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 Carta dell'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie

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Fosco della Bruna

Fosco della Bruna

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MessaggioTitolo: Carta dell'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie Carta dell'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie Empty24/10/13, 07:11 pm

Ful71 ha scritto:
Il Reggente si accingeva a rendere pubblica l'ultima risoluzione del Parlamento, ora nelle due Camere non restavano altri provvedimenti in sospeso, con tranquillità avrebbero atteso il rinnovo del Senato e la possibilità, non dipendente da umana volontà, di poter far accedere i nuovi Consiglieri nella Camera bassa...


[rp]Carta dell'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie Blasonepiccolo Regno delle Due Sicilie Carta dell'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie Blasonepiccolo

A tutti i sudditi del Regno,
a chiunque leggerà o udirà,
salute!

Noi,
Filippo Francesco Vasa,

Reggente delle Due Sicilie,

- Presa visione della votazione nel Senato Reale, conclusasi in data VI Dicembre 1460 con otto voti favorevoli, due astenuti e due assenti
- Presa visione della votazione nella Camera dei Consigli, conclusasi in data XX Dicembre 1460 con quattro voti favorevoli, cinque contrari, cinque astenuti, dieci assenti

Promulghiamo:


Citazione :
CARTA DELL'ORDINE DEI CORSARI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE


1. Organizzazione
Con il presente documento si istituisce l'Ordine dei Corsari del Regno delle Due Sicilie (di seguito Ordine Corsaro)
Durante lo stato di guerra, come organo superiore dell’Ordine Corsaro è posto l'Ammiragliato del Regno

2. Compiti dell'Ordine Corsaro
L'Ordine Corsaro raggruppa privati cittadini del Regno delle Due Sicilie che hanno ricevuto una lettera di corsa dal Sovrano del Regno e fanno costruire e armano o posseggono una nave da guerra. L'Ordine Corsaro norma i loro comportamenti, menzionando i loro obblighi e le loro facoltà.
L'Ordine Corsaro ha il compito di impegnarsi nelle Battaglie di Corsa, mentre durante lo stato di guerra i suoi membri vengono arruolati in Marina Militare

3. La lettera di Corsa
La lettera di Corsa è assegnata direttamente dal Sovrano ad un privato cittadino del Regno delle Due Sicilie, in possesso di una nave da guerra o in procinto di costruirla ed armarla.
La lettera di Corsa menziona espressamente il nome della nave e la tipologia della stessa
(o menziona il nome che avrà e la tipologia, se deve essere ancora costruita ed armata. In tal caso, la Lettera di Corsa vale anche come autorizzazione a far costruire ed armare nei porti del Regno una nave da guerra che risulterà poi di piena proprietà del privato).
Con l'accettazione della lettera di corsa, il privato cittadino viene nominato Primo Corsaro ed è tenuto a seguire le disposizioni del presente documento.
Il Primo Corsaro può vantare i diritti della Lettera di Corsa solo per la nave ivi espressamente menzionata.
Senza Lettera di Corsa, è fatto divieto espresso ad ogni privato di impegnarsi in alcuna Battaglia di corsa: laddove il privato infrangesse tale divieto, esso sarebbe trattato alla stregua di un comune criminale.

4. ll Primo Corsaro ed il suo equipaggio
Il Primo Corsaro ha diritto a scegliere personalmente i membri del suo equipaggio che, da quel momento e per la durata dell'incarico, sono soggetti ai vincoli di questo documento. Essi stessi, per la durata dell'incarico, saranno nominati Corsari.
E' consigliabile che ogni Primo Corsaro si impegni nell'arruolamento di uomini che possano far fronte ad ogni evenienza e, per quanto possibile, siano pronti all'eventuale integrazione in caso di bisogno nella Regia Marina: viene dunque consigliato al Primo Corsaro di valutare l'arruolamento di uomini con conoscenze universitarie di navigazione, mediche o militari, nonchè di spronare i propri uomini allo sviluppo della propria prestanza fisica.
In più, è permesso al Primo Corsaro il nominare un Capitano della nave diverso da egli stesso.
In tal caso, il Primo Corsaro sarà responsabile solidalmente secondo la legge di tutte le azioni intraprese dal Capitano.

5. Obblighi del Primo Corsaro in tempo di Guerra
Durante lo stato di guerra, il Primo Corsaro viene coscritto in Marina Militare e nominato Capitano della sua stessa nave.
La coscrizione è automatica e corrisponde al diritto della Marina Militare (e comunque dell'Ammiragliato) di poter disporre dei servigi del Primo Corsaro in merito alla nave da guerra indicata nella Lettera di Corsa per lo svolgimento delle operazioni militari.
Allo stesso modo, eventuali membri dell'equipaggio vengono coscritti ed arruolati secondo la legge che regola la Marina Militare.

6. Facoltà del Primo Corsaro in tempo di Guerra
E' facoltà del Primo Corsaro il decidere di farsi sostituire da altri, assegnando a persona di sua di fiducia il comando della nave (e quindi facendo arruolare il nuovo Capitano in Marina al posto proprio, ottenendo il congedo), con l'obbligo che questo scambio non rallenti le operazioni di guerra.
Laddove per effettuare il cambio dovesse riportarsi a terra, egli avrà bisogno dell'autorizzazione del suo superiore.
Si avrà bisogno di autorizzazione anche per sbarcare eventuali membri dell'equipaggio che desiderino essere sostituiti.
In ogni caso, la Marina Militare non potrà decidere il nome del Capitano della nave corsara, né potrà assegnarla a suo piacimento a terzi, né potrà vincolare il Primo Corsaro a scegliere determinate persone come membri dell'equipaggio; al contempo, il Primo Corsaro dovrà garantire ogni sforzo per mantenere sempre la Nave Corsara alla massima operatività possibile.
Per il resto, il Capitano (o sia esso il Primo Corsaro o sia persona di sua fiducia) è soggetto agli obblighi della Carta della Marina militare.

7. Obblighi del Primo Corsaro in tempo di Pace
Laddove non vigesse lo stato di Guerra, il Primo Corsaro è un privato cittadino del Regno delle Due Sicilie.
Egli è tenuto al pagamento delle tasse portuali secondo quanto stabilito dalle singole province, e a rispettare le leggi Provinciali e Regie in ogni punto, senza vantare alcun diritto preferenziale.
Egli è tenuto ad impegnarsi attivamente nelle Battaglie di Corsa, o comunque a garantire che la sua nave sia impegnata nelle Battaglie di Corsa.

8. Facoltà del Primo Corsaro in tempo di Pace
Al Primo Corsaro possono essere proposte missioni di natura commerciale o di natura militare, dietro pagamento di compenso di qualsiasi natura, frutto della contrattazione privata tra il Primo Corsaro stesso ed il proponente.
E' diritto del Primo Corsaro rifiutare la proposta.

9. La Battaglia di Corsa
Durante le battaglie di Corsa, il Corsaro è responsabile delle proprie azioni: non potrà attribuire al Regno la responsabilità di ciò che ha provocato.
A tal fine, il Regno stilerà un elenco diviso in tre liste dove indicherà:
LISTA BIANCA - navi battenti bandiere di nazioni o gli enti da non attaccare (Per definizione, ogni nave battente bandiera del regno delle due Sicilie è sempre una nave da non attaccare)
LISTA ROSSA - navi battenti bandiere di nazioni o gli enti, il cui attacco è lasciato alla discrezione del corsaro
LISTA NERA - navi battenti bandiere di nazioni o gli enti da attaccare
tale elenco, trattando espressamente di sicurezza, forze armate e diplomazia, verrà comunicata all'Ordine Corsaro nei modi e nei tempi decisi dalle istituzioni Regie.
Il Primo Corsaro ha l'obbligo di impegnarsi attivamente nella caccia di imbarcazioni di nazioni o enti della lista NERA, sapendo che per questo non subirà conseguenze negative all'interno del Regno.
Il primo Corsaro ha facoltà di impegnarsi attivamente nella caccia di imbarcazioni di nazioni o enti della lista ROSSA, sapendo che per questo il Regno, laddove sollecitato, risponderà in maniera adeguata ai trattati in essere, dimostrando particolare clemenza verso il corsaro, tenendo soprattutto conto della presenza di tale nave nella lista ROSSA.
Il primo Corsaro ha il divieto di impegnarsi attivamente nella caccia di imbarcazioni di nazioni o enti della lista BIANCA, sapendo che, laddove contravvenisse a questo divieto, il Regno prenderebbe tutte le decisioni opportune a tutela del proprio nome.
E' comunque sempre permesso al Primo corsaro (o al capitano da lui nominato) di difendersi da una nave che appartenga a qualsiasi lista e che abbia aperto per prima il fuoco contro di lui.
Per la caccia di una singola nave per la cui bandiera essa normalmente apparterrebbe ad altre liste, il Regno deve provvedere ad inserirla espressamente nella lista apposita.
Fino alla definizione della lista e alla relativa comunicazione all'Ordine Corsaro, o in mancanza momentanea di essa, ogni Primo Corsaro è tenuto a sospendere le Battaglie di Corsa.
I termini che specificano la battaglia di corsa sono strettamente riservati: è fatto divieto rivelare in qualsiasi sede senza autorizzazione tali dettagli, con specifico riguardo al contenuto delle liste.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà l' accusa di Tradimento secondo l'art 26 del C.P.R.

10. Comportamento del Primo Corsaro
Il Primo Corsaro verrà valutato per il proprio comportamento, per l'impegno della sua nave nella Battaglia di Corsa verso le imbarcazioni di nazioni o enti della lista nera e per la sua disponibilità nel mettere la propria nave a servizio dei bisogni del Regno (e delle Province) anche non in tempo di guerra.
Le lettere di corsa possono essere ritirate dal Sovrano dietro segnalazione dell'Ammiragliato in caso di scarso impegno o scarsa collaborazione, concedendo comunque congruo preavviso al Primo Corsaro, affinché abbia modo di dimostrare le proprie capacità.
Le lettere di corsa possono essere ritirate dal Sovrano con effetto immediato in caso di gravi mancanze atte a minare la reputazione del regno (tra questi, la Battaglia di Corsa verso navi della lista bianca. Non è considerata grave mancanza l'uso della discrezionalità, anche reiterata, nel rifiutare missioni ex art. 8 ).
Il Primo Corsaro può restituire la Lettera di Corsa nelle mani del Sovrano solo dietro accettazione del Sovrano.
Se dovesse restituire la lettera di Corsa senza aver ottenuto accettazione espressa alla restituzione da parte del Sovrano, verrà denunciato per il reato di Tradimento, secondo l'art. 26 del C.P.R. (Art. 26 - Omissione o abuso di atti d'ufficio ): se restituisse la lettera di Corsa senza aver ottenuto accettazione espressa alla restituzione da parte del Sovrano durante lo stato di Guerra, verrebbe anche giudicato secondo il codice marziale della Regia Marina come disertore.

11. Cauzione
A tutela delle proprietà del Regno, siano esse le installazioni portuali provinciali che le navi di proprietà del regno o delle province, al momento dell'accettazione della lettera di corsa, il Primo Corsaro è tenuto a versare nelle casse del Regno una cauzione pari ad una somma di:
- 1000 ducati per lettera di corsa riguardante una galea da guerra
- 3000 ducati per lettera di corsa riguardante una caracca da guerra
(eventuale cessione di merci come somma utile per la cauzione può essere consentita previa accettazione del Sovrano)
Per ogni periodo di 30 giorni a partire dal momento dell'assegnazione della Lettera di Corsa, il Primo Corsaro otterrà una parziale restituzione di tale cauzione, nella misura di 100 ducati a periodo (o parte delle merci cedute per un pari valore), fino a mantenere nelle casse del regno una cauzione di valore almeno pari alla metà della valore iniziale.
A suo insindacabile giudizio, inoltre, a seguito della valutazione dell'operato del Primo Corsaro, il Sovrano del R2S potrà decidere per una restituzioni parziale o totale della cauzione.
In ogni caso la cauzione, qualora ancora risulti versata interamente o parzialmente nelle Casse del Regno, verrà restituita al momento del ritiro o della restituzione della lettera di corsa così come previsto ex art.10.
Nel caso in cui il Primo Corsaro dovesse restituire la Lettera di Corsa senza aver ottenuto accettazione espressa alla restituzione da parte del Sovrano oppure il Sovrano dovesse ritirare la Lettera di Corsa con effetto immediato in caso di gravi mancanze atte a minare la reputazione del regno, non si vedrà restituita la cauzione versata.
Napoli; il XXII Dicembre, A.D MCDLX.
In fede,

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