Vogliamo istituire quanto prima i seguenti Ordini Cavallereschi del Regno:
Ordine della Luna Crescente:
istituito da Carlo I d'Angiò, fratello del Re di Francia Luigi il Santo e Re di Napoli e Sicilia, a Messina, nel 1268, due anni dopo la sua investitura regale. Tale Ordine venne costituito per la lotta alla pirateria saracena nel Mar Mediterraneo e per dare lustro e onori alla nobiltà autoctona, spesso di origine siculo-normanna, e più raramente tedesca. Il blasone, la collana e le proprietà dell'Ordine recavano il misterioso motto "LOZ".
L'Ordine cadde progressivamente in disuso finchè non gli venne ridato lustro dal Re Renato "il Buono" d'Angiò, nel 1448, il quale interpretò "LOZ" come le prime lettere del motto "L'Oz en Croissant", ossia "L'Osso in Crescente", essendo tale onoreficenza portata al braccio destro, inanimando così i nobili cavalieri a ricercare e desiderare l'accrescimento del loro valore e della loro reputazione. Essendo però passato il Regno agli Aragona, riunificatori e forgiatori del moderno Regno delle Due Sicilie, l'Ordine è rimasto quiesciente fino ad oggi.
I membri di tale Ordine possono stare in presenza del Sovrano senza levarsi il cappello e possono parlargli in seconda persona singolare e chiamandolo "cugino" (nel senso di "fratello").
Inoltre essi saranno i primi ad essere informati nel caso Sua Maestà avesse intenzione di dichiarare guerra.
Obiettivo odierno dei Cavalieri e delle Dame dell'Ordine e di collaborare attivamente col Sovrano nella realizzazione di cerimonie ed eventi pubblici e religiosi.
Ne fanno parte di diritto tutti gli ex-Sovrani delle Due Sicilie e i loro discendenti diretti.
Possono entrare a farne parte solo i più meritevoli membri dell'aristocrazia duosiciliana o persone di sangue reale anche se straniere.
Quando è riunito ufficialmente, non sono ammessi dissidi di alcun genere fra i membri dell'Ordine.
Se ne può essere espulsi solo per condotta sociale riprovevole, da parte del Sovrano.
L'autocandidatura e la raccomandazione non sono valide e portano all'esclusione perenne dell'autoproponente o del raccomandante.
L'insegna è rappresentata da una luna crescente in oro sulla quale è incisa al bulino la parola LOZ. Il crescente è sospeso mediante tre catenelle al collare composto da tre catene d'oro.
L'abito cerimoniale dell'ordine consiste in una tunica dorata che reca su di essa 16 mezzelune argentee per lato, con la gobba rivolta sulla destra, e una fascia bianca con la scritta LOZ al braccio destro. Su di esso vi è un manto d'ermellino.
Ordo Felis:
L'Ordo Felis viene fondato per volontà del Re Francesco Pietro Vasa delle Due Sicilie, nel 1460, a Napoli. L'insegna dell'Ordine è un gatto nero, simbolo di indipendenza e libertà, e di vigilanza e destrezza, ed ha origine nelle armi proprie del Re.
Obiettivo dell'Ordine è di premiare e promuovere tali virtù e di spronare i Cavalieri a una condotta incorruttibile e al servizio spontaneo al Regno.
In particolare, i Cavalieri si impegnano a vigilare sul rispetto della legge e dell'ordine monarchico nella loro città e nei luoghi in cui si recheranno.
Almeno una volta nella propria vita, i Cavalieri dovranno aver visitato ogni città In Gratibus del Regno almeno una volta.
I Cavalieri dell'Ordo Felis godono dello stesso prestigio e degli stessi diritti civili e sociali di un nobile (rimangono però distinti quelli politici), e sono parificati al rango di Signore. Hanno diritto di essere chiamati col titolo di "Vostra Signoria" o di essere appellati come "mio Signore". In seno all'Ordine, non si può essere criticati da altri membri dell'Ordine, se non quando si discuta l'espulsione di un altro membro.
Oltre al grado di Gran Maestro, rivestito dal Sovrano, vi sono solo due gradi: Cavaliere/Dama d'Onore, per i 7 membri più anziani, e Cavaliere/Dama di Devozione.
Ne fanno parte coloro che vengono ritenuti adatti dal Sovrano, su suggerimento dei membri d'Onore, fra i cittadini del Regno che dimostrino adeguate doti d'intelligenza, di scaltrezza e di onestà. Non è ammessa l'auto-candidatura.
Se ne può essere espulsi per comportamento volgare nei gesti e nelle parole o per gravi violazioni penali, su votazione collettiva indetta dai 7 Cavalieri d'Onore.
Il collare che porteranno i Cavalieri dell'Ordine è il seguente:
L'abito cerimoniale dei Cavalieri consiste in un farsetto bianco o nero e in braghe di identico colore, con un mantello purpureo recante tre linee verticali nere e in un cappello rosso alla cacciatore con piuma di fagiano. L'abito per le Dame è una veste bianca o celeste o gialla, con gonna con poco strascico, non oltre i due pollici, e un ventaglio e uno scialle di colore rosso o nero.
Sia Cavalieri che Dame dovranno avere il collo coperto con una sciarpa, una fazzoletto o un collarino di pizzo.
- Citazione :
- Art. 4. Ordine Cavalleresco Reale:
Un Ordine Reale è istituibile solo all'interno dei confini del Regno delle Due Sicilie ed è di sola competenza di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie.
Con l'esclusione dei requisiti minimi richiesti, lo Statuto e l'organizzazione dell'Ordine stesso saranno di competenza esclusiva del Regno delle Due Sicilie.
Tale Ordine sarà fondato da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie con atto formale approvato da parte del Parlamento, ed egli sarà anche riconosciuto come unica e sola massima autorità (Gran Maestro).
All'atto della sua fondazione saranno automaticamente annoverati quali membri dell'Ordine gli ex Sovrani del Regno (se non già appartenenti ad altri Ordini Cavallereschi).
Successivamente l’appartenenza ad un Ordine Reale verrà concessa esclusivamente dal Sovrano in carica per ricompensare coloro i quali hanno reso importantissimi servizi e dato straordinaria prova di fedeltà al Sovrano o al Regno.
Comportamenti essenziali per la concessione di tale onore dovrà quindi essere l’aver assolto ai servigi richiesti dal Sovrano in maniera impareggiabile, supportati da un’ottima partecipazione alla vita del Regno (HRP: Partecipazione a GDR creati appositamente).
L’Ordine riconosciuto avrà sede presso il Castello della Capitale del Regno.
Ogni Sovrano, a fine mandato, potrà scegliere un cittadino meritevole di tale onorificenza.
Un Ordine Reale non può siglare accordi, temporanei o definitivi, con le autorità civili, militari e religiose.
- Citazione :
- Comma 2 Per gli Ordini Reali lo Statuto dovrà contenere inderogabilmente i seguenti elementi:
Citazione:
a) indicazione chiara del nome della Massima Autorità dell'Ordine, che è sempre il Sovrano in carica, il quale diverrà il Gran Maestro dell’Ordine Reale per tutta la durata del suo mandato. A fine mandato perderà il grado a favore del suo successore, ma potrà decidere se rimanere membro dell’Ordine, a pari degli altri cavalieri.
Gli Ordini Reali hanno una sola “massima autorità” che viene personificata dal Sovrano. Costui avrà la possibilità di conferire ad un membro da egli stesso nominato tra i componenti dell’Ordine i suoi poteri al fine di snellire la rappresentanza dei cavalieri tutti, egli rivestirà il grado di Segretario Reale dell’Ordine. Tale nominativo sarà comunicato all’Araldo degli Ordini Cavallereschi per le opportune comunicazioni.
b) indicazione chiara delle prerogative e dei compiti dell’Ordine. Tale articolo dovrà evidenziare il rispetto dei nobili principi di un ordine cavalleresco.
c) breve storia sulla nascita dell’Ordine (HRP: Potrà essere ispirata alla storia reale dell’Ordine - se esistito - ma dovrà comunque essere traslata al nostro mondo dei Regni Rinascimentali)
d) modalità di ammissione nell’Ordine con indicazione del giuramento da prestare al Sovrano e al Regno.
e) modalità e motivazioni di espulsione dall’Ordine.
f) descrizione grafica o testuale dell’Uniforme di gala, da indossare solo in cerimonie ufficiali e solo in presenza del Sovrano o del Segretario Reale dell’Ordine.
g) Elenco degli attuali membri dell’Ordine