la Santa inquisizione può intervenire, processare, giudicare e sanzionare, anche se non mettiamo l'articolo I.6 in questo trattato, altrimenti non siamo più un regno aristotelico se non riconosciamo l'autorità e la competenza dell'Inquisizione, al contrario però se c'è questo articolo I.6 la semplice accusa di violazione, presunta e quindi non provata, potrebbe portare qualcuno, un Sovrano, un ministro, o altra figura collegata, ad essere inquisito e condannato.

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:
   
Citazione :
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

   II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
   Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
   Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.


Assolutamente contrario e chiedo la cancellazione di questo articolo perchè è in netta contraddizione e violazione dell'articolo I.5 ma a prescindere trovo improponibile, perchè illogico, sottoporre la politica del Regno al filtro della Chiesa, avrebbe senso secondo voi Eccellenza che noi del Concilio affiancassimo i vostri vescovi e parroci nelle decisioni della Chiesa duosiciliana? l'amministrazione del potere temporale deve seguire criteri che pur rispettando i princìpi ed i dogmi aristotelici devono essere attuati da laici, esempio banale se occorre dichiarare guerra o decidere per un'azione di forza non possiamo farci limitare e tali scelte se sono lecite per dei laici sono improponibili per degli uomini di Dio (come sancito dal presente concordato all'articolo II.4).

Eccellenza, ho riletto più volte l'articolo che sottolineate e non vedo dove sia la violazione rispetto al I.5. Si parla di Collaborazione sinergica tra il Regno e la Chiesa. Dove sta la cosa negativa in tutto questo? mi sfugge. Difficoltà è parlarsi?
Io siedo in questo consesso per volontà Regia, ma non è detto che io o un mio successore sarà ancora in Consiglio, a quel punto chi garantirà sinergia d'intenti tra le due forze? Qui si parla di dialogo di confronto non di intransigenza della Chiesa verso i Govenanti del Regno.
Ovviamente stessa cosa vale per l'articolo successivo.

Vostra Eccellenza perchè sottopone, di fatto, il governo del regno al filtro della Chiesa e quindi si ingerisce nel potere temporale, altro discorso è che da aristotelici noi teniamo ben presente l'opinione della Chiesa e la sua autorità in campo morale ed etico ma il governo richiede scelte che non possono essere obbligatoriamente sottoposte al confronto con la Chiesa. Con questo non voglio dire che si deve agire da non Aristotelici ma da amministratori aristotelici laici. Per esperienza sappiamo tutti che le persone giuste fanno sempre un buon lavoro, ma non sempre ci sono persone all'altezza o giuste e questo articolo espone il regno ad un potenziale pericolo, che oggi con Voi non si pone, anzi Voi siete una enorme risora per il Regno, purtroppo però anche nella Chiesa non sono tutti come Vostra Eccellenza, con amarezza ho dovuto constatarlo negli ultimi tempi dove o assisitito ad atti di Ecclesiastici che erano palesemente schierati politicamente senza alcuna considerazione della parola di Arisotele che passava in secondo piano, se la persona sbagliata capitasse tra noi questo articolo costituirebbe un pericolo a cui non potremmo sottrarci pena l'inquisione e la rovina del Regno.

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :
       ]II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per chi:
       • non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
       • sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.


   Trovo eccessiva questa misura per quanto riguarda i non battezzati, d'accordo per tutto il resto, si può essere non battezzati ed essere dei fedeli servitori della Corona

Bisogna leggere sempre tutto e non fermarsi alla prima riga. Qui si dice che non si propone la nobiltà per tutti coloro che sono ERETICI CONDANNATI, APOSTATI, o SCOMUNICATI. Non per i non battezzati.
Volete dei nobili Eretici? Spero di no...

Scusate ho letto male, ma è anche scritto non proprio chiaramente, perchè io posso interpretare che a prescindere non deve essere concessa ai non battezzati, forse si potrebbe dire:

Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
       • i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
       • chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.


Se siete d'accordo così è più chiaro e non lascia adito a cattive interpretazioni,

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :
      III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

       III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie



   vorrei capire se gli spinozisti e gli averroisti possono sposarsi secondo il loro rito

Sono vietati in maniera pubblica ovviamente a meno che non siano accettati da un altro accordo con gli Spinozisti che non mi pare sia attuato al momento.


Perfetto tutto chiaro e nulla da obiettare.


Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :

   III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito .L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo .


   III.8 - Il Sovrano  e  almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. La loro assenza può essere tollerata se il Primate o il Vice Primate viene avvisato per tempo.


Scusate ma non ho capito il senso dei comma in blu, cosa si intende?

Si tratta di evitare che le cerimonie religiose o laiche vadano deserte dalla presenza o di un rappresentante dello Stato o di un rappresentante ecclesiale. Tutto nell'ottica della collaborazioe e della sinergia reciproca. Come vedete nulla è troppo vincolante basta avvisare per tempo.

D'accordo ma allora manca qualche "non",

Citazione :
L'assenza di un rappresentante può essere tollerata solo nel caso in cui il Re, od i suoi consiglieri, non sono stati informati per tempo .

Si intende questo giusto?

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:

Citazione :

   IV - La Giustizia della Chiesa

   IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".


scusate ma anche qui non ho capito cosa si vuole intendere

Siamo nell'ambito della collaborazione giudiziaria. Ovviamente per le sentenze IG la Chiesa non ha potere. Lo Stato si impegna in caso serva, a aprire un processo per dare seguito a una sentenza ecclesiale (N.B da nessuna parte c'è scritto che il Giudice è obbligato a condannare)

Sono d'accordo, forse sono io poco competente in materia giudiziaria ma ho l'impressione che il concetto debba essere espresso in maniera più chiara

Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :

V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

Eccellenza perdonatemi ma purtroppo questo non credo sia realisticamente proponibile in questo momento, sarebbe un onere notevole per le province che, soprattutto per Terra di Lavoro sarebbe difficilmente sopportabile, occorrerà rifarsi al volontariato dei fedeli sia per le scorte che per il sostentamento

Per il prestito è un prestito di una notte, il giorno dopo viene in toto restituito (off funzionamento del passaggio a liv3) per le scorte mi pare logico che il tutto sia concordato ma se preferite possiamo aggiungere.  Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza si impegnano a fornirla in tempi brevi sulla base della disponibilità di risorse e mezzi.
Io ho girato tutta la Primazia e non ho chiesto scorte. Non pensate sempre che i preti siano li per rubare soldi allo Stato. Siamo qui a fare un servizio per tutti. Aiuto deve essere dato se si vuole un clero attivo e partecipativo. Sta nell'interesse di tutti o sbaglio?

No Vostra Eccellenza assolutamente non intendevo metterla su questo piano anzi io vorrei un regno che potesse dire alla sua Chiesa contribuisco al sostentamento del clero ma purtroppo questo non è possibile per la situazione economica. Circa invece la scorta proporrei solo di aggiungere la parte in verde per consentire anche ad una provincia che attraversa un momento complicato di poter eventualmente dire in questo momento non è possibile senza rischiare le ire dell'Inquisizione ^^

Citazione :
V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.

     
Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :
V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza.: Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno. ma a differenza dei laici non potrà sototstare a disposizioni che lo contringerebbero ad andare contro i princìpi aristotelici ed i dogmi della Chiesa



   Un nobile è vassallo della Corona e come tale deve la sua obbedienza ad essa in ambito temporale ma tenendo presente che è un consacrato può essere esonerato e lasciato libero di agire escondo coscienza circa il suo servizio. Ho proposto la parte in verde che può essere sistemata con una terminologia tecnica più appropriata se occorre


Io la vedrei più come un'aggiunta al testo e non una sostituzione.

Vosta Eccellenza è l'eterno problema della doppia sudditanza, un Sacerdote deve essere fedele alla Chiesa e non si può pensare che venga prima il Regno e poi la Chiesa per lui, viceversa il nobile giura alla Corona con tutto ciò che ne comporta, difficile se non impossibile fa convivere le due cuori nello stesso corpo, quello che stride però nell'articolo è la superiorità, la precedenza che viene data all'ubbidienza alla Santa Chiesa, ponendo l'ubbidienza alla Corona come secondaria e subordinata, vero che si specifica che in tutto ciò non di deve danneggiare ingiustamente il Regno ma Eccellenza sappiamo che poi il criterio di danno al Regno sarà a discrezione dell'interessato... insomma è un po complicato, per questo io suggerivo la sostituzione del comma o se preferite lasciare quello che c'è ma eliminando la parte in rosso

Citazione :
Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.

in questo modo diamo una superiorità, sacrosanta e indiscutibile, alle leggi divine, e questo vale anche per un nobile laico ma sancendolo nel trattato tuteliamo gli ecclesiastici senza il pericolo di esportli a pericoli di cattive interpetazione da laici in cattiva fede.


Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:

Fosco della Bruna ha scritto:
Citazione :


   V.8 – Il Primate del Regno  avrà diritto a sedere in Consiglio Regio come voce consultiva.



Come per gli altri articoli analoghi dove si vuole imporre la presenza dell'autorità religiosa nell'ambito dell'esercizio dell'autorità temporale sono contrario. Siete il benvenuto qui e trovo che siate una preziosissima risorsa Vostra Eccellenza ma trovo che obbligare il Concilio ad avere al suo interno tassativamente un membro della chiesa sia un errore. Lasciamo liberi i Sovrani di scegliersi i propri ministri, oggi ci siete voi come Primate ma un domani non possiamo sapere chi potrebbe occupare il Vostro posto.


Nessuno pretende di fare il Ministro Regio, ma credo sia utile la presenza in uno Stato Aristotelico di una persona di riferimento della Chiesa in queste stanze.
Se volete lasciamo libero il sovrano di scegliere chi avere in queste sale tra i due arcivescovi presenti sul territorio del Regno, se il Primate è troppo restrittivo.

Vostra Eccellenza Voi siete una benedizione ma se domani non ci fosse un Primate della vostra levatura? Ma anche se ci fosse un Sovrano che per un motivo o l'altro preferisse non avere la presenza imposta del Primate, anche se questo fosse come Voi, ci creerebbe un attrito dannoso per il Regno questo è quello che temo non la presenza della Chiesa in Concilio, ma l'obbligo sancito dal Concordato. Anche un prelato a scelta del Sovrano e non necessariamente il Primate la vedo una soluzione problematica perchè comunque parliamo di un soggetto sottoposto e legato da ubbidienza al Primate.

La soluzione potrebbe essere a mio avviso una versione intermedia e facoltativa come per esempio

Citazione :
V.8 – E' auspicabile la presenza del Primate o di altro rappresentante, concordato con il Primate, di Santa Madre Chiesa tra i membri del Concilio come voce consultiva, tuttavia la decisione su tale presenza è a discrezione del Sovrano che potrebbe anche decidere di non avvalersene senza inficiare i rapporti Stato\Chiesa.



Fosco.della.bruna ha scritto:

Attanasio ha scritto:
Credo di essermi dilungato fin troppo nella spiegazione di ogni singolo articolo messo in discussione.
Qui mi pare che si debba chiarire se si vuole uno Stato Aristotelico o meno, perchè mi aspettavo sicuramente dei vostri appunti, come quelli fatti dal Duca della Groana ma non su punti che per me sono chiari e irrinunciabili e sono alla base di un Aristotelico credente e praticante.

Attendo quindi anche l'intervento della Regina a chiarimento di tutto ciò.


Io mio desidero è avere uno Stato aristotelico che pur fondando la sua morale ed etica sui principi della dottrina di Aristotele possa mantenere la propria indentità e autonomia amministrativa propria di uno Stato altrimenti si rischia di diventare una cosa amorfa che non è ne Stato ne Chiesa.
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Concordato R2S - Chiesa Empty
MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty17/01/14, 01:25 pm

Eccellenza, vorrei ribadire anche con Voi che nessuno vede in cattiva luce le osservazioni che come Ministri Regi state facendo al testo.
Nessuno per questo Vi accusa di essere "meno aristotelici" o "meno fedeli" se aveste approvato in toto il testo proposto.

Se la Sovrana ha deciso, a mio avviso più che correttamente, di avvalersi delle vostre opinioni è per rendere questo testo migliore.

Cercate però di comprendere anche la mia posizione. Il Regno è uno Stato Aristotelico e questo concordato così com'è non farà che rafforzare questo legame in maniera forte e duratura.
Io voglio un documento che non possa in alcun modo in futuro far mettere in dubbio tale legame.
Per questo su alcuni dei punti che avete sottolineato non posso indietreggiare di un passo.
Tutto quello che posso accettare, come rappresentante della Nunziatura lo accetto più che volentieri ma voglio una carta chiara e lampante in modo da lasciare ai nostri successori un testo inattaccabile.

Ho quindi accolto in toto nel testo le modifiche proposte da molti di Voi ed ecco il risultato qui sotto.
Vi chiedo di esprimervi e vorrei un'opinione finale in questo della Sovrana. Non mi piacciono le discussioni troppo lunghe che fanno dimenticare l'obbiettivo della discussione stessa.

Citazione :

Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il  culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.2: La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:



  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
  • I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
  • I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
  • I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico




I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi in accordo con l’ordinamento giuridico Duosiciliano delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Principi  nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governati


I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.

II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno  dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Consiglio reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari che esso non è eretico condannato, apostata o scomunicato. Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:
• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.
Il Sovrano dovrà  essere intronizzato e incoronato dal Primate L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.

  • II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato.  Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente  che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.


II.4 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo  assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente , ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 - Il Sovrano delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.


  • II.5bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo), all'inizio del proprio mandato, nomineranno  ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.


II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori)  non proporranno mai  all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
      • i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
      • chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università abruzzese ed a quella di Terra di Lavoro per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa. L’elenco di tali docenti per i due atenei deve passare sempre al vaglio del Primate del Regno con cadenza mensile.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (Vedi paragrafo IV)

III.6: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito .L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, solo nel caso in cui il Sovrano o i suoi consiglieri ne siano stati informati per tempo.

III.8 - Il Sovrano  e  almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. La loro assenza può essere tollerata solo nel caso in cui il Primate o il Vice Primate ne siano stati informati per tempo.

III.9 - Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all’Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte delle Province o del Regno.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.

V – Delle prerogative del Clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.
V.2 - Il Vice-Primate o qual’ora ve ne fossero due entrambi  e di comune accordo, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentreranno temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano.
V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.
V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi. Tale prestito sarà restituito immediatamente alla provincia/regno appena raggiunto il livello necessario In gratibus.

V.5 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza.: Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma ubbidirà prima di tutto  alle leggi divine, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.

V.8 – Il Primate del Regno o un Chierico della Primazia del Sud a scelta del Sovrano avrà diritto a sedere in Consiglio Regio come voce meramente consultiva.

V.9 - La Corona Duosiciliana offre al Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio a nome e per conto della Santa Chiesa del Sud Italia. Tale titolo è legato al ruolo che ricopre.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (solo a difesa del Regno).

VI - Della Marina

VI.8 – Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.
Le navi costruite saranno della Santa Chiesa Aristotelica o di una sua Congregazione ma non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.

VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della provincia interessata o della Corona, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

VI.9.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 72 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI. 9.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali.

VI.9.3 Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante.

VI.10 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

VI.11 Tutte le navi dovranno regolarmente pagare le tasse portuali, siano esse tasse provinciali o reali, previste per il soggiorno nelle banchine del Regno, a meno che non vi sia esplicita dispensa scritta del Sovrano regnante o della Provincia coinvolta.
Tutti i navigli saranno soggetti alle leggi marittime vigenti nel Regno e pagheranno secondo legge ogni danno o mancanza compiuta contro tale legge.
[/quote]


Ultima modifica di Attanasio il 19/01/14, 04:38 pm - modificato 1 volta.
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Aurora_

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty18/01/14, 02:37 am

Monsignore avete seccato un articolo rendendolo doppio (sono sparite le parti del Principato). Per il resto per noi non c'è nulla da dire, forse un dubbio sulla questione cattedre, dubbio che si sta estendendo un po in tutta la penisola in quanto blocca in un certo senso l'autonomia decisionale del rettore rendendola difatti oggetto di possibili accuse anche nei confronti della chiesa.
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Attanasio

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty19/01/14, 04:41 pm

Maestà, ho sistemato il testo togliendo il doppio inserimento.

Se mi dite che lo approvate posso mandarlo in visione e alla firma del Cancelliere e del vice Cancelliere della Nunziatura dopo che avrete apposto la vostra firma.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty19/01/14, 05:14 pm

Vi ringrazio Monsignore. Bene, esprimetevi tutti Smile Domani se non ci saranno ulteriori dubbi pensavo di firmarlo.
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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty19/01/14, 07:18 pm

Vostra Eccellenza almeno gli errori grammaticali e di battitura si possono correggere? li ho evidenziati riguardo agli articoli III.7 e III.8 inoltre all'articolo I.5 c'è affiancato anche un I.4 immagino che anche quello sia un errore di battitura. Ma vedo che non avete neppure dato una sguardo alle mie repliche, strano modo di discutere il Vostro.

Per il resto sono molto sconcertato e vedo che gia lo spirito del nuovo concordato è in atto e la discussione in questo Concilio non conta più nulla visto che si deve accettare tutto senza discutere quando è la Chiesa a chiedere-ordinare. A saperlo mi risparmiavo la fatica di studiarmi il concordato e proporre le modifiche.

Io non vedo un concordato che pone da una parte i rappresentanti del potere temporale e dall'altra quelli del potere spiriturale, quel concordato è chiaramente uno strumento che sottopone il potere temporale al diretto controllo del potere spirituale che rispetto al suo di potere dice chiaramente voi dovete starne fuori decidiamo noi per noi stessi ma al contrario volete essere obbligatoriamente consiglieri dei Sovrani e Governatori sedere ai vertici dei governi e volete pure decidere chi deve insegnare all'università mentre noi dobbiamo sottoporci al controllo della Chiesa, perchè la Chiesa non non ci da accesso anche ai suoi organi di governo Primate?

Questo concordato è uno strumento politico che fornirà alla Chiesa una forza di controllo immensa rispetto ai singoli stati perchè sarà d'appertutto nei Governi del mondo mentre fa capo ad un unico Governo, cosa centra Aristotele e la fede in tutto ciò?

Personalmente sono contrario alla firma di questo concordato, così com'è scritto, perchè sottomette il potere temporale al potere spirituale della Chiesa dando alla Chiesa un potere spiritual-temporale.

Onestamente non credo che siamo meno arisotelici se apportiamo le modifiche che ho suggerito e mi riferisco a quelle in cui la Chiesa intende imporsi nei Governi e non quelle in materia della Fede dove ho fatto dietro front. Uno stato Aristoelico deve basarsi sui principi Aristoelici per l'emanazione delle sue leggi e per governare ma non deve essere governato dalla Chiesa altrimenti diventiamo una provincia del Papa.

Inoltre Maestà l'articolo sotto dovrebbe essere sottoposto all'approvazione delle province e quindi farlo discutere nella Camera dei Consigli perchè con la Vostra decisione imponete delle modalità di amministrazione alle province che sono automone sotto questo punto di vista e potrebbero sollevare la questione, l'approvazione di questo articolo può essere inteso come una ingerenza nell'organizzazione dei governi locali.

Citazione :
II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Sovrano , il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta  in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Consiglio Reale o Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.
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Rosarius

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MessaggioTitolo: Re: Concordato R2S - Chiesa Concordato R2S - Chiesa Empty20/01/14, 01:43 am

"Concordo per l'ennesima volta con il Cancelliere, qui, più che il Regno che accoglie la fede aristotelica, mi sembra quasi che la chiesa debba accogliere il Regno, ponendo dei limiti ai poteri di quest'ultimo."

Intervenne.
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