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 Carta della Marina Militare del Regno delle Due Sicilie

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Fosco della Bruna

Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Carta della Marina Militare del Regno delle Due Sicilie Carta della Marina Militare del Regno delle Due Sicilie Empty24/10/13, 06:43 pm

Lady_carey ha scritto:
Citazione :
CARTA DELLA MARINA MILITARE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE


I. Tratti generali della Marina Militare

Compiti della Marina Militare

La Real Marina Militare ha il compito di difesa dei porti e delle acque territoriali del Regno delle Due Sicilie, l’interdizione del passaggio alle navi nemiche, il blocco dei porti nemici, l’arrembaggio delle navi commerciali e militari nemiche in caso di guerra ai fini del saccheggio di merci e beni ed ogni altro incarico affidatogli dallo Stato Maggiore in tempo di guerra e di pace.

Marinai e naviglio

Ogni marinaio della Real Marina Militare potrà essere:
- Un membro della Marina Militare propriamente detta che deve aver prestato giuramento e dovrà rispettare codesta carta e il codice marziale del Regno;

- Un soldato degli Eserciti del Regno che deve aver prestato giuramento e tenuto a rispettare il presente codice marziale;

- Un volontario che deve aver prestato giuramento di fedeltà e obbedienza e che dovrà rispettare codesta carta.

La Real Marina Militare è considerata a tutti gli effetti organo militare del Regno e delle Province alla stessa stregua del Real Esercito e dei Real Eserciti Provinciali e ogni azione o strategia sarà discussa da un suo Stato Maggiore a sua volta facente capo allo Stato Maggiore Supremo di tutte le armate .

Il naviglio potrà essere di appartenenza diretta del Regno o di una sua Provincia, o potrà essere messo a disposizione per durate prestabilite e non inferiori a 30 giorni da privati cittadini Duosiciliani, che provvederanno ad offrire il naviglio per scopi militari e che saranno considerati "Cavalieri del Mare", per il periodo stabilito e su concessione diretta del Sovrano, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina.

I privati potranno mettere a disposizione il naviglio attrezzato, armato e con l’equipaggio oppure solo il naviglio, con o senza comandante. Verrà istituito un registro tra cui compariranno i nomi dei “Cavalieri del Mare” e di tale titolo potranno fregiarsi (utilizzando l’apposito Blasone in firma) , nel quale rimarranno fino al termine del Regno del Sovrano che li ha nominati.
In caso di concordato tra il Regno e un Ordine Militare-Cavalleresco, si potrà chiedere l'inserimento dell'Ordine stesso nel registro dei “Cavalieri del Mare”, ciò nonostante il firmatario del contratto dovrà essere un unico rappresentante dell'ordine stesso.

I comandanti del naviglio prenderanno direttamente il grado massimo di “Real Capitano” a prescindere dalle dimensioni del naviglio ed entreranno di diritto nello Stato Maggiore della Marina, fino al termine dell'incarico.

Il Regno durante il periodo di utilizzo delle navi a favore della sua Marina Militare considererà detto naviglio alla stessa stregua del naviglio della Real Flotta, sostenendone i costi operativi (come il rifornimento di cibo, paga ed armi agli equipaggi) e le riparazioni, compresa la ricostruzione o il riacquisto dell’imbarcazione in caso di affondamento.

Il naviglio militare o militarizzato, battente bandiera duosiciliana ,sia esso di diretta proprietà del Regno o in prestito da privati, verrà considerato a tutti gli effetti territorio del Regno.
I reati commessi dai capitani di tali navigli verranno incriminati secondo le leggi del Regno delle Due Sicilie e delle sue Province.

In caso di gravi mancanze o insubordinazioni dei comandanti o atti contro questa carta, il privato verrà depennato dal suddetto libro ed il blasone dovrà essere rimosso dalla firma.
Egli inoltre verrà ritenuto responsabile e incriminabile secondo i dettami delle leggi del Regno e delle Province in caso di atti criminali in genere o dannosi per le istituzioni e la collettività, compiuti dalla nave di cui è proprietario, in particolare nel caso in cui il capitano preposto al comando fosse stato fornito dal Cavaliere del Mare stesso.
Nel caso in cui si verificassero danni a terzi (es:affondamento nave), l'armatore (Cavaliere) dovrà farsi carico delle spese di indennizzo nei confronti del danneggiato (es: riparazione punti danno o rimborso spese nave), come detto al punto precedente, solo nel caso in cui il capitano della nave fosse stato fornito dal Cavaliere del Mare stesso.
Qualora il Cavaliere del Mare armatore si rifiutasse di pagare la somma stabilita sarà processato e obbligato al pagamento della somma prevista o incarcerato, inoltre, le navi in suo possesso non avranno diritto ad attraccare nei porti duosiciliani e verranno attaccate dalla Real Flotta qualora si trovassero presso i porti e le acque territoriali del Regno.

II. Della Struttura della Real Marina Militare

Articolo 2.1
La Marina del Regno è strutturata su due diversi livelli organizzativi.

- Livello Strategico

Composto da 4 distaccamenti operativi formati da almeno 5 uomini. Questi saranno presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Chieti, Gaeta, Silvi, Terracina.
Ogni reggimento sarà comandato da un Tenente di Vascello coadiuvato da un Sottotenente di Vascello e da tre marinai semplici.
Detti reggimenti saranno gli equipaggi dei 4 vascelli di stanza nei 4 porti principali del Regno, con compiti di pattugliamento, difesa, controllo delle rotte, e ogni altra missione ritenuta indispensabile.
In casi di Emergenza i distaccamenti degli Eserciti del Regno di stanza nelle città sopra elencate, sono tenuti a fornire gli uomini necessari per sopperire all’eventuale carenza all’interno della Marina.

- Livello di Intervento

Costituito da tutti i navigli definiti come appartenenti al Regno, di proprietà o in concessione da Privati, Famiglie e da Ordini ed alle dipendenze dell’Ammiragliato.

Articolo 2.2
All'interno della Real Marina Militare sono riconosciute queste figure:

- Il Sovrano : E' il Capo dello Stato Maggiore Supremo e il Comandante in Capo delle Armate del Regno. Pertanto tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza.

- I Governatori Provinciali : Affiancano in tutto e per tutto il sovrano sostenendolo nel ruolo di Capo dello Stato Maggiore

- L'Ammiraglio : Coordina gli interventi di carattere strategico della Real Marina e comunicherà con lo Stato Maggiore Supremo del Regno di cui fa parte.
E' il braccio armato della Marina.
Decide la strategia navale, rende noto preventivamente allo Stato Maggiore Supremo quali azioni intende compiere e si confronta con i membri dello stesso al fine di individuare le tattiche e le strategie migliori che potrà realizzare dopo l’approvazione del Sovrano.
Ogni proposta dovrà essere approvata dal Sovrano, l'Ammiraglio sarà ritenuto diretto responsabile qualora la tattica proposta si riveli fallace o la strategia errata.
Egli può in ogni momento proporre allo Stato Maggiore della Marina di dimettere, degradare o promuovere qualsiasi marinaio.
Viene nominato dal Sovrano o dal Ministro della Difesa in sua vece sulla base di un pubblico bando, che può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituirlo in caso di gravi inadempienze come il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi al Regno, alla Marina o allo Stato Maggiore Supremo o della Marina.

- Il Contrammiraglio : E' il responsabile della Logistica della Real Marina Militare.
Si occupa di selezionare i marinai e di proporli all'Ammiraglio, fa parte dello Stato Maggiore della Marina.
Si occupa dell’approvvigionamento delle navi, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni marinaio dal momento della loro mobilitazione.

- Il Commodoro : E' il responsabile di una flottiglia in caso di assembramento di navi in flottiglia per singole operazioni della Real Marina Militare, può non coincidere con l’Ammiraglio o il Contrammiraglio e viene scelto tra i comandanti di maggior esperienza all’interno della flottiglia designata.
Si occupa di coordinare le azioni di navigazione e di battaglia della flottiglia nella singola operazione, dipende direttamente dall’Ammiraglio e gli altri comandanti della sua flottiglia gli devono obbedienza.

- Il Real Capitano : E' il comandante e il responsabile di una grande nave da guerra (Caracca da Guerra). E’ un componente dello Stato Maggiore della Marina (S.M.M.)
Una volta entrate nella nave, tutte le lance e i marinai che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde dell'operato dei suoi uomini.
Consulta lo Stato Maggiore della Marina per pianificare le strategie militari e muovere l'imbarcazione tanto su mare territoriale quanto in territorio nemico.
E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione in mare del suo equipaggio.
E' colui che propone la nomina o la degradazione dei marinai sotto il suo comando all'Ammiraglio.

- Il Real Luogotenente : E’ il responsabile del reclutamento, vettovagliamento e retribuzione di tutti i marinai e sottufficiali impegnati come equipaggio della propria nave. Ottempera agli ordini del Real Capitano ed è nominato a discrezione del Contrammiraglio tra gli ufficiali e sottoufficiali della Marina.

- Il Capitano di Fregata : E' il comandante e il responsabile di una nave da guerra (Galea da Guerra o Navi Commerciali militarizzate). E’ un componente dello Stato Maggiore della Marina (S.M.M.) altrimenti detto Ammiragliato.
Una volta entrate nella nave, tutte le lance e i marinai che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde dell'operato dei suoi uomini.
Consulta lo Stato Maggiore della Marina per pianificare le strategie militari e muovere l'imbarcazione tanto su mare territoriale quanto in territorio nemico.
E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione del suo Esercito.
E' colui che propone la nomina o la degradazione dei marinai sotto il suo comando all'Ammiraglio.

-Luogotenente di Fregata: E’ il responsabile del reclutamento, vettovagliamento e retribuzione di tutti i marinai e sottufficiali impegnati come equipaggio della propria nave. Ottempera agli ordini del Capitano di Fregata ed è nominato a discrezione del Contrammiraglio tra gli ufficiali della Marina.

Articolo 2.2.2
Gli Ufficiali sono i Tenenti di Vascello.
Lo stesso grado di Tenente di Vascello inoltre è concesso per il periodo di servizio sul vascello al logista della grande nave da guerra del Real Capitano e di quella del Capitano di Fregata e sono nominati dai rispettivi comandanti delle unità.
In tal caso è' considerato il suo secondo e può sostituirlo in qualsiasi momento alla guida della nave.
E' il portavoce verso la ciurma e viceversa, coordina i Sottotenenti sotto il suo controllo. Sono i responsabili delle richieste di licenze, chiedendone l'approvazione ai rispettivi Comandanti.

Articolo 2.2.3
i sottufficiali sono i Sottotenenti di Vascello.
Essi costituiscono e sono responsabili di una condotta marinara. Gestiscono il loro distaccamento ed eseguono gli ordini del Capitano di Fregata e del Tenente di Vascello in comando.
Son coloro che, inoltre, si occupano di gestire i rapporti tra le lance e l’Ammiragliato e fanno rapporto sullo status dei propri marinai.

Articolo 2.2.4
La Ciurma è formata da tutti gli effettivi in forza alla Marina che abbiano prestato giuramento al Sovrano e al Regno delle Due Sicilie. E' tenuta a rispettare la Carta della Marina e in ogni caso gli ordini dei superiori.

Articolo 2.2.5
I rapporti tra Marina ed Eserciti del Regno sono regolati a livello di Stato Maggiore Supremo e Ammiragliato di volta in volta.
Nelle navi il comando di ogni operazione è affidato al comandante, sia nello sbarco che nell’imbarco, gli Ufficiali degli Eserciti del Regno pertanto devono attenersi a queste disposizioni.
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