| | [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate | |
| Autore | Messaggio |
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F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate 17/07/12, 10:40 pm | |
| Posto qui per dar modo di dare un'ultima verifica. - Ruggero II ha scritto:
- Siamo lieti dell'approvazione di Vostra Maestà. Procediamo alla stesura definitiva per poi siglarla ufficialmente e pubblicarla nella piazza di Napoli e nelle sedi appropriate:
- Citazione :
- Concordato tra il Regno delle Due Sicilie e la Confraternita delle Lance Spezzate
Art. 1 - Del riconoscimento Il Regno delle Due Sicilie riconosce la Confraternita delle Lance Spezzate come organizzazione amica e non pericolosa per le proprie terre. La Confraternita delle Lance Spezzate riconosce il Regno delle Due Sicilie come nazione patria ed amica, riconoscendo il Suo Sovrano pro tempore, ed i futuri, come massima autorità dello stesso.
Art.2 - Del porto d'armi Per esercitare al meglio la propria funzione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano,all'interno dei confini del Regno. Dette armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi del Regno.
Art. 3 - Dell'isotomia I membri della Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a rispettare le leggi del Regno, eccezione fatta per i privilegi riconosciuti dal presente atto.
Art. 4 - Del dialogo Allo scopo di raccordare al meglio le reciproche attività, oltre che di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà la Confraternita delle Lance Spezzate in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove la Confraternita potrà avere una propria rappresentanza.
Art. 5 - Della difesa Tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a prestare aiuto a titolo volontario per ogni missione militare. Sua Maestà potrà chiedere l'intervento diretto della Confraternita in eventualì conflitti militari tra il Regno e uno stato estero. La Confraternita non potrà essere impiegata per compiti ordinari di polizia, quali l'esecuzione della lista nera e la caccia ai briganti. In casi di mantenimento dell'ordine interno, qualora richiesto, la Confraternita interverrà solo per: - liberare municipi assaliti da gruppi di rivoltosi - assaltare municipi su autorizzazione Reale e Provinciale - neutralizzare eserciti irregolari (cioè non autorizzati) Sia in caso di guerra che di ordine interno il Comandante della Confraternita delle Lance Spezzate si coordinerà con lo Stato Maggiore Regio per ottimizzare l'organizzazione militare dei contingenti e le manovre da svolgere. La Confraternita delle Lance Spezzate potrà legittimamente costituire uno o più eserciti nel territorio del Regno, previo consenso della Corona, dello Stato Maggiore Regio e l'autorizzazione esplicita del Capitano o del Principe della provincia del Regno in cui l'esercito verrà creato. Gli spostamenti di detto esercito verranno concordati con i Real Stato Maggiore. I contingenti militari della Confraternita delle Lance Spezzate, in quanto formati e capitanati da cittadini e Nobili del Regno, saranno equiparati alle truppe reali e, come le stesse, saranno vincolate dal giuramento di fedeltàal Regno ed al Sovrano.
Art. 6 - Dell'azione offensiva La Confraternita delle Lance Spezzate si impegna a svolgere azioni offensive di supporto all'Esercito Regio soltanto se esse saranno rivolte contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi militari dichiarati pubblicamente ostili da parte del Regno. Di volta in volta verrà avviato, ad hoc, un dialogo tra la Corona e il Real Stato Maggiore ed il Comandante della Confraternita. Le suddette manovre militari, qualora di lunga durata, potranno prevedere un rifornimento a carico del Regno. Tale rifornimento dovrà necessariamente essere concordato tra la Confraternita ed il Regno.
Art. 7 - Della modifica del concordato Per mutuo consenso, la re-scrittura del concordato può essere effettuata nella sua integrità o anche solo parzialmente. In caso di accordo, si procederà al cambiamento dei punti o delle clausole. In caso di disaccordo, il concordato in vigore avrà valore fino al termine di nuovi negoziati tra la Confraternita delle Lance Spezzate ed il Regno delle Due Sicilie.
Art. 8 - Della rottura del concordato I firmatari ed i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli descritti in questo documento. Il Concordato può essere annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel documento. In caso di inadempimento, la parte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il concordato inviando alla controparte una lettera ufficiale entro il perentorio termine di 8 (otto) giorni, che indichi la propria volontà di confermare la validità del concordato. Il contraente che desidera porre fine al presente concordato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 8 (otto) giorni per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che indichi il contrario, il presente concordato è da considerarsi annullato decorsi detti termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare comunicazione ufficiale che denunci l'abrogazione del concordato.
Art. 9 - Dell'entrata in vigore del concordato Il presente atto entra in vigore, senza alcuna limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i contraenti.
Napoli, Castrum Novis gg luglio, A.D. 1460
Per la Confraternita delle Lance Spezzate:
Ruggero d'Altavilla il Normanno Conte di Giugliano Comandante delle Lance Spezzate
Per il regno delle Due Sicilie:
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| | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate 27/07/12, 12:14 am | |
| - Citazione :
- Concordato tra il Regno delle Due Sicilie e la Confraternita delle Lance Spezzate
Art. 1 - Del riconoscimento Il Regno delle Due Sicilie riconosce la Confraternita delle Lance Spezzate come organizzazione amica e non pericolosa per le proprie terre. La Confraternita delle Lance Spezzate riconosce il Regno delle Due Sicilie come nazione patria ed amica, riconoscendo il Suo Sovrano pro tempore, ed i futuri, come massima autorità dello stesso.
Art.2 - Del porto d'armi Per esercitare al meglio la propria funzione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano,all'interno dei confini del Regno. Dette armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi del Regno.
Art. 3 - Dell'isotomia I membri della Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a rispettare le leggi del Regno, eccezione fatta per i privilegi riconosciuti dal presente atto.
Art. 4 - Del dialogo Allo scopo di raccordare al meglio le reciproche attività, oltre che di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà la Confraternita delle Lance Spezzate in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove la Confraternita potrà avere una propria rappresentanza.
Art. 5 - Della difesa Tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a prestare aiuto a titolo volontario per ogni missione militare. Sua Maestà potrà chiedere l'intervento diretto della Confraternita in eventualì conflitti militari tra il Regno e uno stato estero. La Confraternita non potrà essere impiegata per compiti ordinari di polizia, quali l'esecuzione della lista nera e la caccia ai briganti. In casi di mantenimento dell'ordine interno, qualora richiesto, la Confraternita interverrà solo per: - liberare municipi assaliti da gruppi di rivoltosi - assaltare municipi su autorizzazione Reale e Provinciale - neutralizzare eserciti irregolari (cioè non autorizzati) Sia in caso di guerra che di ordine interno il Comandante della Confraternita delle Lance Spezzate si coordinerà con lo Stato Maggiore Regio per ottimizzare l'organizzazione militare dei contingenti e le manovre da svolgere. La Confraternita delle Lance Spezzate potrà legittimamente costituire uno o più eserciti nel territorio del Regno, previo consenso della Corona, dello Stato Maggiore Regio e l'autorizzazione esplicita del Capitano o del Principe della provincia del Regno in cui l'esercito verrà creato. Gli spostamenti di detto esercito verranno concordati con i Real Stato Maggiore. I contingenti militari della Confraternita delle Lance Spezzate, in quanto formati e capitanati da cittadini e Nobili del Regno, saranno equiparati alle truppe reali e, come le stesse, saranno vincolate dal giuramento di fedeltàal Regno ed al Sovrano.
Art. 6 - Dell'azione offensiva La Confraternita delle Lance Spezzate si impegna a svolgere azioni offensive di supporto all'Esercito Regio soltanto se esse saranno rivolte contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi militari dichiarati pubblicamente ostili da parte del Regno. Di volta in volta verrà avviato, ad hoc, un dialogo tra la Corona e il Real Stato Maggiore ed il Comandante della Confraternita. Le suddette manovre militari, qualora di lunga durata, potranno prevedere un rifornimento a carico del Regno. Tale rifornimento dovrà necessariamente essere concordato tra la Confraternita ed il Regno.
Art. 7 - Della modifica del concordato Per mutuo consenso, la re-scrittura del concordato può essere effettuata nella sua integrità o anche solo parzialmente. In caso di accordo, si procederà al cambiamento dei punti o delle clausole. In caso di disaccordo, il concordato in vigore avrà valore fino al termine di nuovi negoziati tra la Confraternita delle Lance Spezzate ed il Regno delle Due Sicilie.
Art. 8 - Della rottura del concordato I firmatari ed i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli descritti in questo documento. Il Concordato può essere annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel documento. In caso di inadempimento, la parte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il concordato inviando alla controparte una lettera ufficiale entro il perentorio termine di 8 (otto) giorni, che indichi la propria volontà di confermare la validità del concordato. Il contraente che desidera porre fine al presente concordato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 8 (otto) giorni per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che indichi il contrario, il presente concordato è da considerarsi annullato decorsi detti termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare comunicazione ufficiale che denunci l'abrogazione del concordato.
Art. 9 - Dell'entrata in vigore del concordato Il presente atto entra in vigore, senza alcuna limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i contraenti.
Napoli, Castrum Novis gg luglio, A.D. 1460
Per la Confraternita delle Lance Spezzate:
Ruggero d'Altavilla il Normanno Conte di Giugliano Comandante delle Lance Spezzate
Per il Regno delle Due Sicilie:
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| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | dombel
Numero di messaggi : 608 Data d'iscrizione : 14.03.11
| Titolo: Re: [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate 29/07/12, 07:02 am | |
| - Aurora_ ha scritto:
- Maestà mettiamo anche le altre firme? Comunque a me piace molto e mi sembra un buon concordato.
No Ministro il trattato va siglato con le sole firme del Conte e di Sua maestà e pubblicato dal Ministro degli Interni d da S.M- stessa |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
| | | | F. Petrus
Numero di messaggi : 1195 Data d'iscrizione : 30.06.09
| Titolo: Re: [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate 04/08/12, 07:54 pm | |
| - F. Petrus ha scritto:
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- Citazione :
- Concordato tra il Regno delle Due Sicilie e la Confraternita delle Lance Spezzate
Art. 1 - Del riconoscimento Il Regno delle Due Sicilie riconosce la Confraternita delle Lance Spezzate come organizzazione amica e non pericolosa per le proprie terre. La Confraternita delle Lance Spezzate riconosce il Regno delle Due Sicilie come nazione patria ed amica, riconoscendo il Suo Sovrano pro tempore, ed i futuri, come massima autorità dello stesso.
Art.2 - Del porto d'armi Per esercitare al meglio la propria funzione ed i propri compiti, tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate hanno il diritto di portare armi, di qualsiasi natura esse siano,all'interno dei confini del Regno. Dette armi devono essere portate con orgoglio e saranno visibili a tutti. Tali armi non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per atti delittuosi. Il loro utilizzo è sottomesso alle leggi del Regno.
Art. 3 - Dell'isotomia I membri della Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a rispettare le leggi del Regno, eccezione fatta per i privilegi riconosciuti dal presente atto.
Art. 4 - Del dialogo Allo scopo di raccordare al meglio le reciproche attività, oltre che di mantenere un costante dialogo, il Regno ospiterà la Confraternita delle Lance Spezzate in una sala del Palazzo Reale di Napoli, ove la Confraternita potrà avere una propria rappresentanza.
Art. 5 - Della difesa Tutti gli appartenenti alla Confraternita delle Lance Spezzate si impegnano a prestare aiuto a titolo volontario per ogni missione militare. Sua Maestà potrà chiedere l'intervento diretto della Confraternita in eventualì conflitti militari tra il Regno e uno stato estero. La Confraternita non potrà essere impiegata per compiti ordinari di polizia, quali l'esecuzione della lista nera e la caccia ai briganti. In casi di mantenimento dell'ordine interno, qualora richiesto, la Confraternita interverrà solo per: - liberare municipi assaliti da gruppi di rivoltosi - assaltare municipi su autorizzazione Reale e Provinciale - neutralizzare eserciti irregolari (cioè non autorizzati) Sia in caso di guerra che di ordine interno il Comandante della Confraternita delle Lance Spezzate si coordinerà con lo Stato Maggiore Regio per ottimizzare l'organizzazione militare dei contingenti e le manovre da svolgere. La Confraternita delle Lance Spezzate potrà legittimamente costituire uno o più eserciti nel territorio del Regno, previo consenso della Corona, dello Stato Maggiore Regio e l'autorizzazione esplicita del Capitano o del Principe della provincia del Regno in cui l'esercito verrà creato. Gli spostamenti di detto esercito verranno concordati con i Real Stato Maggiore. I contingenti militari della Confraternita delle Lance Spezzate, in quanto formati e capitanati da cittadini e Nobili del Regno, saranno equiparati alle truppe reali e, come le stesse, saranno vincolate dal giuramento di fedeltàal Regno ed al Sovrano.
Art. 6 - Dell'azione offensiva La Confraternita delle Lance Spezzate si impegna a svolgere azioni offensive di supporto all'Esercito Regio soltanto se esse saranno rivolte contro Principati, Contee, organizzazioni o gruppi militari dichiarati pubblicamente ostili da parte del Regno. Di volta in volta verrà avviato, ad hoc, un dialogo tra la Corona e il Real Stato Maggiore ed il Comandante della Confraternita. Le suddette manovre militari, qualora di lunga durata, potranno prevedere un rifornimento a carico del Regno. Tale rifornimento dovrà necessariamente essere concordato tra la Confraternita ed il Regno.
Art. 7 - Della modifica del concordato Per mutuo consenso, la re-scrittura del concordato può essere effettuata nella sua integrità o anche solo parzialmente. In caso di accordo, si procederà al cambiamento dei punti o delle clausole. In caso di disaccordo, il concordato in vigore avrà valore fino al termine di nuovi negoziati tra la Confraternita delle Lance Spezzate ed il Regno delle Due Sicilie.
Art. 8 - Della rottura del concordato I firmatari ed i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli descritti in questo documento. Il Concordato può essere annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel documento. In caso di inadempimento, la parte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il concordato inviando alla controparte una lettera ufficiale entro il perentorio termine di 8 (otto) giorni, che indichi la propria volontà di confermare la validità del concordato. Il contraente che desidera porre fine al presente concordato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 8 (otto) giorni per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che indichi il contrario, il presente concordato è da considerarsi annullato decorsi detti termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare comunicazione ufficiale che denunci l'abrogazione del concordato.
Art. 9 - Dell'entrata in vigore del concordato Il presente atto entra in vigore, senza alcuna limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i contraenti.
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| | | Aurora_
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| Titolo: Re: [Difesa&Interni] Accordo con le Lance Spezzate 05/08/12, 06:07 pm | |
| Scusate ma vi porto all'attenzione che manca la data della firma, sia nella copia qui presente sia in quella pubblicata qui a Palazzo e presumibilmente anche in quella pubblicata nelle piazze, che non ho ancora avuto modo di controllare. Sarà il caso di modificarlo prontamente. |
| | | Aurora_
Numero di messaggi : 3759 Data d'iscrizione : 26.10.11
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